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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/10/2025, n. 4149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4149 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1485/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1485-15 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(P. I.V.A. , C.F. e Registro Imprese di Milano n. Parte_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocato Daniele Cutolo (c.f. P.IVA_2
), come da procura in atti C.F._1
Appellante
Contro
Avv. (c.f. ), nato il [...] a [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso da sé stesso pagina 1 di 8 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campagna (SA), alla Via
Provinciale n. 80
Appellato
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10/03/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 8 febbraio 2013, l'odierno appellato, Avv.
[...]
, difensore di sé stesso, conveniva in giudizio la società CP_1 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali e non patrimoniali derivanti da un lamentato inadempimento contrattuale consistita nella improvvisa interruzione della linea telefonica mobile n. 3391069226 dal
15 ottobre al 30 novembre 2011. L'azione giudiziale veniva promossa dopo diversi tentativi informali e formali di ottenere chiarimenti dalla compagnia, culminati nel tentativo di conciliazione, prot. n. 31531, avviato dinanzi alla Camera di Commercio di
Salerno e fallito per mancata adesione all'invito da parte di Controparte_2
.
[...]
In data 8 maggio 2013, prima udienza, si costituiva la Controparte_2
sollevando una serie di eccezioni preliminari e chiedendo il rigetto della domanda.
Instaurato regolarmente il contraddittorio dinanzi al Giudice di Pace di Eboli, Dott.ssa
, la sollevava una serie di eccezioni preliminari, tra cui la richiesta di Per_1 CP_2
riunione con altri procedimenti aventi lo stesso oggetto, ovvero l'interruzione del servizio di telefonia mobile avvenuto tra il 15 ottobre e il 30 novembre, ma riferiti a diversi utenti, oltre l'eccezione di incompetenza per territorio e quella di carenza di legittimazione attiva dell'attore.
Il Giudice, Dott.ssa , si riservava concedendo termine di giorni 30 per note Per_1
autorizzate con le quali le parti prendevano posizione sulle eccezioni sollevate dalla pagina 2 di 8 convenuta. Con ordinanza successiva, la dott.ssa rigettava tutte le eccezioni Per_1
sollevate da parte convenuta, odierna appellante, e rinviava ex art. 320 c.p.c. all'udienza del 27/11/2013 all'esito della quale ammetteva le prove orali come articolate da entrambe le parti senza alcuna eccezione.
Successivamente, la causa veniva trattata dal Giudice di Pace, Dott. Avv. Luigi
Vingiani, dinanzi al quale si procedeva all'escussione dei due testi di parte attrice, sig.
e sig. e, in udienza successiva, dell'unico teste CP_3 Testimone_1
indicato da parte convenuta, Ing. . All'esito dell'istruttoria, il Giudice, Testimone_2
dott. Vingiani, tratteneva la causa a sentenza concedendo comunque termini per note conclusionali.
Con sentenza n. 1407/14, depositata in data 9 luglio 2014, il Giudice di Pace accoglieva la domanda risarcitoria dell'attore, all'esito di un'istruttoria articolata che includeva l'escussione di due testimoni di parte attrice e uno indicato da parte convenuta.
Il Giudice di prime cure valutava la documentazione versata in atti dalle parti e dava conto delle testimonianze rese nel corso dell'udienza.
Per tali motivi condannava, in via equitativa, al pagamento di CP_2
€ 900,00 a titolo di risarcimento danni, oltre spese processuali.
Il Giudicante riconosceva non solo l'esistenza del disservizio, ma anche la violazione degli obblighi nascenti dal contratto di somministrazione, ovvero la omessa informazione ai clienti sullo stato del servizio, la mancata risposta ai solleciti inviati tramite fax, e soprattutto l'ingiustificato ritardo nel ripristino della linea, rimasta inattiva per 45 giorni, ritenendo evidente il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di sia in relazione al dedotto caso fortuito che rispetto alla durata dei tempi di CP_2
intervento.
Ordunque, con atto di citazione in appello notificato in data 20/02/2015,
[...]
proponeva impugnazione avverso la sentenza suindicata, Controparte_2
chiedendo venisse accertata l'assenza di responsabilità contrattuale di;
la CP_2
violazione dell'art. 116 c.p.c. e mancata valutazione delle prove;
l'errata interpretazione pagina 3 di 8 della natura del contratto di telefonia mobile;
l'errata quantificazione del danno e la carenza di legittimazione attiva dell'attore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/06/2015, si costituiva nel presente giudizio l'Avv. che, in primis, eccepiva l'inammissibilità CP_1
dell'appello per carenza del requisito della ragionevole probabilità di accoglimento. Nel merito, evidenziava che il giudice di prime cure aveva correttamente affermato la responsabilità contrattuale della accogliendo la domanda. Controparte_2
Rispetto all'onere della prova, l'appellato affermava che era da escludere la sussistenza del caso fortuito per 45 giorni successivi al sinistro e, inoltre, che mancava ogni elemento probatorio relativo ai lavori e iter burocratici intrapresi.
Così incardinato il giudizio, in data 10.03.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e di replica.
- In punto di diritto
Il caso sottoposto alla nostra attenzione inerisce alla figura del contratto tipico di somministrazione disciplinato dall'art. 1159 c.c.
Trattasi di un contratto con cui una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
La fattispecie soddisfa le esigenze di entrambe le parti: quelle di chi riceve la fornitura a non rimanerne sprovvisto e a corrispondere un prezzo più basso rispetto a quello che si determinerebbe sommando singole ripetute prestazioni;
quelle del fornitore ad assicurarsi un introito prolungato nel tempo e a non dover ricercare continuamente la clientela. In generale, quindi, la natura continuativa del contratto favorisce i traffici giuridici.
Il contratto di utenza telefonica è inquadrato dalla giurisprudenza ormai costante nello schema giuridico del contratto di somministrazione appena descritto. I contratti telefonici, infatti, rientrano nella categoria dei cosiddetti contratti per adesione pur pagina 4 di 8 differenziandosi da questi per le condizioni contrattuali determinate non solo dalla società telefonica ma, in parte, anche da provvedimenti legislativi o amministrativi.
Tale posizione è confermata, altresì, dalle disposizioni contenute nel codice delle comunicazioni elettroniche che espressamente individua il contenuto del contratto di abbonamento telefonico e tutela i consumatori, garantendo loro le condizioni minime inderogabili.
In tema di responsabilità contrattuale del gestore telefonico per disservizi, il cliente che agisce per il risarcimento del danno deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al gestore spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
L'indagine che si viene delineando nel caso di specie si inserisce nella più ampia e complessa analisi della disciplina generale dettata in materia di inadempimento, la quale ruota intorno alla nozione di impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa non imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 1218 c.c.
- Nel merito e in ordine all'ammissibilità dei motivi di appello
L'appello è fondato e va accolto.
Il caso fortuito eccepito da parte appellante è stato sufficientemente provato.
, invero, ha dato dimostrazione degli eventi meteorologici e CP_2 Controparte_2
del nesso causale tra questi e il danneggiamento del palo porta antenne e, dunque, della imprevedibilità dell'evento.
Il giudice di prime cure non ha, invero, tenuto conto che ha fornito idonea prova in CP_2
ordine al dedotto eccezionale evento meteorologico precisando che la caduta del palo poligonale non era riconducibile al proprio difetto di diligenza.
Con la relazione tecnica si è dimostrata la necessità di procedere alla sostituzione di parti della struttura danneggiata, operazione che ha richiesto novanta giorni di lavorazione anche in considerazione del fatto che le operazioni intraprese necessitavano, tutte, di regolari autorizzazioni amministrative.
pagina 5 di 8 Pertanto, la ha dovuto attivare un processo di sostituzione del palo e del supporto CP_2
antenne per il quale è stato necessario, chiaramente, seguire un lungo iter burocratico ed ottenere i permessi amministrativi necessari. Pertanto, alcuna violazione degli obblighi di buona fede e diligenza vi è stata.
Dall'istruttoria è emerso che la non ebbe alcuna responsabilità nell'accaduto. Ed CP_2
invero anche il teste escusso, l'Inge. , chiariva che i quarantacinque giorni sono Tes_2
occorsi per svolgere le procedure di ripristino, quali il sopralluogo con il fornitore per la constatazione dei danni, l'approvazione del preventivo, la comunicazione al Parte_2
per le opere di smantellamento e ripristino, l'ordine di un nuovo palo
[...]
flangiato, in quanto non è stato possibile recuperare il precedente, il ripristino delle antenne e dell'impianto di terra.
La sostituzione di un intero impianto, chiariva il teste, richiede una procedura complessa sia burocraticamente che materialmente. Si tratta di competenze specifiche di cui sono dotati i soli addetti ai lavori e non di chi non alcuna conoscenza specifica.
A tal proposito, si evidenzia che l'art. 1218 c.c. esclude espressamente il risarcimento del danno se determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore. La colpa dell'inadempiente, presunta sino a prova contraria, è superabile solo da risultanze obiettivamente e positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso di un canone di diligenza media, ancorché rapportato alle circostanze del caso concreto, il debitore non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute.
Nel caso de quo, la temporanea impossibilità di eseguire la propria obbligazione da parte di (ovvero consentire il corretto traffico di telefonia mobile), si determinava a CP_2
causa della manomissione del proprio impianto da parte di ignoti e, pertanto, per una causa non imputabile alla società convenuta e per la quale, come previsto dagli artt.
1218 e 1256 c.c., la stessa non può essere ritenuta responsabile.
La documentazione prodotta e la palese riconducibilità dell'assenza di copertura lamentata dall'istante presso la competente stazione radio base che rende CP_2
pagina 6 di 8 possibile il servizio di telefonia mobile nella zona di Campagna, unitamente all'impossibilità oggettiva di raggiungere il sito per i dovuti interventi, costituiscono prova che l'impossibilità di adempiere è dipesa da cause non imputabili a , CP_2
neanche per sua colpa, nonostante l'uso di un alto canone di diligenza.
- In ordine alla prova del danno esistenziale e patrimoniale liquidato in primo grado
Il Giudice di Pace liquidava, in via equitativa, la somma di euro 900,00 a titolo di danno esistenziale e patrimoniale sulla base di presunzioni, ma anche in questo caso non risulta fornita la prova documentale (es. certificati medici).
Il danno patrimoniale, per essere liquidato, deve essere rigorosamente provato nella sua entità. Infatti, se anche può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729
c.c., per fornire la prova del danno subito e della sua entità, è comunque ineludibile l'obbligo di allegare circostanze di fatto precise.
Se il soggetto onerato dell'allegazione e della prova dei fatti non vi adempie, non può darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. Il ricorso alla valutazione equitativa, così come contemplato dall'art. 1226 c.c., è possibile solo in via residuale, e cioè quando la determinazione del danno nel suo preciso ammontare risulti impossibile o eccessivamente difficile.
Il danno, dunque, pur potendosi ricorrere al suo accertamento attraverso presunzioni semplici, deve essere allegato e provato e, nel caso in esame, manca del tutto, all'esito dell'istruttoria svolta in primo grado, la prova del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Concludendo, parte appellante, come esposto in precedenza, ha dimostrato la sussistenza del caso fortuito e, pertanto, l'appello va accolto con riforma integrale della sentenza n.
1407/14.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Controparte_2
riforma integralmente la sentenza n. 1407/14 del Giudice di Pace di Eboli depositata in data 9 luglio 2014 con le modalità di cui in motivazione;
- condanna parte appellata soccombente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio pari a € 662,00 con competenze ed onorari di causa come da legge, e delle spese legali, diritti e onorari del primo grado di giudizio.
Salerno 17 ott. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1485-15 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(P. I.V.A. , C.F. e Registro Imprese di Milano n. Parte_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocato Daniele Cutolo (c.f. P.IVA_2
), come da procura in atti C.F._1
Appellante
Contro
Avv. (c.f. ), nato il [...] a [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso da sé stesso pagina 1 di 8 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campagna (SA), alla Via
Provinciale n. 80
Appellato
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10/03/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 8 febbraio 2013, l'odierno appellato, Avv.
[...]
, difensore di sé stesso, conveniva in giudizio la società CP_1 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali e non patrimoniali derivanti da un lamentato inadempimento contrattuale consistita nella improvvisa interruzione della linea telefonica mobile n. 3391069226 dal
15 ottobre al 30 novembre 2011. L'azione giudiziale veniva promossa dopo diversi tentativi informali e formali di ottenere chiarimenti dalla compagnia, culminati nel tentativo di conciliazione, prot. n. 31531, avviato dinanzi alla Camera di Commercio di
Salerno e fallito per mancata adesione all'invito da parte di Controparte_2
.
[...]
In data 8 maggio 2013, prima udienza, si costituiva la Controparte_2
sollevando una serie di eccezioni preliminari e chiedendo il rigetto della domanda.
Instaurato regolarmente il contraddittorio dinanzi al Giudice di Pace di Eboli, Dott.ssa
, la sollevava una serie di eccezioni preliminari, tra cui la richiesta di Per_1 CP_2
riunione con altri procedimenti aventi lo stesso oggetto, ovvero l'interruzione del servizio di telefonia mobile avvenuto tra il 15 ottobre e il 30 novembre, ma riferiti a diversi utenti, oltre l'eccezione di incompetenza per territorio e quella di carenza di legittimazione attiva dell'attore.
Il Giudice, Dott.ssa , si riservava concedendo termine di giorni 30 per note Per_1
autorizzate con le quali le parti prendevano posizione sulle eccezioni sollevate dalla pagina 2 di 8 convenuta. Con ordinanza successiva, la dott.ssa rigettava tutte le eccezioni Per_1
sollevate da parte convenuta, odierna appellante, e rinviava ex art. 320 c.p.c. all'udienza del 27/11/2013 all'esito della quale ammetteva le prove orali come articolate da entrambe le parti senza alcuna eccezione.
Successivamente, la causa veniva trattata dal Giudice di Pace, Dott. Avv. Luigi
Vingiani, dinanzi al quale si procedeva all'escussione dei due testi di parte attrice, sig.
e sig. e, in udienza successiva, dell'unico teste CP_3 Testimone_1
indicato da parte convenuta, Ing. . All'esito dell'istruttoria, il Giudice, Testimone_2
dott. Vingiani, tratteneva la causa a sentenza concedendo comunque termini per note conclusionali.
Con sentenza n. 1407/14, depositata in data 9 luglio 2014, il Giudice di Pace accoglieva la domanda risarcitoria dell'attore, all'esito di un'istruttoria articolata che includeva l'escussione di due testimoni di parte attrice e uno indicato da parte convenuta.
Il Giudice di prime cure valutava la documentazione versata in atti dalle parti e dava conto delle testimonianze rese nel corso dell'udienza.
Per tali motivi condannava, in via equitativa, al pagamento di CP_2
€ 900,00 a titolo di risarcimento danni, oltre spese processuali.
Il Giudicante riconosceva non solo l'esistenza del disservizio, ma anche la violazione degli obblighi nascenti dal contratto di somministrazione, ovvero la omessa informazione ai clienti sullo stato del servizio, la mancata risposta ai solleciti inviati tramite fax, e soprattutto l'ingiustificato ritardo nel ripristino della linea, rimasta inattiva per 45 giorni, ritenendo evidente il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di sia in relazione al dedotto caso fortuito che rispetto alla durata dei tempi di CP_2
intervento.
Ordunque, con atto di citazione in appello notificato in data 20/02/2015,
[...]
proponeva impugnazione avverso la sentenza suindicata, Controparte_2
chiedendo venisse accertata l'assenza di responsabilità contrattuale di;
la CP_2
violazione dell'art. 116 c.p.c. e mancata valutazione delle prove;
l'errata interpretazione pagina 3 di 8 della natura del contratto di telefonia mobile;
l'errata quantificazione del danno e la carenza di legittimazione attiva dell'attore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/06/2015, si costituiva nel presente giudizio l'Avv. che, in primis, eccepiva l'inammissibilità CP_1
dell'appello per carenza del requisito della ragionevole probabilità di accoglimento. Nel merito, evidenziava che il giudice di prime cure aveva correttamente affermato la responsabilità contrattuale della accogliendo la domanda. Controparte_2
Rispetto all'onere della prova, l'appellato affermava che era da escludere la sussistenza del caso fortuito per 45 giorni successivi al sinistro e, inoltre, che mancava ogni elemento probatorio relativo ai lavori e iter burocratici intrapresi.
Così incardinato il giudizio, in data 10.03.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e di replica.
- In punto di diritto
Il caso sottoposto alla nostra attenzione inerisce alla figura del contratto tipico di somministrazione disciplinato dall'art. 1159 c.c.
Trattasi di un contratto con cui una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
La fattispecie soddisfa le esigenze di entrambe le parti: quelle di chi riceve la fornitura a non rimanerne sprovvisto e a corrispondere un prezzo più basso rispetto a quello che si determinerebbe sommando singole ripetute prestazioni;
quelle del fornitore ad assicurarsi un introito prolungato nel tempo e a non dover ricercare continuamente la clientela. In generale, quindi, la natura continuativa del contratto favorisce i traffici giuridici.
Il contratto di utenza telefonica è inquadrato dalla giurisprudenza ormai costante nello schema giuridico del contratto di somministrazione appena descritto. I contratti telefonici, infatti, rientrano nella categoria dei cosiddetti contratti per adesione pur pagina 4 di 8 differenziandosi da questi per le condizioni contrattuali determinate non solo dalla società telefonica ma, in parte, anche da provvedimenti legislativi o amministrativi.
Tale posizione è confermata, altresì, dalle disposizioni contenute nel codice delle comunicazioni elettroniche che espressamente individua il contenuto del contratto di abbonamento telefonico e tutela i consumatori, garantendo loro le condizioni minime inderogabili.
In tema di responsabilità contrattuale del gestore telefonico per disservizi, il cliente che agisce per il risarcimento del danno deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al gestore spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
L'indagine che si viene delineando nel caso di specie si inserisce nella più ampia e complessa analisi della disciplina generale dettata in materia di inadempimento, la quale ruota intorno alla nozione di impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa non imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 1218 c.c.
- Nel merito e in ordine all'ammissibilità dei motivi di appello
L'appello è fondato e va accolto.
Il caso fortuito eccepito da parte appellante è stato sufficientemente provato.
, invero, ha dato dimostrazione degli eventi meteorologici e CP_2 Controparte_2
del nesso causale tra questi e il danneggiamento del palo porta antenne e, dunque, della imprevedibilità dell'evento.
Il giudice di prime cure non ha, invero, tenuto conto che ha fornito idonea prova in CP_2
ordine al dedotto eccezionale evento meteorologico precisando che la caduta del palo poligonale non era riconducibile al proprio difetto di diligenza.
Con la relazione tecnica si è dimostrata la necessità di procedere alla sostituzione di parti della struttura danneggiata, operazione che ha richiesto novanta giorni di lavorazione anche in considerazione del fatto che le operazioni intraprese necessitavano, tutte, di regolari autorizzazioni amministrative.
pagina 5 di 8 Pertanto, la ha dovuto attivare un processo di sostituzione del palo e del supporto CP_2
antenne per il quale è stato necessario, chiaramente, seguire un lungo iter burocratico ed ottenere i permessi amministrativi necessari. Pertanto, alcuna violazione degli obblighi di buona fede e diligenza vi è stata.
Dall'istruttoria è emerso che la non ebbe alcuna responsabilità nell'accaduto. Ed CP_2
invero anche il teste escusso, l'Inge. , chiariva che i quarantacinque giorni sono Tes_2
occorsi per svolgere le procedure di ripristino, quali il sopralluogo con il fornitore per la constatazione dei danni, l'approvazione del preventivo, la comunicazione al Parte_2
per le opere di smantellamento e ripristino, l'ordine di un nuovo palo
[...]
flangiato, in quanto non è stato possibile recuperare il precedente, il ripristino delle antenne e dell'impianto di terra.
La sostituzione di un intero impianto, chiariva il teste, richiede una procedura complessa sia burocraticamente che materialmente. Si tratta di competenze specifiche di cui sono dotati i soli addetti ai lavori e non di chi non alcuna conoscenza specifica.
A tal proposito, si evidenzia che l'art. 1218 c.c. esclude espressamente il risarcimento del danno se determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore. La colpa dell'inadempiente, presunta sino a prova contraria, è superabile solo da risultanze obiettivamente e positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso di un canone di diligenza media, ancorché rapportato alle circostanze del caso concreto, il debitore non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute.
Nel caso de quo, la temporanea impossibilità di eseguire la propria obbligazione da parte di (ovvero consentire il corretto traffico di telefonia mobile), si determinava a CP_2
causa della manomissione del proprio impianto da parte di ignoti e, pertanto, per una causa non imputabile alla società convenuta e per la quale, come previsto dagli artt.
1218 e 1256 c.c., la stessa non può essere ritenuta responsabile.
La documentazione prodotta e la palese riconducibilità dell'assenza di copertura lamentata dall'istante presso la competente stazione radio base che rende CP_2
pagina 6 di 8 possibile il servizio di telefonia mobile nella zona di Campagna, unitamente all'impossibilità oggettiva di raggiungere il sito per i dovuti interventi, costituiscono prova che l'impossibilità di adempiere è dipesa da cause non imputabili a , CP_2
neanche per sua colpa, nonostante l'uso di un alto canone di diligenza.
- In ordine alla prova del danno esistenziale e patrimoniale liquidato in primo grado
Il Giudice di Pace liquidava, in via equitativa, la somma di euro 900,00 a titolo di danno esistenziale e patrimoniale sulla base di presunzioni, ma anche in questo caso non risulta fornita la prova documentale (es. certificati medici).
Il danno patrimoniale, per essere liquidato, deve essere rigorosamente provato nella sua entità. Infatti, se anche può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729
c.c., per fornire la prova del danno subito e della sua entità, è comunque ineludibile l'obbligo di allegare circostanze di fatto precise.
Se il soggetto onerato dell'allegazione e della prova dei fatti non vi adempie, non può darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. Il ricorso alla valutazione equitativa, così come contemplato dall'art. 1226 c.c., è possibile solo in via residuale, e cioè quando la determinazione del danno nel suo preciso ammontare risulti impossibile o eccessivamente difficile.
Il danno, dunque, pur potendosi ricorrere al suo accertamento attraverso presunzioni semplici, deve essere allegato e provato e, nel caso in esame, manca del tutto, all'esito dell'istruttoria svolta in primo grado, la prova del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Concludendo, parte appellante, come esposto in precedenza, ha dimostrato la sussistenza del caso fortuito e, pertanto, l'appello va accolto con riforma integrale della sentenza n.
1407/14.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Controparte_2
riforma integralmente la sentenza n. 1407/14 del Giudice di Pace di Eboli depositata in data 9 luglio 2014 con le modalità di cui in motivazione;
- condanna parte appellata soccombente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio pari a € 662,00 con competenze ed onorari di causa come da legge, e delle spese legali, diritti e onorari del primo grado di giudizio.
Salerno 17 ott. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 8 di 8