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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/07/2025, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 268/2024 R.G.A.C.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 268 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615, comma 1, c.p.c. vertente
TRA
, in persona del Procuratore e Parte_1
Dirigente p.t. Dott. elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla Via G. Orsini n. Parte_2
46, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Esposito Corona dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio , proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso Controparte_1
l'atto di precetto, notificato in data 28.12.2023, avente importo complessivo pari ad € 14.299,38, oltre interessi sino al soddisfo e spese successive, in forza della sentenza n. 3162/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Frattamaggiore.
L'opponente, in via preliminare, ha presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e, nel merito, ha eccepito la duplicazione delle somme intimate, in quanto nel precetto impugnato erano indicate voci non dovute e/o aventi importi diversi da quelli previsi dal
D.M. n. 55 del 2014; in particolare, ha contestato la duplicazione della voce “onorario precetto” calcolato sia sulla sorte capitale che per le competenze di causa.
2. L'opposto, seppur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito;
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
3. Con provvedimento del 23.06.2024, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, ritenuta la sussistenza dei gravi motivi, si disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base dell'atto di precetto impugnato, e si fissava per la decisione l'udienza del 28.01.2025 (poi rinviata d'ufficio al 24.06.2025).
4. L'opposizione a precetto merita parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, si precisa che, essendo stata dedotta l'erroneità delle somme intimate,
l'opposizione risulta correttamente incardinata ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.
Ciò posto, dagli atti di causa emerge che la sentenza n. 3162/2023 - la cui efficacia esecutiva è stata sospesa in sede di appello – disponeva la condanna dell'odierna opponente al pagamento in favore di dell'importo di € 9.809,58 a titolo di risarcimento danni e di € 2231,07 a Controparte_1 titolo di compensi, nonché € 300.00 per spese e € 450.00 per la C.T.U. espletata, oltre I.V.A. e
C.P.A.
Tuttavia, nell'atto di precetto impugnato è stato richiesto l'importo di € 10.251,76 a titolo di sorta capitale e importo pari ad € 4.047,62 per onorari;
tali importi, come correttamente dedotto dall'intimata compagnia di assicurazioni, risultano ingiustificatamente maggiorati rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Tanto premesso, ritenuta l'ammissibilità e fondatezza dell'opposizione, si precisa che l'eccessività della somma intimata non determina la nullità dell'atto di precetto, bensì determina l'inefficacia parziale dello stesso limitatamente all'importo eccedente.
In merito, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il principio di diritto secondo cui: “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che
l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.” (cfr. Cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024).
Pertanto, occorre rivalutare l'importo che avrebbe dovuto essere indicato nel precetto notificato da alla . Controparte_1 Parte_1 In ragione della statuizione di cui al titolo esecutivo, all'importo liquidato per sorta capitale, pari ad
€ 9.809,58, e al complessivo importo dovuto per onorari, spese, spese generali e C.P.A., ovvero €
2.980,36 (calcolato al netto dell'importo liquidato a favore del C.T.U. e al netto dell'I.V.A., considerato il regime fiscale dichiarato dal difensore dell'odierno opposto), deve essere sommato l'importo a titolo di compenso per l'atto di precetto, pari ad € 236,00 (nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014), oltre C.P.A.
Dunque, a fronte dell'importo intimato pari ad € 14.299,38, la somma precettata deve rideterminarsi per il minor importo complessivo pari ad € 13.035,30.
5. Dal parziale accoglimento della domanda, in ragione della rideterminazione della somma intimata con l'atto di precetto opposto, consegue la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 268/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'opposto ; Controparte_1
- accoglie in parte l'opposizione proposta da Parte_1
[...
e, per l'effetto, ridetermina l'importo precettato nella minor somma di € 13.035,30.
- spese compensate.
Così deciso in Aversa, il 22.07.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 268 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615, comma 1, c.p.c. vertente
TRA
, in persona del Procuratore e Parte_1
Dirigente p.t. Dott. elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla Via G. Orsini n. Parte_2
46, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Esposito Corona dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio , proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso Controparte_1
l'atto di precetto, notificato in data 28.12.2023, avente importo complessivo pari ad € 14.299,38, oltre interessi sino al soddisfo e spese successive, in forza della sentenza n. 3162/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Frattamaggiore.
L'opponente, in via preliminare, ha presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e, nel merito, ha eccepito la duplicazione delle somme intimate, in quanto nel precetto impugnato erano indicate voci non dovute e/o aventi importi diversi da quelli previsi dal
D.M. n. 55 del 2014; in particolare, ha contestato la duplicazione della voce “onorario precetto” calcolato sia sulla sorte capitale che per le competenze di causa.
2. L'opposto, seppur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito;
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
3. Con provvedimento del 23.06.2024, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, ritenuta la sussistenza dei gravi motivi, si disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base dell'atto di precetto impugnato, e si fissava per la decisione l'udienza del 28.01.2025 (poi rinviata d'ufficio al 24.06.2025).
4. L'opposizione a precetto merita parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, si precisa che, essendo stata dedotta l'erroneità delle somme intimate,
l'opposizione risulta correttamente incardinata ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.
Ciò posto, dagli atti di causa emerge che la sentenza n. 3162/2023 - la cui efficacia esecutiva è stata sospesa in sede di appello – disponeva la condanna dell'odierna opponente al pagamento in favore di dell'importo di € 9.809,58 a titolo di risarcimento danni e di € 2231,07 a Controparte_1 titolo di compensi, nonché € 300.00 per spese e € 450.00 per la C.T.U. espletata, oltre I.V.A. e
C.P.A.
Tuttavia, nell'atto di precetto impugnato è stato richiesto l'importo di € 10.251,76 a titolo di sorta capitale e importo pari ad € 4.047,62 per onorari;
tali importi, come correttamente dedotto dall'intimata compagnia di assicurazioni, risultano ingiustificatamente maggiorati rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Tanto premesso, ritenuta l'ammissibilità e fondatezza dell'opposizione, si precisa che l'eccessività della somma intimata non determina la nullità dell'atto di precetto, bensì determina l'inefficacia parziale dello stesso limitatamente all'importo eccedente.
In merito, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il principio di diritto secondo cui: “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che
l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.” (cfr. Cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024).
Pertanto, occorre rivalutare l'importo che avrebbe dovuto essere indicato nel precetto notificato da alla . Controparte_1 Parte_1 In ragione della statuizione di cui al titolo esecutivo, all'importo liquidato per sorta capitale, pari ad
€ 9.809,58, e al complessivo importo dovuto per onorari, spese, spese generali e C.P.A., ovvero €
2.980,36 (calcolato al netto dell'importo liquidato a favore del C.T.U. e al netto dell'I.V.A., considerato il regime fiscale dichiarato dal difensore dell'odierno opposto), deve essere sommato l'importo a titolo di compenso per l'atto di precetto, pari ad € 236,00 (nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014), oltre C.P.A.
Dunque, a fronte dell'importo intimato pari ad € 14.299,38, la somma precettata deve rideterminarsi per il minor importo complessivo pari ad € 13.035,30.
5. Dal parziale accoglimento della domanda, in ragione della rideterminazione della somma intimata con l'atto di precetto opposto, consegue la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 268/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'opposto ; Controparte_1
- accoglie in parte l'opposizione proposta da Parte_1
[...
e, per l'effetto, ridetermina l'importo precettato nella minor somma di € 13.035,30.
- spese compensate.
Così deciso in Aversa, il 22.07.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo