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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 7009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7009 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE
in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Ragozini ,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2098/2025 e vertente tra
(CF ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 P.IVA_1
Saltelli Guido
Ricorrente
E
(CF ) Controparte_1 C.F._1
Resistente contumace
NONCHE'
(CF ) Controparte_2 C.F._2
Resistente contumace
CONCLUSIONI All'udienza dell'8 luglio 2025, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025, il conveniva Parte_1
in giudizio il sig. e l'ing. – rispettivamente, Controparte_2 Controparte_1
parte ricorrente e Consulente tecnico d'Ufficio nominato nel procedimento d'istruzione anticipata ex art. 696 bis c.p.c. instaurato dinnanzi a questo Tribunale con RG n.
3505/2024 – affinché fosse annullato il decreto n. 15677/2024 con il quale il giudice di quella procedura ha posto il compenso liquidato in favore di detto ausiliario
“provvisoriamente a carico delle parti in solido previa detrazione degli eventuali anticipi già corrisposti”.
In particolare, ai fini dell'accoglimento della domanda così promossa, il Parte_1
deduceva che, in ragione della natura stragiudiziale del procedimento sopra
[...]
richiamato, le spese dello stesso avrebbero dovuto essere integralmente sopportate dal sig.
, quale parte richiedente, o al più poste a carico dello Stato, considerata Controparte_2
l'ammissione del primo al beneficio del gratuito patrocinio.
2. All'udienza dell'8 luglio 2025, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza del 6 marzo 2025, vista la mancata costituzione dei resistenti, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa era assegnata in decisione.
3. Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
Ed invero, a mente dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nei procedimenti giudiziari privi di carattere definitorio, destinati cioè a concludersi con il compimento di un'attività processuale strumentale all'eventuale successivo giudizio di merito, senza alcuna statuizione circa la fondatezza o meno della pretesa invocata dalla parte a giustificazione della propria istanza (qual è, appunto, il procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c., a prescindere dalla sua funzione eventualmente conciliativa), è preclusa al giudice l'adozione di un regolamento delle spese diverso da quello che ponga le stesse a carico della parte che compie o richiede tale attività processuale, atteso che qualsiasi ulteriore e diversa valutazione dovrebbe ancorarsi al principio di soccombenza e dunque presupporre un accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere dall'attore; accertamento, questo, estraneo tuttavia alla funzione propria dei procedimenti in argomento.
Conforta il convincimento di questo giudice, del resto, il costante orientamento di legittimità, secondo il quale “le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (ex multis Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 35510 del 19/11/2021).
Quanto alla circostanza allegata e non provata secondo cui il ricorrente ex art. 696 bis c.p.c. sarebbe stato ammesso al patrocinio a spese dello stato, essa non risulta provata per cui non se ne terrà conto.
Ne consegue, per l'effetto, che in riforma dell'opposto decreto n. 15677, reso da questo
Tribunale in data 27 dicembre 2024 a conclusione del procedimento d'istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. contraddistinto da RG n. 3505/2024, i compensi liquidati con tale decreto in favore del Consulente tecnico d'Ufficio nominato, Ing.
[...]
, devono essere posti provvisoriamente a carico del sig. , CP_1 Controparte_2
quale parte richiedente il procedimento stesso.
4. Atteso che l'erroneo riparto delle spese adottato dal decreto opposto non pare essere stato determinato dalle difese esperite dalle parti in quel procedimento, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede: • in riforma dell'opposto decreto n. 15677, reso da questo Tribunale in data 27 dicembre 2024 a conclusione del procedimento d'istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. contraddistinto da RG n. 3505/2024, pone provvisoriamente a carico del sig. , compensi liquidati in favore del Consulente tecnico Controparte_2
d'Ufficio, così come quantificati in € 1237,18 a titolo di onorari ai sensi dell'art 1 del DM 30.05.2002 per n. 151 vacazioni e in € 63,80 per rimborso spese ed indennità, per un importo complessivo di euro 1300,98;
Così deciso in Napoli il 11.7.25
Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Dott. Antonio
Caiazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE
in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Ragozini ,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2098/2025 e vertente tra
(CF ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 P.IVA_1
Saltelli Guido
Ricorrente
E
(CF ) Controparte_1 C.F._1
Resistente contumace
NONCHE'
(CF ) Controparte_2 C.F._2
Resistente contumace
CONCLUSIONI All'udienza dell'8 luglio 2025, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025, il conveniva Parte_1
in giudizio il sig. e l'ing. – rispettivamente, Controparte_2 Controparte_1
parte ricorrente e Consulente tecnico d'Ufficio nominato nel procedimento d'istruzione anticipata ex art. 696 bis c.p.c. instaurato dinnanzi a questo Tribunale con RG n.
3505/2024 – affinché fosse annullato il decreto n. 15677/2024 con il quale il giudice di quella procedura ha posto il compenso liquidato in favore di detto ausiliario
“provvisoriamente a carico delle parti in solido previa detrazione degli eventuali anticipi già corrisposti”.
In particolare, ai fini dell'accoglimento della domanda così promossa, il Parte_1
deduceva che, in ragione della natura stragiudiziale del procedimento sopra
[...]
richiamato, le spese dello stesso avrebbero dovuto essere integralmente sopportate dal sig.
, quale parte richiedente, o al più poste a carico dello Stato, considerata Controparte_2
l'ammissione del primo al beneficio del gratuito patrocinio.
2. All'udienza dell'8 luglio 2025, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza del 6 marzo 2025, vista la mancata costituzione dei resistenti, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa era assegnata in decisione.
3. Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
Ed invero, a mente dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nei procedimenti giudiziari privi di carattere definitorio, destinati cioè a concludersi con il compimento di un'attività processuale strumentale all'eventuale successivo giudizio di merito, senza alcuna statuizione circa la fondatezza o meno della pretesa invocata dalla parte a giustificazione della propria istanza (qual è, appunto, il procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c., a prescindere dalla sua funzione eventualmente conciliativa), è preclusa al giudice l'adozione di un regolamento delle spese diverso da quello che ponga le stesse a carico della parte che compie o richiede tale attività processuale, atteso che qualsiasi ulteriore e diversa valutazione dovrebbe ancorarsi al principio di soccombenza e dunque presupporre un accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere dall'attore; accertamento, questo, estraneo tuttavia alla funzione propria dei procedimenti in argomento.
Conforta il convincimento di questo giudice, del resto, il costante orientamento di legittimità, secondo il quale “le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (ex multis Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 35510 del 19/11/2021).
Quanto alla circostanza allegata e non provata secondo cui il ricorrente ex art. 696 bis c.p.c. sarebbe stato ammesso al patrocinio a spese dello stato, essa non risulta provata per cui non se ne terrà conto.
Ne consegue, per l'effetto, che in riforma dell'opposto decreto n. 15677, reso da questo
Tribunale in data 27 dicembre 2024 a conclusione del procedimento d'istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. contraddistinto da RG n. 3505/2024, i compensi liquidati con tale decreto in favore del Consulente tecnico d'Ufficio nominato, Ing.
[...]
, devono essere posti provvisoriamente a carico del sig. , CP_1 Controparte_2
quale parte richiedente il procedimento stesso.
4. Atteso che l'erroneo riparto delle spese adottato dal decreto opposto non pare essere stato determinato dalle difese esperite dalle parti in quel procedimento, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede: • in riforma dell'opposto decreto n. 15677, reso da questo Tribunale in data 27 dicembre 2024 a conclusione del procedimento d'istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. contraddistinto da RG n. 3505/2024, pone provvisoriamente a carico del sig. , compensi liquidati in favore del Consulente tecnico Controparte_2
d'Ufficio, così come quantificati in € 1237,18 a titolo di onorari ai sensi dell'art 1 del DM 30.05.2002 per n. 151 vacazioni e in € 63,80 per rimborso spese ed indennità, per un importo complessivo di euro 1300,98;
Così deciso in Napoli il 11.7.25
Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Dott. Antonio
Caiazzo