CA
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 27/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente rel.
Dott. Marina VITULLI Consigliere
Dott. Giuliano BERARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: appalto altre ipotesi nella CAUSA CIVILE in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritta al n°
301 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
– cf sedente in Milano, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dagl'avv. Alfonso Pilato del foro di Milano e RA A. LO del foro di Pavia, con domicilio eletto presso gli indirizzi pec dei difensori giusto mandato evocato nell'atto di citazione datato 19.9.2024;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
– cf – sedente in Tavagnacco, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Alfredo Antonini del foro di Trieste, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
Udine via Caccia n° 278, giusta procura richiamata nella comparsa depositata il 18.12.2024;
CONVENUTA in RIASSUNZIONE
E
PROCOM srl – cf – sedente in Castelfranco Veneto non costituita;
P.IVA_3
già – cf – sedente in Verona non Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_4
costituita;
CONVENUTE in RIASSUNZIONE Oggetto della causa: appalto altre ipotesi, causa riassunta a seguito dell'ordinanza n° 20650/24 resa il 24.6 - 24.7.2024 dalla Corte di Cassazione.
Causa rimessa in decisione all'udienza del 15.1.2025.
CONCLUSIONI Della riassumente: In totale riforma dei punti 2, 3, 4, 5 e 6 della sentenza n. 483/2018 emessa dal Tribunale di Udine in data 09.04.2018, pubblicata il 16.04.2018 e notificata in pari data, relativa al giudizio iscritto al R.G. n. 4037/2015.
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- ritenere e dichiarare che a causa del comportamento di controparte nell'utilizzo del processo telematico, non ha avuto la possibilità di conoscere per Parte_1 tempo il contenuto dell'atto depositato dalla a cui si è potuto dare Controparte_1 replica soltanto in sede di memoria n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c. e, pertanto, ritenere e dichiarare l'inammissibilità della “comparsa di ulteriore costituzione” depositata telematicamente dalla il 18.02.2016 e, quindi, delle eccezioni e delle Controparte_1 domande in essa spiegate, con tutte le conseguenze di legge;
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità della tardiva eccezione di compensazione sollevata per la prima volta dalla in sede di precisazione Controparte_1 delle conclusioni;
nel merito: - ferma la deroga al divieto di cessione di crediti di cui all'art. 24.4 del contratto di subappalto dichiarare che, essendo stato indicato il debitore ceduto, ai sensi dell'art. 3 della L. 21.02.1991 n. 52, la cessione è ad oggetto determinato;
- dichiarare che le clausole limitative della cessione dei singoli crediti insorti, non hanno rilevanza di sorta nei confronti del cessionario;
- ritenere e dichiarare che i pagamenti di volta in volta effettuati dalla Controparte_1 hanno indotto l'affidamento di nel ritenere regolare lo sviluppo Parte_1 del contratto d'appalto e ad anticipare i corrispettivi al cedente;
- condannare la in persona del proprio legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di €. 4.851.585,56 oltre interessi Parte_1 ex D.Lgs. 231/02 successivi all'01.10.2015 in relazione ai crediti ricevuti in cessione o, comunque, della maggior o minor somma che la Corte riterrà dovuta.
In via istruttoria:
- pur se l'assenza di contestazioni da parte delle controparti in merito alla regolare esecuzione delle opere di cui ai crediti oggetto di cessione rende superfluo l'ammissione del relativo mezzo di prova, per mero tuziorismo difensivo l'odierna deducente reitera l'istanza istruttoria, già avanzata in primo grado, di espletamento di CTU volta a confermare la regolare esecuzione delle opere di competenza del cedente e relative ai crediti oggetto di cessione.
Rigettare, con qualsiasi statuizione, le eccezioni e/o domande avversarie per i motivi dedotti in atti.
In ogni caso, con vittoria di compensi difensivi anche dei precedenti gradi di giudizio, compreso quello tenutosi innanzi alla Corte di Cassazione.
- respingere l'appello, sia per la sua infondatezza, che a seguito dell'accoglimento, CP_4 eventualmente in via di appello incidentale, delle richieste e delle difese riproposte da Controparte_1 in narrativa ai punti 4, 5, 8;
- condannare alla rifusione delle spese di lite. Parte_1 Fatti di causa Par La ebbe ad evocare in causa, avanti il Tribunale di Udine, la spa CP_2 [...]
deducendo che, in forza di contratto di sub appalto intercorso tra le CP_1
parti, la società friulana era tenuta a corrisponderle somma per costi aggiuntivi e risarcimento danni per abuso di posizione dominante contrattuale.
La spa si costituì contestando la pretesa e svolgendo domanda di ristoro CP_1
danni da inesatto adempimento del contratto di sub appalto, all'uopo chiamando in causa anche la srl Procom, ulteriore parte di detto contratto di sub appalto.
Resistette la srl Procom deducendo la sua estraneità alla questione ed intervenne volontariamente la spa , in quanto resasi cessionaria di altri Parte_1
crediti vantati dalla sulla scorta del medesimo contratto di sub appalto Parte_2
verso la spa CP_1
Il Giudice friulano ebbe a dar sfogo alla trattazione istruttoria della questione,
consistita in acquisizione documentale ed espletamento di consulenza tecnica, ed all'esito, dopo la riassunzione per la sottoposizione della – già spa - a CP_2
procedura parafallimentare, ebbe a dichiarare improcedibili le domande verso la società attrice, ebbe a respingere le domande proposte dalla verso la Parte_2
spa siccome quella della spa , mentre accolse la CP_1 Parte_1
domanda della contro la Procom e regolò le spese di lite. CP_1
La società bancaria propose appello avverso la sentenza resa dal Giudice udinese chiedendo l'accoglimento della sua domanda fondata sulla cessione crediti ed,
anche, la spa propose appello incidentale in punto compensazione parziale CP_1
delle spese di lite.
Sia la che la srl Procom non si costituirono e furono Controparte_5
dichiarate contumaci.
La Corte tergestina ebbe a dichiarare inammissibile, per inesistenza della notificazione, l'appello della e rigettò il gravame incidentale Parte_1
regolando le spese.
La società bancaria interpose ricorso per la cassazione della sentenza e resistette la sola , mentre sia la srl Procom che la rimasero intimate. CP_1 CP_2 La Suprema Corte ha accolto le ragioni di ricorso afferenti l'erronea decisione d'inammissibilità dell'appello.
Par La ha provveduto, tempestivamente, a riassumere la lite Parte_1
avanti questa Corte, quale Giudice di rinvio, riproponendo le domande di cui all'atto d'appello.
Resiste, tempestivamente, la contestando l'impugnazione della CP_1
società bancaria e chiedendone il rigetto.
Sia la che la srl Procom, benché regolarmente Controparte_6
vocate, non si sono costituite in giudizio e sono state dichiarate contumaci.
All'udienza del 15.1.2025 si costituiva il contraddittorio avanti il Collegio, le parti precisavano le conclusioni ed erano assegnati i termini ex art 190 cod. proc. civ.,
ridotto il primo a giorni venti.
Scorsi i termini citati e depositate le scritture finali, questa Corte ha deciso la lite come illustrato nella presente sentenza.
Ragioni della decisione
Osserva anzitutto questo Collegio come oggetto del presente giudizio di rinvio – di natura impropria – sia l'esame delle censure mosse dalla Parte_1
con il gravame dichiarato – erroneamente – inammissibile dalla Corte tergestina quale Giudice d'appello.
Difatti questa Corte ritenne tardiva la notifica dell'atto di gravame poiché, nel termine stabilito, eseguita presso bensì il luogo di domiciliazione, ma non al difensore domiciliatario bensì a professionista non più difensore della spa CP_1
e risolse la questione con pronuncia di rito senza esaminare il merito dell'impugnazione proposta.
La Suprema Corte ha ritenuto la notifica dell'atto d'appello nulla ma non insistente,
sicché se de caso ne doveva essere ordinata la rinnovazione da parte del Giudice
d'appello, giammai dichiarato inammissibile il gravame. Va osservato, ancora in limine, come l'appello incidentale mosso dalla spa CP_1
avverso la statuizione sulle spese – compensazione parziale – resa dal Giudice
friulano sia stato respinto e sul punto non risulta proposto ricorso per cassazione,
con il conseguente consolidarsi del giudicato, siccome sulle domande proposte dalla e la condanna della Procom srl. CP_2
Dunque, in questa sede di rinvio, oggetto d'esame della Corte dovranno essere esclusivamente le ragioni di gravame mosse con l'atto d'appello dalla Parte_1
e non anche eventuali nova svolte con l'atto di riassunzione.
[...]
Con il primo motivo di gravame era denunziato errore nell'aver il Giudice friulano ritenuto insussistente il credito vantato dalla verso la spa Parte_2 CP_1
[...]
Osservava la società appellante come le domande svolte dalla spa verso la CP_1
erano state dichiarate improcedibili sicché alcun accertamento Parte_2
dell'esistenza effettiva dei contro crediti dedotti dalla società committente era stato pronunciato.
Di conseguenza nemmeno il primo Giudice poteva procedere ad operare compensazione con i crediti vantati dalla banca cessionaria, in effetti non oggetto di specifica contestazione, per giunta sulla scorta dell'accertamento verso soggetto diverso, ossia la srl Procom.
Inoltre la banca appellante era soggetto terzo rispetto alla compensazione poiché
i crediti vantati della spa erano sorti dopo la cessione del credito da parte CP_1
della sicché le erano inopponibili, ex art 1248 cod. civ., ed ancora le Parte_2
domande svolte dalla società committente verso il debitore cedente erano state dichiarate improcedibili.
Il Giudice friulano, poi, aveva omesso ogni pronuncia circa l'eccezione di inammissibilità della comparsa di risposta depositata dopo il suo intervento in causa, posto che la spa poteva bensì replicare alle ragioni del suo CP_1
intervento ma nell'apposita sede di udienza. La conseguenza di detta inammissibilità era che le dedizioni ed allegazione operate da essa banca erano rimaste incontestate, posto che l'atto inammissibile era da espungere sicché doveva operare la conseguenza ex art 115 cod. proc. civ.
Inoltre il primo Giudice non aveva rilevato – nonostante la puntuale contestazione avanzata da essa appellante – che la compensazione era questione proposta dalla solo in sede di precisazione delle conclusioni eppertanto tardivamente. CP_1
Infine la società cessionaria deduceva errore nel ritenere la compensazione opponibile al soggetto cessionario dei contro crediti sorti dopo la cessione a sensi dell'art 1248 comma 1 cod. civ.
Osserva parte appellante come i crediti maturati dalla società appaltatrice sono certi poiché le opere commesse eseguite, anche se in ritardo, e che i crediti ceduti erano sorti tra il 2013 ed il 2015 mentre il contro credito, portato in compensazione della spa è stato accertato solo in corso di causa, quindi dopo l'intervenuta CP_1
cessione.
Inoltre, in corso d'esecuzione del contratto, la società committente non aveva provveduto a pagare i debiti scaduti in ragione degli asseriti ritardi così aggravando la crisi di liquidità della società appaltatrice, che eseguiva comunque le opere commesse.
Infine la società bancaria rileva come il primo Giudice non aveva tenuto conto che il credito ceduto era superiore al contro credito per penali, ma lo ha compensato con credito risarcitorio accertato solo nei confronti della srl Procom.
Le argomentazioni critiche svolte dalla società bancaria in effetti non paiono confrontarsi con l'effettiva motivazione esposta dal Giudice friulano a sostegno della sua – corretta anche ad opinione di questa Corte - soluzione della questione.
Difatti la società appellante oblia che fu la ad evocare in causa la spa Parte_2
chiedendo il pagamento di crediti maturati nell'ambito del Controparte_1
rapporto di sub appalto intercorrente tra le parti e la società committente;
quest'ultima – costituendosi - contestò la concorrenza dei crediti vantati dalla società sub appaltatrice, rilevando viceversa l'inadempienza della stessa rispetto alle previsioni di contratto e, così, avvalendosi della eccezione ex art 1460 cod.
civ.
E' ben vero che il Tribunale dichiarò improponibili le domande svolte dalla spa contro la poiché, nel corso del giudizio, questa posta in CP_1 Parte_2
amministrazione controllata – procedura parafallimentare -, ma ha pure esaminato e deciso, in quanto la procedura paraconcorsuale ebbe a coltivare la lite sul punto che i crediti azionati dalla in bonis non sussistevano. Parte_2
Il Giudice friulano, poi, ha ben messo in evidenza che i crediti ceduti dalla
[...]
alla banca erano diversi rispetto a quelli posti a fondamento della domanda Pt_2
di causa.
Difatti la società bancaria è cessionaria di crediti derivanti dall'esecuzione, ai prezzi stabiliti in contratto, delle opere commesse alla società cedente ed effettivamente eseguite anche se con ritardo sui tempi concordati.
Con la citazione introduttiva la reclamava somme a titolo e di ristoro Parte_2
danni per abuso di posizione dominante contrattuale e somme a titolo di revisione dei prezzi concordati, ossia crediti diversi da quelli ceduti ma pur sempre aventi la loro fonte nel medesimo rapporto contrattuale.
In effetti la difesa svolta dalla non tanto ha riguardato i crediti ceduti CP_1
alla società bancaria, poiché come detto le lavorazioni relative espletate e tassate secondo i prezzi stabiliti in contratto, ma ha opposto alla pretesa di loro pagamento l'eccezione ex art 1460 cod. civ – consegue l'irrilevanza delle reiterate istanze istruttorie -.
Difatti nell'eseguire dette lavorazioni la non aveva rispettato i termini Parte_2
contrattuali di loro esecuzione e, così, era tenuta alla penale concordata ed al ristoro dei danni.
In effetti il primo Giudice non ha rigettato la domanda della società bancaria operando ricorso alla compensazione, bensì perché concorreva l'inadempimento addotto a sostegno dell'eccezione ex art 1460 cod. civ. in capo alla società cedente i crediti ed ha riconosciuto fondata la domanda della società committente di pretendere la penale nella misura contrattualmente stabilita ed il ristoro del danno,
siccome calcolato dal tecnico d'ufficio.
Al riguardo va osservato come il relativo accertamento risulta formulato ad esito del contraddittorio fra tutte le parti in causa, compresa la società bancaria, che significativamente sul punto – debenza penale e ristoro danno - alcunché deduce criticamente.
Pertanto, come la poteva opporre al creditore cedente l'eccezione de CP_1
qua, così la stessa vale verso il creditore cessionario intervenuto in causa.
Puntualmente al riguardo il Giudice friulano ha ricordato come la cessione del credito non lo configura siccome esistente se ab origine inesistente e, nella specie,
concorrendo fondata eccezione ex art 1460 cod. civ., anche il credito del cessionario ne sconta le conseguenze.
Non assume rilievo, poi, l'osservazione critica che il credito ceduto – come detto afferente al compenso delle lavorazioni effettuate effettivamente e tassato a prezzi di contratto – superava di circa 500 mila € il credito per penali azionato dalla spa posto che rettamente il Tribunale ha tenuto conto anche del CP_1 CP_1
ristoro danni riconosciuto in dipendenza delle dedotte inadempienze contrattuali,
ex se, di gran pezza superiore alla somma residua indicata.
Difatti il primo Giudice ha, sulla scorta degli elementi documentali – anche di natura confessoria - versati in causa e delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica, ritenuto provati i sensibili ritardi nell'esecuzione delle lavorazioni commesse da parte della – al cui prezzo afferiscono i crediti ceduti - Parte_2
ed ha concluso che nemmeno il soggetto cessionario di crediti inesistenti poteva esigerli a prescindere da specifica contestazione circa l'esistenza del credito preteso poiché paralizzato dalla fondata eccezione ex art 1460 cod. civ. sollevata.
Le pretese avanzate in causa dalla sono state respinte poiché infondate e CP_2
tale statuizione non risulta impugnata, sicché l'unico credito residuo che poteva esser paralizzato dall''eccezione sollevata era quello ceduto. Inoltre, se è vero che le domande proposte contro la società in amministrazione straordinaria non sono state esaminate dal Giudice, tuttavia bene lo stesso poteva esaminarle nei riguardi del soggetto cessionario del credito – parte volontariamente intervenuta in causa e così partecipe della stessa – che, come correttamente sottolineato dal Tribunale non si colloca in posizione diversa dal creditore cedente – Cass. sez. 3 n° 10833/07, Cass. sez. 2 n° 29261/11 -.
Dunque l'improponibilità delle domande verso la società cedente il credito non impedisce al Giudice l'esame delle stesse pretese verso in creditore cessionario parte della medesima controversia.
Anche la seconda ragione di gravame fondata sull' – asserita inammissibilità del deposito della comparsa di costituzione di nuovo difensore portante anche argomentazioni di replica allo spiegato intervento volontario in causa - mossa dalla società appellante appare priva di pregio.
Difatti è legittimo - Cass. sez.1 n° 13912/12 – che il nuovo difensore della parte si costituisca con una atto “ lato sensu “ processuale per far valere la sua legittimazione ad interloquire in causa – come sottolineato dalla difesa - CP_1
mai posta in discussione nell'ambito del primo giudizio.
Inoltre è legittimo che la parte, verso la quale svolge le sue domande il soggetto interveniente volontario in causa – come avvenuto nella specie –, abbia la facoltà
– Cass. sez. 1 n° 31665/24 – di svolgere al riguardo le sue difese sempre però nel rispetto del contraddittorio.
Pertanto, se anche dimesso un atto nel corso del processo anteriormente al momento topico per il suo deposito, comunque l'atto conserva la sua efficacia difensiva purché tempestivo rispetto al termine di decadenza prescritto per poter contestare l'altrui allegazioni e domande.
Al riguardo non assume dirimente rilevanza l'argomento circa il mancato tempestivo esame dell'atto da parte della società interveniente – sempre che ciò
non dipenda da sua negligenza nell'esaminare la nota comunque comparsa in sede telematica - poiché come infra ha comunque avuto contezza dello stesso ed ampio margine di difesa nel corso del procedimento.
Nella specie è la stessa parte appellante a sottolineare come la comparsa de qua
venne depositata – il 11.2.2016 - in momento successivo al suo intervento volontario – il 27.11.20215 –, per altro coevo alla costituzione in giudizio della società convenuta, ma antecedente all'udienza ex art 183 cod. proc. civ. – il
21.3.2016 -, sicché le contestazioni portate alle ragioni dell'interveniente appaiono tempestive rispetto alle decadenze processuali previste, e così mantengono la loro efficacia processuale.
E' la stessa società bancaria riassumente – poi - a riconoscere come le conclusioni formulate in detto atto ulteriore di costituzione risultano espressamente richiamata dalla nella prima memoria ex art 183 cod. proc. civ. ossia CP_1
esattamente il momento topico – indicato dalla stessa società bancaria - come ultimo possibile per la consentita presa di posizione circa le allegazioni e domande svolte dal nuovo soggetto intervenuto in causa.
Per altro, come dianzi illustrato, se anche non specificatamente contestate le allegazioni svolte dalla spa – come detto le lavorazioni di cui Parte_1
era chiesto il pagamento erano state effettuata ma con sensibili ritardi sul pattuito
- tuttavia collocandosi il suo intervento in causa successivamente all'avvio della lite all'evidenza le contestazioni mosse verso il creditore cedente da parte della spa non potevano che riflettersi sulla pretesa del creditore Controparte_1
cessionario posto che comunque i suoi crediti afferivano al medesimo rapporto contrattuale.
Quanto al richiamo all'art 1248 comma 1 cod. civ. non può che rilevarsi come detta disposizione normativa esplica il suo effetto solo in concorrenza di compensazione propria - Cass. sez. 3 n° 8971/11, Cass. sez. 1 n° 10798/18, Cass. sez. 2 n°
4825/19 -. Nella specie all'evidenza si verte in ipotesi di compensazione impropria posto che i rispettivi crediti sorgono per ambedue le parti nell'ambito dell'unitario rapporto contrattuale di subappalto.
Difatti la rivendicava credito per ristoro danni da abuso di posizione Parte_2
dominante contrattuale ed integrazione prezzo, mentre la società bancaria rivendicava il pagamento del prezzo delle lavorazioni eseguite – in ritardo -; dal canto suo la vantava credito derivante dall'inadempimento Controparte_1
agli obblighi contrattuali, sanzionati con pattuite penali, e ristoro dei conseguenti danni.
Dunque all'evidenza non si verte in compensazione propria di crediti, ma in mero conteggio di dare avere nell'ambito del medesimo rapporto pattizio, con la conseguenza processuale che la questione è rilevabile ex officio e, non già,
qualificabile siccome eccezione propria – Cass. sez. 3 n° 26365/24, Cass. sez. 2
n° 4825/19 -.
Inoltre anche l'asserto della società appellante che il contro credito della
[...]
è sorto successivamente alla cessione dei crediti azionati in causa CP_1
appare privo di fondamento giuridico in quanto – Cass. sez.2 n° 31511/19 – ciò
che al riguardo assume rilievo, non già, è l'accertamento giudiziale del contro credito, bensì il suo momento genetico.
E nella specie, se anche la debenza delle penali e del ristoro danni è stata accertata in causa, tuttavia l'insorgenza della loro debenza da parte del soggetto inadempiente agli obblighi assunti con il contratto di sub appalto va collocata al momento del verificarsi del – poi accertato – inadempimento.
Momento che, nella specie, si colloca proprio durante l'esecuzione dei lavori commessi – il cui prezzo è rivendicato dal creditore cessionario -, quindi nel medesimo periodo del generarsi dei pretesi crediti a titolo di prezzo per i lavori eseguiti – in ritardo -.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna della spa alla Parte_1
rifusione verso la spa delle spese del giudizio d'appello, di quello Controparte_1 di legittimità e di questo procedimento di rinvio, tenuto conto del valore della lite e delle fasi effettivamente svolte, così tassate:
in € 18.000,00 quanto al giudizio d'appello,
in € 12.500,00 quanto al giudizio di legittimità – fu depositata memoria finale -,
in € 18.000,00 quanto a questo giudizio di rinvio,
oltre in tutti i casi accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
rigetta l'appello proposto dalla spa con la citazione notificata il Parte_1
17.5.2018 e per l'effetto integralmente conferma la sentenza n° 483/18 resa il 9
– 16.4.2018 dal Tribunale di Udine,
condanna la spa a rifondere alla spa le spese Parte_1 Controparte_1
di lite del grado d'appello, del giudizio di cassazione e di questo procedimento di rinvio così tassate:
in € 18.000,00 quanto al giudizio d'appello,
in € 12.500,00 quanto al giudizio di legittimità,
in € 18.000,00 quanto a questo giudizio di rinvio,
oltre in tutti i casi accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%,
compensa tra la società bancaria e le società contumaci le spese di lite del grado d'appello, del giudizio di legittimità e di questa sede di rinvio.
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025. Il Presidente est.
Sergio Gorjan
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente rel.
Dott. Marina VITULLI Consigliere
Dott. Giuliano BERARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: appalto altre ipotesi nella CAUSA CIVILE in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritta al n°
301 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
– cf sedente in Milano, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dagl'avv. Alfonso Pilato del foro di Milano e RA A. LO del foro di Pavia, con domicilio eletto presso gli indirizzi pec dei difensori giusto mandato evocato nell'atto di citazione datato 19.9.2024;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
– cf – sedente in Tavagnacco, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Alfredo Antonini del foro di Trieste, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
Udine via Caccia n° 278, giusta procura richiamata nella comparsa depositata il 18.12.2024;
CONVENUTA in RIASSUNZIONE
E
PROCOM srl – cf – sedente in Castelfranco Veneto non costituita;
P.IVA_3
già – cf – sedente in Verona non Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_4
costituita;
CONVENUTE in RIASSUNZIONE Oggetto della causa: appalto altre ipotesi, causa riassunta a seguito dell'ordinanza n° 20650/24 resa il 24.6 - 24.7.2024 dalla Corte di Cassazione.
Causa rimessa in decisione all'udienza del 15.1.2025.
CONCLUSIONI Della riassumente: In totale riforma dei punti 2, 3, 4, 5 e 6 della sentenza n. 483/2018 emessa dal Tribunale di Udine in data 09.04.2018, pubblicata il 16.04.2018 e notificata in pari data, relativa al giudizio iscritto al R.G. n. 4037/2015.
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- ritenere e dichiarare che a causa del comportamento di controparte nell'utilizzo del processo telematico, non ha avuto la possibilità di conoscere per Parte_1 tempo il contenuto dell'atto depositato dalla a cui si è potuto dare Controparte_1 replica soltanto in sede di memoria n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c. e, pertanto, ritenere e dichiarare l'inammissibilità della “comparsa di ulteriore costituzione” depositata telematicamente dalla il 18.02.2016 e, quindi, delle eccezioni e delle Controparte_1 domande in essa spiegate, con tutte le conseguenze di legge;
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità della tardiva eccezione di compensazione sollevata per la prima volta dalla in sede di precisazione Controparte_1 delle conclusioni;
nel merito: - ferma la deroga al divieto di cessione di crediti di cui all'art. 24.4 del contratto di subappalto dichiarare che, essendo stato indicato il debitore ceduto, ai sensi dell'art. 3 della L. 21.02.1991 n. 52, la cessione è ad oggetto determinato;
- dichiarare che le clausole limitative della cessione dei singoli crediti insorti, non hanno rilevanza di sorta nei confronti del cessionario;
- ritenere e dichiarare che i pagamenti di volta in volta effettuati dalla Controparte_1 hanno indotto l'affidamento di nel ritenere regolare lo sviluppo Parte_1 del contratto d'appalto e ad anticipare i corrispettivi al cedente;
- condannare la in persona del proprio legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di €. 4.851.585,56 oltre interessi Parte_1 ex D.Lgs. 231/02 successivi all'01.10.2015 in relazione ai crediti ricevuti in cessione o, comunque, della maggior o minor somma che la Corte riterrà dovuta.
In via istruttoria:
- pur se l'assenza di contestazioni da parte delle controparti in merito alla regolare esecuzione delle opere di cui ai crediti oggetto di cessione rende superfluo l'ammissione del relativo mezzo di prova, per mero tuziorismo difensivo l'odierna deducente reitera l'istanza istruttoria, già avanzata in primo grado, di espletamento di CTU volta a confermare la regolare esecuzione delle opere di competenza del cedente e relative ai crediti oggetto di cessione.
Rigettare, con qualsiasi statuizione, le eccezioni e/o domande avversarie per i motivi dedotti in atti.
In ogni caso, con vittoria di compensi difensivi anche dei precedenti gradi di giudizio, compreso quello tenutosi innanzi alla Corte di Cassazione.
- respingere l'appello, sia per la sua infondatezza, che a seguito dell'accoglimento, CP_4 eventualmente in via di appello incidentale, delle richieste e delle difese riproposte da Controparte_1 in narrativa ai punti 4, 5, 8;
- condannare alla rifusione delle spese di lite. Parte_1 Fatti di causa Par La ebbe ad evocare in causa, avanti il Tribunale di Udine, la spa CP_2 [...]
deducendo che, in forza di contratto di sub appalto intercorso tra le CP_1
parti, la società friulana era tenuta a corrisponderle somma per costi aggiuntivi e risarcimento danni per abuso di posizione dominante contrattuale.
La spa si costituì contestando la pretesa e svolgendo domanda di ristoro CP_1
danni da inesatto adempimento del contratto di sub appalto, all'uopo chiamando in causa anche la srl Procom, ulteriore parte di detto contratto di sub appalto.
Resistette la srl Procom deducendo la sua estraneità alla questione ed intervenne volontariamente la spa , in quanto resasi cessionaria di altri Parte_1
crediti vantati dalla sulla scorta del medesimo contratto di sub appalto Parte_2
verso la spa CP_1
Il Giudice friulano ebbe a dar sfogo alla trattazione istruttoria della questione,
consistita in acquisizione documentale ed espletamento di consulenza tecnica, ed all'esito, dopo la riassunzione per la sottoposizione della – già spa - a CP_2
procedura parafallimentare, ebbe a dichiarare improcedibili le domande verso la società attrice, ebbe a respingere le domande proposte dalla verso la Parte_2
spa siccome quella della spa , mentre accolse la CP_1 Parte_1
domanda della contro la Procom e regolò le spese di lite. CP_1
La società bancaria propose appello avverso la sentenza resa dal Giudice udinese chiedendo l'accoglimento della sua domanda fondata sulla cessione crediti ed,
anche, la spa propose appello incidentale in punto compensazione parziale CP_1
delle spese di lite.
Sia la che la srl Procom non si costituirono e furono Controparte_5
dichiarate contumaci.
La Corte tergestina ebbe a dichiarare inammissibile, per inesistenza della notificazione, l'appello della e rigettò il gravame incidentale Parte_1
regolando le spese.
La società bancaria interpose ricorso per la cassazione della sentenza e resistette la sola , mentre sia la srl Procom che la rimasero intimate. CP_1 CP_2 La Suprema Corte ha accolto le ragioni di ricorso afferenti l'erronea decisione d'inammissibilità dell'appello.
Par La ha provveduto, tempestivamente, a riassumere la lite Parte_1
avanti questa Corte, quale Giudice di rinvio, riproponendo le domande di cui all'atto d'appello.
Resiste, tempestivamente, la contestando l'impugnazione della CP_1
società bancaria e chiedendone il rigetto.
Sia la che la srl Procom, benché regolarmente Controparte_6
vocate, non si sono costituite in giudizio e sono state dichiarate contumaci.
All'udienza del 15.1.2025 si costituiva il contraddittorio avanti il Collegio, le parti precisavano le conclusioni ed erano assegnati i termini ex art 190 cod. proc. civ.,
ridotto il primo a giorni venti.
Scorsi i termini citati e depositate le scritture finali, questa Corte ha deciso la lite come illustrato nella presente sentenza.
Ragioni della decisione
Osserva anzitutto questo Collegio come oggetto del presente giudizio di rinvio – di natura impropria – sia l'esame delle censure mosse dalla Parte_1
con il gravame dichiarato – erroneamente – inammissibile dalla Corte tergestina quale Giudice d'appello.
Difatti questa Corte ritenne tardiva la notifica dell'atto di gravame poiché, nel termine stabilito, eseguita presso bensì il luogo di domiciliazione, ma non al difensore domiciliatario bensì a professionista non più difensore della spa CP_1
e risolse la questione con pronuncia di rito senza esaminare il merito dell'impugnazione proposta.
La Suprema Corte ha ritenuto la notifica dell'atto d'appello nulla ma non insistente,
sicché se de caso ne doveva essere ordinata la rinnovazione da parte del Giudice
d'appello, giammai dichiarato inammissibile il gravame. Va osservato, ancora in limine, come l'appello incidentale mosso dalla spa CP_1
avverso la statuizione sulle spese – compensazione parziale – resa dal Giudice
friulano sia stato respinto e sul punto non risulta proposto ricorso per cassazione,
con il conseguente consolidarsi del giudicato, siccome sulle domande proposte dalla e la condanna della Procom srl. CP_2
Dunque, in questa sede di rinvio, oggetto d'esame della Corte dovranno essere esclusivamente le ragioni di gravame mosse con l'atto d'appello dalla Parte_1
e non anche eventuali nova svolte con l'atto di riassunzione.
[...]
Con il primo motivo di gravame era denunziato errore nell'aver il Giudice friulano ritenuto insussistente il credito vantato dalla verso la spa Parte_2 CP_1
[...]
Osservava la società appellante come le domande svolte dalla spa verso la CP_1
erano state dichiarate improcedibili sicché alcun accertamento Parte_2
dell'esistenza effettiva dei contro crediti dedotti dalla società committente era stato pronunciato.
Di conseguenza nemmeno il primo Giudice poteva procedere ad operare compensazione con i crediti vantati dalla banca cessionaria, in effetti non oggetto di specifica contestazione, per giunta sulla scorta dell'accertamento verso soggetto diverso, ossia la srl Procom.
Inoltre la banca appellante era soggetto terzo rispetto alla compensazione poiché
i crediti vantati della spa erano sorti dopo la cessione del credito da parte CP_1
della sicché le erano inopponibili, ex art 1248 cod. civ., ed ancora le Parte_2
domande svolte dalla società committente verso il debitore cedente erano state dichiarate improcedibili.
Il Giudice friulano, poi, aveva omesso ogni pronuncia circa l'eccezione di inammissibilità della comparsa di risposta depositata dopo il suo intervento in causa, posto che la spa poteva bensì replicare alle ragioni del suo CP_1
intervento ma nell'apposita sede di udienza. La conseguenza di detta inammissibilità era che le dedizioni ed allegazione operate da essa banca erano rimaste incontestate, posto che l'atto inammissibile era da espungere sicché doveva operare la conseguenza ex art 115 cod. proc. civ.
Inoltre il primo Giudice non aveva rilevato – nonostante la puntuale contestazione avanzata da essa appellante – che la compensazione era questione proposta dalla solo in sede di precisazione delle conclusioni eppertanto tardivamente. CP_1
Infine la società cessionaria deduceva errore nel ritenere la compensazione opponibile al soggetto cessionario dei contro crediti sorti dopo la cessione a sensi dell'art 1248 comma 1 cod. civ.
Osserva parte appellante come i crediti maturati dalla società appaltatrice sono certi poiché le opere commesse eseguite, anche se in ritardo, e che i crediti ceduti erano sorti tra il 2013 ed il 2015 mentre il contro credito, portato in compensazione della spa è stato accertato solo in corso di causa, quindi dopo l'intervenuta CP_1
cessione.
Inoltre, in corso d'esecuzione del contratto, la società committente non aveva provveduto a pagare i debiti scaduti in ragione degli asseriti ritardi così aggravando la crisi di liquidità della società appaltatrice, che eseguiva comunque le opere commesse.
Infine la società bancaria rileva come il primo Giudice non aveva tenuto conto che il credito ceduto era superiore al contro credito per penali, ma lo ha compensato con credito risarcitorio accertato solo nei confronti della srl Procom.
Le argomentazioni critiche svolte dalla società bancaria in effetti non paiono confrontarsi con l'effettiva motivazione esposta dal Giudice friulano a sostegno della sua – corretta anche ad opinione di questa Corte - soluzione della questione.
Difatti la società appellante oblia che fu la ad evocare in causa la spa Parte_2
chiedendo il pagamento di crediti maturati nell'ambito del Controparte_1
rapporto di sub appalto intercorrente tra le parti e la società committente;
quest'ultima – costituendosi - contestò la concorrenza dei crediti vantati dalla società sub appaltatrice, rilevando viceversa l'inadempienza della stessa rispetto alle previsioni di contratto e, così, avvalendosi della eccezione ex art 1460 cod.
civ.
E' ben vero che il Tribunale dichiarò improponibili le domande svolte dalla spa contro la poiché, nel corso del giudizio, questa posta in CP_1 Parte_2
amministrazione controllata – procedura parafallimentare -, ma ha pure esaminato e deciso, in quanto la procedura paraconcorsuale ebbe a coltivare la lite sul punto che i crediti azionati dalla in bonis non sussistevano. Parte_2
Il Giudice friulano, poi, ha ben messo in evidenza che i crediti ceduti dalla
[...]
alla banca erano diversi rispetto a quelli posti a fondamento della domanda Pt_2
di causa.
Difatti la società bancaria è cessionaria di crediti derivanti dall'esecuzione, ai prezzi stabiliti in contratto, delle opere commesse alla società cedente ed effettivamente eseguite anche se con ritardo sui tempi concordati.
Con la citazione introduttiva la reclamava somme a titolo e di ristoro Parte_2
danni per abuso di posizione dominante contrattuale e somme a titolo di revisione dei prezzi concordati, ossia crediti diversi da quelli ceduti ma pur sempre aventi la loro fonte nel medesimo rapporto contrattuale.
In effetti la difesa svolta dalla non tanto ha riguardato i crediti ceduti CP_1
alla società bancaria, poiché come detto le lavorazioni relative espletate e tassate secondo i prezzi stabiliti in contratto, ma ha opposto alla pretesa di loro pagamento l'eccezione ex art 1460 cod. civ – consegue l'irrilevanza delle reiterate istanze istruttorie -.
Difatti nell'eseguire dette lavorazioni la non aveva rispettato i termini Parte_2
contrattuali di loro esecuzione e, così, era tenuta alla penale concordata ed al ristoro dei danni.
In effetti il primo Giudice non ha rigettato la domanda della società bancaria operando ricorso alla compensazione, bensì perché concorreva l'inadempimento addotto a sostegno dell'eccezione ex art 1460 cod. civ. in capo alla società cedente i crediti ed ha riconosciuto fondata la domanda della società committente di pretendere la penale nella misura contrattualmente stabilita ed il ristoro del danno,
siccome calcolato dal tecnico d'ufficio.
Al riguardo va osservato come il relativo accertamento risulta formulato ad esito del contraddittorio fra tutte le parti in causa, compresa la società bancaria, che significativamente sul punto – debenza penale e ristoro danno - alcunché deduce criticamente.
Pertanto, come la poteva opporre al creditore cedente l'eccezione de CP_1
qua, così la stessa vale verso il creditore cessionario intervenuto in causa.
Puntualmente al riguardo il Giudice friulano ha ricordato come la cessione del credito non lo configura siccome esistente se ab origine inesistente e, nella specie,
concorrendo fondata eccezione ex art 1460 cod. civ., anche il credito del cessionario ne sconta le conseguenze.
Non assume rilievo, poi, l'osservazione critica che il credito ceduto – come detto afferente al compenso delle lavorazioni effettuate effettivamente e tassato a prezzi di contratto – superava di circa 500 mila € il credito per penali azionato dalla spa posto che rettamente il Tribunale ha tenuto conto anche del CP_1 CP_1
ristoro danni riconosciuto in dipendenza delle dedotte inadempienze contrattuali,
ex se, di gran pezza superiore alla somma residua indicata.
Difatti il primo Giudice ha, sulla scorta degli elementi documentali – anche di natura confessoria - versati in causa e delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica, ritenuto provati i sensibili ritardi nell'esecuzione delle lavorazioni commesse da parte della – al cui prezzo afferiscono i crediti ceduti - Parte_2
ed ha concluso che nemmeno il soggetto cessionario di crediti inesistenti poteva esigerli a prescindere da specifica contestazione circa l'esistenza del credito preteso poiché paralizzato dalla fondata eccezione ex art 1460 cod. civ. sollevata.
Le pretese avanzate in causa dalla sono state respinte poiché infondate e CP_2
tale statuizione non risulta impugnata, sicché l'unico credito residuo che poteva esser paralizzato dall''eccezione sollevata era quello ceduto. Inoltre, se è vero che le domande proposte contro la società in amministrazione straordinaria non sono state esaminate dal Giudice, tuttavia bene lo stesso poteva esaminarle nei riguardi del soggetto cessionario del credito – parte volontariamente intervenuta in causa e così partecipe della stessa – che, come correttamente sottolineato dal Tribunale non si colloca in posizione diversa dal creditore cedente – Cass. sez. 3 n° 10833/07, Cass. sez. 2 n° 29261/11 -.
Dunque l'improponibilità delle domande verso la società cedente il credito non impedisce al Giudice l'esame delle stesse pretese verso in creditore cessionario parte della medesima controversia.
Anche la seconda ragione di gravame fondata sull' – asserita inammissibilità del deposito della comparsa di costituzione di nuovo difensore portante anche argomentazioni di replica allo spiegato intervento volontario in causa - mossa dalla società appellante appare priva di pregio.
Difatti è legittimo - Cass. sez.1 n° 13912/12 – che il nuovo difensore della parte si costituisca con una atto “ lato sensu “ processuale per far valere la sua legittimazione ad interloquire in causa – come sottolineato dalla difesa - CP_1
mai posta in discussione nell'ambito del primo giudizio.
Inoltre è legittimo che la parte, verso la quale svolge le sue domande il soggetto interveniente volontario in causa – come avvenuto nella specie –, abbia la facoltà
– Cass. sez. 1 n° 31665/24 – di svolgere al riguardo le sue difese sempre però nel rispetto del contraddittorio.
Pertanto, se anche dimesso un atto nel corso del processo anteriormente al momento topico per il suo deposito, comunque l'atto conserva la sua efficacia difensiva purché tempestivo rispetto al termine di decadenza prescritto per poter contestare l'altrui allegazioni e domande.
Al riguardo non assume dirimente rilevanza l'argomento circa il mancato tempestivo esame dell'atto da parte della società interveniente – sempre che ciò
non dipenda da sua negligenza nell'esaminare la nota comunque comparsa in sede telematica - poiché come infra ha comunque avuto contezza dello stesso ed ampio margine di difesa nel corso del procedimento.
Nella specie è la stessa parte appellante a sottolineare come la comparsa de qua
venne depositata – il 11.2.2016 - in momento successivo al suo intervento volontario – il 27.11.20215 –, per altro coevo alla costituzione in giudizio della società convenuta, ma antecedente all'udienza ex art 183 cod. proc. civ. – il
21.3.2016 -, sicché le contestazioni portate alle ragioni dell'interveniente appaiono tempestive rispetto alle decadenze processuali previste, e così mantengono la loro efficacia processuale.
E' la stessa società bancaria riassumente – poi - a riconoscere come le conclusioni formulate in detto atto ulteriore di costituzione risultano espressamente richiamata dalla nella prima memoria ex art 183 cod. proc. civ. ossia CP_1
esattamente il momento topico – indicato dalla stessa società bancaria - come ultimo possibile per la consentita presa di posizione circa le allegazioni e domande svolte dal nuovo soggetto intervenuto in causa.
Per altro, come dianzi illustrato, se anche non specificatamente contestate le allegazioni svolte dalla spa – come detto le lavorazioni di cui Parte_1
era chiesto il pagamento erano state effettuata ma con sensibili ritardi sul pattuito
- tuttavia collocandosi il suo intervento in causa successivamente all'avvio della lite all'evidenza le contestazioni mosse verso il creditore cedente da parte della spa non potevano che riflettersi sulla pretesa del creditore Controparte_1
cessionario posto che comunque i suoi crediti afferivano al medesimo rapporto contrattuale.
Quanto al richiamo all'art 1248 comma 1 cod. civ. non può che rilevarsi come detta disposizione normativa esplica il suo effetto solo in concorrenza di compensazione propria - Cass. sez. 3 n° 8971/11, Cass. sez. 1 n° 10798/18, Cass. sez. 2 n°
4825/19 -. Nella specie all'evidenza si verte in ipotesi di compensazione impropria posto che i rispettivi crediti sorgono per ambedue le parti nell'ambito dell'unitario rapporto contrattuale di subappalto.
Difatti la rivendicava credito per ristoro danni da abuso di posizione Parte_2
dominante contrattuale ed integrazione prezzo, mentre la società bancaria rivendicava il pagamento del prezzo delle lavorazioni eseguite – in ritardo -; dal canto suo la vantava credito derivante dall'inadempimento Controparte_1
agli obblighi contrattuali, sanzionati con pattuite penali, e ristoro dei conseguenti danni.
Dunque all'evidenza non si verte in compensazione propria di crediti, ma in mero conteggio di dare avere nell'ambito del medesimo rapporto pattizio, con la conseguenza processuale che la questione è rilevabile ex officio e, non già,
qualificabile siccome eccezione propria – Cass. sez. 3 n° 26365/24, Cass. sez. 2
n° 4825/19 -.
Inoltre anche l'asserto della società appellante che il contro credito della
[...]
è sorto successivamente alla cessione dei crediti azionati in causa CP_1
appare privo di fondamento giuridico in quanto – Cass. sez.2 n° 31511/19 – ciò
che al riguardo assume rilievo, non già, è l'accertamento giudiziale del contro credito, bensì il suo momento genetico.
E nella specie, se anche la debenza delle penali e del ristoro danni è stata accertata in causa, tuttavia l'insorgenza della loro debenza da parte del soggetto inadempiente agli obblighi assunti con il contratto di sub appalto va collocata al momento del verificarsi del – poi accertato – inadempimento.
Momento che, nella specie, si colloca proprio durante l'esecuzione dei lavori commessi – il cui prezzo è rivendicato dal creditore cessionario -, quindi nel medesimo periodo del generarsi dei pretesi crediti a titolo di prezzo per i lavori eseguiti – in ritardo -.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna della spa alla Parte_1
rifusione verso la spa delle spese del giudizio d'appello, di quello Controparte_1 di legittimità e di questo procedimento di rinvio, tenuto conto del valore della lite e delle fasi effettivamente svolte, così tassate:
in € 18.000,00 quanto al giudizio d'appello,
in € 12.500,00 quanto al giudizio di legittimità – fu depositata memoria finale -,
in € 18.000,00 quanto a questo giudizio di rinvio,
oltre in tutti i casi accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
rigetta l'appello proposto dalla spa con la citazione notificata il Parte_1
17.5.2018 e per l'effetto integralmente conferma la sentenza n° 483/18 resa il 9
– 16.4.2018 dal Tribunale di Udine,
condanna la spa a rifondere alla spa le spese Parte_1 Controparte_1
di lite del grado d'appello, del giudizio di cassazione e di questo procedimento di rinvio così tassate:
in € 18.000,00 quanto al giudizio d'appello,
in € 12.500,00 quanto al giudizio di legittimità,
in € 18.000,00 quanto a questo giudizio di rinvio,
oltre in tutti i casi accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%,
compensa tra la società bancaria e le società contumaci le spese di lite del grado d'appello, del giudizio di legittimità e di questa sede di rinvio.
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025. Il Presidente est.
Sergio Gorjan