Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 02/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 28 maggio 2024 nella causa iscritta al n. 447/2020 R.G.A.L e vertente
TRA
elettivamente an Sulmona presso lo studio dell'avv. Mario Iacovone, che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
– in persona del Dr. Controparte_1 CP_2
, Dirigente di ufficio dirigenziale di livello generale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
[...]
Pier Paolo Di Gregorio e Luisa De Tullio in virtù di procura generale del 14 ottobre 2020 per Notar
[...] in Roma, ed elettivamente domiciliato in Sulmona, Via Gaetano Salvemini 44, presso la Persona_1 locale Sede CP_1
RESISTENTE
Visti gli artt. 429 e ss. c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione disattesa, ha emesso mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
- Condanna l' a corrispondere, in favore del ricorrente, , l'indennizzo in CP_1 Parte_1 capitale per la menomazione di grado pari al 6% conseguente al danno biologico inerente all'infortunio in itinere occorsole in data 13.05.2019, oltre agli interessi legali con decorrenza dal
120° giorno dalla domanda amministrativa sino al saldo;
- Condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio CP_1 liquidate in complessivi €.2.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
- Pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' ; CP_1
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2020, il ricorrente, dopo aver premesso che:
- esercita la professione lavorativa di impiegato di dal 1984, con mansione di Controparte_3
Direttore - Responsabile d'Ufficio;
- in data 13.05.2019, intorno alle ore 14.50 circa, il sig. era alla guida Parte_1 dell'autoveicolo modello HYUNDAI IX35 Tg. EK285JD, di proprietà della moglie sig.ra CP_4
e assicurato per la RCA con la compagnia assicurativa
[...] Controparte_5 polizza n. 05120933001631, e stava percorrendo in Sulmona (AQ), Via Circonvallazione
[...]
Orientale, proveniente da Porta Napoli con direzione Villa Comunale, percorrendo il tragitto che dal luogo di lavoro lo avrebbe portato presso la propria abitazione. Giunto all'altezza della stazione di rifornimento carburanti IP, nei pressi del Ponte Capograssi, arrestava la propria marcia poiché
l'automobile che lo precedeva, modello DODGE Caliber, Tg. DB 129 SD, condotto dalla sig.ra
1
Tg. ZA725WM, di proprietà della e condotto dal sig. , Pt_3 CP_9 CP_10 assicurato per la RCA con la compagnia polizza n. Controparte_5
59433412537, andando poi a sua volta a collidere con il veicolo che lo precedeva Parte_4
Tg. DB 129 SD, condotto dalla sig.ra e di proprietà del sig. ; Parte_2 Controparte_6
- a seguito del sinistro in questione l'odierno istante subiva gravi lesioni e veniva, pertanto, accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sulmona ove a seguito dei necessari accertamenti, tra cui RX Colonna cervicale, RX Colonna lombosacrale, RX colonna dorsale, RX ginocchio, veniva dimesso con diagnosi di “policontusioni (cervico-dorso-lombalgia postraumatica, contusione delle ginocchia” e prognosi di giorni 7 con invito a ripresentarsi il giorno successivo per visita specialistica ortopedica;
- il giorno 14.05.2019, si recava a visita ortopedica ove veniva riscontrato “Trauma distorsivo- contusivo rachide cervicale e dorso-lombare con contrattura muscolare paravertebrale e limitazione antalgica in tutti i gradi di movimento. Trauma contusivo gin. Dx e sinistro”, con uso di collare morbido e farmaci per il trattamento del dolore e prognosi di giorni 10 di riposo e cure;
- successivamente, in data 18.05.2019, a causa dei dolori ancora persistenti, si recava presso uno specialista, dott. che accertava “blocco rachideo cervicale e lombare post Persona_2 traumatico” con prescrizione di cure e riposo;
- in data 23.05.2019, si sottoponeva a visita di controllo presso l'Ambulatorio di Ortopedia dell'Ospedale di Sulmona ove venivano prescritti ulteriori giorni 15 di riposo e cure;
- infine, in data 12.06.2019, sempre presso il , Unità Operativa di Controparte_11
Ortopedia, veniva accertato “lesione del menisco mediale del ginocchio dx” con consiglio di intervento;
- il giorno 05.06.2019, si sottoponeva a risonanza magnetica RMN presso il Centro Radiodiagnostico
Gargiulo S.a.s., del ginocchio e gamba destra e del rachide cervicale. In data 19.06.2020, sempre presso il Centro Radiodiagnostico Gargiulo S.a.s., si sottoponeva a risonanza magnetica della spalla e braccio destro;
il datore di lavoro poiché infortunio in itinere, provvedeva a denunciare Controparte_3
l'infortunio all' ; CP_1
- il giorno 17.05.2019, si sottoponeva a visita presso ambulatorio . Rinviato a visita ortopedica CP_1 in data 24.05.2019, veniva riconosciuto inabile a lavoro sino al 07.06.2019
- in data 07.06.2019, l' , disponeva la ripresa del lavoro CP_1
- in data 22.06.2020, presentava opposizione amministrativa avverso la suddetta valutazione del danno operata dal resistente, sulla base dell'allegata relazione medico legale redatta dal dott. Persona_3
- a fronte di detta opposizione, l' con nota del 17.10.2020, comunicava che non poteva essere CP_1 espletata Collegiale Medica relativa all'opposizione del 22.06.2020, in quanto “non sono stati allegati referti degli esami strumentali posti alla base del grado percentuale richiesto nonostante
l'invito da parte dell'Istituto a fornire tale documentazione”
- tale documentazione non era mai stata richiesta dall' al sig. ; CP_1 Pt_1
- a seguito del predetto infortunio in itinere patito dal sig. , richiamando la Parte_1 valutazione medico legale operata dal dott. i danni patiti dal ricorrente risultano come Persona_3 di seguito: “lesione del corno posteriore del menisco mediale con lesione parziale del crociato anteriore che appare sfibrato e con associato versamento liquido alla gola intercondiloidea” come
2 da RMN allegata del 05.06.2020. “Inoltre è rilevabile anche una lesione a carico del sovraspinato della spalla dx con associata perdita della lordosi fisiologica del tratto cervicale” come da RMN del 19.06.2020 e EMG del 10.12.2019 presso che ha evidenziato una “radicolopatia C6 CP_12
C7 a sinistra”
- la valutazione combinata di tali lesioni in connessione con l'evento traumatico in discussione, anche considerando l'obbiettività rilevabile a carico del ginocchio dx, del tratto cervicale e della spassa dx con anche riduzione funzionale degli archi fisiologici di movimento di circa 1/3 in flesso estensione di ginocchio dx (con cassetto positivo a dx), in abduzione ed intrarotazione di spalla dx e negli archi di escursione del tratto cervicale con associata radicolopatia strumentalmente accertata C6 C7 sx, consente di applicare la valutazione complessiva di danno biologico pari ad un'invalidità permanente di 8 punti percentuali (8%);
- il sig. è stato già riconosciuto affetto da “Lesioni menomative tutelate con Parte_1 CP_1 danno biologico complessivo pari all'11% per distacco retinico OD (valutato 9%) e lesione a causa del polso sx (Valutato 3%)”, in sede di visita collegiale del 01.03.2013; CP_1
tutto ciò posto, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l' al fine di sentir accogliere CP_1 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, contrariis reiectiis: a. accertare e dichiarare che l'istante sig. , a seguito degli eventi descritti in Parte_1 ricorso, ha diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere;
b. accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell per i danni subiti dalla data della CP_1 domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin da adesso si richiede;
c. Condannare l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al riconoscimento in
[...] favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere ed alla rendita e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché al pagamento della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' contestando integralmente CP_1 le avverse deduzione e pretese, insistendo per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale nonché CTU medico legale, oggetto di successiva rinnovazione, la causa è stata discussa e decisa, dandone lettura.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito precisate.
Non in discussione nella specie la sussistenza di un rapporto finalistico tra il cd. percorso normale e l'attività lavorativa del ricorrente ai fini dell'accesso alla tutela antinfortunistica. Del resto, a seguito della modifica dell'art. 2, comma 3, t.u. n. 1124/1965, la nozione di rischio elettivo rilevante al fine di escludere l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere va circoscritta al caso in cui il lavoratore, in base a ragioni o ad impulsi personali, abbia compiuto una scelta arbitraria che abbia creato e comportato la necessità di affrontare una situazione diversa da quella inerente al cd. percorso normale tra casa e lavoro;
circostanze, quest'ultime, che sono rimaste del tutto estranee in riferimento alla vicenda in oggetto.
3 Venendo quindi alla determinazione del grado di inabilità permanente, il CTU ha accertato che il ricorrente all'esito dell'infortunio occorso il 13.05.2029, ha riportato “Trauma distorsivo contusivo rachide cervicale e dorso-lombare. Trauma contusivo spalla destra. Trauma contusivo ginocchio dx e sinistro” in conseguenza dei quali presenta “Esiti di contusione del ginocchio destro con lesione del corno posteriore del menisco mediale e lesione parziale del crociato anteriore;
Esiti di contusione della spalla destra con lesione del sovraspinato;
Esiti di distorsione rachide cervicale e lombare con radicolopatia C6- C7 sinistra emg- accertata”. Precisa, inoltre, che detti postumi configurano un danno biologico permanente valutabile un ambito nella misura del 6% (seipercento), aggiungendo che “il danno biologico complessivo può CP_1 essere indicato in misura pari al 16% (sedicipercento); - la decorrenza è riferibile alla data della domanda.”
Richiesto, altresì di specificare la quota parte delle singole menomazioni valutate ai fini della determinazione del danno biologico nonché di specificare le valutazioni effettuate in merito al nesso di causalità accertato tra l'evento infortunio del 15/5/19 e la distorsione del rachide cervicale e lombare con radicolopatia C6 e C7 emg-accertata anche alla luce dell'esame strumentale del 22/11/08, il CTU ha precisato che: “la distorsione del rachide è la conseguenza più comune degli incidenti stradali con dinamica
a tipo tamponamento, in cui cioè vi è una applicazione posteriore della forza. Nel caso di specie vi è stato un doppio urto, cioè sia un tamponamento che un impatto frontale contro il veicolo che precedeva. Pertanto, considerata anche la diagnosi posta dal Pronto Soccorso di Sulmona, nessun dubbio appare esservi circa il nesso di causalità tra il trauma e la distorsione cervicolombare. Va anche detto che l'esame rx del
22/11/2008, che evidenzia una spondilouncoartrosi cervicale con discopatie, non appare aver alcun rilievo e pertanto nulla può modificare in merito né al nesso causale né al quantum valutato. E' quindi possibile ribadire quanto già riportato nella bozza trasmessa e cioè che dagli elementi emersi nel corso dell'esame clinico, contestualmente alla disamina delle certificazioni e dei referti sanitari esibiti, ha Parte_1 riportato in conseguenza dell'evento traumatico del 13.05.2019: “Trauma distorsivo-contusivo rachide cervicale e dorso-lombare. Trauma contusivo spalla destra. Trauma contusivo ginocchio dx e sin” e che tali lesioni sono sicuramente compatibili con la dinamica dell'infortunio. Per quanto attiene alla valutazione dei postumi, si è fatto riferimento al D.Lgs. 38/2000. In particolare, per gli Esiti di distorsione rachide cervicale
e lombare con radicolopatia C6- C7 sinistra emg-accertata è stata usata a riferimento la voce 199 “Esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi radicolari di natura troficosensitiva” valutata fino a 4 e la voce 209 “Esiti di trauma distorsivo o contusivodistorsivo del rachide lombare con deficit funzionale apprezzabile e disturbi radicolari intercorrenti di natura trofico- sensitiva” valutata fino a 6, con una valutazione pari a 2 punti percentuali. Per gli Esiti di contusione della spalla destra con lesione del sovraspinato è stata usata a riferimento la voce 227 “Esiti di lesione delle strutture muscolotendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale” valutata fino a 4, con una valutazione pari a 1 punto percentuale. Per gli Esiti di contusione del ginocchio destro con lesione del corno posteriore del menisco mediale e lesione parziale del crociato anteriore sono state usate le voci 238 “Esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare” valutata fino a 4 e 279 “Lassità articolare del ginocchio da
4 rottura, parziale o totale, di uno dei due legamenti crociati, non operata” valutata fino a 8, con valutazione complessiva pari a 4 punti percentuali. La valutazione complessiva della lesività a carico del ginocchio è stata pari a 4 punti percentuali. La sommatoria con il calcolo riduzionistico ha portato al valore complessivo di 6 punti percentuali”.
Orbene, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio appaiono fondate su argomentazioni immuni da vizi logici e corrette sul piano scientifico ed il criterio da lui utilizzato appare aderente al quesito sottopostogli, per cui si ritiene che abbia correttamente adempiuto all'incarico ricevuto e che le osservazioni e le precisazioni svolte ad integrazione del quesito originario permettono di superare le diverse considerazioni enunciate dall' . CP_1
In definitiva, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 13.05.2019, deve essere riconosciuto a parte ricorrente un indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2° lett. a), del d. lgs. n. 38 del 2000 in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 6%. Di conseguenza, l' CP_1 deve essere condannato ad erogare in favore della parte ricorrente la prestazione sopra indicata con gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Va rigettata in quanto inammissibile perché tardiva la domanda di unificazione dei postumi precedenti ai fini del cumulo dell'indennizzo con altro precedentemente riconosciuto.
Va rilevato infatti che la trasformazione di un'originaria domanda di indennizzo basata sui postumi di un infortunio sul lavoro specificamente individuata (come si evince chiaramente dalle conclusioni rassegnate in ricorso) in una domanda di rendita basata, invece, sul cumulo dei postumi di quello stesso infortunio sul lavoro e di una precedente malattia comporta una diversificazione del materiale di fatto dedotto in giudizio, al cui interno viene inserita anche l'esistenza di un precedente indennizzo. Questo inserimento di ulteriori allegazioni di fatto, originariamente non contenute tra quelle sottoposte al giudice nel ricorso introduttivo, non è ammesso dalle norme di procedura, e dai principi generali che ne sono alla base, come, del resto, ha chiarito la giurisprudenza della Suprema Cortem anche con specifico riferimento a fattispecie, come quella in esame, di richiesta successiva di cumulo di una rendita preesistente ai postumi, inferiori al limite di indennizzabilità, di un altro evento (Cass. n.12431 del 2006).
La rigidità del principio dell'immodificabilità delle circostanze di fatto trova un inevitabile contemperamento nella possibilità di far valere circostanze intervenute successivamente, il factum superveniens (oppure, analogamente di chiedere l'applicazione, se ed in quanto rilevanti, di norme di diritto entrate in vigore nel corso di giudizio) lo jus superveniens, circostanze che, nella specie, non sono state dedotte.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente essere poste a carico dell . CP_1
Sulmona, 28 maggio 2024
La Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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