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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4295 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai SInori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo _____________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente ________Consigliere
All'udienza del 16 dicembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art.127 ter cpc, ha deliberato la seguente SENTENZA
Nel procedimento n.1515/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1596/2022 emessa il 20 dicembre 2022 dal Tribunale- GL di
Tivoli e vertente tra
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Dale Abozzi pec: e Email_1 dall'Avv. Patrizia Maccari pec: ; Email_2
[...]
[...]
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, (codice fiscale , rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Simona Miglio PEC: t , in Email_3 virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024; -APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 20 giugno 2023 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 1596/2022 emessa dal Tribunale Gl di Tivoli il 20 dicembre
2022. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza (di cui all'art. 47, comma 6, D.P.R. n. 639/1970), la domanda giudiziale proposta dalla Pt_1 concernente l'accertamento e la condanna dell'ente previdenziale al pagamento di importi differenziali sulla liquidazione della pensione ai superstiti operata dall'Istituto in favore dell'originaria ricorrente il primo febbraio 2017.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per i motivi di Parte_1 cui si dirà appresso.
Si è costituito l' ribadendo le difese svolte in primo grado non solo in relazione CP_1 alla decadenza, ma anche nel merito. In specie, ha nuovamente sostenuto che la somma posta in pagamento, determinata in base ai criteri enunciati nella comunicazione, era dovuta alla detrazione dall'importo erogabile delle somme già corrisposte al fratello dell'attuale appellante. Ha anche contestato le modalità di calcolo proposte dalla sostenendo che erano incomprensibili ed Pt_1 ingiustificate.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 16 dicembre 2025, fissata per la trattazione nelle forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito di note di trattazione scritta, è definita, all'esito della Camera di Consiglio, dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sinteticamente illustrato nello svolgimento del processo, con la sentenza gravata, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità (in motivazione), per intervenuta decadenza a mente dell'art. 47, comma 6, D.P.R. n. 639/1970, della domanda giudiziale concernente il pagamento delle maggiori somme che la assumeva le fossero dovute a titolo di pensione ai superstiti rivendicata Pt_1 in connessione al decesso del padre e liquidate – in misura a suo dire CP_2 inferiore al dovuto- il primo marzo 2017, assumendo che fosse stata erroneamente quantificata la quota di contitolarità con il fratello dal 2011 Pt_2 al 31 dicembre 2014 e successivamente la quota di cui era divenuta titolare esclusiva dal primo gennaio 2015 fino al 30 novembre 2016.
Pag. 2 di 12 In base ai conteggi presenti nell'atto introduttivo, ella indicava il maggiore importo, che sosteneva le spettasse, in euro 48.885,14, rispetto alla somma lorda di €. 22.328,06 per gli arretrati dal settembre 2011 al 30 novembre 2016
(corrispondente a quella netta di €. 17.192,61 ed €. 1.236,81 per il rateo di febbraio) liquidatale a titolo di pensione ai superstiti il primo febbraio 2017.
CP_ Concludeva chiedendo che l' previdenziale convenuto fosse condannato <al pagamento della somma di €. 26.557,08 a saldo di quanto dovuto per ratei della pensione ai superstiti a lei spettante quale figlia inabile di , Controparte_4 dal 1.9.2011 al 31.10.2016, oltre gli accessori in misura e con decorrenza di legge>>.
Il Tribunale, riprodotto il tenore dell'ultimo comma dell'art. 47, del D.P.R. n.
639/1970, aggiunto dall'articolo 38, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111 in base al quale: : “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte>>, affermava che, posto che il pagamento parziale della prestazione era avvenuto il primo febbraio 2017, pur facendo decorrere da tale data (con cui far coincidere il riconoscimento) il termine decadenziale, l'azione avrebbe dovuto essere intrapresa nei successivi tre anni, rispetto alla cui scadenza, la domanda giudiziale proposta il 10 luglio 2020 era intempestiva.
Riteneva pure ininfluente la dedotta sospensione dei termini per Covid, poiché intervenuta a partire dal 23 febbraio 2020 dopo che la decadenza era già maturata il 17 febbraio 2020.
Avverso detta statuizione propone impugnazione , articolando Parte_1 tre motivi di gravame.
Pag. 3 di 12 Con il primo, ella assume l'erroneo computo del termine triennale che non avrebbe potuto decorrere dal giorno della liquidazione del primo rateo
(1/2/2020) per due ordini di motivi. In primo luogo, al termine decadenziale di tre anni avrebbe dovuto sommarsi ai 90 giorni previsti per la proposizione del ricorso amministrativo. In aggiunta, pur sommando i 90 giorni di cui sopra, la scadenza sarebbe intervenuta nel periodo di sospensione disposto nell'epidemia
COVID.
Allega di avere sottoposto tale questione, già all'udienza del 30 marzo 2021 deducendo sul punto anche in sede di note conclusive.
Con il secondo motivo, lamenta l'erronea qualificazione della domanda che il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto volta alla rideterminazione del trattamento pensionistico liquidato e quindi soggetta, in generale, alla normativa di cui agli artt. 46 e 47 DPR 639/1970, mentre sarebbero stati oggetto di domanda gli arretrati relativi al periodo dal 2011-2016.
Deduce l'appellante che “In realtà, come si comprende dalle richieste formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la SI.ra chiede la Pt_1 corresponsione degli arretrati – come conteggiati dall' – relativi al periodo CP_1
2011 – 2016, nella parte corrispondente alla quota di spettanza del fratello
.” Pertanto, la richiesta non riguarderebbe il ricalcolo della prestazione Pt_2 previdenziale “né si contestano an e quantum. Si chiede di procede al versamento dell'importo di € 26.558,00 conteggiato come quota del germano, mai corrisposto alla SI.ra . Pt_1
Con il terzo motivo, insiste sull'esame del merito in appello, omesso dal Tribunale per effetto della declaratoria di inammissibilità, ribadendo di essere creditrice nei confronti dell' dell'importo di € 26.558,00. CP_1
Va esaminato con precedenza, per ragioni di ordine logico, il secondo motivo di impugnazione che è infondato.
Pag. 4 di 12 Invero, la parte, attraverso l'azione spiegata, lamentava -come si desume dalla lettura dell'atto introduttivo- che il pagamento eseguito nei suoi confronti non fosse integrale ma solo parziale.
Infatti, attraverso il calcolo riprodotto nel ricorso originario, assumeva che le fosse dovuta una misura maggiore di quella posta in pagamento dall' nel CP_1 febbraio 2017, poiché, secondo i suoi calcoli, l'intero ammontare di sua spettanza sarebbe stato pari ad euro 48.885,14 ed agiva conseguentemente in giudizio per ottenere la condanna di controparte al pagamento dell'ammontare differenziale
(euro 26.558) rispetto a quanto erogatole (euro 22.328,06) .
Pertanto, indubbiamente, nel caso si fa questione dell'interezza della liquidazione che si assume avvenuta solo parzialmente all'atto del pagamento con l'effetto che la disciplina sulla decadenza richiamata dal Tribunale trova applicazione posto che l'articolo 38, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha aggiunto l'ultimo comma all'articolo 47 del D.P.R. 639/1970 prevede: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Il pagamento già eseguito è infatti, alla stregua della prospettazione attorea, un pagamento parziale e l'originaria ricorrente chiede l'erogazione della misura differenziale.
Sull'applicabilità a tale ipotesi della previsione, introdotta dalla novella succitata, non vi sono dubbi avendo la giurisprudenza della Cassazione ritenuto tale norma specificamente rivolta a disciplinare le prestazioni non corrisposte integralmente.
Purtuttavia il termine decadenziale non è maturato, essendo fondato quanto evidenziato con il primo motivo di gravame.
Il Tribunale ha ritenuto che il termine decadenziale fosse maturato considerando quale dies a quo il tempo del pagamento avvenuto il primo febbraio 2017 ( e non
Pag. 5 di 12 nel 2020 come erroneamente indicato con l'appello), affermando che, per evitare la decadenza, la parte avrebbe dovuto proporre l'azione giudiziaria entro i tre anni;
in conseguenza di tale ragionare, riteneva che il ricorso giudiziario, depositato 10 luglio 2020, si collocasse posteriormente alla maturazione della decadenza.
Tuttavia, la decorrenza della decadenza deve definirsi alla stregua di una delle tre ipotesi previste dal secondo comma dall'art.47 succitato in base al quale: < Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_1 predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.>>.
Pertanto, in mancanza di ricorso amministrativo, o come ritenuto da certa giurisprudenza (vedasi Cass. SSUU n. 12718/2009, e numerose altre e, da ultimo,
Cass.n.28671/2024) il termine decadenziale decorre dal termine teorico previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo (di norma 300 giorni) dalla domanda amministrativa (nel caso presentata il 23 settembre 2016) ovvero, come ritenuto da altra giurisprudenza e sostanzialmente sostenuto dall'appellante, dall'acquisita definitività del provvedimento amministrativo sfavorevole, ossia alla scadenza del termine di 90 giorni fissato dalla legge per l'impugnativa in via amministrativa ( che nel caso si colloca al 2 maggio 2017).
Come si vede, in entrambi i casi, il termine decadenziale non sarebbe maturato al momento d'instaurazione della lite (il 10 luglio 2020), considerato che nell'ipotesi sostenuta dall'appellante, il termine sarebbe stato sospeso prima della sua maturazione dall'operatività dell'articolo 34 comma I del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che dispone, che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall' e dall' a CP_1 CP_5
Pag. 6 di 12 decorrere dal 23 febbraio e fino al 1° giugno 2020 è sospeso di diritto, mentre nell'altra ipotesi sarebbe venuto a scadenza solo il 23 luglio 2023 ( quindi dopo l'instaurazione della lite).
Benché non sia maturata la decadenza (sostanziale), la domanda originaria è, comunque, infondata.
Invero, la domanda devolveva l'erroneo calcolo della quota di spettanza della che assumeva di essere stata contitolare della prestazione insieme al Pt_1 fratello dal 2011 fino al 31 dicembre 2014 e successivamente titolare esclusiva a partire dal primo gennaio 2015.
Nel proporre la domanda, l'originaria ricorrente produceva la comunicazione del
19 novembre 2016 nella quale l'importo totale spettante agli eredi (comprensivo quindi della quota di contitolarità di lei e di quella del fratello fino al dicembre
2014) era definito nella misura lorda di euro 117.723,38 e da tale ammontare era detratto, oltre alle trattenute Irpef, anche un importo di euro 95.304,64 a titolo di “somme non dovute e trattenute da questa Agenzia di produzione” e più in basso nello stesso documento sotto motivazione ( della trattenuta) si leggeva
“recupero per quote di pensione”.
In relazione a tali somme, trattenute dall' in quanto “non dovute”, nessun CP_1 cenno vi era nel ricorso originario, né tantomeno era compiuta alcuna contestazione sulla possibilità e giustificatezza del recupero.
Con la costituzione in giudizio in primo grado, l' assumeva proprio che CP_1
l'importo erogato alla derivava dal fatto che il trattamento era stato Pt_1 corrisposto in precedenza al fratello della ricorrente, per cui, dopo la domanda di lei, era stato riliquidato il trattamento nel suo complesso, tenendo conto di entrambi i contitolari, e sottraendo quanto già percepito dall'altro figlio inabile
( ) per la pensione in esame n. 20038690. Persona_2
La somma di euro 95.394,64 (lordi), corrispondeva a quanto erogato e percepito dall'altro contitolare negli stessi anni (fino al dicembre 2014).
Pag. 7 di 12 Neppure rispetto a tale deduzione l'attuale appellante formulava in primo grado alcuna contestazione, né generica né specifica.
Anzi, con le note di trattazione scritta depositate dinnanzi al Tribunale il 14 dicembre 2022, la assumeva genericamente che il conteggio dell' Pt_1 CP_1 non sarebbe stato corretto in quanto non avrebbe applicato <i dettami di cui alla sentenza del 30 settembre 2011 n. 20104 Cass. Civile sez. Lavoro, intervenuta a chiarire proprio quelli che sono i metodi di calcolo della pensione ai superstiti in caso di decesso del contitolare.>>.
La questione- non riproposta con l'impugnazione - affrontata dalla Suprema
Corte nella sentenza citata, riguarda altro argomento, e precisamente il diritto dell'integrazione al minimo sulla pensione spettante al contitolare superstite, calcolata con riguardo alla sua spettanza teorica, ma essa è del tutto estranea alle prospettazioni contenute nel ricorso originario, rispetto al quale introduce pertanto, inammissibilmente, un nuovo thema decidendum.
Essa è ,dunque, inconferente rispetto all'oggetto del giudizio in quanto il citato precedente della Suprema Corte si occupa di definire la base di calcolo per la riliquidazione della pensione ai superstiti con applicazione degli aumenti previsti dalla L. n. 140 del 1985, art. 4, in caso cessazione del regime di contitolarità tra beneficiari del trattamento di reversibilità applicando ad essa tutti gli aumenti e le perequazioni fissati dalle leggi succedutesi nel tempo, tra i quali vanno compresi anche gli aumenti previsti dalla L. n. 140 del 1985, art. 4, a prescindere dal fatto che la pensione medesima non godesse della integrazione al minimo durante il regime di contitolarità, a fine di maturavano i detti aumenti, la pensione stessa, ricalcolata appunto con riguardo alla sua spettanza teorica, fosse o meno passibile di integrazione al minimo.>>.
E l'appellante non ha mai rivendicato la carenza di integrazione al minimo della propria quota di reversibilità, neppure in appello.
Pag. 8 di 12 In detta sentenza, per giunta, si afferma che il calcolo della quota del contitolare restante ( quello non ancora deceduto) va compiuto “mediante un'operazione di riliquidazione da compiere c con la preventiva detrazione dalla pensione originariamente goduta dal dante causa, o al medesimo spettante, della quota del contitolare escluso, con l'applicazione sulla quota del titolare restante, e con decorrenza dalla morte del dante causa, degli aumenti di legge e degli aumenti perequativi intervenuti nel frattempo, ivi compresi gli aumenti pensionistici di cui all'art. 4 della legge n. 140 del 1985, ...>>.
Operazione quella descritta che appare, in buona sostanza, corrispondente a quella operata dall' nel disporre, per la quantificazione della quota del CP_1 contitolare superstite, la precedente detrazione della quota erogata al fratello.
Ma, si ripete, l'originario thema decidendum non comprendeva tale questione in relazione alla quale non era presente alcun cenno nell'atto introduttivo del giudizio, in cui la si limitava a sostenere il calcolo della sua quota Pt_1 illustrato nel ricorso.
Tale calcolo era, tuttavia, compiuto sulla base di parametri del tutto privi di spiegazione e contestati, anche per tale motivo, dall' che deduceva che fosse CP_1 incomprensibile:
- perché la ricorrente dividesse il rateo mensile complessivo (comprensivo delle quote dei due contitolari) di euro 1.834,23 per otto,
-perché la prendesse come riferimento l'importo mensile di euro Pt_1
1,834,23 anche a partire dal 2015, nonostante l'importo del trattamento si riducesse ad euro 1.494,09 dal gennaio dell'anno 2015, per la presenza di un titolare unico e diveniva per legge pari al 70% del trattamento pensionistico spettante al dante causa.
Infatti, benché nel ricorso fosse riportato il conteggio:
“dal 1.9.2011 al 31.12.2011 = 4 mesi + 4/12 della 13
€. 229,26 (pari a 1/8 di €. 1.834,13) x 4 +4/12 = €. 993,48 +
Pag. 9 di 12 dal 1.1.2012 al 31.12.2012 = 12 mesi + 13
€. 229,26 x 13 = €. 2.980,38 +
dal 1.1.2013 al 31.12.2013 = 12 mesi + 13
€. 229,26 x 13 = €. 2.980,38 +
dal 1.1.2014 al 31.12.2014 = 12 mesi + 13
€. 231,66 ( pari a 1/8 di €. 1.853,30) x 13 = €. 3.011,61 +
dal 1.1.2015 al 31.12.2015 = 12 mesi + 13
€. 1.621,63 ( pari a 7/8 di €. 1.853,30) x 13 = €. 21.081,28 +
dal 1.1.2016 al 30.11.2016 = 11 mesi
€. 1.621,63 x 11 = €. 17.838,01 =
Totale avere per ratei della pensione maturati
dal 1.9.2011 al 30.11.2016 = €. 48.885,14”
nessuna allegazione era presente nell'atto che spiegasse perché il calcolo avveniva sulla base di “1/8” di euro 1834,23 (ossia la somma indicata dall'ente previdenziale nel prospetto di liquidazione come pari all'80% del trattamento pensionistico costituente la spettanza complessiva dei due contitolari) fino al dicembre 2014 e poi dal gennaio 2015 di “7/8” dell'importo di euro “1621,63”
(somma che non trova riscontro nel prospetto di liquidazione dell' né la CP_1 parte spiega come sia stata ottenuta) e perché, infine, tale conteggio fosse stato operato senza tener conto di quanto corrisposto, sempre quale pensione ai superstiti, in passato dall' al fratello della e contitolare della CP_1 Pt_1 prestazione.
Né in appello la ha fornito spiegazione di tali circostanze. Pt_1
Va, poi, rilevato che l'appellante non ha mai contrastato l'esplicito asserto dell'ente previdenziale che dall'importo complessivo da lei maturato (e calcolato comprendendo il periodo in cui era contitolare che quando era titolare unica) e
Pag. 10 di 12 ricavabile dalla lettera del 18 novembre 2016 dovesse essere posto in detrazione quanto già corrisposto, allo stesso titolo, al fratello nell'ammontare di Pt_2 euro 95.394,64, non essendo stato mai (né in primo, né in secondo grado) contestato né che tale importo fosse stato effettivamente erogato, né il titolo di tale erogazione, né se lo stesso fosse detraibile dal credito vantato dalla Pt_1 con l'effetto che tale circostanza, costituta dall'esistenza di un controcredito dell'ente con il medesimo titolo per l'ammontare appena indicato da portare in compensazione, diviene pacifica e non necessita di alcuna prova nel processo.
Diviene a questo punto superfluo considerare il conteggio proposto dalla Pt_1 che risulta del tutto inconferente, posto che nello stesso, tale controcredito, di ammontare considerevole, non risulta menzionato e nel quale la quota di spettanza della risulta calcolata sulla base di parametri in parte diversi Pt_1 da quelli indicati dall' (fra cui l'ammontare della quota pensione dal gennaio CP_1
2015 , che si incrementa, nonostante il dettato normativo la riduca al 70%) senza neppure spiegare come gli stessi siano stati ricavati.
L'appello va, pertanto, disatteso.
La dichiarazione ex at.152 disp att cpc compiuta sullo scritto allegato all'appello
(cui l'atto di appello rinvia) importa l'esonero dell'appellante dal pagamento delle spese del grado.
In conseguenza dell'esito dell'appello, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1 il 20 giugno 2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, con riferimento alla sentenza n. 1596/2022 emessa il 20 dicembre 2022 dal
Pag. 11 di 12 Tribunale-GL di Tivoli, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Esonera l'appellante dall'obbligo di rifusione delle spese di lite ex art.152 disp. att.
c.p.c.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Consigliere rel est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) ( dott. Donatella Casablanca)
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai SInori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo _____________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente ________Consigliere
All'udienza del 16 dicembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art.127 ter cpc, ha deliberato la seguente SENTENZA
Nel procedimento n.1515/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1596/2022 emessa il 20 dicembre 2022 dal Tribunale- GL di
Tivoli e vertente tra
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Dale Abozzi pec: e Email_1 dall'Avv. Patrizia Maccari pec: ; Email_2
[...]
[...]
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, (codice fiscale , rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Simona Miglio PEC: t , in Email_3 virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024; -APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 20 giugno 2023 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 1596/2022 emessa dal Tribunale Gl di Tivoli il 20 dicembre
2022. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza (di cui all'art. 47, comma 6, D.P.R. n. 639/1970), la domanda giudiziale proposta dalla Pt_1 concernente l'accertamento e la condanna dell'ente previdenziale al pagamento di importi differenziali sulla liquidazione della pensione ai superstiti operata dall'Istituto in favore dell'originaria ricorrente il primo febbraio 2017.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per i motivi di Parte_1 cui si dirà appresso.
Si è costituito l' ribadendo le difese svolte in primo grado non solo in relazione CP_1 alla decadenza, ma anche nel merito. In specie, ha nuovamente sostenuto che la somma posta in pagamento, determinata in base ai criteri enunciati nella comunicazione, era dovuta alla detrazione dall'importo erogabile delle somme già corrisposte al fratello dell'attuale appellante. Ha anche contestato le modalità di calcolo proposte dalla sostenendo che erano incomprensibili ed Pt_1 ingiustificate.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 16 dicembre 2025, fissata per la trattazione nelle forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito di note di trattazione scritta, è definita, all'esito della Camera di Consiglio, dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sinteticamente illustrato nello svolgimento del processo, con la sentenza gravata, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità (in motivazione), per intervenuta decadenza a mente dell'art. 47, comma 6, D.P.R. n. 639/1970, della domanda giudiziale concernente il pagamento delle maggiori somme che la assumeva le fossero dovute a titolo di pensione ai superstiti rivendicata Pt_1 in connessione al decesso del padre e liquidate – in misura a suo dire CP_2 inferiore al dovuto- il primo marzo 2017, assumendo che fosse stata erroneamente quantificata la quota di contitolarità con il fratello dal 2011 Pt_2 al 31 dicembre 2014 e successivamente la quota di cui era divenuta titolare esclusiva dal primo gennaio 2015 fino al 30 novembre 2016.
Pag. 2 di 12 In base ai conteggi presenti nell'atto introduttivo, ella indicava il maggiore importo, che sosteneva le spettasse, in euro 48.885,14, rispetto alla somma lorda di €. 22.328,06 per gli arretrati dal settembre 2011 al 30 novembre 2016
(corrispondente a quella netta di €. 17.192,61 ed €. 1.236,81 per il rateo di febbraio) liquidatale a titolo di pensione ai superstiti il primo febbraio 2017.
CP_ Concludeva chiedendo che l' previdenziale convenuto fosse condannato <al pagamento della somma di €. 26.557,08 a saldo di quanto dovuto per ratei della pensione ai superstiti a lei spettante quale figlia inabile di , Controparte_4 dal 1.9.2011 al 31.10.2016, oltre gli accessori in misura e con decorrenza di legge>>.
Il Tribunale, riprodotto il tenore dell'ultimo comma dell'art. 47, del D.P.R. n.
639/1970, aggiunto dall'articolo 38, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111 in base al quale: : “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte>>, affermava che, posto che il pagamento parziale della prestazione era avvenuto il primo febbraio 2017, pur facendo decorrere da tale data (con cui far coincidere il riconoscimento) il termine decadenziale, l'azione avrebbe dovuto essere intrapresa nei successivi tre anni, rispetto alla cui scadenza, la domanda giudiziale proposta il 10 luglio 2020 era intempestiva.
Riteneva pure ininfluente la dedotta sospensione dei termini per Covid, poiché intervenuta a partire dal 23 febbraio 2020 dopo che la decadenza era già maturata il 17 febbraio 2020.
Avverso detta statuizione propone impugnazione , articolando Parte_1 tre motivi di gravame.
Pag. 3 di 12 Con il primo, ella assume l'erroneo computo del termine triennale che non avrebbe potuto decorrere dal giorno della liquidazione del primo rateo
(1/2/2020) per due ordini di motivi. In primo luogo, al termine decadenziale di tre anni avrebbe dovuto sommarsi ai 90 giorni previsti per la proposizione del ricorso amministrativo. In aggiunta, pur sommando i 90 giorni di cui sopra, la scadenza sarebbe intervenuta nel periodo di sospensione disposto nell'epidemia
COVID.
Allega di avere sottoposto tale questione, già all'udienza del 30 marzo 2021 deducendo sul punto anche in sede di note conclusive.
Con il secondo motivo, lamenta l'erronea qualificazione della domanda che il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto volta alla rideterminazione del trattamento pensionistico liquidato e quindi soggetta, in generale, alla normativa di cui agli artt. 46 e 47 DPR 639/1970, mentre sarebbero stati oggetto di domanda gli arretrati relativi al periodo dal 2011-2016.
Deduce l'appellante che “In realtà, come si comprende dalle richieste formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la SI.ra chiede la Pt_1 corresponsione degli arretrati – come conteggiati dall' – relativi al periodo CP_1
2011 – 2016, nella parte corrispondente alla quota di spettanza del fratello
.” Pertanto, la richiesta non riguarderebbe il ricalcolo della prestazione Pt_2 previdenziale “né si contestano an e quantum. Si chiede di procede al versamento dell'importo di € 26.558,00 conteggiato come quota del germano, mai corrisposto alla SI.ra . Pt_1
Con il terzo motivo, insiste sull'esame del merito in appello, omesso dal Tribunale per effetto della declaratoria di inammissibilità, ribadendo di essere creditrice nei confronti dell' dell'importo di € 26.558,00. CP_1
Va esaminato con precedenza, per ragioni di ordine logico, il secondo motivo di impugnazione che è infondato.
Pag. 4 di 12 Invero, la parte, attraverso l'azione spiegata, lamentava -come si desume dalla lettura dell'atto introduttivo- che il pagamento eseguito nei suoi confronti non fosse integrale ma solo parziale.
Infatti, attraverso il calcolo riprodotto nel ricorso originario, assumeva che le fosse dovuta una misura maggiore di quella posta in pagamento dall' nel CP_1 febbraio 2017, poiché, secondo i suoi calcoli, l'intero ammontare di sua spettanza sarebbe stato pari ad euro 48.885,14 ed agiva conseguentemente in giudizio per ottenere la condanna di controparte al pagamento dell'ammontare differenziale
(euro 26.558) rispetto a quanto erogatole (euro 22.328,06) .
Pertanto, indubbiamente, nel caso si fa questione dell'interezza della liquidazione che si assume avvenuta solo parzialmente all'atto del pagamento con l'effetto che la disciplina sulla decadenza richiamata dal Tribunale trova applicazione posto che l'articolo 38, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha aggiunto l'ultimo comma all'articolo 47 del D.P.R. 639/1970 prevede: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Il pagamento già eseguito è infatti, alla stregua della prospettazione attorea, un pagamento parziale e l'originaria ricorrente chiede l'erogazione della misura differenziale.
Sull'applicabilità a tale ipotesi della previsione, introdotta dalla novella succitata, non vi sono dubbi avendo la giurisprudenza della Cassazione ritenuto tale norma specificamente rivolta a disciplinare le prestazioni non corrisposte integralmente.
Purtuttavia il termine decadenziale non è maturato, essendo fondato quanto evidenziato con il primo motivo di gravame.
Il Tribunale ha ritenuto che il termine decadenziale fosse maturato considerando quale dies a quo il tempo del pagamento avvenuto il primo febbraio 2017 ( e non
Pag. 5 di 12 nel 2020 come erroneamente indicato con l'appello), affermando che, per evitare la decadenza, la parte avrebbe dovuto proporre l'azione giudiziaria entro i tre anni;
in conseguenza di tale ragionare, riteneva che il ricorso giudiziario, depositato 10 luglio 2020, si collocasse posteriormente alla maturazione della decadenza.
Tuttavia, la decorrenza della decadenza deve definirsi alla stregua di una delle tre ipotesi previste dal secondo comma dall'art.47 succitato in base al quale: < Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_1 predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.>>.
Pertanto, in mancanza di ricorso amministrativo, o come ritenuto da certa giurisprudenza (vedasi Cass. SSUU n. 12718/2009, e numerose altre e, da ultimo,
Cass.n.28671/2024) il termine decadenziale decorre dal termine teorico previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo (di norma 300 giorni) dalla domanda amministrativa (nel caso presentata il 23 settembre 2016) ovvero, come ritenuto da altra giurisprudenza e sostanzialmente sostenuto dall'appellante, dall'acquisita definitività del provvedimento amministrativo sfavorevole, ossia alla scadenza del termine di 90 giorni fissato dalla legge per l'impugnativa in via amministrativa ( che nel caso si colloca al 2 maggio 2017).
Come si vede, in entrambi i casi, il termine decadenziale non sarebbe maturato al momento d'instaurazione della lite (il 10 luglio 2020), considerato che nell'ipotesi sostenuta dall'appellante, il termine sarebbe stato sospeso prima della sua maturazione dall'operatività dell'articolo 34 comma I del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che dispone, che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall' e dall' a CP_1 CP_5
Pag. 6 di 12 decorrere dal 23 febbraio e fino al 1° giugno 2020 è sospeso di diritto, mentre nell'altra ipotesi sarebbe venuto a scadenza solo il 23 luglio 2023 ( quindi dopo l'instaurazione della lite).
Benché non sia maturata la decadenza (sostanziale), la domanda originaria è, comunque, infondata.
Invero, la domanda devolveva l'erroneo calcolo della quota di spettanza della che assumeva di essere stata contitolare della prestazione insieme al Pt_1 fratello dal 2011 fino al 31 dicembre 2014 e successivamente titolare esclusiva a partire dal primo gennaio 2015.
Nel proporre la domanda, l'originaria ricorrente produceva la comunicazione del
19 novembre 2016 nella quale l'importo totale spettante agli eredi (comprensivo quindi della quota di contitolarità di lei e di quella del fratello fino al dicembre
2014) era definito nella misura lorda di euro 117.723,38 e da tale ammontare era detratto, oltre alle trattenute Irpef, anche un importo di euro 95.304,64 a titolo di “somme non dovute e trattenute da questa Agenzia di produzione” e più in basso nello stesso documento sotto motivazione ( della trattenuta) si leggeva
“recupero per quote di pensione”.
In relazione a tali somme, trattenute dall' in quanto “non dovute”, nessun CP_1 cenno vi era nel ricorso originario, né tantomeno era compiuta alcuna contestazione sulla possibilità e giustificatezza del recupero.
Con la costituzione in giudizio in primo grado, l' assumeva proprio che CP_1
l'importo erogato alla derivava dal fatto che il trattamento era stato Pt_1 corrisposto in precedenza al fratello della ricorrente, per cui, dopo la domanda di lei, era stato riliquidato il trattamento nel suo complesso, tenendo conto di entrambi i contitolari, e sottraendo quanto già percepito dall'altro figlio inabile
( ) per la pensione in esame n. 20038690. Persona_2
La somma di euro 95.394,64 (lordi), corrispondeva a quanto erogato e percepito dall'altro contitolare negli stessi anni (fino al dicembre 2014).
Pag. 7 di 12 Neppure rispetto a tale deduzione l'attuale appellante formulava in primo grado alcuna contestazione, né generica né specifica.
Anzi, con le note di trattazione scritta depositate dinnanzi al Tribunale il 14 dicembre 2022, la assumeva genericamente che il conteggio dell' Pt_1 CP_1 non sarebbe stato corretto in quanto non avrebbe applicato <i dettami di cui alla sentenza del 30 settembre 2011 n. 20104 Cass. Civile sez. Lavoro, intervenuta a chiarire proprio quelli che sono i metodi di calcolo della pensione ai superstiti in caso di decesso del contitolare.>>.
La questione- non riproposta con l'impugnazione - affrontata dalla Suprema
Corte nella sentenza citata, riguarda altro argomento, e precisamente il diritto dell'integrazione al minimo sulla pensione spettante al contitolare superstite, calcolata con riguardo alla sua spettanza teorica, ma essa è del tutto estranea alle prospettazioni contenute nel ricorso originario, rispetto al quale introduce pertanto, inammissibilmente, un nuovo thema decidendum.
Essa è ,dunque, inconferente rispetto all'oggetto del giudizio in quanto il citato precedente della Suprema Corte si occupa di definire la base di calcolo per la riliquidazione della pensione ai superstiti con applicazione degli aumenti previsti dalla L. n. 140 del 1985, art. 4, in caso cessazione del regime di contitolarità tra beneficiari del trattamento di reversibilità applicando ad essa tutti gli aumenti e le perequazioni fissati dalle leggi succedutesi nel tempo, tra i quali vanno compresi anche gli aumenti previsti dalla L. n. 140 del 1985, art. 4, a prescindere dal fatto che la pensione medesima non godesse della integrazione al minimo durante il regime di contitolarità, a fine di maturavano i detti aumenti, la pensione stessa, ricalcolata appunto con riguardo alla sua spettanza teorica, fosse o meno passibile di integrazione al minimo.>>.
E l'appellante non ha mai rivendicato la carenza di integrazione al minimo della propria quota di reversibilità, neppure in appello.
Pag. 8 di 12 In detta sentenza, per giunta, si afferma che il calcolo della quota del contitolare restante ( quello non ancora deceduto) va compiuto “mediante un'operazione di riliquidazione da compiere c con la preventiva detrazione dalla pensione originariamente goduta dal dante causa, o al medesimo spettante, della quota del contitolare escluso, con l'applicazione sulla quota del titolare restante, e con decorrenza dalla morte del dante causa, degli aumenti di legge e degli aumenti perequativi intervenuti nel frattempo, ivi compresi gli aumenti pensionistici di cui all'art. 4 della legge n. 140 del 1985, ...>>.
Operazione quella descritta che appare, in buona sostanza, corrispondente a quella operata dall' nel disporre, per la quantificazione della quota del CP_1 contitolare superstite, la precedente detrazione della quota erogata al fratello.
Ma, si ripete, l'originario thema decidendum non comprendeva tale questione in relazione alla quale non era presente alcun cenno nell'atto introduttivo del giudizio, in cui la si limitava a sostenere il calcolo della sua quota Pt_1 illustrato nel ricorso.
Tale calcolo era, tuttavia, compiuto sulla base di parametri del tutto privi di spiegazione e contestati, anche per tale motivo, dall' che deduceva che fosse CP_1 incomprensibile:
- perché la ricorrente dividesse il rateo mensile complessivo (comprensivo delle quote dei due contitolari) di euro 1.834,23 per otto,
-perché la prendesse come riferimento l'importo mensile di euro Pt_1
1,834,23 anche a partire dal 2015, nonostante l'importo del trattamento si riducesse ad euro 1.494,09 dal gennaio dell'anno 2015, per la presenza di un titolare unico e diveniva per legge pari al 70% del trattamento pensionistico spettante al dante causa.
Infatti, benché nel ricorso fosse riportato il conteggio:
“dal 1.9.2011 al 31.12.2011 = 4 mesi + 4/12 della 13
€. 229,26 (pari a 1/8 di €. 1.834,13) x 4 +4/12 = €. 993,48 +
Pag. 9 di 12 dal 1.1.2012 al 31.12.2012 = 12 mesi + 13
€. 229,26 x 13 = €. 2.980,38 +
dal 1.1.2013 al 31.12.2013 = 12 mesi + 13
€. 229,26 x 13 = €. 2.980,38 +
dal 1.1.2014 al 31.12.2014 = 12 mesi + 13
€. 231,66 ( pari a 1/8 di €. 1.853,30) x 13 = €. 3.011,61 +
dal 1.1.2015 al 31.12.2015 = 12 mesi + 13
€. 1.621,63 ( pari a 7/8 di €. 1.853,30) x 13 = €. 21.081,28 +
dal 1.1.2016 al 30.11.2016 = 11 mesi
€. 1.621,63 x 11 = €. 17.838,01 =
Totale avere per ratei della pensione maturati
dal 1.9.2011 al 30.11.2016 = €. 48.885,14”
nessuna allegazione era presente nell'atto che spiegasse perché il calcolo avveniva sulla base di “1/8” di euro 1834,23 (ossia la somma indicata dall'ente previdenziale nel prospetto di liquidazione come pari all'80% del trattamento pensionistico costituente la spettanza complessiva dei due contitolari) fino al dicembre 2014 e poi dal gennaio 2015 di “7/8” dell'importo di euro “1621,63”
(somma che non trova riscontro nel prospetto di liquidazione dell' né la CP_1 parte spiega come sia stata ottenuta) e perché, infine, tale conteggio fosse stato operato senza tener conto di quanto corrisposto, sempre quale pensione ai superstiti, in passato dall' al fratello della e contitolare della CP_1 Pt_1 prestazione.
Né in appello la ha fornito spiegazione di tali circostanze. Pt_1
Va, poi, rilevato che l'appellante non ha mai contrastato l'esplicito asserto dell'ente previdenziale che dall'importo complessivo da lei maturato (e calcolato comprendendo il periodo in cui era contitolare che quando era titolare unica) e
Pag. 10 di 12 ricavabile dalla lettera del 18 novembre 2016 dovesse essere posto in detrazione quanto già corrisposto, allo stesso titolo, al fratello nell'ammontare di Pt_2 euro 95.394,64, non essendo stato mai (né in primo, né in secondo grado) contestato né che tale importo fosse stato effettivamente erogato, né il titolo di tale erogazione, né se lo stesso fosse detraibile dal credito vantato dalla Pt_1 con l'effetto che tale circostanza, costituta dall'esistenza di un controcredito dell'ente con il medesimo titolo per l'ammontare appena indicato da portare in compensazione, diviene pacifica e non necessita di alcuna prova nel processo.
Diviene a questo punto superfluo considerare il conteggio proposto dalla Pt_1 che risulta del tutto inconferente, posto che nello stesso, tale controcredito, di ammontare considerevole, non risulta menzionato e nel quale la quota di spettanza della risulta calcolata sulla base di parametri in parte diversi Pt_1 da quelli indicati dall' (fra cui l'ammontare della quota pensione dal gennaio CP_1
2015 , che si incrementa, nonostante il dettato normativo la riduca al 70%) senza neppure spiegare come gli stessi siano stati ricavati.
L'appello va, pertanto, disatteso.
La dichiarazione ex at.152 disp att cpc compiuta sullo scritto allegato all'appello
(cui l'atto di appello rinvia) importa l'esonero dell'appellante dal pagamento delle spese del grado.
In conseguenza dell'esito dell'appello, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1 il 20 giugno 2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, con riferimento alla sentenza n. 1596/2022 emessa il 20 dicembre 2022 dal
Pag. 11 di 12 Tribunale-GL di Tivoli, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Esonera l'appellante dall'obbligo di rifusione delle spese di lite ex art.152 disp. att.
c.p.c.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Consigliere rel est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) ( dott. Donatella Casablanca)
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