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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/11/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
RGVG 393/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica VELLETTI Presidente rel. dott.ssa Marzia DI BARI Giudice dott.ssa Elisa IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 393/2025 del RGVG tra
Avv. in qualità di CURATORE dell'INABILITATO Parte_1
, nato a [...], il [...], nominato con decreto del Tribunale Controparte_1 di Terni, Giudice Tutelare in data 09.11.2016, rappresentato e difeso, giusto provvedimento del Giudice Tutelare del 28.02.2025 dall'Avv. ROSALINA POLIMENO in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo Suo studio del difensore;
ricorrente
con intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: REVOCA INABILITAZIONE
Per parte ricorrente: Come da verbale udienza di precisazione delle conclusioni Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.3.2025, l'Avv. in qualità di Parte_1 curatore dell'inabilitato , ha chiesto la revoca dell'inabilitazione. Controparte_1
Il ricorrente ha premesso:
-che con sentenza n. 219/2007 emessa in data 29.01.2007 (RGN3342/2005), pubblicata il 29.03.2007, passata in giudicato in data 12.05.2008, il Tribunale di Terni ha dichiarato l'inabilitazione di , nato a [...] il [...], nominando in via definitiva Controparte_1 quale curatore il Sig. , zio del;
Persona_1 CP_1
- che in data 2.11.2016 il Giudice Tutelare in sostituzione dei precedenti curatori ha nominato l'Avv. ; Parte_1
- che con sentenza n. 988/2020 del 15.10.2020, il Tribunale di Terni nell'ambito del procedimento penale R.G. 712/2020- R.G.N.R. 2208/2020 in cui veniva Controparte_1 imputato del reato previsto e punito dagli artt. 582, 585 in relazione agli artt. 577, co 1 n.4 e 61 n. 1 c.p sulle base delle valutazioni svolte nella consulenza del perito nominato, Dott.
assolveva il per non essere imputabile per vizio totale di mente Persona_2 CP_1 al momento del fatto applicando allo stesso la misura di sicurezza del ricovero in R.E.M.S.;
-che attualmente è ospite della R.E.M.S. del Gruppo Athena. Serenity Controparte_1
House, Via Per San Marino 48 – Monte Grimano Terme (PU);
- che con provvedimento del 08.02.2025 il Giudice Tutelare del Tribunale di Terni, ha rilevato che la misura dell'inabilitazione non apparirebbe adeguata alle necessità dell'interessato, il quale è stato dichiarato incapace di intendere e di volere nel procedimento penale all'esito del quale è stato disposto il ricovero in R.E.M.S e che la suddetta misura (che limita l'intervento del curatore al compimento degli atti di straordinaria amministrazione, senza alcuna legittimazione alla rappresentanza dell'inabilitato per le cure mediche di cui necessita) non è adeguata alla particolare condizione di;
Controparte_1
-che il Giudice Tutelare, inoltre, ha rappresentato che pur non essendo venute meno le ragioni che giustificano la nomina di un curatore, lo strumento della inabilitazione dovrebbe ritenersi superato in favore della misura dell'Ads, più completa e quindi più tutelante;
- che il Giudice Tutelare ha autorizzato il Curatore Avv. a conferire Parte_1 incarico ad un legale per introdurre il giudizio di revoca dell'inabilitazione;
- che i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado di Controparte_1 per quanto di conoscenza sono i seguenti:
zio , residente in [...] CP_2
, cugina residente in [...] Controparte_3
, cugino residente in [...] Controparte_4
Tanto premesso il curatore dell'inabilitato ha chiesto disporsi la revoca della misura dell'inabilitazione nei confronti di , nato a [...], il [...], disponendo Controparte_1 la misura dell'Amministrazione di sostegno, con trasmissione degli atti al Giudice Tutelare. Con decreto è stata quindi fissata l'udienza di comparizione davanti alla nominata Presidente delegata.
All'udienza è comparso in collegamento da remoto l'inabilitato , Controparte_1 assistito dal curatore avv. Parte_1
Disposto l'interrogatorio libero dell'inabilitato lo stesso ha dichiarato: “Sono stato ricoverato in questa struttura quando ho dato fastidio ad un uomo da “Superconti”; io sto bene, sto levando il metadone, mi trovo bene, mangio;
ho problemi di tossicodipendenza, mi sento bene, la sera un po' mi sento il fisico debilitato anche per tutti i Tso che ho avuto, ho subito parecchi Tso, non ricordo bene quanti. Quando non sono nella struttura vivo da solo nella casa che mi ha lasciato mia madre, in via della Città Verde 52; prendo la pensione di 1.200 euro, non so che genere di pensione è; questa pensione è gestita dall'avv. Pt_1 che è il mio curatore. Vivo da solo quando sono a casa, adesso sono nel centro residenziale
“Serenity house”; non vedo l'ora di tornare a Terni. Non mi oppongo alla nomina di un amministratore di sostegno”
L'Avv. curatore dell'inabilitato ha dichiarato: “ è nella struttura in Pt_1 Per_3 esecuzione e di misura di sicurezza a seguito di lesioni gravi procurate ad una persona per futili motivi;
per lui era consuetudine scagliarsi contro le persone quando in astinenza da sostanze stupefacenti e da alcolici;
inoltre, insisto affinche venga revocata la misura della inabilitazione e vanga disposta la trasmissione degli atti al GT per la nomina di AdS. Preciso che ha distrutto le mura della casa in cu abitava che è priva di utenze e Per_3 completamente inabitabile, pertanto, sono necessarie misure urgenti per far fronte alle necessità del resistente.”
All'esito dell'udienza il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero ha concluso in data 11.9.2025 esprimendo parere contrario all'accoglimento del ricorso;
in subordine chiedendo disporsi amministrazione di sostegno.
Dalla documentazione in atti, e dall'interrogatorio libero della parte è emerso che il , CP_1 pur avendo una elementare autonomia che gli permette di attendere alle incombenze quotidiane, versa comunque in una condizione di ridotta capacità critica, che lo rende incapace di provvedere in autonomia ai propri interessi, dovendo essere assistito per le attività complesse, inerenti le cure e i percorsi terapeutici in atto, e per le attività attinenti la gestione economica delle attività quotidiane oltre che per non subire condizionamenti esterni.
Ai fini della valutazione della domanda, tale condizione deve essere valutata alla luce della normativa introdotta dalla l.
9.1.2004 n. 6, recante norme in materia di istituzione dell'amministrazione di sostegno e di modifica delle disposizioni relative agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.
In virtù di tale novella, infatti, il giudice adito per la pronuncia di interdizione o di inabilitazione ovvero come nel caso di specie la revoca delle misure in essere, oltre a valu- tare le condizioni psico-fisiche della persona maggiore di età o minore emancipata, deve considerare l'adeguatezza della misura proposta in relazione alle esigenze di tutela della persona inferma di mente (art. 414 c.c., come novellato dall'art. 4 della l. n. 6/2004). Ciò è stato ribadito dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 440 del 9.12.2005, nella quale si esplicita che 'la complessiva disciplina inserita dalla l. n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie, e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità'.
Ancor più esplicitamente, la pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., sez. I civ., 12.6.2006, n.13584) precisa che il metro quantitativo della disabilità non costituisce ele- mento discriminante tra la misura dell'amministrazione di sostegno e gli istituti preesi-stenti, sopravvissuti nell'ordinamento vigente in posizione residuale. Al contrario, al giudice di merito compete una valutazione complessiva della condizione del beneficiario della misura prescelta, la quale si orienta prevalentemente alla ricerca della soluzione più adeguata per la tutela e per il sostegno della persona. In tal senso, la stessa pronuncia di legittimità ha definito l'art. 1 della l. n.6 del 2004, la 'stella polare' dell'interpretazione dell'intero corpo normativo novellato dalla riforma.
E', ormai, principio acquisito in giurisprudenza che: a) non risulta “configurabile una sostanziale differenza tra i presupposti dei due strumenti di tutela sulla base della diversa gravità della impossibilità, o incapacità, di provvedere ai propri interessi. Del resto, la ricordata disposizione dell'art. 427 c.c., comma 1, con il prevedere la possibilità di stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento, o con la semplice assistenza, del tutore, ha ritenuto ammissibile l'adozione di un provvedimento di interdizione in presenza di un grado di incapacità non assoluta”; b)
“dunque, il criterio quantitativo non sembra, di per sé solo, offrire un utile strumento di distinzione tra i presupposti per l'amministrazione di sostegno e quelli per la interdizione. A tale scopo, occorre piuttosto valorizzare l'inciso contenuto nell'art. 414 c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare l'adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, ciò che equivale ad affermare che l'ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento dell'amministrazione di sostegno”; c) “in via generale, può affermarsi che la scelta -che va effettuata dal Giudice sulla base dei dati a sua conoscenza, e nell'esercizio della quale questi deve essere guidato da quella che è stata sopra individuata, alla stregua della L. n. 6 del 2004, art. 1, come la funzione della legge, quella, cioè, di provvedere, con interventi di sostegno, e con il minor sacrificio possibile della rispettiva capacità di agire, alla cura delle persone prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana- non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione. Ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti -, e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico- sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che, come si è osservato, essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l'interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria” (Cass. 12 giugno 2006, n. 13584 e successive conformi).
Tale orientamento risulta conforme ai principi generali della materia, derivanti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009, n. 18, che riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della Convenzione), precisando che
“per persone con disabilità si intendono (art. 1, comma II, Conv. New York) coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o senso-riali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”, e prevedendo all'art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge”), comma IV, che “gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario”.
Nel caso di specie dall'esame dell'inabilitato è emersa l'adeguatezza della misura dell'amministrazione di sostegno, in grado per la particolare flessibilità che contraddistingue i poteri che vengono attribuiti all'amministratore di sostegno sulla base delle specifiche esigenze del beneficiario di meglio garantirne la tutela. Al contrario il mantenimento dell'attuale misura di protezione del non tutelerebbe sufficientemente lo stesso CP_1 essendo finalizzata principalmente ad assicurare sostegno per gli aspetti patrimoniali, necessitando invece il ricorrente di assistenza anche personale.
In relazione alle considerazioni sopra esposte, deve procedersi ai sensi dell'art. 429 c.c. alla revoca dell'inabilitazione di . Controparte_1
Poiché ai sensi dell'art. 429, ultimo comma , c.c. appare necessario che successivamente alla revoca sia assistito dall'amministratore di sostegno, il Collegio Controparte_1 dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare per quanto di competenza.
Peraltro, il Collegio al fine di non lasciare privo di tutela il ritiene analogicamente CP_1 applicabile alla fattispecie in esame l'art. 418 ult. comma c.c., nel qual è previsto che nel trasmettere gli atti al Giudice tutelare, il giudice adito per l'interdizione o l'inabilitazione possa adottare i provvedimenti urgenti previsti dall'art. 405, 4° co., c.c., nominando, tra l'altro un amministratore di sostegno provvisorio.
Nel caso di specie, viste le dichiarazioni rese da , appare Controparte_1 opportuno nominare quale amministratore di sostegno provvisorio l'attuale curatore Avv. con poteri di amministrazione straordinaria degli interessi Parte_1 personali e patrimoniali del beneficiario come indicati in dispositivo.
Nulla per le spese, stante la natura degli interessi sottesi alla pronuncia.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca l'inabilitazione di nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare di questo Tribunale per la nomina di un amministratore di sostegno;
3) nomina amministratore provvisorio di , l'Avv. Controparte_1 Parte_1
autorizzandolo a compiere, con poteri di rappresentanza e salvo obbligo di
[...] rendiconto, gli atti civili di straordinaria amministrazione;
autorizza l'Amministratore di sostegno provvisorio a riscuotere nell'interesse del Beneficiario le somme a lui dovute a qualsiasi titolo ed a curare tutte le pratiche a tal fine necessarie;
fissa in misura pari ad € 1.000,00 mensili il limite massimo totale di spesa che l'Amministratore provvisorio può sostenere per la gestione degli interessi del Beneficiario;
4) nulla per le spese.
Così deciso in Terni, nella Camera di Consiglio in collegamento da remoto del 27 ottobre 2025
Presidente est.
dott.ssa Monica VELLETTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica VELLETTI Presidente rel. dott.ssa Marzia DI BARI Giudice dott.ssa Elisa IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 393/2025 del RGVG tra
Avv. in qualità di CURATORE dell'INABILITATO Parte_1
, nato a [...], il [...], nominato con decreto del Tribunale Controparte_1 di Terni, Giudice Tutelare in data 09.11.2016, rappresentato e difeso, giusto provvedimento del Giudice Tutelare del 28.02.2025 dall'Avv. ROSALINA POLIMENO in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo Suo studio del difensore;
ricorrente
con intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: REVOCA INABILITAZIONE
Per parte ricorrente: Come da verbale udienza di precisazione delle conclusioni Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.3.2025, l'Avv. in qualità di Parte_1 curatore dell'inabilitato , ha chiesto la revoca dell'inabilitazione. Controparte_1
Il ricorrente ha premesso:
-che con sentenza n. 219/2007 emessa in data 29.01.2007 (RGN3342/2005), pubblicata il 29.03.2007, passata in giudicato in data 12.05.2008, il Tribunale di Terni ha dichiarato l'inabilitazione di , nato a [...] il [...], nominando in via definitiva Controparte_1 quale curatore il Sig. , zio del;
Persona_1 CP_1
- che in data 2.11.2016 il Giudice Tutelare in sostituzione dei precedenti curatori ha nominato l'Avv. ; Parte_1
- che con sentenza n. 988/2020 del 15.10.2020, il Tribunale di Terni nell'ambito del procedimento penale R.G. 712/2020- R.G.N.R. 2208/2020 in cui veniva Controparte_1 imputato del reato previsto e punito dagli artt. 582, 585 in relazione agli artt. 577, co 1 n.4 e 61 n. 1 c.p sulle base delle valutazioni svolte nella consulenza del perito nominato, Dott.
assolveva il per non essere imputabile per vizio totale di mente Persona_2 CP_1 al momento del fatto applicando allo stesso la misura di sicurezza del ricovero in R.E.M.S.;
-che attualmente è ospite della R.E.M.S. del Gruppo Athena. Serenity Controparte_1
House, Via Per San Marino 48 – Monte Grimano Terme (PU);
- che con provvedimento del 08.02.2025 il Giudice Tutelare del Tribunale di Terni, ha rilevato che la misura dell'inabilitazione non apparirebbe adeguata alle necessità dell'interessato, il quale è stato dichiarato incapace di intendere e di volere nel procedimento penale all'esito del quale è stato disposto il ricovero in R.E.M.S e che la suddetta misura (che limita l'intervento del curatore al compimento degli atti di straordinaria amministrazione, senza alcuna legittimazione alla rappresentanza dell'inabilitato per le cure mediche di cui necessita) non è adeguata alla particolare condizione di;
Controparte_1
-che il Giudice Tutelare, inoltre, ha rappresentato che pur non essendo venute meno le ragioni che giustificano la nomina di un curatore, lo strumento della inabilitazione dovrebbe ritenersi superato in favore della misura dell'Ads, più completa e quindi più tutelante;
- che il Giudice Tutelare ha autorizzato il Curatore Avv. a conferire Parte_1 incarico ad un legale per introdurre il giudizio di revoca dell'inabilitazione;
- che i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado di Controparte_1 per quanto di conoscenza sono i seguenti:
zio , residente in [...] CP_2
, cugina residente in [...] Controparte_3
, cugino residente in [...] Controparte_4
Tanto premesso il curatore dell'inabilitato ha chiesto disporsi la revoca della misura dell'inabilitazione nei confronti di , nato a [...], il [...], disponendo Controparte_1 la misura dell'Amministrazione di sostegno, con trasmissione degli atti al Giudice Tutelare. Con decreto è stata quindi fissata l'udienza di comparizione davanti alla nominata Presidente delegata.
All'udienza è comparso in collegamento da remoto l'inabilitato , Controparte_1 assistito dal curatore avv. Parte_1
Disposto l'interrogatorio libero dell'inabilitato lo stesso ha dichiarato: “Sono stato ricoverato in questa struttura quando ho dato fastidio ad un uomo da “Superconti”; io sto bene, sto levando il metadone, mi trovo bene, mangio;
ho problemi di tossicodipendenza, mi sento bene, la sera un po' mi sento il fisico debilitato anche per tutti i Tso che ho avuto, ho subito parecchi Tso, non ricordo bene quanti. Quando non sono nella struttura vivo da solo nella casa che mi ha lasciato mia madre, in via della Città Verde 52; prendo la pensione di 1.200 euro, non so che genere di pensione è; questa pensione è gestita dall'avv. Pt_1 che è il mio curatore. Vivo da solo quando sono a casa, adesso sono nel centro residenziale
“Serenity house”; non vedo l'ora di tornare a Terni. Non mi oppongo alla nomina di un amministratore di sostegno”
L'Avv. curatore dell'inabilitato ha dichiarato: “ è nella struttura in Pt_1 Per_3 esecuzione e di misura di sicurezza a seguito di lesioni gravi procurate ad una persona per futili motivi;
per lui era consuetudine scagliarsi contro le persone quando in astinenza da sostanze stupefacenti e da alcolici;
inoltre, insisto affinche venga revocata la misura della inabilitazione e vanga disposta la trasmissione degli atti al GT per la nomina di AdS. Preciso che ha distrutto le mura della casa in cu abitava che è priva di utenze e Per_3 completamente inabitabile, pertanto, sono necessarie misure urgenti per far fronte alle necessità del resistente.”
All'esito dell'udienza il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero ha concluso in data 11.9.2025 esprimendo parere contrario all'accoglimento del ricorso;
in subordine chiedendo disporsi amministrazione di sostegno.
Dalla documentazione in atti, e dall'interrogatorio libero della parte è emerso che il , CP_1 pur avendo una elementare autonomia che gli permette di attendere alle incombenze quotidiane, versa comunque in una condizione di ridotta capacità critica, che lo rende incapace di provvedere in autonomia ai propri interessi, dovendo essere assistito per le attività complesse, inerenti le cure e i percorsi terapeutici in atto, e per le attività attinenti la gestione economica delle attività quotidiane oltre che per non subire condizionamenti esterni.
Ai fini della valutazione della domanda, tale condizione deve essere valutata alla luce della normativa introdotta dalla l.
9.1.2004 n. 6, recante norme in materia di istituzione dell'amministrazione di sostegno e di modifica delle disposizioni relative agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.
In virtù di tale novella, infatti, il giudice adito per la pronuncia di interdizione o di inabilitazione ovvero come nel caso di specie la revoca delle misure in essere, oltre a valu- tare le condizioni psico-fisiche della persona maggiore di età o minore emancipata, deve considerare l'adeguatezza della misura proposta in relazione alle esigenze di tutela della persona inferma di mente (art. 414 c.c., come novellato dall'art. 4 della l. n. 6/2004). Ciò è stato ribadito dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 440 del 9.12.2005, nella quale si esplicita che 'la complessiva disciplina inserita dalla l. n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie, e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità'.
Ancor più esplicitamente, la pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., sez. I civ., 12.6.2006, n.13584) precisa che il metro quantitativo della disabilità non costituisce ele- mento discriminante tra la misura dell'amministrazione di sostegno e gli istituti preesi-stenti, sopravvissuti nell'ordinamento vigente in posizione residuale. Al contrario, al giudice di merito compete una valutazione complessiva della condizione del beneficiario della misura prescelta, la quale si orienta prevalentemente alla ricerca della soluzione più adeguata per la tutela e per il sostegno della persona. In tal senso, la stessa pronuncia di legittimità ha definito l'art. 1 della l. n.6 del 2004, la 'stella polare' dell'interpretazione dell'intero corpo normativo novellato dalla riforma.
E', ormai, principio acquisito in giurisprudenza che: a) non risulta “configurabile una sostanziale differenza tra i presupposti dei due strumenti di tutela sulla base della diversa gravità della impossibilità, o incapacità, di provvedere ai propri interessi. Del resto, la ricordata disposizione dell'art. 427 c.c., comma 1, con il prevedere la possibilità di stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento, o con la semplice assistenza, del tutore, ha ritenuto ammissibile l'adozione di un provvedimento di interdizione in presenza di un grado di incapacità non assoluta”; b)
“dunque, il criterio quantitativo non sembra, di per sé solo, offrire un utile strumento di distinzione tra i presupposti per l'amministrazione di sostegno e quelli per la interdizione. A tale scopo, occorre piuttosto valorizzare l'inciso contenuto nell'art. 414 c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare l'adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, ciò che equivale ad affermare che l'ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento dell'amministrazione di sostegno”; c) “in via generale, può affermarsi che la scelta -che va effettuata dal Giudice sulla base dei dati a sua conoscenza, e nell'esercizio della quale questi deve essere guidato da quella che è stata sopra individuata, alla stregua della L. n. 6 del 2004, art. 1, come la funzione della legge, quella, cioè, di provvedere, con interventi di sostegno, e con il minor sacrificio possibile della rispettiva capacità di agire, alla cura delle persone prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana- non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione. Ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti -, e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico- sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che, come si è osservato, essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l'interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria” (Cass. 12 giugno 2006, n. 13584 e successive conformi).
Tale orientamento risulta conforme ai principi generali della materia, derivanti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009, n. 18, che riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della Convenzione), precisando che
“per persone con disabilità si intendono (art. 1, comma II, Conv. New York) coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o senso-riali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”, e prevedendo all'art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge”), comma IV, che “gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario”.
Nel caso di specie dall'esame dell'inabilitato è emersa l'adeguatezza della misura dell'amministrazione di sostegno, in grado per la particolare flessibilità che contraddistingue i poteri che vengono attribuiti all'amministratore di sostegno sulla base delle specifiche esigenze del beneficiario di meglio garantirne la tutela. Al contrario il mantenimento dell'attuale misura di protezione del non tutelerebbe sufficientemente lo stesso CP_1 essendo finalizzata principalmente ad assicurare sostegno per gli aspetti patrimoniali, necessitando invece il ricorrente di assistenza anche personale.
In relazione alle considerazioni sopra esposte, deve procedersi ai sensi dell'art. 429 c.c. alla revoca dell'inabilitazione di . Controparte_1
Poiché ai sensi dell'art. 429, ultimo comma , c.c. appare necessario che successivamente alla revoca sia assistito dall'amministratore di sostegno, il Collegio Controparte_1 dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare per quanto di competenza.
Peraltro, il Collegio al fine di non lasciare privo di tutela il ritiene analogicamente CP_1 applicabile alla fattispecie in esame l'art. 418 ult. comma c.c., nel qual è previsto che nel trasmettere gli atti al Giudice tutelare, il giudice adito per l'interdizione o l'inabilitazione possa adottare i provvedimenti urgenti previsti dall'art. 405, 4° co., c.c., nominando, tra l'altro un amministratore di sostegno provvisorio.
Nel caso di specie, viste le dichiarazioni rese da , appare Controparte_1 opportuno nominare quale amministratore di sostegno provvisorio l'attuale curatore Avv. con poteri di amministrazione straordinaria degli interessi Parte_1 personali e patrimoniali del beneficiario come indicati in dispositivo.
Nulla per le spese, stante la natura degli interessi sottesi alla pronuncia.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca l'inabilitazione di nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare di questo Tribunale per la nomina di un amministratore di sostegno;
3) nomina amministratore provvisorio di , l'Avv. Controparte_1 Parte_1
autorizzandolo a compiere, con poteri di rappresentanza e salvo obbligo di
[...] rendiconto, gli atti civili di straordinaria amministrazione;
autorizza l'Amministratore di sostegno provvisorio a riscuotere nell'interesse del Beneficiario le somme a lui dovute a qualsiasi titolo ed a curare tutte le pratiche a tal fine necessarie;
fissa in misura pari ad € 1.000,00 mensili il limite massimo totale di spesa che l'Amministratore provvisorio può sostenere per la gestione degli interessi del Beneficiario;
4) nulla per le spese.
Così deciso in Terni, nella Camera di Consiglio in collegamento da remoto del 27 ottobre 2025
Presidente est.
dott.ssa Monica VELLETTI