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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/06/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2789/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7775/2024, pubblicata il 26/08/2024,
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Nicola Montella e con elezione di domicilio presso il suo studio in Napoli, via M. Kerbaker n. 91, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
società a socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Swisscom AG CP_1
(C.F. ), in persona del procuratore speciale e legal affairs officer avv. Filippo P.IVA_2
Vicariotto (munito dei necessari poteri come da procura autenticata in data 4 dicembre 2023 per
Notar rep. n. 42295, racc. n. 16755), con il aptrocinio dell'avv. Prof. Daniele Persona_1
Maffeeis e dell'avv. Marco Scalera e con elezione di domicilio presso lo studio del primo in 20122
Milano, Piazza del Duomo n. 16, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
procuratore speciale dott. (munito dei necessari poteri come da delibera del CP_3
Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2020), con il patrocinio degli avv.ti Enrico
Adriano Raffaelli, Michela Dall'Angelo e Michele Franzosi e con elezione di domicilio presso pagina 1 di 12 lo Studio Rucellai & Raffaelli in Milano, via Monte Napoleone n. 18, come da procura inserita nel fascicolo telematico.
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7775/2024, pubblicata il
26/08/2024, in materia di “Noleggio”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“In via del tutto preliminare ed in rito, sospendere l'esecuzione della impugnata sentenza di 1° grado, ricorrendo i gravi motivi innanzi esposti e, quindi, sia il “fumus boni iuris”, sia il
“periculum in mora”;
II. Accogliere, per tutte le prefate motivazioni, il presente appello in riforma della sentenza
n.7775/2024 pubblicata in data 26/08/2024, emessa dal Tribunale di Milano, XIII Sezione
Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Francesca Savignano, nel procedimento iscritto al
n. di R.g. 39277/2024, e notificata il 04/09/2024 e per l'effetto accogliere le conclusioni tempestivamente rassegnate in primo grado e che ivi si riportano integralmente: 1)In via preliminare, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2049 c.c. la sussistenza della responsabilità della società per i danni arrecati dal fatto illecito di un proprio CP_1 dipendente alla società 2) Per l'effetto, condannare la parte convenuta Parte_1 al pagamento, nei confronti della dell'importo € 67.430,36, Parte_1
(sessantasettemilaquattrocentotrenta/36) o la diversa somma, maggiore o minore che sarà determinata anche in corso di causa o comunque equitativamente dal Giudice;
3) Rivalutare tutti gli importi dovuti, con l'aggiunta degli interessi legali;
4) In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei suindicati capi, condannare la convenuta alla restituzione di tutti gli importi versati dall'attrice ex art.2033 oltre interessi come per legge;
5)
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.cp.c. in favore del sottoscritto procuratore;
III. Pronunziare ogni altro provvedimento opportuno che si renderà necessario;
IV. Condannare, in ogni caso, le odierne parti appellate al pagamento in favore della
[...]
delle spese e dei compensi, per entrambi i gradi di giudizio, oltre la C.P.A., e Parte_1
l'I.V.A. e rimborso spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore avv. Nicola
Montella”.
pagina 2 di 12 Per CP_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e rejetta, così
g i u d i c a r e
IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata formulata ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ. da Pt_1 Parte_1
NEL MERITO
A) rigettare l'impugnazione avversaria perché inammissibile e perché comunque infondata in fatto e in diritto e, a parziale conferma della sentenza resa dal Tribunale di Milano, Sezione
XIII civile, dott.ssa Francesca Savignano, n. 7775/2024, in data 15 agosto 2024, pubblicata in data 26 agosto 2024,
IN VIA PRINCIPALE
- dichiarare integralmente inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, anche per
l'intervenuta prescrizione, e per lo effetto respingere le avversarie domande ed istanze tutte proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda risarcitoria di nei confronti di accertare e dichiarare che Parte_1 CP_1 [...]
è corresponsabile con nella misura del 50 % o nella Controparte_2 CP_1
diversa misura che dovesse essere accertata in corso di causa, del danno sofferto da
[...]
e, per l'effetto, condannare in via di regresso, a Parte_1 Controparte_2
corrispondere a un importo pari al 50 % o alla diversa misura di CP_1
corresponsabilità che fosse accertata in corso di causa del complessivo importo che CP_1
fosse tenuta a pagare a
[...] Parte_1
- in ogni caso di accertamento della responsabilità della appellata accertare CP_1 il concorso colposo di nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227, Parte_1 comma 1, cod. civ. per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto escludere il risarcimento del danno a causa della condotta di Parte_1
IN VIA RICONVENZIONALE
- condannare a restituire a i beni mobili oggetto dei Parte_1 CP_1
contratti di locazione tra e in data 2 marzo 2015 e in data CP_1 Parte_1
2 luglio 2015;
B) pagina 3 di 12 accogliere l'appello incidentale di e, a parziale riforma della sentenza resa dal CP_1
Tribunale di Milano, Sezione XIII civile, dott.ssa Francesca Savignano, n. 7775/2024, in data
15 agosto 2024, pubblicata in data 26 agosto 2024,
IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1218 ss., 1453 e 1337 cod. civ. la responsabilità precontrattuale e contrattuale di per le ragioni esposte in narrativa e, per Parte_1
lo effetto, condannare a corrispondere a a titolo di Parte_1 CP_1 risarcimento del danno, l'importo da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% come per legge – ai sensi dell'art. 2, D.M. 10 marzo
2014, n. 55, IVA e CPA.”.
Per Controparte_2
“- In via preliminare e nel rito: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione della Sentenza
n. 7775/2024 del Tribunale di Milano oggetto del presente giudizio in quanto inamissibile e infondata, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
- In via preliminare e nel rito: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'Appello promosso da ex art. 342 c.p.c. e per l'effetto confermare la Sentenza n.7775/2024 del Tribunale Pt_1
di Milano oggetto del presente giudizio;
- In via principale e nel merito: rigettare in toto l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti e in narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza n. 7775/2024 del Tribunale di Milano oggetto del presente giudizio;
- In via principale e nel merito: per quanto occorrer possa, rigettare integralmente ogni domanda svolta da nei confronti di CP_1 Controparte_2
- In ogni caso: accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art.
96, 1 e 3 comma, c.p.c., di per aver agito nel presente giudizio in modo temerario e Pt_1 comunque con mala fede o colpa grave e per l'effetto condannare , in persona del legale Pt_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, da quantificarsi anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 4 di 12 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha adito il Tribunale di Milano, esponendo: Parte_1
- di avere stipulato con in data 24 aprile 2015, un contratto di fornitura, CP_1
per la durata di tre anni, di servizi di connettività ad internet da usufruire presso la propria sede di Napoli, via vicinale Santa Maria del Pianto, e, in data 2 marzo 2015
e 2 luglio 2015, due contratti di noleggio di attrezzature informatiche per la durata di quattro anni;
- di avere in particolare sottoscritto per mera adesione i due contratti di noleggio, nei quali i fornitori delle attrezzature informatiche erano stati indicati da CP_1
nelle società e CP_4 Parte_2
- di avere regolarmente beneficiato delle prestazioni promesse da parte di CP_1
e di avere pagato i canoni mensili pattuiti;
[...]
- di avere ricevuto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dapprima, la notificazione di un questionario avente ad oggetto la richiesta di esibizione di tutta la documentazione contabile ed extracontabile relativa all'anno di imposta 2017 inerente ai rapporti commerciali intrattenuti con la società e, CP_1
successivamente, la notificazione di un invito a comparire con riferimento ad un accertamento con adesione per il medesimo anno di imposta, con il quale le era stata contestata l'utilizzazione di fatture per locazione di beni mai effettivamente scambiati e la conseguente indebita detrazione dell'i.v.a. esposta nelle suddette fatture ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633;
- di essere venuta a conoscenza, solo a seguito del suddetto invito a comparire, del fatto che un dipendente di aveva realizzato un “meccanismo CP_1 fraudolento” in concorso con il direttore vendite della società Econocom S.r.l. che aveva determinato l'effettuazione di operazioni irregolari sotto il profilo fiscale, nelle quali essa attrice era rimasta coinvolta in totale buona fede. ha inoltre precisato che le attrezzature informatiche oggetto dei contratti Parte_1
di noleggio (rectius sublocazione) stipulati con erano stati da essa stessa venduti CP_1
a e a su indicazione di e successivamente CP_4 Parte_2 CP_1
acquistati da la quale li aveva locati a Controparte_2 CP_1
pertanto, non vi era in effetti stata una materiale movimentazione di tali attrezzature le quali erano sempre rimaste nella disponibilità di essa l'intento perseguito con Parte_1
la stipulazione dei due contratti di noleggio in discussione era quello di realizzare una pagina 5 di 12 operazione di sale and leaseback, la cui liceità era dimostrata dal regolare pagamento di tutte le fatture emesse da CP_1
In forza dei rilievi che precedono, ha concluso, in via principale, per Parte_1
l'accertamento della responsabilità di ai sensi dell'art. 2049 c.c., in relazione CP_1
alla condotta fraudolenta tenuta da un (non meglio identificato) suo dipendente infedele, e la conseguente condanna della medesima al pagamento della somma di euro CP_1
67.430,36 a titolo di risarcimento del danno (pari all'importo determinato dall'Agenzia dell'Entrate con l'avviso di accertamento n. T9BI11201058/2020); - in via subordinata, per la condanna di a restituire le somme incassate in esecuzione dei contratti dedotti CP_1
in causa.
si è costituita nel processo di primo grado contestando la ricostruzione CP_1 della vicenda sostanziale contenuta nell'atto di citazione notificatole da Parte_1
ed evidenziando in particolare, con riguardo ad essa, di avere verificato, nel corso del 2018, la presenza di anomalie di natura fiscale in una serie di rapporti commerciali intrattenuti con relativamente a beni forniti dalle società e Controparte_2 CP_4 [...]
e di avere quindi presentato una memoria alla Agenzia delle Entrate al Parte_2
fine di regolarizzare la propria posizione fiscale e di sottoporre alla sua attenzione le anomalie riscontrate, inerenti, tra l'altro, ai contratti di sublocazione stipulati con Parte_1
Ciò posto, ha dedotto l'infondatezza delle pretese avanzate da CP_1 Pt_1 Pt_1 ai sensi sia dell'art. 2049 sia dell'art. 2033 c.c., in difetto della allegazione e della prova
[...]
della sussistenza dei presupposti per la configurabilità della responsabilità prevista da tali norme, e ha comunque eccepito la prescrizione dell'azione ex art. 2049 c.c.; inoltre, ha proposto due domande riconvenzionali, la prima avente ad oggetto la condanna di Parte_1
a restituire le attrezzature informatiche di cui ai due contratti di noleggio stipulati il 2 marzo
2015 e il 2 luglio 2015 (dei quali ha allegato l'intervenuta risoluzione) e la seconda avente ad oggetto la condanna di al risarcimento dei danni (da liquidarsi in via Pt_1 Parte_1
equitativa) cagionati mediante la condotta di malafede tenuta nella fase delle trattative contrattuali, consistita nell'avere omesso di comunicare che le attrezzature noleggiate erano già in precedenza nella sua disponibilità; infine, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa per essere dalla stessa tenuta indenne, per la quota del Controparte_2
50%, in caso di accoglimento delle pretese di Parte_1
Anche si è costituita nel processo di primo grado, Controparte_2
deducendo la propria estraneità alla vicenda dedotta in causa e precisando di avere acquistato i beni successivamente concessi in locazione a presso i fornitori indicati dalla CP_1
pagina 6 di 12 stessa nonché contestando la fondatezza sia delle domande proposte da CP_1 [...]
sia della pretesa avanzata da nei propri confronti. Parte_1 CP_1
Il Tribunale, con ordinanza in data 6 agosto 2023 emessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., ha ingiunto a di consegnare a le attrezzature informatiche Parte_1 CP_1
noleggiate, stante la cessazione di entrambi i rapporti di sublocazione, per effetto del recesso esercitato da e, comunque, dell'intervenuta scadenza negoziale quadriennale. CP_1
con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 Parte_1
c.p.c., ha prodotto: - l'avviso di accertamento n. T9B031201795/2020 per l'anno 2017 emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate all'esito del procedimento di accertamento con adesione avviato ai sensi dell'art. 5 ter del D.lg. n. 218/1997 mediante la notificazione dell'invito a comparire sopra menzionato;
- la domanda di adesione alla definizione agevolata delle controversie pendenti da essa presentata con riguardo a tale avviso di accertamento.
Il Tribunale, con la sentenza n. 7775/2024, ha respinto le domande proposte da
[...]
e la domanda risarcitoria proposta da accogliendo invece la pretesa Parte_1 CP_1 restitutoria da quest'ultima avanzata (in relazione alla quale era stata emessa l'ordinanza ingiunzione del 6 agosto 2023).
La decisione del Tribunale può essere schematizzata come segue:
- ..a non ha dimostrato di essere l'originaria proprietaria delle Parte_3
attrezzature oggetto dei contratti di noleggio stipulati con mentre CP_1
hanno trovato riscontro documentale le allegazioni di secondo le CP_1 quali l'operazione commerciale realizzata con la controparte non sarebbe riconducibile allo schema contrattuale del sale and leaseback, ma a quello della locazione operativa;
- l'Agenzia delle Entrate ha contestato a di avere portato in Parte_1
detrazione sei fatture commerciali emesse nei suoi confronti da per CP_1
la sublocazione delle attrezzature informatiche oggetto dei due contratti di noleggio del 2 marzo 2015 e del 2 luglio 2015, a fronte di operazioni inesistenti;
- la suddetta detrazione, indipendentemente dal fatto che sia riferita o meno ad operazioni oggettivamente inesistenti, è stata posta in essere da Parte_1
per il tramite dei propri di dipendenti, e non da CP_1
- l'emissione delle fatture da parte di costituisce il presupposto fattuale CP_1 per la commissione dell'illecito contestato dall'Agenzia delle Entrate a
[...]
ma è, in sé sola, insufficiente ad integrarlo, giacché esso non Parte_1
pagina 7 di 12 sussisterebbe se, pur ricevute le fatture, non le avesse portate Parte_1
in detrazione ai fini fiscali;
- non ha dimostrato di essere incorsa nell'illecito perché Parte_1 indottavi dall'emissione delle fatture da parte di;
CP_1
- Conseguentemente, è infondata la domanda proposta da ai Parte_1 sensi dell'art. 2049 c.c.;
- anche la domanda di ripetizione dell'indebito formulata da Parte_1
deve essere respinta, sia che la si intenda subordinata al mancato accertamento della natura illecita della condotta di ( rectius del suo dipendente infedele) CP_1
sia che la si intenda subordinata, più genericamente, al mancato accoglimento della domanda principale: nel primo caso, “se l'illecito contestato non sussiste, ciò significa che le fatture sono state emesse per operazioni effettivamente esistenti ed il corrispettivo versato non costituisce indebito, ponendosi in termini di sinallagmaticità col godimento dei beni sublocati (art. 1571 c.c.)”; nel secondo caso, anche se fosse accertato che le operazioni descritte nelle fatture emesse da CP_1
erano inesistenti, la domanda non meriterebbe accoglimento poiché l'assunto
[...]
di secondo il quale essa avrebbe sempre avuto il godimento dei beni CP_5
concessi in sublocazione “contrasta con la dedotta mancanza di titolo dei pagamenti di cui è chiesta la ripetizione e non è coerente con la causa petendi”.
- la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da CP_1 nei confronti di fondata sulla responsabilità di quest'ultima Parte_1 per non avere comunicato di essere l'originaria proprietaria delle attrezzature informatiche oggetto dei contratti di noleggio, non è meritevole di accoglimento.
- ha lamentato la violazione del dovere precontrattuale e contrattuale CP_1
di leale e trasparente informativa tra le parti, ai sensi degli artt. 1337 e 1375 c.c..
- Il presupposto di fatto sul quale ha fondato la domanda risarcitoria è CP_1
rimasto indimostrato, in quanto non ha fornito alcun elemento Parte_1
a dimostrazione dell'allegazione che essa aveva la disponibilità dei beni in contestazione sin da epoca antecedente la stipulazione dei contratti di sublocazione;
- La domanda riconvenzionale di restituzione dei beni sublocati, formulata da sul presupposto dell'avvenuta cessazione dei contratti di CP_1
sublocazione alle rispettive scadenze negoziali e per effetto del recesso da essa esercitato, merita invece accoglimento;
pagina 8 di 12 - E' infatti circostanza non contestata che i contratti siano terminati alle date indicate da per effetto del recesso da essa esercitato e comunque CP_1 dell'intervenuta scadenza negoziale quadriennale;
- Analogamente, non è contestato che abbia tuttora la Parte_1
disponibilità dei suddetti beni.
ha proposto impugnazione contro la suddetta sentenza, Parte_1 lamentandone l'erroneità: 1) nella parte in cui il Tribunale ha escluso che fosse stata dimostrata la titolarità originaria in capo ad essa appellante dei beni oggetto dei contratti di noleggio conclusi con e quindi la riconducibilità della operazione negoziale alla CP_1
fattispecie del sale and leaseback; 2) nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'affermazione della responsabilità di ai sensi dell'art. 2049 c.c.; CP_1
3) nella parte in cui il Tribunale ha disatteso anche la domanda formulata ai sensi dell'art. 2033
c.c. si è costituita nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione proposta da e proponendo appello incidentale con Parte_1
riferimento alla statuizione di rigetto della pretesa risarcitoria relativa alla violazione del dovere di buona fede nella fase delle trattative.
Anche si è costituita nel giudizio di secondo grado, Controparte_2
chiedendo la conferma della sentenza appellata e, in ogni caso, il rigetto delle domande proposte nei propri confronti.
***
Il primo e il secondo motivo di appello, possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente correlati.
Alla luce della documentazione in atti, può ritenersi dimostrato che i beni oggetto dei contratti di noleggio stipulati fra e fossero originariamente di CP_1 Parte_1
proprietà della stessa Parte_1
In particolare, risulta che tali beni siano stati venduti da a e a Parte_1 CP_4
Star Tac Consulting S.r.l., le quali li hanno a propria volta venduti a Controparte_2
quest'ultima li ha poi concessi in locazione a la quale li ha sublocati
[...] CP_1
a (si vedano, rispettivamente: le fatture emesse da Parte_1 Parte_1
riprodotte nel verbale di accertamento della Agenzia delle Entrate di cui al doc. 2 allegato alla memoria istruttoria di le fatture emesse da e da Star Tac Parte_1 CP_4
Consulting S.r.l. di cui ai docc.7 e 8 di i contratti di locazione stipulati fra CP_1
e di cui ai docc. 7 e 8 di e i Controparte_2 CP_1 CP_1
pagina 9 di 12 contratti di noleggio stipulati tra e di cui ai docc. 4 e 5 di CP_1 Parte_1
. CP_1
Cionondimeno, il rapporto intercorso tra e non è CP_1 Parte_1
riconducibile allo schema contrattuale del sale and leaseback, in ragione della (quantomeno) formale estraneità di alla vendita dei beni da parte di e della CP_1 Parte_1
stipulazione fra e di un contratto di sublocazione e non di CP_1 Parte_1
un contratto di leasing.
In ogni caso, la qualificazione dell'operazione negoziale realizzata fra e Pt_1 Parte_1
nella primavera del 2015 non è rilevante ai fini della valutazione della pretesa CP_1
avanzata in causa dall'appellante ai sensi dell'art. 2049 c.c.
A tale riguardo, infatti, occorre rammentare che la responsabilità del padrone o del committente ai termini dell'art. 2049 c.c. presuppone la dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo.
Nella fattispecie di causa, come si è già evidenziato, si è limitata ad Pt_1 Parte_1 allegare la sussistenza di un “meccanismo fraudolento” posto in essere da un dipendente di a seguito del quale la stessa si sarebbe trovata coinvolta in un accertamento da CP_1 parte della Agenzia delle Entrate e avrebbe subito l'irrogazione di una sanzione per avere portato in detrazione a fini fiscali fatture inerenti ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Manca negli atti di l'allegazione specifica, oltre che del nominativo del Parte_1 dipendente infedele, anche della sua condotta illecita, la quale sarebbe all'origine del danno da essa, in ipotesi, ingiustamente subito.
La evidenziata carenza di allegazione, e quindi di prova, è di per sé sufficiente a escludere la fondatezza della pretesa risarcitoria in discussione.
Per mera completezza, si fa peraltro rilevare che sono condivisibili anche le osservazioni svolte nella sentenza di primo grado in merito alla imputabilità esclusiva a della Parte_1
condotta sanzionata dalla Agenzia delle Entrate. Infatti, la scelta di portare in detrazione le fatture emesse da è interamente riconducibile a la quale CP_1 Parte_1
era necessariamente a conoscenza della natura di esse e aveva quindi la possibilità di valutarne la detraibilità a fini fiscali.
I primi due motivi di appello sono dunque infondati.
Quanto al terzo motivo, si osserva che dal rigetto della domanda proposta da
[...]
in via principale, non deriva quale conseguenza necessaria la natura indebita dei Parte_1
pagamenti da essa eseguiti in esecuzione dei contratti di sublocazione dedotti in causa.
pagina 10 di 12 I suddetti pagamenti, infatti, o sono stati eseguiti fittiziamente (come in sostanza ritenuto dalla
Agenzia delle Entrate), per dissimulare la inesistenza delle prestazioni descritte nelle fatture portate in detrazione, oppure riguardano prestazioni realmente eseguite, delle quali costituiscono il corrispettivo.
In altri termini, se le fatture dedotte in causa fossero riferite a prestazioni inesistenti, anche i pagamenti delle somme in esse indicati (pur se documentati) avrebbero natura simulata e non spetterebbe quindi a alcuna ripetizione (in questo senso, sono significative Parte_1 le considerazioni svolte dalla Agenzia delle Entrate nell'avviso di accertamento in atti); se invece, pur in assenza di materiale movimentazione dei beni oggetto di tali fatture, i trasferimenti di proprietà e i contratti di locazione e sublocazione di tali beni corrispondessero a reali operazioni commerciali, i pagamenti eseguiti da in favore di Parte_1
costituirebbero il legittimo corrispettivo delle sublocazioni stipulate e non CP_1
potrebbero essere ripetuti.
Pertanto, anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.
***
Resta da esaminare l'appello incidentale proposto da volto a censurare CP_1
la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno da essa proposta ai sensi dell'art. 1337 c.c. in relazione alla dedotta mancata comunicazione da parte di Pt_1 Pt_1
della circostanza che i beni oggetto dei due contratti di sublocazione di cui è giudizio
[...]
fossero già nella sua disponibilità in qualità di originaria proprietaria di essi.
Al riguardo, in applicazione del criterio della ragione più liquida, si reputa dirimente la omessa allegazione da parte di (e quindi l'assenza di prova) del patimento di un danno CP_1
concreto ricollegato alla suddetta condotta.
Indipendentemente dall'accertamento della responsabilità precontrattuale di Parte_1
nessuna somma può essere liquidata in favore di in mancanza della
[...] CP_1
dimostrazione della sussistenza di un danno ricollegabile alla dedotta violazione degli obblighi di buona fede nella fase delle trattative.
L'appello incidentale proposto da risulta quindi infondato. CP_1
***
Nei rapporti fra e le spese del presente grado di Parte_1 CP_1
appello sono integralmente compensate, in ragione della soccombenza reciproca.
Le spese processuali sostenute da terza chiamata nella fase Controparte_2
di primo grado, sono invece poste a carico dell'appellante, in conformità al principio, applicato anche nella sentenza impugnata, secondo il quale, in caso di rigetto della domanda attorea, esse pagina 11 di 12 devono gravare su chi ha dato causa alla chiamata in giudizio, sempre che la detta chiamata non sia macroscopicamente infondata, come non lo è nella fattispecie (v. Cass n.6144/2024). Le suddette spese sono liquidate avendo riguardo allo scaglione di valore compreso fra euro
26.000,00 ed euro 52.000,00 (essendo la pretesa avanzata nei confronti di
[...]
limitata al 50% della domanda proposta da e Controparte_2 Parte_1
applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Non è invece meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti di non Controparte_2 Parte_1 risultando che quest'ultima abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
n. 115/2002 per il versamento, da parte sia di sia di di un Parte_1 CP_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7775/2024, Parte_1
pubblicata il 26/08/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
3) compensa le spese del presente grado di appello nei rapporti fra e Parte_1
CP_1
4) condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_2
le spese del presente grado di appello, liquidate in euro 8.469,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
5) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte sia di sia di di un Parte_1 CP_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7775/2024, pubblicata il 26/08/2024,
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Nicola Montella e con elezione di domicilio presso il suo studio in Napoli, via M. Kerbaker n. 91, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
società a socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Swisscom AG CP_1
(C.F. ), in persona del procuratore speciale e legal affairs officer avv. Filippo P.IVA_2
Vicariotto (munito dei necessari poteri come da procura autenticata in data 4 dicembre 2023 per
Notar rep. n. 42295, racc. n. 16755), con il aptrocinio dell'avv. Prof. Daniele Persona_1
Maffeeis e dell'avv. Marco Scalera e con elezione di domicilio presso lo studio del primo in 20122
Milano, Piazza del Duomo n. 16, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
procuratore speciale dott. (munito dei necessari poteri come da delibera del CP_3
Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2020), con il patrocinio degli avv.ti Enrico
Adriano Raffaelli, Michela Dall'Angelo e Michele Franzosi e con elezione di domicilio presso pagina 1 di 12 lo Studio Rucellai & Raffaelli in Milano, via Monte Napoleone n. 18, come da procura inserita nel fascicolo telematico.
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7775/2024, pubblicata il
26/08/2024, in materia di “Noleggio”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“In via del tutto preliminare ed in rito, sospendere l'esecuzione della impugnata sentenza di 1° grado, ricorrendo i gravi motivi innanzi esposti e, quindi, sia il “fumus boni iuris”, sia il
“periculum in mora”;
II. Accogliere, per tutte le prefate motivazioni, il presente appello in riforma della sentenza
n.7775/2024 pubblicata in data 26/08/2024, emessa dal Tribunale di Milano, XIII Sezione
Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Francesca Savignano, nel procedimento iscritto al
n. di R.g. 39277/2024, e notificata il 04/09/2024 e per l'effetto accogliere le conclusioni tempestivamente rassegnate in primo grado e che ivi si riportano integralmente: 1)In via preliminare, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2049 c.c. la sussistenza della responsabilità della società per i danni arrecati dal fatto illecito di un proprio CP_1 dipendente alla società 2) Per l'effetto, condannare la parte convenuta Parte_1 al pagamento, nei confronti della dell'importo € 67.430,36, Parte_1
(sessantasettemilaquattrocentotrenta/36) o la diversa somma, maggiore o minore che sarà determinata anche in corso di causa o comunque equitativamente dal Giudice;
3) Rivalutare tutti gli importi dovuti, con l'aggiunta degli interessi legali;
4) In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei suindicati capi, condannare la convenuta alla restituzione di tutti gli importi versati dall'attrice ex art.2033 oltre interessi come per legge;
5)
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.cp.c. in favore del sottoscritto procuratore;
III. Pronunziare ogni altro provvedimento opportuno che si renderà necessario;
IV. Condannare, in ogni caso, le odierne parti appellate al pagamento in favore della
[...]
delle spese e dei compensi, per entrambi i gradi di giudizio, oltre la C.P.A., e Parte_1
l'I.V.A. e rimborso spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore avv. Nicola
Montella”.
pagina 2 di 12 Per CP_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e rejetta, così
g i u d i c a r e
IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata formulata ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ. da Pt_1 Parte_1
NEL MERITO
A) rigettare l'impugnazione avversaria perché inammissibile e perché comunque infondata in fatto e in diritto e, a parziale conferma della sentenza resa dal Tribunale di Milano, Sezione
XIII civile, dott.ssa Francesca Savignano, n. 7775/2024, in data 15 agosto 2024, pubblicata in data 26 agosto 2024,
IN VIA PRINCIPALE
- dichiarare integralmente inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, anche per
l'intervenuta prescrizione, e per lo effetto respingere le avversarie domande ed istanze tutte proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda risarcitoria di nei confronti di accertare e dichiarare che Parte_1 CP_1 [...]
è corresponsabile con nella misura del 50 % o nella Controparte_2 CP_1
diversa misura che dovesse essere accertata in corso di causa, del danno sofferto da
[...]
e, per l'effetto, condannare in via di regresso, a Parte_1 Controparte_2
corrispondere a un importo pari al 50 % o alla diversa misura di CP_1
corresponsabilità che fosse accertata in corso di causa del complessivo importo che CP_1
fosse tenuta a pagare a
[...] Parte_1
- in ogni caso di accertamento della responsabilità della appellata accertare CP_1 il concorso colposo di nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227, Parte_1 comma 1, cod. civ. per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto escludere il risarcimento del danno a causa della condotta di Parte_1
IN VIA RICONVENZIONALE
- condannare a restituire a i beni mobili oggetto dei Parte_1 CP_1
contratti di locazione tra e in data 2 marzo 2015 e in data CP_1 Parte_1
2 luglio 2015;
B) pagina 3 di 12 accogliere l'appello incidentale di e, a parziale riforma della sentenza resa dal CP_1
Tribunale di Milano, Sezione XIII civile, dott.ssa Francesca Savignano, n. 7775/2024, in data
15 agosto 2024, pubblicata in data 26 agosto 2024,
IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1218 ss., 1453 e 1337 cod. civ. la responsabilità precontrattuale e contrattuale di per le ragioni esposte in narrativa e, per Parte_1
lo effetto, condannare a corrispondere a a titolo di Parte_1 CP_1 risarcimento del danno, l'importo da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% come per legge – ai sensi dell'art. 2, D.M. 10 marzo
2014, n. 55, IVA e CPA.”.
Per Controparte_2
“- In via preliminare e nel rito: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione della Sentenza
n. 7775/2024 del Tribunale di Milano oggetto del presente giudizio in quanto inamissibile e infondata, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
- In via preliminare e nel rito: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'Appello promosso da ex art. 342 c.p.c. e per l'effetto confermare la Sentenza n.7775/2024 del Tribunale Pt_1
di Milano oggetto del presente giudizio;
- In via principale e nel merito: rigettare in toto l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti e in narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza n. 7775/2024 del Tribunale di Milano oggetto del presente giudizio;
- In via principale e nel merito: per quanto occorrer possa, rigettare integralmente ogni domanda svolta da nei confronti di CP_1 Controparte_2
- In ogni caso: accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art.
96, 1 e 3 comma, c.p.c., di per aver agito nel presente giudizio in modo temerario e Pt_1 comunque con mala fede o colpa grave e per l'effetto condannare , in persona del legale Pt_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, da quantificarsi anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 4 di 12 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha adito il Tribunale di Milano, esponendo: Parte_1
- di avere stipulato con in data 24 aprile 2015, un contratto di fornitura, CP_1
per la durata di tre anni, di servizi di connettività ad internet da usufruire presso la propria sede di Napoli, via vicinale Santa Maria del Pianto, e, in data 2 marzo 2015
e 2 luglio 2015, due contratti di noleggio di attrezzature informatiche per la durata di quattro anni;
- di avere in particolare sottoscritto per mera adesione i due contratti di noleggio, nei quali i fornitori delle attrezzature informatiche erano stati indicati da CP_1
nelle società e CP_4 Parte_2
- di avere regolarmente beneficiato delle prestazioni promesse da parte di CP_1
e di avere pagato i canoni mensili pattuiti;
[...]
- di avere ricevuto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dapprima, la notificazione di un questionario avente ad oggetto la richiesta di esibizione di tutta la documentazione contabile ed extracontabile relativa all'anno di imposta 2017 inerente ai rapporti commerciali intrattenuti con la società e, CP_1
successivamente, la notificazione di un invito a comparire con riferimento ad un accertamento con adesione per il medesimo anno di imposta, con il quale le era stata contestata l'utilizzazione di fatture per locazione di beni mai effettivamente scambiati e la conseguente indebita detrazione dell'i.v.a. esposta nelle suddette fatture ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633;
- di essere venuta a conoscenza, solo a seguito del suddetto invito a comparire, del fatto che un dipendente di aveva realizzato un “meccanismo CP_1 fraudolento” in concorso con il direttore vendite della società Econocom S.r.l. che aveva determinato l'effettuazione di operazioni irregolari sotto il profilo fiscale, nelle quali essa attrice era rimasta coinvolta in totale buona fede. ha inoltre precisato che le attrezzature informatiche oggetto dei contratti Parte_1
di noleggio (rectius sublocazione) stipulati con erano stati da essa stessa venduti CP_1
a e a su indicazione di e successivamente CP_4 Parte_2 CP_1
acquistati da la quale li aveva locati a Controparte_2 CP_1
pertanto, non vi era in effetti stata una materiale movimentazione di tali attrezzature le quali erano sempre rimaste nella disponibilità di essa l'intento perseguito con Parte_1
la stipulazione dei due contratti di noleggio in discussione era quello di realizzare una pagina 5 di 12 operazione di sale and leaseback, la cui liceità era dimostrata dal regolare pagamento di tutte le fatture emesse da CP_1
In forza dei rilievi che precedono, ha concluso, in via principale, per Parte_1
l'accertamento della responsabilità di ai sensi dell'art. 2049 c.c., in relazione CP_1
alla condotta fraudolenta tenuta da un (non meglio identificato) suo dipendente infedele, e la conseguente condanna della medesima al pagamento della somma di euro CP_1
67.430,36 a titolo di risarcimento del danno (pari all'importo determinato dall'Agenzia dell'Entrate con l'avviso di accertamento n. T9BI11201058/2020); - in via subordinata, per la condanna di a restituire le somme incassate in esecuzione dei contratti dedotti CP_1
in causa.
si è costituita nel processo di primo grado contestando la ricostruzione CP_1 della vicenda sostanziale contenuta nell'atto di citazione notificatole da Parte_1
ed evidenziando in particolare, con riguardo ad essa, di avere verificato, nel corso del 2018, la presenza di anomalie di natura fiscale in una serie di rapporti commerciali intrattenuti con relativamente a beni forniti dalle società e Controparte_2 CP_4 [...]
e di avere quindi presentato una memoria alla Agenzia delle Entrate al Parte_2
fine di regolarizzare la propria posizione fiscale e di sottoporre alla sua attenzione le anomalie riscontrate, inerenti, tra l'altro, ai contratti di sublocazione stipulati con Parte_1
Ciò posto, ha dedotto l'infondatezza delle pretese avanzate da CP_1 Pt_1 Pt_1 ai sensi sia dell'art. 2049 sia dell'art. 2033 c.c., in difetto della allegazione e della prova
[...]
della sussistenza dei presupposti per la configurabilità della responsabilità prevista da tali norme, e ha comunque eccepito la prescrizione dell'azione ex art. 2049 c.c.; inoltre, ha proposto due domande riconvenzionali, la prima avente ad oggetto la condanna di Parte_1
a restituire le attrezzature informatiche di cui ai due contratti di noleggio stipulati il 2 marzo
2015 e il 2 luglio 2015 (dei quali ha allegato l'intervenuta risoluzione) e la seconda avente ad oggetto la condanna di al risarcimento dei danni (da liquidarsi in via Pt_1 Parte_1
equitativa) cagionati mediante la condotta di malafede tenuta nella fase delle trattative contrattuali, consistita nell'avere omesso di comunicare che le attrezzature noleggiate erano già in precedenza nella sua disponibilità; infine, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa per essere dalla stessa tenuta indenne, per la quota del Controparte_2
50%, in caso di accoglimento delle pretese di Parte_1
Anche si è costituita nel processo di primo grado, Controparte_2
deducendo la propria estraneità alla vicenda dedotta in causa e precisando di avere acquistato i beni successivamente concessi in locazione a presso i fornitori indicati dalla CP_1
pagina 6 di 12 stessa nonché contestando la fondatezza sia delle domande proposte da CP_1 [...]
sia della pretesa avanzata da nei propri confronti. Parte_1 CP_1
Il Tribunale, con ordinanza in data 6 agosto 2023 emessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., ha ingiunto a di consegnare a le attrezzature informatiche Parte_1 CP_1
noleggiate, stante la cessazione di entrambi i rapporti di sublocazione, per effetto del recesso esercitato da e, comunque, dell'intervenuta scadenza negoziale quadriennale. CP_1
con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 Parte_1
c.p.c., ha prodotto: - l'avviso di accertamento n. T9B031201795/2020 per l'anno 2017 emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate all'esito del procedimento di accertamento con adesione avviato ai sensi dell'art. 5 ter del D.lg. n. 218/1997 mediante la notificazione dell'invito a comparire sopra menzionato;
- la domanda di adesione alla definizione agevolata delle controversie pendenti da essa presentata con riguardo a tale avviso di accertamento.
Il Tribunale, con la sentenza n. 7775/2024, ha respinto le domande proposte da
[...]
e la domanda risarcitoria proposta da accogliendo invece la pretesa Parte_1 CP_1 restitutoria da quest'ultima avanzata (in relazione alla quale era stata emessa l'ordinanza ingiunzione del 6 agosto 2023).
La decisione del Tribunale può essere schematizzata come segue:
- ..a non ha dimostrato di essere l'originaria proprietaria delle Parte_3
attrezzature oggetto dei contratti di noleggio stipulati con mentre CP_1
hanno trovato riscontro documentale le allegazioni di secondo le CP_1 quali l'operazione commerciale realizzata con la controparte non sarebbe riconducibile allo schema contrattuale del sale and leaseback, ma a quello della locazione operativa;
- l'Agenzia delle Entrate ha contestato a di avere portato in Parte_1
detrazione sei fatture commerciali emesse nei suoi confronti da per CP_1
la sublocazione delle attrezzature informatiche oggetto dei due contratti di noleggio del 2 marzo 2015 e del 2 luglio 2015, a fronte di operazioni inesistenti;
- la suddetta detrazione, indipendentemente dal fatto che sia riferita o meno ad operazioni oggettivamente inesistenti, è stata posta in essere da Parte_1
per il tramite dei propri di dipendenti, e non da CP_1
- l'emissione delle fatture da parte di costituisce il presupposto fattuale CP_1 per la commissione dell'illecito contestato dall'Agenzia delle Entrate a
[...]
ma è, in sé sola, insufficiente ad integrarlo, giacché esso non Parte_1
pagina 7 di 12 sussisterebbe se, pur ricevute le fatture, non le avesse portate Parte_1
in detrazione ai fini fiscali;
- non ha dimostrato di essere incorsa nell'illecito perché Parte_1 indottavi dall'emissione delle fatture da parte di;
CP_1
- Conseguentemente, è infondata la domanda proposta da ai Parte_1 sensi dell'art. 2049 c.c.;
- anche la domanda di ripetizione dell'indebito formulata da Parte_1
deve essere respinta, sia che la si intenda subordinata al mancato accertamento della natura illecita della condotta di ( rectius del suo dipendente infedele) CP_1
sia che la si intenda subordinata, più genericamente, al mancato accoglimento della domanda principale: nel primo caso, “se l'illecito contestato non sussiste, ciò significa che le fatture sono state emesse per operazioni effettivamente esistenti ed il corrispettivo versato non costituisce indebito, ponendosi in termini di sinallagmaticità col godimento dei beni sublocati (art. 1571 c.c.)”; nel secondo caso, anche se fosse accertato che le operazioni descritte nelle fatture emesse da CP_1
erano inesistenti, la domanda non meriterebbe accoglimento poiché l'assunto
[...]
di secondo il quale essa avrebbe sempre avuto il godimento dei beni CP_5
concessi in sublocazione “contrasta con la dedotta mancanza di titolo dei pagamenti di cui è chiesta la ripetizione e non è coerente con la causa petendi”.
- la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da CP_1 nei confronti di fondata sulla responsabilità di quest'ultima Parte_1 per non avere comunicato di essere l'originaria proprietaria delle attrezzature informatiche oggetto dei contratti di noleggio, non è meritevole di accoglimento.
- ha lamentato la violazione del dovere precontrattuale e contrattuale CP_1
di leale e trasparente informativa tra le parti, ai sensi degli artt. 1337 e 1375 c.c..
- Il presupposto di fatto sul quale ha fondato la domanda risarcitoria è CP_1
rimasto indimostrato, in quanto non ha fornito alcun elemento Parte_1
a dimostrazione dell'allegazione che essa aveva la disponibilità dei beni in contestazione sin da epoca antecedente la stipulazione dei contratti di sublocazione;
- La domanda riconvenzionale di restituzione dei beni sublocati, formulata da sul presupposto dell'avvenuta cessazione dei contratti di CP_1
sublocazione alle rispettive scadenze negoziali e per effetto del recesso da essa esercitato, merita invece accoglimento;
pagina 8 di 12 - E' infatti circostanza non contestata che i contratti siano terminati alle date indicate da per effetto del recesso da essa esercitato e comunque CP_1 dell'intervenuta scadenza negoziale quadriennale;
- Analogamente, non è contestato che abbia tuttora la Parte_1
disponibilità dei suddetti beni.
ha proposto impugnazione contro la suddetta sentenza, Parte_1 lamentandone l'erroneità: 1) nella parte in cui il Tribunale ha escluso che fosse stata dimostrata la titolarità originaria in capo ad essa appellante dei beni oggetto dei contratti di noleggio conclusi con e quindi la riconducibilità della operazione negoziale alla CP_1
fattispecie del sale and leaseback; 2) nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'affermazione della responsabilità di ai sensi dell'art. 2049 c.c.; CP_1
3) nella parte in cui il Tribunale ha disatteso anche la domanda formulata ai sensi dell'art. 2033
c.c. si è costituita nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione proposta da e proponendo appello incidentale con Parte_1
riferimento alla statuizione di rigetto della pretesa risarcitoria relativa alla violazione del dovere di buona fede nella fase delle trattative.
Anche si è costituita nel giudizio di secondo grado, Controparte_2
chiedendo la conferma della sentenza appellata e, in ogni caso, il rigetto delle domande proposte nei propri confronti.
***
Il primo e il secondo motivo di appello, possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente correlati.
Alla luce della documentazione in atti, può ritenersi dimostrato che i beni oggetto dei contratti di noleggio stipulati fra e fossero originariamente di CP_1 Parte_1
proprietà della stessa Parte_1
In particolare, risulta che tali beni siano stati venduti da a e a Parte_1 CP_4
Star Tac Consulting S.r.l., le quali li hanno a propria volta venduti a Controparte_2
quest'ultima li ha poi concessi in locazione a la quale li ha sublocati
[...] CP_1
a (si vedano, rispettivamente: le fatture emesse da Parte_1 Parte_1
riprodotte nel verbale di accertamento della Agenzia delle Entrate di cui al doc. 2 allegato alla memoria istruttoria di le fatture emesse da e da Star Tac Parte_1 CP_4
Consulting S.r.l. di cui ai docc.7 e 8 di i contratti di locazione stipulati fra CP_1
e di cui ai docc. 7 e 8 di e i Controparte_2 CP_1 CP_1
pagina 9 di 12 contratti di noleggio stipulati tra e di cui ai docc. 4 e 5 di CP_1 Parte_1
. CP_1
Cionondimeno, il rapporto intercorso tra e non è CP_1 Parte_1
riconducibile allo schema contrattuale del sale and leaseback, in ragione della (quantomeno) formale estraneità di alla vendita dei beni da parte di e della CP_1 Parte_1
stipulazione fra e di un contratto di sublocazione e non di CP_1 Parte_1
un contratto di leasing.
In ogni caso, la qualificazione dell'operazione negoziale realizzata fra e Pt_1 Parte_1
nella primavera del 2015 non è rilevante ai fini della valutazione della pretesa CP_1
avanzata in causa dall'appellante ai sensi dell'art. 2049 c.c.
A tale riguardo, infatti, occorre rammentare che la responsabilità del padrone o del committente ai termini dell'art. 2049 c.c. presuppone la dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo.
Nella fattispecie di causa, come si è già evidenziato, si è limitata ad Pt_1 Parte_1 allegare la sussistenza di un “meccanismo fraudolento” posto in essere da un dipendente di a seguito del quale la stessa si sarebbe trovata coinvolta in un accertamento da CP_1 parte della Agenzia delle Entrate e avrebbe subito l'irrogazione di una sanzione per avere portato in detrazione a fini fiscali fatture inerenti ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Manca negli atti di l'allegazione specifica, oltre che del nominativo del Parte_1 dipendente infedele, anche della sua condotta illecita, la quale sarebbe all'origine del danno da essa, in ipotesi, ingiustamente subito.
La evidenziata carenza di allegazione, e quindi di prova, è di per sé sufficiente a escludere la fondatezza della pretesa risarcitoria in discussione.
Per mera completezza, si fa peraltro rilevare che sono condivisibili anche le osservazioni svolte nella sentenza di primo grado in merito alla imputabilità esclusiva a della Parte_1
condotta sanzionata dalla Agenzia delle Entrate. Infatti, la scelta di portare in detrazione le fatture emesse da è interamente riconducibile a la quale CP_1 Parte_1
era necessariamente a conoscenza della natura di esse e aveva quindi la possibilità di valutarne la detraibilità a fini fiscali.
I primi due motivi di appello sono dunque infondati.
Quanto al terzo motivo, si osserva che dal rigetto della domanda proposta da
[...]
in via principale, non deriva quale conseguenza necessaria la natura indebita dei Parte_1
pagamenti da essa eseguiti in esecuzione dei contratti di sublocazione dedotti in causa.
pagina 10 di 12 I suddetti pagamenti, infatti, o sono stati eseguiti fittiziamente (come in sostanza ritenuto dalla
Agenzia delle Entrate), per dissimulare la inesistenza delle prestazioni descritte nelle fatture portate in detrazione, oppure riguardano prestazioni realmente eseguite, delle quali costituiscono il corrispettivo.
In altri termini, se le fatture dedotte in causa fossero riferite a prestazioni inesistenti, anche i pagamenti delle somme in esse indicati (pur se documentati) avrebbero natura simulata e non spetterebbe quindi a alcuna ripetizione (in questo senso, sono significative Parte_1 le considerazioni svolte dalla Agenzia delle Entrate nell'avviso di accertamento in atti); se invece, pur in assenza di materiale movimentazione dei beni oggetto di tali fatture, i trasferimenti di proprietà e i contratti di locazione e sublocazione di tali beni corrispondessero a reali operazioni commerciali, i pagamenti eseguiti da in favore di Parte_1
costituirebbero il legittimo corrispettivo delle sublocazioni stipulate e non CP_1
potrebbero essere ripetuti.
Pertanto, anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.
***
Resta da esaminare l'appello incidentale proposto da volto a censurare CP_1
la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno da essa proposta ai sensi dell'art. 1337 c.c. in relazione alla dedotta mancata comunicazione da parte di Pt_1 Pt_1
della circostanza che i beni oggetto dei due contratti di sublocazione di cui è giudizio
[...]
fossero già nella sua disponibilità in qualità di originaria proprietaria di essi.
Al riguardo, in applicazione del criterio della ragione più liquida, si reputa dirimente la omessa allegazione da parte di (e quindi l'assenza di prova) del patimento di un danno CP_1
concreto ricollegato alla suddetta condotta.
Indipendentemente dall'accertamento della responsabilità precontrattuale di Parte_1
nessuna somma può essere liquidata in favore di in mancanza della
[...] CP_1
dimostrazione della sussistenza di un danno ricollegabile alla dedotta violazione degli obblighi di buona fede nella fase delle trattative.
L'appello incidentale proposto da risulta quindi infondato. CP_1
***
Nei rapporti fra e le spese del presente grado di Parte_1 CP_1
appello sono integralmente compensate, in ragione della soccombenza reciproca.
Le spese processuali sostenute da terza chiamata nella fase Controparte_2
di primo grado, sono invece poste a carico dell'appellante, in conformità al principio, applicato anche nella sentenza impugnata, secondo il quale, in caso di rigetto della domanda attorea, esse pagina 11 di 12 devono gravare su chi ha dato causa alla chiamata in giudizio, sempre che la detta chiamata non sia macroscopicamente infondata, come non lo è nella fattispecie (v. Cass n.6144/2024). Le suddette spese sono liquidate avendo riguardo allo scaglione di valore compreso fra euro
26.000,00 ed euro 52.000,00 (essendo la pretesa avanzata nei confronti di
[...]
limitata al 50% della domanda proposta da e Controparte_2 Parte_1
applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Non è invece meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti di non Controparte_2 Parte_1 risultando che quest'ultima abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
n. 115/2002 per il versamento, da parte sia di sia di di un Parte_1 CP_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7775/2024, Parte_1
pubblicata il 26/08/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
3) compensa le spese del presente grado di appello nei rapporti fra e Parte_1
CP_1
4) condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_2
le spese del presente grado di appello, liquidate in euro 8.469,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
5) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte sia di sia di di un Parte_1 CP_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
pagina 12 di 12