TAR Bari, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 261
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Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione normativa urbanistica e del commercio

    L'assetto pianificatorio è legittimo, rientra nella potestà discrezionale del Comune e rispetta le normative sovraordinate, inclusa la Direttiva Servizi, in quanto non discriminatorio né irragionevole.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per vizi di motivazione, sviamento e contraddittorietà

    La pianificazione urbanistica è espressione di ampia discrezionalità, non emergono vizi di illogicità abnorme, sproporzione o erronei presupposti di fatto. Gli atti sono supportati da ampia istruttoria e indicano precetti razionali e coerenti.

  • Rigettato
    Violazione normativa urbanistica e del commercio

    L'assetto pianificatorio è legittimo, rientra nella potestà discrezionale del Comune e rispetta le normative sovraordinate, inclusa la Direttiva Servizi, in quanto non discriminatorio né irragionevole.

  • Rigettato
    Violazione normativa urbanistica e del commercio

    L'assetto pianificatorio è legittimo, rientra nella potestà discrezionale del Comune e rispetta le normative sovraordinate, inclusa la Direttiva Servizi, in quanto non discriminatorio né irragionevole. Il piano commerciale è uno strumento di programmazione che deve coordinarsi con la pianificazione urbanistica generale.

  • Rigettato
    Compatibilità urbanistica

    La variante urbanistica ha trasformato la zona D/2 da commerciale a terziario/direzionale, rendendola non idonea per medie strutture di vendita secondo la pianificazione comunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 261
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 261
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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