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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 749\2023 RG, vertente
TRA
in liquidazione in persona del liquidatore p.t. rag. Parte_1 Pt_2
quale ex socia della IC s.r.l., liquidata e cancellata dal Registro delle Imprese
[...]
in data 21/04/2020, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Amatucci,
sito in Battipaglia alla via Plava n. 32, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
1
, in Controparte_1
persona del Presidente, legale rappresentante p.t., dott. con sede in Controparte_2 CP_1
alla via G. Verdi n. 23/C, domiciliato in alla via F. Cantarella n. 7 presso l'avv. CP_1
GI MO che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce, conferito giusta
Determina n. 261 del 16/10/2023 in esecuzione della delibera del Comitato Direttivo n. 218
del 12/10/2023;
APPELLATO
NONCHE'
CP_3
APPELLATO- contumace
E
presso la Corte di Appello di Salerno;
Controparte_4
INTERVENTORE Necessario
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2433/2023 del 31/05/2023 emanata dal Tribunale
di Salerno;
in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e querela di falso;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12\6\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato a mezzo pec in data 30/06/2023, la proponeva appello avverso la sentenza n. 2433/2023, Parte_3
del 31/05/2023 (notificata in data 01/06/2023) con la quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, così provvedeva:
1. RIGETTA la opposizione proposta dalla
[..
[...] e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. Controparte_5
4610/2010 emesso dal Tribunale di Salerno in data 8.6.2010; 2. RIGETTA la domanda
proposta dalla nei confronti della;
ON Controparte_5 Controparte_6
la al pagamento delle spese di lite, liquidandole, per ciascuno Controparte_5
delle parti vittoriose, in complessivi euro 8.730,00, di cui euro 8.580,00 per compenso
professionale, oltre i.v.a. c.a.p. e spese generali>.
In effetti, con decreto ingiuntivo n. 4610\2010 (reso in data 8/6/2010 e notificato in data
20\9\2010) il ingiungeva il pagamento della somma di € Parte_4
519.814,00 nei confronti della subentrata alla originaria Controparte_5
a titolo di indennità di esproprio per i terreni di proprietà della CP_7 Parte_5
rappresentando che il di aveva proceduto all'esproprio di
[...] Parte_4 CP_1
alcuni terreni nell'area industriale di Battipaglia, in danno della al fine di Parte_5
realizzare l'opificio della che all'esito della procedura ablativa detto Parte_6
terreno veniva intestato alla (cfr. atto per notar del 3\12\1991, rep. CP_5 Per_1
64416); che tra le condizioni pattuite in sede di vendita era espressamente specificato che il corrispettivo di già Lire 714.000.000, pari all'indennità erogata dal in favore CP_1
della precedentemente alla stipula dell'atto pubblico, nel quale veniva CP_3
convenuto che la ditta cessionaria assumesse formale obbligazione di tenere indenne il anche dagli obblighi pecuniari che potessero derivare dall'atto; che con atto CP_1
dell'8-21\10\1991 la proponeva opposizione alla stima , ottenendo la Parte_5
condanna del al pagamento di già Lire 1.006.500.000, oltre interessi dal CP_1
7\1\2002 (sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 240\1998 del 27\7\1998); che la sentenza disponeva il deposito da parte del della predetta somma presso la CP_1
Cassa Depositi e Prestiti;
che era interesse del procedere al recupero della CP_1
somma versata;
che era rimasto privo di riscontro l'invito al pagamento bonario delle somme con lettera raccomandata del 14\11\2002 alla CP_7
3 Avverso tale decreto ingiuntivo la società proponeva formale e Controparte_5
tempestiva opposizione del 29\10\2010 eccependo, in via preliminare, l'assenza dei presupposti per l'emissione del monitorio opposto, nonché la prescrizione dell'azione intrapresa in mancanza di validi atti interruttivi, atteso che nessun suo dipendente o rappresentante legale avesse ricevuto l'atto di messa in mora notificato in data 19/11/2002.
Quindi, la società opponente si riservava la proposizione di formale querela di falso, avendo il notificante falsamente attestato la ricezione dell'atto da parte di soggetto riferibile alla società. In via subordinata, la società opponente eccepiva l'estinzione della garanzia ovvero,
in via gradata, la violazione dell'obbligo della buona fede con risarcimento dei danni,
chiedendo, comunque, l'autorizzazione alla chiamata in causa della – cui CP_6
aveva ceduto un ramo di azienda comprensivo dei terreni espropriati alla – al Parte_5
fine di essere tenuta indenne da eventuali condanne in suo danno.
Con comparsa depositata in data 15\3\2011 si costituiva il Parte_4
, contestando analiticamente gli assunti avversi e concludendo per la declaratoria
[...]
di inammissibilità dell'opposizione ovvero per il suo rigetto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la aderendo alle eccezioni CP_8
proposte da parte opponente, specie quella relativa alla prescrizione dell'azione avanzata dal
In ordine ai rapporti con la , la terza chiamata faceva rilevare Parte_4 CP_5
che nel contratto di acquisto del ramo di azienda non era fatta menzione di eventuali debiti nei confronti del , per cui non era tenuta a risponderne ex art. 2560 c.c. CP_1
Quindi, presentata formale querela di falso dal legale rappresentante della IC RL
all'udienza del 9\2\2012, il giudice di primo grado ne autorizzava la proposizione,
rimettendo per gli adempimenti di cui all'art. 223 cpc all'udienza del 28\6\2012, con comunicazione al PM.
Di poi, rigettate le richieste istruttorie in quanto ininfluenti sulla e la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto decisione (cfr. ordinanza del
4 18/06/2013), dopo una serie di rinvii di cui non veniva notiziato il PM, la causa veniva riservata una prima volta in decisione all'udienza del 13/07/2017, per poi essere rimessa sul ruolo per l'assunzione della prova orale (cfr. ordinanza del 14/02/2018, non comunicata al
PM, nonché verbale di udienza del 24/09/2021 per il teste e del Testimone_1
21/01/2022 per il teste ). Testimone_2
Infine, sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
23\2\2023 (mai comunicata al PM), riservata definitivamente in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc (ordinanza del 24/02/2023), la causa era decisa con la sentenza qui gravata, con la quale il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione proposta dalla confermando il monitorio opposto, e la domanda proposta da CP_5
questa nei confronti della CP_7
In particolare, il giudice di prime cure, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione della domanda proposta dal opposto, in quanto detto termine risultava validamente CP_9
interrotto dalla richiesta di pagamento del 14\11\2002, notificata il 19\11\2002 presso la in Mercogliano (AV), ricevuta da tale : per il Tribunale, infatti, al CP_5 Persona_2
più la relata di notifica poteva ritenersi incompleta, per non aver indicato specificamente se il ricevente fosse un dipendente o un legale rappresentante della destinataria, senza tralasciare che la notifica conservava comunque la sua valenza interruttiva anche nell'eventuale ipotesi di sua nullità. Quindi, il Tribunale rigettava l'opposizione, così come la domanda di garanzia impropria avanzata dalla nei confronti della CP_5 CP_7
[...
considerando che l'obbligo di ripetizione era del tutto estraneo agli accordi intercorsi tra le parti. In merito alla proposta querela di falso il giudice monocratico di primo grado, senza nulla statuire nel dispositivo, si limitava nella motivazione a dire che non è dato
comprendere in quale falso sarebbe incorso il notificante, il quale ha solo dato atto che la
raccomandata era stata ricevuta da tale , senza specificare altro, né Persona_2
5 tantomeno che fosse un dipendente o un legale rappresentante della società> (cfr. sentenza primo grado, pag. 4).
Con l'impugnazione in esame, la (quale ex socia della Parte_3
IC RL, liquidata e cancellata dal registro delle imprese in data 21\4\2020), previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- violazione degli artt. 222 e 225 cpc in combinato disposto con gli artt. 50 bis e 161 cpc. Per
l'appellante, infatti, il giudice di prime cure sarebbe incorso nel vizio di omessa pronuncia con riferimento alla querela di falso proposta incidentalmente, peraltro di “competenza”
collegiale, con conseguente nullità della sentenza gravata;
- violazione dell'art. 2700 cc in relazione agli artt. 221 e 225 cpc, in combinato disposto con gli artt. 50bis e 161 cpc. Il tribunale, a detta di parte appellante, non avrebbe considerato che la querela di falso era l'unico rimedio per eliminare l'efficacia di prova legale dell'atto pubblico (l'avviso di ricevimento della raccomandata a\r del 14-19\11\2002), avendo l'opponente in primo grado disconosciuto che il sig. appartenesse alla società o che Per_2
fosse preposto al ritiro della posta;
- violazione degli artt. 2193 e 2943 cc in relazione agli artt. 115, 116 e 221 cpc. il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ignorato l'avvenuto cambio di sede della (già CP_5
ad Avellino, via Maffucci n. 6, con elisione di qualsiasi collegamento con CP_7
la sede di Mercogliano (AV), come emergente dal verbale di assemblea straordinaria del
19\11\1998, iscritto nel Registro delle Imprese in data 17\2\1999, e dalle dichiarazioni dei testi escussi. Con la conseguenza che la notifica contestata era inidoneità ad interrompere la prescrizione, non essendo giunta nella sfera di conoscenza del destinatario.
Quindi, l'odierna appellante così concludeva: <
1. Accogliere l'appello e, per l'effetto,
rilevata la nullità della resa sentenza, voglia revocarla accogliendo – anche previa, se del
caso, ammissione della già richiesta consulenza grafologica – la proposta querela
6 incidentale di falso avverso l'avviso di ricezione della raccomandata del 14.11.2002 –
prodotta da controparte e che si assume ricevuta il 19.11.2002, dichiarare che essa non è
stata ricevuta dalla IC s.r.l. e conseguentemente accogliere nel merito l'opposizione
stante l'intervenuta prescrizione del credito di controparte;
2. In subordine nel merito
accogliendo l'eccezione di prescrizione, revocare la resa sentenza revocando l'opposta
ingiunzione, non essendo provato che l'atto interruttivo della prescrizione, allegato dalla
creditrice, sia mai giunto alla debitrice essendo stato inviato ad un indirizzo a quest'ultima
in alcun modo riferibile;
3. Per l'effetto, condannare la controparte al pagamento delle
spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore
antistatario>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva il
[...]
, eccependo in via principale l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
per carenza di interesse ad agire o, meglio, per carenza di legittimazione attiva quale ex socio di società liquidata e cancellata, stante la mancata dimostrazione dell'utile liquidazione della stessa. In merito alla querela di falso, il si rimetteva alla valutazione della CP_1
Corte, evidenziando come il primo giudice avesse del tutto escluso la stessa ammissibilità in astratto del falso. Per l'appellato, poi, le prove testimoniali non avevano escluso il collegamento dell'appellante con la sede di Mercogliano. Quindi, concludeva per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, comunque, per il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Rimaneva, di contro, contumace la non costituitasi benchè regolarmente CP_3
citata (cfr. notifica via pec del 30\6\2023 e verbale di udienza del 12\12\2023)
Di poi, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa era riservata una prima volta in decisione al collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc (cfr. ordinanza on provvedimento del 21\11\2024).
7 Tuttavia, con ordinanza del 6\2\2025 la Corte rimetteva la causa sul ruolo al fine di consentire la necessaria comunicazione alla Procura Generale, in quanto litisconsorte necessario ai sensi degli artt. 221, 158 e 70 cpc.
Infine, la causa, sulle conclusioni come precisate dalle parti anche nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12\6\2025, era definitivamente riservata in decisione al collegio con provvedimento del 18\6\2025.
Tanto premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e, pertanto, vada rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Legittimazione e interesse ad agire.
Appare necessario la preliminare disamina dell'eccezione sollevata dal CP_1
appellato in merito al difetto di interesse ad agire e di legittimazione ad impugnare della quale ex socio di società liquidata e cancellata, stante Parte_3
la mancata dimostrazione dell'utile liquidazione della stessa.
L'eccezione da disattesa.
E' noto, infatti, che, qualora l'estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese intervenga in pendenza di un giudizio che la veda parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione ad opera o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110
c.p.c.; ove l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza,
pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, purché dei presupposti della "legitimatio ad causam" sia da costoro fornita la prova (cfr. Cass., Ordinanza n. 25869 del 16/11/2020).
Invero, il soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella
8 medesima posizione del proprio dante causa, e deve altresì fornirne la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art. 110 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U,
22/04/2013, n. 9692), discendendone che, in difetto, «il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare» (cfr. Cass
26/09/2019, n. 24050; 27/01/2011, n. 1943; 13/06/2006, n. 13685).
Orbene, nel caso di specie, la dichiarava espressamente Controparte_10
nell'atto di appello di agire quale ex socia della IC RL, allegando idonea visura camerale storica attestante la sua qualità.
Per inciso, ritiene la Corte che sussistendo il litisconsorzio processuale nei confronti degli arti ex soci della IC RL (cfr. Cass., Ordinanza del 11/06/2019, n. 15637; Cass.,
Ordinanza del 04/07/2018, n. 17492), tuttavia l'esito della controversia rende inutile la sua integrazione: “il rispetto del diritto fondamentale
della ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.,
di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra
i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e
formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in
particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di
difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella
cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per
cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per
l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò
traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del
giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti
processuali delle parti” (cfr. Cass., Ordinanza n. 11825 del 05/05/2025; Cass.,
9 Ordinanza n. 8980 del 15/05/2020; Cass., Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018; Cass.
n. 11287 del 10/05/2018; Cass. n. 15106 del 17/06/2013).
falso: “omessa pronuncia” e competenza collegiale. CP_11
Con l'appello in esame, la lamentava che giudice di Parte_3
prime cure fosse incorso nel vizio di omessa pronuncia con riferimento alla querela di falso proposta incidentalmente, peraltro di “competenza” collegiale, con conseguente nullità della sentenza gravata, stante la violazione degli artt. 222 e 225 cpc in combinato disposto con gli artt. 50 bis e 161 cpc.
Ritiene la Corte che non sia ravvisabile, nel caso di specie, la denunciata omessa pronuncia,
avendo il primo giudica, sia pure in via implicita, statuito sulla inammissibilità della proposta querela di falso, laddove nella motivazione diceva che non è dato comprendere in quale
falso sarebbe incorso il notificante, il quale ha solo dato atto che la raccomandata era stata
ricevuta da tale , senza specificare altro, né tantomeno che fosse un Persona_2
dipendente o un legale rappresentante della società> (cfr. sentenza primo grado, pag. 4).
Facendo da ciò conseguire il rigetto dell'opposizione in relazione alla eccepita prescrizione in ragione della valenza interruttiva della messa in mora del 14-19\11\2002, tacciata di falsità.
La sentenza qui appellata, tuttavia, è nulla perché emessa da giudice monocratico in contrasto con il disposto dell'art. 225 cpc, anche se detta invalidità non comporta la retrocessione del giudizio dinanzi al Tribunale.
E' noto, infatti, che “all'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o
monocratica del tribunale è applicabile, in forza del rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c.,
il regime della nullità di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che il relativo
vizio (che non comporta la nullità degli atti precedenti) si converte in motivo di
impugnazione, senza che quest'ultima produca l'effetto della rimessione degli atti al primo
giudice, ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, essendo egli
10 chiamato a rinnovare la decisione come se fosse nella posizione del giudice di primo grado,
e non potendo, pertanto, sindacare il mancato rispetto, nell'atto di appello, dei requisiti di
ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.”(cfr. Cass. del 03/04/2023, n. 9224; conf. Cass. n.
26729 del 2019).
Invero, solo con decorrenza dal 28/02/2023 sulla querela di falso si pronuncia il Tribunale
in composizione monocratica, ex D.Lgs. 10/10/2022 n. 149 (cd. Riforma Cartabia), non applicabile ratione temporis, nel caso de quo.
B1. Querela falso e partecipazione PM.
E' stato rilevato da questa Corte che già in primo grado, dopo l'iniziale comunicazione al
PM, quale interventore necessario nel giudizio di falso ex artt. 221, 158 e 70 cpc, nel corso del giudizio lo stesso non è stato più notiziato della prosecuzione del giudizio a seguito dei numerosi rinvii di ufficio e\o delle riserve assunte dal primo giudice. Tale mancanza, però,
non è causa di rimessione al primo giudice ex art. 354 cpc, perché in materia di falso il PM
non è una vera parte, non avendo potere di iniziativa e\o di impugnazione (cfr. Cass. 3638
del 2018).
In sede di appello, comunque, tale omissione è stata correttamente recuperata (cfr. ordinanza del 6-7\2\2025 e apposizione visto del PM del 10\3\2025).
B2. Querela falso e ammissibilità.
Va confermata la pronuncia (implicita) del primo giudice di inammissibilità della proposta querela di falso.
In primo luogo, rileva la Corte che la querela di falso ammessa all'udienza del 28\6\2012 è
priva di qualsiasi sottoscrizione, della parte e\o del difensore munito di procura speciale,
come richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 221, comma secondo cpc – nel caso di specie (vd. allegato n. 3 dell'atto di appello), difettando peraltro qualsiasi procura speciale in favore dell'avv. Antonio Amatucci, difensore della in primo grado. CP_5
E già tale rilievo è sufficiente a decretare l'inammissibilità della querela in esame.
11 Inoltre, da una attenta lettura della querela di falso emerge a chiare lettere che essa era tesa ad accertare la falsità della ricevuta di ritorno della raccomandata n. 21799152-4 sottoscritta da tale ”, con firma apocrifa e non riferibile ad essa opponente, Persona_3
perché alla data della notifica la veva cambiato denominazione e sede. In CP_7
altri termini, si voleva “impugnare” di falsità per apocrifìa la firma del soggetto che materialmente ha ricevuto l'atto, benchè l'ufficiale postale non avesse mai specificato che si trattasse di dipendente della società destinataria ovvero che avesse accertato altra qualifica,
unica attività del pubblico ufficiale impugnabile con la querela dì falso.
La giurisprudenza ha chiarito che l'avviso di ricevimento della raccomandata, quando è
sottoscritto dall'agente postale, ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano le attività svolte dall'agente postale e i fatti avvenuti in sua presenza: pertanto, la parte interessata ben poteva contrastare la validità della notifica semplicemente fornendo la prova contraria in merito al cambio di sede ed all'assenza di un dipendente di nome . Persona_2
La querela di falso, quindi, deve ritenersi inammissibile, come implicitamente statuito dal primo giudice.
C. Sulla inesistenza\nullità della notifica della messa in mora e prescrizione.
Come si è specificato prima, la “contestazione” in merito al rapporto esistente tra il firmatario della raccomandata in questione e la nonché in relazione al CP_7
cambio di denominazione e sede, non necessitando della proposta querela di falso, ben poteva essere fatta valere liberamente, fornendo la prova contraria.
Prova che, tuttavia, nella specie, manca, non avendo la parte appellante dimostrato il dedotto cambio di sede legale, né tampoco l'assenza di qualsiasi rapporto tra la persona che riceveva la raccomandata e la società.
E' noto, infatti, che la raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione,
12 si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile (cfr. Cass.,
Ordinanza n. 28580 del 06/11/2024). La lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità
di acquisire la conoscenza dell'atto (cfr. Cass. n. 758 del 16/01/2006; Cass.
n. 23920 del 22/10/2013; Cass. n. 17204 del 19/08/2016).
Pacifico essendo che ai sensi dell'art. 145 cpc la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede, ritiene la Corte che le emergenze istruttorie non hanno consentito di superare la presunzione di conoscenza disposta dall'art. 1335 c.c., risultando la sede legale della oggi, IC RL) all'epoca della CP_7
comunicazione ancora in Mercogliano (SA).
In particolare, l'allegato verbale di assemblea del 19\11\98, con il quale veniva modificata la denominazione sociale da in IC RL e, contestualmente, la sede CP_7
sociale da Mercogliano, alla via Nazional e, ad Avellino, via Maffucci n. 6, non risulta mai iscritto nel Registro delle Imprese e, quindi, reso opponibile all'esterno (vd. visura storica
IC RL. E' noto che il mutamento della sede legale di una società di capitali non è
13 opponibile al mittente in mancanza di prova dell'avvenuta iscrizione di tale variazione nel registro delle imprese prima del compimento delle attività di trasmissione della suddetta comunicazione, potendo egli confidare, ai sensi dell'art. 1335 c.c., sulla stabilizzazione della localizzazione della società per tutto il tempo anteriore al compimento degli oneri di pubblicità imposti dalla legge ai fini dell'opponibilità a terzi della relativa modificazione
(Cass., Ordinanza n. 21997 del 21/07/2023).
Inoltre, i testi escussi hanno riferito in maniera contraddittoria, prima del trasferimento di sede con eliminazione di qualsiasi rapporto con gli uffici di Mercogliano, per poi affermare che quella di Mercogliano era una semplice domiciliazione formale per la sede legale,
essendo gli immobili di terzi, con la conseguenza che risulta inverosimile la circostanza n.
5, confermata dai testi, del passaggio di disponibilità degli uffici di Mercogliano a un nuovo acquirente: gli immobili di Mercogliano non sono mai stati di proprietà, né nella disponibilità
della (poi, IC RL), che avevano – vale ripeterlo – una mera CP_7
domiciliazione in via Nazionale (cfr. verbale di udienza del 23\9\2021 e del 21\1\2022 per i testi e ). Testimone_1 Testimone_2
Né tampoco, la società attrice ha dimostrato l'assenza del contestato rapporto con il consegnatario, , essendosi limitati i testi escussi a dichiarare in maniera del Persona_2
tutto generica che presso la sede di Mercogliano non vi erano persone incaricate al ritiro della posta. Va ricordato, infatti, che qualora risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, mentre la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere un suo dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno, nel senso che la prova dell'insussistenza di un rapporto siffatto non è
adempiuto con la sola dimostrazione dell'inesistenza d'un rapporto di lavoro subordinato tra
14 la persona in questione ed il destinatario della notifica, attesa la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità.
Pertanto, la validità ed efficacia della notifica dell'atto di messa in mora determina l'interruzione della eccepita prescrizione, con la conseguente infondatezza della proposta opposizione, come correttamente statuito dal primo giudice.
In conclusione, per tutte le motivazioni sin qui riportate l'appello deve essere rigettato.
D. Spese processuali.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate,
così come in dispositivo.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
n. 115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_3
e della Controparte_1
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_3
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 2433/2023 del
31\05\2023 emessa dal Tribunale di Salerno;
2) ON l'appellante, al pagamento in Parte_3
favore dell'appellato, Controparte_1
, delle spese processuali dell'appello, che si liquidano nella complessiva somma
[...]
di € 11.000,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie,
I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
15 3) NULLA per le spese della contumace CP_3
4) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così decisa in Salerno, lì 9 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti- -dott.ssa Maria Balletti-
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