Ordinanza presidenziale 4 giugno 2020
Sentenza 8 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 08/11/2021, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/11/2021
N. 01338/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02279/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2279 del 2008, proposto da
Agricola Altinate Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Ruffo, Giovanni Sala, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Motta di Livenza - (Tv), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Longo, con domicilio eletto presso lo studio Gianfranco Perulli in Venezia-Mestre, via Torino, 186;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 65 prot. 12451 del 24.7.2008 con cui è stato ingiunto alla ricorrente di rimuovere del terreno riportato e ripristinare lo stato dei luoghi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Motta di Livenza - (Tv);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 ottobre 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza n. 65 prot. 12451 del 24.7.2008 con cui il Comune di Motta di Livenza le ha ingiunto di rimuovere del terreno riportato e ripristinare lo stato dei luoghi, sul presupposto dell’accertata abusività delle operazioni di riporto, asseritamente poste in essere senza alcun titolo abilitativo, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio l’Ente Civico, contrastando le avverse pretese.
Il ricorso è fondato.
L’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi impugnata è illegittima poiché non tiene conto dell’avvenuta autorizzazione dei lavori a seguito della DIA in sanatoria presentata dalla ricorrente in data 13.03.2008, ex art. 37, DPR 380/01, e poi consolidatasi.
Risulta, in particolare, che l’Amministrazione comunale non solo ha lasciato che la menzionata d.i.a. in sanatoria si consolidasse, omettendo di esercitare, nel termine perentorio previsto dall’art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380 del 2001, il potere inibitorio-repressivo ad essa spettante in caso di carenza dei presupposti per la d.i.a., ma ha omesso anche l’esercizio dei c.d. poteri di autotutela decisoria, espressamente richiamati dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990.
L’Amministrazione comunale, in altri termini, anziché procedere, come avrebbe dovuto, all’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241 del 1990, della d.i.a. ritenuta illegittima, ha provveduto direttamente, senza alcuna motivazione ulteriore rispetto alla ritenuta illegittimità delle opere eseguite, ad ordinare la rimozione degli interventi realizzati.
In tal modo il Comune ha violato le garanzie previste dall’art. 19 legge n. 241 del 1990 che, in presenza di una d.i.a. illegittima, consente certamente all’Amministrazione di intervenire anche oltre il termine perentorio di cui all’art. 23, comma 6, d.P.r. n. 380 del 2001, ma solo alle condizioni (e seguendo il procedimento) cui la legge subordina il potere di annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi e, quindi, tenendo conto, oltre che degli eventuali profili di illegittimità dei lavori assentiti per effetto della d.i.a. ormai perfezionatasi, dell’affidamento ingeneratosi in capo al privato per effetto del decorso del tempo, e, comunque, esternando le ragioni di interesse pubblico a sostegno del provvedimento repressivo.
Il modus procedendi seguito dall’Amministrazione comunale – tradottosi nella diretta adozione di un provvedimento repressivo-inibitorio, oltre il termine perentorio di sessanta giorni (poi ridotti a trenta dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 per la SCIA edilizia) dalla presentazione della d.i.a. e senza le garanzie e i presupposti previsti dall’ordinamento per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio – si appalesa, pertanto, senz’altro illegittimo.
La d.i.a, infatti, una volta perfezionatasi, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace (sotto tale profilo equiparabile quoad effectum al rilascio del provvedimento espresso), che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento repressivo-inibitorio avente ad oggetto lavori che risultano oggetto di una d.i.a. già perfezionatasi (per effetto del decorso del tempo) e non previamente rimossa in autotutela (Cons Stato 4789/2014) .
Il ricorso va, dunque, accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
Luca Emanuele Ricci, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO