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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/07/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa
Alessandra Angiuli, in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato la seguen-
te
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 948 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
tra
cod. fisc. p. IVA in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Crotone, al-
la via Vecchia Carrara, n. 2, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Bianchi (cod.
fisc. – pec: , che la C.F._1 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello;
- Appellante -
1 contro
nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Rocca di Neto, Viale Aldo C.F._2
Moro, n. 176, presso lo studio dell'avv. Antonio Lidonnici (cod. fisc.
- pec: it), che la rap- C.F._3 Email_2 Email_3
presenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e rispo-
sta;
-Appellata-
nonchè
Controparte_2
-Appellato contumace-
Oggetto: Appello contro la sentenza n. 157/2024 del Giudice di Pace di
Crotone, R.G. n. 134/2021, depositata il 27.4.2024, non notificata.
FATTO
Con atto di appello ritualmente notificato, Parte_2
proponeva gravame avverso la sentenza n. 157/2024 del Giudice di Pace
[...]
di Crotone, R.G. n. 134/2021, depositata il 27.4.2024, non notificata, con la qua-
le la compagnia assicuratrice era stata condannata al risarcimento dei danni subiti da per un sinistro occorso in Crotone il 24.5.2019. Controparte_1
In particolare, l'appellante esponeva: che aveva con- Controparte_1
2 venuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Crotone Reale Mutua Assicu-
razioni e per ottenere il risarcimento dei danni subiti Controparte_2
dall'autoveicolo di sua proprietà (FIAT PANDA targata FJ290FD), condotta da
, a causa del sinistro del 24.5.2019, nei confronti della propria as- Parte_3
sicuratrice quando, alle ore 15,35 circa, pro- Parte_1 Controparte_2
prietario e conducente dell'autoveicolo Fiat ND, targato AK284ER, percor-
rendo la Strada Provinciale 56 in Scandale, nella stessa fila e nel medesimo sen-
so di marcia del , tamponava da tergo la Tg. FJ290FD che lo pre- Pt_3 CP_3
cedeva, facendo sbattere il veicolo contro un muro, riportando danni sia sulla parte posteriore che su quella anteriore;
che la compagnia si era costituita for-
mulando una serie di eccezioni e chiedendo il rigetto della domanda attorea,
mentre il non si era costituito;
che, sentiti i testi ed espletata c.t.u., il CP_2
Giudice di Pace adito, con la sentenza appellata, aveva accolto la domanda e condannato la convenuta compagnia al risarcimento dei danni subiti dalla
[...]
, nella misura del 70%; che la sentenza era viziata in quanto: il giudice di CP_1
prime cure nulla aveva statuito con riguardo all'eccezione di omessa comuni-
cazione ex art. 145 co. 2 cod. ass.ni e di conseguente improcedibilità già formu-
lata in primo grado;
il giudice di pace nulla aveva statuito con riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della già formulata in CP_1
primo grado, in quanto la stessa aveva ceduto il credito alla ditta di riparazio-
ni; il giudice di primo grado non si era pronunciato sull'eccezione di inattendi-
bilità dei testi, tenuto conto che era emerso che al sinistro assistevano diversi
3 testimoni dei quali l'attrice si era rifiutata di indicare le generalità; il teste senti-
to era stato considerato attendibile ma la sua testimonianza era stata in realtà
Contr lacunosa e generica;
il mod. on avrebbe potuto essere assunto quale pro-
va del sinistro;
in data 11.5.2023 era stata depositata sentenza del Tribunale
penale di Torino che smentisce la ricostruzione dei fatti come accertati con la sentenza di primo grado;
dalla ricostruzione del sinistro compiuta dall'agenzia di investigazioni incaricata era emerso che vi fosse stato un unico urto (e non due come menzionati dall'attrice in primo grado).
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la declara-
toria dell'improcedibilità della domanda dell'attrice o della nullità dell'atto di citazione in primo grado;
nel merito, il rigetto dell'appello, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Si costituiva con propria memoria, chiedendo il riget- Controparte_1
to dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, data l'insussistenza dei profili di censura come indicati dalla compagnia assicuratri-
ce e tenuto conto che la sentenza penale esibita non era passata in giudicato.
non si costituiva, nonostante la regolare notifica Controparte_2
dell'atto di appello.
In assenza di attività istruttoria, la causa perveniva all'udienza del
7.4.2025, nella quale le parti precisavano le conclusioni, riportandosi a tutti gli atti e ai verbali di causa. All'esito, la causa era trattenuta in decisione.
4 MOTIVI
Dev'essere preliminarmente dichiarata la contumacia di CP_5
[...
che non si si è costituito nonostante la regolare notifica dell'atto di appello.
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
L'evento per il quale aveva adito il Giudice di Pace di Controparte_1
Crotone è il seguente: in data 24.5.2019 alle ore 15,35 circa, nel comune di
Scandale sulla S.P., 56, si verificava un sinistro stradale, in cui rimaneva coin-
volto il , conducente dell'autovettura mod. Fiat ND tg. Parte_3
FJ290FD, assicurata con la di proprietà di Controparte_6 Parte_4
quando proprietario e conducente dell'autovettura
[...] Controparte_2
mod. Fiat ND tg. AK284ER, assicurata , percorrendo la stessa stra- CP_7
da, nella stessa fila e nel medesimo senso di marcia, tamponava il veicolo con-
dotto dal , che dopo il tamponamento andava a sbattere contro un muro, Pt_3
riportando danni sia sulla parte posteriore che su quella anteriore.
Il Giudice di Pace di Crotone, con la sentenza appellata, ha ritenuto la di-
namica del sinistro come narrata dimostrata dall'istruttoria processuale ed ha accolto la domanda attorea, anche sulla base della valutazione del c.t.u. nomi-
nato in [...] grado.
Tuttavia, sulla base dei motivi di appello, e tenuto conto dell'accertamento svolto in sede penale con la sentenza del Tribunale penale di
Torino dell'8.5.2023, deve rilevarsi che l'appello è fondato e dev'essere accolto,
5 e la domanda formulata da in primo grado rigettata. Controparte_1
Va preliminarmente rilevato che il danneggiato che evochi in giudizio, ex
art. 2054 c.c., i responsabili civili e la relativa Compagna di Assicurazione, è
gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass., 2 agosto 2001,
n. 10609).
In relazione ai principi generali nella materia che interessa, infatti, il dan-
neggiato deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità
dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del pro-
prietario o conducente del veicolo e, in secondo luogo, provare la sussistenza e l'entità dei danni.
Ebbene, deve rilevarsi che il Giudice di pace adito in primo grado ha svolto una ricostruzione del fatto storico sulla base della documentazione in atti e dell'istruttoria processuale, considerando dimostrato l'evento storico del sini-
stro come narrato dall'attrice in primo grado.
Il giudice di primo grado ha infatti premesso che l'attrice aveva CP_1
correttamente azionato il procedimento ex art. 149 cod. ass. dopo aver osservato la procedura e le formalità, tra l'altro, di cui all'art. 145 cod. ass., il che rende in-
fondato il primo motivo di appello formulato dalla società appellante secondo il quale il giudice di primo grado non avrebbe esaminato la sua eccezione di im-
procedibilità per omessa comunicazione ex art. 145 cod. ass., tenuto conto che
6 con tale precisazione il giudice di pace l'ha in sostanza considerata e rigettata.
Quanto alla modalità ed all'an del sinistro, il giudice di primo grado ha rilevato che sulla base della ricostruzione del c.t.u. si sarebbe potuto riconoscere un concorso di colpa tra veicolo tamponante e veicolo tamponato nella misura del 70% a carico del primo e del 30% a carico del secondo, in quanto il c.t.u.
aveva ritenuto compatibile il fatto che il veicolo del avesse tamponato CP_2
quello condotto dal e di proprietà della ma aveva ritenuto che il Pt_3 CP_1
avrebbe potuto evitare il secondo impatto con il muro ed i danni conse- Pt_3
guenti.
Tuttavia, il giudice di prime cure non ha attentamente valutato l'esito dell'istruttoria, tenuto conto che, dall'analisi della prova orale, può rilevarsi la genericità delle dichiarazioni rese. In sostanza, il giudice di primo grado ha fondato la sua decisione unicamente sulle risultanze della c.t.u. che tuttavia non può essere posta alla base della decisione in punto di an.
Considerato che nel giudizio di primo grado il materiale probatorio è sta-
to scarso e poco utile al fine della ricostruzione della dinamica del sinistro, deve tenersi conto dell'orientamento secondo il quale il giudice civile può legittima-
mente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la de-
cisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale proba-
torio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o, se necessa-
7 rio, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti ma-
teriali sottoponendoli al proprio vaglio critico;
tale possibilità non comporta pe-
rò anche l'obbligo per il giudice civile, in presenza di un giudicato penale, di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale
(Cass., 17.6.2013, n. 15112, Cass., 25.6.2019, n. 16893, Cass., ord. 7.5.2021, n.
12164).
Dall'analisi della sentenza del Tribunale di Torino, depositata da parte appellante, non passata in giudicato ma comunque esecutiva (e poi confermata dalla Corte d'Appello di Torino n.. 5986 Reg. Sent. depositata il 13.2.2025, come specificato da parte appellante nelle note conclusionali) è emerso infatti che la ricostruzione del sinistro riportata nella richiesta di risarcimento danni sia ideologicamente falsa. Il giudice penale ha infatti ritenuto che in effetti l'autoveicolo di proprietà dell'attrice sia rimasto coinvolto in un sinistro, consi-
stente nell'urto contro il muro che delimita la carreggiata, non ritenendo invece vero che tale urto sia stato “indiretto” e provocato dal tamponamento subito dall'autovettura proveniente da tergo di Controparte_2
Sulla base delle consulenze tecniche espletate, il tribunale penale ha rite-
nuto che il primo elemento sintomatico del carattere fraudolento della richiesta risarcitoria sia dato dall'evidente sproporzione tra i minimi danni riportati nel-
la parte posteriore del mezzo dell'attrice in primo grado e i danni, molto più
8 ingenti, riportati dalla vettura nella parte anteriore, tanto da non potersi ritene-
re plausibile che un urto lieve derivante dal tamponamento abbia potuto pro-
vocare un impatto così violento e repentino contro il muro.
Tale conclusione può essere valorizzata nel presente giudizio, non aven-
do l'attrice in primo grado dimostrato, dal canto suo, la compatibilità della di-
namica riferita con un lieve danno posteriore ed un grave danno anteriore.
Possono essere valorizzate anche le risultanze del dispositivo satellitare,
che ha registrato un solo impatto, e non due, come invece riferito dall'attrice in primo grado.
Allo stesso modo, assume rilevanza la circostanza che nel modello CAI
presentato dalla unitamente alla richiesta risarcitoria fosse specificato CP_1
che al sinistro avevano assistito numerosi testimoni, i quali non sono mai stati generalizzati o indicati, neanche negli atti di causa.
Il giudice penale ha, peraltro, specificato che i due testimoni sentiti anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace di Crotone hanno reso dichiara-
zioni generiche e contraddittorie, non menzionando neppure la presenza sui luoghi del sinistro di conducente del veicolo investitore. Controparte_2
Sulla base dei riferiti elementi, pertanto, si deve ritenere che l'attrice in primo grado non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante e che non possa essere ritenuto che il sinistro sia avvenuto nelle modalità dalla stessa narrate.
L'appello deve essere pertanto accolto e la sentenza di primo grado ri-
9 formata, dovendo essere rigettata la domanda formulata da Controparte_1
in primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono li-
quidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022,
tenuto conto del valore per lo scaglione corrispondente, con applicazione dei valori medi di tariffa ridotti del 50% in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, con esclusione della fase istruttoria, non svolta, per il presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, definitivamente pro-
nunciando sull'appello avverso la sentenza n. 157/2024 del Giudice di Pace di
Crotone, R.G. n. 134/2021, depositata il 27.4.2024, non notificata, proposto da cod. fisc. p. IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., nei confronti di nata a Controparte_1
Scandale il 21.7.1966, cod. fisc. , e con C.F._2 Controparte_2
atto di citazione ritualmente notificato (R.G. n. 948/2024), così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda risarcitoria formulata da;
Controparte_1
2) condanna alla restituzione in favore Controparte_1
dell'appellante delle somme eventualmente incamerate in esecuzione della sentenza di primo grado;
10 3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del doppio grado di giudizio, che si liqui- Parte_5
dano in € 633,00 per il primo grado ed € 852,00 per il presente grado per com-
pensi professionali, oltre compenso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre € 147,00 per esborsi per il presente grado.
Così deciso in Crotone, il 23 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
11 12