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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5796 del
R.G. 2020, avente ad oggetto “altri istituti diritto di
famiglia”,
T R A
e , rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'avv. D'Arco Gabriella, per procura in atti,
ATTORI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Sebastio Controparte_1
Augusto, per procura in atti
CONVENUTA
1
Con ricorso ex art. 316 bis co. 3 c.c. depositato in data
27.10.2020, e in Parte_1 Parte_2
qualità di nonni paterni dei minori e Persona_1
hanno chiesto revocarsi o, in Persona_2
subordine, modificarsi, il loro obbligo di corrispondere alla madre dei predetti minori, , l'assegno Controparte_1
mensile di euro 250,00 previsto dal decreto emesso dal
Tribunale di Taranto in data 22.02.2016 ai sensi dell'art. 148 c.c..
I ricorrenti evidenziavano, a sostegno della domanda, un peggioramento delle proprie condizioni economiche e di salute di entità tale da averli costretti, al fine di poter sostenere le spese mediche e di assistenza, a vendere la casa di loro proprietà e a trasferirsi in un appartamento più modesto preso in locazione al canone mensile di euro
480,00; deducevano inoltre che la resistente, la quale non si era mai adoperata per trovare una propria attività
lavorativa, non era comunque in un reale stato di bisogno,
essendo beneficiaria del c.d. “reddito di cittadinanza”.
Costituendosi in giudizio, la resisteva alle CP_1
avverse deduzioni, chiedendo la conferma dei provvedimenti in vigore;
dichiarava a tal fine di essersi inutilmente adoperata nella ricerca di un'attività lavorativa e faceva rilevare che i proventi derivanti dalla vendita dell'appartamento di proprietà degli attori erano stati
2 divisi tra i loro figli, circostanza che escludeva il presunto stato di indigenza;
sottolineava, infine, che il aveva incrementato le proprie entrate, essendogli Pt_1
stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento e che la non era affetta da alcuna invalidità che rendesse Parte_2
necessaria una assistenza continua.
Con ordinanza del 14.02.2022 il Collegio chiedeva acquisirsi “informative presso l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale INPS con riferimento alla esistenza di
eventuali indennità e/o redditi percepiti da CP_1
e con provvedimento dell'1.07.2024 chiedeva
[...]
acquisirsi presso lo stesso ente una relazione di aggiornamento.
Depositate le informative e le relazioni di aggiornamento da parte dell'INPS, all'udienza del 12.02.2025 la causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Ciò premesso in fatto, passando all'esame del merito della controversia, è opportuno premettere che l'art. 316-bis c.c., sulla scia del previgente art. 148 c.c., consente alla prole di poter usufruire dell'apporto materiale degli ascendenti, qualora i genitori non assolvano al loro fondamentale obbligo di mantenimento;
tale norma individua quale presupposto essenziale per la loro contribuzione al mantenimento dei nipoti l'insufficienza dei mezzi dei genitori.
Da ciò discende la natura esclusivamente sussidiaria ed
3 eccezionale di tale intervento, in forza del principio di solidarietà familiare, in quanto il dovere di mantenimento dei figli ricade primariamente sui genitori, che non possono evidentemente demandarlo a terzi.
Alla luce di tali premesse, la domanda deve ritenersi fondata, atteso che, all'esito della istruttoria espletata,
è emerso che la , genitore tenuto, ai sensi dell'art. CP_1
316 bis, primo comma, c.c., ad adempiere agli obblighi di mantenimento, appare in condizione di potervi provvedere,
essendo titolare di redditi sufficienti derivanti dalla percezione del c.d. “reddito di inclusione” (pari ad euro
930,00 mensili) nonché dell'Assegno Unico per i due figli con lei conviventi.
Di ciò costituisce prova sufficiente la documentazione agli atti proveniente dall'INPS di Taranto;
da essa emerge che la resistente, pur omettendo di dichiararlo, ha percepito,
quanto meno a partire dall'aprile del 2019 e sino al novembre 2023, il c.d. “reddito di cittadinanza” per un importo pari a circa 980,00 euro mensili (vedi relazione
INPS depositata in data 14.02.2024), convertito, a partire dal maggio del 2024, nel c.d. “reddito di inclusione” (vedi relazione di aggiornamento INPS depositata in data
17.07.2024).
Non può non rilevarsi, infine, che i ricorrenti hanno provato di aver destinato in favore di Persona_3
padre dei minori, n. 2 assegni rispettivamente dell'importo
4 di euro 50.000,00 e dell'importo di euro 10.000,00, frutto dei proventi derivanti dalla vendita di un immobile di loro proprietà, circostanza, questa, confermata dalla stessa resistente, che induce a ritenere che il si trovi Pt_1
nella piena possibilità di provvedere personalmente ai bisogni dei figli e che, ove non vi provveda, possa essere costretto giudizialmente dalla madre convivente con la prole a farlo.
Atteso il venir meno dell'obbligo di mantenimento previsto in via sussidiaria a carico degli attori dall'art. 316 bis,
primo comma, c.c., sussistono pertanto i presupposti per la revoca dell'assegno.
La materia del contendere giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunziando sulla domanda spiegata da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, disattesa ogni altra istanza, eccezione e Controparte_1
difesa, così provvede:
1) revoca con decorrenza dalla data del presente provvedimento l'obbligo previsto a carico di Parte_1
e di di corrispondere a
[...] Parte_2
la somma mensile di euro 250,00 a titolo Controparte_1
di concorso per il mantenimento dei nipoti Persona_1
e
[...] Persona_2
2) compensa tra le arti le spese del procedimento.
5 Così deciso il 21.03.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente estensore
dott. Martino Casavola
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