Sentenza 25 giugno 2024
Massime • 3
Il reato omissivo colposo si considera commesso nello Stato, in applicazione del principio di territorialità della legge penale di cui all'art. 6, comma secondo, cod. pen., nel caso in cui abbia avuto luogo in tale territorio anche una parte soltanto della omissione causativa dell'evento. (In applicazione del principio, la Corte, in un caso di omicidio colposo con violazione della normativa antinfortunistica sul lavoro, il cui evento si era verificato all'estero, ha ritenuto che per l'affermazione della giurisdizione italiana sia sufficiente che sul territorio nazionale si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, pur se priva dei requisiti di idoneità e univocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella svoltasi all'estero).
In tema di responsabilità da reato degli enti, l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute assume rilevanza per escludere la sussistenza del requisito oggettivo del vantaggio di cui all'art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a condizione che la violazione si inscriva in un contesto di generale osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dell'impresa. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna dell'ente sul rilievo dell'insussistenza di un vantaggio in termini di risparmio di spesa rispetto alle dimensioni aziendali, anche alla luce dell'adozione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la violazione contestata).
In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione ex art. 25-septies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, riveste funzione analoga a quella della colpa afferente al reato commesso dalla persona fisica, risultando elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione rimproverabile della regola cautelare, la soddisfazione del cui onere probatorio grava sull'accusa, mediante la prova dell'immedesimazione organica rafforzata prevista dalla norma e della carenza del modello organizzativo, oltre che del reato presupposto e del nesso causale tra reato e comportamento dell'ente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2024, n. 31665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31665 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consighere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico MiIStero, in persona EL Sostituto Procuratore gen. FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo in accoglimento EL ricorso EL P.G., l'annullamento con rinvio ELla sentenza impugnata in relazione alla posizione di GH OL e il rigetto EL ricorso ELla Società BO S.p.A. Uditi i Difensori: In difesa di EL OL gli avvocati Franco Carlo Coppi EL Foro di Roma e Mario Bonati EL Foro di Parma, i quale dopo aver illustrato i motivi hanno concluso chiedendo il rigetto EL ricorso EL Procuratore Generale. In difesa ELla Società NA S.p.A. avvocato Roberto Borgogno EL Foro di Roma, che, dopo aver esposto i motivi, ha insistito per raccoglimento EL ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31665 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 25/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza EL 22 gennaio 2019 il GUP EL Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, condannava gli imputati GH OL, ZO IN, NO OL, previo riconoscimento ELle circostanze attenuanti generiche, con la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione cia- scuno, oltre al pagamento ELle spese processuali, con concessione dei benefici ELla sospensione condizionale ELla pena e ELla non menzione ELla condanna, in quanto riconosciutili colpevoli, in concorso con Di CE AN (giudicato separatamente) EL ELitto p. e p. dagli artt. 40, comma 2, 118, 589, cod. pen. 2381 e 2392 cod. civ. , perché, quali componenti EL Consiglio di AmmiIStrazione ELla società NA s.p.a. e perciò quali titolari ELla posizione pubblica di ga- ranzia e cioè EL dovere di individuazione e valutazione dei rischi aziendali e co- munque di alta vigilanza sulle gestione ELla società e, pertanto, preposti ad adot- tare, nell'esercizio ELl'impresa, le misure che, secondo la particolarità EL lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, omettevano — anche dopo che la società aveva partecipato ad una riunione presso il MiIStero degli Esteri in data 12 febbraio 2015 ove veniva preannunciata l'imminente chiu- sura ELl'Ambasciata italiana per il peggioramento ELle condizioni di sicurezza" e venivano invitati a lasciare la Libia o in alternativa ad elevare al massimo le misure di sicurezza e dopo che la stessa NA s.p.a. aveva trasferito , sempre per motivi di sicurezza, gli uffici ammiIStrativi da Tripoli al cantiere di Mellitah in Libia in quanto protetto da servizio di sicurezza armata ed infine dopo che ENI Nord Africa aveva comunicato alla società un pericolo imminente per il personale in data 13 luglio 2015 — di dare disposizione alcuna circa la gestione EL rischio per l'in- tegrità fisica dei lavoratori durante il trasferimento presso i cantieri in Libia e , comunque, di effettuare ogni tipo di controllo o verifica sull' esistenza di direttive ELla società sul punto, ponendo così in essere un precedente - indipendente dall' azione dei soggetti, appartenenti alle milizie locali che ponevano in essere il se- questro - nella serie causale di eventi che costituiva condizione senza la quale non vi sarebbe stato, in data 19 lugiio 2015 , il sequestro di IA TO, LA Sal- vatore, AG IP e LI NO e che contribuiva, conseguentemente, a cagionare il decesso di TO IA e SA LA avvenuto in costanza di sequestro, durante il trasferimento da un luogo di restrizione ad un altro, nel corso di un conflitto a fuoco tra i sequestratori e soggetti terzi. Accertato in Libia il 3 marzo 2016 2 Il Gup, ai sensi ELl'ad. 444 e seguenti cod. proc. pen. applicava all'imputato SO EN, su concorde richiesta ELle parti, concessegli le circostanze atte- nuanti generiche e applicata la diminuente per il rito, la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, con il beneficio ELla sospensione condizionale ELla pena in relazione al ELitto p. e p. dall'art. 589 cod. pen. perché dando disposizioni, quale dirigente ELla società NA s.p.a., e perciò assumendo, in fatto/ una posizione di garan- zia, sub specie obbligo di protezione in ordine alle modalità con cui, IA TO, LA SA, AG IP e LI NO avrebbero dovuto effettuare il trasferimento dall' Italia verso il cantiere di Mellitah, in Libia - Paese dichiarato "non sicuro" dal MiIStero degli Esteri (in ragione dei molteplici sequestri di per- sona di cui sono stati vittime tecnici occidentali ed in particolare italiani negli ultimi anni) e nel quale, dal 2014 è stata chiusa l'Ambasciata italiana per ragioni di sicu- rezza, e, infine, Paese nel quale la NA s.p.a. ha trasferito, sempre per motivi di sicurezza, gli uffici ammiIStrativi da Tripoli al cantiere di Mellitah in Libia in quanto protetto da servizio di sicurezza armato organizzato dalla medesima so- cietà - per colpa , consistita in negligenza imprudenza ed imperizia ordinando che gli stessi effettuassero il trasferimento dalla TuISia al cantiere di Mellitah via terra, piuttosto che via mare, e su un automezzo condotto da un autista privato libico (preavvertito ELl'arrivo dei quattro tecnici oltre 48 ore prima) senza alcuna scorta armata né altre cautele idonee a tutelarne l'integrità fisica e ciò solo sulla base di generiche rassicurazioni degli operai libici EL cantiere in ordine al fatto che la zona di AB era in quel momento "abbastanza tranquilla", malgrado fosse fuori dalla zona sotto il controllo EL Governo legittimo ed, invece, occupata dalle milizie fon- damentalistiche islamiche che si riconoscono nell'Islam State e, infine , malgrado ENI Nord Africa lo avesse avvertito di un pericolo imminente per il personale ita- liano in data 13 luglio 2015, poneva in essere un precedente consistita - indipen- dente dall' azione dei soggetti, appartenenti alle milizìe locali che ponevano in essere il sequestro - nella serie causale di eventi che costituiva condizione senza la quale non vi sarebbe stato, in data 19 luglio 2015 , il sequestro di IA TO, LA SA, AG IP e LI NO e che contribuiva, conseguen- temente, a cagionare il decesso di TO IA e SA LA avvenuto in costanza di sequestro, durante il trasferimento da un luogo di restrizione ad un altro, nel corso di un conflitto a fuoco tra i sequestratori e soggetti terzi. Accertato in Libia il 3 marzo 2016 Il giudice di primo grado, infine condannava la società BO S.p.A., ritenuta l'ipotesi di cui al co. 2 ELl'art. 12 d.lgs. 231/2001, applicata la diminuzione per il rito, alla sanzione pecuniaria di euro 150.000,00, oltre al pagamento ELle spese processuali in relazione all'illecito di cui all' art. 25 septies d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in relazione all' art. 589 cod. pen. perché, GH OL, NO OL, Di 3 CE AN e ZO IN, quali componenti EL Consiglio di Ammini- strazione e quindi quali componenti ELl' organo apicale di NA s.p.a. e perciò quali titolari ELla posizione pubblica di garanzia e cioè EL dovere di individuazione e valutazione dei rischi aziendali e comunque di alta vigilanza sulla gestione ELla società, e, pertanto preposti ad adottare, nell'esercizio ELl'impresa le misure che, secondo la particolarità EL lavoro, l'esperienza, e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, in cooperazione colposa con il SO EN, quale dirigente, nelle funzioni di operation manager per la Libia ELla suddetta società, che assumeva, in fatto, una posizione di garanzia, sub spe- cie obbligo di protezione, in ordine alle modalità con cui IA TO, LA Sal- vatore, AG IP e LI NO avrebbero dovuto effettuare il trasferi- mento dall'Italia verso il cantiere di Mellitah, in Libia, per colpa, consistita in ne- gligenza, imprudenza ed imperizia omettevano - anche dopo che la società aveva partecipato ad una riunione presso il MiIStero degli Esteri in data 12 febbraio 2015 ove veniva preannunciata l'imminente chiusura ELl'Ambasciata italiana per il "peggioramento ELle condizioni di sicurezza" e venivano invitati a lasciare la Libia o in alternativa ad elevare al massimo le misure di sicurezza e dopo che la stessa NA s.p.a. aveva trasferito, sempre per motivi di sicurezza, gli uffici ammini- strativi da Tripoli al cantiere di Mellitah in Libia in quanto protetto da servizio di sicurezza armato ed infine dopo che ENI Nord Africa aveva comunicato alla società un pericolo imminente per il personale in data 13 luglio 2015 - i primi quattro omettevano di definire procedure e dare direttive in ordine alla gestione EL rischio per l'integrità fisica dei lavoratori durante il trasferimento presso i cantieri in Libia e , comunque , di effettuare ogni tipo di controllo o verifica sull' esistenza di diret- tive ELla società sul punto, ed il quinto ordinava che gli stessi effettuassero il trasferimento dalla TuISia al cantiere di Mellitah via terra, piuttosto che via mare, e su un automezzo condotto da un autista privato libico (preavvertito ELl' arrivo dei quattro tecnici oltre 48 ore prima) senza alcuna scorta armata né altre cautele idonee a tutelarne l'integrità fisica e ciò solo sulla base di generiche rassicurazioni degli operai libici EL cantiere in ordine ai fatto che la zona di AB era in quel momento "abbastanza tranquilla" , malgrado fosse fuori dalla zona sotto il con- trollo EL Governo legittimo ed, invece, occupata dalle milizie fondamentalistiche islamiche che si riconoscono nell'Islam State e, infine, malgrado ENI nord Africa lo avesse avvertito di un pericolo imminente per il personale italiano in data 13 luglio 2015 , ponendo in essere così precedenti e indipendente dall'azione dei soggetti, appartenenti alle milizie locali che ponevano in essere il sequestro - nella serie causale di eventi che costituivano condizioni senza le quali non vi sarebbe stato, in data 19 luglio 2015, il sequestro di IA TO, LA SA, AG 4 IP e LI ÌN e che contribuiva, conseguentemente, a cagionare il de- cesso di TO IA e SA LA avvenuto in costanza di sequestro, durante il trasferimento da un luogo di restrizione ad un altro, nel corso di un conflitto a fuoco tra i sequestratori e soggetti terzi. Accertato in Libia il 3 marzo 2016. 2. I fatti che hanno portato al presente processo, per quello che rileva in questa sede e per come ricostruito dai giudici di merito, si riferiscono, dunque, alla morte dei due tecnici TO IA e SA LA dipendenti ELla BO s.p.a., destinati a lavorare negli impianti ELla società committente "Mellitah Oil and Gas" in territorio libico. Giunti insieme ad altri due colleghi, IP AG e NO LI, dall'Italia a Djerba, in TuISia, alle 18 di domenica 19 luglio 2015 con volo con scalo a Malta, anziché essere trasferiti nell'impianto suddetto di Mel- litah, in Libia, a mezzo di una nave messa a disposizbne dalla committente, i quattro tecnici vennero trasportati via terra con autovettura con autista. Si trattò di una variazione di programma rispetto a quanto di regola avveniva per gli spostamenti da e per il sito di Mellitah, che era di regola effettuato ogni mercoledì sera a mezzo di una nave messa a disposizione dalla società Meliitah Oli Gas, ./ che copriva la tratta marittima Djerba-Mellitah. Del cambiamento di pro- gramma i quattro tecnici vennero avvisati da SO EN, operation manager ELla BO s.p.a. in Libia, che aveva organizzato il viaggio alternativo/ predispo- nendo l'autovettura pick-up e l'autista MO YA, che già prestava questo servizio di autista da alcuni mesi per la BO s.p.a. Uno dei due lavoratori superstiti, NO LI i ha dichiarato di essere stato avvertito il 17 luglio EL mutamento di programma, e ha aggiunto di averne infor- mato i colleghi il successivo 19 luglio, allorquando li aveva incontrati all'aeroporto romano di Fiumicino per imbarcarsi sul volo per Djerba con scalo a Malta. I quattro tecnici, pertanto, giunti a Djerba in TuISia, ventiéro prelevati dall'autista libico MO YA e fatti salire a bordo di un'autovettura pick- up che li avrebbe condotti in territorio libico presso la citata destinazione. Nel corso EL tragitto in direzione Mellitah, però, intorno alle ore 21:40 circa, l'autovettura fu affiancata da altre due vetture i cui occupanti intimarono all'autista di fermarsi e, dopo aver fatto salire quest'ultimo su una ELle loro vetture, lo ab- bandonarono, fuggendo con la stessa autovettura a bordo ELla quale si trovavano i quattro tecnici italiani. Seguì, a tale episodio, un lungo periodo di prigionia, nel corso EL quale i quattro tecnici italiani furono trasferiti in diversi rifugi e sottoposti a una lunga e costante privazione ELla loro libertà personale. Il 2 marzo 2016 si registrò l'epilogo tragico. LA e IA vennero separati dai compagni per essere condotti in un altro rifugio, e morirono perché raggiunti 5 da numerosi colpi da arma da fuoco, in quanto il convoglio sul quale gli stessi si trovavano insieme ai loro sequestratori venne attaccato da soggetti armati non identificati. Il AG ed il LI, nel frattempo, rimasti soli all'interno EL rifugio dov'erano stati imprigionati, riuscirono a scappare forzando la porta EL locale e, una volta raggiunta la strada, intercettarono le forze di polizia libiche, che li consegnarono alle autorità italiane. 2.1. Il giudice di primo grado ha riconosciuto la responsabilità per l'omicidio colposo di LA e IA - in cooperazione colposa nell'omicidio doloso commesso dai sequestratori e da chi ha materialmente esploso i colpi d'arma da fuoco da cui è derivato il decesso - dei componenti EL consiglio di ammiIStrazione ELla Bo- natti s.p,a. e ha accolto la richiesta di patteggiamento ELl'operation manager ELla società, EN SO, al quale l'organo ammiIStrativo aveva conferito la ELega per la sicurezza nel compound, affidandogli autonomi poteri di gestione e di spesa, nonché quello di adottare ogni misura idonea a garantire la sicurezza dei lavoratori in quel contesto. Era stato il SO, pur essendo ben al corrente ELla pericolosità ELla situa- zione geo-politica e in particolare degli spostamenti all'interno EL territorio libico, contravvenendo a quella che era la prassi adottata fino allora, che aveva disposto che il trasferimento dei quattro tecnici avveISse via terra, poiché l'attesa ELla prima nave disponibile da Djerba a Mellitah si sarebbe protratta per diversi giorni, il che avrebbe posposto l'inizio EL lavoro nell'impianto libico. Tuttavia, il Gup aveva ritenuto che, nel verificarsi ELl'evento, avesse assunto rilevanza causale non solo la suddetta condotta EL SO, ma anche quella dei componenti EL consiglio di ammiIStrazione ELla BO s.p.a., OL GH, IN ZO e OL NO che, omettendo di analizzare il rischio specifico e di prevedere le relative misure di prevenzione nel documento di valutazione dei rischi, avevano creato le condizioni perché tale condotta potesse attuarsi. 2.2. La Corte di Appello di Roma, con sentenza EL 5 luglio 2023, in riforma ELla sentenza di primo grado/ appellata dagli imputati e da BO s.p.a.iha as- solto GH OL, ZO IN, NO OL dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto. Ha confermato, invece, l'affermazione di responsabi- lità ELl'illecito ammiIStrativo ELl'ente BO s.p.a. che ha condannato al paga- mento ELle spese EL giudizio di appello. I giudici EL gravame EL merito hanno escluso qualunque incidenza causale rispetto all'evento EL comportamento tenuto dai membri EL c.d.a. di BO s.p.a., sottolineando che: a. non è prevista l'adozione ELla forma scritta per l'a- dempimento ELl'obbligo informativo;
i lavoratori dipendenti impiegati sul territo- rio libico erano comunque a conoscenza ELl'obbligatorietà ELl'utilizzo EL mezzo navale anziché terrestre per gli spostamenti da e per Mellitah;
b. OL GH, 6 Presidente EL consiglio di ammiIStrazione, aveva sempre mantenuto contatti di- retti con SO e, in una e -mail a lui inviata prima ELla vicenda in esame, si era raccomandato di utilizzare la rotta marittima come unica via di accesso al sito di Mellitah;
c. la decisione di SO era stata frutto di una sua personale iniziativa, non concordata con alcuno e contraria alla prassi costantemente seguita, tant'è che egli si era guardato bene dall'informare i vertici de!la società e che questi non erano, infatti, a conoscenza di tale scelta né, tanto meno, l'hanno avallata. Peraltro, la Corte territoriale ha evidenziato che NO e ZO erano consiglieri privi di ELeghe operative e dunque non erano investiti dei poteri di gestione che avrebbero loro consentito di adottare gli atti organizzativi e le misure cautelari richiesti dalla legge, poteri affidati invece al Presidente EL consiglio Ghi- relli OL. La Corte capitolina ha, invece, confermato anche la condanna ELl'ente BO s.p.a. per non aver adottato un moELlo di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione di reati da parte di SO, quale persona avente poteri di gestione ELl'unità organizzativa libica. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato (pagg. 17-20 sentenza) che: a. non era stato creato un moELlo orga- nizzativo idoneo a contrastare scelte estemporanee e autonome dei dirigenti peri- colose per l'integrità dei lavoratori né era stato elaborato un codice disciplinare volto a sanzionare le condotte contrarie al suddetto moELlo;
b. la società non era dotata di protocolli che prevedessero una puntuale formazione EL personale ri- spetto ai rischi esogeni ed endogeni EL paese in cui operavano, alcun criterio di tracciamento degli spostamenti EL personale da e per il sito di Metillah, la forma- zione di figure professionali appositamente destinate a gestire la security EL per- sonale impiegato nel sito e una specifica procedura per la prevenzione e per la gestione di sequestri di persona, eventi assolutamente prevedibili e frequenti in una area di crisi;
c. le prescrizioni relative agli spostamenti dei lavoratori nel ter- ritorio libico, quantunque impartite ed asseritamente percepite dal SO come vincolanti, non presentavano i caratteri ELla ritualità formale e ELla perentorietà sostanziale a causa ELla mancata procedimentalizzazione EL sistema. di applica- zione di regole cautelari previste a tutela dei lavoratori e la loro mancata colloca- zione all'interno EL documento di valutazione dei rischi - DVR - societario;
d. ciò ha fatto sì che SO abbia agito con estrema disinvoltura, non prendendo mini- mamente in considerazione l'idea di chiedere un'autorizzazione formale che legit- timasse la deroga ad una regola di condotta a lui impartita;
e. era emblematico il comportamento ELle quattro vittime EL sequestro di persona, le quali non ebbero a sollevare obiezione alcuna circa il trasferimento terrestre, nell'evidente consa- pevolezza che esso non si traducesse nella violazione di alcun rigido protocollo. 7 3. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, dedu- cendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: • Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma Il ricorso non censura il capo ELla sentenza relativo all'assoluzione dei due consiglieri di ammiIStrazione privi di ELeghe operative, ma solo la decisione, che reputa invece erronea e illegittima, con cui è stato asso'to il Presidente EL consi- glio di ammiIStrazione (GH OL), che era investito EL potere di gestione e onerato ELl'obbligo EL datore di lavoro di redigere il documento di valutazione dei rischi, in cui inserire le misure idonee ad evitare il pericolo dei sequestri di persona, per poi individuare gli strumenti idonei a prevenire le violazioni ELle prescrizioni. Con il primo motivo il PG ricorrente lamenta inosservanza o erronea applica- zione ELla legge penale. Si ricorda in ricorso che la Corte d'Appello di Roma ha ritenuto che l'obbligo informativo EL datore di lavoro in ordine ai rischi specifici cui è esposto il lavora- tore ed alle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e prevenzione non debba essere adempiuto obbligatoriamente in forma scritta e che «l'accertata omissione ... degli obblighi informativi, non inseriti nel piano di valutazione dei rischi, non rappresenti un antecedente causale determinante per la causazione ELl'evento» (pag. 13 ELla sentenza). Ritiene, invece, il PG ricorrente che l'obbligo legislativo di predisposizione EL "documento" (dunque di un atto scritto) di valutazione dei rischi è funzionale anche ad assicurare, insieme alla reale effettuazione ELl'analisi dei rischi legati alla specifica attività lavorativa e alla previsione ELle misure atte ad evitarli, l'informazione completa dei lavoratori sui rschi a cui sono esposti e sulle cautele che devono essere seguite da loro e dai soggetti a loro preposti. A tal fine è previsto, infatti, che il documento debba contenere (art. 28 lett. d d.lgs. 81/2008) "l'individuazione ELle procedure per l'attuazione ELle misure da realizzare, nonché dei ruoli ELl'organizzazione aziendale che vi debbono provve- dere" e che (art. 29, comma 2, digs. 81/08) la valutazione dei rischi e l'elabora- zione EL documento debba avvenire previa consultazione EL rappresentante dei lavoratori per la sicurezza". Il comma 4 ELl'art. 29, poi, stabilisce che "il docu- mento di cui all'articolo 17, comma 1, lett. e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valu- tazione dei rischi ". Dal che sarebbe evidente che la forma prevista dalla legge è funzionale anche all'adempimento ELl'obbligo informativo nei confronti dei lavo- ratori (garantito dalla custodia nel luogo di lavoro oltre che dalla previa consulta- zione EL rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). 8 Per il PG ricorrente, inoltre, è importante soprattutto il contenuto EL DVR, che costituisce l'oggetto ELl'informazione da fornire con esso ai lavoratori e che è in funzione ELl'efficacia e EL controllo ELle misure di prevenzione predisposte: il DVR deve contenere "l'individuazione ELle procedure per l'attuazione ELle misure da realizzare, nonché dei ruoli ELl'organizzazione aziendale che vi debbono prov- vedere ". Ciò significa che dall'omessa redazione EL documento discende (dunque è causalmente collegata) la responsabilità EL datore di lavoro per gli eventi che costituiscano la realizzazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori e che in quel documento, consultabile anche dai rappresentanti dei lavoratori, avrebbero dovuto essere analizzati e affrontati con la predisposizione di procedure di attuazione ELle misure idonee di prevenzione. Ancora, il PG ricorrente ricorda che, secondo la Corte d'appello di Roma: «l'ac- certata predisposizione di un moELlo organizzativo non strutturato secondo para- metri precostituiti di natura formale, con inserimento di regole di condotta da te- nere in un documento di valutazione dei rischi - DVR - se da un lato non consente di ritenere sussistente un nesso di causalità tra le condotte dei componenti il con- siglio di ammiIStrazione ELla BO s.p.a. e l'evento sequestro di persona dei lavoratori, dall'altro non esonera la stessa persona giuridica BO s.p.a. dalla responsabilità ammiIStrativa per fatto illecito». (pag. 19-20) Per il PG ricorrente, se astrattamente tale affermazione è condivisibile, si deve osservare, oltre quanto è già stato esposto poc'anzi, che la funzione di salvaguar- dia ELla sicurezza dei lavoratori può essere ELegata dal datore di lavoro nei limiti e nelle forme indicati dall'art. 16, ma che il comma 3 di tale articolo chiarisce che "la ELega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine cii corretto espletamento da parte EL ELegato ELle funzioni trasferite" e che "l'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione EL moELlo di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4". Ciò significa — secondo la tesi illustrata in ricorso — che GH OL, Presi- dente EL consiglio ammiIStrativo investito dei poteri gestori ELla BO s.p.a., quale datore di lavoro, non può essere esente da responsabilità per la morte dei lavoratori sequestrati, poiché, anche dopo la ELega di l'unzioni a EN SO, è rimasto a suo carico l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento ELle funzioni da parte EL SO, obbligo che egli non ha assolto, non avendo adottato il moELlo di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4. Si tratta proprio EL moELlo di organizzazione e di gestione che devono adot- tare gli enti per esimersi da responsabilità ammiIStrativa ai sensi ELla i. 231/2001 e che, in relazione ai reati connessi alla violazione di norme per la sicu- rezza sul lavoro, deve prevedere (art. 30, commi 3 e 4 d.lgs 81/2008) "un'artico- lazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la 9 verifica, valutazione, gestione e controllo EL rischio, nonché un sistema discipli- nare idoneo a sanzionare il mancato rispetto ELle misure indicate nel moELlo. Il moELlo organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'at- tuazione EL medesimo moELlo e sul mantenimento nel tempo ELle condizioni di idoneità ELle misure adottate ". In forza degli artt. 16 e 30 EL dl.gs . 81/2008. cioè, l'adozione EL moELlo di organizzazione e gestione in materia di sicurezza dei lavoratori non è solo neces- sario per esimere l'ente da responsabilità da illecito ammiIStrativo, ma è anche condizione per ritenere assolto l'obbligo EL datore di lavoro di vigilanza sulle per- sone investite di ELega di funzioni. Sotto questo profilo, pertanto, per il PG ricorrente !a, mancata adozione di un idoneo moELlo organizzativo ELla società non può essere considerata ininfluente sulla responsabilità penale ELl'ammiIStratore ai sensi ELl'art. 40, comma 2, cod. pen. per i fatti cagionati dalla violazione dei propri obblighi da parte dei ELegati. Si sottolinea che nel caso specifico, la Corte d'Appello ha accertato che nel moELlo organizzativo ELla società non vi era la previsione di "un sistema azien- dale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi ... alle attività di valu- tazione dei rischi e di predisposizione ELle misure di prevenzione e protezione conseguenti" (art. 30, co. 1) né di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto ELle misure indicate nei moELlo" (co. 3). Non erano state pre- viste, né nel DVR né nel moELlo di organizzazione e gestione, procedure per as- sicurare la valutazione dei rischi, la predisposizione di misure cautelati e l'osser- vanza ELle stesse, ossia, in concreto, la valutazione EL rischio sequestri, la pre- scrizione di trasporti solo via mare, l'informazione dei lavoratori e la sanzione per chi violasse la prescrizione. Per il PG ricorrente la mancanza di tali previsioni nel moELlo di organizzazione e gestione non può far sorgere solo la responsabilità ammiIStrativa ELla BO s.p.a. per la condotta di reato di SO, ma anche la responsabilità penale ELl'ammiIStratore-datore di lavoro GH OL, in ordine alla morte dei due lavoratori, per violazione ELl'obbligo di vigilanza sul ELegato SO. Con il secondo motivo il PG ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità ELla motivazione laddove la Corte territoriale ha escluso la responsabilità penale dei componenti EL consiglio di ammiIStrazione ELla BO s.p.a. rite- nendo che "l'accertata omissione degli obblighi informativi, non inseriti nel piano di valutazione dei rischi, non rappresenti un antecedente causale determinante per la causazione ELl'evento " (pag. 13 ELla sentenza). Contemporaneamente, nel ritenere la responsabilità ELl'ente BO s.p.a. per il reato addebitato a SO, ha affermato che le prescrizioni relative agli spostamenti dei lavoratori nel territo- 1 0 rio libico, "quantunque impartite ed asseritamente percepite dal SO come vin- colanti, non presentavano i caratteri ELla ritualità formale e ELla perentorietà sostanziale" a causa ELla "mancata procedimentalizzazione EL sistema di appli- cazione di regole cautelari previste a tutela dei lavoratori e la loro mancata collo- cazione all'interno EL documento di valutazione dei rischi - D.V.R. societario"; ciò ha fatto sì che SO "abbia agito con estrema disinvoltura, non prendendo mi- nimamente in considerazione l'idea di chiedere un'autorizzazione formale che le- gittimasse la deroga" ad una regola di condotta a lui impartita;
era "emblematico il comportamento ELle quattro vittime EL sequestro di persona, le quali non eb- bero a sollevare obiezione alcuna circa il trasferimento terrestre, nell'evidente con- sapevolezza che esso non si traducesse nella violazione di alcun rigido protocollo". Dunque, la Corte d'Appello ha evidenziato che dalla mancata previsione nel D.V.R. EL rischio EL sequestro di persona e ELle misure idonee ad evitarlo è derivata non solo un'irritualità formale, ma anche la carenza di perentorietà so- stanziale ELle prescrizioni impartite informalmente a SO per il trasporto dei lavoratori in territorio libico, tanto che questi ha agito con estrema disinvoltura senza chiedere alcuna autorizzazione o informare l'ammiIStratore e gli stessi la- voratori non hanno sollevato alcuna obiezione alla scelta ELl'operation manager di effettuare lo spostamento via terra. Il PG ricorrente denuncia, pertanto, l'illogicità di una motivazione, in cui, da un lato, si dà per accertato che la mancata procedimentalizzazione all'interno EL documento di valutazione dei rischi ELl'applicazione ELle prescrizioni a tutela dei lavoratori contro il rischio di sequestri di persona abbia indotto SO ad adottare la decisione che ha contribuito alla causazione ELl'evento e i lavoratori ad accet- tarla senza attivare eventuali strumenti di controllo, e, dall' altro, si sostiene che tale mancata procedimentalizzazione all'interno EL D.V.R. non rappresenti un an- tecedente causale determinante per la produzione ELl'evento-morte. Ancora, si sottolinea che, nella parte ELla motivazione relativa alla responsa- bilità ELl'ente, la Corte d'Appello evidenzia che la società "non era dotata di pro- tocolli che prevedessero una puntuale formazione EL personale rispetto ai rischi esogeni ed endogeni EL Paese in cui operavano, alcun criterio di tracciamento degli spostamenti EL personale da e per il sito di Metillah e una specifica procedura per la prevenzione e per la gestione di sequestri di persona, eventi assolutamente prevedibili e frequenti in una area di crisi". Tanto sarebbe chiaramente in contraddizione con l'assunto, riportato nella parte iniziale relativa alla responsabilità penale degli imputati, secondo cui sarebbe stato assolto l'obbligo informativo dei lavoratori, che erano a conoscenza EL ri- 11 schio di spostamenti via terra anziché via mare, e che per questo motivo la con- dotta omissiva degli ammiIStratori, consistita nel non averlo previsto nel D.V.R., non avrebbe cagionato l'evento morte. Al contrario, sottolinea il PG ricorrente che la stessa Corte d'appello, con le considerazioni sopra riportate, rileva come fosse necessario prevedere una forma- zione specifica dei lavoratori e una specifica procedura per la prevenzione dei se- questri di persona, poiché la mancanza di queste ha reso possibile la condotta colposa di SO, che si è potuto discostare senza formalità dalle prassi fino ad allora invalse senza che i lavoratori avessero gli strumenti per comprendere la pericolosità e per opporsi a tale decisione. E allora — conclude il ricorso — non si vede perché le carenze evidenziate dalla Corte non si debbano considerare condotte colpose in collegamento causale con l'evento morte, posto che, ove fossero stati adempiuti gli specifici obblighi EL datore di lavoro di cui agli artt. 7, 16 e 30 d.lgs. 81/2008, il sequestro di persona non sarebbe avvenuto. Si lamenta, altresì, travisamento EL fatto laddove, nel motivare la propria decisione di assoluzione, la Corte d'Appello ha, inoltre, ritenuto che GH OL avesse adempiuto ai propri obblighi di informazione e di vigilanza sul ELegato inviando a quest'ultimo una e-mail con la quale raccomandava l'utilizzo ELla nave quale unico mezzo per gli spostamenti da e per Mellitah. La e-mail richiamata dalla Corte d'Appello, però, non è stata inviata da GH OL, Presidente EL consiglio di ammiIStrazione e odierno imputato, ma da GH LA, figlio ELl'imputato e responsabile ELla B.U. Local Construction Services, articolazione ELl'organizza- zione societaria che sovrintendeva l'operato e i risultati economici ELle strutture ELla società nei vari Paesi stranieri, dunque, ancora una volta, la direttiva in que- stione, da un lato, per il ELegato SO non aveva specifica valenza di perento- rietà né di provenienza da un organo preposto alla tutela dei lavoratori contro i rischi legati allo svolgimento ELla prestazione nel contesto geopolitico libico;
dall'altro, essa non era destinata alla conoscenza ed informazione dei lavoratori, che, infatti, si sono accontentati ELle rassicurazioni di SO e hanno accettato senza resistenze di recarsi a Mellitah via terra. La e-mail è il documento n. B67 allegato alla consulenza tecnica ELla difesa BO s.p.a. e lo stesso GH OL, nell'interrogatorio EL 9 febbraio 2017, ha dichiarato di aver assolto, a suo parere, l'obbligo di confrontarsi con il rischio le- gato agli spostamenti dei lavoratori, avendo verificato 'esistenza di disposizioni sul punto quale la direttiva EL figlio LA in qualità di gestore per la Libia. La e-mail in questione, per le ragioni sopra esposte, per il PG ricorrente non può invece considerarsi idonea a sostituire le valutazioni, le informazioni e l'ado- zione ELle misure di prevenzione nei termini imposti dagli artt. 7 e 28 (redazione 12 EL DVR), 16 e 30 (adozione di un moELlo di organizzazione e gestione finalizzato anche alla vigilanza e controllo sull'operato ELla persona ELegata). Pertanto, per il PG ricorrente la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha escluso la responsabilità penale di GH OL, avendo la Corte d'appello errato sui seguenti punti:
1. nell'escludere la colpa di GH per non aver vigilato sull'operato di SO EN, non avendo predisposto un mo- ELlo di organizzazione e gestione che attuasse "un sistema aziendale per l'adem- pimento di tutti gli obblighi giuridici relativi...alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione ELle misure di prevenzione e protezione conseguenti" (art. 30, comma 1) né "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto ELle misure indicate nel moELlo" (comma 3);
2. nell'escludere il nesso di causalità tra l'omessa previsione EL rischio specifico nel D.V.R: e l'evento ELl'omicidio col- poso;
nel ritenere che la mancata previsione EL rischio specifico nel D.V.R., che non ha impedito la commissione EL reato da parte EL SO, desse origine alla responsabilità ELl'ente per illecito ammiIStrativo ex art. 231/20001 e non facesse sorgere responsabilità in capo al datore di lavoro HI OL per l'omicidio col- poso di IA e LA. Il PG ricorrente chiede, pertanto, che la sentenza impugnata venga annullata nelal parte in cui è stato assolto GH OL. • BO s.p.a. (a mezzo EL difensore e procuratore speciale Avv. Roberto Borgogno). Con un primo motivo si deducono violazione degli artt. 5, 6 e 25 septies, d.lgs. 231/2001, in relazione all'art. 589 cod. pen., nonché manifesta carenza e contrad- dittorietà ELla motivazione, in relazione alla intervenuta conferma ELla respon- sabilità ammiIStrativa ELla BO s.p.a. per il reato di omicidio colposo ai danni di TO IA e SA LA, nonché nullità ELla sentenza impugnata ex art. 521 e 522 cod. proc. pen. per difetto di correlazione fra contestazione ELl'illecito ammiIStrativo e sentenza. Si ricorda in ricorso come la responsabilità ammiIStrativa ELla società Bo- natti s.p.a., resta esclusivamente agganciata, nello schema di ragionamento se- guito dalla sentenza impugnata, alla sentenza di patteggiamento che è stata pro- nunciata nei confronti di EN SO, dirigente ELla BO S.p.a. con specifica e valida ELega di funzioni rispetto alla tutela ELla salute e sicurezza dei lavoratori negli stabilimenti siti in Libia. Si sottolinea altresì come numerosi ed estremamente rilevanti, ai fini ELla verifica ELla responsabilità ELl'ente, sono i passaggi ELa motivazione attraverso i quali la sentenza impugnata è giunta ad escludere la responsabilità penale dei tre soggetti apicali che sono stati giudicati nell'ambito EL giudizio abbreviato. 13 Si lamenta che la Corte territoriale non abbia saputo trarre le necessarie con- seguenze che ne derivavano in tema di responsabilità ELl'ente. In particolare, si sottolinea come la sentenza impugnata abbia dato atto di come il consiglio di ammiIStrazione abbia formalmente affidato alla figura di Den- IS SO una valida ELega con autonomi poteri di gestione e di spesa, e di come questi fosse figura professionale di comprovata capacità ed esperienza che gli ve- nivano riconosciuti anche dai lavoratori sul posto. Anche con riferimento al comportamento tenuto dal GH, Presidente EL Consiglio di ammiIStrazione ELla BO, la sentenza impugnata giunge ad una conclusione liberatoria in merito alla condotta omissiva a lui contestata, consi- stente nella violazione ELl'art. 17 d.lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro di predisporre un documento di valutazione dei rischi e di assicurare che vi sia uno scambio di informazioni all'interno ELla struttura aziendale. La pronuncia di secondo grado afferma infatti che tale omissione, pur ritenuta astrattamente addebitabile ai componenti EL consiglio di ammiIStrazione, «non rappresenta un antecedente causale determinante per la causazione ELl'evento» (p. 13 sent. imp.). Si dà infatti ampiamente ed esaustivamente atto nella motivazione che l'ob- bligo di informazione era stato adempiuto e che, ancorché non inserito nel docu- mento di valutazione dei rischi, fosse noto a tutti l'obbligo di accedere al sito di Mellitah esclusivamente a mezzo ELl'imbarcazione messa a disposizione e finan- ziata dalla società. E che tali preiscrizioni erano costantemente rispettate. Si sottolinea anche come dal tessuto motivazionale ELla sentenza impugnata emerga come nel caso specifico la scelta EL SO 4::b disporre il trasferimento via terra fu frutto di una sua personale iniziativa EL tutto imprevedibile per i com- ponenti EL consiglio di ammiIStrazione tenuto conto ELla sua elevata esperienza sul campo e EL fatto che mediante comunicazione via e-mail era stata specifica- mente raccomandata l'utilizzazione ELla via marittima. Non si comprende allora per la società ricorrente come tali premesse, che sono state ritenute idonee ad escludere la responsabilità penale dei membri EL suo consiglio di ammiIStrazione, compreso quello dotato di poteri operativi, non siano state ritenute ostative al riconoscimento ELla responsabilità ELl'ente. Il difensore ricorrente ricorda, sul piano strettamente giuridico-interpretativo, che la più recente giurisprudenza di legittimità, al fine ci evitare che la responsa- bilità ELl'ente sia formalisticamente e automaticamente dedotta, in base a schemi logico-presuntivi che richiamano il paradigma ELla responsabilità oggettiva, dal fatto che un reato è stato commesso nell'ambito ELl'organizzazione societaria, ha ancora più esplicitamente ribadito (rispetto a quanto già comunque affermato dalla precedente giurisprudenza) la necessità che l'accertamento ELla responsabilità 14 ELl'ente segua un percorso di natura sostanziale (lo stesso in effetti applicato dalla sentenza impugnata nella prima parte ELla motivazione) che, a somiglianza di quanto accade nel campo ELla responsabilità ELle persone fisiche e indipenden- temente dalla formale presenza di un moELlo organizzativo efficace e corretta- mente implementato, accerti l'esistenza in concreto di una "colpa di organizza- zione" rispetto alla quale il reato che è stato commesso si ponga in stretto ed univoco rapporto di derivazione causale. Si tratta, cioè, proprio di quegli elementi di cui, nel caso di specie, la sentenza impugnata, trattando ELla responsabilità ELle persone fisiche, ha escluso l'esistenza a carico dei componenti EL consiglio di ammiIStrazione. Su questa specifica linea si ricorda essersi attestata anche la recentissima Sez.
4. n. 21704 EL 28/03/2023, Sasil Srl., Rv. 284641, ELla quale in ricorso viene riportato un ampio passaggio e di cui secondo il ricorrente la sentenza im- pugnata non opera un buon governo laddove non si avvede che laddove venga in concreto escluso come nel caso di specie non solo ogni profilo di responsabilità sotto forma di colpa di organizzazione a carico ELl'organo gestorio ma anche il nesso di causalità con gli eventi dannosi verificatisi non può esserci alcuno spazio logico giuridico per ascrivere una responsabilità ammiIStrativa da reato all'ente. In tale ottica non viene ritenuto un caso che il capo di imputazione riferito all'ente e in particolare la prospettata responsabilità ex articolo 25-septies dlgs 231/2001 sia basato sull' imputazione ai componenti ELl'organo gestorio di una cooperazione colposa nel reato commesso dal morso che è stata radicalmente esclusa dalla sentenza impugnata. Ci si duole che, in punto di responsabilità ELl'ente la sentenza abbia abban- donato la corretta visione sostanzialistica che l'aveva ispirata nella valutazione ELle posizioni individuali. Si sottolinea. in particolare che il provvedimento impu- gnato ha, in più parti, riconosciuto che la BO aveva in concreto adottato un moELlo organizzativo perfettamente idoneo a tutelare l'incolumità dei dipendenti e che le prescrizioni imposte erano state costantemente rispettate. Questo dato, peraltro, era già pacifico sin dal procedimento di primo grado, tant'è vero che a pagina 85 dei motivi di appello era stato rilevato come l'esistenza e la procedura di trasferimento via mare e la sua costante attuazione erano state confermate persino nell'annotazione di p.g. operata all'esito di un'ispezione condotta sul ma- teriale digitale contenuto nel server ELla società è in dotazione a EN SO. Nell'atto di appello il difensore ricorda che si era anche raopresentato che era stato lo stesso SO, in più occasioni, nel corso EL procedimento penale, a ricono- scere di avere personalmente assunto la decisione di far viaggiare via terra i quat- tro tecnici il 19/07/2015, aggiungendo che era la prima volta che disponeva che i dipendenti ELla società effettuassero il trasporto via terra. Del resto, ciò appare 15 coerente, come riconosciuto anche dalla sentenza di primo grado, con il fatto che i lavoratori furono avvisati EL cambiamento di programma solo all'ultimo mo- mento. Il difensore ricorrente ribadisce che quanto detto nella prima parte ELla mo- tivazione, in relazione alla penale responsabilità dei componenti EL consiglio di ammiIStrazione, circa il carattere EL tutto estemporaneo ed imprevedibile ELla decisione assunta dal SO, tanto da ritenerla causa autonoma degli eventi dan- nosi oggetto ELl'imputazione, è idonea ad interrompere il nesso di causalità con l'operato EL consiglio di ammiIStrazione spesso, e si pone in netta e insuperabile contraddizione con la ritenuta responsabilità ELl'ente. Si sottolinea, ancora, come non ha alcun senso parlare, come fa la sentenza impugnata, in relazione ai reati colposi di elusione fraudolenta EL moELlo orga- nizzativo. Si sottolinea l'infondatezza sul piano giuridico, oltre che la manifesta contrad- dittorietà sul piano logico, ELle ulteriori considerazioni sviluppate dalla sentenza in merito alla ritenuta sussistenza dei criteri di imputezione ELl'interesse e EL vantaggio di cui all'articolo 5 d.lgs. 231/2001. Ancora una volta sul punto la sen- tenza impugnata non farebbe buon governo ELle citate Sez. 4 n. 12149/2021, Rodenghi, Rv. 280877-01 quanto al collegamento fina!istico tra violazione inte- resse ELl'ente e Sez. 4 n. 20559/2022, Comune di Molfetta c. Balestri, Rv. 283234-01). Qui l'evidente insufficienza e contraddittwietà ELla motivazione ri- guarderebbe non solo e non tanto la mancata verifica dei suddetti criteri in rela- zione ad un vantaggio che è senz'altro esiguo e non apprezzabile, quanto piuttosto la mancata considerazione ELle argomentazioni con le quali nella prima parte ELla sentenza si sottolineava che la violazione commessa da" SO non solo era iso- lata ma si poneva in chiara con tasto con una procedura imposta dalle direttive ELl'ente di cui il ELegato era soggetto pienamente consapevole. La circostanza che i requisiti ELl'interesse e EL vantaggio debbano essere valutati nel contesto generale dei fatti ed in stretto collegamento con le verifiche relative alla sussistenza o meno di una colpa di organizzazione, dando così rile- vanza anche al carattere sporadico o meno ELla violazione, trova conferma per il ricorrente in Sez. 4 n. 33976/2022, Cantina Sociale Bartolomeo da Breganze, che conferma i principi già affermati da Sez. 4 n. 22256/2021, Canzonetti, secondo cui va escluso il profilo ELl'interesse o EL vantaggio — e quindi la responsabilità ELl'ente — ove la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza da parte ELl'impresa ELle disposizioni in materia di sicurezza. Il ricorrente torna in più passaggi ad evidenziare e contraddizioni tra la prima e la seconda parte ELla motivazione laddove si sottolinea la riconosciuta esistenza ELle prescrizioni impartite dalle posizioni apicali ELl'ente, la comprovata capacità 16 professionale ed esperienza EL SO, che vantava una conoscenza pluridecen- nale EL territorio libico e dei precari equilibri socio politici che lo attraversavano per poi affermare che mancavano norme sanzionatorie a presidio ELle procedure di sicurezza, affermazione che sarebbe frutto ELla marcata presa in considera- zione dei motivi di appello nell'ambito dei quali si dimostrava per tabulas che il sistema sanzionatorio esisteva ed è stato nel caso di specie anche concretamente attivato, tanto che il SO, a seguito EL grave incidente di cui all'imputazione, è stato dapprima cautelativamente sospeso dall'incarico, poi sottoposto a proce- dimento disciplinare all'esito EL quale è stato destituito dall'incarico stesso ed assegnato ad altra mansione, di minor rilevanza tanto da un punto di vista orga- nizzativo che remunerativo (il richiamo è a pagina 81 e seguenti dei motivi di appello). Con il secondo motivo si denunciano violazione degli artt. 110, 113, 630, commi 2 e 3, 589 cod. pen. e ELl'art. 5, d.lgs. 231/2001, nonché carenza assoluta di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità di una cooperazione colposa EL SO con le condotte degli autori EL sequestro di persona in danno dei di- pendenti ELla BO, ovvero di un concorso colposo nel ELitto doloso altrui, nonché nullità ELla sentenza impugnata ex art. 521 e 522 cod. proc. pen. per difetto di correlazione fra contestazione ELl'illecito ammiIStrativo e sentenza. Il ricorrente lamenta il mancato confronto da parte ELla sentenza impugnata con i motivi di appello e con le successive note difensive depositate, in particolar modo in relazione a temi che si ritengono decisivi, a cominciare dalla configurabi- lità di qualsiasi forma di concorso di cooperazione colposa EL SO con i com- ponenti EL consiglio di ammiIStrazione e con la condotta dei sequestratori dalla quale derivata la morte dei due dipendenti ELla BO. Si erano sottolineate, in proposito, l'impossibilità di ricostruire con certezza le dinamiche che avevano por- tato alla morte dei lavoratori sequestrati (laddove l'uccisione potrebbe essere av- venuta per mano degli stessi sequestratori) e l'impossibilità di configurare tanto una cooperazione colposa EL reato che l'ipotesi di concorso colposo nel ELitto doloso. Si era anche evidenziato come, dal punto di vista processuale, nessuna forma di cooperazione colposa rispetto alle condotte dei presunti autori materiali ELl'omicidio fosse mai stata formalmente contestata al SO. Con il terzo motivo di ricorso si lamentano violazione degli artt. 110, 113, 630, commi 2 e 3, 589 cod. pen. e ELl'art. 5, d.lgs. 231/2001, nonché carenza assoluta ELla motivazione — rilevabile dal confronto fra il testo EL provvedimento impugnato e i motivi di impugnazione — in relazione alba ritenuta configurabilità di un cooperazione colposa EL SO con le condotte degli autori EL sequestro di persona a danno dei dipendenti ELla BO ovvero di un concorso colposo nel ELitto doloso altrui. Si lamenta, altresì, nullità ELla sentenza impugnata ex art. 17 521 e 522 cod. proc. pen. per difetto di correlazione fra contestazione ELl'illecito ammiIStrativo e sentenza. Il difensore ricorrente evidenzia che un'altra tematica giuridica di grande e decisivo rilievo rispetto alla prova ELla responsabilità ELl'ente, ampiamente trat- tata nei motivi di appello, riguarda la differenza fra il concetto di safety, riferibile all'attività di protezione dei rischi "insiti" nell'attività lavorativa e nei diversi pro- cessi produttivi, intorno al quale si impernia tutta la normativa antinfortuIStica e la security, che fa invece riferimento al rischio "esogeno", ovvero trasversale, pro- spettico e non classificabile e che, per queste sue particolari caratteristiche, non risulta disciplinato da una normativa special-preventiva integrata e sistematica, non potendosi in particolare rintracciare nel d.lgs. 81/2008 (come in un nessun altro corpo normativo specifico), alcun riferimento ai pericoli derivanti da agenti criminosi esterni (cfr. p. 62 dei motivi di appello). La difesa ELla società aveva in particolare censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha fondato il suo convincimento sull'erroneo presupposto che i rischi attinenti alla security siano, al pari di quelli di safety, riconducibili alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, omettendo poi di rilevare come la società abbia da sempre dedicato profonda attenzione alla gestione di entrambe le cate- gorie di rischio in conformità al quadro normativo vigente all'epoca dei fatti" (il richiamo è alla pag. 60 dei motivi di appello). Il difensore ricorrente riporta il motivo di appello sul ponto lamentando che con lo stesso La Corte territoriale non si sia confrontata, Si era anche lamentato — prosegue il ricorso — che il giudice di primo grado avesse montato l'addebito di colpa generica in origine riferito agli ammiIStratori ELla BO in un addebito di colpa specifica rappresentato dalla violazione di una norma puntuale, che, secondo la sentenza di primo grado, avrebbe loro imposto di prevedere nel D.V.R. i rischi connessi al trasferimento EL personale in zone come la Libia, pericolose ragione di situazioni ambientali politiche e geografiche. Il ricorrente ricorda ancora una volta che nei motivi di appello aveva svolto ulteriori considerazioni circa il fatto che il mancato inserimento di tali procedure nel DVR certamente derivava dalla convinzione, fondata su precisi riferimenti nor- mativi e regolamentari, che l'area ELla safety dovesse essere gestita in modo separato da quella ELla security. Ma che, ciò nonostante, la società aveva fatto tutto quanto in suo potere per tutelare al meglio l'incolumità EL personale anche dai rischi esogeni ELl'attività produttiva rappresentati da!la difficile situazione am- bientale presente in Libia. Si riporta in ricorso quanto già indicato alle pagine 65 e seguenti dei motivi di appello in ordine a tali misure e si propone il tema secondo cui, avendo la sentenza impugnata ritenuto l'esistenza di una formale violazione ELl'articolo 17 d.lgs. 18 81/2008, affermando che da esso deriverebbe l'obbligo di inserire nel DVR anche i rischi e le procedure per fronteggiarli connessi all'area ELla security , non forni- rebbe poi in motivazione nemmeno una parziale o implicita risposta ai centrali e decisivi problemi giuridici sollevati nei riportati passaggi ELl'atto di appello, che sarebbero stati totalmente ignorati. Con il quarto motivo di ricorso si lamentano violazione degli arti 5, 6 e 25- septies d.lgs. 231/2001, nonché carenza assoluta di motivazione rilevabile dal confronto fra il testo EL provvedimento impugnato e i motivi di impugnazione in relazione alla ritenuta configurabilità ELla responsabilità ammiIStrativa ELl'ente per l'asserita assenza di un efficace sistema sanzionatcrio ELle violazione ELle regole in tema di security (che invece era presente e EL tutto adeguato) e per l'asserito mancato coinvolgimento ELl'orgaISmo di vigilanza (che invece è stato regolarmente informato e coinvolto). Sul punto il ricorrente — che riporta integralmente in ricorso le pagine 81 e seguenti ELl'atto di appello — lamenta che la sentenza impugnata non abbia mi- nimamente considerato le ampie argomentazioni difensive spese nel tentativo di evidenziare come non corrisponda al vero che non vi fossero ELle procedure san- zionatorie da un punto di vista disciplinare in relazione a comportamenti quale quello tenuto dal SO violativi ELle prescrizioni impartite, tanto è vero che l'orgaISmo di vigilanza ELla società si è attivato dopo i fatti di cui all'imputazione. Con il quinto motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 5 e 25-septies d.lgs. 231/2001, nonché carenza assoluta di motivazione rilevabile dal confronto fra il testo EL provvedimento impugnato e i motivi di impugnazione, in relazione alla ritenuta configurabilità di un vantaggio per l'ente connesso all'incremento di produttività e al risparmio di spese che esso avrebbe dovuto invece sostenere in caso di trasferimento via mare dei dipendenti. Anche sul punto il difensore ricorrente riporta integralmente in ricorso le pa- gine 53 seguenti nel proprio atto di appello con cui aveva evidenziato l'assenza di qualsiasi interesse o vantaggio per la BO s.p.a nel caso di specie e i significativi investimenti che la società aveva fatto in materia di salute e sicurezza, provati attraverso la cospicua produzione documentale. Si evidenzia, conclusivamente, che anche su questa specifica tematica non si rinviene nella sentenza impugnata cenno alcuno. Chiede, pertanto, l'annullamento ELla sentenza impugnata. 3. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come indicato in epigrafe. 19 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In premessa va rilevato che, dovendosi la questione valutare in ragione di quella che è stata la prospettazione accusatoria, sussiste nel caso che ci occupa la giurisdizione EL giudice italiano, ancorché l'azione EL SO si sia svolta in Libia e nel medesimo Paese africano abbiano avuto i drammatici accadimenti che hanno portato alla morte dei due tecnici italiani TO IA e SA LA. Costituisce ius receptum, infatti, che, per il principio di territorialità ELla legge penale di cui all'art. 6, comma 2, cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio ELlo Stato anche quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è stata ivi realizzata soltanto in parte (così Sez. 3, n. 30153 ,Jel 08/03/2018, Alì, Rv. 273829 - 01 che ha ritenuto la procedibilità nel caso di un imputato che aveva organizzato la ricezione di sostanza stupefacente procacciata in Pakistan da altri e che aveva procurato il biglietto di viaggio per il corriere, ritenendo irrilevante l'ar- resto di quest'ultimo ancor prima ELla partenza). Ai fini ELl'affermazione ELla giurisdizione italiana in relazione a reati com- messi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio ELlo Stato si sia verificato anche solo un frammento ELla condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezza- bile in modo tale da collegare la parte ELla condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero (così Sez. 4, n. 39993 EL 07/10/2021, Xhindoli, Rv. 282061 - 01 che, in una fattispecie in tema di furto di valori contenuti in una cassaforte in Svizzera, ha ritenuto immune da censure il riconoscimento ELla giu- risdizione italiana per essersi verificata, in Italia, la predisposizione dei mezzi atti a scassinare la cassaforte). Si è anche affermato che, in caso di concorso di persone nel reato commesso in parte all'estero, ai fini ELl'affermazione ELla giurisdi?ione italiana e per la pu- nibilità di tutti i concorrenti è sufficiente che nel territorio ELlo Stato si sia verifi- cata anche solo una frazione ELla condotta ad opera di uno qualsiasi dei concor- renti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero (Sez. 3, n. 35165 EL 02/03/2017, Sorace, Rv. 270686 - 01 in una fattispecie in tema di concorso di persone nel reato di importazione di sostanza stupefacente, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza ELla Corte territoriale che aveva ravvisato la giurisdizione ita- liana nella condotta ELl'imputato trovato in possesso di sostanza stupefacente all'aeroporto di Caracas, ivi arrestato e giudicato, sulla base EL rilievo che la so- stanza detenuta dallo stesso gli era stata affidata affinché la trasportasse in Italia per consegnarla a determinati soggetti;
la Corte ha ritenuto la motivazione ELla 20 sentenza insufficiente, non avendo indicato i correi, né descritto gli accordi tra loro intercorsi e nemmeno individuato la frazione di condotta realizzata nel territorio ELlo Stato collegata con quella commessa all'estero; cDnf. Sez. 4, n. 44837 EL 11/10/2012, Krasniqi, Rv. 254968 - 01, che, in applicazione EL principio, ha rite- nuto commesso in Italia il ELitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 EL 1990, sub specie di offerta, messa in vendita e cessione di sostanze stupefacenti, in quanto lo scambio ELla droga, ancorché materialmente avvenuto in territorio estero, era stato preceduto da contatti telefonici con i singoli acqu renti, i quali percepivano la disponibilità alla cessione ELla droga in Italia da dove chiamavano). E in prece- denza si era specificato che, in relazione a reati commessi in parte anche all'estero, ai fini ELl'affermazione ELla giurisdizione italiana, è sufficiente che nel territorio ELlo Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l'a- zione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso cl persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva ELlo Stato a tutti i compartecipi e a tutta l'at- tività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che h Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei con- correnti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico "iter" ELittuoso da considerarsi come inscindibile (così Sez. 1, n. 41093 EL 06/05/2014, Cuomo, Rv. 260703 - 01 che, in applicazione EL principio, ha ritenuto sottoposto alla giurisdizione italiana il ELitto di partecipazione ad assor:azione di tipo mafioso in riferimento a persona operante all'estero per conto di una consorteria la cui attività in Italia, posta in essere da altri sodali, era consistita esclusivamente nello sbarco di casse di tabacchi lavorati esteri e nella vendita di tali prodotti di contrabbando, senza esplicazione EL metodo mafioso). Nello specifico EL reato omissivo questa Corte di legittimità ha chiarito ormai da tempo che il reato omissivo colposo si considera commesso nello Stato, in ap- plicazione EL principio di territorialità ELla legge penale, qualora abbia avuto luogo in tale territorio anche una sola parte ELla omissione causativa ELl'evento (Sez. 4, n. 22147 EL 10/03/2011, Bernard, Rv. 250701 - 01). E con la recente Sez. 4, n. 35510 EL 20/05/2021, Orioli, Rv. 281853 01 in tema di omicidio colposo con violazione ELla normativa antinfortuIStica sul lavoro, in una fattispe- cie analoga a quella che ci occupa, si è ribadito che, ai fini ELl'affermazione ELla giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio ELlo Stato si sia verificato anche solo un frammento ELla con- dotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte ELla condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero (fat- tispecie in cui la Corte ha riconosciuto la giurisdizione italiana per essersi verificata, 21 in Italia, la parte iniziale ELla condotta degli imputati che, pur essendovi legal- mente tenuti, non avevano ottemperato alle norme di formazione ed informazione poste a tutela ELla sicurezza nei luoghi di lavoro, così causando colposamente la morte di un lavoratore italiano che, per loro conto, prestava attività lavorativa su una nave battente bandiera straniera e in acque territoriali estere). Nel solco di tali principi — che il Collegio intende ribadire e consolidare — sussiste senza dubbi la giurisdizione EL giudice italiano in quanto l'omissione con- testata ai tre componenti EL cda ELla BO s.p.a. attiene a comportamenti (la predisposizione di un documento di valutazione dei rischi che contemplasse quello concretizzatosi nel trasferimento dei tecnici presso il cantiere in Libia, l'assicura- zione che vi sia uno scambio di informazioni all'interno ELla struttura aziendale circa la gestione EL rischio per l'integrità fisica dei lavoratori durante tali trasferi- menti e, comunque, l'effettuazione di ogni tipo di controllo o verifica sull' esistenza di direttive ELla società sul punto) che si sarebbero dovuti tenere in Italia, ovvero nel luogo ove la BO s.p.a. ha la sede legale e dove opera il consiglio di ammi- IStrazione. 2. Il motivo di ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'ap- pello di Roma è infondato. Ed invero lo stesso sollecita una rivalutazione EL fatto non consentita in questa sede di legittimità a fronte di u-,a motivazione dei giudici di appello che, logicamente argomentando in punto di riconosciuta esistenza di disposizioni organizzative che prescrivevano come tassativo l'utilizzo ELla nave per il trasporto dei lavoratori presso il cantiere, l'esistenza di una valida e formale ELega da parte dei membri EL consiglio di ammiIStrazione nei confronti EL OR son, soggetto avente specifiche competenze tecniche ed una pluriennale cono- scenza dei luoghi, cui era stata affidata la security in Libia dei lavoratori ELla BO s.p.a, con specifico riferimento anche al tema dei loro trasferimenti da operarsi via mare, disposizione peraltro ribadita allo stesso via e-mail, per mezzo EL figlioi dallo stesso GH, di assoluta estemporanei0 EL comportamento vio- lativo &elle prescrizioni da parte EL 4fjorso, - hanno ritenuto non prevedibile anche da parte di OL GH, unico soggetto verso il quale è rivolto il ricorso EL Pro- curatore generale (dovendosi dunque considerarsi passate in giudicato e assolu- zioni nei confronti dei due altri componenti EL consiglio di ammiIStrazione ELla BO non dotati di poteri operativi), il comportamento EL ELegato in terra li- bica. Come si avrà modo di illustrare di qui a poco , è fondata la doglianza EL PG capitolino in relazione alla contraddittorietà ELle argomentazioni spese dalla Corte territoriale relativamente alla condanna per responsabilità ammiIStrativa ELl'ente 22 e all'assoluzione anche EL componente EL consiglio di ammiIStrazione ELla Bo- natti s.p.a dotato di poteri operativi. Ma tale contraddittorietà si palesa nel senso opposto a quello ritenuto dalla pubblica accusa, in quanto vi erano tutti gli elementi per ritenere che non fosse fondata la prospettazione accusatoria circa la respon- sabilità ammiIStrativa ELl'ente. L"impianto argomentativo EL provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, EL tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito per giungere all'assoluzione di OL GH, IN Marti- NA e OL NO e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni ELle parti ed essendo per- venuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo ELla razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Correttamente la sentenza impugnata evidenzia essere «opportuno rilevare che, a fronte ELle considerevoli dimensioni ELla società BO s.p.a., attiva in trenta diversi Paesi, al di là EL mero criterio formalistico ELl'individuazione dei soggetti collocati in una posizione di garanzia, criterio che, ove isolatamente con- siderato, potrebbe manifestarsi condizionante, diviene necessario, al fine di indi- viduare le singole responsabilità insite nella vicenda in esame, seguire un criterio sostanzialistico e cioè stabilire se, nel concreto, gli imputati GH, ZO e NO, in forza dei poteri di cui erano depositari nel consiglio di ammiIStra- zione, siano venuti meno a obblighi funzionali ad impedire l'infausto evento» (così a pag. 11 ELla sentenza impugnata). La Corte territoriale dà conto che i poteri gestionali erano in realtà affidati al Presidente OL GH e al Vice Presidente, soggetto giudicato separatamente, mentre i due consiglieri indipendenti ZO e NO sono risultati privi di ELeghe operative. E, quindi, in primis, rileva l'assenza di alcun profilo di colpa per omissione in capo al ZO e al NO i quali erano privi di concreti poteri gestionali e in alcun modo avrebbero potuto esercitare poteri di controllo e vigi- lanza sulle attività ELla unità operativa libica di Mellitah. I giudici EL gravame EL merito, tuttavia, anche quanto alla posizione di aolo evidenziano che il consiglio di ammiIStrazione di BO s.p.a., con ap- posita ELibera, aveva affidato, alla figura di EN Mors,on, in qualità di operation manager EL compound libico ELla BO, autonomi poteri di gestione e di spesa, nonché il potere di adottare qualsivoglia misura idonea a garantire il rispetto ELla sicurezza dei lavoratori in un contesto ELicato e difficile quale quello EL territorio libico. Evidenziano che tale ELega di funzioni, nello specifico, manifestava la vo- lontà, da parte ELl'organo ammiIStrativo citato, di consentire la traduzione, sul 23 piano concreto ELle prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, age- volando, in tal guisa, fa tempestiva adozione di tutte le cautele necessarie ad im- pedire il verificarsi di un ipotetico evento dannoso ai lavoratori. Ciò perché «... il SO, lungi dall'essere un soggetto sprovveduto, doveva ritenersi figura profes- sionale di comprovata capacità ed esperienza, con una conoscenza pluridecennale EL territorio libico e dei precari equilibri sociopolitici che lo attraversavano» (pag. 12 ELla sentenza impugnata). Rileva la Corte capitolina che: «Proprio in virtù di tali competenze, oltre che ELla sua effettiva vicinanza al luogo di lavoro, il SO figurava quale individuo maggiormente idoneo a valutare e gestire le concrete fonti di pericolo ELl'integrità dei lavoratori, ben potendo egli, qualora l'occasione lo avesse richiesto, agire in modo tempestivo ed efficace. La fiducia riposta nella sua figura, d'altronde, è tale che anche i quattro tecnici dipendenti ELla BO, TO IA, SA LA, IP AG e NO LI, informati circa il cambiamento di programma in relazione allo spostamento da effettuarsi verso il sito libico, non manifestarono peculiari turbamenti né si opposero a tale decisione de SO. Il AG, in particolare, ha riferito che, una volta informato dal SO ELle modalità di rag- giungimento EL sito di Mellitah, a fronte di una sua specifica domanda circa l'affi- dabilità di tale mezzo di spostamento, fossa stata rassicurato dallo stesso e non ebbe, dunque a sollevare ulteriori preoccupazioni sui rischi che avrebbero potuto correre con uno spostamento via terra» (pag. 12 ELla sentenza impugnata). Il PG ricorrente incentra il proprio sforzo argomentativo sulla circostanza — incontestata, in quanto la società sostiene di avere ritenuto che nel DVR dovessero essere specificate solo prescrizioni inerenti alla safety, ovvero ai rischi connessi allo svolgimento ELle lavorazioni, e non quelli esogeni connessi alla security, ov- vero agli spostamenti all'estero ELle proprie maestranze, che aveva ritenuto di tutelare e procedimentalizzare attraverso documenti estranei al DVR — che il do- cumento di valutazione dei rischi di BO s.p.a non contemplasse, esplicita- mente, il rischio connesso agli spostamenti dei tecnici diretti al cantiere in Libia. E collega alla necessaria forma scritta che avrebbero dovuto avere tali prescrizioni e al loro essere contenute all'interno EL DVR una (non dimostrata) più agevole possibilità da parte EL SO di disattenderle o di eluderle. Il tema, tuttavia, non è se tali disposizioni fossero contenute nel DVR ma se vi fosse un'organizzazione aziendale nota e conosciuta a preposti e lavoratori tesa a fronteggiare i rischi all'incolumità degli operai nei loro spostamenti in Libia. E tali disposizioni vengono ritenute anche nella sentenza impugnata come esistenti note al soggetto ELegato, agli stessi lavoratori e solo per la prima volta in quella spe- cifica occasione disattese. 24 «In realtà — si legge a pag. 13 ELla sentenza impugnata — risulta accertato che i lavoratori dipendenti ELla BO impiegati sul territorio libico fossero co- munque a conoscenza ELla obbligatorietà ELl'utilizzo EL mezzo navale anziché terrestre per gli spostamenti da e per il sito di Mellitah. D'altro canto l'obbligo di informazione posto in capo al datore di lavoro prevede solamente che il lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto, in relazione alla attività svolta, alle normative di sicurezza e alle disposizioni aziendali in materia. Di contro non è prevista l'adozione ELla forma scritta per l'adempimento ELl'ob- bligo informativo». In realtà, dal tessuto motivazionale di entrambe le sentenze di merito, emerge un quadro che ha visto la BO s.p.a. tenere adeguatamente conto nel proprio moELlo organizzativo d'impresa, con cantieri in trenta Paesi in ogni parte EL mondo, EL rischio connesso agli spostamenti dei propri dipendenti in zone che presentassero situazioni di rischio per la loro incolumità in relazione agli stessi. Rischio che, in ragione ELla diffusione EL lavoro in ambito mondiale, non poteva che contemplare, com'è avvenuto, l'istituto ELla ELega di funzioni. Perciò, nello specifico ELla Libia, il consiglio di ammiIStrazione si era formalmente affidato alla figura dirigenziale di EN SO, figura professionale — va ribadito — di com- provata capacità ed esperienza che gli venivano riconosciuti anche dai lavoratori sul posto, cui aveva conferito una valida ELega con autonomi poteri di gestione e di spesa. La Corte territoriale evidenzia che OL GH, Presidente EL consiglio di i ammiIStrazione ELla BO s.p.a..r sulta aver sempre mantenuto contatti diretti con il SO. In particolare, a quest'ultimo, attraverso la e-mail inviatagli da Ni- cola GH, figlio ELl'imputato OL, componente EL c.d.a. con poteri operativi avverso la cui assoluzione è insorto il P.G. capitolino, era stato specificamente ribadito di utilizzare la nave — peraltro già pagata e prenotata— per lo sposta- mento dei tecnici al cantiere di Mellitah. La circostanza su cui insiste il ricorso EL PG che la e-mail non proveISse da OL GH, come erroneamente scrive la Corte territoriale, appare in realtà inconferente ai fini ELl'odierno decidere. OL GH, infatti, come ricorda lo stesso PG ricorrente, era il soggetto di un'articola- zione societaria riconducibile a BO s.p.a., la B.U. Local Construction Services, che sovrintendeva all'operato e ai risultati economici ELle strutture ELla società nei vari Paesi stranieri. Il denunciato travisamento ELla prova, pertanto, difetta EL necessario requisito ELla decisività ai fini EL decidere. La Corte territoriale logicamente conclude, sulla scorta di quanto sopra evi- denziato, che la mancata inserzione da parte dei componenti EL consiglio di am- miIStrazione EL rischio in questione nel DVR «non rappresenta un antecedente 25 causale determinante per la causazione ELl'evento» (pag. 13 ELla sentenza im- pugnata). Si dà infatti ampiamente ed esaustivamente atto nella motivazione che l'obbligo di informazione era stato adempiuto e che, ancorché non inserito nel documento di valutazione dei rischi, fosse noto a tutti l'obbligo di accedere al sito di Mellitah esclusivamente a mezzo ELl'imbarcazione messa a disposizione e fi- nanziata dalla società. E che tali prescrizioni erano costantemente rispettate. Si evidenzia in proposito «il comportamento inequivoco tenuto dai vertici so- cietari laddove si consentiva la collocazione di slides informative, acquisite in atti, poste all'interno EL sito di Mellitah con le quali si dettavano generali regole di comportamento e di sicurezza e si metteva in guardia tutto il personale EL sito dall'allontanarsi a piedi o con autoveicoli dall'area protetta di Mellitah» (pag. 13 ELla sentenza impugnata). I giudici di merito danno concordemente atto che nel caso specifico la scelta EL SO di disporre il trasferimento via terra fu frutto di una sua personale iniziativa EL tutto imprevedibile per i componenti EL copsiglio di ammiIStrazione tenuto conto ELla sua elevata esperienza sul campo, EL fatto che mediante la sopra ricordata comunicazione via e-mail era stata speoficamente raccomandata l'utilizzazione ELla via marittima e che la prescrizione per il passato era stata sempre rispettata. Aggiungono in proposito i giudici EL gravame EL merito che « quanto al con- tenuto di tale imprudente e negligente decisione di spostare i lavoratori via terra, a mezzo di una autovettura, deve rilevarsi come le evidenze probatorie dimostrino che tale scelta non fu né conosciuta né tantomeno avallata dall'organo ammini- strativo ELla BO, operante in Italia nella sede di Parma, le cui direttive, in- vece, si erano sempre palesate in senso contrario a quanto stabilito dal SO in quel frangente» e che, di contro « va evidenziato che, sebbene non debitamente formalizzato, l'organo collegiale ammiIStrativo ELla BO avesse, a più riprese, stabilito che l'unica modalità per accedere al sito di Mellitah e per allontanarsi dal detto sito, per fare rientro in Italia, fosse quella marittima a mezzo di una imbar- cazione messa a disposizione e finanziata dal committente, in quanto ragionevol- mente ritenuta più sicura» (pag. 13 ELla sentenza impugnata). Sfornita di prove e rimasta allo stadio di mera enunciazione è la circostanza su cui insiste in ricorso il PG, secondo cui l'assenza di stringenti prescrizioni sul rischio di cui si discute all'interno EL DVR ne comportava una più facile trasgres- sione o elusione, rendendole prive di deterrenza per l'assenza di sanzioni. L'affermazione in questione, peraltro, non si confronta criticamente con le ac- quisizioni difensive, anche di natura documentale, che hanno dato conto di come, dopo i fatti oggetto EL presente processo, il SO, a seguito dei fatti che hanno 26 portato al presente processo, è stato dapprima cautelativamente sospeso dall'in- carico, poi sottoposto a procedimento disciplinare all'esito EL quale è stato desti- tuito dall'incarico stesso ed assegnato ad altra mansione, di minor rilevanza tanto da un punto di vista organizzativo che remunerativo Priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto appare, pertanto, la moti- vazione ELla sentenza impugnata — che presenta tutti i caratteri richiesti alla pronuncia di appello che, in radicale riforma ELla sentenza di condanna di primo grado, pronunci sentenza di assoluzione in quanto confuta in modo specifico e completo le argomentazioni ELla decisione di condanna, scardinandone l'impianto argomentativo-dimostrativo (cfr. ex multis Sez. 5, n. 21008 EL 06/05/2014, Bar- zaghi ed altri, Rv. 260582-01) — laddove ha ritenuto di pronunciare una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto per tutta i componenti EL c.d.a. ELla BO, ivi compreso OL GH che aveva le ELeghe operative, rite- nendo, di fatto, che, per quanto riguarda la BO, la responsabilità di aver posto in essere la sciagurata ed imprevedibile —perché estemporanea e mai presa prima— condizione senza la quale non si sarebbe realizzato il rapimento dei tecnici italiani (ovvero il trasferimento via terra e non con la nave noleggiata dalla società) sia ascrivibile esclusivamente al suo dirigente in loco, EN SO, originario coimputato, che ha ritenuto di accedere ad una sentenze di patteggiamento. h Sottolinea la Corte capitolina/ a pag. 14 ELla sentenza impugnata/c e «l'ope- ration manager SO si guardò bene dall'informare i vertici ELla società, né risulta dimostrato che questi ultimi veISsero messi a conoscenza ELla stessa in un arco temporale utile ad intraprendere gli opportun: provvedimenti, cosicchè l'autonomia di tale decisione si configura quale elemento idoneo e sufficiente a recidere il nesso eziologico tra l'assenta condotta omissiva EL GH, oltre che EL NO e EL ZO che hanno una posizione ancora più sfumata per la mancanza di concreti poteri operativi e il sequestro di persona e il conseguente evento mortale EL LA e EL IA». c 3. Fondatt,— ed assorbente rispetto agli altri— api:Aiorrp invece il primo mo- tivo dtricorso proposto dalla BO s.p.a. In premessa, va detto che, astrattamente, una responsabilità ammiIStrativa ex art. 25-septies d.lgs. 231/2001, alla luce ELla prospettazione accusatoria, po- teva porsi. La norma in questione, infatti, prevede la responsabilità ammiIStrativa ELl'ente in relazione al ELitto di cui all'articolo 589 EL codice penale, commesso con violazione ELle norme sulla tutela ELla salute e sicurezza sul lavoro, e, in fatto, come si evidenziava in precedenza, tra le altre omissioni risulta contestata ai componenti EL c.d.a. di BO s.p.a la violazione ELl'art. 17 d.lgs. 81/2008, 27 che impone al datore di lavoro di predisporre il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 e di assicurare che vi sia uno scambio di informazioni all'in- terno ELla struttura aziendale. Tuttavia, come si avrà modo, di illustrare, la s.p.a. BO e il suo c.d.a. avevano adottato un moELlo organizzativo atto a prevenire anche il rischio che poi si è tragicamente concretizzato con la morte in Libia dei tecnici TO IA e SA LA. Ed avevano anche operato affinché le prescrizioni organizzative che volevano come tassativa la previsione ELl'utilizzo ELla nave per gli sposta- menti dal luogo di atterraggio in TuISia fossero adempiute dal SO. Inoltre, il d.lgs. 231/2001 pone a carico ELl'impresa una responsabilità am- miIStrativa in dipendenza di determinati reati commessi da propri ammiIStratori, dirigenti e dipendenti, qualora realizzati nell'interesse o a vantaggio ELl'impresa stessa. L'autore o gli autori EL reato devono essere soggetti apicali, definiti dalla normativa come "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di ammini- strazione, o di direzione ELl'ente o di una sua unità organizzativa dotata di auto- nomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo ELlo stesso ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi". E tali sono certamente i componenti EL consiglio di ammiIStrazione, ma anche l'operation manager in Libia EN SO. Inoltre, l'interesse ELl'ente, indispensabile affinché si ravvisi la responsabilità ammiIStrativa ex d.lgs. 231/2001, deve escludersi, anche in via astratta, quando uno dei soggetti sopra individuati abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, in quanto ciò determina la rottura ELlo schema di immedesimazione orga- nica e l'illecito commesso è certamente un vantaggio fortuito non attribuibile alla volontà giuridica ELl'ente, pur potendo tornare a suo vantaggio. E nel caso che ci occupa alcuno dei dipendenti ELla BO s.p.a. imputati nel presente processo risulta aver perseguito un interesse proprio. 4. Detto ELla configurabilità in astratto di una responsabilità ex art. 25-sep- ties d.lgs. 231/2001 ipotizzabile nel caso in esame a carico di BO s.p.a., va subito detto che, in concreto, la stessa non sussiste perché, come ricordano anche i giudici capitolini a pag. 15 ELla sentenza impugnatai l'ente non è responsabile quando ha adottato, prima ELla commissione ELl'illecito, un moELlo di organiz- zazione e gestione idoneo a prevenire la commissione ELlo stesso. L'errore logico in cui incorre la sentenza impugnata è quello di inferire la re- sponsabilità ELl'ente dallo sporadico comportamento tenuto dal SO, ovvero da una figura apicale avente autonomi poteri di gestione e di spesa, di trasgres- sione alle prescrizioni ricevute. 28 Con il primo motivo di ricorso l'ente ricorrente si duole, fondatamente, di una palese e grave contraddizione tra le affermazioni che i giudici capitolini operano nella prima parte ELla sentenza — e che pongono a fondamento ELl'assoluzione ELl'intero consiglio di ammiIStrazione ELla BO — E la ritenuta responsabilità ammiIStrativa ELl'ente di cui alla seconda parte ELla motivazione. A ben guardare, come visto, la sentenza impugnata riconosce che sussisteva e fosse nota anche a tutti i lavoratori ELla BO la sussistenza di un obbligo, a fini di sicurezza, una volta atterrati in TuISia di portarsi presso il cantiere in Libia con la nave messa a disposizione dalla società e non via terra. Emerge anche dalla doppia conforme pronuncia dei giudici di merito sul punto che tale obbligo veniva generalmente adempiuto. L'esistenza e la procedura di isasferimento via mare e la sua costante attuazione erano state confermate — come ricorda il difensore ricorrente — nell'annotazione di p.g. operata all'esito di un'ispezione condotta sul materiale digitale contenuto nel server ELla società e in dotazione a EN OR son. Ed è stato lo stesso SO, in più occasioni, nel corso EL procedimento penale, a riconoscere di avere personalmente assunto la decisione di far viaggiare via terra i quattro tecnici il 19/07/2015, aggiungendo che era la prima volta che disponeva che i dipendenti ELla società effettuassero il trasporto via terra. Come si legge a pag. 14 ELla sentenza impugnataX«Il compendio probatorio acquisito in atti, difatti, dà atto EL costante rispetto ELle prescrizioni richiamate, alle quali era prassi attenersi, pur in presenza di condizioni metereologiche che obbligavano a ritardare di diversi giorni la navigazione. Dalle dichiarazioni rese al P.M. dal AG e dal LI, inoltre, si rileva che anche il personale ELla BO, e non solo i soggetti in posizione gerarchicamente sovraordinata, cui tali comunicazioni venivano rivolte, fosse stato edotto ELla necessarietà di siffatta modalità di spostamento». Altrettanto incontestato, secondo la ricostruzione dei giudici di merito e che il SO, fosse dotato di una valida ELega da parte EL consiglio di ammiIStrazione ELla BO in tema di sicurezza dei lavoratori In Libia e che fosse soggetto sul punto dotato di autonomia di spesa, oltre che avente la necessaria professionalità per adempiere a tale compito. E' la stessa sentenza impugnata a riconoscere come la condotta EL SO, nella tragica occasione che ha innescato gli eventi di cui all'imputazione, non fosse prevedibile, da parte dei componenti EL consiglio di ammiIStrazione: « Ne deriva, anche a fronte ELl'insussistenza di elementi che vadano in senso contrario a quanto fin qui esposto, che la decisione EL SO di spostare i quattro lavoratori mediante un'autovettura sia da ritenersi frutto di una sua personale iniziativa, non concordata con alcuno, come d'altronde lo stesso ha dichiarato nel corso EL giu- dizio di primo grado» (pag. 14 ELla sentenza impugnata). 29 5. Sul punto la Corte territoriale, nell'affermare la responsabilità ai sensi ELle legge 231/2001 ELla BO s.p.ainon pare operare un corretto governo ELla più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che, al fine di evitare che la responsabilità ELl'ente sia formalisticamente e automaticamente dedotta, in base a schemi logico-presuntivi che richiamano il paradigma ELla responsabilità ogget- tiva, dal fatto che un reato è stato commesso nell'ambito ELl'organizzazione so- cietaria, ha ancora più esplicitamente ribadito (rispette a quanto già comunque affermato in precedenza) la necessità che l'accertamento ELla responsabilità ELl'ente segua un percorso di natura sostanziale (lo stesso in effetti applicato dalla sentenza impugnata nella prima parte ELla motivazione, che ha portato all'asso- luzione dei componenti EL c.d.a.) che, a somiglianza di quanto accade nel campo ELla responsabilità ELle persone fisiche e indipendentemente dalla formale pre- senza di un moELlo organizzativo efficace e correttamente implementato, accerti l'esistenza in concreto di una "colpa di organizzazione" rispetto alla quale il reato che è stato commesso si ponga in stretto ed univoco rapporto di derivazione cau- sale. Si tratta, cioè, proprio di quegli elementi di cui, nel caso di specie, la sentenza impugnata, trattando ELla responsabilità ELle persone fisiche, ha escluso l'esi- stenza, Su questa specifica linea si è attestata anche la recentissima Sez.
4. n. 21704 EL 28/03/2023, Sasil Srl., Rv. 284641, nella cui condivisibile motivazione si legge che: «La responsabilità da reato degli enti rappresenta un moELlo di responsabi- lità che, coniugando i tratti ELl'ordinamento penale e di quello ammiIStrativo, ha finito con il configurare un tertium genus, compatibile con i prìncipi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza e i criteri d'imputazione ogget- tiva di essa (Sez. U., n. 38343 EL 24.4.2014, Espenhahn, Rv. 261112). Inoltre, il legislatore ha previsto specifici criteri di imputazione di tale responsabilità, l'inte- resse o il vantaggio di cui all'art. 5 EL d.lgs. 231 EL 2001), che sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il primo esprime una valutazione teleologica EL reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento ELla commissione EL fatto e se- condo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, il secondo ha connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dall'illecito (Sez. U., n. 38343/2014, cit., Rv. 261114). Tuttavia, proprio nel caso di responsabilità degli enti ritenuta in relazione a reati colposi di evento in violazione ELla normativa antinfortuIStica, il S.C. ha precisato che la "colpa di organizzazione" deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte ELl'ente ELl'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commis- sione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità EL soggetto 30 collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che indi- vidui i rischi e ELinei le misure atte a contrastarli (Sez. U, n. 38343/2014, cit., Rv. 261113)». Secondo tale indirizzo ermeneutico, che il Collegio condivide appieno, per non svuotare di contenuto la previsione normativa che ha inserito nel novero di quelli che fondano una responsabilità ELl'ente anche i reati colposi, posti in essere in violazione ELla normativa antinfortuIStica (il sopra ricordato art. 25-septies EL d.lgs. 231 EL 2001 a proposito EL quale, riguardando reati colposi, appare ec- centrico il riferimento che la Corte territoriale opera a pag. 17 al fatto che «la condotta EL SO non si è risolta in un aggiramento subdolo e occulto ELle prescrizioni EL moELlo organizzativo, ma si è esplicitata in una violazione frontale e diretta ELle prescrizioni EL moELlo organizzativo, commessa in modo palese e non occulto» ritenuto solo il primo atto ad escludere la responsabilità ELl'ente), si è peraltro chiarito, in via interpretativa, che i citati criteri di imputazione oggettiva vanno riferiti alla condotta EL soggetto agente e non all'evento, in conformità alla diversa conformazione ELl'illecito, essendo possibile che l'agente violi consape- volmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie ELl'ente. A maggior ragione, vi è perfetta compatibilità tra inosservanza ELla prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l'ente (in motivazione, Sez. U. n. 38343 EL 2014, cit.). Apodittica, ed evidentemente viziata da una non corretta valutazione ex post, è la affermazione che si legge a pag. 17 ELla sentenza impugnata che il moELlo organizzativo di BO s.p.a. «non ha superato positivamente un giudizio di ido- neità ad annullare il rischio di commissione EL reato presupposto nella dimensione aziendale». Peraltro, ai fini ELla configurabilità ELla responsabilità da reato degli enti, non sono ex se sufficienti la mancanza o inidoneità degli specifici moELli di orga- nizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione, per l'appunto, ELla "colpa di organizzazione", che caratterizza la tipicità ELl'illecito ammiIStrativo ed è distinta dalla colpa degli autori EL reato (Sez. 4, n. 18413 EL 15/2/2022, Cartotecnica Grafica Vicentina, Rv. 283247-01). Nell'affermare tale principio, peraltro, si è spiegato in motivazione (richiamando Sez. 4, n. 32899 EL 8/1/2021, Castaldo, sul disastro ferroviario di Viareggio) che la struttura ELl'ille- cito addebitato all'ente incentrata sul reato presupposto, rispetto al quale la rela- zione funzionale tra reo ed ente e quella teleologica tra reato ed ente hanno la funzione di rafforzare il rapporto di immedesimazione organica, escludendo che possa essere attribuito a quest'ultimo un reato commesso sì da soggetto incardi- nato nell'organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questa. Ciò consente di dire, dunque, che l'ente risponde per fatto proprio e che per scongiurare addebiti 31 di responsabilità oggettiva - deve essere verificata una "colpa di organizzazione" ELl'ente, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati EL tipo di quello realizzato. A riscontro di un tale deficit organizzativo a consentire l'imputazione all'ente ELl'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo e spetta all'accusa, pertanto, dimostrare l'esistenza ELl'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa ELl'ente e l'avere essa agito nell'interesse EL secondo, previa individuazione di precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione ELl'uno all'interesse ELl'altro (in motivazione, Sez. 6, rri. 27735 EL 18/2/2010, Scarafià, Rv. 247666). Si tratta di un'interpretazione — che il Collegio intende ribadire — che, in sostanza, attribuisce al requisito ELla "colpa di organizzazione" ELl'ente la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, cioè di elemento costitutivo EL fatto tipico, integrato dalla violazione "colpevole" (ovvero rimproverabile) ELla regola cautelare. Essa va dimostrata dall'accusa e l'ente può dimostrarne l'assenza, gli elementi costitutivi ELl'illecito essendo rappresentati dalla sopra descritta immedesimazione organica "rafforzata", ma anche dalla ca- renza di un adeguato moELlo organizzativo, oltre che dal reato presupposto e dal nesso causale tra i due (in motivazione, Sez. 4, n. 1841:3 EL 15/02/2022, Carto- tecnica Grafica Vicentina S.r.l., cit.). 6. L'excursus giurisprudenziale appena effettuato rende evidente come in un caso come quello che ci occupa, al di là ELla mancata previsione specifica nel DVI, il moELlo organizzativo esistesse, fosse individuato in specifici documenti resi noti al personale, e fosse comunque atto a prevenire il tipo di rischio poi concretizzatosi a seguito ELl'estemporanea iniziativa EL SO. Quanto all'obbligo di una vigilanza costante sull'operato di quest'ultimo, su cui ha insistito la pubblica accusa, fondatamente la difesa ha opposto il rilievo che si trattava di un soggetto apicale, con autonomi poteri di gestione e di spesa, rispetto al quale i poteri di controllo societario — a mano di non voler di fatto rendere inutile la concessa ELega— non possono essere gli stessi di un soggetto avente mansioni esecutive. Contraddittorio appare l'iter argomentativo percorso dai giudici capitolini che, da un lato, sottolineano le enormi dimensioni ELla società di cui ci si occupa e dall'altro paiono ritenere che il c.d.a. dovesse accentrare in sé il diretto controllo, senza operare a mezzo di ELegati, rispetto ai 30 Pesi in cui si trova ad operare. Né pare comprensibile un sostanziale giudizio di idoneità EL moELlo organiz- zativo predisposto da BO s.p.a., che prevedeva la disponibilità di una nave e il divieto di trasferimenti via terra da e per il cantiere di Mellitah, ritenendo, di 32 contro, con un'affermazione che si palesa apodittica, che la società dovesse do- tarsi, come si legge a pag. 18 ELla sentenza impugnata, di «protocolli che preve- dessero una puntuale formazione EL personale rispetto ai rischi esogeni ed endo- geni EL Paese in cui operavano», di «sistemi di tracciamento dei spostamenti EL personale da e per il sito di Mellitah» e formare «figure professionali apposita- mente destinate a garantire la security EL personale impiegato nel sito e una specifica procedura per la prevenzione e la gestione di sequestri di persona, eventi assolutamente prevedibili e frequenti in un'area di crisi». La residua via percorsa dalla pubblica accusa e ritenuta dalla sentenza impu- gnata per ricondurre la responsabilità ex legge 231/2001 di quanto fatto dal OR son alla società di cui era dirigente è stata quella di affermare che, in ogni caso, lo stesso ha agito nell'interesse ed al fine di realizzare un vantaggio economico per la società. Tale vantaggio economico sarebbe derivato dal rendere più veloce- mente disponibili i tecnici per il cantiere e, in ogni caso, nel non dover sopportare i costi economici EL pernottamento in TuISia per attendere, di lì a qualche giorno, l'arrivo ELla nave. Occorre allora verificare se questo che è evidentemente un interesse ELla società possa essere posto a carico ELla stessa per l'iniziativa estemporanea di un suo dirigente presa peraltro in distonia con quelle che erano le pacifiche, cono- sciute e fino a quel momento dallo stesso rispettate disposizioni organizzative sul punto. In realtà, dal tessuto motivazionale ELle due sentenze di merito, non è dato di enunciare un'urgenza ELla società di avere a disposizione a Mellitah i tecnici poi rapiti, non essendo stato esplicitato neanche il compito che i gli stessi sarebbero stati destinati a svolgere nel cantiere. Quanto al risparmio di alcune notti in albergo in TuISia, a fronte peraltro di una nave già approntata di lì a qualche giorno e di un trasbordo a mezzo auto che comunque è stato pagato, se ne palesa la portata irrisoria per una società multi- nazionale ELle dimensioni di BO s.p.a. In proposito, va sottolineata, ancora una volta, la sporadicità ELla violazione ELle prescrizioni impartitegli da parte EL SO. Ciò perché costituisce ormai ius receptum nei più recenti arresti ELla giu- risprudenza di legittimità la circostanza che i requisiti ELl'"interesse" e EL "van- taggio" debbano essere valutati nel contesto generale dei fatti ed in stretto colle- gamento con le verifiche relative alla sussistenza o meno di una "colpa di organiz- zazione", dando così rilevanza anche al carattere sporadico o meno ELla viola- zione. Si legge, in particolare, in Sez. 4, n. 33976, EL 30/06/2022, Cantina Sociale Bartolomeo da Breganze S.c.a.r.I., Rv. 283556, che, per quanto anche una unica e isolata violazione ELla norma cautelare possa fondare ia responsabilità ELl'ente, 33 «il connotato ELla sistematicità ELle violazioni ben può rilevare su un piano stret- tamente probatorio, quale possibile indice ELla sussistenza e "consistenza", sul piano economico, EL vantaggio, derivante dalla mancata previsione e/o adozione ELle dovute misure di prevenzione». Dunque, pur in assenza di una sistematicità ELle violazioni e in presenza di un vantaggio "esiguo" (ipotizzato nel caso in esame sotto il profilo EL risparmio di spesa), è da approfondire il rilievo di tali connotazioni oggettive ai fini ELl'ad- debito a carico ELl'ente. E a tal fine non va trascurato il dictum di Sez. 4, n. 22256 EL 03/03/2021, Canzonetti, Rv. 281276 - 02 che, per impedire un'automatica applicazione ELla norma che ne dilati a dismisura l'ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione, anche isolata, ha condivisibilmente affermato che l'esiguità EL risparmio può rilevare per escludere il profilo ELl'interesse e/o EL vantaggio, e, quindi, la responsabilità ELl'ente, ove la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza da parte ELl'impresa ELle disposizioni in materia di sicurezza. Peraltro, la sentenza impugnata non opera un buon governo neanche dei dicta di Sez. 4 n. 12149/2021, Rodenghi, Rv. 280877-01 quanto al collegamento finalistico tra violazione interesse ELl'ente e di Sez. 3, n. 20559 EL 24/03/2022, Comune di Molfetta c. Balestri, Rv. 283234 - 01 che ha affermato il principio che, in tema di responsabilità ammiIStrativa degli enti derivante dai reati di omicidio colposo plurimo e di lesioni personali aggravate dalla violazione ELla disciplina antinfortuIStica, il criterio di imputazione oggettiva EL vantaggio societario, può sussistere anche a fronte di una singola condotta illecita, ma ha comunque posto l'accento sul fatto che il vantaggio stesso deve essere oggettivamente apprezzabile (ad esempio in termini di fatturato o di ampliamento dei settori di operatività, ed eziologicamente collegato all'attività societaria) 7. Conclusivamente la sentenza impugnata — che non si avvede che lad- dove venga in concreto esclusoi.come nel caso di specie, non solo ogni profilo di responsabilità sotto forma di colpa di organizzazione a carico ELl'organo gestorio ma anche il nesso di causalità con gli eventi dannosi verificatisi non può esserci alcuno spazio logico giuridico per ascrivere una responsabilità ammiIStrativa da reato all'ente — non può che essere annullata senza rinvio BO s.p.a. non può rispondere ai sensi ELla I. 231/2001 EL comporta- mento EL proprio dipendente SO — che peraltro, come detto, ha prodotto un vantaggio economico non oggettivamente apprezzabile rispetto alle dimensioni so- cietarie — perché aveva adottato un moELlo di organizzazione e di gestione ELla sicurezza sul lavoro (art. 30, commi 3 e 4 d.lgs 81/2008) che, con una valutazione ex ante necessariamente correlata anche al costante rispetto fino a quel momento 34 ELle prescrizioni impartite impartire dal suo c.d.a., si era dimostrato idoneo a prevenirlo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti ELla S.P.A. NA perché l'illecito ammiIStrativo di cui all'art. 25 septies d.lgs. 231/2001 non sussi- ste. Rigetta il ricorso EL Procuratore Generale. Così deciso il 25/06/2024