Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2024, n. 31665
CASS
Sentenza 25 giugno 2024

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 893/2024 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, il 25 giugno 2024. Le parti coinvolte nel procedimento sono il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma e la società NA S.p.A., con ricorsi rispettivamente per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Roma e per la conferma della responsabilità amministrativa della società. Il Procuratore Generale ha contestato l'assoluzione di alcuni membri del consiglio di amministrazione, sostenendo che avessero omesso di adottare misure di sicurezza adeguate, mentre la società ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando l'assenza di responsabilità.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che non sussistesse l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies d.lgs. 231/2001. Il giudice ha argomentato che, sebbene vi fosse stata una violazione delle norme di sicurezza, la società aveva adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire il rischio, e che la condotta del dirigente in loco, che aveva preso decisioni autonome e imprevedibili, non poteva essere imputata all'ente. La Corte ha sottolineato l'importanza di una valutazione sostanziale della responsabilità, escludendo la colpa di organizzazione e il nesso di causalità tra le omissioni e l'evento dannoso.

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Massime3

Il reato omissivo colposo si considera commesso nello Stato, in applicazione del principio di territorialità della legge penale di cui all'art. 6, comma secondo, cod. pen., nel caso in cui abbia avuto luogo in tale territorio anche una parte soltanto della omissione causativa dell'evento. (In applicazione del principio, la Corte, in un caso di omicidio colposo con violazione della normativa antinfortunistica sul lavoro, il cui evento si era verificato all'estero, ha ritenuto che per l'affermazione della giurisdizione italiana sia sufficiente che sul territorio nazionale si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, pur se priva dei requisiti di idoneità e univocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella svoltasi all'estero).

In tema di responsabilità da reato degli enti, l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute assume rilevanza per escludere la sussistenza del requisito oggettivo del vantaggio di cui all'art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a condizione che la violazione si inscriva in un contesto di generale osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dell'impresa. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna dell'ente sul rilievo dell'insussistenza di un vantaggio in termini di risparmio di spesa rispetto alle dimensioni aziendali, anche alla luce dell'adozione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la violazione contestata).

In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione ex art. 25-septies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, riveste funzione analoga a quella della colpa afferente al reato commesso dalla persona fisica, risultando elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione rimproverabile della regola cautelare, la soddisfazione del cui onere probatorio grava sull'accusa, mediante la prova dell'immedesimazione organica rafforzata prevista dalla norma e della carenza del modello organizzativo, oltre che del reato presupposto e del nesso causale tra reato e comportamento dell'ente.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2024, n. 31665
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31665
Data del deposito : 25 giugno 2024

Testo completo