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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione
La Corte di Appello di Lecce composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 112/2023 R.G., introdotta da
(P.I. ), in persona del suo legale E_ P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti MARRAZZA Tommaso
e GANDOLFO Gaetano, come da mandato in atti;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._1
(P.I. , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to LEPORE Stefania Maria, come da mandato in atti;
APPELLATI
OGGETTO e CONCLUSIONI: appello avverso la sentenza nr.1047/2022, emessa dal Tribunale di Brindisi il 24/6/2022 e pubblicata il 5/7/2022. Le parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del 24 settembre 2024 ex art. 127 cpc, riportandosi ai rispettivi scritti.
MOTIVAZIONE 1. Con atto di citazione del 25 gennaio 2015 l'attore evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, ed E_ Controparte_2 lamentando che la sua utenza luce, presso la residenza estiva sita in OR
c.da Speloci, e l' utenza gas, presso la sua abitazione in OR alla via Tito IV, erano state illegittimamente trasferite dal suo originario fornitore DF
UE ad per il tramite della società AL Controparte_3
Service s.r.l., che aveva materialmente realizzato un fantomatico/fraudolento contratto telefonico di fornitura. Al riguardo, riferiva che, a seguito di un abbassamento di tensione, nel mese di settembre 2014 era venuto a conoscenza del passaggio ad un altro gestore di energia elettrica per poi subire il distacco della fornitura presso la residenza estiva sita in OR alla c.da Speloci e che, a seguito dell'assenza di energia elettrica ed il mancato funzionamento dell'impianto di allarme, tra il 7 e l'8 ottobre 2014 aveva subito un furto presso la suddetta abitazione con un conseguente danno di € 21.000,00. L'attore, pertanto, chiedeva:
a) di dichiarare la inesistenza o la nullità per illiceità dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas stipulati da in regime di E_
Mercato Libero e, per l'effetto, dichiarare la illegittimità/illiceità delle fatture emesse e quindi non dovuta alcuna somma in esecuzione dei suddetti contratti;
b) di ritenere e dichiarare la illiceità del comportamento delle convenute con riferimento all'attivazione di forniture non richieste, alla successiva illegittima/illecita disattivazione delle forniture stesse in assenza di qualsiasi presupposto di legge, alle illegittime richieste di pagamento ed alle continue minacce di interruzione della fornitura anche successive ai reclami dell'attore.
Per l'effetto, condannare le convenute al risarcimento dei danni materiali pari ad € 21.000,00 o alla maggiore e minor somma ritenuta di giustizia, anche a seguito di c.t.u., nonché al risarcimento del danno biologico e morale. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
2. Nel contraddittorio delle società convenute e istruita la causa a mezzo di prove orali e tre distinte consulenze tecniche d'ufficio, il Tribunale di
Brindisi con sentenza nr.1047/2022 così statuiva: “ 1) Dichiara la esclusiva responsabilità di relativamente alla attivazione della E_ fornitura luce, non richiesta, presso la residenza estiva dell'attore, sita in
OR, c.da Speloci e la sua utenza Gas, presso la abitazione in OR, alla via Tito IV, illegittimamente, trasferite, dal suo originario fornitore DF UE,
pag. 2/18 ad per il tramite della società AL Service Controparte_3
s.r.l.; 2) Per l'effetto, dichiara la nullità dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas stipulati da in regime di Mercato Libero e,
E_ per l'effetto, dichiara l'illegittimità/illiceità delle fatture emesse e, quindi, non dovuta alcuna somma in esecuzione dei suddetti contratti;
3) Riconosce ed afferma, pertanto, la esclusiva responsabilità di per i danni
E_ subiti dall'attore che si quantificano in complessivi € 23.350,00,per le causali di cui alla parte motiva.; 4) Condanna in persona del
E_ suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'attore che liquida in complessivi € 6.400,00 di cui € 1.000,00 per f fase di studio, € 900,00 per fase introduttiva, 1.500,00 per fase istruttoria e d € 3.000,00 per fase decisoria;
5) Pone definitivamente a carico di in persona del suo legale rappresentante pro
E_ tempore, le spese di c.t.u.; 6) Compensa le spese di giudizio tra
E_
in persona del suo legale rappresentante pro t tempore, ed AL
[...]
s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore”.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello sulla E_ base di cinque motivi che saranno più diffusamente trattati, chiedendo “in via preliminare, accogliere l'appello interposto e rigettare la domanda di risarcimento dei danni proposta dal poiché infondata in fatto ed in CP_1 diritto e comunque non provata e, per l'effetto, condannare il Sig.
[...]
alla restituzione di tutte le somme versate da CP_1 E_ in forza della impugnata sentenza ed in particolare alla restituzione di €
23.350,00 per sorte capitale ed € 9.338,36 di spese legali;
- in via subordinata, dichiararsi la AL unica responsabile dei danni subiti dal
- condannare il Sig. a rifondere per intero, in CP_1 Controparte_1 favore di le spese sostenute in primo grado per le E_
CC.TT.UU espletate;
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”.
4. Con comparsa depositata il 24/05/2024 si è costituita
[...]
e ha ribadito la propria estraneità alla vicenda per cui è causa CP_2 in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto negoziale intercorso tra
[...]
e ragione per la quale in primo grado aveva Pt_1 Controparte_1 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo “di aver svolto attività del tutto strumentale rispetto al perfezionamento dei contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas per conto di ”. Ha sostenuto E_ che “giusto contratto di teleseller intercorso con la Società di fornitura
pag. 3/18 appellante, alla deducente competeva la sola conduzione, in modalità outbound, di attività pubblicitaria a mezzo contatto telefonico strumentale alla successiva conclusione di contratti con la Società di fornitura”. Ha pertanto ribadito di aver contattato telefonicamente, in qualità di provider, i clienti “sulla base delle liste e dei dati dei potenziali utenti fornite dalla stessa
Committente ed utilizzando la piattaforma informatica (da cui venivano Pt_1 generate le chiamate dei call center EUROCALL) sempre di esclusiva proprietà della medesima , la quale sola detiene tutti i dati e le E_ registrazioni vocali afferenti ai contatti telefonici effettuati dall'esponente ed ai contratti stipulati per effetto dei c.d. vocal order.”. L'attività di AL, dunque, si sarebbe limitata alla sola fase preliminare di pubblicizzazione dell'offerta commerciale di ed acquisizione dell'adesione al E_ successivo contratto di fornitura, la cui effettiva attivazione è rimasta di competenza di . E_
Ribadita la piena validità e legittimità dei contratti stipulati per il proprio tramite, AL ha eccepito l'assenza di nesso eziologico tra i danni di cui il invoca il ristoro e la conclusione dei contratti con il cd. “vocal order” CP_1 conclusi in data 21/02/2014. A supporto della regolarità del proprio operato l'appellata ha dedotto che l'adesione telefonica di , Controparte_1
“regolarmente acquisita con risposta affermative a tutti i quesiti dell'operatore, non è stata oggetto di scarto né veniva “restituita” ad EUROCALL, posto che ne ha riscontrato la regolarità della E_ stessa.”.
AL s.r.l. ha quindi respinto ogni addebito di responsabilità assumendo di aver operato secondo buona fede, correttezza e lealtà e che competesse ad l'onere di regolare il rapporto contrattuale con il nuovo Pt_1 cliente e, successivamente, di verificare il corretto svolgimento dello stesso tramite l'invio della documentazione afferente alle condizioni contrattuali e delle successive comunicazioni. Con riferimento ai danni lamentati dal l'appellata ha obiettato CP_1 che, pur protraendosi da giorni la sospensione della fornitura di energia elettrica (denuncia-querela sporta in data 30/09/2014), l'attore non si era attivato in alcun modo, “fosse anche per procurarsi mezzi alternativi e/o sostitutivi dell'impianto di allarme attraverso cui scongiurare minacce di estranei e furti, quale quello lamentato”.
Nel corso del giudizio di appello, acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e dichiarata la contumacia dell'appellato all'udienza Controparte_1
pag. 4/18 del 24/9/2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art.190 cpc per il deposito di memorie difensive.
******
L'appello risulta in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
4. Con il primo motivo di gravame l'appellante impugna il capo della sentenza con cui il Tribunale ha accolto la domanda dell'attore, riconoscendo la esclusiva responsabilità di relativamente all'attivazione E_ della fornitura sia del gas che dell'energia elettrica, illegittimamente trasferite dall'originario fornitore.
Premesso il contenuto degli accordi intercorsi con AL s.r.l. ovvero il contratto di teleselling tramite provider, ha dedotto che “nel E_ caso oggetto di causa la RTI AL, nella sua qualità di società esterna operante in piena autonomia tramite i propri collaboratori che agiscono sotto esclusive direttive della società stessa, promuoveva, per conto di
[...]
, la conclusione con il Sig. sia del contratto di E_ Controparte_1 fornitura di energia elettrica, che del contratto di fornitura di gas,” formalizzando la stipula degli stessi in data 21 febbraio 2014 mediante i contratti vocal. Dal tenore delle registrazioni vocali fornite da AL “si evinceva che i contratti venivano regolarmente conclusi in quanto il cliente, dopo aver confermato le proprie generalità, confermava anche l'indirizzo di residenza”. In conseguenza di ciò, aveva dato comunicazione E_ dei suddetti contratti al cliente “con missiva del 24 febbraio 2014
(all'indirizzo fornito dal cliente stesso nel corso della conversazione telefonica avvenuta con l'operatore della AL) nel pieno rispetto dell'art. 12 del
Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, della Delibera AEEG 104/10 (C”fr. doc. 13 fascicolo di parte , nonché del disposto di cui all'art. 5 della E_
Delibera AEEG n. 153/12/R/com.”.
ha dedotto che “contrariamente a quanto sostenuto dal E_
Giudice di prime cure, nell'immediato (ovvero tre giorni dopo la conclusione dei contratti), mediante la comunicazione di cui innanzi, notiziava il CP_1 indicando tempi di attivazione e dati relativi alle forniture”…e che …” la circostanza che il soggetto con cui avveniva la conversazione con l'operatore della AL non fosse realmente il Sig. non rileva ai fini della CP_1 validità del contratto in quanto, per regolamentazione contrattuale, Pt_1
pag. 5/18 non è tenuta a vigilare sulla correttezza dell'operato dell'agenzia Pt_1 preposta alla conclusione dei contratti.”. La difesa di ha E_ sostenuto che “erra dunque il Giudice di prime cure nel ritenere l'appellante responsabile delle suddette attivazioni in quanto ciò era addebitabile esclusivamente ad AL” in qualità di agenzia provider che aveva in via esclusiva acquisito l'adesione contrattuale del CP_1
L'appellante ha ribadito di aver agito nel rispetto della normativa di settore sia nella fase di conclusione dei contratti (conclusi secondo la modalità Vocal Ordering affidata ad apposita società), che nella successiva risoluzione degli stessi, avendo applicato sia alla fornitura di gas che di energia elettrica un prezzo finale conforme a quanto previsto dall'art. 12 della Delibera 153/12/R/com all. A in materia di contratti e attivazioni di forniture non richieste, non appena venuta a conoscenza dell'attivazione di forniture non richieste in capo al CP_1
Alla luce di ciò l'appellante ha chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, la AL sia dichiarata unica responsabile di quanto patito dal
CP_1
5. Con il secondo motivo l'appellante ha contestato il capo della sentenza che ha dichiarato la nullità dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas stipulati da e per l'effetto ha dichiarato la E_ illegittimità/illiceità delle fatture emesse, ritenendo la stessa Pt_1 responsabile di tali attivazioni. Invece, unica ed esclusiva responsabile dell'accaduto è la società AL in quanto incaricata della conclusione di contratti di energia elettrica e gas naturale. AL s.r.l., nella sua qualità di società esterna, operava in piena autonomia tramite i propri collaboratori, i quali agivano sotto le sue esclusive direttive, e, quindi, era responsabile delle condotte tenute in violazione delle prescrizioni fornite da . E_
Dalla nota di del novembre 2014 emerge che non E_ appena l'appellante aveva avuto contezza dell'avvenuta attivazione di forniture non richieste dal cliente, provvedeva alla fatturazione in ossequio a quanto previsto dalla Delibera 153/12 in materia di contratti e attivazioni di forniture non richieste. Alla luce di ciò le fatture emesse da devono Pt_1 ritenersi corrette e legittime avendo la società fornitrice effettuato le dovute rettifiche in conseguenza dell'attivazione di forniture non richieste. Per altro verso, il pur non ricevendo le fatture, continuava ad utilizzare sia la CP_1 fornitura di gas che quella di energia elettrica senza porsi il problema che i pag. 6/18 relativi costi di utilizzo non gli venivano addebitati, limitandosi invece a segnalare l'accaduto solamente a distacco oramai avvenuto.
6. Con il terzo motivo viene impugnato il capo della sentenza che ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità di per i danni subiti E_ dall'attore. In ordine ai danni per il furto perpetrato tra il 7/8 ottobre 2014 presso la residenza estiva sita nelle campagne di OR, imputati dall'attore al mancato funzionamento dell'impianto d'allarme a causa del distacco della fornitura di energia elettrica da parte di , la difesa ha evidenziato E_ come il fosse ben consapevole che la propria abitazione era CP_1 sprovvista di energia avendo egli in data 30 settembre 2014 sporto denuncia querela e, nonostante ciò, non si fosse premurato di adottare le necessarie misure per evitare l'accesso di estranei nella propria abitazione. Pertanto, essendo il fatto storico che ha originato il danno conseguente in via esclusiva o, quanto meno, prevalente alla condotta colposa del danneggiato, il risarcimento avrebbe dovuto essere escluso o ridotto ai sensi dell'art. 1227 c.c.. In altri termini, non sussiste nesso causale tra il furto e la mancanza di energia elettrica, in considerazione del fatto che i danni lamentati sono imputabili a imprudenza, negligenza, imperizia dello stesso danneggiato, ovvero al fatto di un terzo avente un'efficacia causale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra un eventuale comportamento antigiuridico di
[...]
e l'evento dannoso. Il non aveva fornito alcuna prova dei Pt_1 CP_1 fatti costituitivi della sua domanda, in ordine al nesso causale ed al quantum della domanda risarcitoria. 7. Con il quarto motivo l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui ha fatto proprie le conclusioni dei consulenti tecnici nominati in primo grado.
7.1. Quanto alla CTU espletata dall'ing. per l'esame della Per_1 registrazione dei contratti telefonici, si obietta che “a richiesta del perito di un documento contabile utile al fine di individuare il numero chiamante,
[...]
comunicava di “non essere in possesso di tale informazione in Pt_1 quanto le chiamate venivano effettuate dal personale di AL”. Inoltre il consulente affermava che “ha sbagliato sia l'operatore nell'indicare una città errata (località e CAP) e sia il cliente a rispondere “SI” alla domanda che gli è stata posta”. Sicchè, posto che la chiamata veniva eseguita da un operatore di AL, ne discende che non poteva essere ritenuta E_ responsabile dell'attivazione dei contratti vocal a nome di Controparte_1
pag. 7/18 7.2. Quanto alla CTU espletata dall'Arch. per la quantificazione dei Per_2 danni materiali subiti dall'immobile del conseguenti al furto, il CP_1 consulente a pag. 2 della propria relazione dichiarava che a fronte di un presunto danno di ben € 21.000,00, l'attore si era limitato ad allegare unicamente riproduzioni fotografiche poco puntuali degli infissi, omettendo di produrre la documentazione relativa al loro acquisto, pur essendovi l'obbligo di conservazione della documentazione comprovante l'acquisto per eventuali verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, gli elementi forniti da parte attrice sono insufficienti a provare la domanda.
7.3. Infine, la società appellante ha contestato le conclusioni della CTU medica volta ad accertare i danni non patrimoniali rivendicati dal CP_1
Secondo gli eventi dedotti sono inidonei a configurare una E_ lesione del diritto alla persona, alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.. Non ricorre nel caso di specie “un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, né – meno che mai – si verte in un'ipotesi di danno non patrimoniale prevista dal legislatore ordinario, laddove quanto dedotto dal
Summa appare piuttosto inquadrabile in quegli eventi della vita quotidiana consistenti in “disagi, e fastidi”. Poiché va esclusa la risarcibilità di tutte le lesioni poco significative, il caso di specie si caratterizza per essere il prodotto di “mere congetture, frutto dell'intento speculativo di tale domanda risarcitoria, non avendo il patito alcun danno meritevole di tutela.”. CP_1
8. Con il quinto motivo di gravame ha impugnato il E_ capo della sentenza relativo alle spese e ha chiesto che, come effetto della riforma della sentenza impugnata, gli oneri processuali siano posti a carico di
Controparte_1
** ** **
9. I primi due motivi di gravame, inerenti il profilo della responsabilità, come anche la prima censura del quarto motivo, concernente le risultanze della CTU espletata dall'ing. sui file audio, vanno esaminati Per_1 congiuntamente in quanto strettamente connessi.
9.1. E' utile richiamare la ricostruzione in fatto della vicenda per cui è causa, operata dal primo giudice sulla base della documentazione acquisita e degli esiti della CTU anzidetta.
✓ Non risulta contestata la circostanza che nell'aprile 2014 le utenze di energia elettrica e gas intestate a con l'originario forniture Controparte_1
GDF UE sono state sostituite con altrettante forniture da parte di Pt_1
pag. 8/18 , sulla base di contratti (rectius, contatti) telefonici intercorsi per E_ il tramite di AL RL nel febbraio 2014.
✓ Il a seguito di un abbassamento di tensione constatato nel CP_1 settembre 2014 nell'impianto elettrico della sua casa di campagna sita in agro di OR AD PE, era venuto a conoscenza che l'utenza era stata trasferita ad altro gestore;
egli aveva quindi subito il distacco dell'energia elettrica e poco dopo, stante il mancato funzionamento dell'impianto di allarme, aveva denunciato il furto degli infissi installati presso detta abitazione.
✓ A seguito di reclamo del con nota del novembre 2014 CP_1 [...]
gli aveva comunicato che sia la documentazione contrattuale che le Pt_1 fatture erano state inviate ad un indirizzo (errato), fornito dallo stesso utente in sede di attivazione delle forniture (via Tito IV 31 Brindisi, invece dell'indirizzo esatto di via Tito IV 31 OR).
✓ Tale attivazione era stata effettuata tramite la AL s.r.l. in veste di provider, con cui aveva stipulato contralto di teleseller, in E_ forza del quale la predetta RL, per conto di , aveva stipulato il E_ contratto vocale a nome di in data 21.02.2014 attraverso Controparte_1 una delle tecniche di comunicazione a distanza, il vocal ordering, ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 Codice del Consumo e dell'art 7 della L. 229/2003.
✓ Attraverso la CTU espletata dall'ing. sui file audio relativi a Per_1 tali comunicazioni a distanza, “pur in assenza di alterazioni o anomalie con mezzi tecnici”, è stato rilevato un primo errore riguardante il contenuto della conversazione registrata, in quanto nel corso della telefonata l'operatore chiede al cliente se la sua residenza e il luogo della fornitura sia “Brindisi
72100” e l'interlocutore risponde affermativamente, mentre la città di (presunto chiamato) non è Brindisi ma OR;
ha osservato Controparte_1 il ctu che hanno sbagliato sia l'operatore nell'indicare una città errata (con relativo cap) e sia il cliente nel rispondere affermativamente alla domanda.
✓ Un'anomalia ancora più significativa e dirimente è stata rilevata dal ctu in relazione alla effettiva identità del soggetto chiamato, in quanto il numero telefonico esterno chiamato dall'operatore di AL, risultato essere il 3930079323 (indicato nella documentazione fornita al ctu da
[...]
e non contestata da AL), non risulta intestato a Pt_1 [...]
, ma a tale , nato a [...] il 12/05/1976, ovvero ad CP_1 Persona_3 un terzo soggetto del tutto estraneo rispetto alla persona dell'attore.
✓ , dopo aver ricevuto da AL i file audio in questione, E_ ha inviato la documentazione contrattuale all'indirizzo di Brindisi via Tito IV
pag. 9/18 31, che è diverso dall'effettivo indirizzo di (OR, via Tito Controparte_1
IV 31/A), e, nonostante l'assenza di qualsiasi riscontro da parte del destinatario, ha proceduto all'attivazione della fornitura di energia elettrica presso l'utenza di OR AD PE (dove è ubicata la casa di campagna del e della fornitura di gas presso l'utenza di OR via Tito CP_1
IV (abitazione del . CP_1
✓ Come dedotto dalla stessa società appellante, questa ha proceduto alla successiva risoluzione di tali contratti di fornitura ed ha applicato sia alla fornitura di gas che di energia elettrica un prezzo finale conforme a quanto previsto dall'art. 12 della Delibera 153/12/R/com all. A in materia di contratti
e attivazioni di forniture non richieste.
9.2. Da queste circostanze è possibile trarre le seguenti considerazioni sul piano giuridico.
In primo luogo, alcun legittimo contratto può ritenersi concluso o venuto ad esistenza a nome di in relazione alle forniture di Controparte_1 energia elettrica e gas da parte di (peraltro, la stessa E_ [...]
ha riconosciuto che nei confronti del si era verificata la Pt_1 CP_1 fattispecie della attivazione di forniture non richieste, espressamente disciplinata dalla normativa di settore). In altri termini, va esclusa qualsiasi imputazione a di qualsivoglia fattispecie contrattuale Controparte_1 avente ad oggetto la fornitura di gas o energia elettrica da parte di
[...]
, essendo mancata da parte del qualsiasi dichiarazione E_ CP_1 negoziale in tal senso. Ne consegue che, al di là di eventuali profili fraudolenti, i contratti di fornitura in questione sono radicalmente nulli per difetto del consenso.
9.3. In secondo luogo, la responsabilità per l'anomala vicenda negoziale è da imputarsi sia ad AL RL che ad . E_
Alla prima in quanto le anomalie accertate nella fase delle “trattative” e della “conclusione” dei contratti vocali a nome dell'attore afferiscono direttamente alla prestazione affidata alla stessa AL e sono pertanto ascrivibili a suoi collaboratori e/o dipendenti. E' evidente che gli errori relativi all'indirizzo del destinatario della fornitura e soprattutto il fatto di aver chiamato un numero telefonico che nulla aveva a che vedere con il nominativo di sono ascrivibili alla società incaricata di Controparte_1 pubblicizzare e contattare telefonicamente i potenziali clienti. A fronte di queste “anomalie” (quanto meno colpose), AL RL non ha fornito alcun elemento idoneo ad escludere la propria responsabilità: in particolare, non sono stati allegati, né sono emersi, elementi che consentano di affermare pag. 10/18 che il numero telefonico (intestato a ) chiamato da Persona_4 un operatore di AL (RL con sede a ) sia stato fornito da _4 [...]
, quale utenza telefonica abbinata al nominativo di Pt_1 Controparte_1
(con residenza e utenze gas ed elettricità ubicate nella provincia di Brindisi). La responsabilità per l'illegittima attivazione delle utenze gas ed elettricità in capo al è da ascriversi, in concorso, anche ad CP_1 [...]
. Infatti, secondo la normativa che disciplina i contratti conclusi a E_ distanza mediante attività di telesseling, avrebbe dovuto ottenere la Pt_1 conferma scritta da parte del cliente o raccogliere una sua ulteriore conferma verbale.
A norma dell'art.5 delibera Autority 153/2012 e dell'art. 12 codice di condotta del 2010- delibera AEEG, “in caso di contratti conclusi in un luogo diverso dai locali commerciali del venditore o attraverso forme di comunicazione a distanza, immediatamente dopo la conclusione del contratto e prima di inoltrare al SII o all'impresa di distribuzione la relativa richiesta di switching e/o di accesso per sostituzione deve: a) inviare al cliente finale una lettera di conferma rispondente ai requisiti indicati al successivo comma 5.2;
b) in alternativa, nei soli casi di contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali del venditore, acquisire la conferma della volontà contrattuale del cliente, mediante una chiamata di conferma rispondente ai requisiti di cui al successivo comma 5.3“ (c.d. “telefonata di conferma”).
Le disposizioni del Codice del consumo (art. 51, commi 6 e 7) prescrivono un preciso iter per la conclusione del contratto a distanza. Infatti, l'art. 51 (Requisiti formali per i contratti a distanza) stabilisce che:
“Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto;
in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole (comma 6).
Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende: a) tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1,
pag. 11/18 a meno che il professionista non abbia già fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza;
e b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore conformemente all'articolo 59, lettera o) (comma 7)
In assenza di tali adempimenti la Compagnia erogatrice dei servizi non può richiedere il pagamento all'utente, né può sospendere il servizio allo stesso. Il documento cartaceo inoltrato all'indirizzo dell'utente, recante la sua firma e rispedito alla Compagnia fornitrice del Servizio è condizione essenziale ai fini della validità del contratto.
Nel caso in esame, avrebbe dovuto inoltrare copia cartacea E_ del contratto che il cliente, ove avesse realmente prestato il consenso, avrebbe rispedito alla società fornitrice del servizio. Condotta, questa, non tenuta da , che si è limitata ad inviare la lettera di conferma in E_ data 24.2.2014 ad un indirizzo errato (non corrispondente al domicilio o alla residenza di e, pur non avendo avuto riscontro circa Controparte_1
l'effettiva ricezione della missiva da parte del destinatario, ha attivato le forniture di gas ed energia elettrica.
Il fatto che le missive del 24/02/2024 non siano mai pervenute all'indirizzo corretto in conseguenza dell'errore contenuto nei file audio forniti da AL, non esime da responsabilità , che, in quanto titolare E_ dei contratti di fornitura, avrebbe dovuto, in base a elementari norme di diligenza ed alle disposizioni contenute nel codice del consumo, verificare la reale identità e l'effettivo consenso del suo nuovo contraente.
La società appellante, omettendo tali adempimenti, non ha rilevato la sostituzione di persona avvenuta in fase di conclusione dei vocal order da parte della società provider AL, e ha attivato due forniture non richieste dando illecitamente esecuzione a contratti mai perfezionatisi.
9.5. Risulta infondata l'ulteriore doglianza relativa al mancato pagamento delle forniture effettivamente erogate all'attore. Assume la difesa appellante che le fatture emesse da devono ritenersi corrette e legittime E_ avendo la società fornitrice effettuato le dovute rettifiche in conseguenza dell'attivazione di forniture non richieste.
In realtà, quanto rivendicato da (con riferimento alla E_
Delibera 153/12 R/COM in materia di riffatturazione dei consumi in caso di
pag. 12/18 contratti e attivazioni di forniture non richieste) è in contrasto con quanto stabilito dal Codice del consumatore, norma di rango primario rispetto a detta Delibera.
L'art.66 quinquies del Codice del consumo (nel testo modificato dal D.L.vo 21 febbraio 2014, n. 21) prevede come sanzione per la condotta illecita inerente a forniture non richieste che il consumatore sia “esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva”. Inoltre, l'eventuale inerzia da parte del consumatore in ordine alla fruizione di energia erogata non è idonea a integrare una tacita accettazione, in quanto la norma citata stabilisce che “l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito
a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso”.
In definitiva, i motivi di gravame proposti dall'appellante in ordine alla dichiarazione di nullità dei contratti di fornitura attivati nei confronti dell'attore ed alla connessa responsabilità risarcitoria, risultano fondati soltanto sotto il profilo soggettivo, in quanto la responsabilità per detta illecita attivazione è da ascriversi non in via esclusiva alla società appellante, ma in concorso sia ad che ad AL RL. E_
In forza dell'art.2055 c.c. entrambe le società convenute sono responsabili in solido nei confronti del danneggiato e conseguentemente in tal senso vanno riformati i capi 1) e 3) della sentenza impugnata, nonché conseguentemente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado di cui ai capi 4) e 5).
10. Col terzo motivo di gravame, relativo alla quantificazione del danno patrimoniale, da esaminarsi congiuntamente alla seconda censura del quarto motivo, concernente gli esiti della CTU dell'arch. risulta fondato. Per_2
In sintesi, la domanda dell'attore deduce che nella notte tra il 7 e l'8 ottobre 2014 ignoti malviventi avevano asportato oggetti e infissi installati nella casa di campagna sita alla AD PE in agro di OR;
sostiene l'attore che tale furto fu reso possibile in conseguenza del mancato funzionamento dell'impianto di allarme a causa della interruzione dell'erogazione di energia elettrica, attuata da nel E_ settembre 2014 e denunciata il 30.9.2014. La domanda si appalesa del tutto generica e comunque non risulta provata. Nell'atto di citazione non sono state indicate le caratteristiche dell'impianto di allarme, con riferimento alla sua idoneità ad impedire il furto perpetrato, né viene dedotto che detto impianto non potesse funzionare in pag. 13/18 assenza di energia elettrica (è noto che in commercio esistono impianti di allarme alimentati a batteria). In ogni caso, nella specie manca la prova di un nesso di causalità tra l'interruzione dell'energia elettrica e la perpetrazione del furto, posto che il è stato reso edotto di tale CP_1 interruzione nel settembre del 2014 (tanto da sporgere denuncia-querela ai
Carabinieri di OR in data 30.9.2014), mentre il furto è stato commesso nell'ottobre successivo: egli avrebbe potuto adottare delle contromisure per proteggere l'abitazione e gli oggetti ivi collocati. L'azione criminosa perpetrata da ignoti malviventi ha assunto efficacia causale autonoma, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra il comportamento illegittimo delle convenute e l'evento dannoso.
Va pure aggiunto che il non ha fornito prova idonee, non CP_1 soltanto in ordine al nesso causale, ma neppure sulla consistenza del danno patrimoniale che assume di aver subito, quantificato nell'atto di citazione nella somma di euro 21.000, senza alcuna specificazione degli elementi di determinazione di un tale importo. Al riguardo, assume scarsa rilevanza la denuncia sporta dallo stesso ai Carabinieri il 9.10.2014 (essa CP_1 contiene un elenco di oggetti, alcuni dei quali peraltro, come l'autoclave o gli accessori del pozzo artesiano, appare inverosimile fossero installati all'interno dell'abitazione). Né a tanto può supplire la prova orale assunta in primo grado con la deposizione di e , Tes_1 Testimone_2 rispettivamente figlia e moglie dell'attore. Al di là della scarsa attendibilità per via degli strettissimi legami familiari con l'interessato, le dichiarazioni riportano circostanze generiche sulla refurtiva e confermano che il CP_1 pur essendo consapevole che la casa estiva fosse sfornita di energia elettrica, non si era attivato in alcun modo per adottare contromisure dirette a proteggere la sua proprietà (la teste ha ammesso espressamente Tes_2 che “non era stata adottata alcuna particolare contromisura collegata al non funzionamento dell'impianto di allarme”). È noto che i criteri da applicare per la determinazione del danno derivante da fatto illecito sono quelli enunciati nell'art.1223 c.c. (richiamato dall'art.2056 c.c.), nel senso che sono risarcibili i danni che siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito;
inoltre, il danno può essere liquidato se vi è la prova da parte di chi si assume danneggiato della sua effettiva esistenza.
Nel caso in esame la statuizione del primo giudice (che in via equitativa ha liquidato 5.000 euro) non risulta conforme a tali criteri, dal momento che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà
pag. 14/18 di quantificazione del danno al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza e dell'entità materiale del danno e del nesso di causalità che lo lega al fatto illecito (Cass. n. 8941/2022, Rv. 664449; Cass. n. 31546/2018).
11. Vanno confermati i danni non patrimoniali riconosciuti nella sentenza di primo grado in relazione ai pregiudizi alla salute sofferti dal in CP_1 conseguenza della illegittima sostituzione delle forniture di energia elettrica e gas.
L'accertamento di tali danni è fondato sulle conclusioni della CTU medico- legale espletata in primo grado. Il ctu dott. ha rilevato che a Persona_5 seguito delle vicende per cui è causa ha sviluppato un Controparte_1 disturbo dell'adattamento cronico con ansia e umore depresso;
secondo il consulente d'ufficio, “vi sono elementi anamnestici, documentali e obiettivi per poter affermare che il sig. è affetto da un disturbo d'ansia che CP_1 in ragione della persistenza dall'epoca di prima diagnosi può definirsi cronico”. Il ctu ha inoltre rilevato l'esistenza di un nesso eziologico tra le vicende per cui è causa e l'insorgere della patologia, come confermato dalla diagnosi effettuata nel 2015 dal dirigente medico psichiatra del Centro di
Salute Mentale di Ceglie Messapica, cui il si è rivolto per curare i CP_1 disturbi ansiosi-depressivi avvertiti in seguito alla instaurazione del contenzioso (reiterati reclami, esposti, interruzione delle forniture, ecc.) ed i conseguenti sviluppi in sede giudiziaria (v. certificati rilasciati dal CSM in data 20.1.2015, 27.4.15 e 8.7.15).
Il motivo di gravame formulato sul punto da , al limite della E_ inammissibilità, è diretto esclusivamente a contestare la sussistenza dei presupposti perché nella specie possa ipotizzarsi un danno non patrimoniale, assumendo che si è in presenza di semplici fastidi e disturbi, di per sé inidonei a configurare la lesione di un diritto alla persona alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c..
Rilevato che l'appellante non ha contestato il quantum liquidato dal primo giudice per tale voce di danno, limitandosi a contestare l'an, ritiene la Corte che il motivo sia privo di fondamento.
La società appellante ha contestato genericamente le conclusioni della CTU medica senza articolare specifici rilievi in ordine all'iter valutativo illustrato dal perito, sulla base di un accertamento delle concrete condizioni pag. 15/18 psico-fisiche del periziando e della documentazione rilasciata, in epoca prossima ai fatti, da una struttura sanitaria pubblica (Centro Salute Mentale della ASL di Distretto di Ceglie Messapica) Parte_2
Risulta del tutto infondata la censura concernente l'inidoneità degli eventi dedotti a configurare una lesione del diritto alla persona. Nel caso di specie, non si è in presenza di meri “disagi” o “fastidi”, in quanto risulta accertata – secondo i criteri propri della medicina legale (per nessun aspetto contestati dall'appellante) - una lesione della salute psico-fisica, che rientra senza dubbio tra i diritti tutelati dalla Costituzione e quindi suscettibili di ristoro. Come è noto, la giurisprudenza ha da tempo ammesso la risarcibilità del danno non patrimoniale anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, per l'ipotesi in cui l'inadempimento violi contemporaneamente i diritti e doveri derivanti dal contratto ed i valori costituzionali primari della persona umana (Cass. SU 11 novembre 2008, n. n. 26972), superando il precedente orientamento che negava la possibilità di accordare il risarcimento del danno non patrimoniale anche in sede di illecito contrattuale. Le Sezioni Unite valorizzano l'argomento secondo cui l'obbligazione può corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore (art. 1174 c.c..), e per tale via giungono ad affermare che la funzione del contratto, che deve essere stimata alla stregua della relativa causa in concreto, ben può essere quella protettiva di interessi di natura esistenziale del creditore della prestazione stessa.
Nel caso di specie, l'illecito contrattuale posto in essere dalle società convenute attiene alla fornitura di gas ed energia elettrica per uso domestico, cioè a beni che sono in concreto indispensabili nella vita quotidiana di ogni persona. Da ciò consegue che se l'inadempimento o l'illecito contrattuale abbia comportato, in concreto, la lesione anche di diritti inviolabili della persona, come appunto la salute, ben potrà essere riconosciuto al danneggiato la via del risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento, in quanto ne rappresenti una sua conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.) In conclusione, sul piano della determinazione del danno oggetto di risarcimento, va confermata la liquidazione del danno non patrimoniale operata dal primo giudice nell'importo di euro 18.350,00. Va invece espunta la somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, per un importo di euro
5.000.
pag. 16/18 11. Quanto al regolamento delle spese processuali, ritiene la Corte che, tenuto conto degli esiti complessivi della lite, quelle del giudizio di primo grado debbano essere poste a carico di entrambe le società convenute in solido tra loro. L'importo liquidato in favore dell'attore resta immutato, in quanto la somma ridotta, allo stesso riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, rientra nello stesso scaglione tariffario (da euro 5.201 a euro
26.000). Per le spese del giudizio di appello, va applicata la regola della soccombenza nei rapporti tra ed AL RL, con condanna E_ di quest'ultima a pagare le spese del grado in favore dell'appellante; nei rapporti tra e ricorrono giusti motivi per E_ Controparte_1 disporre l'integrale compensazione, in ragione della mancata opposizione del che è rimasto contumace, e del rigetto, sotto il profilo oggettivo, CP_1 dei principali motivi di impugnazione, concernenti la responsabilità per l'indebita attivazione delle utenze e il riconoscimento del danno non patrimoniale.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1047/2022, emessa dal Tribunale di Brindisi in data 24/06/2022 e pubblicata in data
05/07/2022, proposto da nei confronti di E_ [...]
di così provvede: CP_2 Controparte_1
a) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da E_
;
[...]
b) per l'effetto, in riforma del capo 1) della sentenza impugnata, dichiara la responsabilità in concorso di e di E_ [...]
relativamente alla attivazione della fornitura luce, non CP_2 richiesta, presso la residenza estiva dell'attore, sita in OR, c.da Speloci e la sua utenza gas, presso la abitazione in OR, alla Via Tito IV, illegittimamente trasferite dal suo originario fornitore DF UE ad
[...]
per il tramite della società Controparte_3 Controparte_2
c) in riforma del capo 3) della sentenza impugnata, condanna in solido ed al pagamento in favore di E_ Controparte_2 della somma di euro 18.350,00 a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno;
d) in riforma del capo 4) della sentenza impugnata, condanna in solido ed al pagamento in favore di E_ Controparte_2
pag. 17/18 delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in Controparte_1 complessivi euro 6.400,00, oltre rimborso spese di studio nella misura del 15%, iva e cap;
e) in riforma del capo 5) della sentenza impugnata pone definitivamente a carico di ed in solido E_ Controparte_2 le spese di c.t.u.;
f) condanna al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
delle spese del giudizio di appello liquidate in euro 5.000,00 per E_ compensi ed euro 355,50 per esborsi, oltre rimborso spese di studio nella misura del 15%, iva e cap;
g) compensa le spese del grado tra e E_ [...]
. CP_1
Lecce, 19 dicembre 2024
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione
La Corte di Appello di Lecce composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 112/2023 R.G., introdotta da
(P.I. ), in persona del suo legale E_ P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti MARRAZZA Tommaso
e GANDOLFO Gaetano, come da mandato in atti;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._1
(P.I. , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to LEPORE Stefania Maria, come da mandato in atti;
APPELLATI
OGGETTO e CONCLUSIONI: appello avverso la sentenza nr.1047/2022, emessa dal Tribunale di Brindisi il 24/6/2022 e pubblicata il 5/7/2022. Le parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del 24 settembre 2024 ex art. 127 cpc, riportandosi ai rispettivi scritti.
MOTIVAZIONE 1. Con atto di citazione del 25 gennaio 2015 l'attore evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, ed E_ Controparte_2 lamentando che la sua utenza luce, presso la residenza estiva sita in OR
c.da Speloci, e l' utenza gas, presso la sua abitazione in OR alla via Tito IV, erano state illegittimamente trasferite dal suo originario fornitore DF
UE ad per il tramite della società AL Controparte_3
Service s.r.l., che aveva materialmente realizzato un fantomatico/fraudolento contratto telefonico di fornitura. Al riguardo, riferiva che, a seguito di un abbassamento di tensione, nel mese di settembre 2014 era venuto a conoscenza del passaggio ad un altro gestore di energia elettrica per poi subire il distacco della fornitura presso la residenza estiva sita in OR alla c.da Speloci e che, a seguito dell'assenza di energia elettrica ed il mancato funzionamento dell'impianto di allarme, tra il 7 e l'8 ottobre 2014 aveva subito un furto presso la suddetta abitazione con un conseguente danno di € 21.000,00. L'attore, pertanto, chiedeva:
a) di dichiarare la inesistenza o la nullità per illiceità dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas stipulati da in regime di E_
Mercato Libero e, per l'effetto, dichiarare la illegittimità/illiceità delle fatture emesse e quindi non dovuta alcuna somma in esecuzione dei suddetti contratti;
b) di ritenere e dichiarare la illiceità del comportamento delle convenute con riferimento all'attivazione di forniture non richieste, alla successiva illegittima/illecita disattivazione delle forniture stesse in assenza di qualsiasi presupposto di legge, alle illegittime richieste di pagamento ed alle continue minacce di interruzione della fornitura anche successive ai reclami dell'attore.
Per l'effetto, condannare le convenute al risarcimento dei danni materiali pari ad € 21.000,00 o alla maggiore e minor somma ritenuta di giustizia, anche a seguito di c.t.u., nonché al risarcimento del danno biologico e morale. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
2. Nel contraddittorio delle società convenute e istruita la causa a mezzo di prove orali e tre distinte consulenze tecniche d'ufficio, il Tribunale di
Brindisi con sentenza nr.1047/2022 così statuiva: “ 1) Dichiara la esclusiva responsabilità di relativamente alla attivazione della E_ fornitura luce, non richiesta, presso la residenza estiva dell'attore, sita in
OR, c.da Speloci e la sua utenza Gas, presso la abitazione in OR, alla via Tito IV, illegittimamente, trasferite, dal suo originario fornitore DF UE,
pag. 2/18 ad per il tramite della società AL Service Controparte_3
s.r.l.; 2) Per l'effetto, dichiara la nullità dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas stipulati da in regime di Mercato Libero e,
E_ per l'effetto, dichiara l'illegittimità/illiceità delle fatture emesse e, quindi, non dovuta alcuna somma in esecuzione dei suddetti contratti;
3) Riconosce ed afferma, pertanto, la esclusiva responsabilità di per i danni
E_ subiti dall'attore che si quantificano in complessivi € 23.350,00,per le causali di cui alla parte motiva.; 4) Condanna in persona del
E_ suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'attore che liquida in complessivi € 6.400,00 di cui € 1.000,00 per f fase di studio, € 900,00 per fase introduttiva, 1.500,00 per fase istruttoria e d € 3.000,00 per fase decisoria;
5) Pone definitivamente a carico di in persona del suo legale rappresentante pro
E_ tempore, le spese di c.t.u.; 6) Compensa le spese di giudizio tra
E_
in persona del suo legale rappresentante pro t tempore, ed AL
[...]
s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore”.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello sulla E_ base di cinque motivi che saranno più diffusamente trattati, chiedendo “in via preliminare, accogliere l'appello interposto e rigettare la domanda di risarcimento dei danni proposta dal poiché infondata in fatto ed in CP_1 diritto e comunque non provata e, per l'effetto, condannare il Sig.
[...]
alla restituzione di tutte le somme versate da CP_1 E_ in forza della impugnata sentenza ed in particolare alla restituzione di €
23.350,00 per sorte capitale ed € 9.338,36 di spese legali;
- in via subordinata, dichiararsi la AL unica responsabile dei danni subiti dal
- condannare il Sig. a rifondere per intero, in CP_1 Controparte_1 favore di le spese sostenute in primo grado per le E_
CC.TT.UU espletate;
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”.
4. Con comparsa depositata il 24/05/2024 si è costituita
[...]
e ha ribadito la propria estraneità alla vicenda per cui è causa CP_2 in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto negoziale intercorso tra
[...]
e ragione per la quale in primo grado aveva Pt_1 Controparte_1 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo “di aver svolto attività del tutto strumentale rispetto al perfezionamento dei contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas per conto di ”. Ha sostenuto E_ che “giusto contratto di teleseller intercorso con la Società di fornitura
pag. 3/18 appellante, alla deducente competeva la sola conduzione, in modalità outbound, di attività pubblicitaria a mezzo contatto telefonico strumentale alla successiva conclusione di contratti con la Società di fornitura”. Ha pertanto ribadito di aver contattato telefonicamente, in qualità di provider, i clienti “sulla base delle liste e dei dati dei potenziali utenti fornite dalla stessa
Committente ed utilizzando la piattaforma informatica (da cui venivano Pt_1 generate le chiamate dei call center EUROCALL) sempre di esclusiva proprietà della medesima , la quale sola detiene tutti i dati e le E_ registrazioni vocali afferenti ai contatti telefonici effettuati dall'esponente ed ai contratti stipulati per effetto dei c.d. vocal order.”. L'attività di AL, dunque, si sarebbe limitata alla sola fase preliminare di pubblicizzazione dell'offerta commerciale di ed acquisizione dell'adesione al E_ successivo contratto di fornitura, la cui effettiva attivazione è rimasta di competenza di . E_
Ribadita la piena validità e legittimità dei contratti stipulati per il proprio tramite, AL ha eccepito l'assenza di nesso eziologico tra i danni di cui il invoca il ristoro e la conclusione dei contratti con il cd. “vocal order” CP_1 conclusi in data 21/02/2014. A supporto della regolarità del proprio operato l'appellata ha dedotto che l'adesione telefonica di , Controparte_1
“regolarmente acquisita con risposta affermative a tutti i quesiti dell'operatore, non è stata oggetto di scarto né veniva “restituita” ad EUROCALL, posto che ne ha riscontrato la regolarità della E_ stessa.”.
AL s.r.l. ha quindi respinto ogni addebito di responsabilità assumendo di aver operato secondo buona fede, correttezza e lealtà e che competesse ad l'onere di regolare il rapporto contrattuale con il nuovo Pt_1 cliente e, successivamente, di verificare il corretto svolgimento dello stesso tramite l'invio della documentazione afferente alle condizioni contrattuali e delle successive comunicazioni. Con riferimento ai danni lamentati dal l'appellata ha obiettato CP_1 che, pur protraendosi da giorni la sospensione della fornitura di energia elettrica (denuncia-querela sporta in data 30/09/2014), l'attore non si era attivato in alcun modo, “fosse anche per procurarsi mezzi alternativi e/o sostitutivi dell'impianto di allarme attraverso cui scongiurare minacce di estranei e furti, quale quello lamentato”.
Nel corso del giudizio di appello, acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e dichiarata la contumacia dell'appellato all'udienza Controparte_1
pag. 4/18 del 24/9/2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art.190 cpc per il deposito di memorie difensive.
******
L'appello risulta in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
4. Con il primo motivo di gravame l'appellante impugna il capo della sentenza con cui il Tribunale ha accolto la domanda dell'attore, riconoscendo la esclusiva responsabilità di relativamente all'attivazione E_ della fornitura sia del gas che dell'energia elettrica, illegittimamente trasferite dall'originario fornitore.
Premesso il contenuto degli accordi intercorsi con AL s.r.l. ovvero il contratto di teleselling tramite provider, ha dedotto che “nel E_ caso oggetto di causa la RTI AL, nella sua qualità di società esterna operante in piena autonomia tramite i propri collaboratori che agiscono sotto esclusive direttive della società stessa, promuoveva, per conto di
[...]
, la conclusione con il Sig. sia del contratto di E_ Controparte_1 fornitura di energia elettrica, che del contratto di fornitura di gas,” formalizzando la stipula degli stessi in data 21 febbraio 2014 mediante i contratti vocal. Dal tenore delle registrazioni vocali fornite da AL “si evinceva che i contratti venivano regolarmente conclusi in quanto il cliente, dopo aver confermato le proprie generalità, confermava anche l'indirizzo di residenza”. In conseguenza di ciò, aveva dato comunicazione E_ dei suddetti contratti al cliente “con missiva del 24 febbraio 2014
(all'indirizzo fornito dal cliente stesso nel corso della conversazione telefonica avvenuta con l'operatore della AL) nel pieno rispetto dell'art. 12 del
Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, della Delibera AEEG 104/10 (C”fr. doc. 13 fascicolo di parte , nonché del disposto di cui all'art. 5 della E_
Delibera AEEG n. 153/12/R/com.”.
ha dedotto che “contrariamente a quanto sostenuto dal E_
Giudice di prime cure, nell'immediato (ovvero tre giorni dopo la conclusione dei contratti), mediante la comunicazione di cui innanzi, notiziava il CP_1 indicando tempi di attivazione e dati relativi alle forniture”…e che …” la circostanza che il soggetto con cui avveniva la conversazione con l'operatore della AL non fosse realmente il Sig. non rileva ai fini della CP_1 validità del contratto in quanto, per regolamentazione contrattuale, Pt_1
pag. 5/18 non è tenuta a vigilare sulla correttezza dell'operato dell'agenzia Pt_1 preposta alla conclusione dei contratti.”. La difesa di ha E_ sostenuto che “erra dunque il Giudice di prime cure nel ritenere l'appellante responsabile delle suddette attivazioni in quanto ciò era addebitabile esclusivamente ad AL” in qualità di agenzia provider che aveva in via esclusiva acquisito l'adesione contrattuale del CP_1
L'appellante ha ribadito di aver agito nel rispetto della normativa di settore sia nella fase di conclusione dei contratti (conclusi secondo la modalità Vocal Ordering affidata ad apposita società), che nella successiva risoluzione degli stessi, avendo applicato sia alla fornitura di gas che di energia elettrica un prezzo finale conforme a quanto previsto dall'art. 12 della Delibera 153/12/R/com all. A in materia di contratti e attivazioni di forniture non richieste, non appena venuta a conoscenza dell'attivazione di forniture non richieste in capo al CP_1
Alla luce di ciò l'appellante ha chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, la AL sia dichiarata unica responsabile di quanto patito dal
CP_1
5. Con il secondo motivo l'appellante ha contestato il capo della sentenza che ha dichiarato la nullità dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas stipulati da e per l'effetto ha dichiarato la E_ illegittimità/illiceità delle fatture emesse, ritenendo la stessa Pt_1 responsabile di tali attivazioni. Invece, unica ed esclusiva responsabile dell'accaduto è la società AL in quanto incaricata della conclusione di contratti di energia elettrica e gas naturale. AL s.r.l., nella sua qualità di società esterna, operava in piena autonomia tramite i propri collaboratori, i quali agivano sotto le sue esclusive direttive, e, quindi, era responsabile delle condotte tenute in violazione delle prescrizioni fornite da . E_
Dalla nota di del novembre 2014 emerge che non E_ appena l'appellante aveva avuto contezza dell'avvenuta attivazione di forniture non richieste dal cliente, provvedeva alla fatturazione in ossequio a quanto previsto dalla Delibera 153/12 in materia di contratti e attivazioni di forniture non richieste. Alla luce di ciò le fatture emesse da devono Pt_1 ritenersi corrette e legittime avendo la società fornitrice effettuato le dovute rettifiche in conseguenza dell'attivazione di forniture non richieste. Per altro verso, il pur non ricevendo le fatture, continuava ad utilizzare sia la CP_1 fornitura di gas che quella di energia elettrica senza porsi il problema che i pag. 6/18 relativi costi di utilizzo non gli venivano addebitati, limitandosi invece a segnalare l'accaduto solamente a distacco oramai avvenuto.
6. Con il terzo motivo viene impugnato il capo della sentenza che ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità di per i danni subiti E_ dall'attore. In ordine ai danni per il furto perpetrato tra il 7/8 ottobre 2014 presso la residenza estiva sita nelle campagne di OR, imputati dall'attore al mancato funzionamento dell'impianto d'allarme a causa del distacco della fornitura di energia elettrica da parte di , la difesa ha evidenziato E_ come il fosse ben consapevole che la propria abitazione era CP_1 sprovvista di energia avendo egli in data 30 settembre 2014 sporto denuncia querela e, nonostante ciò, non si fosse premurato di adottare le necessarie misure per evitare l'accesso di estranei nella propria abitazione. Pertanto, essendo il fatto storico che ha originato il danno conseguente in via esclusiva o, quanto meno, prevalente alla condotta colposa del danneggiato, il risarcimento avrebbe dovuto essere escluso o ridotto ai sensi dell'art. 1227 c.c.. In altri termini, non sussiste nesso causale tra il furto e la mancanza di energia elettrica, in considerazione del fatto che i danni lamentati sono imputabili a imprudenza, negligenza, imperizia dello stesso danneggiato, ovvero al fatto di un terzo avente un'efficacia causale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra un eventuale comportamento antigiuridico di
[...]
e l'evento dannoso. Il non aveva fornito alcuna prova dei Pt_1 CP_1 fatti costituitivi della sua domanda, in ordine al nesso causale ed al quantum della domanda risarcitoria. 7. Con il quarto motivo l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui ha fatto proprie le conclusioni dei consulenti tecnici nominati in primo grado.
7.1. Quanto alla CTU espletata dall'ing. per l'esame della Per_1 registrazione dei contratti telefonici, si obietta che “a richiesta del perito di un documento contabile utile al fine di individuare il numero chiamante,
[...]
comunicava di “non essere in possesso di tale informazione in Pt_1 quanto le chiamate venivano effettuate dal personale di AL”. Inoltre il consulente affermava che “ha sbagliato sia l'operatore nell'indicare una città errata (località e CAP) e sia il cliente a rispondere “SI” alla domanda che gli è stata posta”. Sicchè, posto che la chiamata veniva eseguita da un operatore di AL, ne discende che non poteva essere ritenuta E_ responsabile dell'attivazione dei contratti vocal a nome di Controparte_1
pag. 7/18 7.2. Quanto alla CTU espletata dall'Arch. per la quantificazione dei Per_2 danni materiali subiti dall'immobile del conseguenti al furto, il CP_1 consulente a pag. 2 della propria relazione dichiarava che a fronte di un presunto danno di ben € 21.000,00, l'attore si era limitato ad allegare unicamente riproduzioni fotografiche poco puntuali degli infissi, omettendo di produrre la documentazione relativa al loro acquisto, pur essendovi l'obbligo di conservazione della documentazione comprovante l'acquisto per eventuali verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, gli elementi forniti da parte attrice sono insufficienti a provare la domanda.
7.3. Infine, la società appellante ha contestato le conclusioni della CTU medica volta ad accertare i danni non patrimoniali rivendicati dal CP_1
Secondo gli eventi dedotti sono inidonei a configurare una E_ lesione del diritto alla persona, alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.. Non ricorre nel caso di specie “un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, né – meno che mai – si verte in un'ipotesi di danno non patrimoniale prevista dal legislatore ordinario, laddove quanto dedotto dal
Summa appare piuttosto inquadrabile in quegli eventi della vita quotidiana consistenti in “disagi, e fastidi”. Poiché va esclusa la risarcibilità di tutte le lesioni poco significative, il caso di specie si caratterizza per essere il prodotto di “mere congetture, frutto dell'intento speculativo di tale domanda risarcitoria, non avendo il patito alcun danno meritevole di tutela.”. CP_1
8. Con il quinto motivo di gravame ha impugnato il E_ capo della sentenza relativo alle spese e ha chiesto che, come effetto della riforma della sentenza impugnata, gli oneri processuali siano posti a carico di
Controparte_1
** ** **
9. I primi due motivi di gravame, inerenti il profilo della responsabilità, come anche la prima censura del quarto motivo, concernente le risultanze della CTU espletata dall'ing. sui file audio, vanno esaminati Per_1 congiuntamente in quanto strettamente connessi.
9.1. E' utile richiamare la ricostruzione in fatto della vicenda per cui è causa, operata dal primo giudice sulla base della documentazione acquisita e degli esiti della CTU anzidetta.
✓ Non risulta contestata la circostanza che nell'aprile 2014 le utenze di energia elettrica e gas intestate a con l'originario forniture Controparte_1
GDF UE sono state sostituite con altrettante forniture da parte di Pt_1
pag. 8/18 , sulla base di contratti (rectius, contatti) telefonici intercorsi per E_ il tramite di AL RL nel febbraio 2014.
✓ Il a seguito di un abbassamento di tensione constatato nel CP_1 settembre 2014 nell'impianto elettrico della sua casa di campagna sita in agro di OR AD PE, era venuto a conoscenza che l'utenza era stata trasferita ad altro gestore;
egli aveva quindi subito il distacco dell'energia elettrica e poco dopo, stante il mancato funzionamento dell'impianto di allarme, aveva denunciato il furto degli infissi installati presso detta abitazione.
✓ A seguito di reclamo del con nota del novembre 2014 CP_1 [...]
gli aveva comunicato che sia la documentazione contrattuale che le Pt_1 fatture erano state inviate ad un indirizzo (errato), fornito dallo stesso utente in sede di attivazione delle forniture (via Tito IV 31 Brindisi, invece dell'indirizzo esatto di via Tito IV 31 OR).
✓ Tale attivazione era stata effettuata tramite la AL s.r.l. in veste di provider, con cui aveva stipulato contralto di teleseller, in E_ forza del quale la predetta RL, per conto di , aveva stipulato il E_ contratto vocale a nome di in data 21.02.2014 attraverso Controparte_1 una delle tecniche di comunicazione a distanza, il vocal ordering, ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 Codice del Consumo e dell'art 7 della L. 229/2003.
✓ Attraverso la CTU espletata dall'ing. sui file audio relativi a Per_1 tali comunicazioni a distanza, “pur in assenza di alterazioni o anomalie con mezzi tecnici”, è stato rilevato un primo errore riguardante il contenuto della conversazione registrata, in quanto nel corso della telefonata l'operatore chiede al cliente se la sua residenza e il luogo della fornitura sia “Brindisi
72100” e l'interlocutore risponde affermativamente, mentre la città di (presunto chiamato) non è Brindisi ma OR;
ha osservato Controparte_1 il ctu che hanno sbagliato sia l'operatore nell'indicare una città errata (con relativo cap) e sia il cliente nel rispondere affermativamente alla domanda.
✓ Un'anomalia ancora più significativa e dirimente è stata rilevata dal ctu in relazione alla effettiva identità del soggetto chiamato, in quanto il numero telefonico esterno chiamato dall'operatore di AL, risultato essere il 3930079323 (indicato nella documentazione fornita al ctu da
[...]
e non contestata da AL), non risulta intestato a Pt_1 [...]
, ma a tale , nato a [...] il 12/05/1976, ovvero ad CP_1 Persona_3 un terzo soggetto del tutto estraneo rispetto alla persona dell'attore.
✓ , dopo aver ricevuto da AL i file audio in questione, E_ ha inviato la documentazione contrattuale all'indirizzo di Brindisi via Tito IV
pag. 9/18 31, che è diverso dall'effettivo indirizzo di (OR, via Tito Controparte_1
IV 31/A), e, nonostante l'assenza di qualsiasi riscontro da parte del destinatario, ha proceduto all'attivazione della fornitura di energia elettrica presso l'utenza di OR AD PE (dove è ubicata la casa di campagna del e della fornitura di gas presso l'utenza di OR via Tito CP_1
IV (abitazione del . CP_1
✓ Come dedotto dalla stessa società appellante, questa ha proceduto alla successiva risoluzione di tali contratti di fornitura ed ha applicato sia alla fornitura di gas che di energia elettrica un prezzo finale conforme a quanto previsto dall'art. 12 della Delibera 153/12/R/com all. A in materia di contratti
e attivazioni di forniture non richieste.
9.2. Da queste circostanze è possibile trarre le seguenti considerazioni sul piano giuridico.
In primo luogo, alcun legittimo contratto può ritenersi concluso o venuto ad esistenza a nome di in relazione alle forniture di Controparte_1 energia elettrica e gas da parte di (peraltro, la stessa E_ [...]
ha riconosciuto che nei confronti del si era verificata la Pt_1 CP_1 fattispecie della attivazione di forniture non richieste, espressamente disciplinata dalla normativa di settore). In altri termini, va esclusa qualsiasi imputazione a di qualsivoglia fattispecie contrattuale Controparte_1 avente ad oggetto la fornitura di gas o energia elettrica da parte di
[...]
, essendo mancata da parte del qualsiasi dichiarazione E_ CP_1 negoziale in tal senso. Ne consegue che, al di là di eventuali profili fraudolenti, i contratti di fornitura in questione sono radicalmente nulli per difetto del consenso.
9.3. In secondo luogo, la responsabilità per l'anomala vicenda negoziale è da imputarsi sia ad AL RL che ad . E_
Alla prima in quanto le anomalie accertate nella fase delle “trattative” e della “conclusione” dei contratti vocali a nome dell'attore afferiscono direttamente alla prestazione affidata alla stessa AL e sono pertanto ascrivibili a suoi collaboratori e/o dipendenti. E' evidente che gli errori relativi all'indirizzo del destinatario della fornitura e soprattutto il fatto di aver chiamato un numero telefonico che nulla aveva a che vedere con il nominativo di sono ascrivibili alla società incaricata di Controparte_1 pubblicizzare e contattare telefonicamente i potenziali clienti. A fronte di queste “anomalie” (quanto meno colpose), AL RL non ha fornito alcun elemento idoneo ad escludere la propria responsabilità: in particolare, non sono stati allegati, né sono emersi, elementi che consentano di affermare pag. 10/18 che il numero telefonico (intestato a ) chiamato da Persona_4 un operatore di AL (RL con sede a ) sia stato fornito da _4 [...]
, quale utenza telefonica abbinata al nominativo di Pt_1 Controparte_1
(con residenza e utenze gas ed elettricità ubicate nella provincia di Brindisi). La responsabilità per l'illegittima attivazione delle utenze gas ed elettricità in capo al è da ascriversi, in concorso, anche ad CP_1 [...]
. Infatti, secondo la normativa che disciplina i contratti conclusi a E_ distanza mediante attività di telesseling, avrebbe dovuto ottenere la Pt_1 conferma scritta da parte del cliente o raccogliere una sua ulteriore conferma verbale.
A norma dell'art.5 delibera Autority 153/2012 e dell'art. 12 codice di condotta del 2010- delibera AEEG, “in caso di contratti conclusi in un luogo diverso dai locali commerciali del venditore o attraverso forme di comunicazione a distanza, immediatamente dopo la conclusione del contratto e prima di inoltrare al SII o all'impresa di distribuzione la relativa richiesta di switching e/o di accesso per sostituzione deve: a) inviare al cliente finale una lettera di conferma rispondente ai requisiti indicati al successivo comma 5.2;
b) in alternativa, nei soli casi di contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali del venditore, acquisire la conferma della volontà contrattuale del cliente, mediante una chiamata di conferma rispondente ai requisiti di cui al successivo comma 5.3“ (c.d. “telefonata di conferma”).
Le disposizioni del Codice del consumo (art. 51, commi 6 e 7) prescrivono un preciso iter per la conclusione del contratto a distanza. Infatti, l'art. 51 (Requisiti formali per i contratti a distanza) stabilisce che:
“Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto;
in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole (comma 6).
Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende: a) tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1,
pag. 11/18 a meno che il professionista non abbia già fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza;
e b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore conformemente all'articolo 59, lettera o) (comma 7)
In assenza di tali adempimenti la Compagnia erogatrice dei servizi non può richiedere il pagamento all'utente, né può sospendere il servizio allo stesso. Il documento cartaceo inoltrato all'indirizzo dell'utente, recante la sua firma e rispedito alla Compagnia fornitrice del Servizio è condizione essenziale ai fini della validità del contratto.
Nel caso in esame, avrebbe dovuto inoltrare copia cartacea E_ del contratto che il cliente, ove avesse realmente prestato il consenso, avrebbe rispedito alla società fornitrice del servizio. Condotta, questa, non tenuta da , che si è limitata ad inviare la lettera di conferma in E_ data 24.2.2014 ad un indirizzo errato (non corrispondente al domicilio o alla residenza di e, pur non avendo avuto riscontro circa Controparte_1
l'effettiva ricezione della missiva da parte del destinatario, ha attivato le forniture di gas ed energia elettrica.
Il fatto che le missive del 24/02/2024 non siano mai pervenute all'indirizzo corretto in conseguenza dell'errore contenuto nei file audio forniti da AL, non esime da responsabilità , che, in quanto titolare E_ dei contratti di fornitura, avrebbe dovuto, in base a elementari norme di diligenza ed alle disposizioni contenute nel codice del consumo, verificare la reale identità e l'effettivo consenso del suo nuovo contraente.
La società appellante, omettendo tali adempimenti, non ha rilevato la sostituzione di persona avvenuta in fase di conclusione dei vocal order da parte della società provider AL, e ha attivato due forniture non richieste dando illecitamente esecuzione a contratti mai perfezionatisi.
9.5. Risulta infondata l'ulteriore doglianza relativa al mancato pagamento delle forniture effettivamente erogate all'attore. Assume la difesa appellante che le fatture emesse da devono ritenersi corrette e legittime E_ avendo la società fornitrice effettuato le dovute rettifiche in conseguenza dell'attivazione di forniture non richieste.
In realtà, quanto rivendicato da (con riferimento alla E_
Delibera 153/12 R/COM in materia di riffatturazione dei consumi in caso di
pag. 12/18 contratti e attivazioni di forniture non richieste) è in contrasto con quanto stabilito dal Codice del consumatore, norma di rango primario rispetto a detta Delibera.
L'art.66 quinquies del Codice del consumo (nel testo modificato dal D.L.vo 21 febbraio 2014, n. 21) prevede come sanzione per la condotta illecita inerente a forniture non richieste che il consumatore sia “esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva”. Inoltre, l'eventuale inerzia da parte del consumatore in ordine alla fruizione di energia erogata non è idonea a integrare una tacita accettazione, in quanto la norma citata stabilisce che “l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito
a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso”.
In definitiva, i motivi di gravame proposti dall'appellante in ordine alla dichiarazione di nullità dei contratti di fornitura attivati nei confronti dell'attore ed alla connessa responsabilità risarcitoria, risultano fondati soltanto sotto il profilo soggettivo, in quanto la responsabilità per detta illecita attivazione è da ascriversi non in via esclusiva alla società appellante, ma in concorso sia ad che ad AL RL. E_
In forza dell'art.2055 c.c. entrambe le società convenute sono responsabili in solido nei confronti del danneggiato e conseguentemente in tal senso vanno riformati i capi 1) e 3) della sentenza impugnata, nonché conseguentemente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado di cui ai capi 4) e 5).
10. Col terzo motivo di gravame, relativo alla quantificazione del danno patrimoniale, da esaminarsi congiuntamente alla seconda censura del quarto motivo, concernente gli esiti della CTU dell'arch. risulta fondato. Per_2
In sintesi, la domanda dell'attore deduce che nella notte tra il 7 e l'8 ottobre 2014 ignoti malviventi avevano asportato oggetti e infissi installati nella casa di campagna sita alla AD PE in agro di OR;
sostiene l'attore che tale furto fu reso possibile in conseguenza del mancato funzionamento dell'impianto di allarme a causa della interruzione dell'erogazione di energia elettrica, attuata da nel E_ settembre 2014 e denunciata il 30.9.2014. La domanda si appalesa del tutto generica e comunque non risulta provata. Nell'atto di citazione non sono state indicate le caratteristiche dell'impianto di allarme, con riferimento alla sua idoneità ad impedire il furto perpetrato, né viene dedotto che detto impianto non potesse funzionare in pag. 13/18 assenza di energia elettrica (è noto che in commercio esistono impianti di allarme alimentati a batteria). In ogni caso, nella specie manca la prova di un nesso di causalità tra l'interruzione dell'energia elettrica e la perpetrazione del furto, posto che il è stato reso edotto di tale CP_1 interruzione nel settembre del 2014 (tanto da sporgere denuncia-querela ai
Carabinieri di OR in data 30.9.2014), mentre il furto è stato commesso nell'ottobre successivo: egli avrebbe potuto adottare delle contromisure per proteggere l'abitazione e gli oggetti ivi collocati. L'azione criminosa perpetrata da ignoti malviventi ha assunto efficacia causale autonoma, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra il comportamento illegittimo delle convenute e l'evento dannoso.
Va pure aggiunto che il non ha fornito prova idonee, non CP_1 soltanto in ordine al nesso causale, ma neppure sulla consistenza del danno patrimoniale che assume di aver subito, quantificato nell'atto di citazione nella somma di euro 21.000, senza alcuna specificazione degli elementi di determinazione di un tale importo. Al riguardo, assume scarsa rilevanza la denuncia sporta dallo stesso ai Carabinieri il 9.10.2014 (essa CP_1 contiene un elenco di oggetti, alcuni dei quali peraltro, come l'autoclave o gli accessori del pozzo artesiano, appare inverosimile fossero installati all'interno dell'abitazione). Né a tanto può supplire la prova orale assunta in primo grado con la deposizione di e , Tes_1 Testimone_2 rispettivamente figlia e moglie dell'attore. Al di là della scarsa attendibilità per via degli strettissimi legami familiari con l'interessato, le dichiarazioni riportano circostanze generiche sulla refurtiva e confermano che il CP_1 pur essendo consapevole che la casa estiva fosse sfornita di energia elettrica, non si era attivato in alcun modo per adottare contromisure dirette a proteggere la sua proprietà (la teste ha ammesso espressamente Tes_2 che “non era stata adottata alcuna particolare contromisura collegata al non funzionamento dell'impianto di allarme”). È noto che i criteri da applicare per la determinazione del danno derivante da fatto illecito sono quelli enunciati nell'art.1223 c.c. (richiamato dall'art.2056 c.c.), nel senso che sono risarcibili i danni che siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito;
inoltre, il danno può essere liquidato se vi è la prova da parte di chi si assume danneggiato della sua effettiva esistenza.
Nel caso in esame la statuizione del primo giudice (che in via equitativa ha liquidato 5.000 euro) non risulta conforme a tali criteri, dal momento che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà
pag. 14/18 di quantificazione del danno al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza e dell'entità materiale del danno e del nesso di causalità che lo lega al fatto illecito (Cass. n. 8941/2022, Rv. 664449; Cass. n. 31546/2018).
11. Vanno confermati i danni non patrimoniali riconosciuti nella sentenza di primo grado in relazione ai pregiudizi alla salute sofferti dal in CP_1 conseguenza della illegittima sostituzione delle forniture di energia elettrica e gas.
L'accertamento di tali danni è fondato sulle conclusioni della CTU medico- legale espletata in primo grado. Il ctu dott. ha rilevato che a Persona_5 seguito delle vicende per cui è causa ha sviluppato un Controparte_1 disturbo dell'adattamento cronico con ansia e umore depresso;
secondo il consulente d'ufficio, “vi sono elementi anamnestici, documentali e obiettivi per poter affermare che il sig. è affetto da un disturbo d'ansia che CP_1 in ragione della persistenza dall'epoca di prima diagnosi può definirsi cronico”. Il ctu ha inoltre rilevato l'esistenza di un nesso eziologico tra le vicende per cui è causa e l'insorgere della patologia, come confermato dalla diagnosi effettuata nel 2015 dal dirigente medico psichiatra del Centro di
Salute Mentale di Ceglie Messapica, cui il si è rivolto per curare i CP_1 disturbi ansiosi-depressivi avvertiti in seguito alla instaurazione del contenzioso (reiterati reclami, esposti, interruzione delle forniture, ecc.) ed i conseguenti sviluppi in sede giudiziaria (v. certificati rilasciati dal CSM in data 20.1.2015, 27.4.15 e 8.7.15).
Il motivo di gravame formulato sul punto da , al limite della E_ inammissibilità, è diretto esclusivamente a contestare la sussistenza dei presupposti perché nella specie possa ipotizzarsi un danno non patrimoniale, assumendo che si è in presenza di semplici fastidi e disturbi, di per sé inidonei a configurare la lesione di un diritto alla persona alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c..
Rilevato che l'appellante non ha contestato il quantum liquidato dal primo giudice per tale voce di danno, limitandosi a contestare l'an, ritiene la Corte che il motivo sia privo di fondamento.
La società appellante ha contestato genericamente le conclusioni della CTU medica senza articolare specifici rilievi in ordine all'iter valutativo illustrato dal perito, sulla base di un accertamento delle concrete condizioni pag. 15/18 psico-fisiche del periziando e della documentazione rilasciata, in epoca prossima ai fatti, da una struttura sanitaria pubblica (Centro Salute Mentale della ASL di Distretto di Ceglie Messapica) Parte_2
Risulta del tutto infondata la censura concernente l'inidoneità degli eventi dedotti a configurare una lesione del diritto alla persona. Nel caso di specie, non si è in presenza di meri “disagi” o “fastidi”, in quanto risulta accertata – secondo i criteri propri della medicina legale (per nessun aspetto contestati dall'appellante) - una lesione della salute psico-fisica, che rientra senza dubbio tra i diritti tutelati dalla Costituzione e quindi suscettibili di ristoro. Come è noto, la giurisprudenza ha da tempo ammesso la risarcibilità del danno non patrimoniale anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, per l'ipotesi in cui l'inadempimento violi contemporaneamente i diritti e doveri derivanti dal contratto ed i valori costituzionali primari della persona umana (Cass. SU 11 novembre 2008, n. n. 26972), superando il precedente orientamento che negava la possibilità di accordare il risarcimento del danno non patrimoniale anche in sede di illecito contrattuale. Le Sezioni Unite valorizzano l'argomento secondo cui l'obbligazione può corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore (art. 1174 c.c..), e per tale via giungono ad affermare che la funzione del contratto, che deve essere stimata alla stregua della relativa causa in concreto, ben può essere quella protettiva di interessi di natura esistenziale del creditore della prestazione stessa.
Nel caso di specie, l'illecito contrattuale posto in essere dalle società convenute attiene alla fornitura di gas ed energia elettrica per uso domestico, cioè a beni che sono in concreto indispensabili nella vita quotidiana di ogni persona. Da ciò consegue che se l'inadempimento o l'illecito contrattuale abbia comportato, in concreto, la lesione anche di diritti inviolabili della persona, come appunto la salute, ben potrà essere riconosciuto al danneggiato la via del risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento, in quanto ne rappresenti una sua conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.) In conclusione, sul piano della determinazione del danno oggetto di risarcimento, va confermata la liquidazione del danno non patrimoniale operata dal primo giudice nell'importo di euro 18.350,00. Va invece espunta la somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, per un importo di euro
5.000.
pag. 16/18 11. Quanto al regolamento delle spese processuali, ritiene la Corte che, tenuto conto degli esiti complessivi della lite, quelle del giudizio di primo grado debbano essere poste a carico di entrambe le società convenute in solido tra loro. L'importo liquidato in favore dell'attore resta immutato, in quanto la somma ridotta, allo stesso riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, rientra nello stesso scaglione tariffario (da euro 5.201 a euro
26.000). Per le spese del giudizio di appello, va applicata la regola della soccombenza nei rapporti tra ed AL RL, con condanna E_ di quest'ultima a pagare le spese del grado in favore dell'appellante; nei rapporti tra e ricorrono giusti motivi per E_ Controparte_1 disporre l'integrale compensazione, in ragione della mancata opposizione del che è rimasto contumace, e del rigetto, sotto il profilo oggettivo, CP_1 dei principali motivi di impugnazione, concernenti la responsabilità per l'indebita attivazione delle utenze e il riconoscimento del danno non patrimoniale.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1047/2022, emessa dal Tribunale di Brindisi in data 24/06/2022 e pubblicata in data
05/07/2022, proposto da nei confronti di E_ [...]
di così provvede: CP_2 Controparte_1
a) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da E_
;
[...]
b) per l'effetto, in riforma del capo 1) della sentenza impugnata, dichiara la responsabilità in concorso di e di E_ [...]
relativamente alla attivazione della fornitura luce, non CP_2 richiesta, presso la residenza estiva dell'attore, sita in OR, c.da Speloci e la sua utenza gas, presso la abitazione in OR, alla Via Tito IV, illegittimamente trasferite dal suo originario fornitore DF UE ad
[...]
per il tramite della società Controparte_3 Controparte_2
c) in riforma del capo 3) della sentenza impugnata, condanna in solido ed al pagamento in favore di E_ Controparte_2 della somma di euro 18.350,00 a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno;
d) in riforma del capo 4) della sentenza impugnata, condanna in solido ed al pagamento in favore di E_ Controparte_2
pag. 17/18 delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in Controparte_1 complessivi euro 6.400,00, oltre rimborso spese di studio nella misura del 15%, iva e cap;
e) in riforma del capo 5) della sentenza impugnata pone definitivamente a carico di ed in solido E_ Controparte_2 le spese di c.t.u.;
f) condanna al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
delle spese del giudizio di appello liquidate in euro 5.000,00 per E_ compensi ed euro 355,50 per esborsi, oltre rimborso spese di studio nella misura del 15%, iva e cap;
g) compensa le spese del grado tra e E_ [...]
. CP_1
Lecce, 19 dicembre 2024
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 18/18