Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'udienza del 11/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 3222/2022 R.G., promossa da nata il [...], a [...], Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Sant'Agata Militello (ME), Via Campidoglio C.F._1
(angolo Via Asmara) presso e nello studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
in persona pro-tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato, difeso e domiciliato come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad indebito pensionistico
Conclusioni come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso depositato in data 07/09/2022, l'istante esponeva che, con nota del 07/06/2021, l' le intimava la restituzione dell'importo di € 3.235,44, quale somma corrisposta in più sulla pensione n.
38023666, cat. SOCOM.
Lamentava che nessun esito aveva sortito il ricorso proposto in sede amministrativa.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Si costituiva l' contestando le pretese avverse e concludeva per il rigetto.
La causa istruita documentalmente, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito indicato.
E' incontestato tra le parti che, nel caso di specie, si verte in materia di indebito previdenziale.
Pertanto, trova applicazione l'art. 52 della Legge n. 88 del 1989, che così dispone: <<
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave >>.
Tale norma è stata autenticamente interpretata dall'art. 13, legge n. 412/91, che così recita:
<<
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite >>.
I suddetti disposti normativi, sono stati, poi, uniformemente interpretati dal Supremo Collegio che ha così precisato: << L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.>> Cassazione sez. Lav. n. 10337 del 18.04.2028
CP_ Ora, nel caso di specie, l' non contesta di avere riconosciuto con provvedimento comunicato all'interessata la pensione di reversibilità, in contitolarità con la madre, e di avere concesso la maggiorazione sociale su tale trattamento. Implicitamente l' ammette di avere errato CP_1 nell'includere nel trattamento pensionistico, una maggiorazione non spettante alla ricorrente. Non eccepisce, infine, la sussistenza del dolo dell'accipiens, ma si limita ad affermare di avere tempestivamente richiesto la restituzione del presunto indebito nel termine decadenziale previsto dalla legge.
Ora, premesso che l'indebito, per quanto rappresentato dall' medesimo, deriva dall'erronea CP_1
attribuzione della maggiorazione sociale a soggetto infra sessantenne a cui, per legge, non andava erogata, e ciò a prescindere dai redditi maturati. Ad ogni modo, pur volendo accreditare quanto sostenuto dall' , e cioè che si tratti di indebito per superamento dei limiti reddituali, l' , CP_1 CP_3
comunque, non avrebbe potuto recuperare la maggiorazione dal 01.01.2018 al 31.12.2018. Per tale periodo, infatti, la richiesta restitutoria, come emerge dagli atti di causa, è intervenuta oltre l'anno previsto dalla legge. Nella fattispecie, per l'anno 2018, il termine scadeva nel mese di Novembre
2020. L'accertamento risulta effettuato dall' solo in data 07/06/2021. Gli importi pertanto CP_3
erano irripetibili.
Si ritiene, ad ogni modo, che, nel caso de quo, l'attribuzione della maggiorazione sociale ( di cui l'Istituto non fornisce prova dell'effettiva erogazione alla ricorrete), nasca da un mero errore dell'Ente, che ha riconosciuto tale beneficio a persona priva del requisito anagrafico.
Non può negarsi, infatti, che l'ente previdenziale, nell'attribuire un trattamento pensionistico, abbia il dovere di svolgere adeguati e complessivi controlli in ordine alla posizione assicurativa e anagrafica della beneficiaria, in mancanza dei quali l'errore è imputabile all' . CP_3
Come è nel caso di specie.
In ordine poi alla condotta dell'accipiens, ovvero alla sussistenza o meno del dolo in capo al percipiente, la Cassazione ha chiarito : << …. Questa Corte ha da tempo chiarito che, nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, del quale si è detto, con proposizione ora rimessa in discussione nei termini anzidetti, che, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi, per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così, fra le prime, Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013, seguite da Cass. n. 27096 del 2018 ed altre successive che, a quel principio, hanno dato continuità).
Sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché sia stato disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate CP_3
circostanze, rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante,
Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018).
Questa Corte, inoltre, ai fini dell'identificazione del dolo dell'assicurato, ha da tempo affermato
(Cass. n. 11498 del 1996) che le dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerano una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, e integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento soggettivo che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto, l'incondizionato recupero delle somme indebitamente erogate (Cass. n. 22081 del 2021).
Lo stesso Giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033
c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. nn. 431 del
1993 e 166 del 1996).
Nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (Cass. nn. 1919 del 2018 e 8731 del 2019)>> .
Ebbene, facendo applicazione dei richiamati principi, non può che affermarsi, nel caso de quo, la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta.
L'assicurata, infatti, non ha celato, all' , i propri dati anagrafici e reddituali (essendo pensionata CP_3
e titolare solo di reddito da pensione), ragione per cui l' , già prima della elargizione della CP_3
maggiorazione, era a conoscenza della situazione ostativa al riconoscimento del beneficio.
Pertanto, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della ricorrente, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Teresa Amata che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' , con ricorso depositato Parte_1 CP_3
07/09/2022, così provvede:
1. Dichiarare illegittimo l'indebito contestato;
CP_
2. Condanna l' alla restituzione degli importi eventualmente, trattenuti a tale titolo, oltre interessi come per legge;
CP_
3. Condanna, altresì, L' al pagamento delle spese del giudizio, in favore della ricorrente, che 4. liquida in Euro 1.500,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Amata Carmela Teresa.
Così deciso in Patti 11/04/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia