Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr. R. G. 4883/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente rel. Dott. Luca Marzullo Giudice Dott.ssa EL Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 4883/2023 promosso da nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Annalisa Mariantoni , elettivamente domiciliato in Rieti, Piazza I Maggio, n. 3/E presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 le dello Stato, c gia, via degli Offici 14, ivi domiciliato ex lege RESISTENTE Oggetto : impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale Conclusioni : come da note depositate per l'udienza dell'11-2-2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
SINTETICA ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, proveniente dal Marocco, ha presentato domanda diretta al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 del D.lvo 286/98. Ha posto a fondamento della domanda, l'integrazione raggiunta in Italia nonché il rapporto di convivenza con i suoi zii soggiornanti in Italia. La Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, ha espresso, con provvedimento del 28.06.2023, parere negativo al rilascio del titolo di soggiorno. Ha motivato il parere negativo ritenendo che dalla documentazione allegata all'istanza non emergerebbero elementi sintomatici dell'esistenza, in Italia, di integrazione e di rapporti familiari. La Questura di Terni, con provvedimento pagina 1 di 5
2. Il DL 130/2020 ha introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Con il d.l. n. 20/2023 (e relativa legge di conversione nr. 50/2023) vi è stato ancora un intervento legislativo nella materia in esame. Con l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023 (entrato in vigore il giorno 11.3.2023) sono stati soppressi il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 t.u.i. (d.l.vo n. 286/1998), ossia quelli introdotti dal d.l. n. 130/2020. Secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l. 20/2023 “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. In sede di conversione del citato decreto legge, con la legge n. 50/2023, è stata abrogata anche la parte dell'art. 19, comma 1.2., t.u.i. che recitava: “Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”; è stata altresì abrogata la norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) t.u.i. che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008. Deve tuttavia ritenersi che, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 e dalla l. n. 50/2023, permanga nel nostro pagina 2 di 5 ordinamento il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare. Al riguardo si osserva che l'art. 8 CEDU – che, come detto, riconosce e garantisce il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – costituisce un obbligo internazionale all'osservanza del quale lo Stato italiano è tenuto in forza della convenzione stipulata nel 1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955. Secondo quanto esplicitato dall'art. 5, comma VI, t.u.i., il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano costituisce limite al rifiuto (o alla revoca) del permesso di soggiorno. Analogamente, l'attuale testo dell'art. 19, comma 1.1., stabilisce che «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», così riconoscendo l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere dal territorio nazionale lo straniero, laddove tale allontanamento o respingimento comporti una grave violazione di uno di quei diritti al cui rispetto lo Stato italiano è tenuto in forza degli obblighi costituzionali e internazionali. Del resto, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo (comunque mantenuto anche dalla legislazione vigente), resterebbero comunque fermi gli obblighi costituzionali e internazionali (anche ai sensi dell'art. 10 e 117 cost.), come chiarito anche nella relazione di accompagnamento al decreto (laddove si legge che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato"). In questo senso si è espressa, anche recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 88/2023), osservando che «Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. 202 del 2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del 2005)». Deve dunque concordarsi con quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n. 28162/2023) che
– pronunciando in merito ad opposizione avverso un decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) t.u.i. – dopo aver dato atto dell'intervenuta abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. ad opera del d.l. CP_3
n. 20/2023, ha incidentalmente osservato che «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».
Tanto chiarito in merito alla persistente vigenza del diritto al permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, deve ritenersi che per la sua valutazione il giudice dovrà avere riguardo ai criteri elaborati dalla Corte EDU pagina 3 di 5 nell'esegesi dell'art. 8 della convenzione, stante l'espunzione, dal testo dell'art. 19, della norma di diritto interno che aveva codificato taluni criteri valutativi (prescrivendo di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»). Tuttavia, è doveroso osservare che i criteri di cui alla norma abrogata, in quanto tutti coincidenti con quelli già elaborati dalla CEDU, devono ritenersi comunque tutti utilizzabili ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno in esame.
Applicando tali principi al caso in esame si osserva che il ricorrente a fondamento della domanda di concessione di permesso di soggiorno per ragioni di protezione speciale ha allegato documentazione dalla quale emerge che è arrivato in Italia come atleta professionista e dal 2020 ha iniziato a svolgere attività lavorativa come emerge dalla domanda di emersione formulata dal suo datore di lavoro, ancorché non risultino versati in suo favore contributi CP_4
Dal 2023 svolge attività lavorativa presso la S.S. Agricola Fociani di Fociani DA e EL con contratto a tempo determinato con scadenza al 31.12.2025, come bracciante agricolo con uno stipendio mensile variabile di circa 750,00 euro (cfr. buste paga e CUD 2024 prodotti in giudizio). E', inoltre, titolare di regolare contratto di affitto ed anche precedenza ha goduto di stabile abitazione. Ha documentato di aver partecipato a svariati corsi di formazione professionale tra cui corso HACCP, corso di “Formazione dei Lavoratori Rischio Alto” e come addetto alla conduzione macchine agricole. Risulta inoltre che in Italia ha stabili legami familiari essendo presenti sul territorio dello Stato anche gli zii. Il documentato percorso di integrazione sociale e lavorativa rende evidente che in caso di rimpatrio sarebbe pregiudicato il diritto del ricorrente alla tutela della sua vita privata e familiare, con brusca interruzione dei rapporti di lavoro, delle relazioni sociali e familiari. Il ricorso va, dunque, conclusivamente accolto.
Le spese di lite, considerando la natura della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede :
1) Dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi degli artt. 5 co.6°, 19 co.1.1 terza e quarta parte D.lvo 285/98 e 32 co.3° D.lvo 25/2008, come modificati dal DL 130/2020, applicabile ai sensi dell'art. 15 alla presente controversia e dispone la trasmissione al Questore di Terni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Dichiara le spese di lite integralmente compensate pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 24.2.2025 Il Presidente
Loredana Giglio
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