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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2) – Dott. Laura Scarlatelli Consigliere
3) – Dott. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio , all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1516/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
e residente in [...]
Moro, n. 9, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù della procura in calce al presente atto dall'Avv. Francesco Guerriero e dall'Avv. Enrica Guerriero, (che chiedono che eventuali comunicazioni relative al presente procedimento vengano inoltrate al seguente numero di fax 0824 51294 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 con cui elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Appellante
CONTRO
(di seguito ), successore ex lege n. Controparte_1 CP_2
225/2016 a titolo universale di con sede Controparte_3 legale in Roma alla via G. Grezar n. 14, Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA in persona del dr. sig. (C.F. P.IVA_1 CP_4
) nella qualità di Procuratore dell' C.F._2 Controparte_1
e Responsabile degli Atti Introduttivi del giudizio, in virtù dei poteri
[...] conferiti giusto atto per NO , Rep. n. 180134 del 22.06.2023 Persona_1
Racc. n. 12348, rappresentata e difesa giusta procura, resa in calce al presente atto su foglio separato da intendersi congiunto materialmente al presente atto - conferita nel rispetto dell'art. 1, co. 8, del DL n. 193/2016, conv. con L. n. 225/2016, dell'art. 43 coa 4 R.D. n. 1611/1933, del Protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato sottoscritto in data 22.06.2017 e s.m.i., del Regolamento di amministrazione 26.03.2018 dell'Ente (approvato dall'organo vigilante, Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19.05.2018), visto il Parere n. 629195- 05/12/2018-P-aoorm AL: reso dall'Avvocatura Generale dello Stato e P.IVA_2 la delibera assunta dal Comitato di Gestione dell' , in Controparte_1 data 17.12.2018 con avallo del Presidente del Collegio dei revisori, a nome dell'Organo di Controllo - dall'avv. Danila de Santis (C.F. ) C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa professionista in Salerno alla via Gen. Adalgiso Amendola n. 36, la quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 3 lett. a) e b) L. 14.05.2005 n. 80 precisa che le comunicazioni ex artt. 133 e 134 c.p.c. siano effettuate al fax 089.227941, ovvero all'indirizzo di posta elettronica .salerno.it Email_2 CP_5
appellata
Nonché
Controparte_6
P. IVA con Sede Roma, via G. Pastore, n.6,
[...] P.IVA_3 in persona del Direttore Regionale della Campania, in carica pro-tempore, giusta delibera del C.d.A. dell' del 25.2.98, rappresentato e difeso, in virtù di CP_6 procura generale alle liti conferita con atto a rogito NO di Persona_2
Napoli del 18/06/2014, rep. n. 17705 , Racc. n. 8545 , dall' avv.to Stefania Rettore (C.F. ) e-mail: pec: CodiceFiscale_4 Email_3
, presso la quale elettivamente domicilia in Napoli, via Email_4
Nuova Poggioreale, angolo via S. Lazzaro-Sede FAX: 081-7784663. CP_6
appellato-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 579/2023 pubbl. il 30/05/2023 del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, non notificata, resa a definizione del giudizio N. R.G. 1007/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato il 07/03/2022 Parte_1 conveniva in giudizio l' e l' proponendo CP_6 Controparte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 017 2021 90006892 32/000, notificata in data 29/01/2022, per complessivi €23.603,35, afferente alla cartella n. 01720020018752112000 relativa a crediti anno 2002, asseritamente CP_6 notificata in data 3/2/2003. Eccepiva la prescrizione del credito, rilevando che, all'epoca della presunta notifica della cartella, era già stata dichiarata fallita e che detto credito doveva essere soddisfatto mediante insinuazione al passivo;
che il fallimento si era chiuso con Decreto del Tribunale di Benevento dell'11 Agosto 2011 e che , anche a far decorrere il termine di prescrizione da tale data, era comunque maturata la prescrizione. Concludeva chiedendo “1.- dichiarare, previa sospensione dell'atto, che nulla è dovuto da parte della sig.ra all' e, conseguentemente Parte_1 CP_6 annullare, revocare o comunque dichiarare prive di effetti la cartella n. 01720020018752112000 relativa a crediti anno 2002 e l'Intimazione di CP_6 pagamento 017 2021 90006892 32/000 emessa dall' Controparte_1
di Benevento in relazione alla cartella n. 01720020018752112000
[...] relativa a crediti anno 2002, perché infondato e ingiusto;
2.- condannare CP_6
l' alla refusione di spese, competenze e onorari, IVA e Cpa, con attribuzione CP_6 ai procuratori costituiti antistatari.” Regolarmente costituita ,l' Controparte_7 rilevava di aver notificato in data 22.1.2016 , in epoca successiva al fallimento, altro atto di intimazione, n. 01720159004170370000, interruttivo della prescrizione.
, nel costituirsi , evidenziava di aver regolarmente notificato la cartella alla CP_6 curatela fallimentare, che non la opponeva, e di essersi insinuato infruttuosamente al passivo.
Il Tribunale con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
- Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame Parte_1 con atto depositato presso l'intestata Corte in data 27.6.2023 deducendo:
1)Error in procedendo : Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 46 della L.F. e dell'art. 87, co. 2, D.P.R. 602/1973 per aver il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto che l'atto prodromico, ovvero la cartella, era stato notificato alla curatela, mentre doveva essere notificato al fallito sicchè, chiuso il fallimento, la prima intimazione di pagamento n. 01720159004170370000,( che sarebbe stata notificata con la procedura di cui all'art. 140 c.p.c.) era nulla in quanto non preceduta dalla prodromica cartella esattoriale, e, dunque, emessa senza il rispetto della sequenza procedimentale, indispensabile per assicurare il diritto di difesa del destinatario dell'atto.
2) Error in procedendo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 ed art. 115 c.p.c. in quanto dalla documentazione in atti non vi era la prova della notifica della cd. Cad relativa alla suddetta prima intimazione di pagamento n. 01720159004170370000. 3)Error in iudicando : Violazione e falsa applicazione dell'articolo 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) per aver Giudice di primo grado affermato la sussistenza della sospensione dei termini prescrizionali a causa dell'emergenza da Covid 19, laddove invece la sospensione, disposta con l'art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020 era quella dei termini processuali e non vi rientrava, invece, l'interruzione della prescrizione. Chiedeva , pertanto , all'adita Corte , in riforma della sentenza impugnata di accogliere l'opposizione formulata in prime cure , con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' CP_1 CP_1 che sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame chiedendone il rigetto;
vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva , altresì , l , che , nel rilevare la correttezza della CP_6 decisione impugnata , chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria delle spese processuali; in subordine ,tenere comunque indenne l' dal CP_6 pagamento delle stesse .
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note;
quindi, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. , all'esito di camera di consiglio, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato e pertanto va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Risulta documentalmente comprovato che , successivamente al decreto di chiusura della procedura fallimentare dell'11.08.2011, veniva notificata all' odierna appellante una prima intimazione di pagamento n.01720159004170370000 (concernente, tra le altre, anche la cartella n. 01720020018752112000) che si perfezionava, ai sensi dell'art.140 c.p.c., con la ricezione della raccomandata informativa- racc 689244678069- pervenuta a mani proprie in data 22.01.2016.( cfr. allegati G ed H del fascicolo di prime cure dell' ). CP_2
Parte appellante nei motivi di gravame deduce la nullità di detta intimazione in quanto non preceduta dalla notifica del prodromico atto ossia della cartella, in quanto –contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale -- la notifica della stessa al curatore fallimentare avvenuta in data 03.02.2003 , sarebbe stata del tutto irrituale;
assume in ogni caso la carenza di prova della notifica , mancando la cd. Cad Può ritenersi circostanza pacifica ed incontestata che l'atto prodromico, ovvero la cartella n.n.01720020018752112000 veniva notificata data 03.02.2003 presso lo studio del Curatore Fallimentare dr. ,circostanza comprovata CP_8 dal fatto che il credito veniva insinuato al passivo come da domanda di CP_6 ammissione tardiva del 13.02.2003 e rimaneva insoddisfatto, come da comunicazione di inesigibilità definitiva del 30.11.2005 (V.iter ruolo ). CP_6
E' evidente , quindi , che la notifica della cartella al curatore fallimentare, resta il presupposto indefettibile dell'ammissione al passivo del credito nell'ambito della procedura concorsuale.
Ora anche a voler accedere alla tesi dell'odierno appellante in ordine ad un obbligo di "doppia notifica" (al curatore ed al fallito) della cartella esattoriale qualora si tratti di crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente , è tuttavia vero che il fallito deve impugnare l'atto con decorrenza dei termini dall'effettiva conoscenza dell'atto, se il curatore sia rimasto inerte.
Ciò non è avvenuto nella specie quanto l'odierna appellante è stata destinataria
--come si è detto--di una prima l'Intimazione di pagamento n. 01720159004170370000, ad esito di procedura ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per temporanea assenza della stessa presso il domicilio in San Giorgio Del Sannio alla via Aldo Moro 9,che si perfezionava, ai sensi dell'art.140 c.p.c., con la ricezione della raccomandata informativa- racc n. 689244678069-pervenuta a mani proprie in data 22.01.2016. (cfr. allegati G ed H del fascicolo di prime cure dell' ); detta intimazione --che ha riguardato, tra le altre, anche la cartella CP_2
n. 0172002001875211200, ---è rimasta inoppugnata con la conseguenza che parte appellante non può sollevare alcuna eccezione in merito alla ritualità del procedimento notificatorio. Per costante giurisprudenza, anche di legittimità, nell'ambito del processo esattoriale, la notifica di un atto antecedente non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 D. Lgs. 546/92. La S C. con ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 ha infatti ribadito e confermato che: “risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (cfr. ex multis Cass. ordinanza n. 1901/2020; Cass. n. 11800/2018; SS. UU. n. 23397/2016).
In altre parole, la mancata impugnazione dell'atto presupposto, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito erariale, in applicazione del principio affermato dalla Stessa Corte di Cassazione (cfr conf. Cass. Ord. n. 8198/2022; Ordinanza n. 11143 del 6.04.2022) in quanto l'avviso contenente l'intimazione di pagamento della somma dovuta dal contribuente non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo .
Ed ancora più di recente la Corte di Cassazione, V sezione, con l'ordinanza n. 23346/2024, depositata il 29.08.2024, , ha ritenuto che “Per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento”.
L'odierna appellante , all'indomani della chiusura della procedura fallimentare ed a seguito all'ammissione al passivo della pretesa esattoriale de qua, aveva, dunque, diritto ed onere, nella qualità di debitore ritornato in bonis, di impugnare l'intimazione di pagamento n. 01720159004170370000 che le era stata notificata in data 22.1.2016. Non avendolo fatto, l'omessa tempestiva impugnazione di detta intimazione impedisce oggi ogni critica avverso l'intimazione opposta che resta assolutamente valida ed efficace.
Alcuna rilevanza può avere l'eventuale doglianza relativa all'illeggibilità della firma del ricevente l'intimazione suddetta , in quanto le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 9962/2010, hanno chiarito che "nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.".( v. anche Cass. 4556/2020)
Infine , quanto all'ultimo motivo di doglianza inerente l'eccezione di prescrizione, , seppur assorbito dalle precedenti considerazioni, lo stesso risulta destituito di ogni fondamento.
Come si è detto la prima intimazione di pagamento è stata notificata il 22/01/2016 e l' intimazione impugnata nel presente giudizio è stata notificata il 29/01/2022, allorchè il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso a causa della sospensione dei termini di prescrizione disposta dal legislatore per l'emergenza del COVID 19. Ed invero l'attività di notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione è stata sospesa per effetto della disciplina emergenziale per il Covid nel periodo 8.3.2020-31.8.2021: l'art. 68 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, e successive proroghe, da ultimo ex D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021, al 1° comma prevede infatti che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…) I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, e, al comma 4-bis, dispone che: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
(…) b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ai sensi del richiamato art. 12, 1° e 2° comma, d. lgs. 159/2015, le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali comportano per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
In forza di dette disposizioni la prescrizione-- che maturava il 22.1.2021 (decorsi cioè i cinque anni dalla prima notifica dell'intimazione del 22.1.2016,) termine compreso nel periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (8.3.2020-31.8.2021)-- è stata quindi prorogata al 31.12.2023 e pertanto non è maturata.
Per tutto quanto sin qui esposto l'appello va rigettato .
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'
e dell' che liquida in complessivi € CP_6 Controparte_1
2.100,00 per ciascuna parte oltre rimb.forf., IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Danila de Santis che se ne è dichiarata anticipataria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 10.2.2025
Il Presidente est.rel.
Dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2) – Dott. Laura Scarlatelli Consigliere
3) – Dott. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio , all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1516/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
e residente in [...]
Moro, n. 9, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù della procura in calce al presente atto dall'Avv. Francesco Guerriero e dall'Avv. Enrica Guerriero, (che chiedono che eventuali comunicazioni relative al presente procedimento vengano inoltrate al seguente numero di fax 0824 51294 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 con cui elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Appellante
CONTRO
(di seguito ), successore ex lege n. Controparte_1 CP_2
225/2016 a titolo universale di con sede Controparte_3 legale in Roma alla via G. Grezar n. 14, Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA in persona del dr. sig. (C.F. P.IVA_1 CP_4
) nella qualità di Procuratore dell' C.F._2 Controparte_1
e Responsabile degli Atti Introduttivi del giudizio, in virtù dei poteri
[...] conferiti giusto atto per NO , Rep. n. 180134 del 22.06.2023 Persona_1
Racc. n. 12348, rappresentata e difesa giusta procura, resa in calce al presente atto su foglio separato da intendersi congiunto materialmente al presente atto - conferita nel rispetto dell'art. 1, co. 8, del DL n. 193/2016, conv. con L. n. 225/2016, dell'art. 43 coa 4 R.D. n. 1611/1933, del Protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato sottoscritto in data 22.06.2017 e s.m.i., del Regolamento di amministrazione 26.03.2018 dell'Ente (approvato dall'organo vigilante, Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19.05.2018), visto il Parere n. 629195- 05/12/2018-P-aoorm AL: reso dall'Avvocatura Generale dello Stato e P.IVA_2 la delibera assunta dal Comitato di Gestione dell' , in Controparte_1 data 17.12.2018 con avallo del Presidente del Collegio dei revisori, a nome dell'Organo di Controllo - dall'avv. Danila de Santis (C.F. ) C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa professionista in Salerno alla via Gen. Adalgiso Amendola n. 36, la quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 3 lett. a) e b) L. 14.05.2005 n. 80 precisa che le comunicazioni ex artt. 133 e 134 c.p.c. siano effettuate al fax 089.227941, ovvero all'indirizzo di posta elettronica .salerno.it Email_2 CP_5
appellata
Nonché
Controparte_6
P. IVA con Sede Roma, via G. Pastore, n.6,
[...] P.IVA_3 in persona del Direttore Regionale della Campania, in carica pro-tempore, giusta delibera del C.d.A. dell' del 25.2.98, rappresentato e difeso, in virtù di CP_6 procura generale alle liti conferita con atto a rogito NO di Persona_2
Napoli del 18/06/2014, rep. n. 17705 , Racc. n. 8545 , dall' avv.to Stefania Rettore (C.F. ) e-mail: pec: CodiceFiscale_4 Email_3
, presso la quale elettivamente domicilia in Napoli, via Email_4
Nuova Poggioreale, angolo via S. Lazzaro-Sede FAX: 081-7784663. CP_6
appellato-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 579/2023 pubbl. il 30/05/2023 del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, non notificata, resa a definizione del giudizio N. R.G. 1007/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato il 07/03/2022 Parte_1 conveniva in giudizio l' e l' proponendo CP_6 Controparte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 017 2021 90006892 32/000, notificata in data 29/01/2022, per complessivi €23.603,35, afferente alla cartella n. 01720020018752112000 relativa a crediti anno 2002, asseritamente CP_6 notificata in data 3/2/2003. Eccepiva la prescrizione del credito, rilevando che, all'epoca della presunta notifica della cartella, era già stata dichiarata fallita e che detto credito doveva essere soddisfatto mediante insinuazione al passivo;
che il fallimento si era chiuso con Decreto del Tribunale di Benevento dell'11 Agosto 2011 e che , anche a far decorrere il termine di prescrizione da tale data, era comunque maturata la prescrizione. Concludeva chiedendo “1.- dichiarare, previa sospensione dell'atto, che nulla è dovuto da parte della sig.ra all' e, conseguentemente Parte_1 CP_6 annullare, revocare o comunque dichiarare prive di effetti la cartella n. 01720020018752112000 relativa a crediti anno 2002 e l'Intimazione di CP_6 pagamento 017 2021 90006892 32/000 emessa dall' Controparte_1
di Benevento in relazione alla cartella n. 01720020018752112000
[...] relativa a crediti anno 2002, perché infondato e ingiusto;
2.- condannare CP_6
l' alla refusione di spese, competenze e onorari, IVA e Cpa, con attribuzione CP_6 ai procuratori costituiti antistatari.” Regolarmente costituita ,l' Controparte_7 rilevava di aver notificato in data 22.1.2016 , in epoca successiva al fallimento, altro atto di intimazione, n. 01720159004170370000, interruttivo della prescrizione.
, nel costituirsi , evidenziava di aver regolarmente notificato la cartella alla CP_6 curatela fallimentare, che non la opponeva, e di essersi insinuato infruttuosamente al passivo.
Il Tribunale con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
- Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame Parte_1 con atto depositato presso l'intestata Corte in data 27.6.2023 deducendo:
1)Error in procedendo : Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 46 della L.F. e dell'art. 87, co. 2, D.P.R. 602/1973 per aver il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto che l'atto prodromico, ovvero la cartella, era stato notificato alla curatela, mentre doveva essere notificato al fallito sicchè, chiuso il fallimento, la prima intimazione di pagamento n. 01720159004170370000,( che sarebbe stata notificata con la procedura di cui all'art. 140 c.p.c.) era nulla in quanto non preceduta dalla prodromica cartella esattoriale, e, dunque, emessa senza il rispetto della sequenza procedimentale, indispensabile per assicurare il diritto di difesa del destinatario dell'atto.
2) Error in procedendo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 ed art. 115 c.p.c. in quanto dalla documentazione in atti non vi era la prova della notifica della cd. Cad relativa alla suddetta prima intimazione di pagamento n. 01720159004170370000. 3)Error in iudicando : Violazione e falsa applicazione dell'articolo 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) per aver Giudice di primo grado affermato la sussistenza della sospensione dei termini prescrizionali a causa dell'emergenza da Covid 19, laddove invece la sospensione, disposta con l'art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020 era quella dei termini processuali e non vi rientrava, invece, l'interruzione della prescrizione. Chiedeva , pertanto , all'adita Corte , in riforma della sentenza impugnata di accogliere l'opposizione formulata in prime cure , con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' CP_1 CP_1 che sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame chiedendone il rigetto;
vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva , altresì , l , che , nel rilevare la correttezza della CP_6 decisione impugnata , chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria delle spese processuali; in subordine ,tenere comunque indenne l' dal CP_6 pagamento delle stesse .
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note;
quindi, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. , all'esito di camera di consiglio, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato e pertanto va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Risulta documentalmente comprovato che , successivamente al decreto di chiusura della procedura fallimentare dell'11.08.2011, veniva notificata all' odierna appellante una prima intimazione di pagamento n.01720159004170370000 (concernente, tra le altre, anche la cartella n. 01720020018752112000) che si perfezionava, ai sensi dell'art.140 c.p.c., con la ricezione della raccomandata informativa- racc 689244678069- pervenuta a mani proprie in data 22.01.2016.( cfr. allegati G ed H del fascicolo di prime cure dell' ). CP_2
Parte appellante nei motivi di gravame deduce la nullità di detta intimazione in quanto non preceduta dalla notifica del prodromico atto ossia della cartella, in quanto –contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale -- la notifica della stessa al curatore fallimentare avvenuta in data 03.02.2003 , sarebbe stata del tutto irrituale;
assume in ogni caso la carenza di prova della notifica , mancando la cd. Cad Può ritenersi circostanza pacifica ed incontestata che l'atto prodromico, ovvero la cartella n.n.01720020018752112000 veniva notificata data 03.02.2003 presso lo studio del Curatore Fallimentare dr. ,circostanza comprovata CP_8 dal fatto che il credito veniva insinuato al passivo come da domanda di CP_6 ammissione tardiva del 13.02.2003 e rimaneva insoddisfatto, come da comunicazione di inesigibilità definitiva del 30.11.2005 (V.iter ruolo ). CP_6
E' evidente , quindi , che la notifica della cartella al curatore fallimentare, resta il presupposto indefettibile dell'ammissione al passivo del credito nell'ambito della procedura concorsuale.
Ora anche a voler accedere alla tesi dell'odierno appellante in ordine ad un obbligo di "doppia notifica" (al curatore ed al fallito) della cartella esattoriale qualora si tratti di crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente , è tuttavia vero che il fallito deve impugnare l'atto con decorrenza dei termini dall'effettiva conoscenza dell'atto, se il curatore sia rimasto inerte.
Ciò non è avvenuto nella specie quanto l'odierna appellante è stata destinataria
--come si è detto--di una prima l'Intimazione di pagamento n. 01720159004170370000, ad esito di procedura ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per temporanea assenza della stessa presso il domicilio in San Giorgio Del Sannio alla via Aldo Moro 9,che si perfezionava, ai sensi dell'art.140 c.p.c., con la ricezione della raccomandata informativa- racc n. 689244678069-pervenuta a mani proprie in data 22.01.2016. (cfr. allegati G ed H del fascicolo di prime cure dell' ); detta intimazione --che ha riguardato, tra le altre, anche la cartella CP_2
n. 0172002001875211200, ---è rimasta inoppugnata con la conseguenza che parte appellante non può sollevare alcuna eccezione in merito alla ritualità del procedimento notificatorio. Per costante giurisprudenza, anche di legittimità, nell'ambito del processo esattoriale, la notifica di un atto antecedente non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 D. Lgs. 546/92. La S C. con ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 ha infatti ribadito e confermato che: “risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (cfr. ex multis Cass. ordinanza n. 1901/2020; Cass. n. 11800/2018; SS. UU. n. 23397/2016).
In altre parole, la mancata impugnazione dell'atto presupposto, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito erariale, in applicazione del principio affermato dalla Stessa Corte di Cassazione (cfr conf. Cass. Ord. n. 8198/2022; Ordinanza n. 11143 del 6.04.2022) in quanto l'avviso contenente l'intimazione di pagamento della somma dovuta dal contribuente non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo .
Ed ancora più di recente la Corte di Cassazione, V sezione, con l'ordinanza n. 23346/2024, depositata il 29.08.2024, , ha ritenuto che “Per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento”.
L'odierna appellante , all'indomani della chiusura della procedura fallimentare ed a seguito all'ammissione al passivo della pretesa esattoriale de qua, aveva, dunque, diritto ed onere, nella qualità di debitore ritornato in bonis, di impugnare l'intimazione di pagamento n. 01720159004170370000 che le era stata notificata in data 22.1.2016. Non avendolo fatto, l'omessa tempestiva impugnazione di detta intimazione impedisce oggi ogni critica avverso l'intimazione opposta che resta assolutamente valida ed efficace.
Alcuna rilevanza può avere l'eventuale doglianza relativa all'illeggibilità della firma del ricevente l'intimazione suddetta , in quanto le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 9962/2010, hanno chiarito che "nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.".( v. anche Cass. 4556/2020)
Infine , quanto all'ultimo motivo di doglianza inerente l'eccezione di prescrizione, , seppur assorbito dalle precedenti considerazioni, lo stesso risulta destituito di ogni fondamento.
Come si è detto la prima intimazione di pagamento è stata notificata il 22/01/2016 e l' intimazione impugnata nel presente giudizio è stata notificata il 29/01/2022, allorchè il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso a causa della sospensione dei termini di prescrizione disposta dal legislatore per l'emergenza del COVID 19. Ed invero l'attività di notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione è stata sospesa per effetto della disciplina emergenziale per il Covid nel periodo 8.3.2020-31.8.2021: l'art. 68 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, e successive proroghe, da ultimo ex D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021, al 1° comma prevede infatti che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…) I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, e, al comma 4-bis, dispone che: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
(…) b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ai sensi del richiamato art. 12, 1° e 2° comma, d. lgs. 159/2015, le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali comportano per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
In forza di dette disposizioni la prescrizione-- che maturava il 22.1.2021 (decorsi cioè i cinque anni dalla prima notifica dell'intimazione del 22.1.2016,) termine compreso nel periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (8.3.2020-31.8.2021)-- è stata quindi prorogata al 31.12.2023 e pertanto non è maturata.
Per tutto quanto sin qui esposto l'appello va rigettato .
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'
e dell' che liquida in complessivi € CP_6 Controparte_1
2.100,00 per ciascuna parte oltre rimb.forf., IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Danila de Santis che se ne è dichiarata anticipataria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 10.2.2025
Il Presidente est.rel.
Dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.