Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 10998/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DI CARLO LILLO e Parte_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TORRI BIANCHE, 1 VIMERCATE contro
29 , contumace Controparte_1
contumace CP_2 con il patrocinio dell'avv. TONELLI ALESSANDRO CIRO CARLO, Controparte_3
elettivamente domiciliato in via BENVENUTO CELLINI, 21 MILANO con il patrocinio dell'avv. CECI GIANCARLO, elettivamente domiciliato Controparte_4
in PASSAGGIO DON SEGHEZZI, 2
[...] con il patrocinio dell'avv. ZIGNI SILVIO MARIA, Controparte_5
elettivamente domiciliato in VIA MONTE ROSA, 15 MELZO
Oggetto: pagamento somma
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di IL, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 24-9-
24, e hanno convenuto in giudizio la 29 Parte_2 Parte_1
, la ed , per sentir accogliere le Controparte_1 CP_2 Controparte_3
seguenti conclusioni:
pagina 1 di 11
IV J – monte ore
Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel livello IV del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione sin dall'instaurazione di ogni singolo rapporto di lavoro, dapprima, con 29 Servizi e, in seguito, Contr con
Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa il diritto dei ricorrenti ad essere retribuiti secondo l'orario di lavoro full - time contrattualmente previsto con un monte ore di
168 mensili del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
e, per l'effetto, previo accertamento e dichiarazione della responsabilità solidale delle convenute ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 nei confronti degli odierni ricorrenti;
condannare in solido 29 (C.F./P.IVA ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Via Archimede n. 62, 20066 - ZO (MI) ed (P.IVA Controparte_3
.F. ), rappresentata da più persone, con sede legale in Via P.IVA_2 P.IVA_3
Vittor Pisani n. 20, 20124 – IL (MI) a pagare ai ricorrenti le differenze retributive maturate per l'erroneo inquadramento in un livello inferiore (V livello) rispetto a quello effettivamente spettante in forza delle mansioni svolte (IV livello) dai lavoratori, secondo il CCNL Logistica,
Trasporto Merci e Spedizione, e sulla base del monte ore 168, ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, come di seguito specificate:
1) Quanto al signor la somma lorda di Euro 13.851,31= (Euro Pt_2
tredicimilaottocentocinquantuno/31), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maturati dal 01.01.2020 al 30.04.2022. 2) Quanto al signor la somma lorda Pt_1
di Euro 9.134,90 = (Euro novemilacentotrentaquattro/90), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maturati dal 01.02.2020 al 30.04.2022.
e, per l'effetto, condannare in solido (P.IVA ), con sede legale in via Everisto CP_2 P.IVA_4
Baschenis n. 3, 24122 - GA (BG) ed (P.IVA .F. Controparte_3 P.IVA_2
), rappresentata da più persone, con sede legale in Via Vittor Pisani n. 20, P.IVA_3
20124 – IL (MI) a pagare ai ricorrenti le differenze retributive maturate per l'erroneo inquadramento in un livello inferiore (V livello) rispetto a quello effettivamente spettante in forza delle mansioni svolte (IV livello) dai lavoratori, secondo il CCNL Logistica, Trasporto
pagina 2 di 11 Merci e Spedizione, e sulla base del monte ore 168, ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, come di seguito specificate:
1) Quanto al signor la somma lorda di Euro 5.412,00 = (Euro Pt_2
cinquemilaquattrocentododici/00), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maturati dal 01.05.2022 al 31.10.2023.
2) Quanto al signor la somma lorda di Euro 5.093,39 = (Euro Pt_1
cinquemilanovantatrè/39), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maturati dal 01.05.2022 al 31.10.2023.
IN SUBORDINE NEL MERITO
IV Junior – ore lavorate in busta
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si dovesse ritenere accoglibile la domanda svolta in via principale, si chiede che il Tribunale adito voglia:
Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel livello IV del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione sin Contr dall'instaurazione di ogni singolo rapporto di lavoro con 28 Servizi e ulla scorta delle ore ordinarie in busta paga previste
e, per l'effetto, previo accertamento della responsabilità solidale delle convenute ai sensi dell'art. 29 d.lgs.
276/2003 nei confronti degli odierni ricorrenti;
condannare in solido 29 (C.F./P.IVA ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Via Archimede n. 62, 20066 - ZO (MI) ed (P.IVA Controparte_3
.F. ), rappresentata da più persone, con sede legale in Via P.IVA_2 P.IVA_3
Vittor Pisani n. 20, 20124 – IL (MI) a pagare ai ricorrenti le differenze retributive maturate per l'erroneo inquadramento in un livello inferiore (V livello) rispetto a quello effettivamente spettante in forza delle mansioni svolte (IV livello) dai lavoratori, secondo il CCNL Logistica,
Trasporto Merci e Spedizione, ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, secondo l'orario di lavoro lavorato per come specificato in ogni cedolino paga consegnato dalle società resistenti principali ai ricorrenti, come di seguito specificate:
1) Quanto al signor la somma lorda di Euro 6.049,84 = (Euro Pt_2
seimilaquarantanove/84), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maturati dal 01.01.2020 al 30.04.2022. 2) Quanto al signor la somma lorda di Euro Pt_1
5.277,52 = (Euro cinquemiladuecentosettantasette/52) ), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maturati dal 01.02.2020 al 30.04.2022.
pagina 3 di 11 E, per l'effetto, condannare in solido (P.IVA ), con sede legale in via Everisto CP_2 P.IVA_4
Baschenis n. 3, 24122 - GA (BG) ed (P.IVA .F. Controparte_3 P.IVA_2
), rappresentata da più persone, con sede legale in Via Vittor Pisani n. 20, P.IVA_3
20124 – IL (MI) a pagare ai ricorrenti le differenze retributive maturate per l'erroneo inquadramento in un livello inferiore (V livello) rispetto a quello effettivamente spettante in forza delle mansioni svolte (IV livello) dai lavoratori, secondo il CCNL Logistica, Trasporto
Merci e Spedizione ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, secondo l' orario di lavoro lavorato per come specificato in ogni cedolino paga consegnato ai ricorrenti delle società convenute in via principale, come di seguito specificate:
1) Quanto al signor la somma lorda di Euro 2.696,54 = (Euro Pt_2
duemilaseicentonovantasei/54), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maturati dal 01.05.2022 al 31.10.2023.
2) Quanto al signor la somma lorda di Euro 2.359,01 = (Euro Pt_1
dumilatrecentocinquantanove/01), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maturati dal 01.05.2022 al 31.10.2023.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO
V livello – monte ore
Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel livello V del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione sin dall'instaurazione di ogni singolo rapporto di lavoro con 29 Servizi e AGI sulla scorta del monte ore 168
e, per l'effetto, previo accertamento della responsabilità solidale delle convenute ai sensi dell'art. 29
d.lgs. 276/2003 nei confronti degli odierni ricorrenti condannare in solido 29 (C.F./P.IVA ), con sede CP_1 Controparte_1 P.IVA_1
legale in Via Archimede n. 62, 20066 - ZO (MI) ed (P.IVA Controparte_3
.F. ), rappresentata da più persone, con sede legale in Via P.IVA_2 P.IVA_3
Vittor Pisani n. 20, 20124 – IL (MI) a pagare ai ricorrenti le differenze retributive maturate secondo quanto previsto dai conteggi elaborati in virtù dell' inquadramento al V livello, come effettivamente riconosciuto dalla datrice di lavoro sin dal principio, ma sulla scorta del monte ore 168 contrattualmente previsto dal CCNL applicato, ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, come di seguito specificate:
pagina 4 di 11 1) Quanto al signor la somma lorda di Euro 12.604,85 = (Euro Pt_2
dodicimilaseicentoquatttro/85), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maturati dal 01.01.2020 al 30.04.2022.
2) Quanto al signor la somma lorda di Euro 9.996, 29 = (Euro Pt_1
novemilanovecentonovantasei/29), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maturati dal 01.02.2020 al 30.04.2022.
E, per l'effetto, condannare in solido (P.IVA ), con sede legale in via CP_2 P.IVA_4
Everisto Baschenis n. 3, 24122 - GA (BG) ed (P.IVA Controparte_3
.F. ), rappresentata da più persone, con sede legale in Via P.IVA_2 P.IVA_3
Vittor Pisani n. 20, 20124 – IL (MI) a pagare ai ricorrenti le differenze retributive maturate secondo quanto previsto dai conteggi elaborati in virtù dell' inquadramento al V livello, come effettivamente riconosciuto dalla datrice di lavoro sin dal principio, ma sulla scorta del monte ore 168 contrattualmente previsto dal CCNL applicato ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, come di seguito specificate:
1) Quanto al signor la somma lorda di Euro 4.914,34 = (Euro Pt_2
quattromilanovecentoquattordici/14), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maturati dal 01.05.2022 al 31.10.2023.
2) Quanto al signor la somma lorda di Euro 4.781,52 = (Euro Pt_1
quattromilasettecentoottantuno/52), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maturati dal 01.05.2022 al 31.10.2023.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO
V livello – orare lavorate in busta condannare in solido 29 (C.F./P.IVA ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Via Archimede n. 62, 20066 - ZO (MI) ed (P.IVA Controparte_3
.F. ), rappresentata da più persone, con sede legale in Via P.IVA_2 P.IVA_3
Vittor Pisani n. 20, 20124 – IL (MI) a pagare ai ricorrenti le differenze retributive maturate tenendo conto del livello riconosciuto dalla datrice di lavoro, quale il V, secondo il CCNL
Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, secondo l'orario di lavoro lavorato per come specificato in ogni cedolino paga consegnato dalle società resistenti principali ai ricorrenti, come di seguito specificate:
1) Quanto al signor la somma lorda di Euro 4.290,52 = (Euro Pt_2
quattromiladuecentonovanta/52), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maturati dal 01.01.2020 al 30.04.2022.
pagina 5 di 11 2) Quanto al signor la somma lorda di Euro 4.128,75 = (Euro Pt_1
quattromilacentoventotto/75), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,, maturati dal 01.02.2020 al 30.04.2022.
E, per l'effetto, condannare in solido (P.IVA ), con sede legale in via Everisto CP_2 P.IVA_4
Baschenis n. 3, 24122 - GA (BG) ed (P.IVA .F. Controparte_3 P.IVA_2
), rappresentata da più persone, con sede legale in Via Vittor Pisani n. 20, P.IVA_3
20124 – IL (MI) a pagare ai ricorrenti le differenze retributive maturate secondo quanto previsto dai conteggi elaborati in virtù dell' inquadramento al V livello, come effettivamente riconosciuto dalla datrice di lavoro sin dal principio, secondo il normale orario di lavoro contrattualmente previsto dal CCNL applicato ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, come di seguito specificate:
1) Quanto al signor la somma lorda di Euro 1.466,44 = (Euro Pt_2
millequattrocentosessantasei/44), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maturati dal 01.05.2022 al 31.10.2023.
2) Quanto al signor la somma lorda di Euro 1.855,28 = (Euro Pt_1
milleottocentocinquantacinque/28), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maturati dal 01.05.2022 al 31.10.2023”.
Su richiesta di e' stata autorizzata la chiamata in garanzia di Controparte_3 Controparte_4
e su richiesta di quest'ultima e' stata autorizzata la chiamata in causa di Elle Emme Logistica
s..p.a.: entrambe si sono costituite in giudizio,
A seguito dell'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da e da Controparte_4 [...]
con ordinanza 4-3-25 il Giudice ha dichiarato l'incompetenza Controparte_5
territoriale del Tribunale di IL in relazione alle domande di accertamento e condanna proposte dal ricorrente Parte_2
Residuano, pertanto le domande del ricorrente . Parte_1
Il ricorrente ha esposto di essere stato assunto , in data 1-2-20, da 29 Servizi s.r.l., come operaio di 5°livello del c.c.n.l. logistica trasporto merci e spedizioni;
il rapporto si era interrotto nel mese di aprile 2022 ed il ricorrente era stato assunto, in data 1-5-22, da con CP_6
interruzione definitiva del rapporto in data 31-10-23.
Nessuno si e' costituito per e per ed il Giudice, Controparte_7 CP_2 verificata la regolarita' della notificazione del ricorso introduttivo, ne ha dichiarato la contumacia.
pagina 6 di 11 Costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato la fondatezza delle Controparte_3
pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta, il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
1.Il ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel 4° livello o, in subordine, nel livello 4J.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione ormai costante “nel procedimento logico - giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato non puo' prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi poste tra loro in logica successione, e cioe' dell'accertamento di fatto dell'attivita' lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro, del raffronto tra i risultati delle due indagini”.
A fondamento della pretesa di un superiore inquadramento il lavoratore deve quindi allegare e provare non solo le mansioni effettivamente svolte, ma anche la disposizione contrattuale invocata, la non corrispondenza delle mansioni svolte all'inquadramento contrattuale riconosciuto e la corrispondenza all'inquadramento contrattuale richiesto.
Nulla di tutto cio' si rinviene nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il ricorso si limita ad affermare, senza ulteriori specificazioni, che il ricorrente adoperava giornalmente il papalino, cioe' un carrello commissionatore orizzontale.
Il ricorso si limita, inoltre, a riportare la declaratoria contrattuale solo del livello 4J e non anche del 4° livello, richiesto in via principale e manca ogni deduzione circa la presenza, nelle mansioni di fatto svolte, degli elementi caratteristici e qualificanti del superiore livello richiesto.
Nella parte in diritto si afferma, anzi, che il ricorrente non potrebbe essere inquadrato nel 4° livello.
Risulta, quindi, impossibile effettuare l'operazione di confronto tra mansioni svolte e livello contrattuale, necessaria ai fini di valutarne la corrispondenza.
pagina 7 di 11 Tali carenze non possono ritenersi sanate dalle difese svolte dalla convenuta nella memoria di costituzione e il giudice puo' sostituire la parte nell'adempimento degli oneri di allegazione e prova circa la riconducibilita' delle mansioni svolte alla disposizione contrattuale invocata.
In particolare non vengono spiegate le caratteristiche dei mezzi utilizzati dal ricorrente, tenuto conto del fatto che al 5° livello, riconosciuto al ricorrente, rientrano le attivita' di movimentazione merci e di magazzino che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessita'
Per tutte le considerazioni che precedono le domande del ricorrente di superiore inquadramento e di corresponsione delle conseguenti differenze retributive non possono trovare accoglimento.
2. Il ricorrente chiede, inoltre, la corresponsione della retribuzione su base mensile, in quanto sostiene di aver rispettato l'orario full time per il quale e' stato assunto, svolgendo anzi diverse ore di lavoro straordinario.
Anche tale domanda non puo' trovare accoglimento.
Presupposto della domanda e' lo svolgimento costante di un orario a tempo pieno, ma non e' stata offerta alcuna prova dell'orario di lavoro in concreto osservato, orario che non e' neppure stato indicato in ricorso.
Si aggiunga che nelle buste paga sono indicate ore di lavoro straordinario e non risulta che di esse si sia tenuto conto nel calcolo delle ore di lavoro mensili di fatto retribuite.
3. Il ricorrente ha invece diritto al corretto calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilita', basato sul monte ore pieno e non su un monte ore ridotto, inferiore rispetto a quello previsto dal c.c.n.l. e rapportato alle ore di lavoro effettivo, come invece risulta dalle buste paga.
Infatti, a prescindere da ogni considerazione circa la configurabilita' di un sistema di paga basato sulla c.d. mensilizzazione piuttosto che su base oraria, in ogni caso gli artt. 18 e 19 del c.c.n.l. , che disciplinano la tredicesima e quattordicesima mensilita', commisurano tali emolument alla “retribuzione globale mensile” e non alle ore lavorate.
Per il titolo in esame e' tenuta a corrispondere al ricorrente il Controparte_7 complessivo importo lordo di € 445,54, e e' tenuta a corrispondere al ricorrente il CP_2 complessivo importo lordo di € 1.774,53, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
pagina 8 di 11 4. Infine il ricorso ed i conteggi in esso contenuti fanno riferimento a non meglio definite differenze retributive sulle ore lavorate risultanti dalle buste paga, ma nulla viene dedotto a fondamento di tale pretesa.
5. Deve essere riconosciuta la responsabilita' solidale di Controparte_3
L'art. 29 del D. Lgs. n. 276/03, al secondo comma, prevede la responsabilita' solidale tra committente, appaltatore ed eventuali ulteriori subappaltatori per quanto riguarda “i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”: la norma deve essere interpretata nel senso che tale obbligazione solidale debba essere riferita ai crediti maturati durante il periodo di gestione del contratto di appalto.
Nel caso di specie riconosce di aver stipulato con .p.a., in data 7-7- Controparte_3 CP_4
14, un contratto di appalto avente ad oggetto i servizi di scarico, movimentazione, smistamento e carico della merce e pulizia del magazzino frutta e verdura e grafica del
Centro Distribuzione di Limito e di aver autorizzato,, con effetto dal 1-5-22, il Parte_3
subappalto in favore di CP_2
Le differenze retributivi derivanti dal corretto calcolo di tredicesima e quattordicesima mensilita' rientrano nei “trattamenti retributivi” a cui fa riferimento l'art. 29 citato.
6. In accoglimento della domanda di manleva, e' tenuta a tenere indenne Controparte_4
di tutte le somme che la stessa dovesse versare al ricorrente in esecuzione Controparte_3
della presente sentenza.
Al punto 9 del contratto di appalto stipulato tra e suddette parti e' infatti previsto:
“…l'Appaltatore si impegna a manlevare la Committente da qualsiasi onere relativo a eventuali future rivendicazioni mosse dai dipendenti e/o collaboratori a vario titolo nei confronti della Committente e connesse all'esecuzione del presente Contratto”. non ha contestato il proprio obbligo di manleva, limitandosi a contestare la Controparte_4 propria responsabiita' ex art. 29 del D. Lgs. 276/03, peraltro non azionata nel presente giudizio
In accoglimento della domanda di regresso proposta ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.
Lgs. n. 276/03, e e Controparte_7 Controparte_7 CP_2
sono tenute a rimborsare a o comunque a tenerla indenne per le somme dalla CP_3
stessa eventualmente corrisposte ai ricorrenti in esecuzione della presente sentenza.
Sempre in via di regresso e sono tenute a Controparte_7 CP_2
rimborsare a o comunque a tenerla indenne per le somme dalla stessa Controparte_4
eventualmente corrisposte ai ricorrenti in esecuzione della presente sentenza.
pagina 9 di 11 Non puo', invece, trovare accoglimento la domanda di manleva avanzata da Controparte_4
nei confronti di Controparte_5
A fondamento di tale domanda invoca l'art. 14 del contratto di appalto di servizi Controparte_4
concluso con Controparte_5
Peraltro il contratto di appalto prodotto in sede di costituzione in giudizio (doc. 3) riguarda l'appalto relativo al deposito di CI (BG) e non il magazzino di Limito di Pioltello.
e' stata autorizzata dal Giudice a produrre il contratto di appalto relativo al Controparte_4
magazzino di Limito di Pioltello, ma ha prodotto un contratto di appalto avente durata dal 1-2-
20 al 31-12-20, anche se tacitamente rinnovabile salvo disdetta: non vi e', quindi, prova, che tale contratto fosse in vigore all'epoca dei fatti oggetto di causa.
Inoltre ha prodotto richiesta 21-3-22 di di autorizzazione a Controparte_3 Controparte_4
subappaltare il servizio a e successiva autorizzazione di del 28-4-22, CP_2 CP_3
con decorrenza dal 1-5-22.
Tale corrispondenza non contiene alcun cenno a e anzi dalla Controparte_5
stessa emerge la sussistenza di un rapporto di collaborazione diretto di con il Controparte_4
subappaltatore
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo. Si ritiene, per il resto, di compensare integralmente le ulteriori spese tra le societa' convenute ed intervenute.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, condanna 29 ed in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_3 corrispondere al ricorrente il complessivo importo lordo di € 445,54, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna ed in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente il CP_2 Controparte_3 complessivo importo lordo di € 1.774,53, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
condanna 29 e a corrispondere ad Controparte_4 Controparte_1 CP_2 gli importi che quest'ultima dovra' eventualmente corrispondere al ricorrente;
Controparte_3
condanna e 29 a corrispondere a gli CP_2 Controparte_1 Controparte_4 importi che quest'ultima dovra' eventualmente corrispondere al ricorrente pagina 10 di 11 rigetta la domanda di manleva avanzata da nei confronti di Controparte_4 Controparte_5
condanna 29 ed in via solidale tra loro, a rimborsare CP_1 CP_2 CP_2 Controparte_8 al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00; condanna a rimborsare a le spese di lite, liquidate Controparte_4 Controparte_5 in complessivi € 1.000,00; compensa integralmente le ulteriori spese di lite;
fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
IL, 20/03/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 11 di 11