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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5241/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belvedere Marittimo - Ufficio Tributi 87021 Belvedere Marittimo CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 21264062 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2411/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di ingiunzione di pagamento doc.n. 21264062 TARI 2014,della somma complessiva di € 213,72, notificato in data 12.4.2024 emesso da AREA S.R.L. per conto del Comune di Belvedere Marittimo.
Il ricorrente ha eccepito:
· intervenuta prescrizione del tributo in ordine alla richiesta tari 2014 – soggezione del tributo al termine breve ex art. 2948 c.c.
Ha concluso il ricorso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua esecutorietà, con vittoria delle spese di lite.
AREA S.r.l. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 03-10-2025, il giudice monocratico, esaminata la documentazione in atti, rigetta il ricorso.
l'atto di ingiunzione di pagamento impugnato è stato preceduto dalla notifica dell' avviso di accertamento n. 124_A/2014 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della Tari per l'annualità 2014, che è stato notificato in data 21.01.2020.
La mancata impugnazione, nei termini di legge, dell'avviso di accertamento ha reso definitiva la pretesa tributaria, che non può più essere contestata nel merito. Occorre pertanto rilevare che, in virtù della notifica dell'avviso di accertamento, non è maturata alcuna prescrizione quinquennale in relazione alla pretesa impositiva del Comune di Belvedere Marittimo concernente il tributo TARI dovuto.
Quanto, infine, alla eccepita prescrizione è sufficiente rilevare che dalla notifica dell'avviso di accertamento presupposto all'ingiunzione opposto non è decorso il termine quinquennale, sicchè alcuna prescrizione è maturata.
Per quanto sopra, si rigetta il ricorso. Restano assorbiti e superati gli ulteriori motivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese, liquidate in euro 233,00, oltre spese accessorie se dovute, con distrazione se richiesta.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5241/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belvedere Marittimo - Ufficio Tributi 87021 Belvedere Marittimo CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 21264062 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2411/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di ingiunzione di pagamento doc.n. 21264062 TARI 2014,della somma complessiva di € 213,72, notificato in data 12.4.2024 emesso da AREA S.R.L. per conto del Comune di Belvedere Marittimo.
Il ricorrente ha eccepito:
· intervenuta prescrizione del tributo in ordine alla richiesta tari 2014 – soggezione del tributo al termine breve ex art. 2948 c.c.
Ha concluso il ricorso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua esecutorietà, con vittoria delle spese di lite.
AREA S.r.l. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 03-10-2025, il giudice monocratico, esaminata la documentazione in atti, rigetta il ricorso.
l'atto di ingiunzione di pagamento impugnato è stato preceduto dalla notifica dell' avviso di accertamento n. 124_A/2014 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della Tari per l'annualità 2014, che è stato notificato in data 21.01.2020.
La mancata impugnazione, nei termini di legge, dell'avviso di accertamento ha reso definitiva la pretesa tributaria, che non può più essere contestata nel merito. Occorre pertanto rilevare che, in virtù della notifica dell'avviso di accertamento, non è maturata alcuna prescrizione quinquennale in relazione alla pretesa impositiva del Comune di Belvedere Marittimo concernente il tributo TARI dovuto.
Quanto, infine, alla eccepita prescrizione è sufficiente rilevare che dalla notifica dell'avviso di accertamento presupposto all'ingiunzione opposto non è decorso il termine quinquennale, sicchè alcuna prescrizione è maturata.
Per quanto sopra, si rigetta il ricorso. Restano assorbiti e superati gli ulteriori motivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese, liquidate in euro 233,00, oltre spese accessorie se dovute, con distrazione se richiesta.