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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/05/2024, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 76 del 22 marzo 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 248 / 2021 r.g. promossa da:
in proprio e quale amministratore unico della società Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Bombacci e l'Avv. Luciano Lenzi;
Parte ricorrente contro
Controparte_3
(ora
[...] [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_4 patrocinio dei funzionari Dott. Dott.ssa Dott. Giacomo Controparte_5 CP_6
Bartolozzi;
Parte resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del presente procedimento è l'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 461/2020 emessa dall' e notificata alla società e al Controparte_3 Controparte_2 legale rappresentante rispettivamente il 15 ed il 17 settembre 2020. Controparte_1
L'ordinanza in parola trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
FI00001/2018-239-01 del 22.6.2018, oggetto di impugnativa in sede amministrativa, avente ad oggetto rilievi in merito alla gestione del rapporto di lavoro di , , Parte_1 Persona_1 Per_2
e .
[...] Persona_3 Persona_4
Le contestazioni, in particolare, hanno il seguente oggetto:
- A) Art. 39 commi 1 e 2 del D.L. 25.06.2008 n. 112 conv, in L. 06.08.2008 n. 133: per aver omesso di effettuare sul Libro Unico del Lavoro le prescritte registrazioni, rilevanti sotto il profilo retributivo previdenziale e fiscale in riferimento ai seguenti lavoratori subordinati per il periodo a fianco dei medesimi indicati: nato il [...] peri l periodo dal marzo 2015 ad ottobre Parte_1
2017. nato il [...] per il periodo da marzo 2015 a ottobre 2017; Persona_1
- B) Art. 9 bis, commi 1 e 2 e 2bis, D.L. n. 510/96 convertito con L. 608/96, come sostituito dall'art. 1, comma 1180, L. 296/06: per aver omesso di comunicare al competente Centro per l'Impiego, il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, mediante documentazione avente data certa, l'assunzione dei seguenti lavoratori subordinati qualificati con la mansione di docente/formatore avvenuta nella data a fianco dei medesimi indicata: nato Parte_1 il 28.07.89 assunto il 03.03.2015. nato il [...] assunto il 03.03.2015; Persona_1
- C) Art. 4 bis comma 2 D.lgs. n. 181/00 come inserito dall'art. 6 comma 1 D.lgs. nn. 297/02 e succ. modificato dall'art. 5 comma 3 della L. 183/2010 per aver omesso di consegnare ai seguenti lavoratori subordinati qualificati, assunti con le mansioni di docente formatore, all'atto della relativa assunzione avvenuta nella data a fianco dei medesimi indicata e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.Lgs 152/1997, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/CEE: nato il [...] assunto il Parte_1
03.03.2015. nato il [...] assunto il 03.03.2015; Persona_1
- D) Art. 3 comma 3 del D.L. n. 12/02 convertito con modificazioni nella L. 73/02 per come sostituito dall'art. 22 comma 1 del D. Lgs. 14.09.2015 n. 151 per aver impiegato la seguente lavoratrice subordinata senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
2 nata il [...], occupata dal 12.07.2016 al 26.06.2017 per n. 54 giornate di Persona_2 effettivo lavoro irregolare;
- E) Art. 9 bis, commi 1 e 2 D.L. n. 510/96 convertito con L. n. 608/96 come sostituito dall'art. 1 comma 1180, L. n. 296/06, per aver omesso di comunicare al competente Centro per l'Impiego il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, mediante documentazione avente data certa, l'assunzione della seguente lavoratrice, riqualificata come subordinata con mansioni di docente/formatore: nata il [...], assunta il 08.02.2017; Persona_2
- F) Art. 4 bis comma 2 D. Lgs n. 181/00 come inserito dall'art. 6 comma 1 D. Lgs n. 297/02 e succ. modificato dall'art. 5 comma 3 della L. 183/2010 per aver omesso di consegnare alla seguente lavoratrice riqualificata come subordinata con mansioni di docente/formatore, all'atto della relativa assunzione avvenuta nella data a fianco della medesima indicata e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.lgs. 152/1997, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/CEE: nata il [...], assunta il Persona_3
08.02.2017;
- G) Art 9 bis commi 1, 2 e 2bis, D.L. 510/96 convertito con l. n. 608/96, come sostituito dall'art. 1 comma 1180 L. n. 296/06 per aver omesso di comunicare al competente Centro per l'Impiego il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, mediante documentazione avente data certa, l'assunzione della seguente lavoratrice, riqualificata come subordinata con mansioni di docente/formatore: nata il [...], assunta il Persona_4
10.10.2017;
- H) Art. 4 bis comma 2 D. Lgs n. 181/00 come inserito dall'art. 6 comma 1 D. Lgs n. 297/02 e succ. modificato dall'art. 5 comma 3 della L. 183/2010 per aver omesso di consegnare alla seguente lavoratrice riqualificata come subordinata con mansioni di docente/formatore, all'atto della relativa assunzione avvenuta nella data a fianco della medesima indicata e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.lgs. 152/1997, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/CEE: nata il [...], assunta il Persona_4
10.10.2017;
- I) Art 9 bis commi 1, 2 e 2bis, D.L. 510/96 convertito con l. n. 608/96, come sostituito dall'art. 1 comma 1180 L. n. 296/06 per aver omesso di comunicare al competente Centro per l'Impiego il
3 giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di tirocinio mediante documentazione avente data certa, l'assunzione del seguente tirocinante con i relativi dati: nato il [...], Persona_5 assunto il 24.10.2016, per il quale la comunicazione di assunzione è stata presentata in pari data.
La sanzione complessivamente quantificata è pari a 6.876,45 euro.
Il procedimento, inizialmente instaurato presso la sezione civile (n. R.G. 2637/2020), è stato assegnato alla scrivente per attribuzione del Presidente, alla luce del criterio di riparto tra Giudice del
Lavoro e Giudice ordinario chiarito anche per effetto della Cassazione.
2. La società, premettendo di essere ente accreditato presso la quale agenzia Org_1 formativa, rivendica la legittimità e l'autenticità della scelta di ricorrere anche a collaborazioni autonome per lo svolgimento dell'attività formativa.
Deduce l'estrema genericità del verbale con riferimento alle attività di formazione dei dipendenti e Nel merito, con specifico riferimento alla posizione di , dopo aver Pt_1 Per_1 Parte_1 premesso la sussistenza di un contratto di apprendistato professionalizzante volto al conseguimento della qualifica di impiegato addetto alla segreteria, al centralino ed assistenza alla formazione, la difesa degli opponenti nega che il lavoratore sia stato trovato dagli ispettori intento a svolgere attività di formazione ad un allievo e che lo stesso abbia mai svolto effettive mansioni di docenza ed insegnamento. Di analogo tenore sono le difese con riferimento alla posizione di Persona_1
Contesta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo alle collaboratrici Per_2
e sostenendo l'insufficienza argomentativa del verbale di accertamento, in punto Per_3 Per_4 di ragioni e modalità operative in cui si sarebbero concretizzati gli indici di subordinazione del rapporto. Deduce pertanto la natura autonoma del lavoro svolto dalle collaboratrici e della piena libertà o meno di accettare un'eventuale proposta di incarico di docenza o formazione.
3. Si oppone la difesa dell' che, nel costituirsi in giudizio, dopo aver ricordato la CP_3 particolare valenza probatoria del verbale di accertamento, si sofferma sul materiale raccolto in sede ispettiva, ispezione originata dalla richiesta di intervento formulata da e che ha Persona_2 portato alle criticità poi trasfuse nelle sanzioni applicate. Dopo aver riprodotto le dichiarazioni raccolte, l' sostiene la natura subordinata delle attività prestate dalle docenti CP_3 Per_2
e e la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo e distinto, privo della Per_3 Per_4 necessaria formalizzazione, in capo ai dipendenti e Pt_1 Per_1
4. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite e con prova testimoniale. All'esito dell'esame delle difese, da ultimo esplicate nella discussione orale, il Tribunale
4 ha pronunciato dispositivo in pubblica udienza, riservandosi il deposito delle motivazioni, atteso il carico di lavoro dell'ufficio in rapporto alla complessità della relativa stesura, in sessanta giorni.
5. Il ricorso merita parziale accoglimento.
Preliminarmente, occorre dare atto che l'ordinanza ingiunzione si riferisce anche alla posizione di
(lettera I dell'ordinanza ingiunzione), posizione che tuttavia non viene attinta, Persona_5 come correttamente rilevato anche dalla difesa dell' in sede di memoria di costituzione, dai CP_3 motivi di opposizione. Pertanto, l'ordinanza ingiunzione va confermata con riferimento a tale ipotesi sanzionatoria, in alcun modo parte della res controversa.
6. Ciò posto, l'opposizione non risulta suscettibile di accoglimento con riferimento alle contestazioni concernenti la posizione di ed (lettere a), b) e c) Parte_1 Persona_1 dell'ordinanza ingiunzione in parola).
L'unica questione devoluta al Tribunale e, pertanto, oggetto di opposizione è quella relativa all'effettuazione, ad opera dei lavoratori, di attività di insegnamento, esulanti dall'incarico di segreteria cui i lavoratori erano addetti, attività esclusa del tutto, in radice nelle difese dell'opponente.
Sotto tale profilo, non si coglie alcuna genericità della contestazione, che concerne la sussistenza di un rapporto di lavoro avente ad oggetto l'attività di insegnamento, attività diversa e distinta dalle mansioni oggetto del rapporto di lavoro con la resistente e che risulta del tutto confermata all'esito dell'istruttoria.
Difatti, l'attività di docenza risulta confermata, innanzitutto, dagli stessi lavoratori. ha, difatti, dichiarato nel corso della testimonianza di aver prestato, unitamente Persona_1 alla propria attività lavorativa di segreteria, attività esulanti dall'ambito del proprio inquadramento contrattuale, consistenti in servizi di insegnamento di matematica, nel caso di necessità o sostituzione dell'insegnante. Rispetto alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, comunque, confermate nella sostanza, ha calibrato il proprio impegno orario nelle mansioni di insegnamento in massimo 2, 3 ore la settimana, con variabilità a seconda del periodo dell'anno (rispetto alla quantificazione in termini di
250 ore in sede ispettiva). Ha confermato nelle stesse modalità lo svolgimento di attività di insegnamento da parte di Parte_1
ha, a sua volta, circoscritto la propria attività di insegnamento in lingue straniere a Parte_1 quelle occasioni, da lui definite sporadiche ed imprevedibili, in cui l'insegnante non aveva dato la disponibilità, oppure ritirava la propria disponibilità all'ultimo minuto. Distonico, sotto il profilo quantitativo, è l'impegno invece dichiarato nel corso dell'audizione davanti agli ispettori, in cui ha,
5 diversamente, affermato di alternarsi nel ruolo di apprendistato nel settore commerciale e di insegnante (dedicando o parte della giornata o parte di intere giornate, in termini paritari, all'una o all'altra attività). Ha comunque dato atto di una modesta intensificazione dell'attività nel periodo in cui la docente aveva iniziato a disdire le proprie lezioni. Persona_2
Ha escluso l'effettuazione di attività di insegnamento dei dipendenti e il teste Pt_1 Per_1
salvo esigenze di sostituzione, affermando di trarre tale conclusione per averli Testimone_1 visti, nelle occasioni in cui aveva modo di muoversi dall'ufficio, sempre presso la reception. Parimenti ha escluso di aver visto i lavoratori insegnare la testimone che tuttavia ha anche Tes_2 precisato di lavorare in un ufficio a parte e di non essere a conoscenza dei meccanismi del reparto scuola.
SInificativo sul punto è la dichiarazione resa dal legale rappresentante ed odierno ricorrente in sede ispettiva, laddove ha dichiarato che “nell'arco delle ore lavorative previste dal Controparte_1 contratto di apprendistato il sig. svolge anche attività di docenza, di supporto scolastico. Le posso dire che Parte_1
l'attività svolta in prevalenza da è quella indicata nel contratto di apprendistato”. Pt_1
7. Ebbene, occorre preliminarmente richiamare il noto principio giurisprudenziale secondo cui i Co verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato lavoro “fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza”, e che tali dichiarazioni possano bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge. In sede di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, dunque, il giudicante ha piena facoltà di considerare il materiale raccolto nella fase amministrativa come prova sufficiente delle circostanze riferite al
Pubblico Ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di ulteriori elementi renda inutile il ricorso ad altri mezzi istruttori che confermino le risultanze ispettive, nonchè di disattendere il contenuto delle dichiarazioni solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass., n. 9632 del 2016 e successive conformi tra cui, in materia, Cass., n. 4182 del 2021; Cass., n. 26708 del 2023).
Ne deriva che la giurisprudenza maggioritaria attribuisce alle dichiarazioni assunte all'atto dell'accesso ispettivo, poiché rese nell'immediatezza dei fatti e sostanzialmente prive di condizionamenti, un'efficacia probatoria diversa e maggiore rispetto alle ulteriori dichiarazioni rese dallo stesso soggetto in momenti successivi all'accesso. Ciò evidentemente implica che la c.d.
"ritrattazione", ovvero la smentita successiva, delle dichiarazioni, venga considerata meno veritiera e
6 credibile rispetto alla prima dichiarazione rilasciata agli ispettori, resa senza contatti preventivi con il datore di lavoro e nell'immediatezza degli accertamenti presso il luogo di lavoro.
Occorre aver riguardo che i due lavoratori oggetto delle contestazioni di cui si discute erano sicuramente maggiormente vicini ai fatti ed hanno contestualizzato con precisione la vicenda.
Peraltro, le dichiarazioni testimoniali risultano semplicemente maggiormente evanescenti (e sminuenti) in punto di quantificazione oraria e, pertanto, del tutto corroboranti il quadro istruttorio, dal momento che, a colorare il rapporto nel senso voluto dall' , non è certamente la CP_3 quantità della prestazione resa, ma la sua qualità (evidentemente del tutto distonica dal contratto che li legava alla società) e la necessarietà dell'attività imposta, dal momento che, è evidente, i lavoratori stessi erano chiamati (del tutto vincolativamente in assenza di una spiegazione alternativa, in alcun modo emersa) a coprire, nell'ambito delle materie da loro spendibili in attività di insegnamento, possibili scoperture nelle attività già oggetto di prenotazione.
Pertanto, la quantificazione oraria in alcun modo incide sul proprium della prestazione resa (di qualità del tutto distonica rispetto a quella oggetto di contratto) e sulla qualità eterodiretta di tale attività di insegnamento, comunque inserita nell'ambito di un diverso rapporto di lavoro di natura subordinata e del tutto vincolata. La facoltatività che caratterizzava l'incarico degli ulteriori insegnanti esterni, di cui alle ulteriori contestazioni, non può dirsi certamente emersa, proprio per la natura delle attività, dichiarate come di sostituzione, con riferimento ai lavoratori e Pt_1 Per_1
8. Né possono dirsi atte a svilire la portata probatoria delle dichiarazioni in punto di attività di insegnamento le dichiarazioni degli ulteriori due testimoni. Sul punto, difatti, sono gli stessi lavoratori
(e lo stesso legale rappresentante quanto al lavoratore a confermare l'attività stessa. Inoltre, Pt_1 tutti e due i testimoni di segno contrario risultano essere deputati ad un settore diverso, con l'ovvia possibilità di non avere diretta contezza nel dettaglio delle attività lavorative dei SIg. e Pt_1 Per_1 nel corso della giornata.
Oltretutto, come rilevato dalla difesa dell'Ispettorato nelle note conclusive, le dichiarazioni del testimone in sede ispettiva (sede da ritenersi, come si ripete, maggiormente scevra Testimone_1 da condizionamenti e, pertanto, caratterizzata da maggiore spontaneità e vicinanza ai fatti di causa), confermano piuttosto quanto contestato dagli ispettori: “conosco il sig. che è nel settore della CP_7 formazione e si occupa di formazione. La sua attività lavorativa consiste nell'insegnare lingue a privati. Che io sappia e da quello che vedo per i giorni in cui sono presente in azienda, il sig. è frequentemente presente in ufficio a Pt_1
7 svolgere attività di formazione, nell'orario pomeridiano, dopo pranzo, dalle 14,00 alle 18,00. Anche il SI. si occupa di formazione nel settore scientifico – matematico”. Persona_1
9. Quanto all'arco temporale di riferimento, occorre innanzitutto rilevare come la contestazione in termini quantitativi risulta argomentazione del tutto nuova ed introdotta unicamente nelle note conclusive (non se ne registra traccia in ricorso), motivo per cui deve preliminarmente ritenersi tardivamente proposto.
Ad ogni buon conto, non emergono razionali ed oggettivi elementi che giustifichino la discrasia tra la quantificazione data in sede ispettiva da parte degli stessi lavoratori rispetto alle diverse dichiarazioni in sede di udienza, difformità che non si posa su alcuna ragionevole spiegazione e che deve essere letta con prudenza, alla luce della persistenza del rapporto di lavoro con la convenuta e, pertanto, della possibile volontà di ridimensionare la portata delle affermazioni (del tutto precise ed inequivocabili) rese nella sede ispettiva.
Ne deriva che, per tali contestazioni, il ricorso non merita accoglimento.
10. A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle rimanenti contestazioni, dal momento che non risulta adeguatamente dimostrata l'instaurazione, in concreto, di un rapporto di lavoro di natura subordinata con la società convenuta.
Il caso all'esame ripropone la vexata quaestio della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato. Come sottolineato da attenta giurisprudenza di legittimità, deve sicuramente prendersi atto che “oggi i due cennati tipi di rapporto non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni "primordiali" e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto, la primigenia simplicitas del "tipo legale" e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile” (Cass., n. 23324 del 2021).
La giurisprudenza, intervenendo con molta consapevolezza sul tema, ha dato alla dibattuta questione una soluzione che può, nei principi, ormai dirsi consolidata e che individua l'ubi consistam del lavoro subordinato nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Come sottolineato dalla giurisprudenza appena sopra richiamata, difatti, “mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo
8 di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus)”, elemento che deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto.
In altri termini, quindi, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
di converso, è stato pure precisato, altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante, costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso.
Alla cui stregua, onde pervenire alla identificazione della natura del rapporto come autonomo o subordinato, “non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi tra l'altro tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale: pertanto, quando i contraenti abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con l'uno che con l'altro tipo di prestazione d'opera, è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto, l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo” (cfr. Cass. richiamata).
11. Nel caso di specie, non può dirsi che l'inserimento dei docenti collaboranti con l'impresa
(diversamente dai due dipendenti di cui supra) fosse connesso all'impegno del collaboratore di porre la sua opera a disposizione del datore di lavoro in maniera fissa, continuativa e minima, di modo che la società potesse attivarle a propria discrezione, conformando le modalità, i tempi ed i modi della prestazione lavorativa dei collaboratori alle esigenze della impresa e con travalicamento del mero coordinamento tra le prestazioni della società e l'incarico di docenza.
I mezzi di prova assunti sia in sede ispettiva che nella presente sede processuale si presentano nel complesso neutri, da un punto di vista logico - giuridico, rispetto alla individuazione di quel potere conformativo che - più dell'esercizio del potere gerarchico e del potere disciplinare - costituisce il più elastico baluardo del rapporto di lavoro subordinato.
Sul punto, del tutto significativa è la testimonianza di in data 21.06.22, la quale in Persona_3 merito alle modalità organizzative dei vari corsi di formazione, ha affermato che: “La segreteria manda dei messaggi in cui mi chiede la mia disponibilità per ora e giorno. Nel caso di indisponibilità mia posso concordare
9 anche un orario diverso. Nel caso di indisponibilità per un contrattempo o altro, io contatto la segreteria, la quale a sua volta contatta lo studente…gli appuntamenti si prendono tramite segreteria;
quindi nel caso in cui l'alunno mi chieda di tornare per una lezione successiva, io lo invito a prendere contatti con la segreteria che sa le mie disponibilità” (…)
“Specifico che l'orario è determinato dalle richieste dello studente (o dal genitore) e a me viene indicato l'orario preferito da parte dello studente”.
Di tenore analogo sono le dichiarazioni di peraltro non del tutto terza rispetto Persona_2 all'esito del giudizio, in quanto risulta aver azionato una controversia proprio al fine del riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro (allo stato, decisa in primo grado di giudizio con esito sfavorevole alle ragioni della ricorrente proprio in punto di qualificazione del rapporto di lavoro). La SI.ra ha difatti dichiarato: “era la scuola che proponeva gli orari ed i docenti, Per_2 in base alla loro disponibilità, davano risposta affermativa oppure no. Veniva fatto un calendario settimanale ed in più io davo lezione ad alcuni dipendenti dell'altra società di (inglese ed in un caso di italiano), che avevano CP_2 orario di ufficio e che pertanto dovevo calibrare ad orari prestabiliti la lezione ed erano orari fissi in quanto dovevano essere contenuti nell'orario di lavoro”. Anche nel caso, tuttavia, dei dipendenti e, pertanto, del contenimento orario, non è in alcun modo emerso l'impossibilità dell'insegnante di rifiutare o rinviare la lezione (tanto è vero che, a domanda, la testimone conferma che “Nel caso di mia indisponibilità, l'orario veniva ricalibrato e non veniva cambiato l'insegnante”).
Parimenti, la SI.ra era presente, il giorno dell'accesso, per una sostituzione e, Persona_4 pertanto, non vi sono elementi di discrasia rispetto al contenuto della prestazione a lei richiesta rispetto alle docenti e dal momento che, in sede ispettiva, ha dato atto di una Per_3 Per_2 calendarizzazione degli impegni, ma non della vincolatività nel rispetto dell'orario eterostabilito.
Il quadro sopra descritto è, infine, confermato dal testimone , ex dipendente Testimone_3 della società quale sviluppatore software, il quale, nel contratto di lavoro, aveva previsto un'attività formativa nella conoscenza della lingua italiana, poi fornita dalla docente con la quale ha Per_2 avuto modo di interloquire in punto di orario (“Ci siamo sempre coordinati con l'insegnante, che era Per_2
era sempre dopo le 18, ma avevamo modo di coordinarci con la sig.ra per l'orario”). Non si nota,
[...] Per_2 sotto questo profilo, una discrasia con le precedenti dichiarazioni, in cui il testimone ha dichiarato semplicemente di aver sempre contattato per la lezione la segreteria, in quanto nulla nelle dichiarazioni ispettive si dice in punto di possibilità di cambiamento di orario per esigenze dell'insegnante (quindi neppure può leggersi che il teste all'epoca lo escludesse).
10 Il fatto che vi fosse del materiale a disposizione degli insegnanti nulla certamente può dire in punto di potere conformativo del datore di lavoro in merito al contenuto delle lezioni.
Dall'insieme degli elementi sopra descritti, quindi, deriva che la modalità di organizzazione delle lezioni non risulta in alcun modo comportante una spendita di potere direttivo (tipico del rapporto di subordinazione), dal momento che gli orari e le indicazioni non risultano in alcun modo travalicare quelle che sono le connaturali esigenze di coordinamento dovute all'utilizzo della struttura dell'impresa. Tanta è la libertà di organizzazione che, appunto, la società si serviva delle prestazioni di alcuni dipendenti (questi sì, come sopra rilevato, assoggettati al potere eterodirettivo datoriale) per assicurare il servizio in caso di imprevisto, che poteva anche essere la disdetta improvvisa (e non seguita da alcuna conseguenza) del docente.
Né è emerso che il contenuto della docenza fosse stabilito in alcun modo dalla società, dal momento che le lezioni risultano essere semplicemente l'incontro tra la domanda ed offerta formativa, in cui il docente era del tutto libero di accettare o meno l'appuntamento oppure di calibrare i propri impegni e senza alcun vincolo in merito al numero di lezioni da assicurare con la società resistente.
L'opposizione relativa alle contestazioni di cui alle lettere D), E), F), G) H), pertanto, merita accoglimento.
12. Da ciò deriva che l'ordinanza ingiunzione deve essere rideterminata e ritenuta equa in rapporto a quanto emerso nell'istruttoria, nell'importo complessivo di 1.866,66 euro (violazione A.:
1.000 euro, dato il periodo superiore a dodici mesi;
violazione B.: 200 euro, violazione C.: 500 euro, violazione I.: 166,66).
13. Atteso il parziale accoglimento dell'opposizione, l' , in virtù del regime CP_3 CP_3 di soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nella misura di un terzo, quantificate nel dispositivo che segue in ragione del valore della causa. L'ulteriore frazione delle spese deve essere integralmente compensata.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accoglie parzialmente l'opposizione promossa dalla parte ricorrente avverso l'ordinanza ingiunzione del Controparte_3 Controparte_8
[...]
[...] [
(ora ) con riferimento alle sanzioni di cui ai
[...] Controparte_4 numeri D), E), F), G) H), rideterminando la sanzione, con riferimento alle ipotesi sanzionatorie A),
B), C) e I) in complessivi euro 1.866,66;
2) condanna l' al pagamento di un terzo delle spese di lite sostenute dagli opponenti, che CP_3 liquida per l'intero in €. 3.600,00 (quindi €. 1.200,00 in favore di parte ricorrente), oltre spese generali,
I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa gli ulteriori due terzi delle spese di lite tra le parti;
3) riserva in sessanta giorni il deposito delle motivazioni.
Così deciso in Prato, il 22 marzo 2024 – 21 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 248 / 2021 r.g. promossa da:
in proprio e quale amministratore unico della società Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Bombacci e l'Avv. Luciano Lenzi;
Parte ricorrente contro
Controparte_3
(ora
[...] [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_4 patrocinio dei funzionari Dott. Dott.ssa Dott. Giacomo Controparte_5 CP_6
Bartolozzi;
Parte resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del presente procedimento è l'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 461/2020 emessa dall' e notificata alla società e al Controparte_3 Controparte_2 legale rappresentante rispettivamente il 15 ed il 17 settembre 2020. Controparte_1
L'ordinanza in parola trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
FI00001/2018-239-01 del 22.6.2018, oggetto di impugnativa in sede amministrativa, avente ad oggetto rilievi in merito alla gestione del rapporto di lavoro di , , Parte_1 Persona_1 Per_2
e .
[...] Persona_3 Persona_4
Le contestazioni, in particolare, hanno il seguente oggetto:
- A) Art. 39 commi 1 e 2 del D.L. 25.06.2008 n. 112 conv, in L. 06.08.2008 n. 133: per aver omesso di effettuare sul Libro Unico del Lavoro le prescritte registrazioni, rilevanti sotto il profilo retributivo previdenziale e fiscale in riferimento ai seguenti lavoratori subordinati per il periodo a fianco dei medesimi indicati: nato il [...] peri l periodo dal marzo 2015 ad ottobre Parte_1
2017. nato il [...] per il periodo da marzo 2015 a ottobre 2017; Persona_1
- B) Art. 9 bis, commi 1 e 2 e 2bis, D.L. n. 510/96 convertito con L. 608/96, come sostituito dall'art. 1, comma 1180, L. 296/06: per aver omesso di comunicare al competente Centro per l'Impiego, il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, mediante documentazione avente data certa, l'assunzione dei seguenti lavoratori subordinati qualificati con la mansione di docente/formatore avvenuta nella data a fianco dei medesimi indicata: nato Parte_1 il 28.07.89 assunto il 03.03.2015. nato il [...] assunto il 03.03.2015; Persona_1
- C) Art. 4 bis comma 2 D.lgs. n. 181/00 come inserito dall'art. 6 comma 1 D.lgs. nn. 297/02 e succ. modificato dall'art. 5 comma 3 della L. 183/2010 per aver omesso di consegnare ai seguenti lavoratori subordinati qualificati, assunti con le mansioni di docente formatore, all'atto della relativa assunzione avvenuta nella data a fianco dei medesimi indicata e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.Lgs 152/1997, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/CEE: nato il [...] assunto il Parte_1
03.03.2015. nato il [...] assunto il 03.03.2015; Persona_1
- D) Art. 3 comma 3 del D.L. n. 12/02 convertito con modificazioni nella L. 73/02 per come sostituito dall'art. 22 comma 1 del D. Lgs. 14.09.2015 n. 151 per aver impiegato la seguente lavoratrice subordinata senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
2 nata il [...], occupata dal 12.07.2016 al 26.06.2017 per n. 54 giornate di Persona_2 effettivo lavoro irregolare;
- E) Art. 9 bis, commi 1 e 2 D.L. n. 510/96 convertito con L. n. 608/96 come sostituito dall'art. 1 comma 1180, L. n. 296/06, per aver omesso di comunicare al competente Centro per l'Impiego il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, mediante documentazione avente data certa, l'assunzione della seguente lavoratrice, riqualificata come subordinata con mansioni di docente/formatore: nata il [...], assunta il 08.02.2017; Persona_2
- F) Art. 4 bis comma 2 D. Lgs n. 181/00 come inserito dall'art. 6 comma 1 D. Lgs n. 297/02 e succ. modificato dall'art. 5 comma 3 della L. 183/2010 per aver omesso di consegnare alla seguente lavoratrice riqualificata come subordinata con mansioni di docente/formatore, all'atto della relativa assunzione avvenuta nella data a fianco della medesima indicata e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.lgs. 152/1997, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/CEE: nata il [...], assunta il Persona_3
08.02.2017;
- G) Art 9 bis commi 1, 2 e 2bis, D.L. 510/96 convertito con l. n. 608/96, come sostituito dall'art. 1 comma 1180 L. n. 296/06 per aver omesso di comunicare al competente Centro per l'Impiego il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, mediante documentazione avente data certa, l'assunzione della seguente lavoratrice, riqualificata come subordinata con mansioni di docente/formatore: nata il [...], assunta il Persona_4
10.10.2017;
- H) Art. 4 bis comma 2 D. Lgs n. 181/00 come inserito dall'art. 6 comma 1 D. Lgs n. 297/02 e succ. modificato dall'art. 5 comma 3 della L. 183/2010 per aver omesso di consegnare alla seguente lavoratrice riqualificata come subordinata con mansioni di docente/formatore, all'atto della relativa assunzione avvenuta nella data a fianco della medesima indicata e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.lgs. 152/1997, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/CEE: nata il [...], assunta il Persona_4
10.10.2017;
- I) Art 9 bis commi 1, 2 e 2bis, D.L. 510/96 convertito con l. n. 608/96, come sostituito dall'art. 1 comma 1180 L. n. 296/06 per aver omesso di comunicare al competente Centro per l'Impiego il
3 giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di tirocinio mediante documentazione avente data certa, l'assunzione del seguente tirocinante con i relativi dati: nato il [...], Persona_5 assunto il 24.10.2016, per il quale la comunicazione di assunzione è stata presentata in pari data.
La sanzione complessivamente quantificata è pari a 6.876,45 euro.
Il procedimento, inizialmente instaurato presso la sezione civile (n. R.G. 2637/2020), è stato assegnato alla scrivente per attribuzione del Presidente, alla luce del criterio di riparto tra Giudice del
Lavoro e Giudice ordinario chiarito anche per effetto della Cassazione.
2. La società, premettendo di essere ente accreditato presso la quale agenzia Org_1 formativa, rivendica la legittimità e l'autenticità della scelta di ricorrere anche a collaborazioni autonome per lo svolgimento dell'attività formativa.
Deduce l'estrema genericità del verbale con riferimento alle attività di formazione dei dipendenti e Nel merito, con specifico riferimento alla posizione di , dopo aver Pt_1 Per_1 Parte_1 premesso la sussistenza di un contratto di apprendistato professionalizzante volto al conseguimento della qualifica di impiegato addetto alla segreteria, al centralino ed assistenza alla formazione, la difesa degli opponenti nega che il lavoratore sia stato trovato dagli ispettori intento a svolgere attività di formazione ad un allievo e che lo stesso abbia mai svolto effettive mansioni di docenza ed insegnamento. Di analogo tenore sono le difese con riferimento alla posizione di Persona_1
Contesta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo alle collaboratrici Per_2
e sostenendo l'insufficienza argomentativa del verbale di accertamento, in punto Per_3 Per_4 di ragioni e modalità operative in cui si sarebbero concretizzati gli indici di subordinazione del rapporto. Deduce pertanto la natura autonoma del lavoro svolto dalle collaboratrici e della piena libertà o meno di accettare un'eventuale proposta di incarico di docenza o formazione.
3. Si oppone la difesa dell' che, nel costituirsi in giudizio, dopo aver ricordato la CP_3 particolare valenza probatoria del verbale di accertamento, si sofferma sul materiale raccolto in sede ispettiva, ispezione originata dalla richiesta di intervento formulata da e che ha Persona_2 portato alle criticità poi trasfuse nelle sanzioni applicate. Dopo aver riprodotto le dichiarazioni raccolte, l' sostiene la natura subordinata delle attività prestate dalle docenti CP_3 Per_2
e e la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo e distinto, privo della Per_3 Per_4 necessaria formalizzazione, in capo ai dipendenti e Pt_1 Per_1
4. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite e con prova testimoniale. All'esito dell'esame delle difese, da ultimo esplicate nella discussione orale, il Tribunale
4 ha pronunciato dispositivo in pubblica udienza, riservandosi il deposito delle motivazioni, atteso il carico di lavoro dell'ufficio in rapporto alla complessità della relativa stesura, in sessanta giorni.
5. Il ricorso merita parziale accoglimento.
Preliminarmente, occorre dare atto che l'ordinanza ingiunzione si riferisce anche alla posizione di
(lettera I dell'ordinanza ingiunzione), posizione che tuttavia non viene attinta, Persona_5 come correttamente rilevato anche dalla difesa dell' in sede di memoria di costituzione, dai CP_3 motivi di opposizione. Pertanto, l'ordinanza ingiunzione va confermata con riferimento a tale ipotesi sanzionatoria, in alcun modo parte della res controversa.
6. Ciò posto, l'opposizione non risulta suscettibile di accoglimento con riferimento alle contestazioni concernenti la posizione di ed (lettere a), b) e c) Parte_1 Persona_1 dell'ordinanza ingiunzione in parola).
L'unica questione devoluta al Tribunale e, pertanto, oggetto di opposizione è quella relativa all'effettuazione, ad opera dei lavoratori, di attività di insegnamento, esulanti dall'incarico di segreteria cui i lavoratori erano addetti, attività esclusa del tutto, in radice nelle difese dell'opponente.
Sotto tale profilo, non si coglie alcuna genericità della contestazione, che concerne la sussistenza di un rapporto di lavoro avente ad oggetto l'attività di insegnamento, attività diversa e distinta dalle mansioni oggetto del rapporto di lavoro con la resistente e che risulta del tutto confermata all'esito dell'istruttoria.
Difatti, l'attività di docenza risulta confermata, innanzitutto, dagli stessi lavoratori. ha, difatti, dichiarato nel corso della testimonianza di aver prestato, unitamente Persona_1 alla propria attività lavorativa di segreteria, attività esulanti dall'ambito del proprio inquadramento contrattuale, consistenti in servizi di insegnamento di matematica, nel caso di necessità o sostituzione dell'insegnante. Rispetto alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, comunque, confermate nella sostanza, ha calibrato il proprio impegno orario nelle mansioni di insegnamento in massimo 2, 3 ore la settimana, con variabilità a seconda del periodo dell'anno (rispetto alla quantificazione in termini di
250 ore in sede ispettiva). Ha confermato nelle stesse modalità lo svolgimento di attività di insegnamento da parte di Parte_1
ha, a sua volta, circoscritto la propria attività di insegnamento in lingue straniere a Parte_1 quelle occasioni, da lui definite sporadiche ed imprevedibili, in cui l'insegnante non aveva dato la disponibilità, oppure ritirava la propria disponibilità all'ultimo minuto. Distonico, sotto il profilo quantitativo, è l'impegno invece dichiarato nel corso dell'audizione davanti agli ispettori, in cui ha,
5 diversamente, affermato di alternarsi nel ruolo di apprendistato nel settore commerciale e di insegnante (dedicando o parte della giornata o parte di intere giornate, in termini paritari, all'una o all'altra attività). Ha comunque dato atto di una modesta intensificazione dell'attività nel periodo in cui la docente aveva iniziato a disdire le proprie lezioni. Persona_2
Ha escluso l'effettuazione di attività di insegnamento dei dipendenti e il teste Pt_1 Per_1
salvo esigenze di sostituzione, affermando di trarre tale conclusione per averli Testimone_1 visti, nelle occasioni in cui aveva modo di muoversi dall'ufficio, sempre presso la reception. Parimenti ha escluso di aver visto i lavoratori insegnare la testimone che tuttavia ha anche Tes_2 precisato di lavorare in un ufficio a parte e di non essere a conoscenza dei meccanismi del reparto scuola.
SInificativo sul punto è la dichiarazione resa dal legale rappresentante ed odierno ricorrente in sede ispettiva, laddove ha dichiarato che “nell'arco delle ore lavorative previste dal Controparte_1 contratto di apprendistato il sig. svolge anche attività di docenza, di supporto scolastico. Le posso dire che Parte_1
l'attività svolta in prevalenza da è quella indicata nel contratto di apprendistato”. Pt_1
7. Ebbene, occorre preliminarmente richiamare il noto principio giurisprudenziale secondo cui i Co verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato lavoro “fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza”, e che tali dichiarazioni possano bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge. In sede di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, dunque, il giudicante ha piena facoltà di considerare il materiale raccolto nella fase amministrativa come prova sufficiente delle circostanze riferite al
Pubblico Ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di ulteriori elementi renda inutile il ricorso ad altri mezzi istruttori che confermino le risultanze ispettive, nonchè di disattendere il contenuto delle dichiarazioni solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass., n. 9632 del 2016 e successive conformi tra cui, in materia, Cass., n. 4182 del 2021; Cass., n. 26708 del 2023).
Ne deriva che la giurisprudenza maggioritaria attribuisce alle dichiarazioni assunte all'atto dell'accesso ispettivo, poiché rese nell'immediatezza dei fatti e sostanzialmente prive di condizionamenti, un'efficacia probatoria diversa e maggiore rispetto alle ulteriori dichiarazioni rese dallo stesso soggetto in momenti successivi all'accesso. Ciò evidentemente implica che la c.d.
"ritrattazione", ovvero la smentita successiva, delle dichiarazioni, venga considerata meno veritiera e
6 credibile rispetto alla prima dichiarazione rilasciata agli ispettori, resa senza contatti preventivi con il datore di lavoro e nell'immediatezza degli accertamenti presso il luogo di lavoro.
Occorre aver riguardo che i due lavoratori oggetto delle contestazioni di cui si discute erano sicuramente maggiormente vicini ai fatti ed hanno contestualizzato con precisione la vicenda.
Peraltro, le dichiarazioni testimoniali risultano semplicemente maggiormente evanescenti (e sminuenti) in punto di quantificazione oraria e, pertanto, del tutto corroboranti il quadro istruttorio, dal momento che, a colorare il rapporto nel senso voluto dall' , non è certamente la CP_3 quantità della prestazione resa, ma la sua qualità (evidentemente del tutto distonica dal contratto che li legava alla società) e la necessarietà dell'attività imposta, dal momento che, è evidente, i lavoratori stessi erano chiamati (del tutto vincolativamente in assenza di una spiegazione alternativa, in alcun modo emersa) a coprire, nell'ambito delle materie da loro spendibili in attività di insegnamento, possibili scoperture nelle attività già oggetto di prenotazione.
Pertanto, la quantificazione oraria in alcun modo incide sul proprium della prestazione resa (di qualità del tutto distonica rispetto a quella oggetto di contratto) e sulla qualità eterodiretta di tale attività di insegnamento, comunque inserita nell'ambito di un diverso rapporto di lavoro di natura subordinata e del tutto vincolata. La facoltatività che caratterizzava l'incarico degli ulteriori insegnanti esterni, di cui alle ulteriori contestazioni, non può dirsi certamente emersa, proprio per la natura delle attività, dichiarate come di sostituzione, con riferimento ai lavoratori e Pt_1 Per_1
8. Né possono dirsi atte a svilire la portata probatoria delle dichiarazioni in punto di attività di insegnamento le dichiarazioni degli ulteriori due testimoni. Sul punto, difatti, sono gli stessi lavoratori
(e lo stesso legale rappresentante quanto al lavoratore a confermare l'attività stessa. Inoltre, Pt_1 tutti e due i testimoni di segno contrario risultano essere deputati ad un settore diverso, con l'ovvia possibilità di non avere diretta contezza nel dettaglio delle attività lavorative dei SIg. e Pt_1 Per_1 nel corso della giornata.
Oltretutto, come rilevato dalla difesa dell'Ispettorato nelle note conclusive, le dichiarazioni del testimone in sede ispettiva (sede da ritenersi, come si ripete, maggiormente scevra Testimone_1 da condizionamenti e, pertanto, caratterizzata da maggiore spontaneità e vicinanza ai fatti di causa), confermano piuttosto quanto contestato dagli ispettori: “conosco il sig. che è nel settore della CP_7 formazione e si occupa di formazione. La sua attività lavorativa consiste nell'insegnare lingue a privati. Che io sappia e da quello che vedo per i giorni in cui sono presente in azienda, il sig. è frequentemente presente in ufficio a Pt_1
7 svolgere attività di formazione, nell'orario pomeridiano, dopo pranzo, dalle 14,00 alle 18,00. Anche il SI. si occupa di formazione nel settore scientifico – matematico”. Persona_1
9. Quanto all'arco temporale di riferimento, occorre innanzitutto rilevare come la contestazione in termini quantitativi risulta argomentazione del tutto nuova ed introdotta unicamente nelle note conclusive (non se ne registra traccia in ricorso), motivo per cui deve preliminarmente ritenersi tardivamente proposto.
Ad ogni buon conto, non emergono razionali ed oggettivi elementi che giustifichino la discrasia tra la quantificazione data in sede ispettiva da parte degli stessi lavoratori rispetto alle diverse dichiarazioni in sede di udienza, difformità che non si posa su alcuna ragionevole spiegazione e che deve essere letta con prudenza, alla luce della persistenza del rapporto di lavoro con la convenuta e, pertanto, della possibile volontà di ridimensionare la portata delle affermazioni (del tutto precise ed inequivocabili) rese nella sede ispettiva.
Ne deriva che, per tali contestazioni, il ricorso non merita accoglimento.
10. A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle rimanenti contestazioni, dal momento che non risulta adeguatamente dimostrata l'instaurazione, in concreto, di un rapporto di lavoro di natura subordinata con la società convenuta.
Il caso all'esame ripropone la vexata quaestio della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato. Come sottolineato da attenta giurisprudenza di legittimità, deve sicuramente prendersi atto che “oggi i due cennati tipi di rapporto non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni "primordiali" e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto, la primigenia simplicitas del "tipo legale" e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile” (Cass., n. 23324 del 2021).
La giurisprudenza, intervenendo con molta consapevolezza sul tema, ha dato alla dibattuta questione una soluzione che può, nei principi, ormai dirsi consolidata e che individua l'ubi consistam del lavoro subordinato nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Come sottolineato dalla giurisprudenza appena sopra richiamata, difatti, “mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo
8 di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus)”, elemento che deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto.
In altri termini, quindi, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
di converso, è stato pure precisato, altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante, costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso.
Alla cui stregua, onde pervenire alla identificazione della natura del rapporto come autonomo o subordinato, “non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi tra l'altro tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale: pertanto, quando i contraenti abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con l'uno che con l'altro tipo di prestazione d'opera, è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto, l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo” (cfr. Cass. richiamata).
11. Nel caso di specie, non può dirsi che l'inserimento dei docenti collaboranti con l'impresa
(diversamente dai due dipendenti di cui supra) fosse connesso all'impegno del collaboratore di porre la sua opera a disposizione del datore di lavoro in maniera fissa, continuativa e minima, di modo che la società potesse attivarle a propria discrezione, conformando le modalità, i tempi ed i modi della prestazione lavorativa dei collaboratori alle esigenze della impresa e con travalicamento del mero coordinamento tra le prestazioni della società e l'incarico di docenza.
I mezzi di prova assunti sia in sede ispettiva che nella presente sede processuale si presentano nel complesso neutri, da un punto di vista logico - giuridico, rispetto alla individuazione di quel potere conformativo che - più dell'esercizio del potere gerarchico e del potere disciplinare - costituisce il più elastico baluardo del rapporto di lavoro subordinato.
Sul punto, del tutto significativa è la testimonianza di in data 21.06.22, la quale in Persona_3 merito alle modalità organizzative dei vari corsi di formazione, ha affermato che: “La segreteria manda dei messaggi in cui mi chiede la mia disponibilità per ora e giorno. Nel caso di indisponibilità mia posso concordare
9 anche un orario diverso. Nel caso di indisponibilità per un contrattempo o altro, io contatto la segreteria, la quale a sua volta contatta lo studente…gli appuntamenti si prendono tramite segreteria;
quindi nel caso in cui l'alunno mi chieda di tornare per una lezione successiva, io lo invito a prendere contatti con la segreteria che sa le mie disponibilità” (…)
“Specifico che l'orario è determinato dalle richieste dello studente (o dal genitore) e a me viene indicato l'orario preferito da parte dello studente”.
Di tenore analogo sono le dichiarazioni di peraltro non del tutto terza rispetto Persona_2 all'esito del giudizio, in quanto risulta aver azionato una controversia proprio al fine del riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro (allo stato, decisa in primo grado di giudizio con esito sfavorevole alle ragioni della ricorrente proprio in punto di qualificazione del rapporto di lavoro). La SI.ra ha difatti dichiarato: “era la scuola che proponeva gli orari ed i docenti, Per_2 in base alla loro disponibilità, davano risposta affermativa oppure no. Veniva fatto un calendario settimanale ed in più io davo lezione ad alcuni dipendenti dell'altra società di (inglese ed in un caso di italiano), che avevano CP_2 orario di ufficio e che pertanto dovevo calibrare ad orari prestabiliti la lezione ed erano orari fissi in quanto dovevano essere contenuti nell'orario di lavoro”. Anche nel caso, tuttavia, dei dipendenti e, pertanto, del contenimento orario, non è in alcun modo emerso l'impossibilità dell'insegnante di rifiutare o rinviare la lezione (tanto è vero che, a domanda, la testimone conferma che “Nel caso di mia indisponibilità, l'orario veniva ricalibrato e non veniva cambiato l'insegnante”).
Parimenti, la SI.ra era presente, il giorno dell'accesso, per una sostituzione e, Persona_4 pertanto, non vi sono elementi di discrasia rispetto al contenuto della prestazione a lei richiesta rispetto alle docenti e dal momento che, in sede ispettiva, ha dato atto di una Per_3 Per_2 calendarizzazione degli impegni, ma non della vincolatività nel rispetto dell'orario eterostabilito.
Il quadro sopra descritto è, infine, confermato dal testimone , ex dipendente Testimone_3 della società quale sviluppatore software, il quale, nel contratto di lavoro, aveva previsto un'attività formativa nella conoscenza della lingua italiana, poi fornita dalla docente con la quale ha Per_2 avuto modo di interloquire in punto di orario (“Ci siamo sempre coordinati con l'insegnante, che era Per_2
era sempre dopo le 18, ma avevamo modo di coordinarci con la sig.ra per l'orario”). Non si nota,
[...] Per_2 sotto questo profilo, una discrasia con le precedenti dichiarazioni, in cui il testimone ha dichiarato semplicemente di aver sempre contattato per la lezione la segreteria, in quanto nulla nelle dichiarazioni ispettive si dice in punto di possibilità di cambiamento di orario per esigenze dell'insegnante (quindi neppure può leggersi che il teste all'epoca lo escludesse).
10 Il fatto che vi fosse del materiale a disposizione degli insegnanti nulla certamente può dire in punto di potere conformativo del datore di lavoro in merito al contenuto delle lezioni.
Dall'insieme degli elementi sopra descritti, quindi, deriva che la modalità di organizzazione delle lezioni non risulta in alcun modo comportante una spendita di potere direttivo (tipico del rapporto di subordinazione), dal momento che gli orari e le indicazioni non risultano in alcun modo travalicare quelle che sono le connaturali esigenze di coordinamento dovute all'utilizzo della struttura dell'impresa. Tanta è la libertà di organizzazione che, appunto, la società si serviva delle prestazioni di alcuni dipendenti (questi sì, come sopra rilevato, assoggettati al potere eterodirettivo datoriale) per assicurare il servizio in caso di imprevisto, che poteva anche essere la disdetta improvvisa (e non seguita da alcuna conseguenza) del docente.
Né è emerso che il contenuto della docenza fosse stabilito in alcun modo dalla società, dal momento che le lezioni risultano essere semplicemente l'incontro tra la domanda ed offerta formativa, in cui il docente era del tutto libero di accettare o meno l'appuntamento oppure di calibrare i propri impegni e senza alcun vincolo in merito al numero di lezioni da assicurare con la società resistente.
L'opposizione relativa alle contestazioni di cui alle lettere D), E), F), G) H), pertanto, merita accoglimento.
12. Da ciò deriva che l'ordinanza ingiunzione deve essere rideterminata e ritenuta equa in rapporto a quanto emerso nell'istruttoria, nell'importo complessivo di 1.866,66 euro (violazione A.:
1.000 euro, dato il periodo superiore a dodici mesi;
violazione B.: 200 euro, violazione C.: 500 euro, violazione I.: 166,66).
13. Atteso il parziale accoglimento dell'opposizione, l' , in virtù del regime CP_3 CP_3 di soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nella misura di un terzo, quantificate nel dispositivo che segue in ragione del valore della causa. L'ulteriore frazione delle spese deve essere integralmente compensata.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accoglie parzialmente l'opposizione promossa dalla parte ricorrente avverso l'ordinanza ingiunzione del Controparte_3 Controparte_8
[...]
[...] [
(ora ) con riferimento alle sanzioni di cui ai
[...] Controparte_4 numeri D), E), F), G) H), rideterminando la sanzione, con riferimento alle ipotesi sanzionatorie A),
B), C) e I) in complessivi euro 1.866,66;
2) condanna l' al pagamento di un terzo delle spese di lite sostenute dagli opponenti, che CP_3 liquida per l'intero in €. 3.600,00 (quindi €. 1.200,00 in favore di parte ricorrente), oltre spese generali,
I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa gli ulteriori due terzi delle spese di lite tra le parti;
3) riserva in sessanta giorni il deposito delle motivazioni.
Così deciso in Prato, il 22 marzo 2024 – 21 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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