Ordinanza cautelare 7 dicembre 2018
Ordinanza cautelare 23 settembre 2019
Ordinanza collegiale 20 novembre 2020
Ordinanza collegiale 21 dicembre 2020
Ordinanza collegiale 6 marzo 2024
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/06/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01365/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02287/2018 REG.RIC.
N. 01603/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2287 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LA MO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetana Rita Parlato e Teresa Carroccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive, Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive, Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive - Servizio 8.S - Insediamenti Produttivi, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
nei confronti
Brita s.r.l., Srk s.r.l., Mt Ortho s.r.l., non costituite in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1603 del 2019, proposto da
LA MO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetana Rita Parlato e Teresa Carroccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive, Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
nei confronti
Brita s.r.l., Srk s.r.l., Mt Ortho s.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
per quanto attiene al ricorso introduttivo sub RG 2287/2018 :
- del provvedimento Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive – Servizio 8 Insediamenti produttivi di cui alla nota prot. N.44488/8s del 8 agosto 2018, notificato via pec in pari data, nella parte in cui conferma l’inammissibilità del progetto in argomento a valere sull’Avviso Pubblico in esenzione con procedura valutativa a Sportello sulla linea di azione 3.1.1_02a”;
e ove occorrer possa:
- del DDG 1107/8s del 18 luglio 2018, con il quale è stato approvato il terzo elenco delle istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse con evidenza delle cause dell’esclusione, nella parte in cui si dichiara che “non si ritengono accoglibili le istanze di riesame presentate dalle imprese “LA immobiliare s.r.l. […]”;
- del provvedimento Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive – Servizio 8 Insediamenti produttivi di cui alla nota prot. N.29697/8s del 29 maggio 2018, notificato via pec in data 30.05.2018 con il quale, ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/1990, sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di finanziamento presentata da LA MO s.r.l. sul portale delle agevolazioni cod. prog. 106810000356;
- nonché del DDG 1402/8s Regione siciliana Assessorato Regionale Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive del 13 settembre 2018 – mai trasmesso alla ricorrente – nella parte in cui ritenendo di dover applicare le disposizioni dell’Avviso (lex specialis) ritiene ammissibili le imprese che svolgono le attività prevalenti rientranti nella categoria ATECO elencate nell’elenco 2.9 dell’Avviso e dove disapplicando la circolare n. 6/2017 nei punti 3 e 6 della stessa avverso imprese nella medesima posizione della odierna ricorrente e non considera che gli stessi motivi dovevano condurre alla medesima conclusione per la Società LA MO s.r.l. con la conseguente caducazione dei motivi di esclusione;
- dell’Avviso in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.1.1_02 a del PO “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese -. Bando di esenzione con procedura valutativa a sportello unico” approvato con DDG 1395 del 21.06.2017 pubblicato per estratto sulla GURS n. 30 del 21.07.2017 e successivamente modificato con DDG n. 1813 del 08.08.2017 (PUNTI 2.1. E 2.2.);
- della Circolare n. 6 del 7.09.2017 Regione Siciliana, Assessorato Regionale Attività Produttive – Servizio 8 Insediamenti Produttivi;
- di ogni ulteriore atto dagli stessi presupposto, agli stessi connesso e/o conseguente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti, nell’ambito del ricorso sub R.G. 2287/2018 :
- del DDG n. 451/8S Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive del 4 febbraio 2019, pubblicato nella GURS in data 15 febbraio 2019, con il quale all’art. 3 è stato approvato un elenco definitivo parziale (che pure si impugna) di istanze ammissibili di cui all’Avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea di azione 3.1.1_2 che fa parte integrante del decreto nella parte in cui l’impresa LA MO s.r.l. risulta ancora esclusa. In particolare dal citato elenco completo imprese ammesse e non ammesse fino a n. 305, si legge per la posizione 89 LA MO srl: “esito valutazione: non ammessa istruttoria servizio 8S; motivazioni: insufficiente capacità finanziaria”;
per quanto attiene al ricorso sub R.G. 1603/2019 :
- del provvedimento Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive – Servizio 8 Insediamenti produttivi di cui alla nota prot. N.27796/8s del 23 aprile 2019, notificato via pec in pari data, con il quale l’Amministrazione ha ritenuto non ammissibile a finanziamento la domanda di finanziamento presentata da LA MO s.r.l. per asserita “mancanza del requisito di ammissibilità della capacità finanziaria previsto dal paragrafo 2.2.1 dell’Avviso”;
- del DDG n. 1376/8s del 17 aprile 2019 Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, comunicato in data 23 aprile 2019 con nota prot. n.27796/8s con il quale all’art.1 si decreta “l’impresa LA MO s.r.l. collocata al n. 89 nell’elenco di prenotazione delle istanze è inammissibile per violazione del paragrafo 2.2.1” dell’Avviso;
- del DDG n. 1699/8s del 20 maggio 2019 Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, con il quale all’art. 2 è stato approvato un elenco definitivo parziale (che pure si impugna) di istanze ammissibili nella fase di prima valutazione di cui all’Avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea di azione 3.1.1_2, - che fa parte integrante del decreto - fino al n. progressivo 305 dell’elenco, che ammette con riserva a seguito dell’esecuzione di Ordinanze del Giudice Amministrativo alcune società, nella parte in cui l’impresa LA MO s.r.l. risulta ancora esclusa;
- del DDG n. 2010/8s del 12 giugno 2019 Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, con il quale all’art. 4 è stato approvato un elenco definitivo parziale (che pure si impugna) di istanze ammissibili nella fase di prima valutazione di cui all’Avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea di azione 3.1.1_2 che fa parte integrante del decreto fino al n. progressivo 305 dell’elenco che ammette con riserva a seguito dell’esecuzione di Ordinanze del Giudice Amministrativo alcune società nella parte in cui l’impresa LA MO s.r.l. risulta ancora esclusa;
- del DDG n. 451/8S del 04.02.2019 Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, pubblicato nella GURS in data 15 febbraio 2019 con il quale all’art. 3 è stato approvato un elenco definitivo parziale (che pure si impugna) nel quale la LA MO srl risulta esclusa;
- del provvedimento Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive – Servizio 8 Insediamenti produttivi di cui alla nota prot. N.44488/8s del 8 agosto 2018, notificato via pec in pari data, nella parte in cui conferma l’inammissibilità del progetto in argomento a valere sull’Avviso Pubblico in esenzione con procedura valutativa a Sportello sulla linea di azione 3.1.1_02a”;
- del DDG 1107/8s del 18 luglio 2018, con il quale è stato approvato il terzo elenco delle istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse con evidenza delle cause dell’esclusione, nella parte in cui si dichiara che “non si ritengono accoglibili le istanze di riesame presentate dalle imprese “LA immobiliare s.r.l. […]”;
- del provvedimento Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive – Servizio 8 Insediamenti produttivi di cui alla nota prot. N.29697/8s del 29 maggio 2018, notificato via pec in data 30.05.2018 con il quale, ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/1990, sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di finanziamento presentata da LA MO s.r.l. sul portale delle agevolazioni cod. prog. 106810000356;
- nonché del DDG 1402/8s Regione siciliana Assessorato Regionale Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive del 13 settembre 2018 – mai trasmesso alla ricorrente – nella parte in cui ritenendo di dover applicare le disposizioni dell’Avviso (lex specialis) ritiene ammissibili le imprese che svolgono le attività prevalenti rientranti nella categoria ATECO elencate nell’elenco 2.9 dell’Avviso e dove disapplicando la circolare n. 6/2017 nei punti 3 e 6 della stessa avverso imprese nella medesima posizione della odierna ricorrente e non considera che gli stessi motivi dovevano condurre alla medesima conclusione per la Società LA MO s.r.l. con la conseguente caducazione dei motivi di esclusione;
- dell’Avviso in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.1.1_02 a del PO “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese -. Bando di esenzione con procedura valutativa a sportello unico” approvato con DDG 1395 del 21.06.2017 pubblicato per estratto sulla GURS n. 30 del 21.07.2017 e successivamente modificato con DDG n. 1813 del 08.08.2017 (PUNTI 2.1. E 2.2.);
- della Circolare n. 6 del 7.09.2017 Regione Siciliana, Assessorato Regionale Attività Produttive – Servizio 8 Insediamenti Produttivi;
- di ogni ulteriore atto dagli stessi presupposto, agli stessi connesso e/o conseguente.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione nei due giudizi della Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive e di Regione Sicilia - Dipartimento delle Attività Produttive e di Regione Sicilia - Servizio 8.S - Insediamenti Produttivi;
Visti tutti gli atti delle cause;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e udito il procuratore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente ha avviato, nel 2007, un processo di acquisto di un immobile risalente al XIV secolo, di importante interesse storico-culturale e artistico, per riqualificarlo e rivalorizzarlo e destinarlo all’offerta di ospitalità extralberghiera.
Per concretizzare tale progetto, in data 5 ottobre 2017, essa ha chiesto di accedere al contributo previsto dall’“'Avviso 3.1.1_02a - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Bando in esenzione con procedura valutativa a sportello”.
Con nota prot. n. 44488/8s del 8 agosto 2018 (impugnata con il ricorso introduttivo in via principale), le è stato, però, comunicato che il progetto presentato non è stato ritenuto valutabile per l’ammissione a finanziamento in quanto:
- da un lato, non è stato dimostrato il possesso della capacità economico-finanziaria, non potendo a tal fine rilevare l’attestazione di capacità finanziaria rilasciata dalla IM dovendo, il rispetto della condizione, necessariamente essere desunto dal calcolo dell’indice di affidabilità sulla base dei valori riportati nell’ultimo bilancio allegato alla domanda di finanziamento;
- dall’altro, il progetto presentato, contrariamente a quanto prescritto al punto 3 della circolare n. 6 del 7 settembre 2017, è risultato essere relativo ad un settore di attività esercitato dal proponente in modalità non prevalente. In sostanza, all’impresa è stato contestato di operare prevalentemente nella categoria ATECO – 68.10.00, mentre la proposta progettuale riguardava l’esercizio di attività rientrante nella categoria ATECO 55.20.51 svolta dal proponente come attività secondaria.
Ritenendo che tali ragioni non potessero giustificare la non ammissione a finanziamento del progetto presentato, l’odierna ricorrente ha impugnato tutti i relativi atti, deducendo:
1. Violazione e falsa applicazione dei punti 2.1. e 2.2 dell’Avviso in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.1.1_02 a del PO “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese -. Bando di esenzione con procedura valutativa a sportello unico” approvato con DDG 1395 del 21.06.2017 pubblicato per estratto sulla GURS n. 30 del 21.07.2017 e successivamente modificato con DDG n. 1813 del 08.08.2017; difetto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto. Carenza di istruttoria e contraddittorietà intrinseca. Erronea interpretazione delle risultanze oggettive documentali. Violazione del principio della concorrenza e di parità di trattamento dei concorrenti. Ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. In concreto, le suddette ragioni di illegittimità sarebbero riconducibili a due diversi profili. Il primo riguarda l’esclusione dalla selezione del progetto della ricorrente per asserita violazione del punto 3 della circolare n. 6 del 7 settembre 2017 ovvero perché riconducibile a un settore di attività esercitato in maniera non prevalente. Secondo la tesi della società ricorrente, essa, al momento della presentazione della domanda, avrebbe posseduto il codice ATECO 68.10.00, indicato tra quelli che avrebbero legittimato la partecipazione alla procedura. L’Amministrazione, inoltre, avrebbe illegittimamente motivato l’esclusione mediante il richiamo alle disposizioni di una circolare, per sua natura non vincolante all’esterno dell’amministrazione e comunque successiva alla data di pubblicazione dell’Avviso e in ogni caso non ascrivibile alla categoria delle fonti normative.
Il secondo profilo riguarda, invece, l’errore in cui l’amministrazione intimata sarebbe incorsa laddove ha escluso la ricorrente dalla procedura sulla scorta della sua presunta incapacità economico finanziaria, nonostante essa si sia avvalsa della residua possibilità di produrre un’attestazione bancaria al fine di dimostrare il possesso del requisito di cui al punto 2.2, lett. c), dell’Avviso;
2. travisamento dei fatti, eccesso di potere e difetto di motivazione: nell’adottare il provvedimento di non ammissione al contributo per la LA MO s.r.l., l’Amministrazione sarebbe incorsa nella violazione del principio di tassatività dei motivi di esclusione. Tra le motivazioni del provvedimento impugnato figurerebbe, infatti, il mancato raggiungimento dello 0,2 quale indice derivante dal rapporto tra patrimonio netto e costo del progetto, il quale, però, non sarebbe stato indicato come elemento essenziale dall’Avviso.
L’istanza cautelare è stata rigettata, non essendo stato ravvisato il fumus boni iuris in quanto dedotto, ma, a seguito dell’accoglimento dell’appello cautelare, l’Amministrazione si è rideterminata, confermando l’esclusione dal finanziamento della ricorrente.
Tale provvedimento è stato impugnato con autonomo ricorso sub R.G. n. 1603 del 2019, deducendo i seguenti vizi di legittimità:
2.1. Elusione della pronuncia del Giudice Amministrativo di secondo grado - Carenza d'istruttoria - Difetto assoluto della motivazione. L’Amministrazione, in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità e in elusione del giudicato cautelare di cui all’Ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 5 marzo 2019, n. 156, si sarebbe limitata a reiterare la decisione di segno negativo senza svolgere in concreto alcuna attività rivalutativa;
2.2. Eccesso di potere per carenza d’istruttoria, per erroneità dei presupposti e per manifesta incongruità – violazione dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990, dell'art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016 e delle prescrizioni di cui alla direttiva dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, prot. n. 36299 del 03.07.2018, “Po Fesr 2014/2020” in ordine al soccorso istruttorio. La ricorrente deduce l’ingiustizia, l’erroneità e l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione in ragione della mancata concessione di un termine per presentare osservazioni e memorie prima dell’emanazione del provvedimento finale, con la conseguente violazione dei diritti partecipativi della LA MO. Parte ricorrente lamenta altresì la violazione della Direttiva n. 36299/2018, emanata dalla medesima Amministrazione, avente ad oggetto “PO FESR 2014/2020 – Disposizioni in ordine al soccorso istruttorio”, in quanto sarebbe stata omessa l’attivazione del suddetto istituto pur sussistendone i relativi requisiti;
2.3. Violazione e falsa applicazione dei punti 2.1. e 2.2 dell’Avviso in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.1.1_02 a del PO “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Bando di esenzione con procedura valutativa a sportello unico” approvato con DDG 1395 del 21 giugno 2017 pubblicato per estratto sulla GURS n. 30 del 21 luglio 2017 e successivamente modificato con DDG n. 1813 del 8 agosto 2017; difetto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto. Carenza di istruttoria e contraddittorietà intrinseca. Erronea interpretazione delle risultanze oggettive documentali. Violazione del principio della concorrenza e di parità di trattamento dei concorrenti. Ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. L’Amministrazione sarebbe incorsa in errore laddove ha escluso la ricorrente dalla procedura sulla scorta della sua presunta incapacità economico finanziaria. Quest’ultima si sarebbe infatti avvalsa della residua possibilità di produrre attestazione bancaria al fine di dimostrare il possesso del requisito di cui al punto 2.2, lett. c), dell’Avviso. La ricorrente censura poi il travisamento dei fatti, l’errore, l’eccesso di potere, il difetto di motivazione e conseguentemente l’illegittimità del provvedimento di non ammissione al contributo per la LA MO s.r.l., in quanto sarebbe stato violato il principio di tassatività dei motivi di esclusione dal momento che il mancato raggiungimento dello 0,2 quale indice derivante dal rapporto tra patrimonio netto e costo del progetto non sarebbe stato previsto dall’Avviso come essenziale, a pena di esclusione.
Nel contempo, parte ricorrente ha impugnato, con ricorso per motivi aggiunti, il successivo provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria dei soggetti ammessi a finanziamento. Con tale ricorso sono stati dedotti gli stessi motivi di illegittimità inficianti i provvedimenti oggetto del ricorso introduttivo, ancorché con riferimento esclusivamente alla contestata carenza di capacità economico-finanziaria, essendo stata nel frattempo annullata la motivazione della mancata ammissione a finanziamento correlata alla asserita non corrispondenza dell’attività svolta al codice ATECO previsti dal bando.
Alla pubblica udienza fissata per il 10 novembre 2020 per la sola trattazione del ricorso sub R.G. 2287/2018, il Collegio ha ravvisato “seri dubbi in ordine alla persistente sussistenza dell’interesse al ricorso, in quanto i provvedimenti impugnati sono stati superati da quello adottato in esecuzione dell’ordine di riesame del CGA, oggetto del ricorso RG n. 1603 del 2019, cosicché il loro eventuale annullamento non comporterebbe nessuna utilità per la società ricorrente”.
Le parti hanno, però, confermato la sussistenza dell’interesse alla definizione della controversia nel merito, evidenziando come l’avvenuta impugnazione del provvedimento scaturito in esito alla riedizione del potere a seguito della pronuncia cautelare – il quale ha ribadito la non ammissibilità della domanda per la stessa mancata dimostrazione della capacità finanziaria contestata nel primo provvedimento censurato - rendesse opportuna una trattazione congiunta.
La causa sub RG 2287/2018 è stata, pertanto, rimessa a ruolo in vista della fissazione di una nuova udienza pubblica, ma nessuna ulteriore difesa è stata dispiegata da parte ricorrente in relazione a tale ricorso, mentre l’Amministrazione ha ribadito la legittimità del proprio operato, confermato anche in sede di riesame della domanda.
Nel ricorso sub RG 1603/2019, invece, parte ricorrente ha insistito nel dolersi della mancata considerazione della sua affidabilità finanziaria, la quale sarebbe stata dimostrata nei fatti, avendo essa acquistato l’immobile interessato dal progetto di riqualificazione per un valore di 340.000 euro.
Ciò avrebbe determinato un incremento del patrimonio immobiliare che, unitamente all’imputazione al fondo di riserva dell’importo di 381.235,00 euro grazie alla rinuncia da parte dei soci al credito vantato nei confronti della società per un precedente finanziamento dagli stessi concesso all’impresa per un importo di euro 408.735,00, se correttamente considerato, avrebbe consentito all’Amministrazione di accertare il rispetto del rapporto dello 0,2 per cento dalla stessa richiesto.
Alla pubblica udienza, fissata per lo smaltimento dell’arretrato, del 18 giugno 2025, entrambe le cause, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, sussistendo la connessione soggettiva e oggettiva, dal momento che gli atti impugnati sono tra di loro consequenziali e parimenti diretti al definitivo rigetto della domanda di ammissione a contributo formulata da parte ricorrente.
Proprio in ragione di ciò, il ricorso sub R.G. 2287/2018 deve essere dichiarato parzialmente improcedibile.
La non ammissione della ricorrente al finanziamento, infatti, è stata originariamente fondata su un duplice ordine di motivi.
Rispetto al primo di essi (correlato alla pretesa non corrispondenza del codice ATECO dichiarato a quelli richiesti dal bando) deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, atteso che la stessa Amministrazione, in sede di riesame, ha concluso per l’adeguatezza del codice ATECO posseduto dalla ricorrente.
Con riferimento, invece, all’altro motivo che ha condotto alla non ammissione a finanziamento, ovvero la mancata dimostrazione della capacità finanziaria, posto che tutti gli atti impugnati con il primo ricorso sono stati impugnati, quali atti presupposti, anche con il successivo, deducendo gli stessi motivi di illegittimità, la trattazione può essere congiunta.
Essa deve necessariamente prendere le mosse dall’analisi della lex specialis applicabile nella fattispecie, la quale, al punto 2.2. del bando, avente ad oggetto i requisiti di ammissibilità, alla lettera c), per quanto d’interesse, richiedeva il seguente requisito: “ possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare, che dovrà essere comprovata nella misura stabilita del 55%, nel caso di piccole imprese, o del 65% in presenza di PMI, e dovrà essere documentata mediante la produzione di indici di bilancio a corredo della domanda di partecipazione da un indice pari ad almeno 0,2 calcolato come rapporto tra patrimonio netto (PN) e costo del progetto (CP) al netto dell’aiuto (…)…….Le imprese non obbligate alla redazione del bilancio possono desumere il PN sulla base di un bilancio redatto ai sensi dell’art. 2424 e 2425 del codice civile da professionista abilitato o sulla base dei parametri di impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante al modello UNICO e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso. In caso di assenza della documentazione sopra indicata si richiede attestazione bancaria ”.
Il tenore letterale della previsione appare, dunque, chiaro nell’ammettere, per le sole imprese non tenute per legge alla redazione del bilancio, la dimostrazione della capacità finanziaria mediante la produzione di un’adeguata attestazione bancaria, ma ciò soltanto in via residuale e soltanto “in caso di assenza della documentazione sopra indicata”.
Tale eccezionale “semplificazione” non poteva trovare spazio nel caso in esame, dal momento che né nel corposo ricorso sub R.G. 2287/2018, né nelle successive memorie, la LA MO ha mai sostenuto di non essere obbligata alla redazione del bilancio: tant’è che essa ha prodotto quelli degli ultimi tre esercizi antecedenti alla presentazione della domanda, limitandosi a rivendicare comunque la possibilità di dimostrare la propria capacità finanziaria mediante la produzione di un’attestazione bancaria - puntualmente esibita alla Regione, ma giudicata inadeguata allo scopo – ovvero di altra documentazione integrativa che la Regione avrebbe potuto e dovuto chiedere, ritenendo bilanci e attestazione bancaria insufficienti.
L’infondatezza di tali pretese della ricorrente sarà puntualmente esaminata nel prosieguo, subito dopo aver respinto il primo motivo del ricorso RG 1603/2019, non potendosi ravvisare la dedotta violazione del giudicato.
L’ordinanza 156/2019 del CGA, infatti, invitava l’Amministrazione a riesaminare la domanda tenuto conto di quanto rappresentato in ordine all’adeguatezza del codice ATECO della ricorrente, “impregiudicata, comunque, ogni sua definitiva e motivata decisione al riguardo”. La Regione, ha, quindi, modificato la motivazione del proprio provvedimento di inammissibilità, espungendo il riferimento all’inadeguatezza del codice ATECO posseduto dalla richiedente e confermando la carenza del requisito della capacità finanziaria, rimasto indimostrato.
Vi è, quindi, un pieno rispetto del giudicato cautelare.
Ciò precisato, si può, quindi, passare all’esame congiunto di tutte le ulteriori censure dedotte nei due ricorsi, essendo unitariamente rivolte a contestare la suddetta carenza di requisiti.
A tale proposito si deve in primo luogo escludere che la dimostrazione del requisito della capacità finanziaria non fosse richiesta a pena di esclusione, data l’inequivocabile formulazione dell’art. 2.2 del bando, che, alla lettera c), imponeva il possesso, in capo al richiedente, della capacità economico.finanziaria di cui si discute, precisando puntualmente le modalità ammesse per la dimostrazione del requisito. Ne deriva il rigetto del ricorso sub R.G. 2287/2018, nella parte in cui non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, comprensiva del ricorso per motivi aggiunti, rivolto avverso l’atto consequenziale rappresentato dal DDG n. 451/8S del 4 febbraio 2019, con cui è stata approvata una parziale lista definitiva delle domande ammesse escludendo quella della ricorrente, impugnato deducendo gli stessi motivi di illegittimità.
Né miglior sorte può essere riservata al successivo ricorso sub RG 1603/2019, sebbene la ricorrente abbia modificato la propria linea difensiva, andando a sostenere che, considerando l’aumento del patrimonio immobiliare per effetto dell’acquisto dell’immobile e di altri beni e la rinuncia dei soci al credito derivante dall’anticipazione delle somme a tal fine necessarie, il rapporto dello 0,2 sarebbe stato rispettato.
Tali affermazioni, però, non tengono conto che le suddette operazioni non sono state formalmente registrate, risultando così irrilevanti ai fini in parola, dal momento che, come evidenziato anche nel provvedimento impugnato, “per PN si intende il patrimonio netto passivo, lettera A dell’art. 2424 del codice civile, al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni proprie e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili, quale risulta dall’ultimo bilancio approvato, maggiorato degli eventuali aumenti di capitale sociale deliberati e versati alla data della domanda di contributo”.
Nel caso di specie, le due operazioni societarie indicate come comportanti l’aumento del patrimonio netto non sono state, in realtà, contabilizzate nell’ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda, con la conseguenza che, dovendo essere assunti a riferimento i dati ivi contenuti, data la chiara formulazione di legge, non poteva ritenersi che l’Amministrazione fosse obbligata ad ulteriori verifiche ovvero a fare ricorso al soccorso istruttorio.
Più precisamente, deve escludersi che la Regione fosse obbligata, in sede di riesame, ad avviare una nuova interlocuzione con la ricorrente, dal momento che tutti i documenti rilevanti avrebbero dovuto essere già esibiti nel primo giudizio promosso ovvero in allegato all’istanza di riesame dalla stessa LA MO presentata.
Nella richiesta di riesame, invece, la ricorrente si è limitata a riproporre generiche considerazioni in ordine al fatto che il rispetto del parametro del rapporto pari a 0,2 non sarebbe stato previsto come requisito richiesto a pena di esclusione, senza, peraltro, nemmeno tentare di affermare il rispetto dello stesso.
Tale tentativo viene effettuato, come già anticipato, solo nella memoria depositata in vista dell’udienza pubblica del 2024, ma nessun documento è stato prodotto a conferma e dimostrazione dell’effettivo incremento del patrimonio netto e quindi, del rispetto del parametro previsto, nemmeno successivamente e nel corso del secondo giudizio instaurato, laddove ben avrebbero potuto essere depositati i bilanci comprovanti l’asserito rispetto del parametro, quantomeno a decorrere dal bilancio 2018. Le affermazioni di parte ricorrente risultano, dunque, prive di dimostrazione, rendendo del tutto superfluo indagare oltre sulla possibilità del ricorso a un eventuale soccorso istruttorio.
Peraltro, la giurisprudenza ha già da tempo chiarito come sia essenziale, in relazione a procedure come quella che ha condotto all’adozione degli atti avversati, che dai bilanci depositati risulti il rispetto del richiesto indice di rapporto tra patrimonio netto e spesa prevista per dimostrare la necessaria capacità economico- finanziaria.
Sul punto il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi dalla sentenza del TAR Palermo n. 1061/2020 (su vicenda del tutto analoga, parimenti proposta nel 2018, confermata in appello con sentenza n. 222 del 2024), nella quale si legge che <<va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole nello stesso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della par condicio, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente auto-vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (per tutte, con riferimenti, Consiglio di Stato, V, 27 dicembre 2019, n. 8821). Va, altresì, richiamato l’altrettanto incontroverso orientamento giurisprudenziale secondo cui l’esercizio del potere di fissazione dei requisiti di partecipazione alle procedure selettive costituisce espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione ed esula dalla competenza del giudice amministrativo, che può sindacare, mediante il solo sindacato esterno, le scelte effettuate, operando un mero controllo di legittimità sulle ragioni della loro introduzione alla stregua dei parametri della ragionevolezza e proporzionalità, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello contestato (in termini Consiglio di Stato, III, 2 marzo 2020, n. 1484). Così ricostruito sinteticamente il panorama della giurisprudenza in materia, va rilevato che il problema posto dalla ricorrente è quello dell’interpretazione dell’inciso: “in caso di assenza della documentazione sopra indicata si richiede attestazione bancaria”. Ad avviso del Collegio, la formulazione letterale della clausola era chiara nel fare riferimento esclusivamente all’assenza, in termini assoluti, del bilancio di esercizio o dichiarazione dei redditi di impresa di cui al modello unico per l’anno precedente, ovverosia al 2016, e, pertanto, a consentire la presentazione dell’attestazione bancaria solo alle imprese che, per la loro recente costituzione, non ne avevano ancora approvato nemmeno uno. Ne deriva che tutte le altre imprese dovevano dimostrare il possesso della capacità economica finanziaria mediante il bilancio/dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno, da cui doveva risultare un rapporto tra il patrimonio netto passivo e il costo del progetto al netto dell’aiuto pari almeno allo 0,2 %.>>.
Dunque, correttamente la Regione ha interpretato la clausola del bando in modo letterale, in quanto avente ad oggetto un requisito richiesto a pena d’inammissibilità, anche in considerazione della sua ratio , ovvero dello scopo di evitare la concessione di finanziamenti a fondo perduto a imprese che non avevano una capacità economica finanziaria adeguata rispetto all’entità del cofinanziamento.
Deve, pertanto, escludersi la fondatezza sia del ricorso proposto nel 2018 (compresi i suoi motivi aggiunti), nonché del ricorso sub R.G. 1063 del 2019, in quanto, al di là degli aspetti formali connessi al momento della produzione dei documenti, in nessuno di tali ricorsi parte ricorrente ha dimostrato di essere stata titolare di un patrimonio netto rispettoso del requisito espressamente richiesto.
Conseguentemente, le spese del giudizio non possono che seguire l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- ne dispone la riunione;
- li respinge, previa declaratoria di parziale improcedibilità del ricorso R.G. 2287/2018.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in 3.000,00 (tremila/00) euro, oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a.con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO