Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 31/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria composta dai magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere
avv. Mauro Casale G.O.A. ha pronunciato in grado di appello, in data 27 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 212/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1
DOMENICO NASO con domicilio eletto in Roma, alla Salita di San Nicola da
Tolentino, n. 1/b
PARTE APPELLANTE
E
, GIÀ Controparte_1 [...]
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: spese giudiziali.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1
1. Con sentenza n. 829/2024 pubblicata in data 23 aprile 2024 il Tribunale di
Salerno, in funzione di G.L., ha accolto la domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 6 gennaio 2024 nei confronti del
[...]
(già ) in Controparte_1 Controparte_1
persona del avente ad oggetto il riconoscimento del diritto della CP_3 [...]
ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui tramite Pt_1
l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2023/2024, con compensazione delle spese di lite tra le parti, ex art. 92 comma 2 c.p.c., stante la novità della questione trattata.
2. Avverso tale sentenza la parte ricorrente ha proposto appello con ricorso depositato telematicamente presso la Cancelleria di questa Corte in data 29 aprile 2024, dolendosi in particolare della compensazione delle spese di lite tra le parti operata dal giudice di prime cure, censurando la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – principio della soccombenza ” e “ l'erronea interpretazione del giudice di primo grado in ordine alla “particolare complessità e della novità della normativa e del contrasto giurisprudenziale esistente in materia.” giustificativo della compensazione delle spese di lite ”, concludendo pertanto come in atti per la condanna del resistente al pagamento delle CP_1
spese di lite del primo grado nonché del presente grado di appello, in parziale riforma della gravata sentenza, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
4. Disposto in sostituzione dell'udienza il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., non pervenuta alcuna allegazione da parte appellante sulla notificazione dell'appello in uno al decreto di fissazione dell'udienza, tantomeno il deposito di note di trattazione scritta ed in mancanza della costituzione di parte appellata, la causa è stata decisa in data odierna come da dispositivo in atti.
5. L'appello è improcedibile e si impone pertanto la relativa declaratoria.
6. Secondo il corrente orientamento giurisprudenziale della S.C., “ Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta
"interpretazione costituzionalmente orientata ", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra
2 udienza di discussione ” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 3145 del 02/02/2024, già
Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604), ulteriormente precisando che “ Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato con conseguente declaratoria di chiusura del processo in rito, per improcedibilità, non essendo consentito al giudice assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto
o giuridicamente inesistente, senza che possa giovare all'appellante la mancata comunicazione del decreto di fissazione di udienza da parte della cancelleria, quando comunque abbia acquisito conoscenza, attraverso un mezzo idoneo equipollente, della data fissata per la discussione della causa. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva desunto la prova della conoscenza dell'ordinanza di cancelleria non comunicata dall'indicazione, nella richiesta dalla stessa parte formulata di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza gravata, della data fissata dalla corte per l'udienza di discussione).” (Sez. L, Sentenza n. 19191 del 28/09/2016 ed anche Sez. L - ,
Sentenza n. 17368 del 03/07/2018 , Sez. L - , Ordinanza n. 27079 del
26/11/2020) ”.
Giova evidenziare che il suddetto principio, valevole per il giudizio di appello, non risulta decisivamente modificato ai fini che occupano dalla giurisprudenza della S.C. che, segnatamente in tema di ricorso introduttivo, ha ammesso la concedibilità di nuovo termine per la notifica. Anche in tali ultime decisioni, infatti,
è stato precisato che “ il processo del lavoro di primo grado… è strutturalmente diverso rispetto a quello di appello ed all'opposizione a decreto ingiuntivo, aventi natura impugnatoria a struttura bifasica ” (cfr. Cass. n. 1483/2015), laddove la natura impugnatoria del gravame comporta che, in caso di omessa notifica, non sia possibile rimediare alla intervenuta formazione del giudicato.
7. Nel caso in esame, non risulta che la parte appellante abbia ritualmente notificato il gravame unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla parte appellata. Invero, nonostante la rituale comunicazione telematica del decreto presidenziale ex artt. 435 c.p.c. e 127-ter c.p.c. da parte del presente Ufficio in data 2 maggio 2024, l'appellante non ha depositato in atti l'appello notificato, né ha in nessun modo giustificato tale mancanza, attraverso il deposito di note scritte
3 né ha chiesto la discussione orale della controversia, donde si è resa impossibile qualsivoglia interlocuzione con la parte, che ha presumibilmente abbandonato la domanda.
8. Si è pertanto certamente determinata, in assenza della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte appellata, una situazione di improcedibilità che va dichiarata d'ufficio senza ulteriori indugi, anche alla luce delle esigenze di durata del processo ex art. 111 Cost..
9. Per le suesposte ed assorbenti considerazioni, si impone pertanto la declaratoria di improcedibilità del gravame.
10. In mancanza di costituzione della parte appellata, nulla è dovuto a quest'ultima dalla parte appellante a titolo di rifusione di spese del grado.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto per detta impugnazione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di il 29 aprile Controparte_1
2024, avverso la sentenza del Tribunale g.l. di Salerno nr. 829/2024 in data 23 aprile 2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara improcedibile l'appello;
Nulla per le spese del grado;
Dichiara astrattamente applicabile a la sanzione erariale Parte_1
ex art.13 co I quater T.U. nr.115/2002.
Salerno 27 gennaio 2025
il presidente
M. Stassano
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