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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5862 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 7694/2019 R.G. emessa dal Tribunale di Napoli in data 6.8.2019, iscritto al n. 4523/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
, (c.f. ), con sede legale in Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n. 13/A, in persona del Direttore generale, ing. , rappresentata CP_1
e difesa, dall'avv. Gianpiero Mesco (c.f. ), elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_1
il Servizio Affari Legali presso la sede dell' CP_2
appellante nei confronti di
(partita iva ), con Controparte_3 P.IVA_2
sede in Via Stendhal n° 14, in persona del legale rappresentante p. t., dott.ssa Pt_1 CP_4
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso monitorio, dall'avv. Fabio Musto
[...]
(c.f. ), con studio in Via dei Mille n. 40, CodiceFiscale_2 Pt_1
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 15.10.2019, l' ha impugnato davanti a questa Parte_2
Corte la sentenza n. 7694/2019 del 6.8.2019 con cui il Tribunale di Napoli, revocato il decreto ingiuntivo n. 4046/2015 per intervenuto parziale pagamento delle prestazioni di laboratorio rese nei mesi da luglio a settembre 2014, l'aveva condannata al pagamento in favore del
[...] del residuo importo di 4.331,77 €, oltre interessi moratori Controparte_3
come convenuti in contratto.
Il Tribunale aveva infatti affermato che in base a quanto disposto dal contratto, al fine di
Cont rientrare nel tetto di spesa stabilito l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria, essendo escluso il pagamento totale delle prestazioni rese dopo l'esaurimento del tetto di spesa solo se effettuate dopo la data di presunto esaurimento tempestivamente comunicata;
che nella fattispecie
Cont l' aveva comunicato quale data presumibile di esaurimento del tetto di spesa quella del 30.9.2014
e a tale disposizione il Centro sanitario si era attenuto, non fatturando ulteriormente nei mesi successivi;
che a consuntivo era emerso che il tetto di spesa si era esaurito prima di quanto previsto, ovvero in data 24.9.2014, di tal che alle relative prestazioni doveva essere applicata la regressione tariffaria, che non risultava invece essere stata adottata;
che erano dovuti anche gli interessi contrattualmente stabiliti.
Cont Con un primo motivo di appello, l' censurava la sentenza per non aver tenuto conto che le prestazioni in oggetto erano state resa extra budget per cui non potevano essere retribuite, che dare prevalenza alla clausola contrattuale che prevedeva la regressione tariffaria significava attribuire maggior rilievo alla stessa e alla mancata comunicazione anziché all'ineludibile obbligo di contenimento della spesa sanitaria e non considerando che comunque il contratto prevedeva che
“nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa” e ciò, in ogni caso, anche nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) del contratto, in atti.
Con un secondo motivo di impugnazione censurava il riconoscimento degli interessi di cui al d. lgs. 231/2002 che, per quanto convenuti in contratto, non potevano essere riconosciuti, essendo le prestazioni in oggetto da inquadrarsi nell'ambito di una concessione di pubblico servizio;
e che comunque il contratto era stato sottoscritto in ritardo rispetto all'anno di riferimento, ovvero in data
25.11.2014, per cui nessun ritardo poteva configurarsi nei pagamenti, che non sarebbero potuti avvenire prima della stipula del contratto.
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'appellata, concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Alla udienza collegiale dell'8 ottobre 2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 +
20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Le affermazioni svolte dal primo giudice appaiono condivisibili in relazione alla necessità che, in caso di superamento dei tetti di spesa accertato a consuntivo in data antecedente a quella comunicata, l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e quindi ridurre le CP_2
remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni (ipotesi invero prevista nel caso in cui a consuntivo si rilevi che le prestazioni extra budget sono state svolte successivamente alla data presunta di superamento del tetto di spesa comunicato alla struttura).
Deve pertanto ritenersi operante nella fattispecie l'istituto della regressione tariffaria (del cui espletamento non è stata fornita prova), così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato Cont C della delibera della Giunta regionale n. 1268/2008, quale unico modus operandi, per l' al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa. Quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tale regola procedimentale e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari.
E' poi in parte infondato ed in parte inammissibile il secondo motivo di appello, inerente il riconoscimento degli interessi commerciali. Essi sono dovuti nella misura richiamata richiamati in contratto, alla luce dell'ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr.
Cass. n. 17665/2019, secondo cui “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del
2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale
l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”). Inammissibile in quanto carente di specificità si presenta poi la deduzione inerente la tardiva sottoscrizione del contratto e la impossibilità di effettuare prima della stessa alcun corrispettivo, posta da un lato l'efficacia retroattiva del contratto e dall'altro la mancata specifica esposizione della diversa decorrenza da cui dovrebbero farsi decorrere gli interessi moratori, diversamente da quanto previsto contrattualmente all'art. 7 punto 2. L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi. Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7694/2019, in contraddittorio con il Parte_2
così provvede: Controparte_3
1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 1.500,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Musto.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 19.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo