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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/07/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3793/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3793/2024 R.G. L.,
TRA (C.F. ), elettivamente domiciliato in Locri Parte_1 C.F._1
(RC), via Don Vittorio n. 75, presso lo studio dell'avv. Antonio Mediati che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
CONTRO
(C.F. , in persona del Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante p.t., rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio in virtù di procura generale alle liti per atto Notar Per_1 del 22.03.2024 in Roma, repertorio 37875 – raccolta 7313
[...]
resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.12.2024, deduceva: - di aver inoltrato, in data Parte_1
30.03.2023, all' domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto alla concessione CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 222/1984; - che l' resistente CP_1 con missiva del 18.4.2023 comunicava il rigetto in quanto: “non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222)”; - che veniva proposto ricorso amministrativo, anch'esso rigettato;
- che proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi a questo Tribunale;
- che, all'esito della visita medico legale, il CTU, dott.
non riconosceva la sussistenza del requisito sanitario per il beneficio richiesto;
- che, Persona_2 nonostante le osservazioni alla bozza CTU, il consulente confermava le conclusioni rassegnate;
- che proponeva dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU, ed in particolare rilevando l'erronea valutazione/sottovalutazione delle patologie invalidanti, non argomentate in relazione all'attività lavorativa svolta.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « a) accertare e dichiarare, previa nomina di CTU medico legale stante le gravi carenze della CTU espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, che il sig. , per le infermità da cui è affetto, ha Parte_1 diritto a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1, della legge n° 222, del
12 giugno 1984, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda in via amministrativa o dalla data che sarà accertata a seguito di CTU;
b) condannare in conseguenza l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità, in favore del ricorrente, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda in via amministrativa o da quella data diversa che sarà accertata in corso di causa, con arretrati, rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo, il cui valore è pari ad € 6.000,00; c) condannare l' al pagamento delle spese, diritti CP_1 ed onorari del presente giudizio e del giudizio per accertamento tecnico preventivo da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, con conferma delle conclusioni rassegnate dal CTU incaricato.
Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità e/o l'improponibilità del ricorso e nel merito il rigetto dello stesso con vittoria di spese e competenze.
Con provvedimento del 05.04.2025 venivano richiesti chiarimenti al CTU incaricato al fine di estendere ed integrare il raggio dell'indagine istruttoria tenuto conto del quadro clinico già valutato nella precedente perizia nonché della documentazione sanitaria di formazione successiva depositate con note del 11.02.2025, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
Il tecnico incaricato provvedeva al deposito in data 18.04.2025.
Veniva altresì disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 222/1984, ossia la verifica che il ricorrente abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Esaminato quanto prodotto in atti e valutate le risultanze dell'approfondimento peritale, il dedotto aggravamento e la sussistenza del requisito sanitario per cui è causa, non hanno trovato riscontro.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene una concreta censura all'operato del
CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a lamentare che la relazione peritale è errata e non è condivisibile, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie da cui il ricorrente è affetto, le quali sarebbero in realtà tali da comportare il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
A fronte delle censure avanzate da parte ricorrente, questo giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia esauriente e convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente, dandone contezza e chiamato a chiarimenti, il dott. ha confermato l'assenza dei Per_2 presupposti richiesti ai fini del riconoscimento del requisito sanitario: “…si è proceduto ad un approfondimento clinico-documentale allo scopo di verificare l'eventuale sopravvenienza di nuove patologie o peggioramento di quelle preesistenti, tali da incidere sulla capacità lavorativa del sig.
in rapporto ai criteri medico-legali previsti dalla L. 222/1984 – art.
1. Sono stati Parte_1 presi in esame i seguenti referti specialistici allegati alla memoria del ricorrente: • Visita chirurgica del 20.12.2024: presenza di tumefazione inguinale sx con indicazione a ecografia;
esito negativo in regione scapolare dx;
• Visita pneumologica del 23.01.2025: anamnesi negativa per patologie respiratorie;
lamenta dispnea da sforzo;
obiettività toracica nella norma;
assenza di reperti patologici;
• Visita ortopedica del 20.05.2025: conferma di spondiloartrosi cervicale e lombosacrale, con ernia discale C4-C5, protrusione C5-C6, protrusioni L4-L5 e L5-S1, e segni di tendinopatia alla spalla sinistra. I nuovi accertamenti, per quanto confermino la presenza di patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico già note (spondilodiscoartrosi pluriregionale, ernie/protrusioni, tendinopatia), non introducono elementi clinicamente nuovi o peggioramenti obiettivamente documentati rispetto alla precedente relazione CTU del 07.08.2024. In particolare: • La visita chirurgica segnala una tumefazione inguinale non ancora definita (non completata da esame ecografico), e una assenza di reperti scapolari di significato patologico;
• La visita pneumologica non rileva alcuna patologia pleuro-polmonare attiva o cronica. La dispnea da sforzo, in assenza di dati strumentali (spirometria, Rx, ECG), non assume rilevanza medico-legale in termini di riduzione funzionale dimostrabile;
• La valutazione ortopedica conferma la presenza di patologie degenerative già accertate e discusse in sede di prima perizia, senza indicare aggravamenti evolutivi o deficit neurologici/motori tali da incidere ulteriormente sulla capacità lavorativa. Alla luce della documentazione acquisita e dell'analisi clinico-funzionale aggiornata: Non si rileva un aggravamento del quadro clinico rispetto a quanto accertato in sede di perizia medico-legale del
07.08.2024. Pertanto, si conferma che: • Il sig. non presenta, allo stato attuale, Parte_1 una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, in relazione ad attività confacenti alle proprie attitudini;
• Le condizioni cliniche risultano sostanzialmente stazionarie, prive di nuovi elementi patologici clinicamente e strumentalmente rilevanti ai fini del riconoscimento del requisito richiesto dalla L. 222/1984”.
Il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie, correttamente valutate evidenziandone da un lato la gravità e dall'altro precisando che non sono sufficienti a giustificare il riconoscimento del beneficio richiesto.
Sul punto deve rilevarsi peraltro che le censure mosse da parte ricorrente all'elaborato peritale, non hanno trovato riscontro nemmeno nella documentazione successiva allegata.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le censure della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico -legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del
CTU.
In particolare, quanto dedotto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del
C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e confermate nei successivi chiarimenti, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, complessivamente considerate, essendo presente in atti dichiarazione resa dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso del giudizio di CP_1 accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore del dott. Per_2
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 3793/2024, disattesa Parte_1 C.F._1 ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona L.R.P.T., le spese di C.T.U., liquidate come CP_1 da separato decreto in favore del dott. Persona_2
Locri, 11.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3793/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3793/2024 R.G. L.,
TRA (C.F. ), elettivamente domiciliato in Locri Parte_1 C.F._1
(RC), via Don Vittorio n. 75, presso lo studio dell'avv. Antonio Mediati che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
CONTRO
(C.F. , in persona del Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante p.t., rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio in virtù di procura generale alle liti per atto Notar Per_1 del 22.03.2024 in Roma, repertorio 37875 – raccolta 7313
[...]
resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.12.2024, deduceva: - di aver inoltrato, in data Parte_1
30.03.2023, all' domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto alla concessione CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 222/1984; - che l' resistente CP_1 con missiva del 18.4.2023 comunicava il rigetto in quanto: “non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222)”; - che veniva proposto ricorso amministrativo, anch'esso rigettato;
- che proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi a questo Tribunale;
- che, all'esito della visita medico legale, il CTU, dott.
non riconosceva la sussistenza del requisito sanitario per il beneficio richiesto;
- che, Persona_2 nonostante le osservazioni alla bozza CTU, il consulente confermava le conclusioni rassegnate;
- che proponeva dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU, ed in particolare rilevando l'erronea valutazione/sottovalutazione delle patologie invalidanti, non argomentate in relazione all'attività lavorativa svolta.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « a) accertare e dichiarare, previa nomina di CTU medico legale stante le gravi carenze della CTU espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, che il sig. , per le infermità da cui è affetto, ha Parte_1 diritto a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1, della legge n° 222, del
12 giugno 1984, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda in via amministrativa o dalla data che sarà accertata a seguito di CTU;
b) condannare in conseguenza l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità, in favore del ricorrente, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda in via amministrativa o da quella data diversa che sarà accertata in corso di causa, con arretrati, rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo, il cui valore è pari ad € 6.000,00; c) condannare l' al pagamento delle spese, diritti CP_1 ed onorari del presente giudizio e del giudizio per accertamento tecnico preventivo da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, con conferma delle conclusioni rassegnate dal CTU incaricato.
Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità e/o l'improponibilità del ricorso e nel merito il rigetto dello stesso con vittoria di spese e competenze.
Con provvedimento del 05.04.2025 venivano richiesti chiarimenti al CTU incaricato al fine di estendere ed integrare il raggio dell'indagine istruttoria tenuto conto del quadro clinico già valutato nella precedente perizia nonché della documentazione sanitaria di formazione successiva depositate con note del 11.02.2025, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
Il tecnico incaricato provvedeva al deposito in data 18.04.2025.
Veniva altresì disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 222/1984, ossia la verifica che il ricorrente abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Esaminato quanto prodotto in atti e valutate le risultanze dell'approfondimento peritale, il dedotto aggravamento e la sussistenza del requisito sanitario per cui è causa, non hanno trovato riscontro.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene una concreta censura all'operato del
CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a lamentare che la relazione peritale è errata e non è condivisibile, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie da cui il ricorrente è affetto, le quali sarebbero in realtà tali da comportare il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
A fronte delle censure avanzate da parte ricorrente, questo giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia esauriente e convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente, dandone contezza e chiamato a chiarimenti, il dott. ha confermato l'assenza dei Per_2 presupposti richiesti ai fini del riconoscimento del requisito sanitario: “…si è proceduto ad un approfondimento clinico-documentale allo scopo di verificare l'eventuale sopravvenienza di nuove patologie o peggioramento di quelle preesistenti, tali da incidere sulla capacità lavorativa del sig.
in rapporto ai criteri medico-legali previsti dalla L. 222/1984 – art.
1. Sono stati Parte_1 presi in esame i seguenti referti specialistici allegati alla memoria del ricorrente: • Visita chirurgica del 20.12.2024: presenza di tumefazione inguinale sx con indicazione a ecografia;
esito negativo in regione scapolare dx;
• Visita pneumologica del 23.01.2025: anamnesi negativa per patologie respiratorie;
lamenta dispnea da sforzo;
obiettività toracica nella norma;
assenza di reperti patologici;
• Visita ortopedica del 20.05.2025: conferma di spondiloartrosi cervicale e lombosacrale, con ernia discale C4-C5, protrusione C5-C6, protrusioni L4-L5 e L5-S1, e segni di tendinopatia alla spalla sinistra. I nuovi accertamenti, per quanto confermino la presenza di patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico già note (spondilodiscoartrosi pluriregionale, ernie/protrusioni, tendinopatia), non introducono elementi clinicamente nuovi o peggioramenti obiettivamente documentati rispetto alla precedente relazione CTU del 07.08.2024. In particolare: • La visita chirurgica segnala una tumefazione inguinale non ancora definita (non completata da esame ecografico), e una assenza di reperti scapolari di significato patologico;
• La visita pneumologica non rileva alcuna patologia pleuro-polmonare attiva o cronica. La dispnea da sforzo, in assenza di dati strumentali (spirometria, Rx, ECG), non assume rilevanza medico-legale in termini di riduzione funzionale dimostrabile;
• La valutazione ortopedica conferma la presenza di patologie degenerative già accertate e discusse in sede di prima perizia, senza indicare aggravamenti evolutivi o deficit neurologici/motori tali da incidere ulteriormente sulla capacità lavorativa. Alla luce della documentazione acquisita e dell'analisi clinico-funzionale aggiornata: Non si rileva un aggravamento del quadro clinico rispetto a quanto accertato in sede di perizia medico-legale del
07.08.2024. Pertanto, si conferma che: • Il sig. non presenta, allo stato attuale, Parte_1 una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, in relazione ad attività confacenti alle proprie attitudini;
• Le condizioni cliniche risultano sostanzialmente stazionarie, prive di nuovi elementi patologici clinicamente e strumentalmente rilevanti ai fini del riconoscimento del requisito richiesto dalla L. 222/1984”.
Il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie, correttamente valutate evidenziandone da un lato la gravità e dall'altro precisando che non sono sufficienti a giustificare il riconoscimento del beneficio richiesto.
Sul punto deve rilevarsi peraltro che le censure mosse da parte ricorrente all'elaborato peritale, non hanno trovato riscontro nemmeno nella documentazione successiva allegata.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le censure della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico -legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del
CTU.
In particolare, quanto dedotto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del
C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e confermate nei successivi chiarimenti, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, complessivamente considerate, essendo presente in atti dichiarazione resa dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso del giudizio di CP_1 accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore del dott. Per_2
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 3793/2024, disattesa Parte_1 C.F._1 ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona L.R.P.T., le spese di C.T.U., liquidate come CP_1 da separato decreto in favore del dott. Persona_2
Locri, 11.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli