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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6165 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
RGAC 6278 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE OB ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6278 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione alla udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti alla udienza del 6 febbraio 2025, e vertente
TRA
(cf ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
in proprio e nella qualità di esercenti la potestà parentale sul figlio C.F._2
minore tutti nella qualità di prossimi congiunti di Persona_1 Persona_2
deceduto il 3 luglio 2019 elettivamente domiciliati in La Spezia, viale Italia n. 121, presso lo studio dell'avv. Sandra Biglioli che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in riassunzione depositato telematicamente
ATTORI
E
(cf ) in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la sede della Avvocatura Generale
dello Stato la rappresenta e difende ex lege
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da morte del congiunto TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori, tutti nella qualità di prossimi
Controparte_ congiunti di hanno citato in giudizio in riassunzione il Persona_3
per sentire accertare la responsabilità dello stesso nella morte dello stesso in
[...]
conseguenza della patologia mesotelioma epitelioide, patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio dal con plurimi provvedimenti e con la concessione anche della CP_1
speciale indennità prevista per le vittime del dovere e per vederlo condannare al risarcimento dei danni subiti in proprio per il decesso del congiunto.
A fondamento della richiesta di risarcimento hanno dedotto chil congiunto aveva prestato servizio presso il quale militare imbarcato su navi militari con Controparte_1
esposizione a polveri di amianto come risultante dal Decreto dirigenziale 233 del 25 maggio
2018 con il quale era stato riconosciuto al congiunto l'assegno vitalizio equiparato alle vittime per il dovere per effetto della infermità mesotelioma epidermoide alla pleura destra e che per la medesima infermità era stata concessa con il decreto dirigenziale 160 del 12
aprile 2019 era stata attribuita la speciale elargizione in relazione alla riconosciuta invalidità
al 100% sulla base della valutazione espressa da parte della Commissione medica
Ospedaliera il 19 maggio 2021 con la quale era stata riconosciuta la interdipendenza del decesso dalla infermità mesotelioma epidermoide.
Hanno evidenziato, inoltre che la Commissione Media ospedaliera di Roma in data 24
ottobre 2016 aveva riconosciuto la invalidità dello stesso nella misura del 100% per la infermità diagnosticata e che la stessa era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Comitato di verifica per le cause di servizio n.993192017 adottata nella adunanza 1003 del 27 febbraio 2018 aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della infermità mesotelioma epidermoide in relazione al servizio svolto su unità navali in particolari ambienti operativi costruiti in periodi in cui l'amianto era costantemente utilizzato
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OB PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
e non sottoposto a restrizioni come da dichiarazione resa dalla Marina Militare – Ufficio
generale del personale in data 17 febbraio 2017.
La dipendenza da causa di servizio della patologia che aveva condotto a morte il congiunto era stata dichiarata dipendente da causa di servizio con provvedimento 39/1/M posuzuibne
36607/MM.
Hanno chiesto di condannare il al pagamento del danno parentale Controparte_1
subito in qualità di prossimi congiunti del congiunto deceduto per causa di Persona_3
servizio.
Si è costituito il deducendo la mancata prova della esistenza di un Controparte_1
nesso causale tra il decesso e l'attività svolta dal militare in quanto non era provato che lo stesso nel corso della sua carriera avesse sempre navigato, tenuto anche conto delle licenze ed altro che avevano interrotto i periodi di imbarco e la possibilità che la esposizione all'amianto potesse essersi verificata anche in ambienti extralavorativi.
Ha dedotto, inoltre, che non erano stati provati i comportamento del datore di lavoro che avevano violato disposizioni dirette a proteggere il lavoratore dovendosi considerare anche il livello di conoscenza tecniche al momento dello svolgimento delle attività dedotte dagli attori e che l'amianto era ritenuto il materiale migliore per prevenire possibili conseguenza connessi allo sviluppo di incendi.
Ha dedotto, infine, la necessità di compensare l'eventuale risarcimento che le indennità che erano già state riconosciute al de cuius.
Controparte Respinte le richieste istruttorie perché non rilevanti considerato che il difesa,
datore di lavoro del de cuius aveva già riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia che aveva tratto a morte il dipendente, anche sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione Medica Ospedaliera e del Comitato per la verifica delle causa di servizio che avevano specificamente valutato anche quanto dichiarato dalla
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Amministrazione stessa che aveva certificato la esposizione all'amianto del de cuius e la sussistenza della etiopatogenesi della malattia da tale esposizione, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate alla udienza del 6 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Controparte La documentazione prodotta dagli attori adottata dal difesa appare dimostrare che la stessa Amministrazione aveva già riconosciuto la esposizione al rischio amianto del dipendente per lunghi periodi e che tale esposizione era stata ritenuta dalla
Commissione medico ospedaliera di Roma e dal Comitato per la verifica delle cause di servizio idonea a far ritenere che la infermità mesotelioma epidermaide, patologia ormai riconosciuta dall come causa della insorgenza di tale Controparte_2
patologia nei soggetti esposti alla presenza di fibre di amianto.
A fronte di ciò il malgrado avesse già ritenuto fondata la correlazione Controparte_1
della patologia con la situazione presente nelle navi militari, ha dedotto la mancata prova dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuali, senza però fornire la prova delle disposizioni impartire e del tipo di protezioni individuali fornite ai soggetti destinati a svolgere la loro attività in ambienti in cui era conosciuta la presenza di rischio amianto –
circostanza certificata dalla stessa Amministrazione – specie in considerazione dei periodi stessi quando ormai erano già ben conosciuti i possibili effetti di tale esposizione all'amianto specie considerando che si trattava di ambienti realizzati quando ancora non era ben nota la capacità dell'amianto di produrre patologie gravi, ed in relazione alle quali non ha dimostrato gli interventi di ristrutturazione degli ambienti diretti ad eliminare, o quantomeno contenere i rischi presenti alla presenza conosciuta dell'amianto.
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Di conseguenza ritiene il giudicante che la domanda proposta dagli attori al fine di accertare la responsabilità della Amministrazione nella insorgenza della malattia professionale sia fondata, avendo da un lato la Amministrazione già riconosciuto che la patologia insorta era dipendente da causa di servizio, con ciò escludendo che sulla base del criterio del più probabile che non potessero aver avuto un effetto situazioni estranee ai luoghi di lavoro per la insorgenza della patologia, e non ha di mostrato né i lavori posti in essere per eliminare o contenere i rischi né quali dispositivi individuali fossero forniti al dipendente per svolgere la sua attività lavorativa, quali corsi di formazione fossero stati fatti frequentare ai dipendenti per renderli edotti del rischio amianto presente e sulle modalità
di prevenzione del rischio, né quali controlli fossero predisposti per assicurarsi che le disposizioni in materia di sicurezza per il rischio amianto fossero rispettate.
Anche il decesso è già stato riconosciuto dalla Amministrazione come dipendente da causa di servizio e, di conseguenza la domanda attrice deve essere accolta.
Di conseguenza occorre procedere all'accertamento della esistenza di danni subiti in proprio dagli attori in conseguenza del decesso del congiunto.
Sotto questo aspetto ritiene il giudicante che nell'ambito dei congiunti per i quali si ritiene che possa essere riconosciuto il danno cd parentale non possano rientrare soggetti che con abbiano alcun rapporto parentale con il de cuius come nel caso di specie Per_4
il quale non è un parente del de cuius essendo il genero dello stesso quale marito
[...]
della figlia. Di conseguenza deve essere respinta la richiesta risarcitoria avanzata dal
Per_1
Il danno parentale
Per la liquidazione del danno da perdita parentale la liquidazione del danno da perdita parentale la tabella milanese prevedeva, fino alla modifica operata nel 2022 a seguito delle sentenze della corte di cassazione che ne hanno affermato la erroneità, una posta
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risarcitoria compresa tra un minimo ed un massimo per la lesione di ogni specifico rapporto parentale senza indicare, tuttavia i criteri alla luce dei quali il giudice avrebbe proceduto alla individuazione dell'importo tabellare concretamente da riconoscere nell'ambito del range sopra evidenziato, non essendo stata ritenuta sufficiente la mera indicazione nella relazione di accompagnamento alla Tabella predisposta dall'Osservatorio milanese nella quale si indicava che il giudice avrebbe dovuto motivare la liquidazione concretamente effettuata tenendo conto di indici quali la sopravvivenza o meno di altri congiunti nel nucleo familiare, la convivenza o meno dei congiunti, la qualità e intensità della relazione affettiva familiare che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta ma, non essendo indicata la valenza attribuita a ciascuno dei suddetti criteri, la tabella predisposta non appare assolvere al compito di assicurare omogeneità e non discriminazione nel risarcimento e, al tempo stesso, di consentire la prevedibilità, sia pure entro certi limiti,
della entità del risarcimento che potrebbe essere riconosciuta al fine di consentire la definizione stragiudiziale delle richiesta di risarcimento evitando il ricorso al giudice,
essendo noti i criteri utilizzati per operare il calcolo del risarcimento stesso.
La nuova tabella adottata dall'Osservatorio milanese nel 2022 è stata predisposta a seguito di una ricognizione degli importi in concreto liquidati, segno che la elaborazione milanese precedente sul punto non aveva individuato la valenza dei singoli criteri nella liquidazione finale sulla base di tali valori e tiene conto dei criteri individuati dalla corte di cassazione – dei quali la tabella del Tribunale di Roma faceva già uso dalla predisposizione di tale tabella - ed essendo stata ritenuta idonea, come quella romana per la liquidazione del danno, lo stato attuale della giurisprudenza della Corte di cassazione non ha attribuito una specifica prevalenza ad una tabella piuttosto che ad un'altra, ove si faccia applicazione dei criteri identificati dalla cassazione.
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ha formattato: Tipo di carattere: , Colore Tes_1 carattere: Automatico
Tes ha formattato: Tipo di carattere: Arial , Colore carattere: Automatico
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Considerati i rapporti affettivi esistenti tra il figlio e la moglie con il de cuius, in assenza di prova contraria da parte della società convenuta, ritiene il giudicante di dover liquidare,
facendo uso dei parametri previsti dalla tabella adottata dal Tribunale di Roma
espressamente riconosciuta valida dalla corte di cassazione e basata su di una valutazione del rapporto affettivo derivato dal rapporto parentale, dalla età della vittima e dei congiunti,
dalla assenza di convivenza con il figlio e dalla esistenza di una pluralità di congiunti, ritiene di poter liquidare, sulla base dell'aggiornamento effettuato dei valori della tabella per l'anno
2025, nei confronti di figlia del de cuius, e nipote dello Parte_2 Persona_1
Per stesso, rispettivamente la somma di euro 265.631,60 in favore della e la somma di euro 138.576,40 tenuto anche conto della età reciproca al momento del decesso del de cuius.
In relazione a tali somme non appare sussistere alcuna compensatio lucri cum damno in relazione alle somme corrisposte in relazione al de cuus ai congiunti in qualità di eredi,
mentre nel caso di specie si tratta di somme non omogenee essedo destinate a risarcire danni subiti in proprio dagli attori.
Maggior danno da ritardo
La questione del risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con il quale sia stato liquidato il risarcimento del danno subito si pone in modo diverso tra le obbligazioni di valuta e quelle di valore.
Nel caso delle obbligazioni di valuta, infatti, in caso di inadempimento il maggior danno di cui all'articolo 1224, secondo comma, cc è stato ritenuto esistente in via presuntiva durante la mora, il tasso di inflazione sia stato superiore al saggio degli interessi legali1.
Nel caso delle obbligazioni di valore, come nel caso del risarcimento del danno da fatto illecito, posto che la conversione della obbligazione da valore in valuta è determinata TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
all'atto della sentenza.
Di conseguenza la somma che viene determinata quale risarcimento costituisce il valore aggiornato del credito alla data della decisione comprendente, ovviamente, la rivalutazione del credito stesso al fine di aggiornare l'importo al valore della moneta al momento della decisione. Tale necessità spiega anche la ragione per la quale la tabelle recanti i valori per il calcolo del risarcimento del danno sono aggiornati ogni anno del valore dell'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno.
Una volta così determinato l'importo del risarcimento si pone il problema del riconoscimento del maggior danno da ritardo, questione che pone due diversi problemi: il primo costituito dal parametro da utilizzare per calcolare il maggior danno ed il secondo costituito dalla necessità di individuare la base di calcolo tenuto conto che la somma determinata per il risarcimento comprende la rivalutazione al momento della decisione.
La seconda questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa,
anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obbiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito
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della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può
tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta,
calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via
rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".
Di conseguenza secondo l'ormai consolidato orientamento della corte di cassazione la base sulla quale operare il calcolo può essere determinata seguendo due procedimenti.
Il primo procedimento postula la devalutazione della somma determinata in sede decisione al momento del fatto (operazione che si determina dividendo l'importo stabilito in sentenza per il coefficiente mensile elaborato mensilmente dall'Istat per la rivalutazione dei crediti, indice per il calcolo del costo della vita per operai ed impiegati al metto dei tabacchi cd FIOI) ottenendo così la somma che sarebbe spettata se il risarcimento fosse la conversione da obbligazione di valore a quella di valuta fosse avvenuta il giorno del fatto illecito.
Una volta determinato tale valore deve essere operato un calcolo anno per anno dovendosi calcolare gli interessi semplici (vale a dire che non si sommano sul capitale per produrre ulteriori interessi) sulla somma spettante anno per anno maggiorata, ogni anno dell'importo corrispondete alla rivalutazione monetaria relativa all'anno precedente.
L'altro metodo consente di operare sulla base di valori medi, assumendo a base del calcolo del maggior danno il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, vale a dire sommando il valore determinato in sentenza alla somma stessa devalutata al momento del fatto illecito,
dividendo il risultato per due.
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Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, è stato ritenuto che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato -
BOT, CCT, BTP (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) o in alternativa al solo rendimento dei Buoni del Tesoro.
Tra il rendimento dei Titoli di Stato e gli interessi legale, deve essere utilizzato il tasso superiore (alla luce delle recenti indicazioni delle Sezioni Unite della corte di Cassazione
16 luglio 2008 n. 19499) tra i due indicati per calcolare il danno da lucro cessante sul capitale alla data del fatto, come devalutato, per la svalutazione medio tempore verificatasi, in base al relativo indice medio del periodo.
Nel caso di specie la media del rendimento degli interessi legali è stata pari allo 1,67%
mentre la media del rendimento dei titoli di stato è stata pari al 1,25%.
Criteri per il calcolo del maggior danno da ritardo
Per procedere alla determinazione del maggior danno in relazione al decesso avvenuto il
3 luglio 2019 e la decisione, pronunziata il giorno 19 aprile 2025, che riconosce il risarcimento determinato in favore di ciascuno dei due attori.
In assenza di percezione di acconti il calcolo dovrà essere effettuato procedendo alla devalutazione alla data di verificazione della morte della somma riconosciuta mediante la divisione della stessa per l'indice istat 1,179, il capitale medio (determinato sommando il capitale ad oggi determinato con il capitale devalutato alla data dell'incidente dividendo la somma per 2). La somma ottenuta deve essere moltiplicata per l'interesse giornaliero nel periodo tra la verificazione dell'incidente pari a (1,67%/365) per il numero di giorni intercorsi tra la data del decesso e la data di pronunzia della presente sentenza pari a
2.114, importo moltiplicato per il capitale medio con individuazione degli interessi
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giornalieri per tale periodo.
Di conseguenza deve essere corrisposta in favore di la somma di euro Parte_2
289.374,44 comprensiva di euro 23.742,84 a titolo di maggior danno.
Deve essere, invece, corrisposta in favore di la somma di euro Persona_1
150.977,65 comprensiva di euro 12.387,25 a titolo di maggior danno.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della attività svolta e del risarcimento riconosciuto.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dagli attori nei confronti del . Controparte_1
Rigetta la domanda proposta da per carenza di legittimazione attiva;
Persona_4
Accoglie la domanda proposta da in proprio e da e Parte_2 Parte_2 Per_4
nella qualità di esercenti la potestà parentale sul figlio minore
[...] Per_1
riconoscendo la responsabilità del della difesa nel decesso di CP_1 Persona_3
*condanna il a pagare a in proprio rispettivamente la Controparte_1 Parte_2
somma di euro 289.374.44 comprensiva di euro 23.742,24 a titolo di maggior danno.
*condanna il a pagare a e a e nella Controparte_1 Parte_2 Persona_4
qualità di esercenti la potestà parentale sul figlio minore la somma di Persona_1
euro 150.977,65 comprensiva di euro 12.0387,25 a titolo di maggior danno calcolata come in motivazione;
*condanna il a rimborsare a in proprio e a Controparte_1 Parte_2 Pt_2
e nella qualità di esercenti la potestà parentale sul figlio minore
[...] Persona_4
le spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 15.545, di cui Persona_1
euro 15.000 per gli onorari delle fasi di giudizio, euro 545 per spese oltre accessori come
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per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Roma, in data 22 aprile 2025.
Il Giudice
(OB PA)
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OB PA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. II, 1 ottobre 2013, n. 22429. RGAC 6278 ANNO 2024 Pag. 7 di 12 G.U. OB PA
OB PA
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Il giudice dott. PARZIALE OB ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6278 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione alla udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti alla udienza del 6 febbraio 2025, e vertente
TRA
(cf ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
in proprio e nella qualità di esercenti la potestà parentale sul figlio C.F._2
minore tutti nella qualità di prossimi congiunti di Persona_1 Persona_2
deceduto il 3 luglio 2019 elettivamente domiciliati in La Spezia, viale Italia n. 121, presso lo studio dell'avv. Sandra Biglioli che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in riassunzione depositato telematicamente
ATTORI
E
(cf ) in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la sede della Avvocatura Generale
dello Stato la rappresenta e difende ex lege
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da morte del congiunto TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori, tutti nella qualità di prossimi
Controparte_ congiunti di hanno citato in giudizio in riassunzione il Persona_3
per sentire accertare la responsabilità dello stesso nella morte dello stesso in
[...]
conseguenza della patologia mesotelioma epitelioide, patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio dal con plurimi provvedimenti e con la concessione anche della CP_1
speciale indennità prevista per le vittime del dovere e per vederlo condannare al risarcimento dei danni subiti in proprio per il decesso del congiunto.
A fondamento della richiesta di risarcimento hanno dedotto chil congiunto aveva prestato servizio presso il quale militare imbarcato su navi militari con Controparte_1
esposizione a polveri di amianto come risultante dal Decreto dirigenziale 233 del 25 maggio
2018 con il quale era stato riconosciuto al congiunto l'assegno vitalizio equiparato alle vittime per il dovere per effetto della infermità mesotelioma epidermoide alla pleura destra e che per la medesima infermità era stata concessa con il decreto dirigenziale 160 del 12
aprile 2019 era stata attribuita la speciale elargizione in relazione alla riconosciuta invalidità
al 100% sulla base della valutazione espressa da parte della Commissione medica
Ospedaliera il 19 maggio 2021 con la quale era stata riconosciuta la interdipendenza del decesso dalla infermità mesotelioma epidermoide.
Hanno evidenziato, inoltre che la Commissione Media ospedaliera di Roma in data 24
ottobre 2016 aveva riconosciuto la invalidità dello stesso nella misura del 100% per la infermità diagnosticata e che la stessa era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Comitato di verifica per le cause di servizio n.993192017 adottata nella adunanza 1003 del 27 febbraio 2018 aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della infermità mesotelioma epidermoide in relazione al servizio svolto su unità navali in particolari ambienti operativi costruiti in periodi in cui l'amianto era costantemente utilizzato
RGAC 6278 ANNO 2024 Pag. 2 di 12 G.U. OB PA
OB PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
e non sottoposto a restrizioni come da dichiarazione resa dalla Marina Militare – Ufficio
generale del personale in data 17 febbraio 2017.
La dipendenza da causa di servizio della patologia che aveva condotto a morte il congiunto era stata dichiarata dipendente da causa di servizio con provvedimento 39/1/M posuzuibne
36607/MM.
Hanno chiesto di condannare il al pagamento del danno parentale Controparte_1
subito in qualità di prossimi congiunti del congiunto deceduto per causa di Persona_3
servizio.
Si è costituito il deducendo la mancata prova della esistenza di un Controparte_1
nesso causale tra il decesso e l'attività svolta dal militare in quanto non era provato che lo stesso nel corso della sua carriera avesse sempre navigato, tenuto anche conto delle licenze ed altro che avevano interrotto i periodi di imbarco e la possibilità che la esposizione all'amianto potesse essersi verificata anche in ambienti extralavorativi.
Ha dedotto, inoltre, che non erano stati provati i comportamento del datore di lavoro che avevano violato disposizioni dirette a proteggere il lavoratore dovendosi considerare anche il livello di conoscenza tecniche al momento dello svolgimento delle attività dedotte dagli attori e che l'amianto era ritenuto il materiale migliore per prevenire possibili conseguenza connessi allo sviluppo di incendi.
Ha dedotto, infine, la necessità di compensare l'eventuale risarcimento che le indennità che erano già state riconosciute al de cuius.
Controparte Respinte le richieste istruttorie perché non rilevanti considerato che il difesa,
datore di lavoro del de cuius aveva già riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia che aveva tratto a morte il dipendente, anche sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione Medica Ospedaliera e del Comitato per la verifica delle causa di servizio che avevano specificamente valutato anche quanto dichiarato dalla
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Amministrazione stessa che aveva certificato la esposizione all'amianto del de cuius e la sussistenza della etiopatogenesi della malattia da tale esposizione, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate alla udienza del 6 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Controparte La documentazione prodotta dagli attori adottata dal difesa appare dimostrare che la stessa Amministrazione aveva già riconosciuto la esposizione al rischio amianto del dipendente per lunghi periodi e che tale esposizione era stata ritenuta dalla
Commissione medico ospedaliera di Roma e dal Comitato per la verifica delle cause di servizio idonea a far ritenere che la infermità mesotelioma epidermaide, patologia ormai riconosciuta dall come causa della insorgenza di tale Controparte_2
patologia nei soggetti esposti alla presenza di fibre di amianto.
A fronte di ciò il malgrado avesse già ritenuto fondata la correlazione Controparte_1
della patologia con la situazione presente nelle navi militari, ha dedotto la mancata prova dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuali, senza però fornire la prova delle disposizioni impartire e del tipo di protezioni individuali fornite ai soggetti destinati a svolgere la loro attività in ambienti in cui era conosciuta la presenza di rischio amianto –
circostanza certificata dalla stessa Amministrazione – specie in considerazione dei periodi stessi quando ormai erano già ben conosciuti i possibili effetti di tale esposizione all'amianto specie considerando che si trattava di ambienti realizzati quando ancora non era ben nota la capacità dell'amianto di produrre patologie gravi, ed in relazione alle quali non ha dimostrato gli interventi di ristrutturazione degli ambienti diretti ad eliminare, o quantomeno contenere i rischi presenti alla presenza conosciuta dell'amianto.
RGAC 6278 ANNO 2024 Pag. 4 di 12 G.U. OB PA
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Di conseguenza ritiene il giudicante che la domanda proposta dagli attori al fine di accertare la responsabilità della Amministrazione nella insorgenza della malattia professionale sia fondata, avendo da un lato la Amministrazione già riconosciuto che la patologia insorta era dipendente da causa di servizio, con ciò escludendo che sulla base del criterio del più probabile che non potessero aver avuto un effetto situazioni estranee ai luoghi di lavoro per la insorgenza della patologia, e non ha di mostrato né i lavori posti in essere per eliminare o contenere i rischi né quali dispositivi individuali fossero forniti al dipendente per svolgere la sua attività lavorativa, quali corsi di formazione fossero stati fatti frequentare ai dipendenti per renderli edotti del rischio amianto presente e sulle modalità
di prevenzione del rischio, né quali controlli fossero predisposti per assicurarsi che le disposizioni in materia di sicurezza per il rischio amianto fossero rispettate.
Anche il decesso è già stato riconosciuto dalla Amministrazione come dipendente da causa di servizio e, di conseguenza la domanda attrice deve essere accolta.
Di conseguenza occorre procedere all'accertamento della esistenza di danni subiti in proprio dagli attori in conseguenza del decesso del congiunto.
Sotto questo aspetto ritiene il giudicante che nell'ambito dei congiunti per i quali si ritiene che possa essere riconosciuto il danno cd parentale non possano rientrare soggetti che con abbiano alcun rapporto parentale con il de cuius come nel caso di specie Per_4
il quale non è un parente del de cuius essendo il genero dello stesso quale marito
[...]
della figlia. Di conseguenza deve essere respinta la richiesta risarcitoria avanzata dal
Per_1
Il danno parentale
Per la liquidazione del danno da perdita parentale la liquidazione del danno da perdita parentale la tabella milanese prevedeva, fino alla modifica operata nel 2022 a seguito delle sentenze della corte di cassazione che ne hanno affermato la erroneità, una posta
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risarcitoria compresa tra un minimo ed un massimo per la lesione di ogni specifico rapporto parentale senza indicare, tuttavia i criteri alla luce dei quali il giudice avrebbe proceduto alla individuazione dell'importo tabellare concretamente da riconoscere nell'ambito del range sopra evidenziato, non essendo stata ritenuta sufficiente la mera indicazione nella relazione di accompagnamento alla Tabella predisposta dall'Osservatorio milanese nella quale si indicava che il giudice avrebbe dovuto motivare la liquidazione concretamente effettuata tenendo conto di indici quali la sopravvivenza o meno di altri congiunti nel nucleo familiare, la convivenza o meno dei congiunti, la qualità e intensità della relazione affettiva familiare che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta ma, non essendo indicata la valenza attribuita a ciascuno dei suddetti criteri, la tabella predisposta non appare assolvere al compito di assicurare omogeneità e non discriminazione nel risarcimento e, al tempo stesso, di consentire la prevedibilità, sia pure entro certi limiti,
della entità del risarcimento che potrebbe essere riconosciuta al fine di consentire la definizione stragiudiziale delle richiesta di risarcimento evitando il ricorso al giudice,
essendo noti i criteri utilizzati per operare il calcolo del risarcimento stesso.
La nuova tabella adottata dall'Osservatorio milanese nel 2022 è stata predisposta a seguito di una ricognizione degli importi in concreto liquidati, segno che la elaborazione milanese precedente sul punto non aveva individuato la valenza dei singoli criteri nella liquidazione finale sulla base di tali valori e tiene conto dei criteri individuati dalla corte di cassazione – dei quali la tabella del Tribunale di Roma faceva già uso dalla predisposizione di tale tabella - ed essendo stata ritenuta idonea, come quella romana per la liquidazione del danno, lo stato attuale della giurisprudenza della Corte di cassazione non ha attribuito una specifica prevalenza ad una tabella piuttosto che ad un'altra, ove si faccia applicazione dei criteri identificati dalla cassazione.
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Considerati i rapporti affettivi esistenti tra il figlio e la moglie con il de cuius, in assenza di prova contraria da parte della società convenuta, ritiene il giudicante di dover liquidare,
facendo uso dei parametri previsti dalla tabella adottata dal Tribunale di Roma
espressamente riconosciuta valida dalla corte di cassazione e basata su di una valutazione del rapporto affettivo derivato dal rapporto parentale, dalla età della vittima e dei congiunti,
dalla assenza di convivenza con il figlio e dalla esistenza di una pluralità di congiunti, ritiene di poter liquidare, sulla base dell'aggiornamento effettuato dei valori della tabella per l'anno
2025, nei confronti di figlia del de cuius, e nipote dello Parte_2 Persona_1
Per stesso, rispettivamente la somma di euro 265.631,60 in favore della e la somma di euro 138.576,40 tenuto anche conto della età reciproca al momento del decesso del de cuius.
In relazione a tali somme non appare sussistere alcuna compensatio lucri cum damno in relazione alle somme corrisposte in relazione al de cuus ai congiunti in qualità di eredi,
mentre nel caso di specie si tratta di somme non omogenee essedo destinate a risarcire danni subiti in proprio dagli attori.
Maggior danno da ritardo
La questione del risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con il quale sia stato liquidato il risarcimento del danno subito si pone in modo diverso tra le obbligazioni di valuta e quelle di valore.
Nel caso delle obbligazioni di valuta, infatti, in caso di inadempimento il maggior danno di cui all'articolo 1224, secondo comma, cc è stato ritenuto esistente in via presuntiva durante la mora, il tasso di inflazione sia stato superiore al saggio degli interessi legali1.
Nel caso delle obbligazioni di valore, come nel caso del risarcimento del danno da fatto illecito, posto che la conversione della obbligazione da valore in valuta è determinata TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
all'atto della sentenza.
Di conseguenza la somma che viene determinata quale risarcimento costituisce il valore aggiornato del credito alla data della decisione comprendente, ovviamente, la rivalutazione del credito stesso al fine di aggiornare l'importo al valore della moneta al momento della decisione. Tale necessità spiega anche la ragione per la quale la tabelle recanti i valori per il calcolo del risarcimento del danno sono aggiornati ogni anno del valore dell'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno.
Una volta così determinato l'importo del risarcimento si pone il problema del riconoscimento del maggior danno da ritardo, questione che pone due diversi problemi: il primo costituito dal parametro da utilizzare per calcolare il maggior danno ed il secondo costituito dalla necessità di individuare la base di calcolo tenuto conto che la somma determinata per il risarcimento comprende la rivalutazione al momento della decisione.
La seconda questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa,
anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obbiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito
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della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può
tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta,
calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via
rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".
Di conseguenza secondo l'ormai consolidato orientamento della corte di cassazione la base sulla quale operare il calcolo può essere determinata seguendo due procedimenti.
Il primo procedimento postula la devalutazione della somma determinata in sede decisione al momento del fatto (operazione che si determina dividendo l'importo stabilito in sentenza per il coefficiente mensile elaborato mensilmente dall'Istat per la rivalutazione dei crediti, indice per il calcolo del costo della vita per operai ed impiegati al metto dei tabacchi cd FIOI) ottenendo così la somma che sarebbe spettata se il risarcimento fosse la conversione da obbligazione di valore a quella di valuta fosse avvenuta il giorno del fatto illecito.
Una volta determinato tale valore deve essere operato un calcolo anno per anno dovendosi calcolare gli interessi semplici (vale a dire che non si sommano sul capitale per produrre ulteriori interessi) sulla somma spettante anno per anno maggiorata, ogni anno dell'importo corrispondete alla rivalutazione monetaria relativa all'anno precedente.
L'altro metodo consente di operare sulla base di valori medi, assumendo a base del calcolo del maggior danno il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, vale a dire sommando il valore determinato in sentenza alla somma stessa devalutata al momento del fatto illecito,
dividendo il risultato per due.
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Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, è stato ritenuto che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato -
BOT, CCT, BTP (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) o in alternativa al solo rendimento dei Buoni del Tesoro.
Tra il rendimento dei Titoli di Stato e gli interessi legale, deve essere utilizzato il tasso superiore (alla luce delle recenti indicazioni delle Sezioni Unite della corte di Cassazione
16 luglio 2008 n. 19499) tra i due indicati per calcolare il danno da lucro cessante sul capitale alla data del fatto, come devalutato, per la svalutazione medio tempore verificatasi, in base al relativo indice medio del periodo.
Nel caso di specie la media del rendimento degli interessi legali è stata pari allo 1,67%
mentre la media del rendimento dei titoli di stato è stata pari al 1,25%.
Criteri per il calcolo del maggior danno da ritardo
Per procedere alla determinazione del maggior danno in relazione al decesso avvenuto il
3 luglio 2019 e la decisione, pronunziata il giorno 19 aprile 2025, che riconosce il risarcimento determinato in favore di ciascuno dei due attori.
In assenza di percezione di acconti il calcolo dovrà essere effettuato procedendo alla devalutazione alla data di verificazione della morte della somma riconosciuta mediante la divisione della stessa per l'indice istat 1,179, il capitale medio (determinato sommando il capitale ad oggi determinato con il capitale devalutato alla data dell'incidente dividendo la somma per 2). La somma ottenuta deve essere moltiplicata per l'interesse giornaliero nel periodo tra la verificazione dell'incidente pari a (1,67%/365) per il numero di giorni intercorsi tra la data del decesso e la data di pronunzia della presente sentenza pari a
2.114, importo moltiplicato per il capitale medio con individuazione degli interessi
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giornalieri per tale periodo.
Di conseguenza deve essere corrisposta in favore di la somma di euro Parte_2
289.374,44 comprensiva di euro 23.742,84 a titolo di maggior danno.
Deve essere, invece, corrisposta in favore di la somma di euro Persona_1
150.977,65 comprensiva di euro 12.387,25 a titolo di maggior danno.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della attività svolta e del risarcimento riconosciuto.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dagli attori nei confronti del . Controparte_1
Rigetta la domanda proposta da per carenza di legittimazione attiva;
Persona_4
Accoglie la domanda proposta da in proprio e da e Parte_2 Parte_2 Per_4
nella qualità di esercenti la potestà parentale sul figlio minore
[...] Per_1
riconoscendo la responsabilità del della difesa nel decesso di CP_1 Persona_3
*condanna il a pagare a in proprio rispettivamente la Controparte_1 Parte_2
somma di euro 289.374.44 comprensiva di euro 23.742,24 a titolo di maggior danno.
*condanna il a pagare a e a e nella Controparte_1 Parte_2 Persona_4
qualità di esercenti la potestà parentale sul figlio minore la somma di Persona_1
euro 150.977,65 comprensiva di euro 12.0387,25 a titolo di maggior danno calcolata come in motivazione;
*condanna il a rimborsare a in proprio e a Controparte_1 Parte_2 Pt_2
e nella qualità di esercenti la potestà parentale sul figlio minore
[...] Persona_4
le spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 15.545, di cui Persona_1
euro 15.000 per gli onorari delle fasi di giudizio, euro 545 per spese oltre accessori come
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per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Roma, in data 22 aprile 2025.
Il Giudice
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OB PA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. II, 1 ottobre 2013, n. 22429. RGAC 6278 ANNO 2024 Pag. 7 di 12 G.U. OB PA
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