Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
1277 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA
Composta dai magistrati:
Dr. Massimo COLTRO Presidente
Dr. Barbara GALLO Consigliere
Dr. Barbara SIMONI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa promossa in appello con atto di citazione da
Rag. C.F. Parte_1 Pt_2 CodiceFiscale_1
nato il [...] a [...], domiciliato in Conegliano (TV), Via Parrilla n. 9, rappresentato e difeso, giusto mandato di cui a separato foglio allegato all'atto introduttivo dagli avv. Benedetto Collerone, (Cod. Fisc. e C.F._2
Benedetta Collerone Russo (Cod. Fisc. ), uniti e disgiunti e presso C.F._3
il loro studio elettivamente domiciliato in Conegliano (TV), Viale Veneto n. 13, i quali dichiarano che le eventuali comunicazioni siano inviate al numero di fax 0438 370166 pec Email_1
o via e-mail: Email_2 Email_3
- APPELLANTE
1
) CP_1 C.F._4
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Amato di Treviso
( ) e nel suo Studio in Treviso (TV) - V.le Cesare Battisti n. 17 - C.F._5
elettivamente domiciliato per procura in calce alla comparsa di costituzione di I grado, il quale procuratore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione a mezzo p.e.c.
Email_4
- APPELLATA –
Oggetto: riforma della Sentenza del Tribunale di Treviso n. 1233/2024 pubbl. il
26/06/2024 RG n. 3150/2021
in punto: contratti e obbligazioni varie
Causa trattata all'udienza di discussione del 14.04.2025 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI:
IL PROCURATORE DELL'APPELLANTE HA COSÌ CONCLUSO:
I procuratori e difensori dell'appellante, ribadita l'inammissibilità delle difese avverse, in quanto avrebbero dovuto essere oggetto di appello incidentale, precisano le seguenti
CONCLUSIONI “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, -in accoglimento dell'appello riformarsi in toto l'impugnata sentenza, rigettando l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di e confermando la di lui Parte_3 legittimazione a ricevere la somma di € 1.000.834- con i relativi interessi e, conseguentemente, -condannare a pagare in favore di CP_1 Parte_3 la somma di € 1.000.834, con gli interessi dal dovuto al saldo. Spese rifuse di I° e II° grado, oltre accessori di legge.”.
IL PROCURATORE DELL'APPELLATO HA COSÌ CONCLUSO:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa:
IN PRINCIPALITA':
2 1) Confermarsi in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 1233/2024 del 21/06/2024 pubblicata nello stesso giorno del Tribunale di Treviso – Giudice Unico Dott.ssa Susanna
Menegazzi;
IN VIA PRELIMINARE DI RITO E DI MERITO:
2) confermare la carenza di legittimazione attiva del sig. e Parte_3
conseguentemente rigettare ogni domanda attorea;
3) accertare e dichiarare che il sig. non ha la titolarità della posizione Parte_3
soggettiva vantata in giudizio;
4) accertare la inammissibilità del presente giudizio per aver svolto l'appellante la stessa domanda di condanna del sig. alla restituzione della medesima somma CP_1
per il medesimo titolo in altro processo, conclusosi con sentenza di rigetto già passata in giudicato;
5) in ogni caso, ritenere e dichiarare che il credito per il quale il ricorrente ha agito è prescritto;
NEL MERITO:
6) ritenere e dichiarare che il convenuto nulla deve al sig. per il titolo Parte_3
dedotto in giudizio.
IN OGNI CASO:
7) Spese anticipate e compenso professionale di lite integralmente rifusi, oltre al rimborso forfettario delle spese di Studio, IVA e CPA ai sensi di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
8) ribadita l'inammissibilità e la non rilevanza degli avversi capitoli di prova orale e della richiesta di ammissione di CTU contabile in quanto meramente esplorativa ed inoltre indirizzata a dimostrare un fatto non già precedentemente provato dalla parte né dimostrabile con la consulenza tecnica, in caso di denegata ammissione della prova orale avversa si insiste per l'ammissione della prova contraria nonché prova per interrogatorio formale dell'attore e testi sui capitoli di prova dedotti in memoria ex art. 186/6/3 c.p.c.
3 nel giudizio di prime cure, già indicato a teste il sig. di Pieve di Soligo Testimone_1
(TV).
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il riassunto dello svolgimento del processo di primo grado e delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni delle parti, si fa testuale rinvio alla relativa esposizione contenuta nella sentenza impugnata, che appare esauriente, non risulta da rettificare e può considerarsi già nota.
1. ha proposto appello avverso la Sentenza n. Parte_3
1233/2024 pubbl. il 26/06/2024 RG n. 3150/2021, con la quale il Tribunale di Vicenza - nella causa promossa nei confronti di per ottenere la sua condanna CP_1
alla restituzione di parte del denaro che ha incassato quale saldo del CP_1
corrispettivo per la vendita di azioni TATA s.p.a. – ha:
- dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo a;
Parte_3
- dichiarato che nulla spetta a per la vendita delle azioni TATA s.p.a. Parte_3
di cui agli atti;
- condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_3 CP_1
[...]
2. Con la causa di primo grado ha dedotto che, a seguito della Parte_1 cessione dell'80% delle azioni di TATA s.p.a. (azioni di CP_2 CP_3
e per il 48%; di per il 20%; di
[...] Controparte_4 CP_1 Testimone_1
per il 12%) a Eurofred s.p.a. con atto del 4/8/2008, la prima tranche del prezzo di compravendita era stata accreditata sul suo conto corrente bancario personale e la seconda tranche del prezzo fu pagata dalla acquirente mediante assegno intestato a CP_1
il quale lo versò su conto corrente cointestato a ,
[...] CP_1 [...]
, . Parte_3 Testimone_1
3. Successivamente trasferì dal conto comune la somma di € CP_1
2.110.000,00 su suo conto personale, così appropriandosi indebitamente di euro
1.000.834,00 spettanti a , somma della quale con la presente causa Parte_3
chiedeva la restituzione.
4 4. , costituendosi, eccepiva la carenza di legittimazione attiva in CP_1 capo al ricorrente, la litispendenza con altro procedimento pendente in Corte d'Appello nel quale il aveva avanzato la medesima domanda restitutoria, la prescrizione Parte_3
e, nel merito, chiedeva di accertare che il convenuto nulla deve al per il titolo Parte_3
dedotto in giudizio.
5. Il tribunale ha respinto la domanda, accogliendo l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del sig. , non avendo, Egli, titolo per ricevere parte del Parte_3
corrispettivo della cessione delle azioni, delle quali non era titolare, né la non meglio precisata “gestione” delle quote TATA s.p.a. dei suoi parenti lo legittimava ad incassare il prezzo di vendita, né, ancora, aveva il potere di disporre di quella somma in quanto versata su c/c a lui cointestato, perché era il stesso ad allegare che la somma Parte_3
di denaro ivi confluita era quella incassata dalla vendita delle azioni.
6. ha impugnato la decisione del Tribunale lamentando: Parte_3
1) Manifesta illogicità;
2) Omesso esame di documenti.
3) Inammissibilità e/o infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di . Parte_3
7. Si è costituita in giudizio l'appellata per chiedere il rigetto CP_1 dell'appello.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del giorno 14 aprile
2025, senza ulteriore istruttoria sulle conclusioni delle parti costituite di cui in epigrafe.
9. Per ragioni di ordine logico si ritiene di esaminare innanzitutto il terzo motivo che attiene all'accezione di carenza di legittimazione attiva di , accolta Parte_3
dal Tribunale.
10. Secondo il primo giudice, l'eccezione di difetto di legittimazione in capo al ricorrente sarebbe fondata in quanto non risulterebbe che il avesse titolo per Parte_3
ricevere parte del corrispettivo della cessione delle azioni, delle quali non era titolare, poiché “la non meglio precisata “gestione” delle quote TATA s.p.a. dei suoi parenti non lo legittima ad incassare il prezzo di vendita.”
11. Il ricorrente, secondo il Tribunale, avrebbe, al più, dovuto agire quale procuratore dei soggetti che hanno venduto le azioni e non in proprio.
5 12. L'argomentazione non è condivisibile.
13. Con atto autenticato da notaio in data 7.09.2007 (doc. 2 parte ricorrente) i sigg.ri e e , titolari della azioni oggetto di cessione, Controparte_4 CP_3 CP_5
avevano conferito procura speciale a specificando che: “il nominato Parte_3
procuratore resta investito di tutti i più ampi poteri e facoltà inerenti un tale mandato, in modo particolare quello di intervenire alla cessione delle succitate partecipazioni sociali, anche a mezzo di girata azionaria, di percepire il corrispettivo pattuito convenendo anche dilazioni di pagamento e darne quietanza, pattuire la decorrenza del possesso e dell'effettivo godimento, dare in consegna i documenti relativi alla proprietà rilasciare le garanzie di legge, fare in genere quanto altro necessario od utile per la piena miglior esecuzione della presente”.
14. Ritiene il collegio che il contenuto di tale procura implichi senza tema di smentita, il diritto del ad incassare il denaro derivante dalla cessione delle Parte_3
partecipazioni sociali.
15. Come chiarito anche da Cass. Civ., Sez. III, 30.3.2018 n. 7895, “nell'ambito del mandato con rappresentanza, ove un soggetto conferisca ad un altro un ampio incarico di compiere attività di recupero dei crediti, (…), il mandatario ben può, in adempimento dell'incarico ricevuto, richiedere l'emissione di titoli di pagamento [nel caso di specie, decreto ingiuntivo, ndr] direttamente in proprio favore relativamente alle somme da recuperare, salvo poi il suo obbligo di immetterle nella disponibilità, materiale e giuridica, del mandante. Il mandatario deve quindi attivarsi direttamente ai fini dell'effettivo recupero del credito, potendo svolgere tutta l'attività necessaria alla riscossione del credito direttamente…”.
16. Ne consegue che il ben poteva agire per il recupero delle somme Parte_3 conseguenti la cessione, salvo l'obbligo di riversare dette somme ai suoi familiari in esecuzione del mandato conferito.
17. Quanto all'obiezione dell'appellato secondo cui il non aveva Parte_3 comunque il diritto di trattenere per sé detta somma, né avendo incassato “l'acconto sul prezzo di € 8.939.520,00-, che fu versato sul di lui conto personale, è mai stato chiamato
a rendere conto di quella somma”, è circostanza che non attiene ai rapporti con il
6 , ma al rapporto tra ed i suoi mandanti, , CP_1 Parte_3 CP_5
e , non oggetto del presente giudizio. Controparte_6 Controparte_3
18.
Ritenuto che
fosse attivamente legittimato a proporre la Parte_3
seguente azione dovrà essere esaminata nel merito la domanda di restituzione della somma si € 1.000.834,00 nei confronti di . CP_1
19. E' pacifico e non contestato che , come stabilito nell'atto di CP_1 transazione (doc. 4 fascicolo appellante), abbia incassato l'importo di €. 4.436.665,87.=, quale seconda rata della cessione delle quote di TATA S.p.A..
20. L'appellato non ha contestato di avere incassato la somma, poi versata CP_1
su c/c cointestato tra lui ed i sigg.ri ed , contestando invece che tale Parte_3 Tes_1 somma “fosse da dividere secondo le quote di proprietà di azioni TATA SpA dei rispettivi gruppi familiari, in assenza di prova sul fatto che il avesse suddiviso in quel Parte_3 modo anche l'acconto versato sul suo conto corrente personale” e ciò perché “il denaro complessivamente contenuto nel conto corrente comune, di provenienze causali diverse, non era da dividersi affatto secondo le quote di cui sopra, tanto da essere stato utilizzato per definire pendenze diverse e diversi rapporti dare/avere tra le parti (cfr. ns. memoria
183/6/1 c.p.c., pag. 3, riga 14 e ss.), ovvero con riferimento al solo rapporto
[...]
: a) i conguagli dovuti al sig. per lo scioglimento dello Studio Parte_4 CP_1
Commercialistico Associato Pietrangelo - Rossetto;
b) la redistribuzione del primo acconto versato dalla società per l'acquisto delle azioni della TATA SpA;
CP_7
c) la distribuzione del saldo versato dalla società per l'acquisto delle azioni CP_7
della TATA SpA;
d) il pagamento al sig. da parte del , che aveva CP_1 Parte_3 agito per conto altrui, del prezzo d'acquisto delle quote delle società Tecnosystemi Srl e
Nadir Srl;
e) il pagamento al sig. da parte del dell'acquisto delle CP_1 Parte_3 quote delle società Master Srl e Haier Srl”.
21. Così chiarita la posizione delle parti deve evidenziarsi che l'ipotesi è quella in cui il creditore che agisca giudizialmente per ottenere la condanna del debitore al pagamento di una somma, a suo dire, non corrisposta entro i termini convenuti, dovrà allegare e dimostrare l'esistenza della fonte del rapporto obbligatorio e allegare l'inadempimento del debitore. Sarà quest'ultimo, invece, a dover dimostrare di aver eseguito esattamente la prestazione dovuta. Ciò in ossequio alle tradizionali regole che,
7 più in generale, presiedono all'onere della prova nel settore della responsabilità contrattuale, come cristallizzate ormai da tempo nei principi scolpiti nella decisione delle
Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533.
22. La successiva giurisprudenza ha poi affrontato la questione in cui tra le parti sussistono più rapporti di credito e di debito di somme di denaro, poiché i vari pagamenti effettuati dal debitore potrebbero fare riferimento ad una posta diversa da quella vantata in un certo momento dal creditore.
23. In materia esiste un orientamento di legittimità, ormai consolidato, secondo cui
“il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (Cass. civ., sez. VI, 16 luglio 2019, n. 19039).
24. Con questa decisione, in particolare, si è statuito in favore del creditore confermando la decisione d'appello, poiché i pagamenti allegati e provati dal debitore non potevano considerarsi riferiti al credito monitoriamente azionato e, al contempo, risultava provata e anzi pacifica tra le parti la fonte – contratto di locazione – dei debiti pregressi cui invece dovevano essere imputati i pagamenti opposti dalla parte debitrice.
25. In conclusione, il debitore che voglia eccepire l'esistenza di un pagamento estintivo, cioè imputabile al credito azionato, dovrà allegarlo e darne adeguata dimostrazione;
così facendo, sarà il creditore che vuole insistere per la soddisfazione del credito azionato a dover dimostrare che la prestazione eseguita dal debitore deve essere imputata ad un altro rapporto.
26. Ora, nella fattispecie che ci occupa, come detto, il ha dimostrato che Parte_3
l'importo di € 4.436.665,87.=, versato con assegno intesto a , fosse il pagamento CP_1
della seconda rata della cessione delle quote di TATA S.p.A. ed ha altresì dimostrato che la quota spettante ai suoi mandanti in relazione a quel pagamento corrispondeva al 60%
8 dell'importo con la conseguenza che era dovuta, dal , la somma di € CP_1
2.662.000,00.
27. Il , allegando l'esistenza di diversi rapporti di debito-credito, tra le parti CP_1 tali da determinare l'estinzione del debito, avrebbe dovuto provare sia l'esistenza di tali diversi rapporti, sia l'estinzione degli stessi attraverso il trasferimento sul proprio c/c personale dell'importo di € 2.210.000,00 in data 2.04.2010.
28. Ma v'è di più. Mentre il versamento dell'importo del 60% della seconda rata di pagamento della cessione delle quote della società TATA era dovuta al in Parte_3
quanto procuratore speciale e mandatario dei soci e e CP_4 Controparte_3 [...]
le somme asseritamente dovute al riguarderebbero diversi rapporti di CP_5 CP_1
debito-credito allegati tra e e dunque tra soggetti diversi. CP_1 Parte_3
29. Prive di pregio sono pertanto i rilievi di parte appellata circa i prelievi effettuati dal sul c/c cointestato che dovrebbero dimostrare, che il avrebbe Parte_3 Parte_3
“abbondantemente prelevato dal conto corrente in questione più del preteso e reclamato
a saldo in suo favore”, poiché, si è già detto, non è possibile operare la compensazione tra il ricavato della vendita delle azioni di e CP_5 Controparte_3 [...]
, credito per il quale il agisce quale procuratore dei suoi familiari, CP_4 CP_6 con pretesi debiti personali di quest'ultimo nei confronti del . CP_1
30. Per concludere, quindi, il saldo prezzo di € 4.436.665,87 versato sul conto corrente cointestato doveva essere ripartito secondo le quote spettanti a ciascun socio in misura della consistenza della partecipazione azionaria ceduta da ognuno e dunque a favore di e e , e per essi al loro procuratore CP_5 Controparte_4 CP_3 Parte_3
, per la quota pari al 60%, ossia di € 2.662.000,00.
[...]
31. Avendo ottenuto la minor somma di € 1.662.000,00-, mentre , CP_1
con bonifico interno, aveva girato su un proprio conto corrente l'importo di €
2.110.000,00 anziché la somma ad egli e ai suoi rappresentati spettante, pari ad €
1.109.166,00- (corrispondente al 25% del totale), egli è tenuto a versare all'appellante l'importo di € 1.000.834,00.
32. Gli altri due motivi di appello rimangono assorbiti da quanto sino ad ora dedotto.
33. Venendo ora all'esame delle questioni riproposte da parte appellata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si osserva quanto segue.
9 Sull'improponibilità dell'azione ai sensi dell'art. 2042 c.c.
34. La questione è priva di pregio poiché parte appellante non ha mai proposto né in primo grado, né in questa sede, domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Non rileva, infatti, che tale domanda sia stata svolta e rigettata in altro giudizio definito con sentenza di questa Corte d'Appello n. 966/2021 pubbl. il 07/04/2021 avente ad oggetto il contratto di cessione della quota azionaria della società Tecnosystemi.
Sul Ne bis in idem
35. La causa definita con sentenza di questa Corte d'Appello n. 966/2021 pubbl. il
07/04/2021 passata in giudicato, aveva ad oggetto la domanda di annullamento per dolo
(determinante, ovvero comunque incidente) del contratto di cessione del 20% delle azioni della società Tecnosystemi S.p.a., nonché di restituzione del corrispettivo da questi dichiaratamente pagato di 3.500.000 € e di risarcimento dei danni, proposta da Parte_3
(acquirente) nei confronti di (cedente).
[...] CP_1
36. Nessun ne bis in idem, pertanto, con la presente causa avente ad oggetto la domanda di restituzione della quota del ricavato della vendita delle partecipazioni azionarie della società TATA s.p.a..
Sull'eccezione di prescrizione del credito
37. Secondo parte appellata: “poiché la prescrizione può essere interrotta solamente dal titolare del diritto, le richieste di in nome proprio e per proprio conto di Parte_3
restituzione della somma di cui si discute, giudiziali e/o stragiudiziali che siano state, non possono aver prodotto alcun effetto sulla eccepita prescrizione ed il fatto contestato risalirebbe addirittura alla data del 02/04/2010”.
38. Tuttavia, la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che “la prescrizione è interrotta anche se la lettera di messa in mora sia stata sottoscritta soltanto dal difensore senza il conferimento di una formale procura e non anche dai diretti interessati”1.
39. Anche tale eccezione non può pertanto essere accolta, poiché la raccomandata a.r. del 7 maggio 2018 (doc. 9 parte appellante), corredata di avviso di ricevimento, con
10 la quale richiedeva a la restituzione dell'importo di € Parte_3 CP_1
1.000.833,53, ha piena efficacia interruttiva del decorso della prescrizione.
40. In conclusione, l'appello deve essere accolto con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione a favore dell'appellante della somma di € 1.000.834,00, oltre interessi legali dalla domanda e al pagamento dei compensi di lite, liquidati come in dispositivo.
41. La sentenza è redatta ai sensi dell'art.
9-octies DL 83/2015, conv. in l. 132/2015 pubbl. GU n. 192 del 20.8.2015 (“Gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n. 1277/2024 di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_3
, avverso la Sentenza del Tribunale di Treviso n. 1233/2024 pubbl. CP_1
il 26/06/2024 RG n. 3150/2021, che riforma integralmente e conseguentemente:
2. condanna a pagare a favore di CP_1 Parte_3
l'importo di € 1.000.834,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
[...]
effettivo;
3. condanna a pagare a favore di CP_1 Parte_3
i compensi di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 20.000,00
[...]
oltre 15 % per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia in data 15 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Barbara Simoni dott. Massimo Coltro
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 sentenza n. 2965 del 3 febbraio 2017.