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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 06/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2982/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Sezione Seconda Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Ida Carnevale,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2982/2023,
promossa da
(cod. fisc. , con sede legale a Parte_1 P.IVA_1
Leggiuno (VA), via Dante Alighieri n. 1, in persona del Curatore dott.ssa Parte_2 rappresentata e difesa, giusta autorizzazione del Giudice Delegato, dagli Avvocati Lorenzo
Benvenuti e Gabrio Strada ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Desio
(MB), via XXIV Maggio n. 1, giusta procura in atti
attrice
contro
DO. (cod. fisc. ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_1
Milano il 15 ottobre 1968, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Golino, Marika
Ragni e Francesca Inversini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Francesca Inversini a Varese via Bagaini n. 1, giusta procura in atti
convenuto
avente ad oggetto: “azione revocatoria ex artt. 166 CCII”
CONCLUSIONI
Nell'interesse di Giudiziale: Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
Nel merito accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 166 D.Lgs 14/2019 dei pagamenti eseguiti da in favore del TT. in data 26/07/2022 e Parte_1 Controparte_1 conseguentemente condannare il TT. al pagamento in favore di Controparte_1
del complessivo importo di euro 22.038,66, oltre Parte_1 interessi legali dal 26/07/2022;
In via istruttoria con riserva occorrendo di ulteriormente dedurre, produrre, domandare ed eccepire;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
Nell'interesse di TT. Controparte_1
voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese adito
- rigettare le domande proposte dalla Parte_1 per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- condannare la al pagamento delle Parte_1 spese di lite, comprensive di spese generali e accessori come per legge.
Con riserva di depositare documenti e articolare istanze istruttorie.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il TT. al fine di ottenere la declaratoria di Controparte_1 inefficacia, ai sensi dell'art. 166 CCII, del pagamento di euro 22.038,66, effettuato in data 26 luglio 2022 dalla Società in bonis in favore del convenuto, nella qualità di Presidente del collegio sindacale di a saldo delle fatture n. 7 e 8 del 28 luglio 2022, relative Parte_1 agli emolumenti spettanti al presidente dell'organo di controllo in relazione agli esercizi 2019
e 2020.
A fondamento della domanda proposta, parte attrice ha dedotto che: i. con sentenza n. 5 del 9 febbraio 2023, il Tribunale di Varese, all'esito del procedimento unitario introdotto da in data 22 novembre 2022, ha dichiarato l'apertura della Parte_1
Liquidazione Giudiziale della Società (doc. 1 e 2 fascicolo attrice); ii. dall'esame della contabilità e degli estratti conto (doc. 3 e 4 fascicolo attrice) è emerso il predetto pagamento di euro 22.038,66, eseguito da , nel periodo sospetto di cui Parte_1 all'art. 166 CCII e al di fuori dei termini d'uso, in favore del convenuto TT. iii. CP_1 sussiste il requisito soggettivo della conoscenza, in capo al soggetto che ha ricevuto il pagamento, dello stato di insolvenza di liquidazione al momento Parte_1 dell'esecuzione del pagamento, come risulta dal fatto che il TT. era Presidente del CP_1
2 collegio sindacale di e, come tale, a conoscenza della situazione di Parte_1 insolvenza della Società, la quale è stata significativamente posta in liquidazione in data 22 luglio 2022 ovvero pochi giorni prima dell'esecuzione del pagamento per cui è causa;
iv. la sussistenza dell'elemento soggettivo è, altresì, desumibile dalla circostanza che il pagamento del compenso si riferisce agli emolumenti dovuti per gli esercizi 2019 e 2020 e che è stato eseguito dieci mesi dopo l'approvazione dei due bilanci di esercizio, intervenuta peraltro solo con notevole ritardo nell'anno 2022.
Si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, il TT. domandando l'integrale rigetto delle domande Controparte_1 attoree.
In particolare, parte convenuta ha dedotto: i. la non assoggettabilità a revocatoria del pagamento per cui è causa, trovando applicazione la previsione di cui al terzo comma, lett. a), dell'art. 166 CCII, ai sensi della quale non sono soggetti a revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; ii. che, in particolare, la prestazione di controllo ex art. 2403 c.c. compiuta dai componenti del collegio sindacale è funzionale e indispensabile per il corretto esercizio e la prosecuzione dell'attività d'impresa e che il pagamento, intervenuto sei mesi dopo l'approvazione dei bilanci 2019 e 2020, si inserisce in un contesto in cui “la non ha mai provveduto al pagamento dei Parte_1 componenti del Collegio sindacale con puntualità, anzi in alcuni casi la corresponsione del compenso è stata posticipata per lungo tempo, se non temporaneamente omessa del tutto e rinviata ad un momento successivo (e imprecisato)”; iii. l'applicabilità, nella specie, anche dell'esimente di cui all'art. 166, comma 3, lett. f), CCII, ai sensi della quale non sono soggetti all'azione revocatoria “i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati”, disposizione applicabile anche ai componenti del collegio sindacale;
iv. che, in ogni caso, non sussistono i presupposti dell'azione proposta e, in particolare, il requisito soggettivo della scientia decotionis, il cui onere probatorio grava sulla parte attrice.
Depositate dalle parti le memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza, in assenza di istanze istruttorie e su istanza congiunta delle parti, è stata fissata udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi del terzo comma della disposizione da ultimo citata.
La domanda proposta dal è infondata e non può Parte_1 trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, giova evidenziare in diritto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 166 CCII, disposizione invocata da parte attrice, “Sono altresì revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori”.
3 Analogamente alla disposizione di cui all'art. 67 secondo comma l.fall., la norma in esame consente al curatore di agire per ottenere la declaratoria di inefficacia dei pagamenti effettuati con mezzi normali, al fine di recuperare all'attivo della procedura il denaro oggetto dell'atto dispositivo e assicurare il rispetto della par condicio creditorum.
Al fine di contemperare le esigenze di ripristino della par condicio con quelle di tutela dei terzi e di certezza delle situazioni giuridiche, la disposizione pone un limite temporale alla revocabilità degli atti. È possibile, infatti, domandare la declaratoria di inefficacia dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili (quale è il pagamento per cui è causa), se effettuati nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda qui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale.
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 170 CCII prevede, poi, sempre con riguardo all'individuazione del periodo c.d. sospetto, che “Quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso”.
Tanto premesso, nella specie non è contestato che la Società in bonis, nel periodo c.d. sospetto
(avuto riguardo al deposito della domanda di concordato con riserva in data 22 novembre
2022), abbia effettuato il pagamento per cui è causa in favore del Presidente del collegio sindacale dott. CP_1
Ciò che è contestato tra le parti è innanzitutto l'applicazione o meno, all'odierna fattispecie, delle cause di esenzione da revocatoria previste dal terzo comma dell'art. 166 CCII alle lettere a) e f).
Sostiene in particolare parte convenuta, per quanto rileva ai fini della decisione della presente controversia, l'applicabilità nei confronti dei sindaci di società di capitali dell'esimente di cui alla lett. f) cit., tenuto conto che (a) i sindaci sono senz'altro annoverabili tra i collaboratori non subordinati dell'impresa, (b) il dettato normativo, anche da un punto di vista semantico, è estremamente ampio e non distingue a seconda della tipologia di servizi resi, (c) l'attività di controllo compiuta dai sindaci ha carattere obbligatorio.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
La disposizione della lett. f) del terzo comma dell'art. 166 CCII, relativa ai pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del debitore, si ritiene risponda a una finalità sociale, di tutela del lavoro in ogni sua forma, raccordata ad un'esigenza di conservazione del valore dell'impresa in una prospettiva di continuità e, in qualche modo, sotto questo profilo, assimilabile all'esenzione prevista dalla lett. a) della medesima disposizione.
In altri termini, la ratio dell'esenzione in esame sarebbe quella di favorire la prosecuzione dell'attività, evitando che il timore di subire una revocatoria possa rappresentare un disincentivo alla prestazione di lavoro a favore dell'impresa, mirando la norma a tutelare i
4 pagamenti eseguiti in favore, non solo dei dipendenti, ma anche di coloro che, con la loro collaborazione, forniscono un supporto indispensabile ai fini dell'esercizio dell'attività d'impresa.
Se non vi è dubbio che la disposizione codifichi un'esimente per i lavoratori subordinati, la latitudine dell'ipotesi eccettuativa, appare meno chiara in relazione alla locuzione “altri collaboratori, anche non subordinati”.
Si tratta, dunque, nell'ambito del presente giudizio, di stabilire se, nella categoria tipizzata dalla norma, possano o meno essere ricompresi i componenti dei collegi sindacali delle società di capitali in relazione agli emolumenti ad essi spettanti.
Ritiene questo giudice, in conformità con quanto affermato da una parte della giurisprudenza di merito (vd. in particolare, Corte Appello Torino n. 1886/2017, nonché Tribunale Roma n.
14846/2024 e Tribunale di Roma n. 8761/2022), che l'indeterminata locuzione utilizzata dal legislatore non sia ostativa alla ricomprensione nel suo ambito di applicazione del pagamento del compenso spettante al sindaco per l'attività prestata.
In tal senso depongono una serie di elementi quali: a) il dato letterale e l'utilizzo del termine
“collaboratore”, laddove, se il legislatore avesse inteso tutelare la sola categoria dei lavoratori, subordinati o autonomi, avrebbe verosimilmente utilizzato una terminologia più specifica in tal senso;
b) la circostanza che la remunerazione dei sindaci è soggetta alla tassazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c bis,
T.U.I.R.); c) l'esclusione da revocatoria dei compensi spettanti ai sindaci risponde alla ratio della disposizione in esame, che è quella, come già evidenziato, di favorire la prosecuzione dell'attività, evitando che il timore di subire una revocatoria possa rappresentare un disincentivo alla prestazione di lavoro a favore dell'impresa, senza che, nella specie, possa pervenirsi ad una diversa conclusione in ragione della messa in liquidazione della società e prima che sia intervenuta la cessazione dell'attività di impresa, laddove, peraltro, può affermarsi che la causa esimente abbia anche il fine di favorire il superamento delle situazioni di crisi d'impresa, garantendo all'imprenditore la possibilità di continuare ad avvalersi dell'apporto dei propri “collaboratori”, tra i quali i sindaci;
d) la prestazione resa dal sindaco, in quanto obbligatoria ex lege, rientra tra le attività necessarie per la normale continuazione dell'attività di impresa, richiedendosi al componente dell'organo di controllo, diversamente opinando, di dover prestare la propria necessaria attività a titolo gratuito nell'ipotesi in cui lo stato di insolvenza emerga nel corso dell'espletamento del proprio mandato.
Deve, inoltre, qui osservarsi che la circostanza che il pagamento degli emolumenti sia intervenuto in un periodo temporale non contestuale rispetto all'approvazione dei bilanci e precisamente in data 26 luglio 2022, laddove i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 sono stati approvati in data 24 gennaio 2022, appare non decisiva ai fini dell'applicabilità dell'esimente invocata da parte convenuta.
Ed infatti, nella previsione di cui alla lett. f) è del tutto assente un riferimento ai termini d'uso, contenuto nella previsione di cui alla lett. a), dovendo qui prescindersi, anche in ragione della diversa ratio della previsione, dai requisiti richiesti dall'esimente della lett. a). Ne discende
5 che devono ritenersi esenti da revocatoria, ai sensi della lett. f), anche i pagamenti eseguiti in ritardo in favore dei componenti degli organi di controllo, situazione che, peraltro, può ragionevolmente verificarsi in presenza di una società in crisi.
In definitiva, deve ritenersi che nella nozione di “collaboratori anche non subordinati” di cui al terzo comma lett. f) dell'art. 166 CCII, certamente ampia e generica e, come tale, suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi circa la sua effettiva estensione, siano ricompresi anche i componenti del collegio sindacale, i quali svolgono, con continuità, attività professionale di controllo, di vigilanza, di accertamento contabile e ispettivo ex art. 2403 c.c.
E del resto, la nozione di “collaborazione” non si pone in contrasto con il carattere intellettuale ed autonomo della prestazione, purché l'attività sia caratterizzata dalla continuità, dal collegamento funzionale con gli scopi dell'impresa, nonché dall'esecuzione prevalentemente personale, elementi questi che certamente connotano le prestazioni d'opera intellettuale poste in essere dai sindaci di società (così Corte Appello Roma n. 3601/2020).
L'attività di vigilanza e controllo svolta dai sindaci consente, infatti, di ritenere che il sindaco,
a differenza dei membri del consiglio di amministrazione, non sia legato alla società da un rapporto di rappresentanza organica, ma allo stesso tempo, pur godendo di autodeterminazione professionale, non può nemmeno dirsi investito da una completa terzietà, stante la nomina a carattere interno (art. 2397 c.c.), dovendo ulteriormente precisarsi che l'attività esercitata dai sindaci è tanto più fondamentale quanto più la crisi economica e finanziaria dell'ente si manifesta, non potendo ritenersi che un sindaco diligente, preso atto dello stato di crisi della società, decida di dimettersi non potendo incassare il proprio compenso o essendo esposto al rischio di revocatoria.
In tale prospettiva appare inconferente il richiamo, operato da parte attrice, alla pronuncia della Suprema Corte n. 8900/2024, avente ad oggetto un rapporto intercorrente tra cliente e avvocato e quindi un rapporto professionale del tutto distinto e diverso, per le ragioni sopraesposte, dal rapporto che intercorre tra la Società e uno dei componente del suo organo di controllo interno.
In conclusione, per tutti i motivi esposti, il pagamento del compenso professionale eseguito in favore del TT. non è assoggettabile a revocatoria, in applicazione dell'esenzione di CP_1 cui all'art. 166, comma 3, lett. f), CCII.
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione attinente alla sussistenza della scientia decotionis in capo al convenuto, la domanda attorea deve essere, pertanto, respinta.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, tenuto conto della mancanza di orientamenti consolidati in materia e delle difficoltà interpretative poste dalla fattispecie esimente di cui all'art. 166 terzo comma lett. f) CCII, ritiene questo giudice che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa:
6 rigetta la domanda revocatoria ai sensi dell'art. 166 CCII, proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Varese, il 5 marzo 2025.
Il Giudice
TT.ssa Ida Carnevale
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Sezione Seconda Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Ida Carnevale,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2982/2023,
promossa da
(cod. fisc. , con sede legale a Parte_1 P.IVA_1
Leggiuno (VA), via Dante Alighieri n. 1, in persona del Curatore dott.ssa Parte_2 rappresentata e difesa, giusta autorizzazione del Giudice Delegato, dagli Avvocati Lorenzo
Benvenuti e Gabrio Strada ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Desio
(MB), via XXIV Maggio n. 1, giusta procura in atti
attrice
contro
DO. (cod. fisc. ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_1
Milano il 15 ottobre 1968, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Golino, Marika
Ragni e Francesca Inversini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Francesca Inversini a Varese via Bagaini n. 1, giusta procura in atti
convenuto
avente ad oggetto: “azione revocatoria ex artt. 166 CCII”
CONCLUSIONI
Nell'interesse di Giudiziale: Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
Nel merito accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 166 D.Lgs 14/2019 dei pagamenti eseguiti da in favore del TT. in data 26/07/2022 e Parte_1 Controparte_1 conseguentemente condannare il TT. al pagamento in favore di Controparte_1
del complessivo importo di euro 22.038,66, oltre Parte_1 interessi legali dal 26/07/2022;
In via istruttoria con riserva occorrendo di ulteriormente dedurre, produrre, domandare ed eccepire;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
Nell'interesse di TT. Controparte_1
voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese adito
- rigettare le domande proposte dalla Parte_1 per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- condannare la al pagamento delle Parte_1 spese di lite, comprensive di spese generali e accessori come per legge.
Con riserva di depositare documenti e articolare istanze istruttorie.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il TT. al fine di ottenere la declaratoria di Controparte_1 inefficacia, ai sensi dell'art. 166 CCII, del pagamento di euro 22.038,66, effettuato in data 26 luglio 2022 dalla Società in bonis in favore del convenuto, nella qualità di Presidente del collegio sindacale di a saldo delle fatture n. 7 e 8 del 28 luglio 2022, relative Parte_1 agli emolumenti spettanti al presidente dell'organo di controllo in relazione agli esercizi 2019
e 2020.
A fondamento della domanda proposta, parte attrice ha dedotto che: i. con sentenza n. 5 del 9 febbraio 2023, il Tribunale di Varese, all'esito del procedimento unitario introdotto da in data 22 novembre 2022, ha dichiarato l'apertura della Parte_1
Liquidazione Giudiziale della Società (doc. 1 e 2 fascicolo attrice); ii. dall'esame della contabilità e degli estratti conto (doc. 3 e 4 fascicolo attrice) è emerso il predetto pagamento di euro 22.038,66, eseguito da , nel periodo sospetto di cui Parte_1 all'art. 166 CCII e al di fuori dei termini d'uso, in favore del convenuto TT. iii. CP_1 sussiste il requisito soggettivo della conoscenza, in capo al soggetto che ha ricevuto il pagamento, dello stato di insolvenza di liquidazione al momento Parte_1 dell'esecuzione del pagamento, come risulta dal fatto che il TT. era Presidente del CP_1
2 collegio sindacale di e, come tale, a conoscenza della situazione di Parte_1 insolvenza della Società, la quale è stata significativamente posta in liquidazione in data 22 luglio 2022 ovvero pochi giorni prima dell'esecuzione del pagamento per cui è causa;
iv. la sussistenza dell'elemento soggettivo è, altresì, desumibile dalla circostanza che il pagamento del compenso si riferisce agli emolumenti dovuti per gli esercizi 2019 e 2020 e che è stato eseguito dieci mesi dopo l'approvazione dei due bilanci di esercizio, intervenuta peraltro solo con notevole ritardo nell'anno 2022.
Si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, il TT. domandando l'integrale rigetto delle domande Controparte_1 attoree.
In particolare, parte convenuta ha dedotto: i. la non assoggettabilità a revocatoria del pagamento per cui è causa, trovando applicazione la previsione di cui al terzo comma, lett. a), dell'art. 166 CCII, ai sensi della quale non sono soggetti a revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; ii. che, in particolare, la prestazione di controllo ex art. 2403 c.c. compiuta dai componenti del collegio sindacale è funzionale e indispensabile per il corretto esercizio e la prosecuzione dell'attività d'impresa e che il pagamento, intervenuto sei mesi dopo l'approvazione dei bilanci 2019 e 2020, si inserisce in un contesto in cui “la non ha mai provveduto al pagamento dei Parte_1 componenti del Collegio sindacale con puntualità, anzi in alcuni casi la corresponsione del compenso è stata posticipata per lungo tempo, se non temporaneamente omessa del tutto e rinviata ad un momento successivo (e imprecisato)”; iii. l'applicabilità, nella specie, anche dell'esimente di cui all'art. 166, comma 3, lett. f), CCII, ai sensi della quale non sono soggetti all'azione revocatoria “i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati”, disposizione applicabile anche ai componenti del collegio sindacale;
iv. che, in ogni caso, non sussistono i presupposti dell'azione proposta e, in particolare, il requisito soggettivo della scientia decotionis, il cui onere probatorio grava sulla parte attrice.
Depositate dalle parti le memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza, in assenza di istanze istruttorie e su istanza congiunta delle parti, è stata fissata udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi del terzo comma della disposizione da ultimo citata.
La domanda proposta dal è infondata e non può Parte_1 trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, giova evidenziare in diritto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 166 CCII, disposizione invocata da parte attrice, “Sono altresì revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori”.
3 Analogamente alla disposizione di cui all'art. 67 secondo comma l.fall., la norma in esame consente al curatore di agire per ottenere la declaratoria di inefficacia dei pagamenti effettuati con mezzi normali, al fine di recuperare all'attivo della procedura il denaro oggetto dell'atto dispositivo e assicurare il rispetto della par condicio creditorum.
Al fine di contemperare le esigenze di ripristino della par condicio con quelle di tutela dei terzi e di certezza delle situazioni giuridiche, la disposizione pone un limite temporale alla revocabilità degli atti. È possibile, infatti, domandare la declaratoria di inefficacia dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili (quale è il pagamento per cui è causa), se effettuati nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda qui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale.
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 170 CCII prevede, poi, sempre con riguardo all'individuazione del periodo c.d. sospetto, che “Quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso”.
Tanto premesso, nella specie non è contestato che la Società in bonis, nel periodo c.d. sospetto
(avuto riguardo al deposito della domanda di concordato con riserva in data 22 novembre
2022), abbia effettuato il pagamento per cui è causa in favore del Presidente del collegio sindacale dott. CP_1
Ciò che è contestato tra le parti è innanzitutto l'applicazione o meno, all'odierna fattispecie, delle cause di esenzione da revocatoria previste dal terzo comma dell'art. 166 CCII alle lettere a) e f).
Sostiene in particolare parte convenuta, per quanto rileva ai fini della decisione della presente controversia, l'applicabilità nei confronti dei sindaci di società di capitali dell'esimente di cui alla lett. f) cit., tenuto conto che (a) i sindaci sono senz'altro annoverabili tra i collaboratori non subordinati dell'impresa, (b) il dettato normativo, anche da un punto di vista semantico, è estremamente ampio e non distingue a seconda della tipologia di servizi resi, (c) l'attività di controllo compiuta dai sindaci ha carattere obbligatorio.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
La disposizione della lett. f) del terzo comma dell'art. 166 CCII, relativa ai pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del debitore, si ritiene risponda a una finalità sociale, di tutela del lavoro in ogni sua forma, raccordata ad un'esigenza di conservazione del valore dell'impresa in una prospettiva di continuità e, in qualche modo, sotto questo profilo, assimilabile all'esenzione prevista dalla lett. a) della medesima disposizione.
In altri termini, la ratio dell'esenzione in esame sarebbe quella di favorire la prosecuzione dell'attività, evitando che il timore di subire una revocatoria possa rappresentare un disincentivo alla prestazione di lavoro a favore dell'impresa, mirando la norma a tutelare i
4 pagamenti eseguiti in favore, non solo dei dipendenti, ma anche di coloro che, con la loro collaborazione, forniscono un supporto indispensabile ai fini dell'esercizio dell'attività d'impresa.
Se non vi è dubbio che la disposizione codifichi un'esimente per i lavoratori subordinati, la latitudine dell'ipotesi eccettuativa, appare meno chiara in relazione alla locuzione “altri collaboratori, anche non subordinati”.
Si tratta, dunque, nell'ambito del presente giudizio, di stabilire se, nella categoria tipizzata dalla norma, possano o meno essere ricompresi i componenti dei collegi sindacali delle società di capitali in relazione agli emolumenti ad essi spettanti.
Ritiene questo giudice, in conformità con quanto affermato da una parte della giurisprudenza di merito (vd. in particolare, Corte Appello Torino n. 1886/2017, nonché Tribunale Roma n.
14846/2024 e Tribunale di Roma n. 8761/2022), che l'indeterminata locuzione utilizzata dal legislatore non sia ostativa alla ricomprensione nel suo ambito di applicazione del pagamento del compenso spettante al sindaco per l'attività prestata.
In tal senso depongono una serie di elementi quali: a) il dato letterale e l'utilizzo del termine
“collaboratore”, laddove, se il legislatore avesse inteso tutelare la sola categoria dei lavoratori, subordinati o autonomi, avrebbe verosimilmente utilizzato una terminologia più specifica in tal senso;
b) la circostanza che la remunerazione dei sindaci è soggetta alla tassazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c bis,
T.U.I.R.); c) l'esclusione da revocatoria dei compensi spettanti ai sindaci risponde alla ratio della disposizione in esame, che è quella, come già evidenziato, di favorire la prosecuzione dell'attività, evitando che il timore di subire una revocatoria possa rappresentare un disincentivo alla prestazione di lavoro a favore dell'impresa, senza che, nella specie, possa pervenirsi ad una diversa conclusione in ragione della messa in liquidazione della società e prima che sia intervenuta la cessazione dell'attività di impresa, laddove, peraltro, può affermarsi che la causa esimente abbia anche il fine di favorire il superamento delle situazioni di crisi d'impresa, garantendo all'imprenditore la possibilità di continuare ad avvalersi dell'apporto dei propri “collaboratori”, tra i quali i sindaci;
d) la prestazione resa dal sindaco, in quanto obbligatoria ex lege, rientra tra le attività necessarie per la normale continuazione dell'attività di impresa, richiedendosi al componente dell'organo di controllo, diversamente opinando, di dover prestare la propria necessaria attività a titolo gratuito nell'ipotesi in cui lo stato di insolvenza emerga nel corso dell'espletamento del proprio mandato.
Deve, inoltre, qui osservarsi che la circostanza che il pagamento degli emolumenti sia intervenuto in un periodo temporale non contestuale rispetto all'approvazione dei bilanci e precisamente in data 26 luglio 2022, laddove i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 sono stati approvati in data 24 gennaio 2022, appare non decisiva ai fini dell'applicabilità dell'esimente invocata da parte convenuta.
Ed infatti, nella previsione di cui alla lett. f) è del tutto assente un riferimento ai termini d'uso, contenuto nella previsione di cui alla lett. a), dovendo qui prescindersi, anche in ragione della diversa ratio della previsione, dai requisiti richiesti dall'esimente della lett. a). Ne discende
5 che devono ritenersi esenti da revocatoria, ai sensi della lett. f), anche i pagamenti eseguiti in ritardo in favore dei componenti degli organi di controllo, situazione che, peraltro, può ragionevolmente verificarsi in presenza di una società in crisi.
In definitiva, deve ritenersi che nella nozione di “collaboratori anche non subordinati” di cui al terzo comma lett. f) dell'art. 166 CCII, certamente ampia e generica e, come tale, suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi circa la sua effettiva estensione, siano ricompresi anche i componenti del collegio sindacale, i quali svolgono, con continuità, attività professionale di controllo, di vigilanza, di accertamento contabile e ispettivo ex art. 2403 c.c.
E del resto, la nozione di “collaborazione” non si pone in contrasto con il carattere intellettuale ed autonomo della prestazione, purché l'attività sia caratterizzata dalla continuità, dal collegamento funzionale con gli scopi dell'impresa, nonché dall'esecuzione prevalentemente personale, elementi questi che certamente connotano le prestazioni d'opera intellettuale poste in essere dai sindaci di società (così Corte Appello Roma n. 3601/2020).
L'attività di vigilanza e controllo svolta dai sindaci consente, infatti, di ritenere che il sindaco,
a differenza dei membri del consiglio di amministrazione, non sia legato alla società da un rapporto di rappresentanza organica, ma allo stesso tempo, pur godendo di autodeterminazione professionale, non può nemmeno dirsi investito da una completa terzietà, stante la nomina a carattere interno (art. 2397 c.c.), dovendo ulteriormente precisarsi che l'attività esercitata dai sindaci è tanto più fondamentale quanto più la crisi economica e finanziaria dell'ente si manifesta, non potendo ritenersi che un sindaco diligente, preso atto dello stato di crisi della società, decida di dimettersi non potendo incassare il proprio compenso o essendo esposto al rischio di revocatoria.
In tale prospettiva appare inconferente il richiamo, operato da parte attrice, alla pronuncia della Suprema Corte n. 8900/2024, avente ad oggetto un rapporto intercorrente tra cliente e avvocato e quindi un rapporto professionale del tutto distinto e diverso, per le ragioni sopraesposte, dal rapporto che intercorre tra la Società e uno dei componente del suo organo di controllo interno.
In conclusione, per tutti i motivi esposti, il pagamento del compenso professionale eseguito in favore del TT. non è assoggettabile a revocatoria, in applicazione dell'esenzione di CP_1 cui all'art. 166, comma 3, lett. f), CCII.
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione attinente alla sussistenza della scientia decotionis in capo al convenuto, la domanda attorea deve essere, pertanto, respinta.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, tenuto conto della mancanza di orientamenti consolidati in materia e delle difficoltà interpretative poste dalla fattispecie esimente di cui all'art. 166 terzo comma lett. f) CCII, ritiene questo giudice che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa:
6 rigetta la domanda revocatoria ai sensi dell'art. 166 CCII, proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Varese, il 5 marzo 2025.
Il Giudice
TT.ssa Ida Carnevale
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