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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/02/2024, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 15.2.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1255/2022 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Salerno alla via R. De Martino n. 33 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Valerio De Martino che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale PS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per notar di Roma del Per_1
21.7.2015 rep. 80974
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad ordinanze ingiunzioni.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22.2.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI – 000033378; n. OI – 000033379; n. OI - 000033380; n. OI -
000033381; n. OI – 000033382; n. OI - 000466200 tutte notificate il 25.1.2022, con le quali l'PS le intimava di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per il periodo ivi indicato. L'opponente eccepiva l'omessa notifica degli atti di accertamento presupposti alle ordinanze ingiunzioni, la violazione del termine di cui all'art. 14 L. 689/81, in quanto la contestazione dell'illecito non sarebbe avvenuta entro novanta giorni dal verificarsi dello stesso, l'errata applicazione del regime sanzionatorio ed, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzioni, che fosse dichiarata la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza delle stesse , con rifusione delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'PS chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto. In particolare, deduceva la piena sussistenza del credito in quanto gli atti di accertamento presupposti alle ordinanze ingiunzioni impugnate sarebbe tutti stati notificati alla in data 23.3.2017 e 19.12.2017 mediante raccomandata A/R e Parte_1
dalla data della loro notifica a quella della notifica delle ordinanze ingiunzioni di pagamento non sarebbero ancora decorsi i termini di prescrizione.
La causa veniva istruita documentalmente e all'odierna udienza, questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
*******
Occorre innanzitutto premettere che oggetto della odierna opposizione sono sei ordinanze ingiunzioni emesse dall'PS con le quali è stato intimato alla ricorrente, nella qualità di legale rapp.te della ditta , il pagamento della sanzione amministrativa Organizzazione_1
per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti nel periodo dal giugno 2010 al giugno 2015.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio
2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1- bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs. n.
8/2016, stabilisce che:
- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato);
- l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro 10.000 annui.
Tanto premesso, va evidenziato che nella specie il ricorso, per come proposto , è infondato e ciò non di meno questo giudice ritiene che le ordinanze ingiunzioni opposte vadano comunque annullate con la rideterminazione della sanzione amministrativa applicabile al caso de quo .
Nel proporre il ricorso in opposizione , infatti , la ricorrente eccepisce in primo luogo la mancata notifica degli atti di accertamento , ma l'PS , nel costituirsi in giudizio ,
ha documentato di aver ritualmente notificato tutti gli atti di accertamento prodromici alle ordinanze ingiunzioni opposte a mezzo posta rispettivamente in data 23 marzo 2017 e 19 dicembre 2017 . Per tutte, infatti , la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal citato art. 26, comma penultimo, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma prescelta, a fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione).Sulla scorta del suesposto principio, dal quale il giudicante non ravvisa motivi per doversi discostare deve ritenersi erronea, in un contesto nel quale non è stata posta in dubbio la provenienza dell'atto, spedito e recapitato a mezzo del servizio postale, dalla società concessionaria del servizio esattoriale, l'argomentazione secondo la quale non sarebbe stato identificabile il messo notificatore, posto che tale qualità competeva esclusivamente all'agente del servizio postale, che aveva, su istanza dell'esattoria, proceduto al recapito della copia della cartella al destinatario, redigendo l'avviso di ricevimento, il cui contenuto in virtù della speciale disposizione sopra citata, integrava a tutti gli effetti la relazione di avvenuta notifica( Cass. civ VI sez. 18 gennaio 2011 n. 1056) .
Deve ritenersi perciò adeguatamente dimostrata l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito attraverso la riproduzione fotografica degli avvisi di ricevimento che recano la sottoscrizione per ricevuta del destinatario o di altra persona delegata a ricevere gli atti . In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data, infatti,è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (così Cass. n. 9246 del 2015, nonché Cass. n.
24235 del 2015; Cass. n. 15795 del 29.7.2016; Cass. n. 14501 del 15.7.2016).
In tema di notificazioni a mezzo posta , infatti , la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento , mediante la quale può essere notificato , ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982
, l'avviso di addebito senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario , è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati , e non quella prevista per la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione.
E , nella specie , non si può affermare che il ricorrente abbia provato l'impossibilità di prendere conoscenza dell'atto di accertamento pervenuto al suo indirizzo e sottoscritto per ricevuta .
Infondata inoltre è anche l'eccezione di decadenza ex art. 14 l.689/1981.
Con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore ( 6.2.2016) del d.lgs. 8/2016 e interessate da procedimenti penali non ancora definiti , l'art. 9 disciplina le modalità di trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa .
L'art. 9 prevede : “ trasmissione degli atti all'autorità amministrativa :
1. Nei casi previsti dall'art. 8 , comma 1, l'autorità giudiziaria , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto , dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi , salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data;
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata , la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che , in caso di procedimento già iscritto , annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato . Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa , il pubblico ministero richieste l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti .
3. Se l'azione penale è stata esercitata , il giudice pronuncia , ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale , sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato , disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stato pronunciata sentenza di condanna , il giudice dell'impugnazione , nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato , decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili .
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti .
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta , pari alla metà della sanzione , oltre alle spese del procedimento . Si applicano , in quanto compatibili , le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981 no. 689 .
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento “. Va rilevato che l'art. 9 , pur ricalcando quadi integralmente le previsioni contenute nell'art. 14
l.689/81 , si differenzia nel fatto che tale norma non prevede , quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione , quella dell'estinzione della obbligazione di pagamento delle somme dovute .
Risulta così di evidenza che con riferimento alle fattispecie , costituenti originariamente reato e successivamente depenalizzate per effetto del d.lgs. n.8/2016 , il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse derivare , quale effetto automatico , quello della estinzione dell'obbligazione . Pertanto tale termine
, in difetto di ogni espressa prevista decadenza e di decisivi elementi di segno contrario , deve considerarsi meramente ordinario , di conseguenza la relativa eccezione va disattesa perché infondata .
La diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione delle violazioni , nell'ipotesi di un fatto previsto ab origine come reato e poi oggetto di depenalizzazione rispetto a quelle che sorgono come illecito amministrativo , trova il proprio fondamento nel fatto che il legislatore , consapevole che per effetto della depenalizzazione , all'autorità amministrativa sarebbero stati trasmessi numerosi procedimenti penali non ancora definiti e relativi a omissioni contributive , non ha previsto alcuna decadenza in capo all'autorità amministrativa e ciò al ine di evitare che in caso di tardiva osservanza del termine di notifica della violazione commessa potesse derivare l'estinzione della obbligazione di pagamento delle somme dovute .
A ciò si aggiunga che le norme sulla decadenza , quale è quella di cui all'art. 14 l.689/81 , sono di stretta interpretazione con la conseguenza che non è ammissibile alcuna operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività .
Contraria alle richiamate regolae iuris risulterebbe , dunque , l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 14 della legge 689/81 e , in particolare , dell'ultimo comma , in forza del richiamato operato dall'art. 6 del d.lgs.8/2016 , che dispone “ nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano , in quanto applicabili , le disposizioni delle Sezioni I e II del capo I della legge 689/81 .
Priva di pregio giuridico è da ritenersi anche l'eccezione di prescrizione del credito azionato dall'Inps con l'impugnata ordinanza ingiunzione.
Invero, la giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della medesima legge, dal momento che solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa (giur. costante;
cfr., ex aliis, Cass. Civ., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19897;
v., in termini, Sez. I, 16 agosto 2006, n. 18168; Sez. II, 4 maggio 2005, n. 9235).
Ebbene , nel caso di specie , la prescrizione è cominciata a decorrere soltanto nell'anno 2016 , vale a dire dalla data di trasmissione degli atti ad opera dell'autorità giudiziaria o , comunque , dopo l'entrata in vigore del d.lgs.8/2016 , atteso che precedentemente l'PS non avrebbe potuto azionare il proprio credito trattandosi all'epoca di reati non soggetti a sanzioni amministrative , e i termini prescrizionali sono stati ritualmente interrotti con la notifica degli atti di accertamento , avvenuta , come detto , in data 23 marzo e 19 dicembre 2017.
Irrilevante , inoltre , ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa è la circostanza che sia stato emesso o meno un avviso di addebito per ril recupero dei contributi non pagati .
Quanto detto dovrebbe portare al totale rigetto della domanda , anche considerato che l'opponente non ha inteso aderire alla richiesta formulata dalla controparte di rinvio della causa per consentire alla controparte di valutare la possibilità di estinguere l'obbligazione con il pagamento della sanzione come rideterminata;
ciò non di meno il rigetto della domanda poterebbe ad una conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte che , invece , vanno comunque annullate perché recano una sanzione superata dalla successiva normativa .
Va infatti evidenziato che è intervenuta di recente una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del decreto legge n. 48 del 2023, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il cui art. 23 ha così stabilito: “all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000
a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
Ritiene il giudicante che la norma in esame debba trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. Depone in tal senso il principio di retroattività della lex mitior, estensibile anche alle sanzioni amministrative che siano qualificabili in concreto come convenzionalmente penali, alla luce dei noti
“Engel criteria”, estrapolati dalla pronuncia della Corte EDU, Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno
1976.
Come puntualmente chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del 21 marzo 2019, alle sanzioni amministrative “che abbiano natura e finalità punitiva” è senz'altro applicabile il complesso delle garanzie della “materia penale”, compresa quella della retroattività favorevole.
I giudici delle leggi hanno posto in risalto che l'estensione di dette garanzie alle sanzioni amministrative pecuniarie è pienamente coerente con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3
Cost., in forza del quale non è ammissibile continuare a sanzionare una determinata condotta sulla base di un apprezzamento di disvalore che sia mutato in bonam partem, nel senso cioè di un'attenuazione della risposta punitiva.
Nella vicenda in esame, non può dubitarsi del carattere “punitivo” della sanzione pecuniaria comminata dal citato art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016 (da € 10.000 ad €
50.000), tenuto conto dei parametri convenzionali identificativi della materia penale: il carattere afflittivo e la finalità repressiva e non meramente risarcitoria o ripristinatoria;
la particolare severità della sanzione pecuniaria, peraltro ben più elevata degli ordinari limiti edittali delle multe e delle ammende (le sanzioni pecuniarie “formalmente” penali), nonché ampiamente superiore a quella prevista per le ipotesi di omesso versamento di contributi previdenziali tuttora costituenti reato
(“multa fino a € 1.032”).
Non è superfluo rammentare, a questo punto, che l'applicazione retroattiva, anche in tema di sanzioni amministrative, dello jus superveniens introduttivo di parametri edittali più miti è stata in diverse occasioni reputata ammissibile dalla Corte di Cassazione, che ha peraltro precisato che le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione (cfr., sul punto, da ultimo, Cass.
Civ., Sez. II, 11 febbraio 2022, n. 4522; v., altresì, in termini, Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20697).
D'altra parte , nella specie , è lo stesso che ha provveduto a rimodulare la sanzione secondo CP_1
il nuovo dettato normativo in materia . Occorre a questo punto sottolineare che l' , in sede di rideterminazione delle Controparte_2 sanzioni, ha fatto applicazione del disposto di cui all'art. 8 bis della legge n. 689 del 1981, avente ad oggetto la “reiterazione delle violazioni”.
Tale disposizione prevede, al 1° comma, che, “Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo”.
In virtù delle previsioni contenute nella suddetta norma, l'Inps ha dato corso al cd. cumulo materiale delle sanzioni.
Tale sistema di calcolo non è tuttavia condivisibile .
Trattandosi di violazioni di norme riguardanti il settore previdenziale, l avrebbe dovuto CP_1 tener conto del disposto di cui all'art. 8, capoverso, della citata legge n. 689/81, che così dispone:
“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie …”.
Sì come in più occasioni affermato dalla Corte Regolatrice, in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini dell'applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva.
Il Supremo Collegio ha altresì precisato che, in tali ipotesi, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato e illecito amministrativo (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 22 giugno 2022, n. 20129; cfr., altresì,
Sez. VI, 9 marzo 2022, n. 7704, che ha rimarcato che l'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale - omogeneo o eterogeneo - tra le violazioni contestate, nei soli casi, quindi, di violazioni plurime commesse con un'unica azione o omissione, non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale - violazione commesse con più azioni o omissioni -; al riguardo, inoltre, è esclusa la possibilità di invocare l'articolo 81 del codice penale in tema di continuazione tra reati, sia perché l'articolo 8 della legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi;
cfr., ancora, Cass. Civ., Sez. Lav., 13 maggio 2019, n. 12659, secondo cui in tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni in materia di orario di lavoro, commesse con più azioni od omissioni, opera il criterio del cd. cumulo materiale, atteso che la disciplina dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981 contempla il criterio del cd. cumulo giuridico soltanto in materia di previdenza e assistenza e che la differenza morfologica e soggettiva tra illecito penale e illecito amministrativo non consente di applicare analogicamente l'art. 81 cod. pen.; v., negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. II, 7 maggio 2018, n. 10890; Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 10775).
Alla luce dei princìpi testè enunciati, nei giudizi aventi ad oggetto una pluralità di violazioni dell'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali, dovrebbe trovare applicazione l'istituto del cumulo giuridico fra sanzioni, in forza del quale dev'essere irrogata “la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”, giusta il combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 del citato artt. 8 legge n. 689/1981.
Di conseguenza, ritenuta più grave la violazione sanzionata con l'ordinanza ingiunzione n. OI –
000466200 originata dall'atto di accertamento n. 0389363 (in considerazione dell'ammontare della contribuzione non versata, pari ad € 7.142,00 ), si deve determinare l'importo della sanzione dovuta dalla signora in complessivi € 32.139,00 (€ 7.142,00 x 1,5 = € 10.713 per la Parte_1
violazione più grave, in applicazione del novellato art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n.
463/1983, aumentata del triplo ai sensi dell'art. 8, capoverso, legge n. 689/81) a fronte di una sanzione ricalcolata dall'PS in € 75.915,00 , fermo restando che l' dovrà comunque CP_1
offrire alla ricorrente la possibilità di pagare la sanzione in misura pari alla metà laddove il pagamento intervenga entro il termine di 60 giorni.
Pertanto le ordinanze ingiunzioni opposte vanno comunque annullate e la ricorrente va condannata al pagamento della sanzione amministrativa come sopra rideterminata.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio .
P.Q.M.
-rigetta tutti i motivi di opposizione sollevati con riferimento alle ordinanze ingiunzioni ingiunzioni n. OI – 000033378; n. OI – 000033379; n. OI - 000033380; n. OI - 000033381; n. OI – 000033382;
n. OI - 000466200;
- annulla comunque le predette ordinanze e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'PS della somma di € 32.139,00, salvo applicazione del regime di maggior favore previsto dall'art. 9 , co.5 , d.lgs.8/2016 ; ;
- compensa tra le parti le spese del giudizio .
Salerno, 15 febbraio 2024
- Il Giudice
A.M.D'Antonio