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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
dr.ssa MARIELDA MONTEFUSCO Consigliere est.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello, avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. pronunziata dal Tribunale di Napoli, Undicesima Sezione Civile,
pubblicata in data 24 luglio 2023, all'esito del procedimento n.
18508/2022, iscritto al n. 3762/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(codice fiscale ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Mario Rubino -appellante-
E 2
(codice fiscale ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Renato
Giuseppe Fiorentino -appellata-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per l'udienza del 10 gennaio 2024, notificato l'8 agosto 2023, nei confronti della CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva
[...]
appello avverso la ordinanza ex art. 702 bis emessa dal Tribunale di
Napoli, Undicesima Sezione Civile, all'esito del procedimento n.
18508/2022, con la quale il Tribunale aveva accolto per quanto di ragione il ricorso proposto dalla e per l'effetto dichiarato CP_2
risolto il contratto di fornitura e posa in opera intercorso tra le parti e
Contro condannato la I. al pagamento in favore della Parte_1 CP_2
della somma di € 68.200,00 oltre interessi e spese del giudizio.
[...]
Con comparsa del 9 dicembre 2023 si costituiva la CP_2
deducendo l'infondatezza della avversa impugnazione.
Dopo vari rinvii di ufficio, sollecitati dalle parti onde pervenire ad un bonario componimento della lite, all'udienza del 27 marzo 2025,
celebrata secondo le modalità dell'udienza cartolare, in trattazione scritta le parti non comparivano (recte non depositavano note di trattazione scritta) e la causa veniva rinviata all' udienza del 3 aprile
2025 ( celebrata in presenza) ai sensi degli artt. 309 – 352 c.p.c..
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Parimenti a tale udienza le parti non comparivano. La causa
è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Va dichiarata l'estinzione del processo.
All'udienza del 27 marzo 2025 (come detto) - poi rinviata ai sensi degli artt. 309 – 352 c.p.c. al 3 aprile 2025 - le parti non comparivano.
Pertanto, attesa la persistente assenza delle parti, all'udienza del 3 aprile 2025 sono appunto maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del giudizio.
Ai sensi dell'art.181 c.p.c., nella formulazione modificata dalla
L.25.6.2008 n.112, in vigore dal 25.6.2008, applicabile alla presente controversia introdotta in primo grado nell'anno 2022 se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva della quale il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, se nessuna delle stesse compare alla nuova udienza, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva,
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della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310, 4^ comma c.p.c.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore - con atto di citazione per l'udienza del 10 gennaio 2024, notificato l'8 agosto
2023, nei confronti della in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore - avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa dal Tribunale di Napoli, Undicesima Sezione
Civile, pubblicata il 24 luglio 2023 così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 7 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Marielda Montefusco dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
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