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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Carla Ciofani Presidente
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 123/2022 in grado di appello, trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 5/3/2024 all'esito dell'ordinanza del 7/3/2024 e promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VALERI ARMANDO
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) e rappresentati e CP_1 C.F._2 CP_2 difesi dall'Avv. ZITTI MASSIMILIANO
- APPELLATA
- avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 230/2021 pubblicata il 29/6/2021 resa all'esito del procedimento RG n. 941/2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato impugna la sentenza con la Parte_2 quale il Tribunale di Avezzano ha dichiarato l'estinzione del giudizio da essa proposto,
1 in una con il IG. , nei riguardi degli odierni appellanti per la condanna Parte_3 di costoro alla restituzione della somma di euro 68.000,00 mutuata al loro dante causa a titolo ereditario.
Il Tribunale fonda la propria decisione sulla circostanza che durante il procedimento, uno dei ricorrenti, , era deceduto (luglio 2017), sì da dichiararsi Persona_1
l'interruzione ed essere successivamente riassunta dalla coniuge ed erede Parte_1
e non già dagli eredi del defunto configurandosi una violazione del litisconsorzio
[...] necessario e ritenendo la mancata riassunzione nei termini previsti
L'appellante censura la sentenza sulla scorta dell'errata qualificazione della domanda come riassunzione anziché prosecuzione del giudizio.
L'appellante sostiene, infatti, che il giudizio interrotto per il decesso del ricorrente originario ( ) sia stato proseguito ex art. 302 c.p.c. e non riassunto, Persona_1 come invece ritenuto dal Tribunale e poiché la prosecuzione del giudizio può essere attivata da un solo erede senza necessità di coinvolgere tutti i coeredi, il Giudice avrebbe erroneamente dichiarato l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio.
L'appellante censura altresì l'erronea valutazione della legittimazione attiva dell'appellante in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto che l'appellante non avesse fornito adeguata prova della propria qualità di erede universale, nonostante avesse prodotto un estratto dell'atto di matrimonio evidenziando che per giurisprudenza consolidata, in caso di contestazione, spetta alla controparte dimostrare l'eventuale esistenza di altri coeredi e non all'erede dichiarato fornire ulteriori prove.
Censura, quindi, la sentenza laddove ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto disporre un'integrazione del contraddittorio anziché dichiarare l'estinzione del giudizio evidenziando che anche qualora esistessero altri coeredi, la loro mancata partecipazione non giustificherebbe l'estinzione del processo, ma solo un ordine di integrazione del contraddittorio.
Da ultimo censura il capo relativo alle spese di lite ritenendo che la controparte dovesse essere condannata a sostenerle.
Così, all'esito conclude: “riformare l'impugnata sentenza n. 230/2021 resa dal
2 Tribunale di Avezzano – in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Contestabile – mai notificata e pubblicata in data 29/06/2021, all'esito del giudizio civile iscritto al n.
941/2016 R.G, in quanto viziata da erronea/illogica motivazione e violazione di legge, come descritto in premessa, 1. nella parte in cui, inquadrando erroneamente la domanda avanzata dell'odierna appellante nell'istituto della riassunzione anziché della prosecuzione del processo ex art 302 c.p.c., dichiara l'invalidità della stessa perché non posta in essere da tutti i litisconsorti necessari;
2. e dunque nella parte in cui dichiara l'estinzione del giudizio n. 941/2016 R.G. per mancata regolare riassunzione nei termini stabiliti da parte di tutti i successori, quali litisconsorti necessari, e conseguentemente rigetta la domanda di parte ricorrente per rinunzia all'azione;
3. nonché nella parte in cui omette di dichiarare la prosecuzione del giudizio richiesta dalla IG.ra con domanda ex art. 302 c.p.c. regolare, tempestiva, valida Parte_1
e processualmente corretta;
4. nonché nella parte in cui dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
5. nonché infine nella parte in cui, dichiarando l'estinzione del processo per rinuncia all'azione, omette di valutare la fondatezza nel merito e conseguentemente di accogliere le domande di parte ricorrente;
e per l'effetto voglia accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, la regolarità, la validità e la tempestività della domanda di prosecuzione del giudizio richiesta dalla IG.ra ex art. 302 c.p.c.; accertare e dichiarare, Parte_1 sempre per tutte le ragioni e causali di cui ampiamente in premessa, la dedotta qualità di erede universale e legittimato attivo in capo all'appellante IG.ra ; nel Parte_1 merito accertare e dichiarare, si opus sit previa rinnovazione della fase istruttoria per le ragioni meglio esposte nel presente atto, l'intervenuto prestito da parte del
[...]
in favore del deceduto (di cui gli odierni appellati sono Persona_1 Persona_2 unici eredi universali) di tutte le somme di cui alle premesse del ricorso in primo grado
e richiamate nel presente atto di appello, per un totale complessivo pari ad €
68.000,00, sulla base del previo accordo concluso dalle parti;
per l'effetto condannare
i IGnori e , quali unici eredi universali del de cuius loro CP_1 CP_2 dante causa, alla ripetizione in favore dell'odierna parte appellante, nella dedotta qualità, della ridetta somma pari ad € 68.000,00 dagli stessi trattenuta, oltre
3 rivalutazione monetaria e interessi come per legge. In subordine e in via residuale, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2041 e 2042 c. c., l'avvenuto ingiustificato arricchimento da parte dei IGnori e , quali CP_1 CP_2 unici eredi universali del defunto con riferimento alle somme a Persona_2 quest'ultimo trasferite da parte del IGnor , ammontanti a Persona_1 complessivi € 68.000,00, per avere gli odierni appellati trattenuto le ridette somme sine titulo e/o, comunque, senza giustificazione alcuna, arricchendosene a danno del
[...]
conseguentemente, condannare i IGnori e , quali Per_1 CP_1 CP_2 unici eredi universali del de cuius loro dante causa, all'indennizzo in favore dell'odierna parte appellante, nella dedotta qualità, per la diminuzione patrimoniale da questi subita in conseguenza dell'ingiustificato arricchimento degli appellati e resistenti in primo grado, nella misura delle somme tutte su indicate, siccome indebitamente e sine titulo dagli stessi trattenute, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Si costituisce la parte appellata contestando le ragioni di gravame ed eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva non avendo l'appellante provato la qualità di erede universale del defunto . Persona_1
Evidenzia, inoltre, che la mancata integrazione del litisconsorzio necessario (non tutti gli eredi sono stati coinvolti nel processo) avrebbe dovuto comportare una declaratoria di estinzione o, in subordine, il rinvio al primo grado ex art. 354 c.p.c., contestando la tesi della secondo cui la prosecuzione del giudizio ex art. 302 c.p.c. sarebbe stata Pt_1 valida con la sola propria partecipazione.
Le appellate ritengono che la sentenza del Tribunale di Avezzano abbia correttamente rilevato la mancata integrazione del contraddittorio, dichiarando l'estinzione del processo per irregolare riassunzione in quanto la non ha fornito prova adeguata Pt_1 della sua qualità di erede universale, limitandosi a dichiararlo senza documentazione idonea, sicchè l'estinzione del processo deriva quindi da una corretta applicazione degli artt. 102 e 110 c.p.c.
Nel merito, la parte appellata contesta la fondatezza delle domande dell'appellante ribadendo che la domanda di restituzione della somma di € 68.000,00 per presunto
4 prestito è infondatamente avanzata, poiché non è stata fornita prova dell'esistenza di un contratto di mutuo, i pagamenti effettuati da erano, invece, Persona_1 restituzioni di somme precedentemente prestate dal defunto Persona_3 evidenziando inoltre come la Cassazione abbia stabilito che nei rapporti familiari - tali essendo quelli del con la figlia degli originari attori, gli aiuti economici non CP_1 implicano automaticamente un obbligo di restituzione (Cass. n. 17050/2014).
Così, quindi, conclude parte appellata: “1)rigettare l'appello avanzato da Parte_1
avverso la sentenza n. 230/2021 del Tribunale di Avezzano in forza dei motivi
[...] relativi alla lamentata violazione degli artt. 302 c.p.c e 305 c.p.c. e la falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 101, 102, 110 e 300 c.p.c. perché così come proposto risulta inammissibile, dovendone discendere, al contrario di quanto concluso dall'appellante, la sola necessaria richiesta di rimessione degli atti al primo Giudice ex art 354 c.p.c; -in via subordinata rilevata ed accertata la mancata integrazione del contraddittorio ex art 102 c.p.c disporre ai sensi e per gli effetti di cui all'art 354 c.p.c;
IN OGNI CASO NEL MERITO - rigettare l'appello promosso da in Parte_1 quanto pretestuoso ed assolutamente infondato;
- rigettare ogni riproposta domanda
e quindi rigettare la richiesta di pagamento delle somme pari ad € 68.000,00 promossa da controparte per le causali di cui in narrativa ed in particolare perché, dalla ricostruzione della vicenda sviluppata in punto di fatto, è provato che i versamenti effettuati dal ricorrente in favore del sono oggetto di un'azione Persona_2 restitutoria di denaro precedentemente prestato allo stesso;
-in via ulteriore Per_1 rigettare la domanda promossa dal ricorrente in quanto non è provata l'effettiva dazione della somma richiesta, non è provato il contratto di mutuo intercorso tra le parti, non è provata la causa dell'erogazione, né l'obbligo di restituzione delle somme da parte del -in via subordinata, -rigettare la domanda promossa dal Persona_2 ricorrente, in quanto la dazione delle somme è caratterizzata da spirito di liberalità, trattandosi di una donazione indiretta effettuata da nei confronti Persona_1 della figlia allora convivente con il e pertanto Controparte_3 Persona_2 irripetibile;
-rigettare la subordinata ex artt. 2041 e 2042 c.c. in quanto non è stato provato il depauperamento subito dal , non è fornita prova dell'ingiustificato Per_1
5 arricchimento del e per l'effetto condannare l'appellante Persona_2 Parte_1 alla refusione delle spese di lite. Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio con particolare valutazione del comportamento processuale tenuto dalla impugnante ai sensi e per gli effetti di cui all'art 96 c.p.c.
All'udienza del 5/3/2024 svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note e, successivamente all'ordinanza del
7/3/2024 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, le parti depositavano gli scritti difensivi conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato.
2. Il Tribunale, del tutto erroneamente ha ritenuto che in esito alla mancata evocazione in giudizio, successivamente all'interruzione per il decesso dell'attore , di tutti gli eredi o meglio della mancata Persona_1 riassunzione da parte di tutti gli eredi - il Giudice evidenziava come il Per_1 avesse la figlia come chiamata all'eredità - si fosse verificata un'ipotesi CP_3 di estinzione del giudizio.
2.1. La decisione appare erronea alla luce dei principi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “ in caso di interruzione del giudizio, il termine per la riassunzione è rispettato se, entro sei mesi viene depositato il ricorso “ (Cassazione civile sez. un., 28/12/2007,
n.27183).
2.2. Quindi, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius".
2.3. Conseguentemente se anche il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica
6 alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, la riassunzione depositata solo da alcuno degli eredi non importa l'estinzione del giudizio, giacchè il termine per la riassunzione è stato rispettato e la notifica solo ad alcune delle parti comporta solo una questione di integrità del contraddittorio da ripristinare con la fissazione del termine per la notifica
2.4. Solo il mancato rispetto del termine concesso dal giudice determinerà, quindi, estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c. (Cassazione civile sez. III, 20/04/2018, n.9819; Cassazione civile sez. I, 09/04/2015,
n.7131; Cassazione civile sez. I, 11/03/2019, n.6921).
2.5. Deve nella fattispecie rilevarsi come l'atto di riassunzione sia stato tempestivamente depositato da che oltre ad essere essa Parte_2 stessa attore nel giudizio interrotto rivestiva incontestatamente anche la qualifica di erede del coniuge deceduto (le contestazioni concernono la sua posizione di unica erede del de cuius).
2.6. Deve altresì evidenziarsi che, una volta provveduto alla riassunzione nel termine e dato corso alla notifica alla controparte, si poneva solamente una questione di integrità del contraddittorio, sicchè il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare sic et simpliciter l'estinzione, ma, piuttosto disporre la notificazione dell'atto di riassunzione agli altri eredi o chiamati all'eredità, assegnando il relativo termine perentorio, dalla cui solo inottemperanza o dal colpevole ritardo sarebbe potuta discendere la declaratoria di estinzione del giudizio.
2.7. Sul punto, quindi, la sentenza va riformata ed alla luce della produzione in questo grado dell'atto di rinuncia all'eredità di , Persona_4 chiamata all'eredità paterna, non sussiste il difetto di contraddittorio tale
7 da imporre il rinvio al Giudice di primo grado in applicazione dell'art. 354
c.p.c., le cui ipotesi sono da ritenersi tassative.
2.8. Conseguentemente dev'essere esaminata in questa sede la domanda proposta dalla parte appellante.
3. La domanda dell'appellante è infondata nel merito.
3.1. La prospettazione della parte appellante circa l'esistenza di un rapporto di mutuo tra le parti è rimasta priva di riscontro.
3.2. Seppur è risultato il trasferimento di somme di denaro dal al Parte_3
ciò che, alla luce della natura reale del contratto di mutuo, CP_1 sostanzierebbe in astratto la dimostrazione del perfezionamento del contratto reale, nondimeno non è stata dimostrato il titolo della dazione, ossia se tali trasferimenti sostanziassero un contratto di mutuo.
3.3. Infatti, “l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens – ammessa la ricezione – non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare, per intero, il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021;
Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 6295 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009; Sez. 3,
Sentenza n. 2974 del 15/02/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3642 del
24/02/2004; Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 19/08/2003).”
3.4. Poichè, “l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi
8 l'obbligo della vantata restituzione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del
29/11/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Sez. 3, Sentenza
n. 9209 del 06/07/2001).” costituiva onere dell'attore la dimostrazione del titolo - mutuo - della dazione anche laddove il preteso mutuatario abbia fornito una ricostruzione diversa della ricezione delle somme.
3.5. Nella fattispecie, nessuno dei testi ha confermato l'esistenza del rapporto di mutuo nè la , alla quale doveva essere sottoposto il Controparte_3 capitolo 5 della memoria istruttoria dell'attore che concerneva proprio il titolo della dazione, ha confermato il capitolato in quanto nella sua escussione all'udienza del 27/2/2017 tale capitolo non è stato sottoposto.
3.6. All'esito di tale escussione, poi, le parti hanno concordemente richiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, sicchè tutte le altre richieste istruttorie dovevano ritenersi definitivamente rinunciate anche in quanto non espressamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
3.7. Mancando, quindi, la prova del titolo dei bonifici eseguito dal Parte_3 nei riguardi di e tenendo conto che neanche nella causale dei CP_1 pagamenti ne era indicato il titolo (tutti i bonifici hanno come causale la parola “bonifico” o “bonifico a vostro favore”), non sussiste alcuna prova che la dazione delle somme fosse stata effettuata a titolo di mutuo, ciò che avrebbe comportato l'obbligo di restituzione da parte del mutuatario.
3.8. La domanda proposta in via principale dalla parte appellante è, pertanto, infondata.
4. Venendo all'esame della domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata dalla parte appellante, deve osservarsene l'inammissibilità.
4.1. Infatti, presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza - accertabile anche d'ufficio - di un'azione tipica, per tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se
9 proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (sicché è ammissibile quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.: v. Cass., 22/10/2021, n.
29672)
4.2. Conseguentemente, in ossequio anche alla consolidata giurisprudenza deve ritenersi inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata dalla parte appellante giacchè “L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Cass.
6295/2013, Cass. 11682/2018 e Cass. 14944/2022).”. (Cass. Sez. 1,
17/07/2023, n. 20521)
4.3. Conseguentemente, essendo stata rigettata la domanda principale fondata su un titolo contrattuale per il difetto di prova proprio del titolo della dazione effettuata da al la domanda subordinata Parte_3 CP_1 avanzata a titolo di ingiustificato arricchimento, deve ritenersi inammissibile.
5. Per la particolarità della fattispecie, avuto riguardo anche ai pregressi rapporti tra le parti ed all'esito del giudizio, le spese di lite devono ritenersi interamente compensate le spese.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) compensa le spese di lite.
3) Poichè il presente giudizio è stato iniziato in epoca successiva la data del
31/1/2013 di entrata in vigore dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, così come introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228
10 sussistono i presupposti per dichiarare la parte appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23 gennaio 2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Carla Ciofani )
11
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Carla Ciofani Presidente
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 123/2022 in grado di appello, trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 5/3/2024 all'esito dell'ordinanza del 7/3/2024 e promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VALERI ARMANDO
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) e rappresentati e CP_1 C.F._2 CP_2 difesi dall'Avv. ZITTI MASSIMILIANO
- APPELLATA
- avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 230/2021 pubblicata il 29/6/2021 resa all'esito del procedimento RG n. 941/2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato impugna la sentenza con la Parte_2 quale il Tribunale di Avezzano ha dichiarato l'estinzione del giudizio da essa proposto,
1 in una con il IG. , nei riguardi degli odierni appellanti per la condanna Parte_3 di costoro alla restituzione della somma di euro 68.000,00 mutuata al loro dante causa a titolo ereditario.
Il Tribunale fonda la propria decisione sulla circostanza che durante il procedimento, uno dei ricorrenti, , era deceduto (luglio 2017), sì da dichiararsi Persona_1
l'interruzione ed essere successivamente riassunta dalla coniuge ed erede Parte_1
e non già dagli eredi del defunto configurandosi una violazione del litisconsorzio
[...] necessario e ritenendo la mancata riassunzione nei termini previsti
L'appellante censura la sentenza sulla scorta dell'errata qualificazione della domanda come riassunzione anziché prosecuzione del giudizio.
L'appellante sostiene, infatti, che il giudizio interrotto per il decesso del ricorrente originario ( ) sia stato proseguito ex art. 302 c.p.c. e non riassunto, Persona_1 come invece ritenuto dal Tribunale e poiché la prosecuzione del giudizio può essere attivata da un solo erede senza necessità di coinvolgere tutti i coeredi, il Giudice avrebbe erroneamente dichiarato l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio.
L'appellante censura altresì l'erronea valutazione della legittimazione attiva dell'appellante in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto che l'appellante non avesse fornito adeguata prova della propria qualità di erede universale, nonostante avesse prodotto un estratto dell'atto di matrimonio evidenziando che per giurisprudenza consolidata, in caso di contestazione, spetta alla controparte dimostrare l'eventuale esistenza di altri coeredi e non all'erede dichiarato fornire ulteriori prove.
Censura, quindi, la sentenza laddove ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto disporre un'integrazione del contraddittorio anziché dichiarare l'estinzione del giudizio evidenziando che anche qualora esistessero altri coeredi, la loro mancata partecipazione non giustificherebbe l'estinzione del processo, ma solo un ordine di integrazione del contraddittorio.
Da ultimo censura il capo relativo alle spese di lite ritenendo che la controparte dovesse essere condannata a sostenerle.
Così, all'esito conclude: “riformare l'impugnata sentenza n. 230/2021 resa dal
2 Tribunale di Avezzano – in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Contestabile – mai notificata e pubblicata in data 29/06/2021, all'esito del giudizio civile iscritto al n.
941/2016 R.G, in quanto viziata da erronea/illogica motivazione e violazione di legge, come descritto in premessa, 1. nella parte in cui, inquadrando erroneamente la domanda avanzata dell'odierna appellante nell'istituto della riassunzione anziché della prosecuzione del processo ex art 302 c.p.c., dichiara l'invalidità della stessa perché non posta in essere da tutti i litisconsorti necessari;
2. e dunque nella parte in cui dichiara l'estinzione del giudizio n. 941/2016 R.G. per mancata regolare riassunzione nei termini stabiliti da parte di tutti i successori, quali litisconsorti necessari, e conseguentemente rigetta la domanda di parte ricorrente per rinunzia all'azione;
3. nonché nella parte in cui omette di dichiarare la prosecuzione del giudizio richiesta dalla IG.ra con domanda ex art. 302 c.p.c. regolare, tempestiva, valida Parte_1
e processualmente corretta;
4. nonché nella parte in cui dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
5. nonché infine nella parte in cui, dichiarando l'estinzione del processo per rinuncia all'azione, omette di valutare la fondatezza nel merito e conseguentemente di accogliere le domande di parte ricorrente;
e per l'effetto voglia accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, la regolarità, la validità e la tempestività della domanda di prosecuzione del giudizio richiesta dalla IG.ra ex art. 302 c.p.c.; accertare e dichiarare, Parte_1 sempre per tutte le ragioni e causali di cui ampiamente in premessa, la dedotta qualità di erede universale e legittimato attivo in capo all'appellante IG.ra ; nel Parte_1 merito accertare e dichiarare, si opus sit previa rinnovazione della fase istruttoria per le ragioni meglio esposte nel presente atto, l'intervenuto prestito da parte del
[...]
in favore del deceduto (di cui gli odierni appellati sono Persona_1 Persona_2 unici eredi universali) di tutte le somme di cui alle premesse del ricorso in primo grado
e richiamate nel presente atto di appello, per un totale complessivo pari ad €
68.000,00, sulla base del previo accordo concluso dalle parti;
per l'effetto condannare
i IGnori e , quali unici eredi universali del de cuius loro CP_1 CP_2 dante causa, alla ripetizione in favore dell'odierna parte appellante, nella dedotta qualità, della ridetta somma pari ad € 68.000,00 dagli stessi trattenuta, oltre
3 rivalutazione monetaria e interessi come per legge. In subordine e in via residuale, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2041 e 2042 c. c., l'avvenuto ingiustificato arricchimento da parte dei IGnori e , quali CP_1 CP_2 unici eredi universali del defunto con riferimento alle somme a Persona_2 quest'ultimo trasferite da parte del IGnor , ammontanti a Persona_1 complessivi € 68.000,00, per avere gli odierni appellati trattenuto le ridette somme sine titulo e/o, comunque, senza giustificazione alcuna, arricchendosene a danno del
[...]
conseguentemente, condannare i IGnori e , quali Per_1 CP_1 CP_2 unici eredi universali del de cuius loro dante causa, all'indennizzo in favore dell'odierna parte appellante, nella dedotta qualità, per la diminuzione patrimoniale da questi subita in conseguenza dell'ingiustificato arricchimento degli appellati e resistenti in primo grado, nella misura delle somme tutte su indicate, siccome indebitamente e sine titulo dagli stessi trattenute, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Si costituisce la parte appellata contestando le ragioni di gravame ed eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva non avendo l'appellante provato la qualità di erede universale del defunto . Persona_1
Evidenzia, inoltre, che la mancata integrazione del litisconsorzio necessario (non tutti gli eredi sono stati coinvolti nel processo) avrebbe dovuto comportare una declaratoria di estinzione o, in subordine, il rinvio al primo grado ex art. 354 c.p.c., contestando la tesi della secondo cui la prosecuzione del giudizio ex art. 302 c.p.c. sarebbe stata Pt_1 valida con la sola propria partecipazione.
Le appellate ritengono che la sentenza del Tribunale di Avezzano abbia correttamente rilevato la mancata integrazione del contraddittorio, dichiarando l'estinzione del processo per irregolare riassunzione in quanto la non ha fornito prova adeguata Pt_1 della sua qualità di erede universale, limitandosi a dichiararlo senza documentazione idonea, sicchè l'estinzione del processo deriva quindi da una corretta applicazione degli artt. 102 e 110 c.p.c.
Nel merito, la parte appellata contesta la fondatezza delle domande dell'appellante ribadendo che la domanda di restituzione della somma di € 68.000,00 per presunto
4 prestito è infondatamente avanzata, poiché non è stata fornita prova dell'esistenza di un contratto di mutuo, i pagamenti effettuati da erano, invece, Persona_1 restituzioni di somme precedentemente prestate dal defunto Persona_3 evidenziando inoltre come la Cassazione abbia stabilito che nei rapporti familiari - tali essendo quelli del con la figlia degli originari attori, gli aiuti economici non CP_1 implicano automaticamente un obbligo di restituzione (Cass. n. 17050/2014).
Così, quindi, conclude parte appellata: “1)rigettare l'appello avanzato da Parte_1
avverso la sentenza n. 230/2021 del Tribunale di Avezzano in forza dei motivi
[...] relativi alla lamentata violazione degli artt. 302 c.p.c e 305 c.p.c. e la falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 101, 102, 110 e 300 c.p.c. perché così come proposto risulta inammissibile, dovendone discendere, al contrario di quanto concluso dall'appellante, la sola necessaria richiesta di rimessione degli atti al primo Giudice ex art 354 c.p.c; -in via subordinata rilevata ed accertata la mancata integrazione del contraddittorio ex art 102 c.p.c disporre ai sensi e per gli effetti di cui all'art 354 c.p.c;
IN OGNI CASO NEL MERITO - rigettare l'appello promosso da in Parte_1 quanto pretestuoso ed assolutamente infondato;
- rigettare ogni riproposta domanda
e quindi rigettare la richiesta di pagamento delle somme pari ad € 68.000,00 promossa da controparte per le causali di cui in narrativa ed in particolare perché, dalla ricostruzione della vicenda sviluppata in punto di fatto, è provato che i versamenti effettuati dal ricorrente in favore del sono oggetto di un'azione Persona_2 restitutoria di denaro precedentemente prestato allo stesso;
-in via ulteriore Per_1 rigettare la domanda promossa dal ricorrente in quanto non è provata l'effettiva dazione della somma richiesta, non è provato il contratto di mutuo intercorso tra le parti, non è provata la causa dell'erogazione, né l'obbligo di restituzione delle somme da parte del -in via subordinata, -rigettare la domanda promossa dal Persona_2 ricorrente, in quanto la dazione delle somme è caratterizzata da spirito di liberalità, trattandosi di una donazione indiretta effettuata da nei confronti Persona_1 della figlia allora convivente con il e pertanto Controparte_3 Persona_2 irripetibile;
-rigettare la subordinata ex artt. 2041 e 2042 c.c. in quanto non è stato provato il depauperamento subito dal , non è fornita prova dell'ingiustificato Per_1
5 arricchimento del e per l'effetto condannare l'appellante Persona_2 Parte_1 alla refusione delle spese di lite. Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio con particolare valutazione del comportamento processuale tenuto dalla impugnante ai sensi e per gli effetti di cui all'art 96 c.p.c.
All'udienza del 5/3/2024 svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note e, successivamente all'ordinanza del
7/3/2024 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, le parti depositavano gli scritti difensivi conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato.
2. Il Tribunale, del tutto erroneamente ha ritenuto che in esito alla mancata evocazione in giudizio, successivamente all'interruzione per il decesso dell'attore , di tutti gli eredi o meglio della mancata Persona_1 riassunzione da parte di tutti gli eredi - il Giudice evidenziava come il Per_1 avesse la figlia come chiamata all'eredità - si fosse verificata un'ipotesi CP_3 di estinzione del giudizio.
2.1. La decisione appare erronea alla luce dei principi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “ in caso di interruzione del giudizio, il termine per la riassunzione è rispettato se, entro sei mesi viene depositato il ricorso “ (Cassazione civile sez. un., 28/12/2007,
n.27183).
2.2. Quindi, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius".
2.3. Conseguentemente se anche il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica
6 alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, la riassunzione depositata solo da alcuno degli eredi non importa l'estinzione del giudizio, giacchè il termine per la riassunzione è stato rispettato e la notifica solo ad alcune delle parti comporta solo una questione di integrità del contraddittorio da ripristinare con la fissazione del termine per la notifica
2.4. Solo il mancato rispetto del termine concesso dal giudice determinerà, quindi, estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c. (Cassazione civile sez. III, 20/04/2018, n.9819; Cassazione civile sez. I, 09/04/2015,
n.7131; Cassazione civile sez. I, 11/03/2019, n.6921).
2.5. Deve nella fattispecie rilevarsi come l'atto di riassunzione sia stato tempestivamente depositato da che oltre ad essere essa Parte_2 stessa attore nel giudizio interrotto rivestiva incontestatamente anche la qualifica di erede del coniuge deceduto (le contestazioni concernono la sua posizione di unica erede del de cuius).
2.6. Deve altresì evidenziarsi che, una volta provveduto alla riassunzione nel termine e dato corso alla notifica alla controparte, si poneva solamente una questione di integrità del contraddittorio, sicchè il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare sic et simpliciter l'estinzione, ma, piuttosto disporre la notificazione dell'atto di riassunzione agli altri eredi o chiamati all'eredità, assegnando il relativo termine perentorio, dalla cui solo inottemperanza o dal colpevole ritardo sarebbe potuta discendere la declaratoria di estinzione del giudizio.
2.7. Sul punto, quindi, la sentenza va riformata ed alla luce della produzione in questo grado dell'atto di rinuncia all'eredità di , Persona_4 chiamata all'eredità paterna, non sussiste il difetto di contraddittorio tale
7 da imporre il rinvio al Giudice di primo grado in applicazione dell'art. 354
c.p.c., le cui ipotesi sono da ritenersi tassative.
2.8. Conseguentemente dev'essere esaminata in questa sede la domanda proposta dalla parte appellante.
3. La domanda dell'appellante è infondata nel merito.
3.1. La prospettazione della parte appellante circa l'esistenza di un rapporto di mutuo tra le parti è rimasta priva di riscontro.
3.2. Seppur è risultato il trasferimento di somme di denaro dal al Parte_3
ciò che, alla luce della natura reale del contratto di mutuo, CP_1 sostanzierebbe in astratto la dimostrazione del perfezionamento del contratto reale, nondimeno non è stata dimostrato il titolo della dazione, ossia se tali trasferimenti sostanziassero un contratto di mutuo.
3.3. Infatti, “l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens – ammessa la ricezione – non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare, per intero, il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021;
Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 6295 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009; Sez. 3,
Sentenza n. 2974 del 15/02/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3642 del
24/02/2004; Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 19/08/2003).”
3.4. Poichè, “l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi
8 l'obbligo della vantata restituzione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del
29/11/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Sez. 3, Sentenza
n. 9209 del 06/07/2001).” costituiva onere dell'attore la dimostrazione del titolo - mutuo - della dazione anche laddove il preteso mutuatario abbia fornito una ricostruzione diversa della ricezione delle somme.
3.5. Nella fattispecie, nessuno dei testi ha confermato l'esistenza del rapporto di mutuo nè la , alla quale doveva essere sottoposto il Controparte_3 capitolo 5 della memoria istruttoria dell'attore che concerneva proprio il titolo della dazione, ha confermato il capitolato in quanto nella sua escussione all'udienza del 27/2/2017 tale capitolo non è stato sottoposto.
3.6. All'esito di tale escussione, poi, le parti hanno concordemente richiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, sicchè tutte le altre richieste istruttorie dovevano ritenersi definitivamente rinunciate anche in quanto non espressamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
3.7. Mancando, quindi, la prova del titolo dei bonifici eseguito dal Parte_3 nei riguardi di e tenendo conto che neanche nella causale dei CP_1 pagamenti ne era indicato il titolo (tutti i bonifici hanno come causale la parola “bonifico” o “bonifico a vostro favore”), non sussiste alcuna prova che la dazione delle somme fosse stata effettuata a titolo di mutuo, ciò che avrebbe comportato l'obbligo di restituzione da parte del mutuatario.
3.8. La domanda proposta in via principale dalla parte appellante è, pertanto, infondata.
4. Venendo all'esame della domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata dalla parte appellante, deve osservarsene l'inammissibilità.
4.1. Infatti, presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza - accertabile anche d'ufficio - di un'azione tipica, per tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se
9 proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (sicché è ammissibile quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.: v. Cass., 22/10/2021, n.
29672)
4.2. Conseguentemente, in ossequio anche alla consolidata giurisprudenza deve ritenersi inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata dalla parte appellante giacchè “L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Cass.
6295/2013, Cass. 11682/2018 e Cass. 14944/2022).”. (Cass. Sez. 1,
17/07/2023, n. 20521)
4.3. Conseguentemente, essendo stata rigettata la domanda principale fondata su un titolo contrattuale per il difetto di prova proprio del titolo della dazione effettuata da al la domanda subordinata Parte_3 CP_1 avanzata a titolo di ingiustificato arricchimento, deve ritenersi inammissibile.
5. Per la particolarità della fattispecie, avuto riguardo anche ai pregressi rapporti tra le parti ed all'esito del giudizio, le spese di lite devono ritenersi interamente compensate le spese.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) compensa le spese di lite.
3) Poichè il presente giudizio è stato iniziato in epoca successiva la data del
31/1/2013 di entrata in vigore dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, così come introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228
10 sussistono i presupposti per dichiarare la parte appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23 gennaio 2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Carla Ciofani )
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