Articolo 10 della Legge 26 marzo 1986, n. 86
Articolo 9Articolo 11
Versione
18 aprile 1986
Art. 10.
In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le competenze dei primi dirigenti tecnici in servizio presso i compartimenti della viabilita' sono le seguenti:
a) sostituire i dirigenti capi compartimento in caso di loro assenza o di impedimento temporaneo;
b) esercitare, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento, le attribuzioni dell'ingegnere capo previste dal regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 , fatta eccezione per la stipula dei contratti relativi a lavori e somministrazioni da eseguirsi in economia;
c) provvedere a far redigere gli elaborati necessari per la determinazione dei compensi revisionali per i lavori in corso ed a lavori ultimati;
d) coordinare l'attivita' delle sezioni esecutive lavori e proporre ai dirigenti capi compartimento i provvedimenti necessari per la loro migliore funzionalita';
e) provvedere al coordinamento ed alla sorveglianza dei centri di manutenzione e proporre ai dirigenti capi compartimento la distribuzione del personale addetto;
f) dirigere l'ufficio progettazione nell'ambito dei programmi disposti;
g) rappresentare l'amministrazione nelle procedure di determinazione delle indennita' di espropriazione;
h) rappresentare l'amministrazione in seno alle commissioni regionali per il rilevamento dei prezzi dei materiali, trasporti e noli.
Nota all' art. 10:
Il R.D. n. 350/1895 riguarda il regolamento per la direzione, la contabilita' e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministro dei lavori pubblici.
Entrata in vigore il 18 aprile 1986
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