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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/09/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, in funzione di giudice di appello ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 5513 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno 2020
Promossa da con Avv. SCIALOJA ENRICO, Massimo Parte_1
Giordano , Attilio Fantoni appellante contro
n. 27/06/1980 a BENEVENTO (BN) e Controparte_1 [...]
con Avv. CICCONE MARINA RAFFAELLA Controparte_2
appellati
Avente ad
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) - Appello avverso la sentenza n. 137/2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Ariano Irpino nella causa RG. 258/2018, pubblicata mediante deposito in cancelleria il 28 aprile 2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato impugnava Parte_1
la sentenza in epigrafe e lamentandone l'erroneità ed ingiustizia ne chiedeva la riforma. Si costituiva tempestivamente e ritualmente la parte appellata e contestava l'avverso dedotto. Chiedeva il rigetto del gravame con vittoria delle spese di lite.
La causa, acquisita la documentazione ritualmente prodotta, sulle conclusioni delle parti in atti, è stata assegnata a sentenza e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si controverte nel presente giudizio della responsabilità di un vettore aereo, la , per il ritardo nella esecuzione del Parte_1
trasporto o volo, di circa quattro ore nella Tratta Filadelfia -Roma, con imbarco a Filadelfia, dove l'aereo, evidentemente per problemi tecnici o di altra natura, non emersi nel giudizio anche a causa della intempestiva costituzione della convenuta, dopo essere decollato, rientrava in aeroporto. I passeggeri riprendevano il viaggio, con altro mezzo, dopo più di tre ore.
La disciplina della responsabilità del vettore aereo per i danni derivanti da ritardo nel trasporto di passeggeri è contenuta in fonti normative, internazionali ed europee. Le due principali normative di riferimento sono la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal del 1999) e il
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il Regolamento (CE) n. 261/2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato. Esso prevede, in determinate circostanze, il diritto a una compensazione pecuniaria forfettaria, il cui ammontare è predeterminato in base alla tratta aerea, a prescindere dalla prova di un danno concreto subito dal passeggero. Tuttavia, l'applicabilità di tale regolamento è strettamente definita dal suo articolo 3. Per un vettore extra-comunitario come il regolamento si Parte_1
applica esclusivamente ai passeggeri: a) in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea
Non si applica, invece, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo ( come gli Stati Uniti) con destinazione un aeroporto
UE, qualora il vettore operativo non sia un vettore comunitario. Il
Regolamento (CE) 261/2004 si applica infatti, per espressa previsione dell'art. 3:
a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno
Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario. Pertanto, nel caso del volo operato da essendo la partenza avvenuta da un aeroporto extra- Parte_1
UE (Filadelfia ) con destinazione UE ( Roma), il Regolamento n.
261/2004 non è applicabile. Se, al contrario, il volo fosse partito da un aeroporto UE, il passeggero avrebbe diritto alla tutela prevista dal regolamento, inclusa la compensazione pecuniaria per un ritardo all'arrivo pari o superiore a tre ore.
La questione dell'applicabilità di una norma di legge è una questione di diritto che il giudice è tenuto a conoscere e a verificare d'ufficio, in base al principio RA IT RI . Il giudice deve accertare se la fattispecie concreta rientri nell'ambito di applicazione materiale e soggettivo della norma invocata.
Di conseguenza, non era necessaria una specifica eccezione da parte del convenuto (la compagnia aerea) affinché il giudice rilevasse la non applicabilità del Regolamento n. 261/2004. Il giudice, investito della domanda, deve autonomamente verificare la sussistenza dei presupposti di applicabilità della normativa richiamata, rigettando la domanda basata su tale regolamento qualora tali presupposti manchino. Ne segue che erroneamente il primo giudice ha ritenuto applicabile la detta convenzione e accolto la domanda.
La Convenzione di Montreal si applica a "ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso". Essa rappresenta la disciplina generale per il risarcimento dei danni nel trasporto aereo internazionale.
L'articolo 19 della Convenzione stabilisce la responsabilità del vettore per il danno da ritardo: "Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle". Questa convenzione è quindi il quadro normativo di riferimento per le richieste di risarcimento danni (e non di compensazione forfettaria) nei confronti di un vettore come Parte_1
per un volo internazionale . A differenza del sistema forfettario
[...]
del Regolamento n. 261/2004, la tutela offerta dalla Convenzione di
Montreal ha natura prettamente risarcitoria. Ciò implica che il diritto al risarcimento non sorge automaticamente per il solo fatto del ritardo
(danno-evento), ma è subordinato alla prova di un danno concreto (danno- conseguenza) che sia eziologicamente collegato all'inadempimento del vettore. La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è consolidata su questo punto. Il passeggero che agisce in giudizio per il risarcimento del danno da ritardo ai sensi della Convenzione di Montreal ha l'onere di provare non solo l'esistenza del contratto di trasporto e l'inadempimento del vettore (il ritardo), ma anche e soprattutto il pregiudizio effettivo che da tale ritardo è derivato ( Cass. Civ., Sez. 3, N. 2031 del 28-01-2025).
Ne segue che in assenza di prova specifica del danno anche per tale aspetto la domanda doveva essere rigettata.
Per gli esposti motivi, in accoglimento dell'appello va riformata la sentenza di primo grado qui gravata e rigettata la domanda attorea.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
L'appellante ha chiesto la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza appellata e la domanda va accolta.
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro e Parte_1 Controparte_1 [...]
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, Controparte_2
così provvede: accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado qui gravata , rigetta la domanda attorea.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Condanna gli appellati alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza appellata-riformata.
Così deciso in Benevento il 1°/9/2025
Il Giudice
(Dott. Rocco Abbondandolo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, in funzione di giudice di appello ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 5513 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno 2020
Promossa da con Avv. SCIALOJA ENRICO, Massimo Parte_1
Giordano , Attilio Fantoni appellante contro
n. 27/06/1980 a BENEVENTO (BN) e Controparte_1 [...]
con Avv. CICCONE MARINA RAFFAELLA Controparte_2
appellati
Avente ad
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) - Appello avverso la sentenza n. 137/2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Ariano Irpino nella causa RG. 258/2018, pubblicata mediante deposito in cancelleria il 28 aprile 2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato impugnava Parte_1
la sentenza in epigrafe e lamentandone l'erroneità ed ingiustizia ne chiedeva la riforma. Si costituiva tempestivamente e ritualmente la parte appellata e contestava l'avverso dedotto. Chiedeva il rigetto del gravame con vittoria delle spese di lite.
La causa, acquisita la documentazione ritualmente prodotta, sulle conclusioni delle parti in atti, è stata assegnata a sentenza e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si controverte nel presente giudizio della responsabilità di un vettore aereo, la , per il ritardo nella esecuzione del Parte_1
trasporto o volo, di circa quattro ore nella Tratta Filadelfia -Roma, con imbarco a Filadelfia, dove l'aereo, evidentemente per problemi tecnici o di altra natura, non emersi nel giudizio anche a causa della intempestiva costituzione della convenuta, dopo essere decollato, rientrava in aeroporto. I passeggeri riprendevano il viaggio, con altro mezzo, dopo più di tre ore.
La disciplina della responsabilità del vettore aereo per i danni derivanti da ritardo nel trasporto di passeggeri è contenuta in fonti normative, internazionali ed europee. Le due principali normative di riferimento sono la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal del 1999) e il
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il Regolamento (CE) n. 261/2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato. Esso prevede, in determinate circostanze, il diritto a una compensazione pecuniaria forfettaria, il cui ammontare è predeterminato in base alla tratta aerea, a prescindere dalla prova di un danno concreto subito dal passeggero. Tuttavia, l'applicabilità di tale regolamento è strettamente definita dal suo articolo 3. Per un vettore extra-comunitario come il regolamento si Parte_1
applica esclusivamente ai passeggeri: a) in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea
Non si applica, invece, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo ( come gli Stati Uniti) con destinazione un aeroporto
UE, qualora il vettore operativo non sia un vettore comunitario. Il
Regolamento (CE) 261/2004 si applica infatti, per espressa previsione dell'art. 3:
a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno
Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario. Pertanto, nel caso del volo operato da essendo la partenza avvenuta da un aeroporto extra- Parte_1
UE (Filadelfia ) con destinazione UE ( Roma), il Regolamento n.
261/2004 non è applicabile. Se, al contrario, il volo fosse partito da un aeroporto UE, il passeggero avrebbe diritto alla tutela prevista dal regolamento, inclusa la compensazione pecuniaria per un ritardo all'arrivo pari o superiore a tre ore.
La questione dell'applicabilità di una norma di legge è una questione di diritto che il giudice è tenuto a conoscere e a verificare d'ufficio, in base al principio RA IT RI . Il giudice deve accertare se la fattispecie concreta rientri nell'ambito di applicazione materiale e soggettivo della norma invocata.
Di conseguenza, non era necessaria una specifica eccezione da parte del convenuto (la compagnia aerea) affinché il giudice rilevasse la non applicabilità del Regolamento n. 261/2004. Il giudice, investito della domanda, deve autonomamente verificare la sussistenza dei presupposti di applicabilità della normativa richiamata, rigettando la domanda basata su tale regolamento qualora tali presupposti manchino. Ne segue che erroneamente il primo giudice ha ritenuto applicabile la detta convenzione e accolto la domanda.
La Convenzione di Montreal si applica a "ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso". Essa rappresenta la disciplina generale per il risarcimento dei danni nel trasporto aereo internazionale.
L'articolo 19 della Convenzione stabilisce la responsabilità del vettore per il danno da ritardo: "Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle". Questa convenzione è quindi il quadro normativo di riferimento per le richieste di risarcimento danni (e non di compensazione forfettaria) nei confronti di un vettore come Parte_1
per un volo internazionale . A differenza del sistema forfettario
[...]
del Regolamento n. 261/2004, la tutela offerta dalla Convenzione di
Montreal ha natura prettamente risarcitoria. Ciò implica che il diritto al risarcimento non sorge automaticamente per il solo fatto del ritardo
(danno-evento), ma è subordinato alla prova di un danno concreto (danno- conseguenza) che sia eziologicamente collegato all'inadempimento del vettore. La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è consolidata su questo punto. Il passeggero che agisce in giudizio per il risarcimento del danno da ritardo ai sensi della Convenzione di Montreal ha l'onere di provare non solo l'esistenza del contratto di trasporto e l'inadempimento del vettore (il ritardo), ma anche e soprattutto il pregiudizio effettivo che da tale ritardo è derivato ( Cass. Civ., Sez. 3, N. 2031 del 28-01-2025).
Ne segue che in assenza di prova specifica del danno anche per tale aspetto la domanda doveva essere rigettata.
Per gli esposti motivi, in accoglimento dell'appello va riformata la sentenza di primo grado qui gravata e rigettata la domanda attorea.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
L'appellante ha chiesto la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza appellata e la domanda va accolta.
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro e Parte_1 Controparte_1 [...]
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, Controparte_2
così provvede: accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado qui gravata , rigetta la domanda attorea.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Condanna gli appellati alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza appellata-riformata.
Così deciso in Benevento il 1°/9/2025
Il Giudice
(Dott. Rocco Abbondandolo)