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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/11/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2359/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Claudia Manconi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 8.07.2025
Da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Tamara Rosalie Invidiato, elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del difensore
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 08.07.2025, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e, per l'effetto, dichiarare lo scioglimento della comunione dei beni;
2. assegnare la casa coniugale sita in Porto Torres, viale Emilio Lussu, 13 A (come da certificato di residenza, dapprima viale Emilio Lussu, n. SNC, come da visura), alla Sig.ra la Parte_1 quale ci vivrà unitamente al figlio minore Persona_1
3. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo Persona_1 da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di frequentarlo e tenerlo con sé, d'intesa con l'altro genitore e, comunque, ogni qual volta il minore lo desideri;
4. stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio minore Parte_2 pari ad euro 300,00 (trecento/00) mensili. L'assegno verrà versato anticipatamente Persona_1 entro il giorno 10 di ogni mese di riferimento e con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
5. le spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio minore queste saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
Persona_1
6. per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, lo stesso verrà percepito unicamente dalla madre;
7. i due conti correnti verranno così divisi: - il c/c intestato alla sola Sig.ra e detenuto presso Pt_1 il Banco di Sardegna S.p.A. c/c n. 70901892, verrà destinato unicamente alla Sig.ra Parte_1
, che ne diverrà l'unica titolare;
- il c/c intestato al Sig. e detenuto presso il Banco
[...] Parte_2 di Sardegna S.p.A. c/c n. 70901878, verrà destinato unicamente al Sig. che ne diverrà Parte_2
l'unico titolare;
8. i coniugi si impegnano a formalizzare con atto notarile entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sentenza di separazione il trasferimento immobiliare come di seguito precisato:
- il Sig. trasferirà alla Sig.ra , che accetterà, la sua quota di proprietà Parte_2 Parte_1 pari al 50% di un fabbricato sito in Porto Torres, via Calvino, n. SNC piano S1 (posto auto) composto da (Immobile di catasto fabbricati n. 1: Foglio 7, particella 2236, Sub 6, Cat. C/6, Classe 1, MQ 11)
e di un fabbricato sito in Porto Torres, viale Emilio Lussu, n. SNC, piano 2 (abitazione civile) composto da (Immobile di catasto fabbricati n. 2: Foglio 7, particella 2236, Sub 20, Cat. A/2, Classe
1, MQ 120, 6,5 vani);
9. i coniugi si impegnano a formalizzare, entro giorni 60 (sessanta) dalla data della sentenza di separazione il reciproco trasferimento mobiliare delle rispettive autovetture e in particolar modo:
- la Sig.ra trasferirà al Sig. che accetterà, la propria quota di Parte_1 Parte_2 proprietà dell'autovettura Nissan Qashqai targata FN273PR;
- il Sig. trasferirà alla Sig.ra , che accetterà, la propria quota di Parte_2 Parte_1 proprietà dell'autovettura Toyota Yaris targata GK047DM;
10. le parti dichiarano inoltre di essere attualmente economicamente indipendenti”.
All'udienza del 25.11.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione, la causa veniva rimessa in decisione avanti al
Collegio.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Sassari Parte_1 Parte_2 in data 30.11.2013 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2013, n.
181, P. I), dalla cui unione è nato (15.03.2014). Per_1 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Sassari data 30.11.2013 (iscritto nel presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Sassari anno 2013, n. 181 P. I);
2. omologa l'accordo di separazione intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3. spese di lite interamente compensate.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Claudia Manconi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 8.07.2025
Da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Tamara Rosalie Invidiato, elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del difensore
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 08.07.2025, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e, per l'effetto, dichiarare lo scioglimento della comunione dei beni;
2. assegnare la casa coniugale sita in Porto Torres, viale Emilio Lussu, 13 A (come da certificato di residenza, dapprima viale Emilio Lussu, n. SNC, come da visura), alla Sig.ra la Parte_1 quale ci vivrà unitamente al figlio minore Persona_1
3. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo Persona_1 da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di frequentarlo e tenerlo con sé, d'intesa con l'altro genitore e, comunque, ogni qual volta il minore lo desideri;
4. stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio minore Parte_2 pari ad euro 300,00 (trecento/00) mensili. L'assegno verrà versato anticipatamente Persona_1 entro il giorno 10 di ogni mese di riferimento e con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
5. le spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio minore queste saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
Persona_1
6. per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, lo stesso verrà percepito unicamente dalla madre;
7. i due conti correnti verranno così divisi: - il c/c intestato alla sola Sig.ra e detenuto presso Pt_1 il Banco di Sardegna S.p.A. c/c n. 70901892, verrà destinato unicamente alla Sig.ra Parte_1
, che ne diverrà l'unica titolare;
- il c/c intestato al Sig. e detenuto presso il Banco
[...] Parte_2 di Sardegna S.p.A. c/c n. 70901878, verrà destinato unicamente al Sig. che ne diverrà Parte_2
l'unico titolare;
8. i coniugi si impegnano a formalizzare con atto notarile entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sentenza di separazione il trasferimento immobiliare come di seguito precisato:
- il Sig. trasferirà alla Sig.ra , che accetterà, la sua quota di proprietà Parte_2 Parte_1 pari al 50% di un fabbricato sito in Porto Torres, via Calvino, n. SNC piano S1 (posto auto) composto da (Immobile di catasto fabbricati n. 1: Foglio 7, particella 2236, Sub 6, Cat. C/6, Classe 1, MQ 11)
e di un fabbricato sito in Porto Torres, viale Emilio Lussu, n. SNC, piano 2 (abitazione civile) composto da (Immobile di catasto fabbricati n. 2: Foglio 7, particella 2236, Sub 20, Cat. A/2, Classe
1, MQ 120, 6,5 vani);
9. i coniugi si impegnano a formalizzare, entro giorni 60 (sessanta) dalla data della sentenza di separazione il reciproco trasferimento mobiliare delle rispettive autovetture e in particolar modo:
- la Sig.ra trasferirà al Sig. che accetterà, la propria quota di Parte_1 Parte_2 proprietà dell'autovettura Nissan Qashqai targata FN273PR;
- il Sig. trasferirà alla Sig.ra , che accetterà, la propria quota di Parte_2 Parte_1 proprietà dell'autovettura Toyota Yaris targata GK047DM;
10. le parti dichiarano inoltre di essere attualmente economicamente indipendenti”.
All'udienza del 25.11.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione, la causa veniva rimessa in decisione avanti al
Collegio.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Sassari Parte_1 Parte_2 in data 30.11.2013 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2013, n.
181, P. I), dalla cui unione è nato (15.03.2014). Per_1 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Sassari data 30.11.2013 (iscritto nel presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Sassari anno 2013, n. 181 P. I);
2. omologa l'accordo di separazione intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3. spese di lite interamente compensate.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti