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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4360 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 04/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12400/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rapp.ta e difesa, come in atti, dall' avv. Antonio Cantile Parte_1 presso il quale è elett.te domiciliata in Aversa alla via A. Ligabue n. 4
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria CP_1
Sofia Lizzi con la quale è elett.te dom.to presso la sede legale dell'Ente in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE OGGETTO: indebito assistenziale CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.05.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere titolare di assegno mensile di assistenza cat. inv. civ. n.07633691 a decorrere dall'01 gennaio 2004, giusta comunicazione di liquidazione del 21/10/2009 allegata in atti;
che, in data 24/11/2020, aveva presentato domanda di aggravamento delle condizioni sanitarie avente domus n. 3930972903314 e che, a seguito di mancata chiamata a visita, aveva convenuto in giudizio l innanzi al Tribunale di Napoli, CP_1 con procedimento iscritto al n. di RG n. 18362/2021, onde vedersi riconosciuto il requisito sanitario richiesto;
che, con decreto di omologa pubblicato in data 06/02/2023, era stato confermato il requisito sanitario volto al riconoscimento del beneficio dell'assegno mensile di assistenza (85%) con decorrenza dalla data della domanda (24/11/2020); che, a decorrere dall'01/01/2023, l aveva sospeso l'erogazione della CP_1 prestazione in assenza di qualsivoglia comunicazione;
che, a seguito di controlli effettuati sul cassetto previdenziale aveva riscontrato la presenza dell'indebito CP_1 previdenziale n. 13798342 del 15/12/2017 con il quale l aveva richiesto la CP_1 ripetizione di € 3.767,40 per illegittima fruizione del prefato assegno mensile per il periodo dall'01/01/2015 al 31/12/2015, motivando il provvedimento nel seguente modo: “Revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010” e, a decorrere dal mese di marzo 2018 sino a dicembre 2022, aveva operato una trattenuta sul rateo mensile della prefata prestazione di € 57,96, per un totale di € 3.361,00, il tutto in assenza di qualsivoglia comunicazione;
che, in data 28/03/2023, sul presupposto che il prefato indebito potesse ostacolare il normale pagamento della prestazione assistenziale e siccome l'indebito in questione aveva avuto origine dalla mancata comunicazione dei redditi, aveva inoltrato domanda di ricostituzione reddituale avente numero 21119558300043 (prot. n.
.5104.28/03/2023.0045837) con la quale aveva dichiarato che dall'anno 2013 CP_1 all'anno 2023 non aveva posseduto altri redditi rilevanti ai fini della prestazione richiesta;
che, in data 02/05/2023, l le aveva comunicato la reiezione della CP_1 domanda di ricostituzione de qua con la seguente motivazione: “La prestazione non può essere ripristinata per mancata comunicazione dei redditi nel rispetto della normativa vigente. Si invita a presentare il modello ap 93”; che, in pari data, aveva emesso n. tre provvedimenti di indebito previdenziale, rispettivamente n. 13798342 del 02/05/2023 di € 405,52, n. 17429696 del 02/05/2023 di € 18.837,00 e n. 17706254 del 02/05/2023 di € 7.534,80 con i quali aveva richiesto la ripetizione di complessivi € 27.009,36 per indebita fruizione dell'assegno mensile di assistenza n. 07633691 per il periodo dall'01/01/2016 al 31/12/2022 (indebito n. 17706254), dall'01/01/2018 al 31/12/2022 (indebito n. 17429696) e dall'01/01/2015 al 31/12/2015 (indebito n. 13798342) quale importo residuo rispetto a quello già trattenuto nel cedolino pensione dall'01/03/2018 al 31/12/2022, tutti basati sul presupposto della “Revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'articolo 13,comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010” per non avere inviato la dichiarazione RED negli anni addietro;
che, per quanto concerneva l'indebito n. 13798342 originariamente di € 3.767,40, l'Ente previdenziale, con il provvedimento del 02/05/2023, aveva richiesto la parte residua che ammontava ad € 405.52 atteso che, a decorrere dall'01/03/2018, aveva operato “illegittimamente” una trattenuta sul rateo pensionistico di € 57,96 sino al 31/12/2022, epoca della sospensione della prestazione, per un totale di € 3.361,00; che i provvedimenti de quibus erano illegittimi e non trovavano giustificazione alcuna atteso che non era tenuta ad inviare annualmente la dichiarazione dei redditi poiché non percettrice di altri redditi al di fuori della pensione per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022; che, nonostante non fosse tenuta all'inoltro della dichiarazione, in data 28/03/2023, aveva comunque inviato domanda di ricostituzione reddituale nella quale aveva confermato l'assenza di redditi, oltre a quelli della pensione, per il periodo dal 2013 al 2023; che l anziché prendere atto di quanto da CP_1 lei dichiarato e ripristinare la prestazione assistenziale n. cat. inv. civ. n.07633691, aveva emesso tre indebiti previdenziali illegittimi (come sopra descritti) ed aveva revocato la prefata prestazione;
che, infatti, con comunicazione di liquidazione dell'11/12/2023, l le aveva comunicato di aver accolto la domanda presentata in CP_1 data 22/05/2023 (ap70 inoltrato nuovamente in uno al decreto di omologa del 06/02/2023 poiché la prestazione era stata sospesa dall'01/01/2023) e, quindi, di aver provveduto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dall'01/06/2023 avente numero 044-510407664754; che, come desumibile dal provvedimento di liquidazione, la prestazione non era stata ricostruita dal 24/11/2020, epoca della domanda amministrativa di aggravamento, ma dall'01/06/2023; che l'importo liquidato dall'01/06/2023 al 31/12/2023, pari ad € 2.476,00, era stato completamente trattenuto dall in virtù degli indebiti n.13798342, n. 17429696 e n. CP_1
17706254 del 02/05/2023, come si evinceva dal provvedimento di liquidazione. Deduceva, pertanto, di avere diritto all'annullamento dei prefati indebiti, al ripristino dell'assegno mensile di assistenza n.07633691 illegittimamente revocato, alla ripetizione delle somme illegittimamente trattenute dall sul rateo pensionistico CP_1 dall'01/03/2018 al 31/12/2022 pari ad € 3.361,00, alla ripetizione delle somme illegittimamente trattenute dall all'atto della riliquidazione della pensione CP_1 dell'11/12/2023 pari ad € 2.476,00, al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti per il periodo dall'01/01/2023 al 31/05/2023 pari ad € 1.632,90 nonché, infine, al pagamento di € 136,07 quale differenza del rateo di tredicesima mensilità anno 2023. Tanto premesso, conveniva l resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di CP_1 ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:”
“
1. in via principale, accertare e dichiarare che la sig.ra nel Parte_1 periodo dal 01/01/2004 a tutt'oggi non rientra tra i soggetti tenuti “per legge” a comunicare i redditi, poiché la propria situazione reddituale è desumibile dal
“casellario dell'assistenza” ed è un soggetto non produttore di alcun reddito in via generale, ovvero non produttore di redditi non conoscibili all'agenzia delle entrate e di conseguenza all' come certificato dal reddituale dell'agenzia delle entrate che CP_1 forma parte integrante del presente ricorso.
2. Sempre in via principale, Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla Parte_1 ricostituzione, d'ufficio, dell'assegno mensile di assistenza cat. Inv. Civ. n.07633691,
“illegittimamente” revocato per mancata presentazione dei redditi, poiché soggetto non obbligato alla presentazione dei redditi, con ricalcolo delle somme maturare e non corrisposte dal giorno della revoca a quello dell'effettivo ripristino, con interessi maturati e maturandi al tasso legale e con rivalutazione monetaria.
3. Per l'effetto di tale declaratoria Ordinare, quindi, all di provvedere al CP_1 ripristino dell'assegno mensile di assistenza cat. Inv. Civ. n.07633691, così come richiesto;
4. Accertata l'illegittimità della revoca dell'assegno mensile di assistenza cat. Inv. Civ. n.07633691 ed accertato in non obbligo da parte della ricorrente di comunicare i redditi annualmente per non essere percettrice di altri redditi al di fuori del prefato assegno, ordinare all'Istituto previdenziale di ANNULLARE gli indebiti CP_1 previdenziali n.13798342 di € 3.767,40; n. 17429696 di € 18.837,00 e n. 17706254 di € 7.534,80, poiché illegittimi e lesivi dei diritti della ricorrente, come in narrativa specificato;
5. in virtù dell'annullamento dei prefati indebiti, dichiarare l'illegittimità della trattenuta operata dall' sul rateo pensionistico cat. Inv. Civ. n.07633691 dal CP_1 01/03/2018 al 31/12/2022 pari ad € 3.361,00 (€ 57,96 per 58 mensilità= di € 3.361,00) e, di conseguenza, dichiarare il diritto della parte ricorrente alla ripetizione di detto importo;
6. in virtù del ripristino dell'assegno mensile di assistenza n. 07633691 con decorrenza dal 01/01/2023, dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento di € 1.632,90 a titolo di ratei pensionistici (inv civ n. 07633691) maturati e non corrisposti nel periodo dal 01/01/2023 al 31/05/2023 nonché alla ripetizione di € 2.476,00 illegittimamente trattenuti dall' per il periodo dal 01/06/2023 al 31/12/2023 per effetto della CP_1 riliquidazione dell'assegno mensile di assistenza del 11/12/2023 – (numero 044- 510407664754), come in narrativa specificato;
7. dichiarare altresì il diritto della sig.ra al pagamento di € 136,07 quale Parte_1 differenza del rateo di tredicesima mensilità per l'anno 2023 erogato dall'Ente previdenziale;
8. per l'effetto di quanto accertato, dichiarato e ordinato, condannare l' in persona CP_1 del presidente p.t. al pagamento, in favore della sig.ra , di Parte_1
€7.606,80, di cui € 3.361,00 a titolo di somme indebitamente trattenute dal 01/03/2018 al 31/12/2022 sull'assegno mensile di assistenza cat. Inv. Civ. n.07633691; € 1.632,90 titolo di ratei pensionistici inv civ maturati e non corrisposti nel periodo dal 01/01/2023 al 31/05/2023; € 2.476,00 titolo di somme indebitamente trattenute dal 01/06/2023 al 31/12/2023 nella riliquidazione dell'assegno mensile di assistenza del 11/12/2023 nonché € 136,07 quale differenza tra quanto ricevuto e quanto avrebbe dovuto ricevere a titolo di rateo di tredicesima mensilità per l'anno 2023”; il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l deducendo l'infondatezza del ricorso esponendo che la CP_1 causale dell'indebito era stata la mancata dichiarazione reddituale, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera C, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010 in quanto l'omessa presentazione da parte del pensionato della dichiarazione reddituale obbligava l' alla revoca delle prestazioni collegate al CP_1 reddito. Concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese. All'odierna udienza la causa, istruita sulla base dei documenti in atti, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
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La domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono. È necessario rilevare, preliminarmente, che oggetto del presente giudizio, che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione, è esclusivamente il rapporto obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo (cfr. Cass. civ. sez. lavoro, sent. 29 aprile 2009, n. 9986). Pertanto, nel caso di specie è irrilevante il tenore del provvedimento con il quale l comunichi la sussistenza dell'indebito, dovendosi, invece, valutare la CP_2 sussistenza o meno dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale. In particolare, la S.C. ha affermato che “dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo “ex lege” al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta” (Cass. 24.2.2003, n. 2804). Sul punto si è espressa, ancora, la Corte di Cassazione la quale in ordine alla non necessaria presenza di motivazione sui provvedimenti dell relativi alla CP_2 ripetizione di somme ha stabilito che "nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della legittimità della ripetizione dell'indebito pensionistico, pretesa dall'ente previdenziale:, è irrilevante il tenore dei provvedimenti con i quali l'istituto abbia negativamente risposto ad istanza volta ad evitare il recupero dell'indebito percepito e conseguentemente la parte non può dolersi, invocando l'ari. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della lesione del diritto di difesa per l'omessa indicazione delle norme a sostegno della ripetibilità". (Cass. 9986/09 ) Precisa la Corte che se" oggetto del giudizio è la esistenza e la ripetibilità dell'indebito rimane irrilevante il contenuto del provvedimento dell ". CP_2
Sulla questione, comunque oggetto di contrasti giurisprudenziali, è, poi, intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Si é, infatti, di recente affermato che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, é a suo esclusivo carico"(Cass. sez un 4/8/010 n 18046) Il principio enunciato, espresso in materia di indebito previdenziale si estende all'indebito assistenziale come rilevalo già in passato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: "nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito disposta dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di un'integrazione al minimo non dovuta, spetta all'attore, in base al principio generale di cui art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superavano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della predetta integrazione. Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuto grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, cioè, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che la giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
ove, invece, ad agire sia l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare”(Cass. 2006/4612) Da ultimo, la Corte di legittimità ha affermato che "in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che CP_2 quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la Corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in CP_1 grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)." (Cass 2011/198) La massima da ultimo citata sembra contrastare l'orientamento delle stesse Sezioni
Unite ma nella motivazione della sentenza si precisa che tanto può trovare applicazione il principio enunciato dalle Sezioni Unite se "nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza". Ora, nel caso in esame, è pacifico tra le parti oltre che documentalmente provato – così come emerge, d'altro canto, dallo stesso tenore letterale della memoria di costituzione dell resistente - che, nella specie, si era provveduto alla revoca definitiva della CP_1 prestazione ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera c, della legge 122 del 2010 per omessa comunicazione dei dati reddituali relativi agli anni dal 2015 a seguire. Ciò posto, si osserva, in via preliminare, che non può farsi riferimento alle disposizioni di legge in materia di prestazioni previdenziali indebitamente corrisposte giacché la presente causa concerne una prestazione assistenziale mentre le disposizioni di cui all'art. 52 della legge 9.3.1988, n. 89 si applicano esclusivamente all'ipotesi di corresponsione indebita di “ pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale”. Trattandosi di norma speciale rispetto a quella generale codicistica (art. 2033), non può applicarsi in via analogica a fattispecie da essa non espressamente contemplate. La Corte di Cassazione ha, invero, compiutamente esaminato la questione relativa alla ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente corrisposte esponendo le seguenti esaustive argomentazioni. Segnatamente, le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un. , 8 aprile 1975, n,
1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994). Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. A questa regola può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 1, circa la rettificabilità degli errori commessi dall' nell'attribuzione di CP_3 prestazione entro il termine massimo di dieci anni). Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione. Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264). La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'NP (sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed, altresì, rilevato il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (sent. 13 gennaio 2006, n. 1). La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili. La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale ( mancanza dei requisiti sanitari o reddituali) e solo quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003)”. Ciò posto, va, in via preliminare, evidenziato che il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, nel disporre che l' CP_1
e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: in particolare, se si accerta la mancanza dei requisiti reddituali non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, mentre nessuna disposizione prevede specificatamente quale sia il regime dell'indebito nel caso, che ricorre nella specie, di mancanza del requisito reddituale con riferimento ai ratei percepiti dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 269/2003. Vanno, quindi, applicate le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (ed escludendo, quindi, le disposizioni che regolano espressamente la sorte dell'indebito per la mancanza del requisito sanitario e per la mancanza del requisito reddituale in relazione ai ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003). Le disposizioni applicabili sono dunque: a) il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, secondo cui "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore ... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento"; b) il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, il quale dispone che "Con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte"; c) la L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, il quale recava una disciplina particolarmente rigorosa, prescrivendo che "nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa" (ma quest'ultima disposizione venne espressamente abrogata dall'art. 4, comma 3 - nonies introdotto dalla L. n. 425 del 1996 di conversione del D.L. n. 323 del 1996; d) la disciplina di cui alla citata L. n. 537 del 1993 si accavallò per un certo periodo con quella del D.P.R. n. 698 del 1994 il quale, all'art. 5, comma 5, prevede che "Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si da luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti". L'ultima disposizione citata, ossia il D.P.R. n. 698 del 1994 fu emessa in forza della L. n. 537 del 1993, la quale prevedeva all'art. 11 l'emanazione di un regolamento che riordinasse i procedimenti in materia di invalidità civile, ma la delega al regolamento non riguardava, invece, la materia relativa alla revoca dei benefici, la quale era integralmente disciplinata dal già riportato L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, onde detta disposizione deve ritenersi non applicabile (cfr. Cass 26 aprile 2002, n. 6091). In ogni caso tutte le disposizioni citate (ad esclusione di quella di cui al punto sub c) che, però, è stata abrogata) ed ivi compresa l'ultima (emanata come detto con eccesso di delega) prescrivono che vengano restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta (così Cass. 1446/2008 citata). Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens". Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene, appunto, nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite Per_1 della Suprema Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. In definitiva, nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che, ai fini della ripetizione, Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens in quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato. Per quanto concerne, poi, l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Suprema Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del CP_1
2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro CP_1 disposizione, relative a titolari e rispettivi coniugi e familiari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' CP_1 in via telematica. Lo stesso principio risulta, poi, ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede, al comma 1, l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed, al comma 6 dello stesso art. 13, stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio,
i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere, però, dichiarati all' . CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l già conosce. CP_1 CP_2
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione CP_2 reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di CP_1 sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere CP_1 di conoscere. Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, prevede l'istituzione presso l' del CP_1
"Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali". Infine, va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata dalla Suprema Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può, dunque, costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato ( Cass. 20.05.2021 n. 13917) che la Corte Costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est.
. Per_1
Richiamate le argomentazioni suesposte, nel caso in esame risulta pacifico tra le parti in causa che parte ricorrente, titolare di assegno mensile di assistenza cat. inv. civ. n.07633691, rientrasse, in relazione agli anni dal 2015 al 2023 ( oggetto di revoca), nei limiti reddituali richiesti per la corresponsione del trattamento assistenziale di cui è causa, revocato, come emerge dalla stessa memoria di costituzione dell resistente, CP_1 esclusivamente per la mancata comunicazione dei dati reddituali. Trattasi, in ogni caso, di una circostanza che risulta anche documentalmente provata come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 20.05.2024 in atti. Alla stregua delle considerazioni sovra esposte la domanda va, pertanto, accolta nei termini di seguito precisati.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda giudiziale, condanna l a provvedere CP_1 al ripristino dell'assegno mensile di assistenza cat. inv. civ. n. 07633691 in quanto illegittimamente revocato;
accerta e dichiara l'illegittimità degli indebiti previdenziali n.13798342 di € 3.767,40, n. 17429696 di € 18.837,00 e n. 17706254 di € 7.534,80 con il conseguente annullamento degli stessi per cui nulla parte ricorrente deve all a CP_1 tale titolo;
in virtù dell'annullamento dei prefati indebiti dichiara l'illegittimità della trattenuta operata dall sul rateo pensionistico cat. inv. civ. n.07633691 CP_1 dall'01/03/2018 al 31/12/2022 pari ad € 3.361,00 (€ 57,96 per 58 mensilità= di € 3.361,00) e, di conseguenza, dichiara il diritto della parte ricorrente alla ripetizione di detto importo;
in virtù del ripristino dell'assegno mensile di assistenza n. 07633691 dichiara il diritto della ricorrente al pagamento di € 1.632,90 a titolo di ratei pensionistici (inv civ n. 07633691) maturati e non corrisposti nel periodo dall'01/01/2023 al 31/05/2023 nonché alla ripetizione di € 2.476,00 illegittimamente trattenuti dall per il periodo dall'01/06/2023 al 31/12/2023 per effetto della CP_1 riliquidazione dell'assegno mensile di assistenza dell'11/12/2023 (numero 044- 510407664754); dichiara, altresì, il diritto al pagamento di € 136,07 quale differenza del rateo di tredicesima mensilità per l'anno 2023 erogato dall;
per Controparte_4
l'effetto di quanto accertato e dichiarato condanna l al pagamento, in favore di CP_1 parte ricorrente, di € 7.606,80 di cui € 3.361,00 a titolo di somme indebitamente trattenute dall'01/03/2018 al 31/12/2022 sull'assegno mensile di assistenza cat. inv. civ. n.07633691, € 1.632,90 a titolo di ratei pensionistici maturati e non corrisposti nel periodo dall'01/01/2023 al 31/05/2023, € 2.476,00 a titolo di somme indebitamente trattenute dall'01/06/2023 al 31/12/2023 nella riliquidazione dell'assegno mensile di assistenza dell'11/12/2023 nonché, infine, € 136,07 quale differenza tra quanto ricevuto e quanto avrebbe dovuto ricevere a titolo di rateo di tredicesima mensilità per l'anno 2023; il tutto oltre accessori di legge.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso del 27.05.2024, nei confronti dell , in Parte_1 CP_1 persona del legale rapp.te p.t., così provvede: in accoglimento della domanda giudiziale condanna l a provvedere al ripristino dell'assegno mensile di assistenza cat. inv. CP_1 civ. n. 07633691 in quanto illegittimamente revocato;
accerta e dichiara l'illegittimità degli indebiti previdenziali n.13798342 di € 3.767,40, n. 17429696 di € 18.837,00 e n. 17706254 di € 7.534,80 con il conseguente annullamento degli stessi per cui nulla parte ricorrente deve all a tale titolo;
in virtù dell'annullamento dei prefati indebiti CP_1 dichiara l'illegittimità della trattenuta operata dall sul rateo pensionistico cat. inv. CP_1 civ. n. 07633691 dall'01/03/2018 al 31/12/2022 pari ad € 3.361,00 (€ 57,96 per 58 mensilità= di € 3.361,00) e, di conseguenza, dichiara il diritto della parte ricorrente alla ripetizione di detto importo;
in virtù del ripristino dell'assegno mensile di assistenza n. 07633691 dichiara il diritto della ricorrente al pagamento di € 1.632,90 a titolo di ratei pensionistici (inv civ n. 07633691) maturati e non corrisposti nel periodo dall'01/01/2023 al 31/05/2023 nonché alla ripetizione di € 2.476,00 illegittimamente trattenuti dall per il periodo dall'01/06/2023 al 31/12/2023 per effetto della CP_1 riliquidazione dell'assegno mensile di assistenza dell'11/12/2023 (numero 044- 510407664754); dichiara, altresì, il diritto al pagamento di € 136,07 quale differenza del rateo di tredicesima mensilità per l'anno 2023 erogato dall;
per Controparte_4
l'effetto di quanto accertato e dichiarato, condanna l al pagamento, in favore di CP_1 parte ricorrente, di € 7.606,80 di cui € 3.361,00 a titolo di somme indebitamente trattenute dall'01/03/2018 al 31/12/2022 sull'assegno mensile di assistenza cat. inv. civ. n.07633691, € 1.632,90 a titolo di ratei pensionistici maturati e non corrisposti nel periodo dall'01/01/2023 al 31/05/2023, € 2.476,00 a titolo di somme indebitamente trattenute dall'01/06/2023 al 31/12/2023 nella riliquidazione dell'assegno mensile di assistenza dell'11/12/2023 nonché, infine, € 136,07 quale differenza tra quanto ricevuto e quanto avrebbe dovuto ricevere a titolo di rateo di tredicesima mensilità per l'anno 2023, il tutto oltre accessori di legge;
condanna l soccombente al pagamento delle CP_1 spese processuali che liquida in € 4.638,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 04/06/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 04/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12400/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rapp.ta e difesa, come in atti, dall' avv. Antonio Cantile Parte_1 presso il quale è elett.te domiciliata in Aversa alla via A. Ligabue n. 4
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria CP_1
Sofia Lizzi con la quale è elett.te dom.to presso la sede legale dell'Ente in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE OGGETTO: indebito assistenziale CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.05.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere titolare di assegno mensile di assistenza cat. inv. civ. n.07633691 a decorrere dall'01 gennaio 2004, giusta comunicazione di liquidazione del 21/10/2009 allegata in atti;
che, in data 24/11/2020, aveva presentato domanda di aggravamento delle condizioni sanitarie avente domus n. 3930972903314 e che, a seguito di mancata chiamata a visita, aveva convenuto in giudizio l innanzi al Tribunale di Napoli, CP_1 con procedimento iscritto al n. di RG n. 18362/2021, onde vedersi riconosciuto il requisito sanitario richiesto;
che, con decreto di omologa pubblicato in data 06/02/2023, era stato confermato il requisito sanitario volto al riconoscimento del beneficio dell'assegno mensile di assistenza (85%) con decorrenza dalla data della domanda (24/11/2020); che, a decorrere dall'01/01/2023, l aveva sospeso l'erogazione della CP_1 prestazione in assenza di qualsivoglia comunicazione;
che, a seguito di controlli effettuati sul cassetto previdenziale aveva riscontrato la presenza dell'indebito CP_1 previdenziale n. 13798342 del 15/12/2017 con il quale l aveva richiesto la CP_1 ripetizione di € 3.767,40 per illegittima fruizione del prefato assegno mensile per il periodo dall'01/01/2015 al 31/12/2015, motivando il provvedimento nel seguente modo: “Revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010” e, a decorrere dal mese di marzo 2018 sino a dicembre 2022, aveva operato una trattenuta sul rateo mensile della prefata prestazione di € 57,96, per un totale di € 3.361,00, il tutto in assenza di qualsivoglia comunicazione;
che, in data 28/03/2023, sul presupposto che il prefato indebito potesse ostacolare il normale pagamento della prestazione assistenziale e siccome l'indebito in questione aveva avuto origine dalla mancata comunicazione dei redditi, aveva inoltrato domanda di ricostituzione reddituale avente numero 21119558300043 (prot. n.
.5104.28/03/2023.0045837) con la quale aveva dichiarato che dall'anno 2013 CP_1 all'anno 2023 non aveva posseduto altri redditi rilevanti ai fini della prestazione richiesta;
che, in data 02/05/2023, l le aveva comunicato la reiezione della CP_1 domanda di ricostituzione de qua con la seguente motivazione: “La prestazione non può essere ripristinata per mancata comunicazione dei redditi nel rispetto della normativa vigente. Si invita a presentare il modello ap 93”; che, in pari data, aveva emesso n. tre provvedimenti di indebito previdenziale, rispettivamente n. 13798342 del 02/05/2023 di € 405,52, n. 17429696 del 02/05/2023 di € 18.837,00 e n. 17706254 del 02/05/2023 di € 7.534,80 con i quali aveva richiesto la ripetizione di complessivi € 27.009,36 per indebita fruizione dell'assegno mensile di assistenza n. 07633691 per il periodo dall'01/01/2016 al 31/12/2022 (indebito n. 17706254), dall'01/01/2018 al 31/12/2022 (indebito n. 17429696) e dall'01/01/2015 al 31/12/2015 (indebito n. 13798342) quale importo residuo rispetto a quello già trattenuto nel cedolino pensione dall'01/03/2018 al 31/12/2022, tutti basati sul presupposto della “Revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'articolo 13,comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010” per non avere inviato la dichiarazione RED negli anni addietro;
che, per quanto concerneva l'indebito n. 13798342 originariamente di € 3.767,40, l'Ente previdenziale, con il provvedimento del 02/05/2023, aveva richiesto la parte residua che ammontava ad € 405.52 atteso che, a decorrere dall'01/03/2018, aveva operato “illegittimamente” una trattenuta sul rateo pensionistico di € 57,96 sino al 31/12/2022, epoca della sospensione della prestazione, per un totale di € 3.361,00; che i provvedimenti de quibus erano illegittimi e non trovavano giustificazione alcuna atteso che non era tenuta ad inviare annualmente la dichiarazione dei redditi poiché non percettrice di altri redditi al di fuori della pensione per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022; che, nonostante non fosse tenuta all'inoltro della dichiarazione, in data 28/03/2023, aveva comunque inviato domanda di ricostituzione reddituale nella quale aveva confermato l'assenza di redditi, oltre a quelli della pensione, per il periodo dal 2013 al 2023; che l anziché prendere atto di quanto da CP_1 lei dichiarato e ripristinare la prestazione assistenziale n. cat. inv. civ. n.07633691, aveva emesso tre indebiti previdenziali illegittimi (come sopra descritti) ed aveva revocato la prefata prestazione;
che, infatti, con comunicazione di liquidazione dell'11/12/2023, l le aveva comunicato di aver accolto la domanda presentata in CP_1 data 22/05/2023 (ap70 inoltrato nuovamente in uno al decreto di omologa del 06/02/2023 poiché la prestazione era stata sospesa dall'01/01/2023) e, quindi, di aver provveduto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dall'01/06/2023 avente numero 044-510407664754; che, come desumibile dal provvedimento di liquidazione, la prestazione non era stata ricostruita dal 24/11/2020, epoca della domanda amministrativa di aggravamento, ma dall'01/06/2023; che l'importo liquidato dall'01/06/2023 al 31/12/2023, pari ad € 2.476,00, era stato completamente trattenuto dall in virtù degli indebiti n.13798342, n. 17429696 e n. CP_1
17706254 del 02/05/2023, come si evinceva dal provvedimento di liquidazione. Deduceva, pertanto, di avere diritto all'annullamento dei prefati indebiti, al ripristino dell'assegno mensile di assistenza n.07633691 illegittimamente revocato, alla ripetizione delle somme illegittimamente trattenute dall sul rateo pensionistico CP_1 dall'01/03/2018 al 31/12/2022 pari ad € 3.361,00, alla ripetizione delle somme illegittimamente trattenute dall all'atto della riliquidazione della pensione CP_1 dell'11/12/2023 pari ad € 2.476,00, al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti per il periodo dall'01/01/2023 al 31/05/2023 pari ad € 1.632,90 nonché, infine, al pagamento di € 136,07 quale differenza del rateo di tredicesima mensilità anno 2023. Tanto premesso, conveniva l resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di CP_1 ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:”
“
1. in via principale, accertare e dichiarare che la sig.ra nel Parte_1 periodo dal 01/01/2004 a tutt'oggi non rientra tra i soggetti tenuti “per legge” a comunicare i redditi, poiché la propria situazione reddituale è desumibile dal
“casellario dell'assistenza” ed è un soggetto non produttore di alcun reddito in via generale, ovvero non produttore di redditi non conoscibili all'agenzia delle entrate e di conseguenza all' come certificato dal reddituale dell'agenzia delle entrate che CP_1 forma parte integrante del presente ricorso.
2. Sempre in via principale, Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla Parte_1 ricostituzione, d'ufficio, dell'assegno mensile di assistenza cat. Inv. Civ. n.07633691,
“illegittimamente” revocato per mancata presentazione dei redditi, poiché soggetto non obbligato alla presentazione dei redditi, con ricalcolo delle somme maturare e non corrisposte dal giorno della revoca a quello dell'effettivo ripristino, con interessi maturati e maturandi al tasso legale e con rivalutazione monetaria.
3. Per l'effetto di tale declaratoria Ordinare, quindi, all di provvedere al CP_1 ripristino dell'assegno mensile di assistenza cat. Inv. Civ. n.07633691, così come richiesto;
4. Accertata l'illegittimità della revoca dell'assegno mensile di assistenza cat. Inv. Civ. n.07633691 ed accertato in non obbligo da parte della ricorrente di comunicare i redditi annualmente per non essere percettrice di altri redditi al di fuori del prefato assegno, ordinare all'Istituto previdenziale di ANNULLARE gli indebiti CP_1 previdenziali n.13798342 di € 3.767,40; n. 17429696 di € 18.837,00 e n. 17706254 di € 7.534,80, poiché illegittimi e lesivi dei diritti della ricorrente, come in narrativa specificato;
5. in virtù dell'annullamento dei prefati indebiti, dichiarare l'illegittimità della trattenuta operata dall' sul rateo pensionistico cat. Inv. Civ. n.07633691 dal CP_1 01/03/2018 al 31/12/2022 pari ad € 3.361,00 (€ 57,96 per 58 mensilità= di € 3.361,00) e, di conseguenza, dichiarare il diritto della parte ricorrente alla ripetizione di detto importo;
6. in virtù del ripristino dell'assegno mensile di assistenza n. 07633691 con decorrenza dal 01/01/2023, dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento di € 1.632,90 a titolo di ratei pensionistici (inv civ n. 07633691) maturati e non corrisposti nel periodo dal 01/01/2023 al 31/05/2023 nonché alla ripetizione di € 2.476,00 illegittimamente trattenuti dall' per il periodo dal 01/06/2023 al 31/12/2023 per effetto della CP_1 riliquidazione dell'assegno mensile di assistenza del 11/12/2023 – (numero 044- 510407664754), come in narrativa specificato;
7. dichiarare altresì il diritto della sig.ra al pagamento di € 136,07 quale Parte_1 differenza del rateo di tredicesima mensilità per l'anno 2023 erogato dall'Ente previdenziale;
8. per l'effetto di quanto accertato, dichiarato e ordinato, condannare l' in persona CP_1 del presidente p.t. al pagamento, in favore della sig.ra , di Parte_1
€7.606,80, di cui € 3.361,00 a titolo di somme indebitamente trattenute dal 01/03/2018 al 31/12/2022 sull'assegno mensile di assistenza cat. Inv. Civ. n.07633691; € 1.632,90 titolo di ratei pensionistici inv civ maturati e non corrisposti nel periodo dal 01/01/2023 al 31/05/2023; € 2.476,00 titolo di somme indebitamente trattenute dal 01/06/2023 al 31/12/2023 nella riliquidazione dell'assegno mensile di assistenza del 11/12/2023 nonché € 136,07 quale differenza tra quanto ricevuto e quanto avrebbe dovuto ricevere a titolo di rateo di tredicesima mensilità per l'anno 2023”; il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l deducendo l'infondatezza del ricorso esponendo che la CP_1 causale dell'indebito era stata la mancata dichiarazione reddituale, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera C, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010 in quanto l'omessa presentazione da parte del pensionato della dichiarazione reddituale obbligava l' alla revoca delle prestazioni collegate al CP_1 reddito. Concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese. All'odierna udienza la causa, istruita sulla base dei documenti in atti, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
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La domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono. È necessario rilevare, preliminarmente, che oggetto del presente giudizio, che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione, è esclusivamente il rapporto obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo (cfr. Cass. civ. sez. lavoro, sent. 29 aprile 2009, n. 9986). Pertanto, nel caso di specie è irrilevante il tenore del provvedimento con il quale l comunichi la sussistenza dell'indebito, dovendosi, invece, valutare la CP_2 sussistenza o meno dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale. In particolare, la S.C. ha affermato che “dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo “ex lege” al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta” (Cass. 24.2.2003, n. 2804). Sul punto si è espressa, ancora, la Corte di Cassazione la quale in ordine alla non necessaria presenza di motivazione sui provvedimenti dell relativi alla CP_2 ripetizione di somme ha stabilito che "nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della legittimità della ripetizione dell'indebito pensionistico, pretesa dall'ente previdenziale:, è irrilevante il tenore dei provvedimenti con i quali l'istituto abbia negativamente risposto ad istanza volta ad evitare il recupero dell'indebito percepito e conseguentemente la parte non può dolersi, invocando l'ari. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della lesione del diritto di difesa per l'omessa indicazione delle norme a sostegno della ripetibilità". (Cass. 9986/09 ) Precisa la Corte che se" oggetto del giudizio è la esistenza e la ripetibilità dell'indebito rimane irrilevante il contenuto del provvedimento dell ". CP_2
Sulla questione, comunque oggetto di contrasti giurisprudenziali, è, poi, intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Si é, infatti, di recente affermato che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, é a suo esclusivo carico"(Cass. sez un 4/8/010 n 18046) Il principio enunciato, espresso in materia di indebito previdenziale si estende all'indebito assistenziale come rilevalo già in passato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: "nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito disposta dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di un'integrazione al minimo non dovuta, spetta all'attore, in base al principio generale di cui art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superavano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della predetta integrazione. Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuto grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, cioè, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che la giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
ove, invece, ad agire sia l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare”(Cass. 2006/4612) Da ultimo, la Corte di legittimità ha affermato che "in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che CP_2 quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la Corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in CP_1 grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)." (Cass 2011/198) La massima da ultimo citata sembra contrastare l'orientamento delle stesse Sezioni
Unite ma nella motivazione della sentenza si precisa che tanto può trovare applicazione il principio enunciato dalle Sezioni Unite se "nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza". Ora, nel caso in esame, è pacifico tra le parti oltre che documentalmente provato – così come emerge, d'altro canto, dallo stesso tenore letterale della memoria di costituzione dell resistente - che, nella specie, si era provveduto alla revoca definitiva della CP_1 prestazione ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera c, della legge 122 del 2010 per omessa comunicazione dei dati reddituali relativi agli anni dal 2015 a seguire. Ciò posto, si osserva, in via preliminare, che non può farsi riferimento alle disposizioni di legge in materia di prestazioni previdenziali indebitamente corrisposte giacché la presente causa concerne una prestazione assistenziale mentre le disposizioni di cui all'art. 52 della legge 9.3.1988, n. 89 si applicano esclusivamente all'ipotesi di corresponsione indebita di “ pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale”. Trattandosi di norma speciale rispetto a quella generale codicistica (art. 2033), non può applicarsi in via analogica a fattispecie da essa non espressamente contemplate. La Corte di Cassazione ha, invero, compiutamente esaminato la questione relativa alla ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente corrisposte esponendo le seguenti esaustive argomentazioni. Segnatamente, le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un. , 8 aprile 1975, n,
1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994). Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. A questa regola può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 1, circa la rettificabilità degli errori commessi dall' nell'attribuzione di CP_3 prestazione entro il termine massimo di dieci anni). Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione. Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264). La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'NP (sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed, altresì, rilevato il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (sent. 13 gennaio 2006, n. 1). La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili. La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale ( mancanza dei requisiti sanitari o reddituali) e solo quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003)”. Ciò posto, va, in via preliminare, evidenziato che il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, nel disporre che l' CP_1
e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: in particolare, se si accerta la mancanza dei requisiti reddituali non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, mentre nessuna disposizione prevede specificatamente quale sia il regime dell'indebito nel caso, che ricorre nella specie, di mancanza del requisito reddituale con riferimento ai ratei percepiti dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 269/2003. Vanno, quindi, applicate le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (ed escludendo, quindi, le disposizioni che regolano espressamente la sorte dell'indebito per la mancanza del requisito sanitario e per la mancanza del requisito reddituale in relazione ai ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003). Le disposizioni applicabili sono dunque: a) il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, secondo cui "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore ... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento"; b) il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, il quale dispone che "Con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte"; c) la L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, il quale recava una disciplina particolarmente rigorosa, prescrivendo che "nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa" (ma quest'ultima disposizione venne espressamente abrogata dall'art. 4, comma 3 - nonies introdotto dalla L. n. 425 del 1996 di conversione del D.L. n. 323 del 1996; d) la disciplina di cui alla citata L. n. 537 del 1993 si accavallò per un certo periodo con quella del D.P.R. n. 698 del 1994 il quale, all'art. 5, comma 5, prevede che "Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si da luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti". L'ultima disposizione citata, ossia il D.P.R. n. 698 del 1994 fu emessa in forza della L. n. 537 del 1993, la quale prevedeva all'art. 11 l'emanazione di un regolamento che riordinasse i procedimenti in materia di invalidità civile, ma la delega al regolamento non riguardava, invece, la materia relativa alla revoca dei benefici, la quale era integralmente disciplinata dal già riportato L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, onde detta disposizione deve ritenersi non applicabile (cfr. Cass 26 aprile 2002, n. 6091). In ogni caso tutte le disposizioni citate (ad esclusione di quella di cui al punto sub c) che, però, è stata abrogata) ed ivi compresa l'ultima (emanata come detto con eccesso di delega) prescrivono che vengano restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta (così Cass. 1446/2008 citata). Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens". Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene, appunto, nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite Per_1 della Suprema Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. In definitiva, nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che, ai fini della ripetizione, Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens in quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato. Per quanto concerne, poi, l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Suprema Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del CP_1
2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro CP_1 disposizione, relative a titolari e rispettivi coniugi e familiari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' CP_1 in via telematica. Lo stesso principio risulta, poi, ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede, al comma 1, l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed, al comma 6 dello stesso art. 13, stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio,
i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere, però, dichiarati all' . CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l già conosce. CP_1 CP_2
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione CP_2 reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di CP_1 sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere CP_1 di conoscere. Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, prevede l'istituzione presso l' del CP_1
"Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali". Infine, va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata dalla Suprema Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può, dunque, costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato ( Cass. 20.05.2021 n. 13917) che la Corte Costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est.
. Per_1
Richiamate le argomentazioni suesposte, nel caso in esame risulta pacifico tra le parti in causa che parte ricorrente, titolare di assegno mensile di assistenza cat. inv. civ. n.07633691, rientrasse, in relazione agli anni dal 2015 al 2023 ( oggetto di revoca), nei limiti reddituali richiesti per la corresponsione del trattamento assistenziale di cui è causa, revocato, come emerge dalla stessa memoria di costituzione dell resistente, CP_1 esclusivamente per la mancata comunicazione dei dati reddituali. Trattasi, in ogni caso, di una circostanza che risulta anche documentalmente provata come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 20.05.2024 in atti. Alla stregua delle considerazioni sovra esposte la domanda va, pertanto, accolta nei termini di seguito precisati.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda giudiziale, condanna l a provvedere CP_1 al ripristino dell'assegno mensile di assistenza cat. inv. civ. n. 07633691 in quanto illegittimamente revocato;
accerta e dichiara l'illegittimità degli indebiti previdenziali n.13798342 di € 3.767,40, n. 17429696 di € 18.837,00 e n. 17706254 di € 7.534,80 con il conseguente annullamento degli stessi per cui nulla parte ricorrente deve all a CP_1 tale titolo;
in virtù dell'annullamento dei prefati indebiti dichiara l'illegittimità della trattenuta operata dall sul rateo pensionistico cat. inv. civ. n.07633691 CP_1 dall'01/03/2018 al 31/12/2022 pari ad € 3.361,00 (€ 57,96 per 58 mensilità= di € 3.361,00) e, di conseguenza, dichiara il diritto della parte ricorrente alla ripetizione di detto importo;
in virtù del ripristino dell'assegno mensile di assistenza n. 07633691 dichiara il diritto della ricorrente al pagamento di € 1.632,90 a titolo di ratei pensionistici (inv civ n. 07633691) maturati e non corrisposti nel periodo dall'01/01/2023 al 31/05/2023 nonché alla ripetizione di € 2.476,00 illegittimamente trattenuti dall per il periodo dall'01/06/2023 al 31/12/2023 per effetto della CP_1 riliquidazione dell'assegno mensile di assistenza dell'11/12/2023 (numero 044- 510407664754); dichiara, altresì, il diritto al pagamento di € 136,07 quale differenza del rateo di tredicesima mensilità per l'anno 2023 erogato dall;
per Controparte_4
l'effetto di quanto accertato e dichiarato condanna l al pagamento, in favore di CP_1 parte ricorrente, di € 7.606,80 di cui € 3.361,00 a titolo di somme indebitamente trattenute dall'01/03/2018 al 31/12/2022 sull'assegno mensile di assistenza cat. inv. civ. n.07633691, € 1.632,90 a titolo di ratei pensionistici maturati e non corrisposti nel periodo dall'01/01/2023 al 31/05/2023, € 2.476,00 a titolo di somme indebitamente trattenute dall'01/06/2023 al 31/12/2023 nella riliquidazione dell'assegno mensile di assistenza dell'11/12/2023 nonché, infine, € 136,07 quale differenza tra quanto ricevuto e quanto avrebbe dovuto ricevere a titolo di rateo di tredicesima mensilità per l'anno 2023; il tutto oltre accessori di legge.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso del 27.05.2024, nei confronti dell , in Parte_1 CP_1 persona del legale rapp.te p.t., così provvede: in accoglimento della domanda giudiziale condanna l a provvedere al ripristino dell'assegno mensile di assistenza cat. inv. CP_1 civ. n. 07633691 in quanto illegittimamente revocato;
accerta e dichiara l'illegittimità degli indebiti previdenziali n.13798342 di € 3.767,40, n. 17429696 di € 18.837,00 e n. 17706254 di € 7.534,80 con il conseguente annullamento degli stessi per cui nulla parte ricorrente deve all a tale titolo;
in virtù dell'annullamento dei prefati indebiti CP_1 dichiara l'illegittimità della trattenuta operata dall sul rateo pensionistico cat. inv. CP_1 civ. n. 07633691 dall'01/03/2018 al 31/12/2022 pari ad € 3.361,00 (€ 57,96 per 58 mensilità= di € 3.361,00) e, di conseguenza, dichiara il diritto della parte ricorrente alla ripetizione di detto importo;
in virtù del ripristino dell'assegno mensile di assistenza n. 07633691 dichiara il diritto della ricorrente al pagamento di € 1.632,90 a titolo di ratei pensionistici (inv civ n. 07633691) maturati e non corrisposti nel periodo dall'01/01/2023 al 31/05/2023 nonché alla ripetizione di € 2.476,00 illegittimamente trattenuti dall per il periodo dall'01/06/2023 al 31/12/2023 per effetto della CP_1 riliquidazione dell'assegno mensile di assistenza dell'11/12/2023 (numero 044- 510407664754); dichiara, altresì, il diritto al pagamento di € 136,07 quale differenza del rateo di tredicesima mensilità per l'anno 2023 erogato dall;
per Controparte_4
l'effetto di quanto accertato e dichiarato, condanna l al pagamento, in favore di CP_1 parte ricorrente, di € 7.606,80 di cui € 3.361,00 a titolo di somme indebitamente trattenute dall'01/03/2018 al 31/12/2022 sull'assegno mensile di assistenza cat. inv. civ. n.07633691, € 1.632,90 a titolo di ratei pensionistici maturati e non corrisposti nel periodo dall'01/01/2023 al 31/05/2023, € 2.476,00 a titolo di somme indebitamente trattenute dall'01/06/2023 al 31/12/2023 nella riliquidazione dell'assegno mensile di assistenza dell'11/12/2023 nonché, infine, € 136,07 quale differenza tra quanto ricevuto e quanto avrebbe dovuto ricevere a titolo di rateo di tredicesima mensilità per l'anno 2023, il tutto oltre accessori di legge;
condanna l soccombente al pagamento delle CP_1 spese processuali che liquida in € 4.638,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 04/06/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario