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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/09/2025, n. 3620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3620 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9492/2018 avente ad oggetto “azione di accertamento”
TRA
già , con sede Parte_1 Parte_2
in Battipaglia alla via Fiorignano 5 (P. IVA ), in persona del legale P.IVA_1
rapp.te pro tempore, sig. rapp.ta e difesa, in forza di Parte_3
mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. Arturo Vassallo (C.F.
) e presso il suo studio elettivamente domiciliata presso sito C.F._1
in Montecorvino Rovella alla via Piano, 5;
- ATTRICE-
E
(già ) (Cf. ) CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
incorporante la codice fiscale giusto Controparte_3 P.IVA_3
atto di fusione in data 20 dicembre 2011 rappresentato e difeso giusta mandato in calce all'atto di costituzione, dall'avv. Lorenzo Mazzeo ( C.F._2
con studio in Napoli, e con egli elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito sempre in NAPOLI alla Piazza G. Matteotti n. 7;
- CONVENUTO –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio il al fine di far dichiarare
[...] CP_1
ed accertare dal Tribunale adito che, nello svolgimento di diversi rapporti di conto corrente n. 2959 e dei collegati conti anticipi (n. 12959, n. 770 e n. 11607) e di conto corrente n. 3978, venivano addebitati interessi, spese e commissioni non pattuite in forma scritta ed applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., nonché della Delibera CICR 09/02/2000. Pertanto,
chiedeva all'Ill.mo Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: 1)
“accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia sui conti corrente bancari n. 0890/001607 (già n. 1607), n. 0890/003978 e,
infine, n. 01890/002959 (già n. 2959), nonché sul conto anticipo fatture Italia n.
1890/011607 (già n. 11607), conto credito dinamico n. 0890/012959 e, infine, CP_4
sul conto anticipo fatture Italia n. 01890/00000000770, che la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attore importi, spese, commissioni e/o comunque addebiti, non dovuti, per i quali si insta per la dichiarazione di nullità
ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c.; 2) per l'effetto,
rideterminare l'esatto ammontare dei conti corrente bancari n. 0890/001607 (già n.
1607), n. 0890/003978 e, infine, n. 01890/002959 (già n. 2959), nonché sul conto anticipo fatture Italia n. 1890/011607 (già n. 11607), conto credito dinamico ricarica n. 0890/012959 e, infine, sul conto anticipo fatture Italia n. 01890/00000000770, in ragione di tutte le eccezioni e/o causali di cui in premessa ed alle osservazioni e
Per_ censure svolte nell'elaborato peritale redatto dal dott. ; 3) condannare la convenuta, previa rettifica del saldo contabile, al risarcimento dei danni subiti dalla attrice per gli inadempimenti testé indicati, in relazione agli artt. 1337, 1338,
1366, 1376, 1218 e 1375 c.c., ivi comprese le operazioni non autorizzate, che potrebbero essere quantificati in euro 25.000,00, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU contabile, che sin d'ora si richiede, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi allo scrivente avvocato che si dichiara, a tal uopo, antistatario”.
Con comparsa del 19.02.2019 si costituiva in giudizio il Controparte_1
eccependo preliminarmente la prescrizione del conto corrente n. 1607 poiché
chiuso ben oltre il decennio dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio del
21.09.2005; la sussistenza del requisito della forma scritta del contratto che risulta rispettato quando il contratto è redatto per iscritto, ne viene consegnata una copia al cliente ed è sottoscritto dall'investitore, mentre non è necessaria la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti;
la regolarità degli interessi applicati, nella corretta misura indicata in contratto;
la mancanza di anatocismo,
la regolarità della c.m.s. e delle spese addebitate, in quanto regolarmente previste.
Concludeva pertanto, per il rigetto integrale della domanda. Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., espletata Ctu contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 23.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita da termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il termine, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 15.05.2025 concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Qualificazione della domanda
Reputa questo Giudice preliminare qualificare la domanda come azione di accertamento e ripetizione, risultando i rapporti di conto corrente oggetto del giudizio, chiusi alla data di notifica dell'atto di citazione. Quindi le domande principali dell'attore, per come proposte utilmente in citazione, devono intendersi,
sulla premessa della illegittimità degli interessi e delle commissioni applicati e della nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come domande di accertamento e ripetizione di indebito. È utile allora ricordare come nell'azione accertamento grava sull'attore l'onere di fornire la prova della mancanza della causa debendi, nonché dell'avvenuto pagamento e del collegamento causale tra inesistenza della causa e pagamento, incombendo sull' "accipiens" la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (tra le tante, Cassazione civile, sez.
III, 17 marzo 2006, n. 5896).
È utile allora ricordare come nell'azione accertamento grava sull'attore l'onere di fornire la prova della mancanza della causa debendi, nonché dell'avvenuto pagamento e del collegamento causale tra inesistenza della causa e pagamento,
incombendo sull' "accipiens" la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (tra le tante, Cassazione civile , sez. III, 17 marzo 2006, n. 5896).
Ai fini, pertanto, della rideterminazione giudiziale del saldo del conto corrente e della conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite, la parte che agisce è onerata della prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, tenuta quindi al deposito del contratto, nonché alla produzione in giudizio dei relativi estratti conto a partire dalla data dell'apertura del conto, così da avere dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate, a meno che non vi sia un saldo iniziale ritenuto incontestato dalle parti, situazione che comunque non ricorre nel caso di specie.
Applicando le suesposte regole probatorie, può evidenziarsi che parte attrice ha difatti adempiuto al proprio onere probatorio, provvedendo al deposito degli estratti conto fino alla chiusura dei rapporti di conto corrente, senza tuttavia depositare i contratti di c/c e i connessi contratti di apertura di credito e conto anticipi accompagnati dalle relative condizioni contrattuali. Sul punto, deduceva l'inesistenza dei documenti contrattuali e la conseguente nullità ex art. 117 co. 1
TUB. La doglianza deve tuttavia ritenersi superata atteso che parte convenuta ha tempestivamente depositato tutta la documentazione contrattuale in suo possesso e riferibile ai rapporti bancari intercorsi tra le parti.
Nello specifico, ha depositato il contratto di c/c n. 01890/2959 del 11.11.2002 con relative condizioni contrattuali;
il contratto di c/c n. 3978/890 dell' 8.8.2003 con apertura di credito;
contratto di apertura di credito n. 1607/890 del 22.10.1998 con condizioni contrattuali;
il contratto di conto anticipi n. 12959/890 del 9.3.2006;
contratto ci conto anticipi n. 770 del 4.12.2013. Sulla documentazione complessivamente prodotta è stata disposta consulenza tecnica contabile ai fini dell'esatta determinazione dei rapporti di dare ed avere.
L'analisi contabile operata dall'ausiliario del Giudice ha rilevato che: i) che i contratti di c/c e connesse apertura di credito e conto anticipo su fatture risultano tutti pattuiti per iscritto, con completa indicazione delle condizioni economiche,
ivi compresi i tassi di interesse applicati;
ii) dall'esame delle condizioni di contratto si evince dunque sono stati stipulati in un periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. È ormai nota la portata della delibera del 9/2/2000,
con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità.
Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
condizioni, queste, che risultano correttamente rispettate dai contratti di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio;
iii) che, nonostante i costanti riferimenti alle modifiche contrattuali ex art 118 TUB nei contratti di affidamento susseguitisi nel tempo, nella documentazione complessivamente depositata non si ritrovano comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali approvate per iscritto e nel rispetto del preavviso di due mesi;
iv) che i tassi pattuiti sia nel contratto di c/c che nel successivo contratto di affidamento risultano conformi alle prescrizioni di cui alla L. 108/1996, non avendo né
originariamente, né successivamente superato il TSU ratione temporis applicabile;
v) che le valute indicate nel contratto sono conformi alle prescrizioni di legge;
vii)
che la c.m.s. era stata originariamente determinata solo nel suo ammontare percentuale e senza specificazione delle sue modalità di calcolo.
Sull'eccezione di prescrizione
Parte convenuta ha eccepito la prescrizione della domanda di ripetizione. Con riferimento all'eccezione di prescrizione è noto che a partire dalla pronuncia n. 24418 del 2010 delle Sezioni Unite Civili è stato elaborato il principio secondo il quale, stante la natura unitaria del contratto di conto corrente, il “dies a quo” per la prescrizione (ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.) dell'azione di ripetizione proposta dal correntista inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto,
poiché è solo in questo momento che si attualizzano le reciproche pretese creditorie e, dunque, che vi può essere tecnicamente un pagamento, un “atto solutorio” da ripetere. Soltanto laddove emerga che il correntista abbia effettuato nel corso del rapporto un “pagamento”, come laddove il conto corrente sia in passivo o “scoperto” oppure assistito da affidamento i cui limiti siano stati travalicati, il “dies a quo” della prescrizione comincerà a decorrere dalla data della singola operazione.
Con riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio: a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. 6 dicembre 2019, n.
31927; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704). In
conseguenza, l'apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato, non può che gravare sul detto soggetto.
Nel caso in esame non è in discussione la natura affidata del conto corrente. L'atto di citazione è stato notificato in data 8-10-2018 interrompendo così il termine di prescrizione. Il consulente ha verificato nel decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione ovvero il periodo dall ' 8.10.2008 all' 8.10.2018.
Il consulente ha elaborato due ipotesi ricostruttive. Il Tribunale ritiene che, in forza dei diversi oneri probatori che regolano l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal correntista debba accogliersi il primo conteggio effettuato dal ctu con un credito di € 41.477,25 a credito della società correntista per il conto 2959. Quindi, applicando i tassi bancari nei limiti del convenuto per tutti i conti corrente oggetto di causa, per il conto corrente n. 2959 applicando i tassi BOT per il periodo ante 11.11.2002; applicando la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori fino al 31.12.2013, con capitalizzazione semplice dal 01.01.2014;
applicando la capitalizzazione semplice per tutto il periodo di ricalcolo per i conti correnti anticipo n.12959/890 e n. 770 ; eliminando ogni addebito a titolo di CMS e successive commissioni dei conti correnti n. 2959, n. 3978, conti anticipi 12959, 770,
11607 e del conto 1607; applicando le date valuta bancarie, ne consegue che il saldo del conto corrente N. 2959 alla data del 31.12.2015 è pari a € 28.664,53 a credito della mentre il saldo del conto corrente N. 3978 Controparte_5
alla data del 27.11.2008 è pari a € 12.812,72 a credito della Controparte_5
per un totale di euro 41.477,25 a credito della società correntista.
[...]
Pertanto la parte convenuta va condannata al pagamento della somma di euro
41.477,25 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Spese processuali
Non resta che regolamentare le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte convenuta maggiormente soccombente e liquidate sulla base del decisum
secondo i criteri di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018 nella misura minima di euro 3.809 attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate.
Le spese della CTU già liquidate con separato decreto meritano di essere poste a carico di entrambe le parti essendo stata la CTU utile ai fini del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie la domanda attorea e accerta che il saldo del conto corrente n. 2959
alla data del 31.12.2015 è pari a € 28.664,53 a credito del correntista. 2) Accoglie la domanda attorea e accerta che il saldo del conto corrente n. 3978
alla data del 27.11.2008 è pari a € 12.812,72 a credito del correntista.
3) Condanna a pagare in favore della parte attrice la somma CP_1
di euro 41.477,25 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
4) Condanna al pagamento delle spese processuali liquidate CP_1
in euro 3.809 ( euro 851 per la fase di studio, euro 601.00 per la fase introduttiva, euro 903.00 per la fase istruttoria, euro 1.453 per la fase decisionale) oltre euro 264.00 per contributo unificato e spese oltre Iva e
CPA come per legge con distrazione in favore dell' avv.to Arturo Vassallo
dichiaratosi antistatario.
5) Pone a definitivo carico di parte attrice e con vincolo solidale le CP_1
spese di C.T.U. essendo stata la stessa utile ai fini del giudizio.
Salerno, 15.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9492/2018 avente ad oggetto “azione di accertamento”
TRA
già , con sede Parte_1 Parte_2
in Battipaglia alla via Fiorignano 5 (P. IVA ), in persona del legale P.IVA_1
rapp.te pro tempore, sig. rapp.ta e difesa, in forza di Parte_3
mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. Arturo Vassallo (C.F.
) e presso il suo studio elettivamente domiciliata presso sito C.F._1
in Montecorvino Rovella alla via Piano, 5;
- ATTRICE-
E
(già ) (Cf. ) CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
incorporante la codice fiscale giusto Controparte_3 P.IVA_3
atto di fusione in data 20 dicembre 2011 rappresentato e difeso giusta mandato in calce all'atto di costituzione, dall'avv. Lorenzo Mazzeo ( C.F._2
con studio in Napoli, e con egli elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito sempre in NAPOLI alla Piazza G. Matteotti n. 7;
- CONVENUTO –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio il al fine di far dichiarare
[...] CP_1
ed accertare dal Tribunale adito che, nello svolgimento di diversi rapporti di conto corrente n. 2959 e dei collegati conti anticipi (n. 12959, n. 770 e n. 11607) e di conto corrente n. 3978, venivano addebitati interessi, spese e commissioni non pattuite in forma scritta ed applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., nonché della Delibera CICR 09/02/2000. Pertanto,
chiedeva all'Ill.mo Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: 1)
“accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia sui conti corrente bancari n. 0890/001607 (già n. 1607), n. 0890/003978 e,
infine, n. 01890/002959 (già n. 2959), nonché sul conto anticipo fatture Italia n.
1890/011607 (già n. 11607), conto credito dinamico n. 0890/012959 e, infine, CP_4
sul conto anticipo fatture Italia n. 01890/00000000770, che la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attore importi, spese, commissioni e/o comunque addebiti, non dovuti, per i quali si insta per la dichiarazione di nullità
ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c.; 2) per l'effetto,
rideterminare l'esatto ammontare dei conti corrente bancari n. 0890/001607 (già n.
1607), n. 0890/003978 e, infine, n. 01890/002959 (già n. 2959), nonché sul conto anticipo fatture Italia n. 1890/011607 (già n. 11607), conto credito dinamico ricarica n. 0890/012959 e, infine, sul conto anticipo fatture Italia n. 01890/00000000770, in ragione di tutte le eccezioni e/o causali di cui in premessa ed alle osservazioni e
Per_ censure svolte nell'elaborato peritale redatto dal dott. ; 3) condannare la convenuta, previa rettifica del saldo contabile, al risarcimento dei danni subiti dalla attrice per gli inadempimenti testé indicati, in relazione agli artt. 1337, 1338,
1366, 1376, 1218 e 1375 c.c., ivi comprese le operazioni non autorizzate, che potrebbero essere quantificati in euro 25.000,00, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU contabile, che sin d'ora si richiede, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi allo scrivente avvocato che si dichiara, a tal uopo, antistatario”.
Con comparsa del 19.02.2019 si costituiva in giudizio il Controparte_1
eccependo preliminarmente la prescrizione del conto corrente n. 1607 poiché
chiuso ben oltre il decennio dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio del
21.09.2005; la sussistenza del requisito della forma scritta del contratto che risulta rispettato quando il contratto è redatto per iscritto, ne viene consegnata una copia al cliente ed è sottoscritto dall'investitore, mentre non è necessaria la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti;
la regolarità degli interessi applicati, nella corretta misura indicata in contratto;
la mancanza di anatocismo,
la regolarità della c.m.s. e delle spese addebitate, in quanto regolarmente previste.
Concludeva pertanto, per il rigetto integrale della domanda. Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., espletata Ctu contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 23.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita da termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il termine, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 15.05.2025 concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Qualificazione della domanda
Reputa questo Giudice preliminare qualificare la domanda come azione di accertamento e ripetizione, risultando i rapporti di conto corrente oggetto del giudizio, chiusi alla data di notifica dell'atto di citazione. Quindi le domande principali dell'attore, per come proposte utilmente in citazione, devono intendersi,
sulla premessa della illegittimità degli interessi e delle commissioni applicati e della nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come domande di accertamento e ripetizione di indebito. È utile allora ricordare come nell'azione accertamento grava sull'attore l'onere di fornire la prova della mancanza della causa debendi, nonché dell'avvenuto pagamento e del collegamento causale tra inesistenza della causa e pagamento, incombendo sull' "accipiens" la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (tra le tante, Cassazione civile, sez.
III, 17 marzo 2006, n. 5896).
È utile allora ricordare come nell'azione accertamento grava sull'attore l'onere di fornire la prova della mancanza della causa debendi, nonché dell'avvenuto pagamento e del collegamento causale tra inesistenza della causa e pagamento,
incombendo sull' "accipiens" la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (tra le tante, Cassazione civile , sez. III, 17 marzo 2006, n. 5896).
Ai fini, pertanto, della rideterminazione giudiziale del saldo del conto corrente e della conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite, la parte che agisce è onerata della prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, tenuta quindi al deposito del contratto, nonché alla produzione in giudizio dei relativi estratti conto a partire dalla data dell'apertura del conto, così da avere dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate, a meno che non vi sia un saldo iniziale ritenuto incontestato dalle parti, situazione che comunque non ricorre nel caso di specie.
Applicando le suesposte regole probatorie, può evidenziarsi che parte attrice ha difatti adempiuto al proprio onere probatorio, provvedendo al deposito degli estratti conto fino alla chiusura dei rapporti di conto corrente, senza tuttavia depositare i contratti di c/c e i connessi contratti di apertura di credito e conto anticipi accompagnati dalle relative condizioni contrattuali. Sul punto, deduceva l'inesistenza dei documenti contrattuali e la conseguente nullità ex art. 117 co. 1
TUB. La doglianza deve tuttavia ritenersi superata atteso che parte convenuta ha tempestivamente depositato tutta la documentazione contrattuale in suo possesso e riferibile ai rapporti bancari intercorsi tra le parti.
Nello specifico, ha depositato il contratto di c/c n. 01890/2959 del 11.11.2002 con relative condizioni contrattuali;
il contratto di c/c n. 3978/890 dell' 8.8.2003 con apertura di credito;
contratto di apertura di credito n. 1607/890 del 22.10.1998 con condizioni contrattuali;
il contratto di conto anticipi n. 12959/890 del 9.3.2006;
contratto ci conto anticipi n. 770 del 4.12.2013. Sulla documentazione complessivamente prodotta è stata disposta consulenza tecnica contabile ai fini dell'esatta determinazione dei rapporti di dare ed avere.
L'analisi contabile operata dall'ausiliario del Giudice ha rilevato che: i) che i contratti di c/c e connesse apertura di credito e conto anticipo su fatture risultano tutti pattuiti per iscritto, con completa indicazione delle condizioni economiche,
ivi compresi i tassi di interesse applicati;
ii) dall'esame delle condizioni di contratto si evince dunque sono stati stipulati in un periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. È ormai nota la portata della delibera del 9/2/2000,
con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità.
Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
condizioni, queste, che risultano correttamente rispettate dai contratti di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio;
iii) che, nonostante i costanti riferimenti alle modifiche contrattuali ex art 118 TUB nei contratti di affidamento susseguitisi nel tempo, nella documentazione complessivamente depositata non si ritrovano comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali approvate per iscritto e nel rispetto del preavviso di due mesi;
iv) che i tassi pattuiti sia nel contratto di c/c che nel successivo contratto di affidamento risultano conformi alle prescrizioni di cui alla L. 108/1996, non avendo né
originariamente, né successivamente superato il TSU ratione temporis applicabile;
v) che le valute indicate nel contratto sono conformi alle prescrizioni di legge;
vii)
che la c.m.s. era stata originariamente determinata solo nel suo ammontare percentuale e senza specificazione delle sue modalità di calcolo.
Sull'eccezione di prescrizione
Parte convenuta ha eccepito la prescrizione della domanda di ripetizione. Con riferimento all'eccezione di prescrizione è noto che a partire dalla pronuncia n. 24418 del 2010 delle Sezioni Unite Civili è stato elaborato il principio secondo il quale, stante la natura unitaria del contratto di conto corrente, il “dies a quo” per la prescrizione (ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.) dell'azione di ripetizione proposta dal correntista inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto,
poiché è solo in questo momento che si attualizzano le reciproche pretese creditorie e, dunque, che vi può essere tecnicamente un pagamento, un “atto solutorio” da ripetere. Soltanto laddove emerga che il correntista abbia effettuato nel corso del rapporto un “pagamento”, come laddove il conto corrente sia in passivo o “scoperto” oppure assistito da affidamento i cui limiti siano stati travalicati, il “dies a quo” della prescrizione comincerà a decorrere dalla data della singola operazione.
Con riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio: a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. 6 dicembre 2019, n.
31927; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704). In
conseguenza, l'apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato, non può che gravare sul detto soggetto.
Nel caso in esame non è in discussione la natura affidata del conto corrente. L'atto di citazione è stato notificato in data 8-10-2018 interrompendo così il termine di prescrizione. Il consulente ha verificato nel decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione ovvero il periodo dall ' 8.10.2008 all' 8.10.2018.
Il consulente ha elaborato due ipotesi ricostruttive. Il Tribunale ritiene che, in forza dei diversi oneri probatori che regolano l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal correntista debba accogliersi il primo conteggio effettuato dal ctu con un credito di € 41.477,25 a credito della società correntista per il conto 2959. Quindi, applicando i tassi bancari nei limiti del convenuto per tutti i conti corrente oggetto di causa, per il conto corrente n. 2959 applicando i tassi BOT per il periodo ante 11.11.2002; applicando la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori fino al 31.12.2013, con capitalizzazione semplice dal 01.01.2014;
applicando la capitalizzazione semplice per tutto il periodo di ricalcolo per i conti correnti anticipo n.12959/890 e n. 770 ; eliminando ogni addebito a titolo di CMS e successive commissioni dei conti correnti n. 2959, n. 3978, conti anticipi 12959, 770,
11607 e del conto 1607; applicando le date valuta bancarie, ne consegue che il saldo del conto corrente N. 2959 alla data del 31.12.2015 è pari a € 28.664,53 a credito della mentre il saldo del conto corrente N. 3978 Controparte_5
alla data del 27.11.2008 è pari a € 12.812,72 a credito della Controparte_5
per un totale di euro 41.477,25 a credito della società correntista.
[...]
Pertanto la parte convenuta va condannata al pagamento della somma di euro
41.477,25 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Spese processuali
Non resta che regolamentare le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte convenuta maggiormente soccombente e liquidate sulla base del decisum
secondo i criteri di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018 nella misura minima di euro 3.809 attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate.
Le spese della CTU già liquidate con separato decreto meritano di essere poste a carico di entrambe le parti essendo stata la CTU utile ai fini del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie la domanda attorea e accerta che il saldo del conto corrente n. 2959
alla data del 31.12.2015 è pari a € 28.664,53 a credito del correntista. 2) Accoglie la domanda attorea e accerta che il saldo del conto corrente n. 3978
alla data del 27.11.2008 è pari a € 12.812,72 a credito del correntista.
3) Condanna a pagare in favore della parte attrice la somma CP_1
di euro 41.477,25 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
4) Condanna al pagamento delle spese processuali liquidate CP_1
in euro 3.809 ( euro 851 per la fase di studio, euro 601.00 per la fase introduttiva, euro 903.00 per la fase istruttoria, euro 1.453 per la fase decisionale) oltre euro 264.00 per contributo unificato e spese oltre Iva e
CPA come per legge con distrazione in favore dell' avv.to Arturo Vassallo
dichiaratosi antistatario.
5) Pone a definitivo carico di parte attrice e con vincolo solidale le CP_1
spese di C.T.U. essendo stata la stessa utile ai fini del giudizio.
Salerno, 15.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara