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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/10/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 294/2025
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Antonio PICARDI, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n. 294/2025 R.G. in data 27.1.2025 e promossa con ricorso ex artt.
281-decies e ss. c.p.c.
da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cristian Mauro
SCREMIN, del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Padova – Via
Tiziano Aspetti 260, giusta mandato in calce al ricorso
ricorrente
contro
(già (P.IVA ), in persona del l.r.p.t. CP_1 CP_2 P.IVA_1
resistente contumace
In punto: cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale
All'udienza del 10.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dal procuratore di parte ricorrente:
1 “Nel merito:
a) previo accertamento dell'estinzione del giudizio rubricato al R.g. n.1646/2011 del Tribunale di
BA del Grappa, sospeso con ordinanza del G.I. dott. Morandini del 05.02.2014 per non essere lo stesso stato riassunto ex art. 307, comma 3, c.p.c. entro il termine perentorio del 06.09.2021,
b) ordinarsi, ai sensi dell'art. 2668 c.c., al Conservatore dei Registri Immobiliari di BA del Grappa
e/o Vicenza (Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Vicenza - Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare di BA del Grappa) di cancellare:
• la trascrizione della domanda giudiziale, eseguita in data 02-03.08.2011 al n. 7048 Registro
Generale ed al n. 4826 Registro Particolare a favore di (P.IVA/C.F. ) e
contro
CP_1 P.IVA_1 la sig.ra (C.F. ); Parte_1 C.F._1
• l'annotazione eseguita in data 02-03.08.2011 ai numeri 7048 Registro Generale e 4826 Registro
Particolare.
In ogni caso: spese ed onorari di causa integralmente rifusi”
Concisa esposizione delle ragioni
di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato, rappresentava Parte_1 che:
- l'odierna resistente aveva convenuto avanti all'allora Tribunale di BA del Grappa (con procedimento rubricato al n. 1646/2011 R.G.) la (unitamente al sig. ed Parte_1 Controparte_3 alla società CO Srl, già General Store Srl), chiedendo di essere dichiarata proprietaria dei terreni catastalmente censiti in Comune di BA del Grappa – Catasto Terreni - Foglio n. 22 – Mapp. 98 e
99 e di proprietà dell'odierna ricorrente, in forza dell'asserito contratto di compravendita del
02.07.2007 concluso con General Store Srl, dante causa della (doc.1); Parte_1
- avverso il presunto preliminare di compravendita veniva promossa querela di falso da CO Srl
(già General Store Srl) e dal (doc.3) con giudizio rubricato al n. 1269/2013 R.G. presso CP_3
l'intestato Tribunale, i quali altresì instavano per la sospensione del giudizio n. 1646/2011 R.G. (doc.
4);
2 - con provvedimento del 5.2.2014 veniva disposta la sospensione del procedimento n. 1646/2011
R.G. in attesa della definizione del giudizio di querela di falso ex art. 221 c.p.c. 4 (doc. 5);
- la falsità del documento impugnato veniva accertata con sentenza n.74/2017, pubblicata il 27.2.2017
(doc.6) e confermata anche in sede di gravame con sentenza n. 2855/2020 del 08.10.2020, pubblicata il 02.11.2020 e passata in giudicato (docc.7-8);
Su tali premesse la , attesa la mancata riassunzione del giudizio n. 1646/2011 R.G. ex Parte_1
Tribunale di BA del Grappa, adiva l'intestata autorità giudiziaria affinché venisse ordinata, previo accertamento dell'estinzione del predetto procedimento per non essere stato riassunto nel previsto termine perentorio, la cancellazione delle domande giudiziali trascritte da sui terreni della Controparte_1 ricorrente e catastalmente censiti al C.T. del Comune di BA del Grappa - Foglio n.22 – Mapp. 98
e 99, posto che il permanere di tali trascrizioni recava un grave pregiudizio alla ricorrente, impendendo la commerciabilità dei suddetti terreni.
***
Quanto sopra esposto e premesso, le domande della ricorrente devono essere accolte nel senso cui appresso.
La disciplina vigente in tema di cancellazione di trascrizione di domanda giudiziale prevede all'art. 2668 co. 2 c.c. che le domande di cui all'art. 2652 c.c. debbano esser giudizialmente cancellate anche qualora, come nel caso di specie, “il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
L'atto di citazione di (doc.1) rientra certamente nel novero dei provvedimenti trascrivibili Controparte_1
(e così trascritti, doc.12) presso i registri immobiliari della Conservatoria e dunque suscettibili di cancellazione ai sensi dell'art. 2668 c.c.
La legittimazione attiva della ricorrente ad ottenere la cancellazione della domanda giudiziale sussiste in forza della documentazione allegata agli atti di causa, la quale ha provato la sua qualità di proprietaria (docc.13,14) dei beni immobili oggetto della domanda di (immobili iscritti al Controparte_1
C.T. del Comune di BA del Grappa - Foglio n.22 – Mapp. 98 e 99). Parimenti presente l'interesse della alla cancellazione della trascrizione atteso l'effetto pregiudizievole che mina la Parte_1 commerciabilità dei predetti immobili.
3 Risulta inoltre per tabulas che nella causa, iscritta al n. 1646/2011 R.G. ex Tribunale di BA del
Grappa, il giudice titolare, con ordinanza del 5.2.2014, ha dichiarato la sospensione del processo
(doc.5), processo che, tuttavia, non è stato poi mai successivamente riassunto da alcuna delle parti in causa nel termine perentorio previsto (3 mesi a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di appello, cfr. doc.9), con la conseguenza che deve ritenersi sussistente il presupposto della estinzione per inattività delle parti ex art. 307 c.p.c. della causa indicata, prodromico alla decisione della domanda di cancellazione della trascrizione.
Come infatti più volte riconosciuto dalla Suprema Corte, l'estinzione del processo può essere oggetto di accertamento incidentale in altra causa (fra le altre, Cass. nn. 25196/2017 e 21772/2012) e ciò al fine di accertare se le questioni, che il giudice assume essere pregiudicanti rispetto alla decisione che
è chiamato ad emettere, siano state o meno definite, e risultino, quindi, coperte, o non coperte, dal giudicato.
Tanto premesso, previo accertamento, prodromico alla decisione sul petitum di causa (cancellazione della trascrizione ex art. 2668 c.c.), dell'estinzione del giudizio n. 1646/2011 RG ex Tribunale di
BA del Grappa per inattività delle parti ex art. 307 co.3 c.p.c., deve dunque accogliersi, sulla scorta della documentazione allegata, ivi compresa la dimessa sentenza d'appello, passata in giudicato, recante l'accertamento della falsità del contratto di compravendita del 02.07.2007, azionato da a fondamento delle relative domande giudiziali, la domanda di cancellazione della Controparte_1 trascrizione ex art. 2668 c.c.
La resistente del resto, mancando di costituirsi, non ha inteso evidentemente opporsi alla domanda, circostanza che integra un ulteriore indubbio argomento di prova a favore delle prospettazioni della ricorrente, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., quale riscontro sintomatico della loro fondatezza.
Deve in definitiva ordinarsi al competente Conservatore dei RR.II la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 02-03.08.2011 al n. 7048 Registro Generale ed al n. 4826
Registro Particolare a favore di e contro la sig.ra nonché CP_1 Parte_1 dell'annotazione eseguita in data 02-03.08.2011 ai numeri 7048 Registro Generale e 4826 Registro
Particolare, sollevando il Conservatore da ogni responsabilità.
In considerazione del fatto che la resistente non si è costituita e non ha quindi in alcun modo opposto la domanda (peraltro indotta pur sempre dalla condotta di inerzia della stessa), le spese processuali -
4 liquidate ex D.M. 10.03.2014 n. 55, tariffe aggiornate ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, sole fasi di studio controversia e introduttiva - possono essere calcolate secondo gli importi tariffari minimi.
P.Q.M.
pronunciando sulle domande di cui al ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) previo accertamento dell'estinzione del giudizio rubricato al R.g. n.1646/2011 dell'ex Tribunale di
BA del Grappa per non essere stato riassunto dalle parti nel termine perentorio previsto dalla legge, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di BA del Grappa e/o Vicenza (Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Vicenza - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di BA del Grappa) la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 02-
03.08.2011 al n. 7048 Registro Generale ed al n. 4826 Registro Particolare a favore di e CP_1 contro la sig.ra nonché dell'annotazione eseguita in data 02-03.08.2011 ai Parte_1 numeri 7048 Registro Generale e 4826 Registro Particolare (con esonero del Conservatore da responsabilità);
II) condanna la resistente alla rifusione alla ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 545,00 per anticipazioni, € 1.453,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge sull'imponibile.
.
Così deciso in Vicenza, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonio Picardi
5
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Antonio PICARDI, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n. 294/2025 R.G. in data 27.1.2025 e promossa con ricorso ex artt.
281-decies e ss. c.p.c.
da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cristian Mauro
SCREMIN, del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Padova – Via
Tiziano Aspetti 260, giusta mandato in calce al ricorso
ricorrente
contro
(già (P.IVA ), in persona del l.r.p.t. CP_1 CP_2 P.IVA_1
resistente contumace
In punto: cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale
All'udienza del 10.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dal procuratore di parte ricorrente:
1 “Nel merito:
a) previo accertamento dell'estinzione del giudizio rubricato al R.g. n.1646/2011 del Tribunale di
BA del Grappa, sospeso con ordinanza del G.I. dott. Morandini del 05.02.2014 per non essere lo stesso stato riassunto ex art. 307, comma 3, c.p.c. entro il termine perentorio del 06.09.2021,
b) ordinarsi, ai sensi dell'art. 2668 c.c., al Conservatore dei Registri Immobiliari di BA del Grappa
e/o Vicenza (Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Vicenza - Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare di BA del Grappa) di cancellare:
• la trascrizione della domanda giudiziale, eseguita in data 02-03.08.2011 al n. 7048 Registro
Generale ed al n. 4826 Registro Particolare a favore di (P.IVA/C.F. ) e
contro
CP_1 P.IVA_1 la sig.ra (C.F. ); Parte_1 C.F._1
• l'annotazione eseguita in data 02-03.08.2011 ai numeri 7048 Registro Generale e 4826 Registro
Particolare.
In ogni caso: spese ed onorari di causa integralmente rifusi”
Concisa esposizione delle ragioni
di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato, rappresentava Parte_1 che:
- l'odierna resistente aveva convenuto avanti all'allora Tribunale di BA del Grappa (con procedimento rubricato al n. 1646/2011 R.G.) la (unitamente al sig. ed Parte_1 Controparte_3 alla società CO Srl, già General Store Srl), chiedendo di essere dichiarata proprietaria dei terreni catastalmente censiti in Comune di BA del Grappa – Catasto Terreni - Foglio n. 22 – Mapp. 98 e
99 e di proprietà dell'odierna ricorrente, in forza dell'asserito contratto di compravendita del
02.07.2007 concluso con General Store Srl, dante causa della (doc.1); Parte_1
- avverso il presunto preliminare di compravendita veniva promossa querela di falso da CO Srl
(già General Store Srl) e dal (doc.3) con giudizio rubricato al n. 1269/2013 R.G. presso CP_3
l'intestato Tribunale, i quali altresì instavano per la sospensione del giudizio n. 1646/2011 R.G. (doc.
4);
2 - con provvedimento del 5.2.2014 veniva disposta la sospensione del procedimento n. 1646/2011
R.G. in attesa della definizione del giudizio di querela di falso ex art. 221 c.p.c. 4 (doc. 5);
- la falsità del documento impugnato veniva accertata con sentenza n.74/2017, pubblicata il 27.2.2017
(doc.6) e confermata anche in sede di gravame con sentenza n. 2855/2020 del 08.10.2020, pubblicata il 02.11.2020 e passata in giudicato (docc.7-8);
Su tali premesse la , attesa la mancata riassunzione del giudizio n. 1646/2011 R.G. ex Parte_1
Tribunale di BA del Grappa, adiva l'intestata autorità giudiziaria affinché venisse ordinata, previo accertamento dell'estinzione del predetto procedimento per non essere stato riassunto nel previsto termine perentorio, la cancellazione delle domande giudiziali trascritte da sui terreni della Controparte_1 ricorrente e catastalmente censiti al C.T. del Comune di BA del Grappa - Foglio n.22 – Mapp. 98
e 99, posto che il permanere di tali trascrizioni recava un grave pregiudizio alla ricorrente, impendendo la commerciabilità dei suddetti terreni.
***
Quanto sopra esposto e premesso, le domande della ricorrente devono essere accolte nel senso cui appresso.
La disciplina vigente in tema di cancellazione di trascrizione di domanda giudiziale prevede all'art. 2668 co. 2 c.c. che le domande di cui all'art. 2652 c.c. debbano esser giudizialmente cancellate anche qualora, come nel caso di specie, “il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
L'atto di citazione di (doc.1) rientra certamente nel novero dei provvedimenti trascrivibili Controparte_1
(e così trascritti, doc.12) presso i registri immobiliari della Conservatoria e dunque suscettibili di cancellazione ai sensi dell'art. 2668 c.c.
La legittimazione attiva della ricorrente ad ottenere la cancellazione della domanda giudiziale sussiste in forza della documentazione allegata agli atti di causa, la quale ha provato la sua qualità di proprietaria (docc.13,14) dei beni immobili oggetto della domanda di (immobili iscritti al Controparte_1
C.T. del Comune di BA del Grappa - Foglio n.22 – Mapp. 98 e 99). Parimenti presente l'interesse della alla cancellazione della trascrizione atteso l'effetto pregiudizievole che mina la Parte_1 commerciabilità dei predetti immobili.
3 Risulta inoltre per tabulas che nella causa, iscritta al n. 1646/2011 R.G. ex Tribunale di BA del
Grappa, il giudice titolare, con ordinanza del 5.2.2014, ha dichiarato la sospensione del processo
(doc.5), processo che, tuttavia, non è stato poi mai successivamente riassunto da alcuna delle parti in causa nel termine perentorio previsto (3 mesi a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di appello, cfr. doc.9), con la conseguenza che deve ritenersi sussistente il presupposto della estinzione per inattività delle parti ex art. 307 c.p.c. della causa indicata, prodromico alla decisione della domanda di cancellazione della trascrizione.
Come infatti più volte riconosciuto dalla Suprema Corte, l'estinzione del processo può essere oggetto di accertamento incidentale in altra causa (fra le altre, Cass. nn. 25196/2017 e 21772/2012) e ciò al fine di accertare se le questioni, che il giudice assume essere pregiudicanti rispetto alla decisione che
è chiamato ad emettere, siano state o meno definite, e risultino, quindi, coperte, o non coperte, dal giudicato.
Tanto premesso, previo accertamento, prodromico alla decisione sul petitum di causa (cancellazione della trascrizione ex art. 2668 c.c.), dell'estinzione del giudizio n. 1646/2011 RG ex Tribunale di
BA del Grappa per inattività delle parti ex art. 307 co.3 c.p.c., deve dunque accogliersi, sulla scorta della documentazione allegata, ivi compresa la dimessa sentenza d'appello, passata in giudicato, recante l'accertamento della falsità del contratto di compravendita del 02.07.2007, azionato da a fondamento delle relative domande giudiziali, la domanda di cancellazione della Controparte_1 trascrizione ex art. 2668 c.c.
La resistente del resto, mancando di costituirsi, non ha inteso evidentemente opporsi alla domanda, circostanza che integra un ulteriore indubbio argomento di prova a favore delle prospettazioni della ricorrente, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., quale riscontro sintomatico della loro fondatezza.
Deve in definitiva ordinarsi al competente Conservatore dei RR.II la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 02-03.08.2011 al n. 7048 Registro Generale ed al n. 4826
Registro Particolare a favore di e contro la sig.ra nonché CP_1 Parte_1 dell'annotazione eseguita in data 02-03.08.2011 ai numeri 7048 Registro Generale e 4826 Registro
Particolare, sollevando il Conservatore da ogni responsabilità.
In considerazione del fatto che la resistente non si è costituita e non ha quindi in alcun modo opposto la domanda (peraltro indotta pur sempre dalla condotta di inerzia della stessa), le spese processuali -
4 liquidate ex D.M. 10.03.2014 n. 55, tariffe aggiornate ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, sole fasi di studio controversia e introduttiva - possono essere calcolate secondo gli importi tariffari minimi.
P.Q.M.
pronunciando sulle domande di cui al ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) previo accertamento dell'estinzione del giudizio rubricato al R.g. n.1646/2011 dell'ex Tribunale di
BA del Grappa per non essere stato riassunto dalle parti nel termine perentorio previsto dalla legge, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di BA del Grappa e/o Vicenza (Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Vicenza - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di BA del Grappa) la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 02-
03.08.2011 al n. 7048 Registro Generale ed al n. 4826 Registro Particolare a favore di e CP_1 contro la sig.ra nonché dell'annotazione eseguita in data 02-03.08.2011 ai Parte_1 numeri 7048 Registro Generale e 4826 Registro Particolare (con esonero del Conservatore da responsabilità);
II) condanna la resistente alla rifusione alla ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 545,00 per anticipazioni, € 1.453,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge sull'imponibile.
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Così deciso in Vicenza, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonio Picardi
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