Trib. Vicenza, sentenza 30/10/2025, n. 1513
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Sentenza 30 ottobre 2025

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Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una persona fisica, rappresentata e difesa da un avvocato, contro una società resistente contumace, avente ad oggetto la cancellazione di una trascrizione di domanda giudiziale. La ricorrente ha dedotto che la resistente aveva precedentemente convenuto in giudizio la ricorrente e altri soggetti, chiedendo di essere dichiarata proprietaria di determinati terreni in forza di un asserito contratto di compravendita. Avverso tale contratto era stata promossa querela di falso, il cui giudizio era stato sospeso in attesa della definizione della querela. La falsità del documento era stata accertata con sentenza passata in giudicato. La ricorrente, premesso che il giudizio originario non era stato riassunto nel termine perentorio, chiedeva l'accertamento dell'estinzione di tale procedimento e, conseguentemente, l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sui terreni di sua proprietà, al fine di rimuovere il pregiudizio alla commerciabilità degli stessi.

Il Tribunale di Vicenza ha accolto le domande della ricorrente. Ha preliminarmente accertato l'estinzione del giudizio originario, iscritto al n. 1646/2011 del Tribunale di Bassano del Grappa, per intervenuta inattività delle parti ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., dato che il processo, sospeso con ordinanza del 5 febbraio 2014, non era stato riassunto nel termine perentorio successivo al passaggio in giudicato della sentenza di appello. Ha altresì accertato che l'atto di citazione originario rientrava tra i provvedimenti trascrivibili e suscettibili di cancellazione ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c., anche in caso di estinzione del processo per inattività delle parti. La legittimazione attiva della ricorrente è stata riconosciuta in forza della documentazione attestante la sua qualità di proprietaria dei beni immobili oggetto della domanda giudiziale, così come il suo interesse alla cancellazione per il pregiudizio alla commerciabilità. La sentenza ha quindi ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bassano del Grappa e/o Vicenza la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e della relativa annotazione. Le spese processuali sono state poste a carico della resistente contumace, liquidate in applicazione dei minimi tariffari, in considerazione della sua inerzia e della condotta che aveva indotto la controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Vicenza, sentenza 30/10/2025, n. 1513
    Giurisdizione : Trib. Vicenza
    Numero : 1513
    Data del deposito : 30 ottobre 2025

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