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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/11/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1356/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. IR TO Presidente dr. Marianna Frangiosa Giudice dr. LE AT Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1356/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LUIGI PAPALEO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DOMENICO AMATUCCI
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 24/4/2025, parte ricorrente si riportava al proprio atto introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/12/2024, (nata a Parte_1
Polla il 23/2/1962) ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto con (nato a [...] il CP_1
23/11/1959) in data 18/10/1987, regolarmente trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Polla, anno 1987, n. 40, p. II, serie A, optando per il regime patrimoniale della comunione legale.
Dalla loro unione erano nate due figlie: (nata a [...], il Persona_1
22/9/1988) e (nato a [...], il [...]). Persona_2
Pur a seguito di regolare notifica, non si costituiva. Persona_2
Il Giudice, all'udienza del 24/4/2025, sentita la ricorrente - preso atto dell'impossibilità di riconciliarsi e della volontà di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione, perfezionatasi, in data 12/4/2022, con sentenza n.
238/2022 del Tribunale di Lagonegro - dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta non necessaria l'istruzione probatoria della causa, invitava parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni, riservando, all'esito, di relazionare al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato, oltre che dagli artt. 143 - 147
c.c., dall'art. 30 della Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2,
L. 898/1970 atteso che dalla data di comparizione personale delle parti in sede di udienza presidenziale dinanzi al Tribunale di Lagonegro, a quella della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si è mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare. In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione, essendo il resistente rimasto contumace.
Va dunque accolta la relativa domanda.
Con riferimento alle statuizioni accessorie, deve, per contro, precisarsi quanto segue.
In particolare, nell'ambito della sentenza resa dal Tribunale di
Lagonegro, con riferimento alle sole statuizioni accessorie, era espressamente statuita l'assegnazione della casa coniugale in favore di e la previsione, a carico di Parte_1 CP_1 dell'obbligo di corrispondere direttamente ai figli e Persona_2 Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, € 450,00 mensili a titolo di assegno
[...] di mantenimento rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate legate a motivi di salute, studio ed altre attività sportive o culturali.
Si rende, dunque, necessaria una breve premessa in ordine al diritto al mantenimento dei figli maggiorenni.
È noto, infatti, che la norma centrale sui diritti del figlio, che correlativamente definisce anche i doveri dei genitori, è l'art. 315 bis c.c., che non opera alcuna distinzione tra i diritti del figlio maggiorenne e del figlio minorenne se non, al comma terzo, per il solo diritto di ascolto, proprio solo del figlio minorenne. Del resto, che l'ordinamento non operi alcun distinguo sulla base dell'età del figlio è testimoniato anche dal disposto dell'art. 316 c.c., sulla responsabilità genitoriale, dell'art. 316 bis c.c., in materia di concorso nel mantenimento, e, più a monte, dell'art. 30 Cost., il quale afferma che "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio".
La ratio della mancata distinzione risiede nel principio ispiratore della riforma della filiazione, operata con la legge 219/2012 e completata con il d.lgs. n. 154/2013, che, nel sostituire l'istituto della potestà genitoriale con quello della responsabilità genitoriale, ha comportato il mutamento, da un punto di vista giuridico, della considerazione del rapporto tra genitori e figlio, nella quale vengono posti in primo piano i diritti di quest'ultimo, senza alcuna limitazione temporale, in precedenza prevista dal vecchio disposto dell'art. 316 c.c., che originariamente la individuava nel raggiungimento della maggiore età del figlio o nella sua emancipazione;
la riformulazione della succitata norma ha, dunque, comportato che, pur cessando i poteri di rappresentanza, la cura che il genitore deve prestare al figlio prosegue ben oltre il raggiungimento della maggiore età e fino al conseguimento della indipendenza economica.
La lettura della norma, in combinato con l'art. 315 bis c.c., che sancisce i diritti del figlio in relazione ai quali i genitori sono tenuti all'adempimento dei propri doveri, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio, costituisce l'oggetto principale della responsabilità genitoriale;
per cui, come sottolinea la relazione illustrativa, la responsabilità genitoriale non viene meno con la maggiore età, ma perdura, quantomeno nella sua componente economica, sino a che il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza.
In questo contesto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
“l'art. 337-septies c.c. non costituisce la fonte dell'obbligo dei genitori, ma piuttosto la norma che specifica la modalità con il quale il dovere di mantenimento si assolve - in caso di scissione della coppia genitoriale - nei confronti dei figli maggiorenni: e cioè con il pagamento di un assegno periodico, qualora non sia ancora conseguita l'autonomia economica, versato direttamente all'avente diritto, salvo diversa determinazione del giudice” (Cass., sez. I, 8/5/2025, n. 12121).
A questi principi, peraltro, si giustappone il principio di autoresponsabilità, cui richiamare il figlio per impedirgli di abusare del suo diritto, poiché il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ma anche del dovere del medesimo di ricercare un lavoro, contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel figlio adulto l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata
(cfr. Cass. 12952/2016; Cass. n. 5088/2018; Cass. n. 29264/2022; Cass.
26875/2023; Cass. n. 12123/2024); analoghi principi, del resto, erano già stati enunciati dalla Suprema Corte anche con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, laddove si era affermato che il figlio non può pretendere la protrazione degli obblighi parentali oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (cfr. Cass. Sez. Un.,
n.20448/2014).
Se così è, dunque, “il ruolo di supporto dei genitori, pur diversamente modulandosi al conseguimento della maggiore età, termina solo nel momento in cui il figlio si inserisce (o avrebbe dovuto farlo secondo i paramenti di una diligente condotta) in modo indipendente ed autonomo nella società e comunque non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo, in spregio al dovere di solidarietà di cui è richiesto
l'adempimento a tutti i consociati (art. 2 Cost.), a maggior ragione all'interno della formazione sociale famiglia” (Cass., n. 12121/2025 cit.).
Sono, dunque, compiti del giudice: quello di verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto -responsabilità che incombono sul figlio;
quello di modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; quello, infine, di stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento.
Con particolare riguardo alla durata, dunque, deve evidenziarsi che l'età
è un importante parametro di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass., n. 2252/2024).
Venendo, dunque, alla ripartizione dell'onere probatorio, deve precisarsi che l'onere di provare la sussistenza delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cass. n. 26875/2023).
In particolare, il principio di cui all'art. 2697 c.c. opera nel senso di far gravare sull'attore – e non sul convenuto – la prova dei fatti costituitivi del diritto, mentre grava sul debitore il conseguimento dell'indipendenza economica o il suo mancato conseguimento per negligenza dell'interessato, quale fatto estintivo del credito.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'età del figlio è destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento, con la precisazione che se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento, mentre, per il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a carico del richiedente delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. n. 26875/2023).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce dell'età senza dubbio adulta dei figli, nati, rispettivamente, nel 1988 e nel 1990, sarebbe stato onere della ricorrente provare puntualmente la persistenza del loro diritto al mantenimento da parte del resistente.
Sul punto, è appena il caso di sottolineare che l'efficacia ultrattiva della sentenza di separazione perdura, come noto, sino alla formazione del nuovo titolo richiesto nell'ambito di giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituito dall'ordinanza resa all'esito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi o, qualora manchi detto provvedimento, sino alla pronuncia di divorzio. Di conseguenza, la richiesta di conferma delle condizioni di separazione non può che essere considerata quale domanda rinnovata, i cui presupposti devono essere nuovamente vagliati dal Tribunali. All'uopo, dunque, deve evidenziarsi che, in applicazione delle suesposte coordinate interpretative, a fronte dell'età dei figli, la ricorrente avrebbe dovuto fornire prova puntuale della persistenza delle condizioni atte a riconoscere il relativo diritto al mantenimento;
tuttavia ella non ha a tanto provveduto, non avendo nemmeno articolato alcuna istanza istruttoria sul punto, né, più a monte alcunché allegato sul punto ed avendo, anzi, in sede di ricorso, espressamente evidenziato che essi
“all'epoca” non erano economicamente autosufficienti (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo).
Del resto, le motivazioni poste alla base della presente pronuncia erano già state espresse e condivise anche dal giudice della separazione, che, infatti, in quella sede, aveva valorizzato l'espressa allegazione (in questa sede, per contro, del tutto mancante), da parte dell'odierna ricorrente, della non indipendenza economica dei figli, non contestata, se non tardivamente, nell'ottica della suddetta pronuncia, dal resistente, solo in occasione del deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6 n. 2
c.p.c.
Analogamente è a dirsi con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, la cui statuizione non può, in questa sede essere resa, poiché la ricorrente nulla ha allegato e provato circa la necessaria perdurante e stabile convivenza del coniuge richiedente con i figli maggiorenni.
Sul punto, è appena il caso di evidenziare che il Collegio ritiene di aderire al parimenti consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa”, ragion per cui
“deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (Cass., sez. I, 30/05/2025, n.14458), con la precisazione che, anche in relazione a tale aspetto, valgono i suesposti principi in materia di onere probatorio.
Le spese di giudizio, attesa la natura della pronuncia, l'andamento e gli esiti del giudizio, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/10/1987 in Polla (SA) da (nata a [...] il Parte_1
23/271962, C.F. ) e (nato a [...] C.F._1 CP_1 il 23/11/1959, C.F. ), trascritto nei registri degli C.F._2
Atti di matrimonio del Comune di Polla, numero 40, parte II, anno 1987, alle condizioni di cui in parte motiva.
- Rigetta la domanda di conferma delle statuizioni accessorie rese in sede di separazione.
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vallo della Lucania, 6/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
LE AT IR TO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. IR TO Presidente dr. Marianna Frangiosa Giudice dr. LE AT Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1356/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LUIGI PAPALEO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DOMENICO AMATUCCI
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 24/4/2025, parte ricorrente si riportava al proprio atto introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/12/2024, (nata a Parte_1
Polla il 23/2/1962) ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto con (nato a [...] il CP_1
23/11/1959) in data 18/10/1987, regolarmente trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Polla, anno 1987, n. 40, p. II, serie A, optando per il regime patrimoniale della comunione legale.
Dalla loro unione erano nate due figlie: (nata a [...], il Persona_1
22/9/1988) e (nato a [...], il [...]). Persona_2
Pur a seguito di regolare notifica, non si costituiva. Persona_2
Il Giudice, all'udienza del 24/4/2025, sentita la ricorrente - preso atto dell'impossibilità di riconciliarsi e della volontà di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione, perfezionatasi, in data 12/4/2022, con sentenza n.
238/2022 del Tribunale di Lagonegro - dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta non necessaria l'istruzione probatoria della causa, invitava parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni, riservando, all'esito, di relazionare al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato, oltre che dagli artt. 143 - 147
c.c., dall'art. 30 della Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2,
L. 898/1970 atteso che dalla data di comparizione personale delle parti in sede di udienza presidenziale dinanzi al Tribunale di Lagonegro, a quella della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si è mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare. In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione, essendo il resistente rimasto contumace.
Va dunque accolta la relativa domanda.
Con riferimento alle statuizioni accessorie, deve, per contro, precisarsi quanto segue.
In particolare, nell'ambito della sentenza resa dal Tribunale di
Lagonegro, con riferimento alle sole statuizioni accessorie, era espressamente statuita l'assegnazione della casa coniugale in favore di e la previsione, a carico di Parte_1 CP_1 dell'obbligo di corrispondere direttamente ai figli e Persona_2 Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, € 450,00 mensili a titolo di assegno
[...] di mantenimento rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate legate a motivi di salute, studio ed altre attività sportive o culturali.
Si rende, dunque, necessaria una breve premessa in ordine al diritto al mantenimento dei figli maggiorenni.
È noto, infatti, che la norma centrale sui diritti del figlio, che correlativamente definisce anche i doveri dei genitori, è l'art. 315 bis c.c., che non opera alcuna distinzione tra i diritti del figlio maggiorenne e del figlio minorenne se non, al comma terzo, per il solo diritto di ascolto, proprio solo del figlio minorenne. Del resto, che l'ordinamento non operi alcun distinguo sulla base dell'età del figlio è testimoniato anche dal disposto dell'art. 316 c.c., sulla responsabilità genitoriale, dell'art. 316 bis c.c., in materia di concorso nel mantenimento, e, più a monte, dell'art. 30 Cost., il quale afferma che "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio".
La ratio della mancata distinzione risiede nel principio ispiratore della riforma della filiazione, operata con la legge 219/2012 e completata con il d.lgs. n. 154/2013, che, nel sostituire l'istituto della potestà genitoriale con quello della responsabilità genitoriale, ha comportato il mutamento, da un punto di vista giuridico, della considerazione del rapporto tra genitori e figlio, nella quale vengono posti in primo piano i diritti di quest'ultimo, senza alcuna limitazione temporale, in precedenza prevista dal vecchio disposto dell'art. 316 c.c., che originariamente la individuava nel raggiungimento della maggiore età del figlio o nella sua emancipazione;
la riformulazione della succitata norma ha, dunque, comportato che, pur cessando i poteri di rappresentanza, la cura che il genitore deve prestare al figlio prosegue ben oltre il raggiungimento della maggiore età e fino al conseguimento della indipendenza economica.
La lettura della norma, in combinato con l'art. 315 bis c.c., che sancisce i diritti del figlio in relazione ai quali i genitori sono tenuti all'adempimento dei propri doveri, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio, costituisce l'oggetto principale della responsabilità genitoriale;
per cui, come sottolinea la relazione illustrativa, la responsabilità genitoriale non viene meno con la maggiore età, ma perdura, quantomeno nella sua componente economica, sino a che il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza.
In questo contesto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
“l'art. 337-septies c.c. non costituisce la fonte dell'obbligo dei genitori, ma piuttosto la norma che specifica la modalità con il quale il dovere di mantenimento si assolve - in caso di scissione della coppia genitoriale - nei confronti dei figli maggiorenni: e cioè con il pagamento di un assegno periodico, qualora non sia ancora conseguita l'autonomia economica, versato direttamente all'avente diritto, salvo diversa determinazione del giudice” (Cass., sez. I, 8/5/2025, n. 12121).
A questi principi, peraltro, si giustappone il principio di autoresponsabilità, cui richiamare il figlio per impedirgli di abusare del suo diritto, poiché il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ma anche del dovere del medesimo di ricercare un lavoro, contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel figlio adulto l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata
(cfr. Cass. 12952/2016; Cass. n. 5088/2018; Cass. n. 29264/2022; Cass.
26875/2023; Cass. n. 12123/2024); analoghi principi, del resto, erano già stati enunciati dalla Suprema Corte anche con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, laddove si era affermato che il figlio non può pretendere la protrazione degli obblighi parentali oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (cfr. Cass. Sez. Un.,
n.20448/2014).
Se così è, dunque, “il ruolo di supporto dei genitori, pur diversamente modulandosi al conseguimento della maggiore età, termina solo nel momento in cui il figlio si inserisce (o avrebbe dovuto farlo secondo i paramenti di una diligente condotta) in modo indipendente ed autonomo nella società e comunque non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo, in spregio al dovere di solidarietà di cui è richiesto
l'adempimento a tutti i consociati (art. 2 Cost.), a maggior ragione all'interno della formazione sociale famiglia” (Cass., n. 12121/2025 cit.).
Sono, dunque, compiti del giudice: quello di verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto -responsabilità che incombono sul figlio;
quello di modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; quello, infine, di stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento.
Con particolare riguardo alla durata, dunque, deve evidenziarsi che l'età
è un importante parametro di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass., n. 2252/2024).
Venendo, dunque, alla ripartizione dell'onere probatorio, deve precisarsi che l'onere di provare la sussistenza delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cass. n. 26875/2023).
In particolare, il principio di cui all'art. 2697 c.c. opera nel senso di far gravare sull'attore – e non sul convenuto – la prova dei fatti costituitivi del diritto, mentre grava sul debitore il conseguimento dell'indipendenza economica o il suo mancato conseguimento per negligenza dell'interessato, quale fatto estintivo del credito.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'età del figlio è destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento, con la precisazione che se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento, mentre, per il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a carico del richiedente delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. n. 26875/2023).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce dell'età senza dubbio adulta dei figli, nati, rispettivamente, nel 1988 e nel 1990, sarebbe stato onere della ricorrente provare puntualmente la persistenza del loro diritto al mantenimento da parte del resistente.
Sul punto, è appena il caso di sottolineare che l'efficacia ultrattiva della sentenza di separazione perdura, come noto, sino alla formazione del nuovo titolo richiesto nell'ambito di giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituito dall'ordinanza resa all'esito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi o, qualora manchi detto provvedimento, sino alla pronuncia di divorzio. Di conseguenza, la richiesta di conferma delle condizioni di separazione non può che essere considerata quale domanda rinnovata, i cui presupposti devono essere nuovamente vagliati dal Tribunali. All'uopo, dunque, deve evidenziarsi che, in applicazione delle suesposte coordinate interpretative, a fronte dell'età dei figli, la ricorrente avrebbe dovuto fornire prova puntuale della persistenza delle condizioni atte a riconoscere il relativo diritto al mantenimento;
tuttavia ella non ha a tanto provveduto, non avendo nemmeno articolato alcuna istanza istruttoria sul punto, né, più a monte alcunché allegato sul punto ed avendo, anzi, in sede di ricorso, espressamente evidenziato che essi
“all'epoca” non erano economicamente autosufficienti (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo).
Del resto, le motivazioni poste alla base della presente pronuncia erano già state espresse e condivise anche dal giudice della separazione, che, infatti, in quella sede, aveva valorizzato l'espressa allegazione (in questa sede, per contro, del tutto mancante), da parte dell'odierna ricorrente, della non indipendenza economica dei figli, non contestata, se non tardivamente, nell'ottica della suddetta pronuncia, dal resistente, solo in occasione del deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6 n. 2
c.p.c.
Analogamente è a dirsi con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, la cui statuizione non può, in questa sede essere resa, poiché la ricorrente nulla ha allegato e provato circa la necessaria perdurante e stabile convivenza del coniuge richiedente con i figli maggiorenni.
Sul punto, è appena il caso di evidenziare che il Collegio ritiene di aderire al parimenti consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa”, ragion per cui
“deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (Cass., sez. I, 30/05/2025, n.14458), con la precisazione che, anche in relazione a tale aspetto, valgono i suesposti principi in materia di onere probatorio.
Le spese di giudizio, attesa la natura della pronuncia, l'andamento e gli esiti del giudizio, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/10/1987 in Polla (SA) da (nata a [...] il Parte_1
23/271962, C.F. ) e (nato a [...] C.F._1 CP_1 il 23/11/1959, C.F. ), trascritto nei registri degli C.F._2
Atti di matrimonio del Comune di Polla, numero 40, parte II, anno 1987, alle condizioni di cui in parte motiva.
- Rigetta la domanda di conferma delle statuizioni accessorie rese in sede di separazione.
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vallo della Lucania, 6/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
LE AT IR TO