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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 8854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8854 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 2436/2024 R.G.
posto che con ordinanza resa all'udienza del 21.10.2025 l'udienza in prosieguo stata sostituita dal deposito di “note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito di tali note fino al 25.11.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Riccardo
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'1.2.2024 la ricorrente, titolare di assegno sociale ha dedotto:
- che, con missiva datata 4.11.2021 l' le ha comunicato la sospensione di tale CP_1 prestazione in quanto dal gennaio 2020 al novembre 2021 aveva ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto, per complessivi € 9.497,28, per il presunto superamento dei limiti reddituali;
- che in data 3.3.2022, tramite il patronato ha presentato domanda di ricostituzione CP_2 volta al ripristino della prestazione, allegando certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate;
CP_
- che in data 25.1.2023 l' ha comunicato il rigetto di tale istanza;
- che, tenuto conto dei redditi dichiarati (anno 2020: € 3.355,00; anno 2021: € 3.158,00; anno 2022: € 2.648,00) non ha superato i limiti reddituali di legge per poter beneficiare dell'assegno sociale. Sulla base di tali premesse, ha concluso chiedendo di:
1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale a far data dal mese di dicembre 2021, ovvero da qualsiasi altra data;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione del richiamato assegno sociale, con conseguente annullamento del debito formatosi pari ad € 9.497,28,
o di qualsiasi altra somma maggiore o minore, nonché restituzione delle somme indebitamente trattenute
1 vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso. In particolare, dopo aver richiamato la normativa sull'indebito, ha dedotto (il grassetto è quello della memoria difensiva):
- che “l'indebito n. 16592293 di € 9.497,28 deriva da una ricostituzione batch (controllo automatizzato) della prestazione n. 044-510007157226 Cat. INVCIV (allegato 1)”;
- che “la ricorrente, titolare della prestazione dal 01/12/2009, era invalida parziale e beneficiava del solo assegno (fascia 34), cristallizzata in Assegno sociale per età anagrafica”;
- che “i limiti reddituali per beneficiare della prestazione sono diversi in caso di invalidi totali o parziali”;
- che “detta ricostituzione ha comportato la revoca della prestazione per il periodo 01/01/2020 - 30/11/2021 per superamento limiti reddituali”;
- che “il superamento della soglia di reddito deriva dalla percezione da parte della ricorrente di redditi da immobili e non da pensione o da retribuzione, per cui in mancanza di dichiarazione dell'interessata l'Istituto previdenziale non può esserne a conoscenza”;
- che “da un controllo in PuntoFisco, la ricorrente risulta locataria di immobile soggetto a cedolare secca (allegati 2, 3, 4)”;
- che “Il regime agevolato della cedolare secca, pur non entrando a far parte dell'imponibile IRPEF, deve essere considerato ai fini del riconoscimento della spettanza
o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso dei requisiti di reddito. Quindi anche tale reddito rileva ai fini della pensione di invalidità civile”;
- che “inoltre, nel 2018 e nel 2022 risultano atti di compravendita di fabbricati in qualità di dante causa (allegati 4 e 5)”;
- che, “per quanto attiene alla gestione dell'indebito, il TO8 non risulta consegnato per destinatario irreperibile (vedi ricevuta di ritorno – allegato 6)”;
- che “i limiti reddituali sono stabiliti da circolare n.148/2020 (in allegato la CP_1 tabella)”;
- che, “nel caso di specie il limite è fissato ad euro 4.931,29 (pag 34 allegato)”;
- che, “ai fini del calcolo reddituale rilevante per beneficiare della prestazione, occorre sommare al reddito imponibile (2.841 euro) le rendite catastali e i redditi da cedolare secca che non rientrano nel totale della dichiarazione dei redditi (anno di riferimento 2019)”;
- che, “il reddito della ricorrente, ai fini della prestazione, è pari a 6.437,01 euro”, come tabella di cui alla memoria difensiva;
- che, sulla base del messaggio Hermes 1688/2022 “è necessario tener conto dei redditi da pensione conseguiti dal beneficiario della prestazione assistenziale nello stesso anno. Per tutte le altre tipologie di reddito, ovvero a titolo esemplificativo redditi da lavoro dipendente, redditi da terreni, fabbricati e altri redditi soggetti a IRPEF, devono essere considerati, invece, gli importi conseguiti nell'anno solare precedente. Questi ultimi redditi devono essere comunicati ogni anno dall'interessato con apposito modello Red”.
*** La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Deve premettersi che sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze:
- che la ricorrente era titolare di assegno di invalidità civile, poi cristallizzato in Assegno sociale “Cat. INV. CIV n. 07157226” (cfr. comunicazione del 4.11.2021);
2 CP_
- che con comunicazione datata 4.11.2021 l' ha sospeso il pagamento di tale prestazione ritenendo che dal gennaio 2020 al novembre 2021 era stata erroneamente erogata la suindicata prestazione per superamento dei limiti reddituali.
Di contro la ricorrente contesta tale superamento.
Il nodo della controversia, pertanto, attiene unicamente al superamento o meno da parte dell'istante dei limiti di reddito di legge a decorrere dal gennaio 2020, essendo invece pacifica la sussistenza di tutti gli altri elementi costitutivi del diritto all'assegno sociale.
In relazione al requisito reddituale deve premettersi che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. 335/1995, deve tenersi conto dei redditi “al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.” Non deve tenersi conto, invece, dei “trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione …la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Sempre in via preliminare, deve rammentarsi che, come dedotto in memoria difensiva, è necessario fare riferimento:
- quanto ai redditi conseguenti alla percezione di prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni, a quelli conseguito nello stesso anno;
- quanto, invece, ai redditi diversi (per i quali, dunque, non vi è obbligo di comunicazione al , a quelli percepiti nell'anno precedente;
Controparte_3
- che, come anche ritenuto dalla Suprema Corte 5470/2023, “i redditi da locazione cui si applica il regime della cedolare secca sono rilevanti ai fini del calcolo dei limiti di reddito per fruire della pensione sociale di conversione dell'assegno di invalidità al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in quanto la cedolare secca è soltanto una modalità alternativa di calcolo ed adempimento dell'obbligo tributario esistente in relazione al reddito prodotto”.
Deve, inoltre, tenersi conto che, in ragione del tipo di prestazione (assegno di invalidità civile convertito in assegno sociale), come dedotto in memoria difensiva, per gli anni 2020 e 2021 il limite di reddito è stato quello di € 4.931,29,
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Come si evince dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate depositata dalla ricorrente, la stessa ha percepito i seguenti redditi:
- anno 2020: € 3.555,00
- anno 2021: € 3.158,00
A tali redditi devono essere sommati quelli che la ricorrente medesima non ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate.
3 Pertanto, quanto all'anno 2020:
- deve tenersi conto delle rendite catastali e dei redditi da cedolare secca (che in quanto tali non rientrano nel totale della dichiarazione dei redditi e, dunque, nel certificato dell'agenzia delle entrate) percepiti (per quanto innanzi esposto) nell'anno precedente e, dunque, nel 2019;
- questi ultimi, tenuto conto della percentuale di proprietà sugli immobili, sono pari ad € CP_ 2.841,00 (come da tabella riportata in memoria difensiva e dalla produzione dell' .
Con riferimento all'anno 2020, dunque, la ricorrente ha percepito un reddito complessivo di
€ 6.196,00 (€ 3.555,00 + € 2.841,00); dunque un reddito superiore a quello di legge.
Per tale motivo, quanto all'anno 2020 l'indebito per cui è causa sussiste.
Diversamente, non risulta che la ricorrente abbia superato i limiti di reddito relativamente all'anno 2021.
CP_ D'altra parte, nelle note difensive autorizzate depositate il 13.11.2025, l' ha specificato che:
“La prestazione è stata revocata con decorrenza 01/2020 a seguito del superamento dei limiti reddituali previsti per l'anno 2019. Il superamento reddituale è dunque del 2019. …”.
Per tali motivi, deve concludersi per la sussistenza del diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale Cat. Inv.Civ n. 07157226 nell'anno 2021 e, conseguentemente l'illegittimità della sospensione dell'erogazione di tale prestazione disposta a decorrere dall'1.12.2021.
Conseguentemente deve dichiararsi che la ricorrente medesima non è tenuta a restituire CP_ all' i ratei di tale prestazione alla stessa erogati in relazione al periodo dal gennaio al novembre 2021.
Nella restante parte, invece, la domanda deve essere rigettata.
Per completezza si evidenzia che non risulta allegata e provata alcuna trattenuta dell'indebito CP_ per cui è causa da parte dell'
In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vengono compensate per la metà. Il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale Cat. Inv.Civ n. 07157226 nell'anno 2021, nella misura e con le modalità di legge, e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della sospensione dell'erogazione di tale prestazione di cui alla parte motiva;
CP_ b) per l'effetto, dichiara che la ricorrente non è tenuta a restituire all i ratei alla stessa erogati a titolo di assegno sociale Cat. Inv.Civ n. 07157226 in relazione al periodo dal gennaio al novembre 2021;
4 c) rigetta nel resto la domanda;
d) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l a pagare in favore di parte CP_1 ricorrente il residuo;
residuo che liquida in € 700,00 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, l'1.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
5
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 2436/2024 R.G.
posto che con ordinanza resa all'udienza del 21.10.2025 l'udienza in prosieguo stata sostituita dal deposito di “note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito di tali note fino al 25.11.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Riccardo
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'1.2.2024 la ricorrente, titolare di assegno sociale ha dedotto:
- che, con missiva datata 4.11.2021 l' le ha comunicato la sospensione di tale CP_1 prestazione in quanto dal gennaio 2020 al novembre 2021 aveva ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto, per complessivi € 9.497,28, per il presunto superamento dei limiti reddituali;
- che in data 3.3.2022, tramite il patronato ha presentato domanda di ricostituzione CP_2 volta al ripristino della prestazione, allegando certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate;
CP_
- che in data 25.1.2023 l' ha comunicato il rigetto di tale istanza;
- che, tenuto conto dei redditi dichiarati (anno 2020: € 3.355,00; anno 2021: € 3.158,00; anno 2022: € 2.648,00) non ha superato i limiti reddituali di legge per poter beneficiare dell'assegno sociale. Sulla base di tali premesse, ha concluso chiedendo di:
1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale a far data dal mese di dicembre 2021, ovvero da qualsiasi altra data;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione del richiamato assegno sociale, con conseguente annullamento del debito formatosi pari ad € 9.497,28,
o di qualsiasi altra somma maggiore o minore, nonché restituzione delle somme indebitamente trattenute
1 vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso. In particolare, dopo aver richiamato la normativa sull'indebito, ha dedotto (il grassetto è quello della memoria difensiva):
- che “l'indebito n. 16592293 di € 9.497,28 deriva da una ricostituzione batch (controllo automatizzato) della prestazione n. 044-510007157226 Cat. INVCIV (allegato 1)”;
- che “la ricorrente, titolare della prestazione dal 01/12/2009, era invalida parziale e beneficiava del solo assegno (fascia 34), cristallizzata in Assegno sociale per età anagrafica”;
- che “i limiti reddituali per beneficiare della prestazione sono diversi in caso di invalidi totali o parziali”;
- che “detta ricostituzione ha comportato la revoca della prestazione per il periodo 01/01/2020 - 30/11/2021 per superamento limiti reddituali”;
- che “il superamento della soglia di reddito deriva dalla percezione da parte della ricorrente di redditi da immobili e non da pensione o da retribuzione, per cui in mancanza di dichiarazione dell'interessata l'Istituto previdenziale non può esserne a conoscenza”;
- che “da un controllo in PuntoFisco, la ricorrente risulta locataria di immobile soggetto a cedolare secca (allegati 2, 3, 4)”;
- che “Il regime agevolato della cedolare secca, pur non entrando a far parte dell'imponibile IRPEF, deve essere considerato ai fini del riconoscimento della spettanza
o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso dei requisiti di reddito. Quindi anche tale reddito rileva ai fini della pensione di invalidità civile”;
- che “inoltre, nel 2018 e nel 2022 risultano atti di compravendita di fabbricati in qualità di dante causa (allegati 4 e 5)”;
- che, “per quanto attiene alla gestione dell'indebito, il TO8 non risulta consegnato per destinatario irreperibile (vedi ricevuta di ritorno – allegato 6)”;
- che “i limiti reddituali sono stabiliti da circolare n.148/2020 (in allegato la CP_1 tabella)”;
- che, “nel caso di specie il limite è fissato ad euro 4.931,29 (pag 34 allegato)”;
- che, “ai fini del calcolo reddituale rilevante per beneficiare della prestazione, occorre sommare al reddito imponibile (2.841 euro) le rendite catastali e i redditi da cedolare secca che non rientrano nel totale della dichiarazione dei redditi (anno di riferimento 2019)”;
- che, “il reddito della ricorrente, ai fini della prestazione, è pari a 6.437,01 euro”, come tabella di cui alla memoria difensiva;
- che, sulla base del messaggio Hermes 1688/2022 “è necessario tener conto dei redditi da pensione conseguiti dal beneficiario della prestazione assistenziale nello stesso anno. Per tutte le altre tipologie di reddito, ovvero a titolo esemplificativo redditi da lavoro dipendente, redditi da terreni, fabbricati e altri redditi soggetti a IRPEF, devono essere considerati, invece, gli importi conseguiti nell'anno solare precedente. Questi ultimi redditi devono essere comunicati ogni anno dall'interessato con apposito modello Red”.
*** La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Deve premettersi che sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze:
- che la ricorrente era titolare di assegno di invalidità civile, poi cristallizzato in Assegno sociale “Cat. INV. CIV n. 07157226” (cfr. comunicazione del 4.11.2021);
2 CP_
- che con comunicazione datata 4.11.2021 l' ha sospeso il pagamento di tale prestazione ritenendo che dal gennaio 2020 al novembre 2021 era stata erroneamente erogata la suindicata prestazione per superamento dei limiti reddituali.
Di contro la ricorrente contesta tale superamento.
Il nodo della controversia, pertanto, attiene unicamente al superamento o meno da parte dell'istante dei limiti di reddito di legge a decorrere dal gennaio 2020, essendo invece pacifica la sussistenza di tutti gli altri elementi costitutivi del diritto all'assegno sociale.
In relazione al requisito reddituale deve premettersi che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. 335/1995, deve tenersi conto dei redditi “al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.” Non deve tenersi conto, invece, dei “trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione …la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Sempre in via preliminare, deve rammentarsi che, come dedotto in memoria difensiva, è necessario fare riferimento:
- quanto ai redditi conseguenti alla percezione di prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni, a quelli conseguito nello stesso anno;
- quanto, invece, ai redditi diversi (per i quali, dunque, non vi è obbligo di comunicazione al , a quelli percepiti nell'anno precedente;
Controparte_3
- che, come anche ritenuto dalla Suprema Corte 5470/2023, “i redditi da locazione cui si applica il regime della cedolare secca sono rilevanti ai fini del calcolo dei limiti di reddito per fruire della pensione sociale di conversione dell'assegno di invalidità al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in quanto la cedolare secca è soltanto una modalità alternativa di calcolo ed adempimento dell'obbligo tributario esistente in relazione al reddito prodotto”.
Deve, inoltre, tenersi conto che, in ragione del tipo di prestazione (assegno di invalidità civile convertito in assegno sociale), come dedotto in memoria difensiva, per gli anni 2020 e 2021 il limite di reddito è stato quello di € 4.931,29,
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Come si evince dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate depositata dalla ricorrente, la stessa ha percepito i seguenti redditi:
- anno 2020: € 3.555,00
- anno 2021: € 3.158,00
A tali redditi devono essere sommati quelli che la ricorrente medesima non ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate.
3 Pertanto, quanto all'anno 2020:
- deve tenersi conto delle rendite catastali e dei redditi da cedolare secca (che in quanto tali non rientrano nel totale della dichiarazione dei redditi e, dunque, nel certificato dell'agenzia delle entrate) percepiti (per quanto innanzi esposto) nell'anno precedente e, dunque, nel 2019;
- questi ultimi, tenuto conto della percentuale di proprietà sugli immobili, sono pari ad € CP_ 2.841,00 (come da tabella riportata in memoria difensiva e dalla produzione dell' .
Con riferimento all'anno 2020, dunque, la ricorrente ha percepito un reddito complessivo di
€ 6.196,00 (€ 3.555,00 + € 2.841,00); dunque un reddito superiore a quello di legge.
Per tale motivo, quanto all'anno 2020 l'indebito per cui è causa sussiste.
Diversamente, non risulta che la ricorrente abbia superato i limiti di reddito relativamente all'anno 2021.
CP_ D'altra parte, nelle note difensive autorizzate depositate il 13.11.2025, l' ha specificato che:
“La prestazione è stata revocata con decorrenza 01/2020 a seguito del superamento dei limiti reddituali previsti per l'anno 2019. Il superamento reddituale è dunque del 2019. …”.
Per tali motivi, deve concludersi per la sussistenza del diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale Cat. Inv.Civ n. 07157226 nell'anno 2021 e, conseguentemente l'illegittimità della sospensione dell'erogazione di tale prestazione disposta a decorrere dall'1.12.2021.
Conseguentemente deve dichiararsi che la ricorrente medesima non è tenuta a restituire CP_ all' i ratei di tale prestazione alla stessa erogati in relazione al periodo dal gennaio al novembre 2021.
Nella restante parte, invece, la domanda deve essere rigettata.
Per completezza si evidenzia che non risulta allegata e provata alcuna trattenuta dell'indebito CP_ per cui è causa da parte dell'
In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vengono compensate per la metà. Il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale Cat. Inv.Civ n. 07157226 nell'anno 2021, nella misura e con le modalità di legge, e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della sospensione dell'erogazione di tale prestazione di cui alla parte motiva;
CP_ b) per l'effetto, dichiara che la ricorrente non è tenuta a restituire all i ratei alla stessa erogati a titolo di assegno sociale Cat. Inv.Civ n. 07157226 in relazione al periodo dal gennaio al novembre 2021;
4 c) rigetta nel resto la domanda;
d) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l a pagare in favore di parte CP_1 ricorrente il residuo;
residuo che liquida in € 700,00 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, l'1.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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