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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13210/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Davide Lo Presti e Claudia Antonella Spicola;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro (opposizione a sanzione amministrativa).
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 24 marzo 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 12 dicembre 2022 ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 22/2022 emessa dall'
[...]
il 21 novembre 2022, chiedendone l'annullamento. A Controparte_1
sostegno della superiore pretesa il ricorrente, in primo luogo, ha eccepito la decadenza ex art. 14 della L. 689/1981, visto che il prodromico verbale unico di accertamento e notificazione sarebbe stato notificato soltanto il 27 settembre 2018, ben oltre il termine di
1 90 giorni stabilito dalla norma, a fronte di un accertamento privo di complessità compiuto in occasione dell'ispezione del 23 agosto 2017; in subordine, ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione perché la somma richiesta (€ 25.200,00) sarebbe immotivatamente superiore a quella indicata nel prodromico verbale unico di accertamento e notificazione (€ 21.000,00); in estremo subordine, infine, ha eccepito la prescrizione del credito sanzionatorio, perché tra l'accertamento della violazione avvenuta il 23 agosto 2017 e la notifica dell'ordinanza in data 22 novembre 2022 trascorreva un termine superiore a cinque anni (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' , ritualmente evocato in giudizio Controparte_1
(cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 18595 del 5 dicembre 2003), è rimasto contumace.
Ciò detto, vanno esaminati i motivi di ricorso formulati dal . Parte_1
Eccezione di decadenza ex art. 14, L. 689/1981.
E' noto che “in tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, qualora non sia possibile la contestazione immediata dell'infrazione, la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, che, decorrente dall'accertamento dell'illecito, è interrotto dalla diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 2004 e ricomincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine concesso per la regolarizzazione delle violazioni sanabili, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 27903 del 30 ottobre
2019; cfr., altresì, Cass., per un caso afferente alla notifica della diffida a perseverare nell'inosservanza dell'art. 23, terzo comma, L. 689/1981: “in tema di sanzioni amministrative, il termine di 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, è di decadenza e non di prescrizione e, conseguentemente, non è suscettibile di interruzione alla stregua dell'art. 2964 cod. civ. “).
La Corte di Cassazione, con riferimento al termine di decorrenza, ha chiarito che “il termine prescritto per la notifica degli "estremi della violazione" (di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689), che non sia stata contestata immediatamente, decorre "dall'accertamento", momento che non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista
2 la sanzione amministrativa" inflitta nel caso concreto” (Cass., sez. lav., sentenza n. 5921 del 18 marzo 2005; cfr. nello stesso senso, Cass., sez. lav., sentenza n. 3115 del 17 febbraio 2004).
Chiariti i termini della questione, occorre applicare i superiori principi all'odierna controversa.
Dal testo dell'ordinanza impugnata risulta che l'illecito contestato sarebbe stato notificato in data 6 settembre 2018, all'esito della conclusione degli accertamenti avvenuta il 27 agosto 2018.
Parte ricorrente ha eccepito la tardività della contestazione, perché avvenuta oltre il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 14 della L. 689/1981 e decorrente dall'ispezione del
23 agosto 2017.
Ora, è pacifico che l'accesso ispettivo avveniva il 23 agosto 2017 (cfr. ricorso e relativo allegato n. 2), mentre il verbale unico di accertamento veniva redatto a distanza di circa un anno, cioè il 27 agosto 2018 (cfr. allegato n. 4 del ricorso).
Ebbene, in assenza di specifici elementi circa la data di effettiva e compiuta conoscenza degli elementi costitutivi dell'illecito (che l' convenuto avrebbe CP_1
avuto l'onere di allegare e dimostrare), la contestazione del 27 agosto 2018, avvenuta ben oltre il termine di decadenza ex art. 14 della L. 689/1981, va ritenuta senz'altro tardiva.
In conseguenza delle superiori considerazioni il ricorso merita di trovare accoglimento, con l'annullamento della sanzione impugnata.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Accolto il ricorso, l' soccombente ex art. 91 c.p.c. va condannato al CP_1 rimborso delle spese giudiziali dell'avversario, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui) relative alle sole fasi di studio, introduttiva e di trattazione (visto che la fase decisionale, in conseguenza della contumacia dell'avversario, non ha richiesto alcun impegno ulteriore ed aggiuntivo). Dette spese, infine, vanno distratte in favore dei procuratori del ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nella contumacia dell' di , Controparte_1 CP_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 22/2022 emessa dall' di il 21 novembre 2022; Controparte_1 CP_1
3 condanna l' al pagamento in favore Controparte_1
degli avv.ti Davide Lo Presti e Claudia Antonella Spicola, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. di delle spese giudiziali di quest'ultimo, Parte_1 che liquida complessivamente in € 2.004,50, di cui € 118,50 ed € 1.886,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13210/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Davide Lo Presti e Claudia Antonella Spicola;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro (opposizione a sanzione amministrativa).
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 24 marzo 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 12 dicembre 2022 ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 22/2022 emessa dall'
[...]
il 21 novembre 2022, chiedendone l'annullamento. A Controparte_1
sostegno della superiore pretesa il ricorrente, in primo luogo, ha eccepito la decadenza ex art. 14 della L. 689/1981, visto che il prodromico verbale unico di accertamento e notificazione sarebbe stato notificato soltanto il 27 settembre 2018, ben oltre il termine di
1 90 giorni stabilito dalla norma, a fronte di un accertamento privo di complessità compiuto in occasione dell'ispezione del 23 agosto 2017; in subordine, ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione perché la somma richiesta (€ 25.200,00) sarebbe immotivatamente superiore a quella indicata nel prodromico verbale unico di accertamento e notificazione (€ 21.000,00); in estremo subordine, infine, ha eccepito la prescrizione del credito sanzionatorio, perché tra l'accertamento della violazione avvenuta il 23 agosto 2017 e la notifica dell'ordinanza in data 22 novembre 2022 trascorreva un termine superiore a cinque anni (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' , ritualmente evocato in giudizio Controparte_1
(cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 18595 del 5 dicembre 2003), è rimasto contumace.
Ciò detto, vanno esaminati i motivi di ricorso formulati dal . Parte_1
Eccezione di decadenza ex art. 14, L. 689/1981.
E' noto che “in tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, qualora non sia possibile la contestazione immediata dell'infrazione, la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, che, decorrente dall'accertamento dell'illecito, è interrotto dalla diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 2004 e ricomincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine concesso per la regolarizzazione delle violazioni sanabili, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 27903 del 30 ottobre
2019; cfr., altresì, Cass., per un caso afferente alla notifica della diffida a perseverare nell'inosservanza dell'art. 23, terzo comma, L. 689/1981: “in tema di sanzioni amministrative, il termine di 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, è di decadenza e non di prescrizione e, conseguentemente, non è suscettibile di interruzione alla stregua dell'art. 2964 cod. civ. “).
La Corte di Cassazione, con riferimento al termine di decorrenza, ha chiarito che “il termine prescritto per la notifica degli "estremi della violazione" (di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689), che non sia stata contestata immediatamente, decorre "dall'accertamento", momento che non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista
2 la sanzione amministrativa" inflitta nel caso concreto” (Cass., sez. lav., sentenza n. 5921 del 18 marzo 2005; cfr. nello stesso senso, Cass., sez. lav., sentenza n. 3115 del 17 febbraio 2004).
Chiariti i termini della questione, occorre applicare i superiori principi all'odierna controversa.
Dal testo dell'ordinanza impugnata risulta che l'illecito contestato sarebbe stato notificato in data 6 settembre 2018, all'esito della conclusione degli accertamenti avvenuta il 27 agosto 2018.
Parte ricorrente ha eccepito la tardività della contestazione, perché avvenuta oltre il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 14 della L. 689/1981 e decorrente dall'ispezione del
23 agosto 2017.
Ora, è pacifico che l'accesso ispettivo avveniva il 23 agosto 2017 (cfr. ricorso e relativo allegato n. 2), mentre il verbale unico di accertamento veniva redatto a distanza di circa un anno, cioè il 27 agosto 2018 (cfr. allegato n. 4 del ricorso).
Ebbene, in assenza di specifici elementi circa la data di effettiva e compiuta conoscenza degli elementi costitutivi dell'illecito (che l' convenuto avrebbe CP_1
avuto l'onere di allegare e dimostrare), la contestazione del 27 agosto 2018, avvenuta ben oltre il termine di decadenza ex art. 14 della L. 689/1981, va ritenuta senz'altro tardiva.
In conseguenza delle superiori considerazioni il ricorso merita di trovare accoglimento, con l'annullamento della sanzione impugnata.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Accolto il ricorso, l' soccombente ex art. 91 c.p.c. va condannato al CP_1 rimborso delle spese giudiziali dell'avversario, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui) relative alle sole fasi di studio, introduttiva e di trattazione (visto che la fase decisionale, in conseguenza della contumacia dell'avversario, non ha richiesto alcun impegno ulteriore ed aggiuntivo). Dette spese, infine, vanno distratte in favore dei procuratori del ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nella contumacia dell' di , Controparte_1 CP_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 22/2022 emessa dall' di il 21 novembre 2022; Controparte_1 CP_1
3 condanna l' al pagamento in favore Controparte_1
degli avv.ti Davide Lo Presti e Claudia Antonella Spicola, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. di delle spese giudiziali di quest'ultimo, Parte_1 che liquida complessivamente in € 2.004,50, di cui € 118,50 ed € 1.886,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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