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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/05/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA Sezione I Civile
procedura n. 275-1/2025 R.G. Procedimento Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale concorsuale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. E. RIZZI presidente est.
Dott.ssa F.P. CLARIS APPIANI giudice
Dott.ssa M. CUNATI giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di:
- CF/P.VA ) con sede legale in Cisliano;
CP_1 P.VA_1
costituita con l'avv. Marco Panzarasa, comparsa;
già CP_2
(C.F. e P.VA , con sede legale in Cisliano (20046-MI), Via A. P.VA_1
Meucci n. 5.
Visto il ricorso con cui
- Parte_1
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] P.VA_2
Mauro Umiltà (C.F. ) C.F._1 TRIBUNALE DI PAVIA
ha chiesto che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata;
rilevato che con memoria depositata in data 21.05.2025 la debitrice CP_1
(già ha aderito alla richiesta di apertura della liquidazione
[...] CP_2
giudiziale altresì istando per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa; vista la documentazione allegata al ricorso.
******
Questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto la sede legale della società debitrice è situata nel circondario dell'intestato
Ufficio giudiziario.
Va preliminarmente dato atto del superamento della soglia dei debiti scaduti fissata dal legislatore (art. 49, ultimo comma, CCII) in € 30.000 come reso evidente dagli atti del ricorso depositato dalla debitrice medesima ex artt.40 e 44 CCII poi rinunciato.
In merito alla assoggettabilità alla disciplina della liquidazione giudiziale e al superamento delle soglie soggettive di cui gli artt. 2 primo comma lett. d) va osservato che il resistente non ha sollevato eccezioni in proposito e pertanto possono ritenersi superate in virtù del meccanismo di inversione dell'onere della prova vigente sul punto. Peraltro, i bilanci e la documentazione allegata alla procedura incardinata ex artt. 40 e 44 CCII, poi rinunciata, danno piena evidenza del superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 2 lett. D) CCII.
Difatti, come evidenziato anche da parte debitrice medesima nel ricorso ex art. 44 CCII, la situazione contabile al 30 novembre 2024, evidenzia debiti complessivi pari ad Euro 5.680.272,87, ammontare ben superiore al previsto tetto di 500.000 euro di debiti anche non scaduti posto dal citato articolo.
pag. 2
TRIBUNALE DI PAVIA
Quanto allo stato di insolvenza della società resistente, è opportuno premettere che, ai sensi degli artt. 2 primo comma lett. b) e 121 CCII, “lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Alla stregua di detta disposizione il tribunale concorsuale deve quindi formulare un giudizio di probabilità – basandosi sui dati di cui è a conoscenza e tenendo conto di tutte le massime di esperienza in materia economica e di tecnica commerciale – riguardo alla possibilità dell'imprenditore insolvente di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, cioè con modalità e tempi fisiologici, indipendentemente dai motivi che hanno generato la generale situazione di difficoltà economica dell'impresa e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio medesimo.1
Nel caso in esame l'insolvenza deve essere ritenuta manifesta in ragione di quanto documentato nel ricorso per l'apertura del cd concordato in bianco rinunciato, ove la debitrice stessa conclude di non essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Quanto alla richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa avanzata dalla debitrice medesima, osserva il collegio che, a mente del primo comma dell'art. 214 CCII, la cd liquidazione atomistica dei beni della impresa in liquidazione è prevista come ipotesi subordinata quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale non consenta una maggior soddisfazione dei creditori.
Nel caso in esame è invece fatto notorio che la procedura di concordato in bianco è stata rinunciata quando erano in corso una procedura incardinata ex art. 91 CCII per la cessione del principale ramo d'azienda dell'impresa vendo CP_2 1 cfr in proposito cass. n. 5736/1993 pag. 3
TRIBUNALE DI PAVIA
un operatore del settore, ITALVIBRAS spa, presentato un'offerta irrevocabile d'acquisto di un ramo dell'azienda, offerta rinnovata fino al 10.07.2025 prossimo come da comunicazione allegata alla memoria depositata il 28.05.2025 dalla debitrice.
Nel presentare l'istanza per l'autorizzazione all'apertura della procedura pubblicistica per la cessione del ramo parte debitrice e Commissario Giudiziale hanno evidenziato che la vendita del ramo d'azienda permetterà di realizzare un importo ben superiore a quello che potrebbe esser complessivamente realizzato mediante la vendita atomistica dei beni aziendali.
Conseguentemente, poiché possa esser utilmente portata a termine la già avviata procedura per la cessione del ramo d'azienda mediante gara, appare indispensabile mantenere l'esercizio provvisorio dell'impresa onde non perdere il valore costituito dall'avviamento del ramo d'azienda oggetto della procedura di vendita competitiva e di conseguenza non perdere l'interesse che i soggetti terzi hanno manifestato con riferimento all'acquisto del ramo.
Tutto ciò si tradurrà verosimilmente in un apprezzabile beneficio per i creditori concorsuali in quanto la cessione del ramo d'azienda permetterà di portare nelle casse della procedura un importo ben maggiore, e in tempi brevi, rispetto a quello altrimenti realizzabile mediante la vendita atomistica dei beni aziendali.
Inoltre, non può essere taciuto che l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, per il tempo necessario alla conclusione della procedura competitiva per la cessione del ramo d'azienda, avrà anche l'apprezzabile effetto di salvaguardare i livelli occupazionali dell'azienda con evidenti benefici per quai lavoratori che potranno mantenere la propria occupazione.
pag. 4
TRIBUNALE DI PAVIA
Ricorrono pertanto tutti i requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 211
CCII perché il tribunale possa autorizzare con sentenza l'esercizio provvisorio dell'impresa
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCII;
visto l'art. 49 terzo comma lett. f) CCII visto l'art. 211 CCII
DICHIARA
l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di:
- CF/P.VA ), già CP_1 P.VA_1 CP_2
(C.F. e P.I. ) P.VA_1
AUTORIZZA il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 211 CCII
NOMINA giudice delegato il dr Erminio Rizzi
NOMINA curatore il dr che per la sua comprovata professionalità, è in Persona_1
possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza dell'impresa in liquidazione (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a pag. 5
TRIBUNALE DI PAVIA
qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII;
il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 codice di rito;
nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
FISSA per il giorno 01.10.2025 ore 11,30
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia, ala vecchia, piano primo, stanza n. 14 in piazza del Tribunale 1, Pavia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella già menzionata udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AUTORIZZA pag. 6
TRIBUNALE DI PAVIA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (cd campione civile), dell'VA e del gestionale digitale per tutta la durata della procedura di liquidazione, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Pavia, mercoledì 28 maggio 2025
Il Presidente pag. 7
TRIBUNALE DI PAVIA
Erminio Rizzi
pag. 8
procedura n. 275-1/2025 R.G. Procedimento Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale concorsuale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. E. RIZZI presidente est.
Dott.ssa F.P. CLARIS APPIANI giudice
Dott.ssa M. CUNATI giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di:
- CF/P.VA ) con sede legale in Cisliano;
CP_1 P.VA_1
costituita con l'avv. Marco Panzarasa, comparsa;
già CP_2
(C.F. e P.VA , con sede legale in Cisliano (20046-MI), Via A. P.VA_1
Meucci n. 5.
Visto il ricorso con cui
- Parte_1
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] P.VA_2
Mauro Umiltà (C.F. ) C.F._1 TRIBUNALE DI PAVIA
ha chiesto che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata;
rilevato che con memoria depositata in data 21.05.2025 la debitrice CP_1
(già ha aderito alla richiesta di apertura della liquidazione
[...] CP_2
giudiziale altresì istando per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa; vista la documentazione allegata al ricorso.
******
Questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto la sede legale della società debitrice è situata nel circondario dell'intestato
Ufficio giudiziario.
Va preliminarmente dato atto del superamento della soglia dei debiti scaduti fissata dal legislatore (art. 49, ultimo comma, CCII) in € 30.000 come reso evidente dagli atti del ricorso depositato dalla debitrice medesima ex artt.40 e 44 CCII poi rinunciato.
In merito alla assoggettabilità alla disciplina della liquidazione giudiziale e al superamento delle soglie soggettive di cui gli artt. 2 primo comma lett. d) va osservato che il resistente non ha sollevato eccezioni in proposito e pertanto possono ritenersi superate in virtù del meccanismo di inversione dell'onere della prova vigente sul punto. Peraltro, i bilanci e la documentazione allegata alla procedura incardinata ex artt. 40 e 44 CCII, poi rinunciata, danno piena evidenza del superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 2 lett. D) CCII.
Difatti, come evidenziato anche da parte debitrice medesima nel ricorso ex art. 44 CCII, la situazione contabile al 30 novembre 2024, evidenzia debiti complessivi pari ad Euro 5.680.272,87, ammontare ben superiore al previsto tetto di 500.000 euro di debiti anche non scaduti posto dal citato articolo.
pag. 2
TRIBUNALE DI PAVIA
Quanto allo stato di insolvenza della società resistente, è opportuno premettere che, ai sensi degli artt. 2 primo comma lett. b) e 121 CCII, “lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Alla stregua di detta disposizione il tribunale concorsuale deve quindi formulare un giudizio di probabilità – basandosi sui dati di cui è a conoscenza e tenendo conto di tutte le massime di esperienza in materia economica e di tecnica commerciale – riguardo alla possibilità dell'imprenditore insolvente di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, cioè con modalità e tempi fisiologici, indipendentemente dai motivi che hanno generato la generale situazione di difficoltà economica dell'impresa e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio medesimo.1
Nel caso in esame l'insolvenza deve essere ritenuta manifesta in ragione di quanto documentato nel ricorso per l'apertura del cd concordato in bianco rinunciato, ove la debitrice stessa conclude di non essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Quanto alla richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa avanzata dalla debitrice medesima, osserva il collegio che, a mente del primo comma dell'art. 214 CCII, la cd liquidazione atomistica dei beni della impresa in liquidazione è prevista come ipotesi subordinata quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale non consenta una maggior soddisfazione dei creditori.
Nel caso in esame è invece fatto notorio che la procedura di concordato in bianco è stata rinunciata quando erano in corso una procedura incardinata ex art. 91 CCII per la cessione del principale ramo d'azienda dell'impresa vendo CP_2 1 cfr in proposito cass. n. 5736/1993 pag. 3
TRIBUNALE DI PAVIA
un operatore del settore, ITALVIBRAS spa, presentato un'offerta irrevocabile d'acquisto di un ramo dell'azienda, offerta rinnovata fino al 10.07.2025 prossimo come da comunicazione allegata alla memoria depositata il 28.05.2025 dalla debitrice.
Nel presentare l'istanza per l'autorizzazione all'apertura della procedura pubblicistica per la cessione del ramo parte debitrice e Commissario Giudiziale hanno evidenziato che la vendita del ramo d'azienda permetterà di realizzare un importo ben superiore a quello che potrebbe esser complessivamente realizzato mediante la vendita atomistica dei beni aziendali.
Conseguentemente, poiché possa esser utilmente portata a termine la già avviata procedura per la cessione del ramo d'azienda mediante gara, appare indispensabile mantenere l'esercizio provvisorio dell'impresa onde non perdere il valore costituito dall'avviamento del ramo d'azienda oggetto della procedura di vendita competitiva e di conseguenza non perdere l'interesse che i soggetti terzi hanno manifestato con riferimento all'acquisto del ramo.
Tutto ciò si tradurrà verosimilmente in un apprezzabile beneficio per i creditori concorsuali in quanto la cessione del ramo d'azienda permetterà di portare nelle casse della procedura un importo ben maggiore, e in tempi brevi, rispetto a quello altrimenti realizzabile mediante la vendita atomistica dei beni aziendali.
Inoltre, non può essere taciuto che l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, per il tempo necessario alla conclusione della procedura competitiva per la cessione del ramo d'azienda, avrà anche l'apprezzabile effetto di salvaguardare i livelli occupazionali dell'azienda con evidenti benefici per quai lavoratori che potranno mantenere la propria occupazione.
pag. 4
TRIBUNALE DI PAVIA
Ricorrono pertanto tutti i requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 211
CCII perché il tribunale possa autorizzare con sentenza l'esercizio provvisorio dell'impresa
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCII;
visto l'art. 49 terzo comma lett. f) CCII visto l'art. 211 CCII
DICHIARA
l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di:
- CF/P.VA ), già CP_1 P.VA_1 CP_2
(C.F. e P.I. ) P.VA_1
AUTORIZZA il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 211 CCII
NOMINA giudice delegato il dr Erminio Rizzi
NOMINA curatore il dr che per la sua comprovata professionalità, è in Persona_1
possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza dell'impresa in liquidazione (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a pag. 5
TRIBUNALE DI PAVIA
qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII;
il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 codice di rito;
nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
FISSA per il giorno 01.10.2025 ore 11,30
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia, ala vecchia, piano primo, stanza n. 14 in piazza del Tribunale 1, Pavia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella già menzionata udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AUTORIZZA pag. 6
TRIBUNALE DI PAVIA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (cd campione civile), dell'VA e del gestionale digitale per tutta la durata della procedura di liquidazione, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Pavia, mercoledì 28 maggio 2025
Il Presidente pag. 7
TRIBUNALE DI PAVIA
Erminio Rizzi
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