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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 04/12/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 9/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di TO Sezione Prima, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione in appello notificato il 3/1/2025 ed iscritta a ruolo in data 13/1/2025 al n.
9/2025 vertente
TRA
Parte_1
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Stefenelli per delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
distrettuale dello Stato
APPELLATO
OGGETTO: diritti della cittadinanza Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Appellanti
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di TO, contrariis reiectis, in riforma della predetta sentenza, – in via principale e nel merito: per i motivi tutti dedotti in narrativa accogliere il proposto appello e, in riforma della sentenza n. 1085/2024 emessa dal Tribunale di TO, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio n. 489/2024 R.G., pubblicata in data 02.12.2024, notificata il 05.12.2024, accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani degli odierni appellanti e, per l'effetto, ordinare al Controparte_1
e/o ad ogni altra competente Autorità amministrativa di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”.
Appellato:
“ Contrariis reiectis in via principale, rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e in ogni caso infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni sopra esposte con conferma integrale della sentenza impugnata, spese e compensi del grado integralmente rifusi;
in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo agli appellanti (qualora ne ricorrano e ne siano dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), la Corte d'Appello adita voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre comunque, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e Parte_1 Parte_1
hanno adito il tribunale di TO evocando il per Controparte_1
sentir accertare il loro status di cittadini italiani. Hanno esposto che figlio di e di Parte_2 Persona_1 CP_3 nasceva in data 18 luglio 1833 in Caldonazzo (TN); che dall'unione
[...]
tra e nasceva in Caldonazzo (TN), Parte_2 Parte_3
in data 19 febbraio 1873, che periva in Ica Persona_2
(Perù) il 18 novembre 1968; che quando era Persona_2
in tenerissima età, l'intera famiglia lasciava il paese natìo per trasferirsi definitivamente in Perù; che in data 4 dicembre 1911 nasceva, dall'unione tra e Persona_2 Persona_3 [...]
che quest'ultimo periva in Ica (Perù) l'8 giugno Persona_4
1950; che il 28 ottobre 1932 e Persona_4 Parte_4
contraevano matrimonio e dalla loro unione nascevano a
[...]
Ica, in Perù, , il 05.11.1934, Persona_5 Persona_6
il 11.06.1942, il
[...] Persona_7
20.06.1943; il 13.12.1945, Parte_5 Parte_1
il 04.08.1947, il
[...] Persona_8
04.06.1949; che dall'unione tra odierno Parte_1
ricorrente, e nasceva, il 04.06.1971, Parte_6
. Parte_1
Hanno quindi sostenuto di aver diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, in quanto discendenti diretti da cittadino italiano per discendenza paterna diretta, ossia cittadino italiano Parte_2
nato a [...] il [...], così come anche Persona_2
era cittadina italiana ai sensi dell'art. 1 della Legge 13 giugno
[...]
1912, n. 5553 atteso che la stessa, seppur trasferitasi con la famiglia in Perù, non aveva mai rinunciato alla propria cittadinanza.
Con l'opposizione del convenuto , il tribunale ha Controparte_1
respinto la domanda, rilevando che l'avo dei ricorrenti non era cittadino italiano, così come non lo era l'ava ha richiamato la l. Persona_2
379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austroungarico, prima del 16/7/1920, tra cui il territorio della provincia di TO, ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, termine poi prorogato di altri cinque anni.
La sentenza è stata appellata da e Parte_1
. Parte_1
Gli appellanti hanno lamentato:
1) l'errata valutazione della sussistenza della prova in ordine all'elezione della cittadinanza italiana da parte degli avi degli odierni appellanti ai sensi degli artt. 72 e 78 del trattato di Saint Germain;
ciò in quanto si era avvalsa della facoltà Persona_2
prevista dall'art. 72 del trattato di Saint Germain en Laye del
10/9/1919, per la scelta della cittadinanza italiana, come dimostrato dall'atto di matrimonio e dall'atto di morte, in cui era identificata come cittadina italiana. Hanno sul punto richiamato una sentenza del tribunale di TO, concernente altri discendenti dei medesimi avi, in cui era stata invece riconosciuta discendenza iure sanguinis da sulla base degli stessi documenti. Persona_2
2) Errore nel ritenere la decadenza dal diritto di richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della l. 379/2000; sul punto gli appellanti hanno sostenuto che in base alle pronunce a sezioni unite della Cassazione la cittadinanza iure sanguinis è un diritto imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva e che può essere perso solo per intervenuta rinuncia, purché volontaria ed esplicita, nella fattispecie mai intervenuta. Hanno aggiunto che la l. 379/2000 non prevedeva la possibilità di richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per coloro che nella propria linea di discendenza avessero un'ava di sesso femminile, atteso che solo con la sentenza del tribunale di Roma del 23 marzo 2016 (e quindi dopo più dei dieci anni previsti dalla l. 379/2000 per chiedere il riconoscimento del diritto) era stata riconosciuta la cittadinanza italiana anche in capo ai discendenti di emigrati trentini aventi una donna nella linea di ascendenza;
pertanto loro non avrebbero potuto chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della l. 379/2000.
Hanno comunque dedotto che la l. 379/2000 era stata concepita per i discendenti dei soggetti che non avevano mai visto riconosciuto il loro status di cittadini italiani perché emigrati all'estero prima del trattato di Saint Germain, mentre nel loro caso gli avi avevano già ottenuto tale status per effetto della dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana e doveva pertanto trovare applicazione l'art. 1 l.
91/1992 sull'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Per questi motivi
gli appellanti hanno concluso come riportato in epigrafe.
Il convenuto ha resistito all'appello e ne ha chiesto CP_1
il rigetto. Ha ribadito le difese svolte in primo grado, affermando che gli avi dei ricorrenti non erano cittadini italiani, in quanto nati prima del 1920 ed emigrati in Perù prima del 16/7/1920, come desunto dalle stesse deduzioni dei ricorrenti. Ha richiamato conforme giurisprudenza del tribunale di TO e di questa Corte, eccependo l'irrilevanza della sentenza del tribunale di TO menzionata dagli appellanti, di riconoscimento della cittadinanza italiana per altri discendenti degli stessi avi.
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dei nova, in quanto in primo grado i ricorrenti avevano fatto valere il loro diritto all'acquisto della cittadinanza quali discendenti diretti di mentre in appello facevano valere la Parte_2
discendenza da Persona_2 Ha poi eccepito l'inammissibilità o infondatezza del secondo motivo di appello, richiamandosi al disposto dell'art. 1 della l. 379/2000, che menzionava genericamente le persone, senza far riferimento al sesso di nascita, e i loro discendenti, e che prevedeva un meccanismo di acquisto della cittadinanza per elezione, con effetto ex nunc. Il
ha chiesto la compensazione delle spese della lite, per il CP_1
caso di accoglimento della domanda, facendo rilevare che è mancato un apposito intervento legislativo volto a dare concreta attuazione ai principi introdotti con la pronunzia della Cassazione n. 4466/2009, per cui i figli e discendenti della cittadina italiana che abbia perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10 comma 3 l. 555/1912 possono ottenere dal giudice il riconoscimento della cittadinanza a prescindere dalla dichiarazione resa dall'ascendente ai sensi dell'art. 219, avendo la stessa Corte affermato che la richiesta in sede amministrativa incontra tutti i vincoli procedimentali posti dalla normativa ancora vigente.
Ha concluso come in epigrafe.
All'esito di trattazione scritta, l'appello perviene in decisione sulle trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di fatto gli appellanti hanno dettagliatamente esposto nel ricorso introduttivo di primo grado i presupposti per cui spetterebbe loro la cittadinanza italiana in forza della discendenza da avi italiani (iure sanguinis), quali nato a Parte_2
Caldonazzo (TN) il 18/7/1933, e nata Persona_2
a Caldonazzo il 19/2/1873 (figlia del primo), indicando i vari gradi della discendenza.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità per divieto di nova, sollevata dal Ministero convenuto, con riguardo alla discendenza da già nell'atto Persona_2
introduttivo del giudizio di primo grado i ricorrenti avevano infatti dedotto di essere discendenti da figlia Persona_2
di e che la stessa era cittadina italiana ed Parte_2
aveva loro trasmesso “iure sanguinis” tale cittadinanza (Anche la figlia del Sig. la Sig.ra Parte_2 Persona_2
cittadina italiana ai sensi dell'art. 1 della Legge 13 giugno
[...]
1912, n. 5553, seppur trasferitasi con la famiglia in Perù, non ha mai rinunciato alla propria cittadinanza (come risultante dal relativo attestato di risultanze di iscrizione di iscrizione e di titolo di cittadinanza peruviana – doc. 13), trasmettendola, pertanto, iure sanguinis anche al proprio figlio e, Persona_4
così, ai discendenti diretti di quest'ultimo, così si legge nel ricorso introduttivo).
La fattispecie per cui è causa riguarda così persone discendenti da persone che erano nate a Caldonazzo (TN), ed emigrate in Perù, prima del 16 luglio 1920, dato questo pacifico, desunto dalla stessa narrativa del ricorso, laddove i ricorrenti deducevano che, quando ancora la sig.ra era in tenerissima età, Persona_2
l'intera famiglia lasciava il paese natio per trasferirsi definitivamente in Perù, e dal certificato di nascita del figlio della stessa,
[...]
nato in [...] nel 1911 (per cui già prima del 1920 Persona_4
si trovava in Perù). Persona_2
Gli appellanti reclamano dunque il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, assumendo che ed Parte_2 [...]
erano cittadini italiani. Persona_2
Premesso che ai sensi dell'art. 1 l. 91/1992, tuttora in vigore, “E' cittadino italiano per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”, nella fattispecie per cui è causa vengono in rilievo le disposizioni del trattato di Saint Germain en Laye del 10 settembre
1919.
In particolare, secondo il Trattato di Saint Germain:
Art.70 Chiunque abbia la pertinenza in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica acquisterà di pieno dritto, ad esclusione della cittadinanza austriaca, la cittadinanza dallo Stato che esercita la sovranità sul territorio predetto.
Art.71 Nonostante la disposizione dell'art. 70, per quanto concerne
i territori trasferiti all'Italia, non acquisteranno di pieno diritto la cittadinanza italiana:
1° coloro che hanno la pertinenza nei detti territori, ma non vi sono nati;
2° coloro che hanno acquistato la pertinenza nei detti territori dopo il 24 maggio 1915, o che l'hanno acquistata soltanto in dipendenza della propria carica.
Art. 72 Le persone indicate all'art. 71 o coloro:
a) che hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti all'Italia, o di cui il padre, o la madre se il padre è ignoto, aveva la pertinenza nei detti territori;
b) o che hanno servito nell'esercito italiano durante la presente guerra, ed i loro figli, - potranno eleggere la cittadinanza italiana nelle condizioni stabilite dall'art. 78 per il diritto di opzione. art. 78 I maggiori di 18 anni che perdono la cittadinanza austriaca
e acquistano di pieno diritto una nuova cittadinanza, e, norma dell'articolo 70, avranno facoltà, durante un anno dalla entrata in
Vigore del presente trattato, di optare per la cittadinanza dello Stato in cui avevano la pertinenza prima di acquistarla nel territorio trasferito. L'opzione del marito implicherà quella della moglie e l'opzione dei genitori quella dei figli minori di 18 anni
Coloro che hanno esercitato questo diritto dovranno entro i dodici mesi seguenti, trasportare il proprio domicilio nello Stato a favore del quale avranno fatto l'opzione, potranno conservare i beni immobili che posseggono nel territorio dello Stato in cui avevano il proprio domicilio prima dall'opzione, e portar con sé i propri beni mobili di ogni specie, senza che sia loro imposto perciò alcun diritto
o tassa, di uscita o di entrata.
Prevede poi l'art. 1 l. 379/2000:
1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:
a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre
1947, n. 1430;
2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo
1977, n. 73.
2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha poi disposto, con l'art. 28-bis, comma 1, che "Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 è prorogato di ulteriori cinque anni".
Richiamate tali disposizioni normative, ritiene la Corte che il
Tribunale abbia fatto corretta applicazione delle norme viste.
Per conseguire il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da o da sua Parte_2
figlia era necessario disporre della Persona_2
prova che tali avi fossero di cittadinanza italiana.
Entrambi erano nati in provincia di TO in epoca in cui il territorio apparteneva all'Impero austro-ungarico. In base alle citate disposizioni del trattato di Saint Germain, gli avi emigrati all'estero avrebbero potuto scegliere di acquistare la cittadinanza italiana, ma non risulta che ciò sia avvenuto, non essendo stata documentato l'esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art. 78 del trattato.
Nel primo motivo del loro appello gli appellanti hanno denunciato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha ritenuto provato che fosse stata fatta la scelta della cittadinanza italiana, in particolare da parte di Persona_2
sulla base di quanto risultante dal suo certificato di
[...]
matrimonio e dal suo certificato di morte. Nell'atto di matrimonio del 29 aprile 1937 si trova scritto, nelle generalità della sposa, “nata
a TO, Italia”, mentre nell'atto di morte del 18 novembre 1968 si trova scritto “nata a [...] – Italia - cittadina italiana”. Da tali emergenze non può essere desunta la prova del fatto che avesse esercitato l'opzione all'epoca Persona_2
del trattato di Saint Germain, mancando la documentazione riguardante specificamente tale vicenda giuridica;
d'altronde è documentato che che morì in Perù, era Persona_2
ivi rimasta, e non aveva quindi trasferito in Italia il suo domicilio, come previsto dall'art. 78 del trattato.
Il riferimento all'Italia contenuto nei predetti atti formati in Perù, trova una sua spiegazione nel fatto che, all'epoca in cui detti atti vennero formati, TO rientrava ormai nel territorio dell'Italia;
l'atto di morte non può essere assunto a prova di un fatto (status di cittadino italiano) diverso da quello che ne formava oggetto diretto
(decesso), tanto più che si tratta di un certificato proveniente dall'autorità di uno Stato diverso da quello cui di cui si chiede il riconoscimento della cittadinanza, come correttamente rilevato in prime cure;
il possesso della cittadinanza italiana non costituiva del resto un presupposto necessario per l'attestazione del decesso, sì da potersi desumere, dalla relativa menzione, il previo accertamento di detto status sulla base di risultanze anagrafiche, oltretutto in contrasto con il dato effettivo del mancato trasferimento in Italia, secondo la previsione dell'art. 78 del trattato.
Non è poi in alcun modo concludente il riferimento all'Italia come luogo di nascita dell'interessata, contenuto nell'atto di matrimonio, atteso che la cittadinanza non si acquista per “ius soli”, cioè in relazione al luogo di nascita, bensì “iure sanguinis” e comunque, e ciò è dirimente, all'epoca della nascita sia di Parte_2
che della figlia il luogo di nascita non Persona_2
apparteneva al territorio dell'Italia, bensì all'Impero austro-ungarico.
In tale contesto, a nulla rileva che non Persona_2 fosse divenuta cittadina peruviana, come documentato dall'attestazione negativa prodotta dagli appellanti in primo grado, trattandosi di un dato non incompatibile con il mancato possesso della cittadinanza italiana.
Nulla hanno poi documentato gli appellanti in merito all'esercizio dell'opzione da parte dell'avo all'epoca del Parte_2
trattato di Saint Germain, in conformità delle disposizioni ivi contenute sulla scelta della cittadinanza italiana per i nati nei territori ex austro ungarici emigrati prima del 16/7/1920.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti denunziano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale ha rilevato che gli stessi erano decaduti dal diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per non aver presentato la dichiarazione prevista dalla l. 379/2000, dianzi citata.
In primo luogo lamentano che il tribunale non ha tenuto conto della natura del diritto di cittadinanza, come chiarito dalla S.C. a
Sezioni Unite nelle sentenze 25317 e 25318 del 2022, in tema di cittadinanza iure sanguinis, secondo cui il diritto è imperscrittibile e giustiziabile in ogni tempo;
tale natura del diritto di cittadinanza comporterebbe il superamento delle preclusioni temporali imposte dalla l. 379/2000. Rilevano inoltre che tale legge non prevedeva alcuna possibilità di richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per coloro che nella propria linea di ascendenza avessero un'ava di sesso femminile, come nel loro caso, mentre un riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana anche in capo ai discendenti di emigrati trentini aventi una donna nella linea di ascendenza è intervenuto per la prima volta solo con la sentenza del tribunale di Roma del 23 marzo 2016, quando era oramai scaduto il termine per la dichiarazione di cui alla l. 379/2000 (anni 5 + 5). In primo luogo la Corte osserva che sono infatti gli stessi appellanti, nell'ultima parte dell'atto d'appello, a dedurre che la l.
379/2000 era concepita in favore dei discendenti dei soggetti che mai avevano visto riconosciuto il loro status di cittadini italiani, perché emigrati all'estero in epoca antecedente al trattato di Saint Germain,
e che tale legge non trova per loro applicazione, sull'assunto che i loro avi avevano già acquisito tale status per effetto della dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana, come indicato nel primo motivo d'appello; rimangono pertanto irrilevanti nella fattispecie il riferimento alla predetta normativa e le conseguenti questioni.
Per completezza si osserva che le argomentazioni degli appellanti sono comunque infondate.
La S.C. (CASS. n. 21236/2021) ha chiarito che la norma di cui alla l. 379/2000 prevede l'acquisto della cittadinanza per elezione, con effetti ex nunc, dal giorno successivo a quello in cui è resa la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 2, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 l. n. 91 del 1992. Il termine previsto per l'esercizio di tale scelta, di complessivi anni 10, senz'altro ragionevole, non contrasta in alcun modo con i principi enunciati dalle sentenze della S.C. a Sezioni Unite nn. 25317 e 25318 del 2022, dianzi citate (In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano), atteso che altro è la scelta dell'acquisto della cittadinanza, consentito entro determinati limiti temporali dalla l. 379/2000 nella specifica fattispecie degli emigrati dal territorio trentino, altro è la mancanza di limiti temporali per far valere il diritto di cittadinanza di cui l'interessato sia già titolare, iure sanguinis (le summenzionate sentenze trattavano infatti il tema della perdita della cittadinanza a seguito del provvedimento cd. di grande naturalizzazione brasiliana dell'anno 1889).
Non risulta poi conferente, nella fattispecie, il tema dell'asserita impossibilità, per gli appellanti, di rendere la dichiarazione prevista dalla norma ai fini dell'acquisto della cittadinanza, per aver avuto una donna nella propria linea di ascendenza: premesso che la norma riguarda persone senza distinzione di sesso maschile e femminile, questo argomento sembra riguardare l'ostacolo, tuttora presente a livello di procedure amministrative, per il riconoscimento della cittadinanza con effetto retroattivo per i discendenti di cittadine italiane che avevano perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero prima del 1°/1/1948, per cui il riacquisto della cittadinanza in via amministrativa può essere conseguito solo con efficacia ex nunc, mentre in via giudiziale il riacquisto della cittadinanza si realizza automaticamente alla data di entrata in vigore della
Costituzione indipendentemente dalla data di matrimonio, se prima o dopo il 1°/1/1948, come statuito dalla S.C. a SS.UU., nella richiamata sentenza n. 4466/2009. Ma, nella fattispecie, l'ava degli appellanti, non era una cittadina Persona_2
italiana, per la quale si fosse determinata la perdita della cittadinanza a seguito del matrimonio con lo straniero;
si tratta pertanto di una tematica estranea alla fattispecie oggetto di causa. Va poi escluso il carattere discriminatorio della norma, come prospettato dagli appellanti, per il limite temporale per il rilascio della dichiarazione al fine del riconoscimento della cittadinanza previsto per i discendenti di persone originarie di territori appartenenti all'Impero austro-ungarico, rispetto alla possibilità senza limiti di tempo di riconoscimento della cittadinanza per i discendenti di emigrati provenienti da altre zone del territorio nazionale, essendo evidentemente differente il presupposto di base
(ovvero il possesso della cittadinanza italiana, di cui erano prive le persone nate nei territori dell'ex Impero, emigrate prima della data di entrata in vigore del trattato di Saint Germain).
La sentenza appellata risulta del tutto corretta, e l'appello deve essere pertanto respinto, con la conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del d.m. 147/2022.
Ricorrono i presupposti di applicazione del disposto dell'art. 13 co.
1 quater d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di TO n. 1085/2024
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
Condanna gli appellanti a rifondere al le spese Controparte_1
del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.000,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti di applicazione del disposto dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in TO nella camera di consiglio del 23/10/2025 Il c. est. Il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso Paolo Giovanni Demarchi Albengo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di TO Sezione Prima, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione in appello notificato il 3/1/2025 ed iscritta a ruolo in data 13/1/2025 al n.
9/2025 vertente
TRA
Parte_1
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Stefenelli per delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
distrettuale dello Stato
APPELLATO
OGGETTO: diritti della cittadinanza Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Appellanti
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di TO, contrariis reiectis, in riforma della predetta sentenza, – in via principale e nel merito: per i motivi tutti dedotti in narrativa accogliere il proposto appello e, in riforma della sentenza n. 1085/2024 emessa dal Tribunale di TO, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio n. 489/2024 R.G., pubblicata in data 02.12.2024, notificata il 05.12.2024, accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani degli odierni appellanti e, per l'effetto, ordinare al Controparte_1
e/o ad ogni altra competente Autorità amministrativa di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”.
Appellato:
“ Contrariis reiectis in via principale, rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e in ogni caso infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni sopra esposte con conferma integrale della sentenza impugnata, spese e compensi del grado integralmente rifusi;
in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo agli appellanti (qualora ne ricorrano e ne siano dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), la Corte d'Appello adita voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre comunque, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e Parte_1 Parte_1
hanno adito il tribunale di TO evocando il per Controparte_1
sentir accertare il loro status di cittadini italiani. Hanno esposto che figlio di e di Parte_2 Persona_1 CP_3 nasceva in data 18 luglio 1833 in Caldonazzo (TN); che dall'unione
[...]
tra e nasceva in Caldonazzo (TN), Parte_2 Parte_3
in data 19 febbraio 1873, che periva in Ica Persona_2
(Perù) il 18 novembre 1968; che quando era Persona_2
in tenerissima età, l'intera famiglia lasciava il paese natìo per trasferirsi definitivamente in Perù; che in data 4 dicembre 1911 nasceva, dall'unione tra e Persona_2 Persona_3 [...]
che quest'ultimo periva in Ica (Perù) l'8 giugno Persona_4
1950; che il 28 ottobre 1932 e Persona_4 Parte_4
contraevano matrimonio e dalla loro unione nascevano a
[...]
Ica, in Perù, , il 05.11.1934, Persona_5 Persona_6
il 11.06.1942, il
[...] Persona_7
20.06.1943; il 13.12.1945, Parte_5 Parte_1
il 04.08.1947, il
[...] Persona_8
04.06.1949; che dall'unione tra odierno Parte_1
ricorrente, e nasceva, il 04.06.1971, Parte_6
. Parte_1
Hanno quindi sostenuto di aver diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, in quanto discendenti diretti da cittadino italiano per discendenza paterna diretta, ossia cittadino italiano Parte_2
nato a [...] il [...], così come anche Persona_2
era cittadina italiana ai sensi dell'art. 1 della Legge 13 giugno
[...]
1912, n. 5553 atteso che la stessa, seppur trasferitasi con la famiglia in Perù, non aveva mai rinunciato alla propria cittadinanza.
Con l'opposizione del convenuto , il tribunale ha Controparte_1
respinto la domanda, rilevando che l'avo dei ricorrenti non era cittadino italiano, così come non lo era l'ava ha richiamato la l. Persona_2
379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austroungarico, prima del 16/7/1920, tra cui il territorio della provincia di TO, ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, termine poi prorogato di altri cinque anni.
La sentenza è stata appellata da e Parte_1
. Parte_1
Gli appellanti hanno lamentato:
1) l'errata valutazione della sussistenza della prova in ordine all'elezione della cittadinanza italiana da parte degli avi degli odierni appellanti ai sensi degli artt. 72 e 78 del trattato di Saint Germain;
ciò in quanto si era avvalsa della facoltà Persona_2
prevista dall'art. 72 del trattato di Saint Germain en Laye del
10/9/1919, per la scelta della cittadinanza italiana, come dimostrato dall'atto di matrimonio e dall'atto di morte, in cui era identificata come cittadina italiana. Hanno sul punto richiamato una sentenza del tribunale di TO, concernente altri discendenti dei medesimi avi, in cui era stata invece riconosciuta discendenza iure sanguinis da sulla base degli stessi documenti. Persona_2
2) Errore nel ritenere la decadenza dal diritto di richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della l. 379/2000; sul punto gli appellanti hanno sostenuto che in base alle pronunce a sezioni unite della Cassazione la cittadinanza iure sanguinis è un diritto imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva e che può essere perso solo per intervenuta rinuncia, purché volontaria ed esplicita, nella fattispecie mai intervenuta. Hanno aggiunto che la l. 379/2000 non prevedeva la possibilità di richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per coloro che nella propria linea di discendenza avessero un'ava di sesso femminile, atteso che solo con la sentenza del tribunale di Roma del 23 marzo 2016 (e quindi dopo più dei dieci anni previsti dalla l. 379/2000 per chiedere il riconoscimento del diritto) era stata riconosciuta la cittadinanza italiana anche in capo ai discendenti di emigrati trentini aventi una donna nella linea di ascendenza;
pertanto loro non avrebbero potuto chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della l. 379/2000.
Hanno comunque dedotto che la l. 379/2000 era stata concepita per i discendenti dei soggetti che non avevano mai visto riconosciuto il loro status di cittadini italiani perché emigrati all'estero prima del trattato di Saint Germain, mentre nel loro caso gli avi avevano già ottenuto tale status per effetto della dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana e doveva pertanto trovare applicazione l'art. 1 l.
91/1992 sull'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Per questi motivi
gli appellanti hanno concluso come riportato in epigrafe.
Il convenuto ha resistito all'appello e ne ha chiesto CP_1
il rigetto. Ha ribadito le difese svolte in primo grado, affermando che gli avi dei ricorrenti non erano cittadini italiani, in quanto nati prima del 1920 ed emigrati in Perù prima del 16/7/1920, come desunto dalle stesse deduzioni dei ricorrenti. Ha richiamato conforme giurisprudenza del tribunale di TO e di questa Corte, eccependo l'irrilevanza della sentenza del tribunale di TO menzionata dagli appellanti, di riconoscimento della cittadinanza italiana per altri discendenti degli stessi avi.
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dei nova, in quanto in primo grado i ricorrenti avevano fatto valere il loro diritto all'acquisto della cittadinanza quali discendenti diretti di mentre in appello facevano valere la Parte_2
discendenza da Persona_2 Ha poi eccepito l'inammissibilità o infondatezza del secondo motivo di appello, richiamandosi al disposto dell'art. 1 della l. 379/2000, che menzionava genericamente le persone, senza far riferimento al sesso di nascita, e i loro discendenti, e che prevedeva un meccanismo di acquisto della cittadinanza per elezione, con effetto ex nunc. Il
ha chiesto la compensazione delle spese della lite, per il CP_1
caso di accoglimento della domanda, facendo rilevare che è mancato un apposito intervento legislativo volto a dare concreta attuazione ai principi introdotti con la pronunzia della Cassazione n. 4466/2009, per cui i figli e discendenti della cittadina italiana che abbia perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10 comma 3 l. 555/1912 possono ottenere dal giudice il riconoscimento della cittadinanza a prescindere dalla dichiarazione resa dall'ascendente ai sensi dell'art. 219, avendo la stessa Corte affermato che la richiesta in sede amministrativa incontra tutti i vincoli procedimentali posti dalla normativa ancora vigente.
Ha concluso come in epigrafe.
All'esito di trattazione scritta, l'appello perviene in decisione sulle trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di fatto gli appellanti hanno dettagliatamente esposto nel ricorso introduttivo di primo grado i presupposti per cui spetterebbe loro la cittadinanza italiana in forza della discendenza da avi italiani (iure sanguinis), quali nato a Parte_2
Caldonazzo (TN) il 18/7/1933, e nata Persona_2
a Caldonazzo il 19/2/1873 (figlia del primo), indicando i vari gradi della discendenza.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità per divieto di nova, sollevata dal Ministero convenuto, con riguardo alla discendenza da già nell'atto Persona_2
introduttivo del giudizio di primo grado i ricorrenti avevano infatti dedotto di essere discendenti da figlia Persona_2
di e che la stessa era cittadina italiana ed Parte_2
aveva loro trasmesso “iure sanguinis” tale cittadinanza (Anche la figlia del Sig. la Sig.ra Parte_2 Persona_2
cittadina italiana ai sensi dell'art. 1 della Legge 13 giugno
[...]
1912, n. 5553, seppur trasferitasi con la famiglia in Perù, non ha mai rinunciato alla propria cittadinanza (come risultante dal relativo attestato di risultanze di iscrizione di iscrizione e di titolo di cittadinanza peruviana – doc. 13), trasmettendola, pertanto, iure sanguinis anche al proprio figlio e, Persona_4
così, ai discendenti diretti di quest'ultimo, così si legge nel ricorso introduttivo).
La fattispecie per cui è causa riguarda così persone discendenti da persone che erano nate a Caldonazzo (TN), ed emigrate in Perù, prima del 16 luglio 1920, dato questo pacifico, desunto dalla stessa narrativa del ricorso, laddove i ricorrenti deducevano che, quando ancora la sig.ra era in tenerissima età, Persona_2
l'intera famiglia lasciava il paese natio per trasferirsi definitivamente in Perù, e dal certificato di nascita del figlio della stessa,
[...]
nato in [...] nel 1911 (per cui già prima del 1920 Persona_4
si trovava in Perù). Persona_2
Gli appellanti reclamano dunque il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, assumendo che ed Parte_2 [...]
erano cittadini italiani. Persona_2
Premesso che ai sensi dell'art. 1 l. 91/1992, tuttora in vigore, “E' cittadino italiano per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”, nella fattispecie per cui è causa vengono in rilievo le disposizioni del trattato di Saint Germain en Laye del 10 settembre
1919.
In particolare, secondo il Trattato di Saint Germain:
Art.70 Chiunque abbia la pertinenza in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica acquisterà di pieno dritto, ad esclusione della cittadinanza austriaca, la cittadinanza dallo Stato che esercita la sovranità sul territorio predetto.
Art.71 Nonostante la disposizione dell'art. 70, per quanto concerne
i territori trasferiti all'Italia, non acquisteranno di pieno diritto la cittadinanza italiana:
1° coloro che hanno la pertinenza nei detti territori, ma non vi sono nati;
2° coloro che hanno acquistato la pertinenza nei detti territori dopo il 24 maggio 1915, o che l'hanno acquistata soltanto in dipendenza della propria carica.
Art. 72 Le persone indicate all'art. 71 o coloro:
a) che hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti all'Italia, o di cui il padre, o la madre se il padre è ignoto, aveva la pertinenza nei detti territori;
b) o che hanno servito nell'esercito italiano durante la presente guerra, ed i loro figli, - potranno eleggere la cittadinanza italiana nelle condizioni stabilite dall'art. 78 per il diritto di opzione. art. 78 I maggiori di 18 anni che perdono la cittadinanza austriaca
e acquistano di pieno diritto una nuova cittadinanza, e, norma dell'articolo 70, avranno facoltà, durante un anno dalla entrata in
Vigore del presente trattato, di optare per la cittadinanza dello Stato in cui avevano la pertinenza prima di acquistarla nel territorio trasferito. L'opzione del marito implicherà quella della moglie e l'opzione dei genitori quella dei figli minori di 18 anni
Coloro che hanno esercitato questo diritto dovranno entro i dodici mesi seguenti, trasportare il proprio domicilio nello Stato a favore del quale avranno fatto l'opzione, potranno conservare i beni immobili che posseggono nel territorio dello Stato in cui avevano il proprio domicilio prima dall'opzione, e portar con sé i propri beni mobili di ogni specie, senza che sia loro imposto perciò alcun diritto
o tassa, di uscita o di entrata.
Prevede poi l'art. 1 l. 379/2000:
1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:
a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre
1947, n. 1430;
2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo
1977, n. 73.
2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha poi disposto, con l'art. 28-bis, comma 1, che "Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 è prorogato di ulteriori cinque anni".
Richiamate tali disposizioni normative, ritiene la Corte che il
Tribunale abbia fatto corretta applicazione delle norme viste.
Per conseguire il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da o da sua Parte_2
figlia era necessario disporre della Persona_2
prova che tali avi fossero di cittadinanza italiana.
Entrambi erano nati in provincia di TO in epoca in cui il territorio apparteneva all'Impero austro-ungarico. In base alle citate disposizioni del trattato di Saint Germain, gli avi emigrati all'estero avrebbero potuto scegliere di acquistare la cittadinanza italiana, ma non risulta che ciò sia avvenuto, non essendo stata documentato l'esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art. 78 del trattato.
Nel primo motivo del loro appello gli appellanti hanno denunciato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha ritenuto provato che fosse stata fatta la scelta della cittadinanza italiana, in particolare da parte di Persona_2
sulla base di quanto risultante dal suo certificato di
[...]
matrimonio e dal suo certificato di morte. Nell'atto di matrimonio del 29 aprile 1937 si trova scritto, nelle generalità della sposa, “nata
a TO, Italia”, mentre nell'atto di morte del 18 novembre 1968 si trova scritto “nata a [...] – Italia - cittadina italiana”. Da tali emergenze non può essere desunta la prova del fatto che avesse esercitato l'opzione all'epoca Persona_2
del trattato di Saint Germain, mancando la documentazione riguardante specificamente tale vicenda giuridica;
d'altronde è documentato che che morì in Perù, era Persona_2
ivi rimasta, e non aveva quindi trasferito in Italia il suo domicilio, come previsto dall'art. 78 del trattato.
Il riferimento all'Italia contenuto nei predetti atti formati in Perù, trova una sua spiegazione nel fatto che, all'epoca in cui detti atti vennero formati, TO rientrava ormai nel territorio dell'Italia;
l'atto di morte non può essere assunto a prova di un fatto (status di cittadino italiano) diverso da quello che ne formava oggetto diretto
(decesso), tanto più che si tratta di un certificato proveniente dall'autorità di uno Stato diverso da quello cui di cui si chiede il riconoscimento della cittadinanza, come correttamente rilevato in prime cure;
il possesso della cittadinanza italiana non costituiva del resto un presupposto necessario per l'attestazione del decesso, sì da potersi desumere, dalla relativa menzione, il previo accertamento di detto status sulla base di risultanze anagrafiche, oltretutto in contrasto con il dato effettivo del mancato trasferimento in Italia, secondo la previsione dell'art. 78 del trattato.
Non è poi in alcun modo concludente il riferimento all'Italia come luogo di nascita dell'interessata, contenuto nell'atto di matrimonio, atteso che la cittadinanza non si acquista per “ius soli”, cioè in relazione al luogo di nascita, bensì “iure sanguinis” e comunque, e ciò è dirimente, all'epoca della nascita sia di Parte_2
che della figlia il luogo di nascita non Persona_2
apparteneva al territorio dell'Italia, bensì all'Impero austro-ungarico.
In tale contesto, a nulla rileva che non Persona_2 fosse divenuta cittadina peruviana, come documentato dall'attestazione negativa prodotta dagli appellanti in primo grado, trattandosi di un dato non incompatibile con il mancato possesso della cittadinanza italiana.
Nulla hanno poi documentato gli appellanti in merito all'esercizio dell'opzione da parte dell'avo all'epoca del Parte_2
trattato di Saint Germain, in conformità delle disposizioni ivi contenute sulla scelta della cittadinanza italiana per i nati nei territori ex austro ungarici emigrati prima del 16/7/1920.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti denunziano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale ha rilevato che gli stessi erano decaduti dal diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per non aver presentato la dichiarazione prevista dalla l. 379/2000, dianzi citata.
In primo luogo lamentano che il tribunale non ha tenuto conto della natura del diritto di cittadinanza, come chiarito dalla S.C. a
Sezioni Unite nelle sentenze 25317 e 25318 del 2022, in tema di cittadinanza iure sanguinis, secondo cui il diritto è imperscrittibile e giustiziabile in ogni tempo;
tale natura del diritto di cittadinanza comporterebbe il superamento delle preclusioni temporali imposte dalla l. 379/2000. Rilevano inoltre che tale legge non prevedeva alcuna possibilità di richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per coloro che nella propria linea di ascendenza avessero un'ava di sesso femminile, come nel loro caso, mentre un riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana anche in capo ai discendenti di emigrati trentini aventi una donna nella linea di ascendenza è intervenuto per la prima volta solo con la sentenza del tribunale di Roma del 23 marzo 2016, quando era oramai scaduto il termine per la dichiarazione di cui alla l. 379/2000 (anni 5 + 5). In primo luogo la Corte osserva che sono infatti gli stessi appellanti, nell'ultima parte dell'atto d'appello, a dedurre che la l.
379/2000 era concepita in favore dei discendenti dei soggetti che mai avevano visto riconosciuto il loro status di cittadini italiani, perché emigrati all'estero in epoca antecedente al trattato di Saint Germain,
e che tale legge non trova per loro applicazione, sull'assunto che i loro avi avevano già acquisito tale status per effetto della dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana, come indicato nel primo motivo d'appello; rimangono pertanto irrilevanti nella fattispecie il riferimento alla predetta normativa e le conseguenti questioni.
Per completezza si osserva che le argomentazioni degli appellanti sono comunque infondate.
La S.C. (CASS. n. 21236/2021) ha chiarito che la norma di cui alla l. 379/2000 prevede l'acquisto della cittadinanza per elezione, con effetti ex nunc, dal giorno successivo a quello in cui è resa la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 2, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 l. n. 91 del 1992. Il termine previsto per l'esercizio di tale scelta, di complessivi anni 10, senz'altro ragionevole, non contrasta in alcun modo con i principi enunciati dalle sentenze della S.C. a Sezioni Unite nn. 25317 e 25318 del 2022, dianzi citate (In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano), atteso che altro è la scelta dell'acquisto della cittadinanza, consentito entro determinati limiti temporali dalla l. 379/2000 nella specifica fattispecie degli emigrati dal territorio trentino, altro è la mancanza di limiti temporali per far valere il diritto di cittadinanza di cui l'interessato sia già titolare, iure sanguinis (le summenzionate sentenze trattavano infatti il tema della perdita della cittadinanza a seguito del provvedimento cd. di grande naturalizzazione brasiliana dell'anno 1889).
Non risulta poi conferente, nella fattispecie, il tema dell'asserita impossibilità, per gli appellanti, di rendere la dichiarazione prevista dalla norma ai fini dell'acquisto della cittadinanza, per aver avuto una donna nella propria linea di ascendenza: premesso che la norma riguarda persone senza distinzione di sesso maschile e femminile, questo argomento sembra riguardare l'ostacolo, tuttora presente a livello di procedure amministrative, per il riconoscimento della cittadinanza con effetto retroattivo per i discendenti di cittadine italiane che avevano perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero prima del 1°/1/1948, per cui il riacquisto della cittadinanza in via amministrativa può essere conseguito solo con efficacia ex nunc, mentre in via giudiziale il riacquisto della cittadinanza si realizza automaticamente alla data di entrata in vigore della
Costituzione indipendentemente dalla data di matrimonio, se prima o dopo il 1°/1/1948, come statuito dalla S.C. a SS.UU., nella richiamata sentenza n. 4466/2009. Ma, nella fattispecie, l'ava degli appellanti, non era una cittadina Persona_2
italiana, per la quale si fosse determinata la perdita della cittadinanza a seguito del matrimonio con lo straniero;
si tratta pertanto di una tematica estranea alla fattispecie oggetto di causa. Va poi escluso il carattere discriminatorio della norma, come prospettato dagli appellanti, per il limite temporale per il rilascio della dichiarazione al fine del riconoscimento della cittadinanza previsto per i discendenti di persone originarie di territori appartenenti all'Impero austro-ungarico, rispetto alla possibilità senza limiti di tempo di riconoscimento della cittadinanza per i discendenti di emigrati provenienti da altre zone del territorio nazionale, essendo evidentemente differente il presupposto di base
(ovvero il possesso della cittadinanza italiana, di cui erano prive le persone nate nei territori dell'ex Impero, emigrate prima della data di entrata in vigore del trattato di Saint Germain).
La sentenza appellata risulta del tutto corretta, e l'appello deve essere pertanto respinto, con la conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del d.m. 147/2022.
Ricorrono i presupposti di applicazione del disposto dell'art. 13 co.
1 quater d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di TO n. 1085/2024
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
Condanna gli appellanti a rifondere al le spese Controparte_1
del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.000,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti di applicazione del disposto dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in TO nella camera di consiglio del 23/10/2025 Il c. est. Il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso Paolo Giovanni Demarchi Albengo