Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 21/10/2024, n. 27253
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Ordinanza 21 ottobre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 21 ottobre 2024, con il giudice relatore Dott.ssa Antonella Dell'Orfano. Il Comune di Benevento ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto un ricorso per ottemperanza, chiedendo l'esecuzione di una precedente sentenza che condannava il Comune al pagamento delle spese processuali. La questione centrale riguardava la legittimità di tale azione, considerando che il Comune era in dissesto finanziario, il che, secondo il ricorrente, impediva l'intrapresa di azioni esecutive per debiti preesistenti.

La Corte ha accolto il ricorso, affermando che il giudizio di ottemperanza non era ammissibile in questo caso, in quanto il debito era correlato a fatti antecedenti alla dichiarazione di dissesto e rientrava nella competenza dell'organismo straordinario di liquidazione. La Corte ha sottolineato che, in base all'art. 248, comma 2, del TUEL, non possono essere intraprese azioni esecutive per debiti che rientrano nella competenza di tale organismo. Pertanto, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo dell'Avvocato e ha compensato le spese processuali, riconoscendo la novità della questione trattata.

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Massime2

In tema di contenzioso tributario, in relazione alla procedura di liquidazione concorsuale di cui all'art. 248 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), non può essere proposto il giudizio di ottemperanza per il recupero delle spese processuali liquidate a carico dell'ente comunale in una sentenza emessa in un processo instaurato anteriormente alla data della dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale, ancorché conclusosi dopo tale data.

In tema di contenzioso tributario, l'art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) preclude il giudizio di ottemperanza con riguardo alle sentenze che condannano l'Amministrazione finanziaria al pagamento di somme, mentre detto giudizio è ammissibile con riferimento a quelle che comportano obblighi di fare o che comunque non contengono pronunce di condanna al pagamento di somme determinate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 21/10/2024, n. 27253
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27253
    Data del deposito : 21 ottobre 2024

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