Rigetto
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/07/2025, n. 6494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6494 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06494/2025REG.PROV.COLL.
N. 07349/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7349 del 2024, proposto dalla società Le Palme s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria Deluigi e Luca Saguato, con domicilio eletto presso lo studio Luca Saguato in Genova, via Roma n.11/1;
contro
Comune di Laigueglia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Avolio e Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RD De OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Bonifacino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
F.lli MA di MA OS e GI BA e C. s.n.c., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 00433/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Laigueglia e di RD De OL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con istanza del 15 maggio 2023, prot. n. 9442, la società Le Palme s.r.l., premesso di essere proprietaria di un edifico di quattro piani adibito ad esercizio alberghiero fino al 2010, poi proseguito nello stabile adiacente di proprietà del sig. RD De OL fino al 2022, ha chiesto al Comune di Laigueglia la rimozione del vincolo di destinazione ad uso alberghiero solo su uno dei due edifici che componevano l’intero albergo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge regionale della Liguria del 7 febbraio 2008, n. 1.
2. – Con provvedimento dell’11 luglio 2023, prot. n. 13727, il Comune ha dichiarato la “ improcedibilità ” di tale istanza, restando “ impregiudicato l’esame di merito ”, in quanto quest’ultima: a) non ha ad oggetto l’intera consistenza urbanistica della struttura alberghiera così come censita; b) non è firmata da tutti i proprietari dell’immobile sede dell’albergo “Le Palme”; c) non è stato prodotto il consenso dell’attuale gestore dell’albergo.
3. – Con il ricorso di primo grado, la società Le Palme s.r.l., ha impugnato il suddetto diniego di svincolo alberghiero.
4. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha respinto il ricorso richiamando propri precedenti in tema di c.d. svincolo alberghiero parziale (sentenze n. 88 dell’8 febbraio 2017 e n. 883 del 14 novembre 2018).
5. – Con atto di appello, la società ha impugnato la sentenza.
5.1. – Con il primo motivo di appello (pag. 11-18), ha dedotto una errata interpretazione dell’art. 2, comma 2, l.r. n. 1 del 2008, la quale non sarebbe riferita al complesso di beni immobili sede di attività alberghiera, bensì ai singoli immobili; che, inoltre, nella specie non si tratterebbe di uno svicolo alberghiero parziale, in quanto riguarderebbe l’intero immobile di proprietà della società appellante, essendo invece irrilevante la pregressa gestione unitaria dell’albergo rispetto ai due edifici.
5.2. – Con il secondo motivo di appello (pag. 18-23), ha dedotto l’erroneità dell’interpretazione sistematica seguita dal primo giudice secondo cui l’art. 9, l.r. n. 4 del 2013, disciplinerebbe l’unica possibilità di “ svincolo parziale ”, eccezionalmente derogatoria rispetto al generale divieto di svincolo parziale desumibile dall’art. 2, l.r. n. 1 del 2008: secondo parte appellante, tale tipo di interpretazione sistematica sarebbe residuale rispetto a quella letterale, oltre a non sussistere una identità di ratio tra le due norme che perseguirebbero finalità diverse, essendo il richiamo all’art. 9 l.r. n. 4 del 2013 non pertinente.
5.3. – Con il terzo motivo di appello (pag. 23-28), ha richiamato i precedenti favorevoli di cui alle sentenze del medesimo T.a.r. del 22 ottobre 2015 n. 836 e del 26 novembre 2015 n. 943, i cui principi sarebbero applicabili anche alla fattispecie in esame.
5.4. – Con il quarto motivo di appello (pag. 28-30), ha prospettato dei dubbi di legittimità costituzionale dell’interpretazione seguita dal primo giudice, per contrasto con gli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.
5.5. – Con il quinto motivo di appello (pag. 30-31), ha reiterato la censura di difetto di istruttoria e travisamento di fatto, con riguardo all’errata indicazione della capacità ricettiva non più attuale, dal momento che il Comune avrebbe presupposto l’esistenza di una struttura alberghiera in realtà inesistente.
5.6. – Con il sesto motivo di appello (pag. 31-33), ha reiterato la censura di illegittimità della richiesta di consenso dell’attuale gestore, non essendovi alcun contratto di locazione in corso al momento della presentazione dell’istanza di svincolo, né nell’immobile di proprietà della società appellante (sin dall’ottobre 2010) e né nell’immobile di proprietà del sig. De OL (sin dall’aprile 2022), sicché nessun assenso avrebbe potuto essere richiesto.
5.7. – Con il settimo motivo di appello (pag. 33-34), ha reiterato la censura di violazione dell’art. 10- bis , della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
5.8. – Con l’ottavo motivo di appello (pag. 34), ha contestato il capo di sentenza con cui è stata ritenuta non necessaria l’acquisizione dei pareri delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.
6. – Con apposita memoria si è costituito il Comune, che ha riproposto l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso di primo grado non esaminata dal primo giudice, in quanto con tale motivo la parte ricorrente non avrebbe censurato la prima delle tre ragioni ostative, chiedendo nel merito il rigetto dell’appello.
6.1. – In subordine, ha chiesto la sospensione impropria del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione rimessa dall’ordinanza del T.a.r. per la Liguria del 23 gennaio 2025, n. 78 avente ad oggetto proprio la normativa ligure in materia di svincolo alberghiero (pag. 7 della memoria di replica del 6 marzo 2025).
7. – Con apposita memoria si è costituito anche il controinteressato RD De OL, in qualità di proprietario del fabbricato comunicante con quello di proprietà della società ricorrente, il quale ha precisato che “ non intende proporre a propria volta alcuna istanza per svincolo alberghiero relativa alla struttura ricettiva attualmente gestita dalla società F.lli MA S.n.c. ” (pag. 2 dell’atto di costituzione del 14 novembre 2024).
8. – All’udienza pubblica del 27 marzo 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. – In via preliminare, occorre delimitare l’oggetto del presente giudizio alla luce del contenuto del provvedimento impugnato.
9.1. – Con tale provvedimento, infatti, il Comune non si è pronunciato sul merito dell’istanza di svincolo alberghiero, essendosi limitato invece a rilevare l’impossibilità di esaminare tale istanza a causa della carenza di alcuni presupposti di “procedibilità” individuati nella necessità che l’istanza abbia ad oggetto l’intera struttura alberghiera, ancorché ripartita su due immobili appartenenti a distinti proprietari, oltre alla necessaria sottoscrizione dell’istanza anche da parte degli altri proprietari degli immobili soggetti a vincolo, nonché al consenso dell’attuale gestore.
9.2. – Ne consegue, quindi, che l’oggetto del presente giudizio è limitato solamente ad accertare se tali requisiti di ammissibilità dell’istanza siano effettivamente richiesti dalla legge, con esclusione quindi di ogni questione relativa all’esistenza dei presupposti per l’accoglimento nel merito dell’istanza di svincolo alberghiero, trattandosi di poteri amministrativi non ancora esercitati su cui il giudice in nessun caso può pronunciarsi (art. 34, comma 2, c.p.a.).
9.3. – Da ciò ne consegue innanzitutto l’infondatezza dell’ottavo motivo di appello, relativo alla necessità di acquisire i pareri delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, trattandosi di una questione che attiene al merito dell’istanza, non ancora esaminata da parte del Comune, con conseguente correttezza della decisione di primo grado sul punto.
9.4. – Sempre in via preliminare e alla luce della suddetta delimitazione del thema decidendum , deve essere disattesa l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione rimessa dall’ordinanza del T.a.r. per la Liguria del 23 gennaio 2025, n. 78 avente ad oggetto proprio la normativa ligure in materia di svincolo alberghiero (pag. 7 della memoria di replica del 6 marzo 2025).
Con la suddetta ordinanza, infatti, si è dubitato della conformità a Costituzione dell’art. 2, comma 2, della legge regionale della Liguria del 7 febbraio 2008, n. 1, con riferimento agli artt. 3, 41, 42, 117, comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 1 Protocollo Addizionale CEDU, e 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, “ nella parte in cui non prevede come condizione sufficiente ai fini della rimozione del vincolo quella della insostenibilità economica dell’attività ” (punto 6.2 della motivazione dell’ordinanza del T.a.r. per la Liguria del 23 gennaio 2025, n. 78).
Tale profilo, però, attiene ancora una volta al merito questione, ossia ai presupposti per l’ottenimento dello svincolo alberghiero, su cui il Comune non si è ancora pronunciato, con la conseguenza di dover ritenere tale vicenda allo stato non rilevante ai fini del presente giudizio.
10. – Ciò posto, il Collegio ritiene di poter trattare congiuntamente i primi quattro motivi di appello, in quanto volti sostanzialmente a contestare l’interpretazione della normativa applicabile alla specie (art. 2, comma 2, l.r. n. 1 del 2008) contenuta nella sentenza di primo grado, sia dal punto di vista letterale (primo motivo di appello) che sistematico (secondo motivo di appello), precisando altresì che tale interpretazione sarebbe confermata da alcuni precedenti dello stesso T.a.r. (terzo motivo di appello), oltre ad essere l’unica compatibile con la Costituzione (quarto motivo di appello).
10.1. – Innanzitutto, occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.
L’art. 2 della citata legge regionale n. 1 del 2008, a decorrere dalla sua entrata in vigore, ha assoggettato “ a specifico vincolo di destinazione d’uso ad albergo, con divieto di modificare tale destinazione se non alle condizioni previste dal comma 2, gli immobili sedi degli alberghi e le relative aree asservite e di pertinenza ” tra i quali, per quanto qui interessa, quelli “ classificati albergo ed in esercizio ai sensi della normativa in materia ” (comma 1, lett. a).
Lo stesso articolo, poi, prevede l’obbligo per i Comuni di effettuare “ il censimento degli alberghi assoggettati al vincolo di destinazione d’uso ad albergo ” e di approvare “ l’elenco degli immobili vincolati e delle relative aree asservite e di pertinenza ” (comma 1- ter ).
Con specifico riferimento alla procedura di svincolo, si prevede che “ I proprietari degli immobili soggetti al vincolo di cui al comma 1 possono, in qualsiasi momento, presentare, in forma individuale e/o aggregata, al Comune territorialmente competente, motivata e documentata istanza di svincolo con riferimento alla sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato, basata su almeno una delle seguenti cause ed accompagnata dalla specificazione della destinazione d’uso che si intende insediare:
a) oggettiva impossibilità a realizzare interventi di adeguamento complessivo dell’immobile, a causa dell’esistenza di vincoli monumentali, paesaggistici, architettonici od urbanistico-edilizi non superabili, al livello di qualità degli standard alberghieri e/o alla normativa in materia di sicurezza (quali accessi, vie di fuga, scale antincendio e simili) e/o di abbattimento delle barriere architettoniche;
b) collocazione della struttura in ambiti territoriali inidonei allo svolgimento dell’attività alberghiera, con esclusione comunque di quelli storici, di quelli in ambito urbano a prevalente destinazione residenziale e degli immobili collocati nella fascia entro 300 metri dalla costa ” (comma 2).
Inoltre, si prevede che “ Il Comune, entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 2, si pronuncia in merito alla richiesta di svincolo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, e verifica la sussistenza di almeno una delle cause di cui al comma 2 ” (comma 2- bis ).
Infine, si prevede che “ I proprietari degli immobili sedi di strutture ricettive, in esercizio, classificate albergo oggetto di contratti di locazione dell’immobile o d’affitto d’impresa possono attivare le procedure di svincolo di cui al comma 2 solo previa acquisizione del formale assenso da parte del gestore dell’albergo ” (comma 4).
10.2. – La questione giuridica che si pone nel caso in esame è quella di stabilire quali siano i presupposti oggettivi e soggettivi di “ricevibilità” dell’istanza di svincolo alberghiero.
Sotto il primo profilo, occorre stabilire se l’istanza di svincolo degli “ immobili sedi degli alberghi ” (art. 2, comma 1) possa avere ad oggetto anche un solo immobile rispetto ad una pluralità di cui si compone l’albergo oppure se debba riguardare necessariamente “ l’intera consistenza urbanistica ” della struttura alberghiera così come individuata in data 28 febbraio 2008 e risultante dal relativo censimento (così il provvedimento impugnato).
Sotto il secondo profilo, occorre stabilire quali siano i soggetti che possono presentare tale istanza e che sono individuati dalla norma nei “ proprietari degli immobili soggetti al vincolo ” sia “ in forma individuale ” che “ aggregata ” (art. 2, comma 2, cit.), con la precisazione che, in caso di “ strutture ricettive, in esercizio, classificate albergo ” ed oggetto di contratti di locazione dell’immobile o d’affitto d’impresa, occorre altresì la “ previa acquisizione del formale assenso da parte del gestore dell’albergo ” (art. 2, comma 4, cit.).
A tal proposito, però, occorre subito precisare come, nel caso di specie, i presupposti oggettivi e soggettivi finiscono sostanzialmente per coincidere tra di loro: infatti, affermare che l’istanza debba avere ad oggetto l’intera struttura alberghiera così come censita implica la necessaria partecipazione anche del proprietario dell’altro immobile oggetto del medesimo vincolo; allo stesso modo, richiedere che l’istanza debba essere firmata dal proprietario dell’altro immobile oggetto del medesimo vincolo, non significa altro che richiedere che l’istanza abbia ad oggetto l’intera struttura alberghiera.
10.3. – Nel caso di specie, l’amministrazione resistente, ai fini della procedibilità dell’istanza, ha ritenuto necessaria la partecipazione anche dell’altro proprietario dell’immobile oggetto di vincolo (con estensione, quindi, dell’oggetto dell’istanza all’intera struttura ricettiva), nonché del gestore attuale dell’albergo.
A tal riguardo, occorre precisare che la nozione di “improcedibilità”, richiamata dalla legge sia con riferimento ad una istanza amministrativa (art. 2, comma 1, secondo periodo, legge n. 241 del 1990) che in relazione ad una domanda giudiziale (artt. 74 e 95, co. 5, c.p.a.), trova una definizione normativa nella sopravvenienza di “ ragioni ostative ad una pronuncia sul merito ”, tra cui vi rientrano espressamente il sopravvenuto difetto di interesse oppure la mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato (art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.).
Nel caso di specie, la declaratoria di “improcedibilità” dell’istanza di svincolo deve essere interpretata nel senso di un difetto di integrità del contraddittorio nei confronti dell’altro proprietario dell’immobile oggetto del medesimo vincolo alberghiero, oltre che del gestore della struttura, sebbene si tratti di una ragione ostativa a carattere originario e non sopravvenuto (non avendo l’amministrazione assegnato alcun termine per tale integrazione).
11. – Ciò posto, deve condividersi la posizione assunta dall’amministrazione e confermata dal T.a.r., con conseguente infondatezza dell’appello sul punto, sebbene con le precisazioni che seguono.
11.1. – Invero, deve ritenersi che la necessità che l’istanza provenga da tutti i proprietari degli immobili soggetti al vincolo, emerge innanzitutto dalla lettera della legge nella parte in cui si stabilisce che l’istanza può essere presentata dai “ proprietari degli immobili soggetti al vincolo ” sia “ in forma individuale ” che “ aggregata ” (art. 2, comma 2, cit.).
In particolare, la possibilità di una istanza di svincolo da parte dei proprietari “ in forma aggregata ” va riferita proprio alla fattispecie in cui vi siano una pluralità di proprietari di diversi immobili assoggettati al medesimo vincolo alberghiero.
Inoltre, il necessario coinvolgimento di tutti i proprietari degli immobili assoggettati allo stesso vincolo risulta anche coerente con la ratio della norma che è quella di consentire all’amministrazione di valutare la possibilità di svincolo alla luce della complessiva potenzialità della struttura ricettiva, secondo una logica unitaria e non frazionata, stante l’unitarietà dell’attività ricettiva svolta su di una pluralità di immobili appartenenti a diversi proprietari.
Risulta, inoltre, coerente anche con la ratio della legge regionale n. 1 del 2008 che è quella di salvaguardare e valorizzare gli alberghi, anche mediante la disciplina dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali, al fine di evitare il fenomeno della dismissione di alberghi che, pur avendo le caratteristiche per esercitare l’attività ricettiva, vengono tuttavia trasformati in unità residenziali.
11.2. – In secondo luogo, la necessità di coinvolgere tutti i proprietari degli immobili assoggettati allo stesso vincolo (ed eventualmente del gestore, se presente), risponde alla all’esigenza di dover tenere conto anche di eventuali proposte di questi ultimi che potrebbero essere in contrasto con la richiesta di svincolo, come risulta anche dall’approvazione della Variante al PRG di cui alla delibera di Giunta regionale n. 732 del 28 giugno 2011, da cui emerge la non approvazione di alcune istanze di svincolo alberghiero proposte dai proprietari anche in ragione della “ volontà espressa dal gestore di ampliamento dell’immobile ” (così, ad es., per l’hotel “Villa Giulia”, pag. 16, del doc. 4 del fascicolo di primo grado del Comune).
12. – Tuttavia, la necessità che l’istanza provenga da tutti i “ proprietari degli immobili soggetti al vincolo ” (art. 2, comma 2, cit.), non implica anche che lo svincolo debba necessariamente riguardare tutti gli immobili, ben potendo la richiesta essere formulata, motivata e documentata con riguardo ad uno svincolo parziale, fermo restando la partecipazione procedimentale di tutti i soggetti coinvolti.
12.1. – A tal riguardo, giova innanzitutto ribadire la scansione procedimentale prevista dalla legge regionale per l’ottenimento di un provvedimento di svincolo alberghiero.
Il più volte citato articolo 2, nel disciplinare la fase dell’iniziativa, delinea un procedimento ad istanza di parte (“ I proprietari degli immobili soggetti al vincolo ”: comma 2) da concludersi entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell’istanza (comma 2- bis ).
Una volta ricevuta l’istanza ed avviato il procedimento, il Comune deve verificare “ la sussistenza di almeno una delle cause di cui al comma 2 ” e richiedere una “ consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale ” (comma 2- bis ).
Una volta acquisiti tutti gli elementi utili alla decisione, il Comune “ si pronuncia in merito alla richiesta di svincolo ” (comma 2- bis ), esercitando un tipico potere discrezionale.
12.2. – Dalla suddetta scansione procedimentale, risulta che il Comune, per pronunciarsi in merito alla richiesta, deve verificare “ la sussistenza di almeno una delle cause di cui al comma 2 ”, precisando che una di queste cause può essere l’oggettiva impossibilità a realizzare “ interventi di adeguamento complessivo dell’immobile ” (art. 2, comma 2, lett. a, cit.).
Ne consegue, quindi, che la possibilità di realizzare interventi di adeguamento complessivo dell’immobile deve essere valutata dall’amministrazione con riguardo all’intera struttura ricettiva, come risultante dal relativo censimento, che nel caso di specie risulta peraltro classificata come un unico fabbricato.
Invero, nella scheda di rilevamento degli alberghi (allegato C alla delibera di Consiglio comunale n. 19 del 27 maggio 2010 – doc. 6 del fascicolo di primo grado del Comune), la struttura ricettiva denominata “ Le Palme ” viene classificata come un hotel a 3 stelle, composto da 37 camere e 62 posti letto, con attività ancora esistente alla data del rilevamento (novembre 2009).
Inoltre, pur dando atto della distinzione tra gestione della struttura (F.lli MA s.n.c.) e proprietà degli immobili (Luigia Cattaneo per il mappale 203 sub 8 e società Le Palme s.r.l. per il mappale 203 sub 7 e mappale 338), nella suddetta scheda la tipologia di costruzione viene indicata come “ unico complesso immobiliare ” (Parte prima – Dati generali) caratterizzato non già da più corpi di fabbrica ma da un “ unico fabbricato ” (Parte terza – Caratteristiche dell’immobile).
Ne consegue, pertanto, che spetterà all’amministrazione valutare l’eventuale richiesta di svincolo parziale, stante il divieto per il giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati (art. 34, comma 2, c.p.a.), fermo restando il necessario coinvolgimento nel procedimento amministrativo di svincolo di tutti i proprietari degli immobili oggetto di attività ricettiva.
12.3. – Concludendo sul punto, quindi, deve ritenersi che il procedimento amministrativo di svincolo alberghiero disciplinato dall’art. 2 della legge regionale della Liguria n. 1 del 2008 si articola in una fase dell’iniziativa in cui risulta necessaria la partecipazione di tutti i “ proprietari degli immobili soggetti al vincolo ”, mediante un’istanza “ in forma individuale ” o “ aggregata ” (art. 2, comma 2), nonché del gestore attuale dell’albergo, ove esistente (art. 2, comma 4).
Tuttavia, dal momento che le suddette istanze possono avere anche dei contenuti in contrasto tra di loro, in considerazione delle diverse volontà dei vari soggetti coinvolti di mantenere o di eliminare il vincolo alberghiero, la possibilità di uno svincolo parziale (riguardante cioè solo alcuni degli immobili facenti parte della medesima struttura ricettiva) attiene alla fase decisionale, riservata al merito amministrativo, a seguito di un’apposita istruttoria.
Pertanto, dal momento che nel caso di specie l’amministrazione comunale non si è ancora pronunciata nel merito del c.d. svincolo parziale, allo stesso modo non può pronunciarsi il giudice amministrativo sulla legittimità o meno di tale tipologia di svincolo, stante la delimitazione dell’oggetto del presente giudizio alla sola “procedibilità” dell’istanza, per come precisata in premessa, con conseguente applicazione del divieto di legge di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a.
13. – All’infondatezza dei primi quattro motivi di appello, consegue l’inammissibilità per difetto di interesse del quinto motivo di appello, relativo alla capacità ricettiva.
14. – Allo stesso modo, deve dichiararsi l’inammissibilità del sesto motivo di appello in ordine alla necessità della previa acquisizione del “ formale assenso da parte del gestore dell’albergo ” (art. 2, comma 4, cit.), trattandosi di provvedimento plurimotivato, come già rilevato dal primo giudice, fermo restando che ove si dimostri che effettivamente non vi sia nessuna attività ricettiva “in esercizio” al momento della presentazione dell’istanza di svincolo, allora nessun formale assenso del gestore potrà mai essere richiesto, dal momento che tale adempimento è richiesto dalla legge solo nel caso di “ strutture ricettive, in esercizio, classificate albergo ” (art. 2, comma 4, cit.).
15. – Il settimo motivo di appello relativo all’omesso preavviso di rigetto è infondato, in quanto in mancanza dei presupposti previsti dalla legge per la presentazione dell’istanza, il provvedimento di “improcedibilità” in questione assume conseguentemente un carattere vincolato, per cui deve ritenersi non annullabile il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, “ primo periodo ” (e non secondo periodo, come invece dedotto dalla parte appellante), della legge n. 241 del 1990, essendo palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, non essendovi alcun margine di discrezionalità dell’amministrazione nell’ammettere una istanza priva dei suddetti requisiti.
16. – In conclusione, quindi, l’appello deve essere respinto.
17. – Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO