Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/03/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
3973/2023
Verbale di udienza del 18.03.2025
E' presente per l' l'avv. Mariangela Cianci, la quale si riporta all'atto di Parte_1 opposizione a precetto ritualmente depositato e conclude affinchè il Giudice accolga le conclusioni ivi rassegnate e, per l'effetto, dichiari la nullità, invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato il 03.08.2023, per essere stato notificato unitamente al titolo esecutivo (la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3540/2023), in palese violazione del termine di 120 gg. previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. 669/1996. L'avv. Cianci chiede che la causa passi in decisione. All'udienza del 18.03.2025 è presente per parte opposta in Controparte_1 sostituzione dell'Avv. Alessia Melchiorri, l'Avv. Cristina di Massa, la quale si riporta alla comparsa di costituzione e risposta, alle memorie ex art. 171 ter c.p.c., nonchè alla note conclusive, precisa le conclusioni riportandosi a quelle articolate nella comparsa di costituzione e risposta, insistendo per il loro accoglimento, e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
IL G.I. da lettura del dispositivo e contestualmente deposita la sentenza.
E' verbale, ore 09.55
Il G.I. dott.ssa Emanuela Musi
N. 3973/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
pagina 1 di 8
Emanuela Musi ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3973/2023 promossa da:
codice fiscale/partita iva n. , corrente in Torre del Greco (Na) Parte_2 P.IVA_1
alla Via Marconi nr. 66 – 80059, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Ambra (c.f.
, giusta procura speciale alle liti per Notar di Maio, C.F._1 Per_1
repertorio n. 8360, raccolta n. 5374, Reg. in D.P. II in data 06.02.2023 al n. 2324 Pt_1
Serie 1T, e dall'avv. Mariangela Cianci (c.f. giusta procura C.F._2
speciale alle liti per Notar di Maio repertorio n. 8771, raccolta n. 5629, Reg. in Per_1
D.P. II in data 08.08.2023 al n. 17180 Serie 1T, e con le stesse elettivamente Pt_1
domiciliata presso la sede dell'Ente, sita in Torre del Greco (Na), Controparte_2
alla Via Marconi n. 66
- OPPONENTE contro codice fiscale , corrente in Milano, alla Via San Controparte_1 P.IVA_2
prospero n. 4 – 20121, in qualità di cessionaria di , dei Controparte_3
crediti originariamente vantati da nei confronti della , in Parte_3 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessia
Melchiorri (c.f. ), giusta procura generale per atti Notar C.F._3 Per_2
del 04.03.2019, repertorio n. 534, raccolta n. 391, rilasciata da
[...] [...]
nella qualità di procuratore speciale della ed Controparte_4 Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sardegna n. 50
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.; omesso rispetto termine dilatorio ex art. 14, comma 1, del Decreto Legge n. 669/1996, convertito in Legge n.
30/1997.
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza. pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L , odierna opponente, promuoveva domanda tesa ad: accertare e Parte_1
dichiarare, in accoglimento delle deduzioni svolte al capo sub 1) della presente opposizione, la nullità, invalidità, e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato il 03.08.2023, ovvero di ogni atto conseguente e/o successivo, dichiarando, altresì, l'improcedibilità,
l'inammissibilità, nullità e/o inefficacia dell'esecuzione paventata dalla;
… con CP_1
vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
La stessa assumeva di essere restata destinataria di atto di precetto di pagamento, in data 03.08.2023, con il quale la Società , in ritenuta esecuzione della CP_1
sentenza della Corte di Appello di Napoli, sezione I° civile n. 3540/2023, aveva intimato il pagamento di complessivi euro 52.457,53 di cui euro 22.641,90 a titolo di sorta capitale, euro 19.987,98 a titolo di interessi moratori sull'importo di euro 18.693,33 relativo alla fattura 98/2009, euro 200,0 a titolo di spese vive del primo grado di giudizio, euro
3.897,50 a titolo di compensi professionali del primo grado di giudizio, euro 924,00 a titolo di spese vive del secondo grado di giudizio, euro 1.736,50 a titolo di compensi professionali del secondo grado di giudizio, euro 331,00 per l'atto di precetto, euro
894,75 a titolo di spese generali (15%), euro 274,39 a titolo di C.P.A. ed euro 1.569,51 a titolo di IVA.
Parte opponente deduce, quale unico motivo di doglianza, la violazione da parte dell'opposta , del disposto di cui all'art. 14, comma 1, decreto legge n. CP_1
669/1996, convertito in legge n. 30 del 28.02.1997, norma in forza della quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici hanno un termine di 120 giorni per completare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Prima di tale termine, il creditore non avrebbe diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, ivi compresa dunque la notifica del precetto. Lamenta che l'opposta avrebbe notificato l'atto di precetto, unitamente al titolo, dunque senza attendere il decorso dei 120 giorni dalla notifica del titolo previsti ai fini della intrapresa della esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione. pagina 3 di 8 Si costituiva in giudizio la eccependo: l'inapplicabilità alle Controparte_1
della disciplina di cui all'art. 14 D.L. n. 669/1996 convertito in legge n. 30 del 28.02.1997 attesa la loro natura di enti pubblici economici, come tali sottratti alla disciplina della contabilità pubblica. L'opposta, infine, concludeva: “in via principale, accertare e dichiarare l'inapplicabilità, alle del disposto di cui Controparte_5
all'art. 14 comma 1 D.L. n. 669/96 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione avversaria, confermando la validità ed efficacia del precetto opposto. – in subordine, nella denegata e non concessa ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite per i motivi esposti nel presente atto.”
* * * * *
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
Giova premettere che la giurisprudenza della S.C. è da tempo consolidata nell'affermare che l'opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996 (convertito in legge n. 30 del 1997), così come modificato dapprima dall'art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 e poi dall'art. 44 del d.l. 30 11 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003), di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. Si è, infatti, precisato che detta disposizione pone "un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata" (tra le tante, Cass., 14 ottobre 2005, n. 19966; Cass., 20
pagina 4 di 8 settembre 2006, n. 20330; Cass., 26 marzo 2009, n. 7360; Cass., 21 marzo 2011, n. 6346;
Cass., 24 settembre 2013, n. 21838).
Quanto al merito della vicenda per cui è causa, stabilisce il primo comma dell'art. 14 che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali, aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro, entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo;
prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata, né alla notificazione dell'atto di precetto. Il legislatore è, in tal modo, intervenuto per agevolare l'adempimento spontaneo dell'ente, riconoscendo alla P.A. uno spatium adimplendi di quattro mesi a decorrere dalla notificazione del titolo, da impiegare per lo svolgimento del procedimento contabile di spesa: trattasi di una “protezione” tanto estesa da non consentire al creditore di procedere all'azione esecutiva neppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'emissione del mandato di pagamento a suo favore da parte dell'ente pubblico (Cass. civ., sez. III, 16 novembre 2005, n. 23084). La previa notifica del titolo esecutivo ed il decorso di un lasso di tempo da questa notifica assumono in sostanza ruolo di fatto costitutivo del diritto di procedere ad esecuzione forzata allo scopo di consentire alla
P.A. di far luogo ad un adempimento da considerarsi spontaneo senza dovere perciò sopportare le spese degli atti preparatori (così Cass. civ. 19966/2005). La norma predetta ha superato la verifica della legittimità costituzionale con riferimento ai principi di uguaglianza, imparzialità e responsabilità della P.A.: infatti, con la sentenza 23 aprile
1998 n. 142 la Corte Costituzionale ha stabilito che il diverso trattamento riconosciuto agli enti pubblici non economici rispetto a quelli economici si giustifica per la diversa funzione dei due enti. Quanto alla ragionevolezza del termine di grazia per l'esecuzione dei pagamenti, esso si giustificherebbe per la necessità di scongiurare il blocco dell'attività amministrativa che deriverebbe da plurimi pignoramenti, di garantire il buon andamento dell'amministrazione, senza tuttavia escludere la responsabilità civile della P.A. per il ritardo nei pagamenti. Qualche mese dopo la Corte costituzionale è nuovamente intervenuta con la sentenza 30 dicembre 1998, n. 463 per escludere che pagina 5 di 8 l'onere della doppia notificazione del titolo esecutivo costituisca un ostacolo all'effettivo esercizio del diritto di credito e leda il principio della par condicio di cui all'art. 2741 c.c.: la (ri)notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione esecutiva non viola il principio dell'unicità della notificazione del titolo, semmai consente alla P.A. un controllo puntuale del debito e l'avvio del procedimento contabile di pagamento.
Durante il decorso del termine, l'Amministrazione non deve rimanere inerte, ma attivarsi affinché la procedura di pagamento si concluda nel termine dei 120 giorni, condizione questa affinché l'art. 14 sia compatibile con la direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti commerciali. Ben vero, le due normative si collocano su piani diversi: se la direttiva fissa il termine (novanta giorni) entro cui il creditore può ottenere il titolo esecutivo, senza intervenire sulle procedure nazionali di esecuzione forzata, che restano di competenza degli Stati membri, l'art. 14 introduce una condizione per l'esercizio dell'azione esecutiva, che si pone prima e che presuppone che il creditore disponga già del titolo esecutivo (C.Giust. CE, 11 settembre 2008, C-
265/07 Caffaro, Commissione c. Italia, in Giur.it, 2009, 199).
Quanto all'applicabilità del termine dilatorio alle contestata da parte opposta, si osserva quanto segue.
Il beneficium del termine dilatorio vale testualmente solo per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici. Sulla nozione di economicità dell'ente pubblico una parte della dottrina ritiene che l'attività debba essere svolta per fini di lucro ed in regime di concorrenza, mentre altri reputano sufficiente che l'attività venga svolta in modo (anche solo) astrattamente idoneo a conseguire utili in funzione della remunerazione del costo di produzione o dello scambio di beni o servizi.
Alle viene attribuita, dalla giurisprudenza prevalente, natura di enti pubblici non economici in quanto, pur avendo autonomia giuridica e gestionale, nonché imprenditoriale, non svolgono attività d'impresa, ma garantiscono ai cittadini le prestazioni sanitarie previste dal Sistema Sanitario Nazionale e Regionale (v. artt. 2, co.
2-sexies, e 3, co. 1 e 1-bis, D. lgs. 502/1992. In giurisprudenza, ex multis, Cass. civ., sez. lav., 26 febbraio 2010, n. 4802; Cass. civ., sez. lav., 23 febbraio 2010, n. 4361; Cass. civ., pagina 6 di 8 Sez. Un., 3 febbraio 1996, n. 916; Cass. civ., Sez. Un., 26 agosto 1998, n. 8451; Cass. civ.,
Sez. Un., 9 marzo 1981, n. 1299; di contrario avviso, Cass. civ., Sez. III, 20 maggio 2014, n.
11088, secondo la quale, dopo le modifiche apportate dal d.lgs. 229/1999 all'art. 3 d.lgs.
502/1992, è coerente attribuire alle la qualifica di enti pubblici economici, nonché
Corte cost., 20 marzo 2013, n. 49, secondo cui le si caratterizzano per essere enti pubblici economici esercenti la loro attività secondo le regole del diritto privato). Purtuttavia,
l'orientamento maggioritario (fatto proprio, da ultimo, da Cass. civ., Sez. lav., 17 febbraio
2015, n. 3133) è incline a confermare la natura di ente pubblico non economico della
Dal che deriva, nella fattispecie che qui interessa, l'assoggettamento dell'esecuzione forzata in danno delle alle regole dettate dall'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996,
n. 669, in virtù del quale la notifica del precetto (atto propedeutico all'avvio dell'espropriazione forzata) non può avvenire prima che siano decorsi centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Tale, ultimo, orientamento è stato ribadito anche di recente dalla S.C. (ordinanza n. 9117 del 31.03,2023), ove si riafferma il principio secondo cui la hanno natura giuridica di enti pubblici non economici se non altro ai fini dell'instaurazione dei processi esecutivi nei loro confronti, con la conseguenza che ad esse è applicabile l'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997, nel testo modificato dall'art. 44 del D.L. n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326/2023, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, nemmeno minacciando con l'intimazione del precetto, prima del termine di centoventi giorni - dalla notifica del titolo – concesso per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di danaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali.
L'opposizione pertanto si rivela fondata e merita accoglimento.
Le spese di lite, visto l'accoglimento della domanda, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai valori minimi di cui al d.m. 55/2014, così come modificati dal d.m.
n° 147/2022 ed avuto riguardo al valore della controversia. Tenuti, altresì, in debita considerazione, la esigua complessità dell'attività difensiva svolta. In definitiva occorre per completezza rilevare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sono pagina 7 di 8 sempre dovuti i compensi per la fase di trattazione, anche quando non si svolga un'effettiva attività istruttoria, in quanto quest'ultima è ricompresa nella prima. (Suprema Corte di Cassazione, Sezione II, Ordinanza del 27.10.2023, n. 29857).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto di precetto di pagamento notificato dai preposti della in danno della , Controparte_1 Parte_2
in data 03.08.2023, per l'importo complessivo pari ad euro 52.457,53;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
rimborso delle spese di lite di giudizio, in favore della , che si liquidano Parte_1
in complessivi Euro 7.052,00 a titolo di compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge e se dovute, oltre rimborso spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 18.03.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 8 di 8