Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/01/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce
n.1759 del 18.05.2023 CP Oggetto: trattamento di fine rapporto e mensilità; Fondo di Garanzia
N. R.G. 822/2023
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Presidente Dott. Gennaro Lombardi
Consigliere relatore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in materia di previdenza, in grado di appello, promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Luana Calò e dall'Avv. Oronzo Parte 1
Palma Modoni
APPELLANTE nei confronti di
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Graziuso
APPELLATO
FATTO
il Tribunale di Lecce aveva emesso il decreto ingiuntivo Su ricorso di Parte 1
n.1177/2020 del 23.11.2020 nei confronti dell' CP_1, quale gestore del Fondo di garanzia ex art.2
1.n.297/1982, per il pagamento dell'importo di Euro 5.681,46 corrispondente al trattamento di fine rapporto e alle ultime tre mensilità di retribuzione, nei limiti del massimale previsto per legge. A tal fine Pt 1 aveva dedotto di aver invano promosso azione esecutiva mobiliare diretta e presso terzi nei confronti della sua ex datrice di lavoro, che aveva avuto Controparte_2 '
esito negativo, e che la predetta società non era assoggettabile a fallimento ex art.1 L.Fall. perché era inattiva da più di un anno e non aveva mai depositato alcun bilancio di esercizio.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo, sotto un primo profilo, che non fosse trascorso il termine annuale previsto dall'art. 10 L.Fall. non risultando che la Società fosse stata cancellata dal registro delle imprese nel
2015, e, sotto altro profilo, che non fosse stata adeguatamente dimostrata l'insolvenza della Pt 2 medesima, posto che il pignoramento negativo del 31.5.2019 era stato eseguito in Lecce via Pistoia presso un soggetto che era il vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e non più il legale rappresentante della CP 2 Ha inoltre rilevato che presso l'unità locale della società sita in
Scorrano via Verdi non risultavano esperiti altri tentativi e che invece presso la sede legale della CP_2 in Lecce via Martini, il tentativo di pignoramento era stato esperito solo il 23.9.2020, ovvero oltre due anni dopo la notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della datrice di lavoro. Avverso tale decisione ha proposto appello lamentandone l'erroneità Parte 1 nella parte in cui aveva ritenuto, quale elemento negativo decisivo, la mancata produzione in giudizio della dichiarazione di fallimento, senza considerare che la società cooperativa, costituendo impresa sociale, come tale non era soggetta a fallimento;
nonché nella parte in cui aveva ritenuto non provata l'insolvenza della società medesima, malgrado due tentativi di pignoramento con esito negativo e l'assenza di beni immobili da sottoporre ad esecuzione. Ha quindi chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse confermato il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
L'CP 1 ha eccepito l'infondatezza dell'avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza di discussione del 15.11.2024, sulle conclusioni rassegnate in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
Nella parte che qui interessa l'art.2 1.n.287\1982 stabilisce che “1 È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. (...) 5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.(...)".
In giurisprudenza si è posto il problema di stabilire quando possa ritenersi dimostrata l'assenza di altre garanzie patrimoniali a favore del lavoratore, sì da giustificare l'intervento del
Fondo, e, a tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “ai fini della tutela prevista dalla L. n.
297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento, e pertanto opera la disposizione dell'art. 2, comma 5, della predetta Legge" (così, nella relativa motivazione, Cass. n.7585\2011).
Se, da un lato, ai fini del predetto art.2 occorre dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti,
d'altro canto, tuttavia, il lavoratore creditore non può ritenersi tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in un raffronto tra i loro costi certi e i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (v. Cass. n. 17593/2016, n.8529/2012, n.14447/2004).
Questo Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni espresse da Cass.n.1887/2020, secondo cui "Benchè questa Corte abbia recentemente affermato che la verifica da parte del tribunale fallimentare della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, ex art.15. ult.co.,
1.fall., costituisca un presupposto necessario, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, per l'accesso alle prestazioni del fondo per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro di cui all'art.2 l.n.297/1982 (Cass. n.21734 del 2018, cui ha dato continuità Cass n.3667 del 2019), reputa il Collegio che l'anzidetto orientamento non possa essere condiviso in ragione del principio generale desumibile dalla previsione di cui all'art.34 c.p.c., secondo cui il giudice adito procede in via incidentale a tutti gli accertamenti preliminari rispetto alla risoluzione della controversia pendente innanzi a sé, salvo che, "per legge o per esplicita domanda di una delle parti" sia necessario "decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene alla competenza per materia o per valore alla competenza di un giudice superiore" nel qual caso "rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui” .
Dunque in tema di intervento del Fondo di Garanzia gestito dall' CP_1 il giudice adito può accertare incidentalmente la circostanza della non assoggettabilità a fallimento del debitore inadempiente, e ciò anche in ragione del fatto che prestazioni erogate dal CP_3 hanno natura previdenziale e non retributiva, sicchè il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne determina la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro (in tal senso v. Cass.
n.1887/2020; n.3907/2020; n.34371/2022).
Tanto premesso, nella fattispecie concreta, come emerge dalla Visura della CCIAA di Lecce del 17.6.2020, la cooperativa ex datrice di lavoro era una “impresa sociale", iscritta nell'apposita sezione del Registro delle imprese.
Aderendo all'interpretazione in chiave sistematica, data dalla Suprema Corte alla normativa di settore, si ravvisa la non assoggettabilità a fallimento della medesima, in virtù dell' “applicabilità dell'art. 14 del d.lgs. n. 112/2017 anche alle cooperative sociali (e ai loro consorzi), in luogo dell'art. 2545- terdecies cod. civ., dovendo prevalere la specialità della disciplina (più vantaggiosa) dello "status" impresa sociale su quella (meno vantaggiosa) del "tipo" società cooperativa" (così, Cass.n.29801/2023).
Parte 1Quanto all'insolvenza, è documentato che abbia promosso invano azioni esecutive mobiliari. Il primo tentativo di pignoramento (in data 31.5.2019), pur se avvenuto in Lecce alla via Pistoia presso indicato nel relativo verbale come legale Persona 1 rappresentante sebbene vi fosse stato nel frattempo un mutamento soggettivo di tale carica, assume comunque significato nel dimostrare l'attivazione del creditore, non apparendo configurabile, in capo a quest'ultimo, un difetto di buona fede nell'individuazione del luogo in cui effettuare il pignoramento, posto che le variazioni del legale rappresentante della società e della sede legale della società erano state iscritte nel Registro delle imprese solo poco tempo prima (23.4.2019: v. visura CCIAA in atti).
Il successivo pignoramento mobiliare con esito negativo è avvenuto il 23.9.2020 presso la sede legale della società, in Lecce via Martini.
Dall'esito dell'interrogazione presso l'Agenzia delle Entrate prodotta in secondo grado da
Pt 1 , aggiornata alla data del 16.12.2021 e riferita alla società cooperativa (tanto si desume dal codice fiscale identificativo), emerge che non vi sono immobili intestati alla società medesima, con la conseguenza che una esecuzione forzata immobiliare non sarebbe stata possibile. A fronte delle attività con finalità esecutive invano svolte dal lavoratore creditore ai fini del soddisfacimento del credito può ritenersi che sia stato dallo stesso assolto il proprio onere di attivazione, con la conseguenza che devono ravvisarsi le condizioni per l' intervento del Fondo di
Garanzia dell' CP_1 per l'importo corrispondente al trattamento di fine rapporto, nonché per le ultime tre mensilità di retribuzione, ai sensi dell'art.2 1.n.287\1982 e dell'art.2 l.n.80/1992.
Pertanto in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo l'CP 1 tenuto a corrispondere all'appellante il trattamento di fine rapporto e le ultime tre
Le spese processuali sono regolate secondo il principio di soccombenza, con distrazione ex mensilità ivi indicati.
art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 10.11.2023 da Parte 1 nei confronti di CP 1 avverso la sentenza del 18.05.2023 n. 1759 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' CP 1 con ricorso del 19.1.2021.
Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 1.865,00 per il primo grado ed in € 1.984,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti
Luana Calò e Oronzo Palma Modoni.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 15.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi