Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00442/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01861/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2023, proposto da
Comune di Giardini Naxos, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana Dipartimento Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Enjoy Summer S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Berretta e Alessandro Ammatuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della concessione demaniale marittima n. 115 del 4.7.2023 rilasciata alla ditta Enjoy Summer srls, di un'area di mq. 950 a carattere stagionale per la realizzazione di uno stabilimento balneare, denominato “Billionaire Beach”, nel Comune di Giardini Naxos, riportata in catasto al foglio di mappa 6 particella 1283 a ridosso del Lungomare Naxos, nella zona di Piazza San Pancrazio; della relazione del Commissario ad acta del 10.6.2023; del verbale di sopralluogo del Commissario ad acta del 21.11.2021; della nota prot. n. 7630 del 6.2.2023 del Commissario ad acta e dello stesso ARTA – STA di Messina; dell'autorizzazione n. 707 del 28.7.2023 dell'ARTA – STA di Messina di occupazione temporanea alla ditta Enjoy Summer; tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana Dipartimento Ambiente e della Enjoy Summer S.r.l.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa LE NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 3.10.2023 e depositato il successivo 12.10.2023, il Comune di Giardini Naxos ha chiesto l’annullamento degli atti con cui è stata rilasciata alla ditta Enjoy Summer srls la concessione demaniale marittima n. 115 del 4.7.2023 per l’occupazione di un’area di mq. 950 per la realizzazione di uno stabilimento balneare, denominato “Billionaire Beach”, nel Comune di Giardini Naxos.
Espone il Comune ricorrente, in punto di fatto, quanto segue:
-con istanza del 4.2.2019, la Enjoy Summer srls ha chiesto all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana – STA di Messina il rilascio di una concessione demaniale marittima su un’area di 950 metri quadrati, censita in catasto al foglio 6, particella 1283 (porzione), per la realizzazione di uno stabilimento balneare, denominato “Billionaire Beach”;
-sull’istanza della società, pubblicata all’albo pretorio comunale ai sensi dell’art. 18 del regolamento di esecuzione del cod. nav., il Comune di Giardini Naxos con nota prot. n. 14744 dell’11.7.2019 ha rappresentato l’incompatibilità del progetto con le prescrizioni e le linee guida del PUDM approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 4.7.2012, nonché con le prescrizioni contenute nel PUDM in corso di elaborazione (successivamente approvato con la deliberazione di G.M. 67 del 6.6.2023);
- con nota del 25 maggio 2020, n. 28217 l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana ha comunicato alla ditta il preavviso di rigetto, ma non ha provveduto a concludere il procedimento;
-la Società ha, quindi, proposto ricorso avverso il silenzio serbato dall’Assessorato regionale;
- con sentenza n. 1374 del 30.4.2021, il TAR, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato l'obbligo dell'Assessorato di pronunciarsi sulla richiesta della Enjoy Summer e, nel contempo, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Giardini Naxos;
- stante il perdurante inadempimento dell’Amministrazione Regionale, con ordinanza n. 2853/2021, il Tar di Catania ha nominato il Commissario ad acta, nella persona del Segretario Generale del Comune di Monreale, il quale -nonostante il parere negativo espresso dal Comune di Giardini Naxos - ha rilasciato la concessione demaniale marittima n. 115/2023 del 4.7.2023 in favore della ditta Enjoy Summer;
- successivamente, con provvedimento n. 707 del 28.7.2023, l’Assessorato regionale ha autorizzato la ditta all’occupazione temporanea dell’arenile oggetto della concessione demaniale.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
1- Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione della legge regionale 29.11.2005 n. 15 in combinato disposto con la legge regionale 16.12.2020 n. 32, smi. Violazione e/o falsa applicazione del D.A. n. 95/Gab. del 4.7.2029, Ove del caso, illegittimità del D.A. n. 95/Gab. del 4.7.2029. Disapplicazione. Violazione dell’art. 36 del C.N. e dell’art. 18 del Regolamento di esecuzione. Carenza dei presupposti di fatto. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse . Lamenta, in sintesi, il Comune che la concessione demaniale non poteva essere rilasciata in mancanza del PUDM e che, in ogni caso, essa si pone in contrasto sia con le previsioni del PUDM adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 4.7.2012, che con quelle del nuovo PUDM adottato con la deliberazione di G.M. n. 67 del 6.6.2023.
2- Violazione di legge. Violazione della disciplina sul procedimento amministrativo. Violazione dell’art. 36 del C.N. e dell’art. 18 del Regolamento di esecuzione. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Carenza di istruttoria. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse . Atteso che il Commissario ad acta non avrebbe rilasciato la concessione senza tenere conto che l’ARTA, con la nota prot. n. 28217 del 25.5.2020, preso atto delle osservazioni negative mosse dal Comune di Giardini Naxos, aveva già comunicato il preavviso di rigetto.
3- Violazione di legge. Violazione della disciplina sul procedimento amministrativo. Violazione dell’art. 36 del C.N. e dell’art. 18 del Regolamento di esecuzione. Carenza di istruttoria. Carenza assoluta di motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Sviamento di potere e del pubblico interesse .
2.Si è costituto in giudizio l’Assessorato regionale e con successiva memoria in data 24 gennaio 2025 ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Si è costituita in giudizio la controinteressata Enjoy Summer S.r.l.s. la quale ha eccepito in via preliminare: l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e/o cessata materia del contendere, nonché l'irricevibilità per tardività della notifica; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
4. Con memoria in vista della pubblica udienza il Comune ha replicato alle eccezioni preliminari sollevate dalla controinteressata ed insistito nelle difese svolte.
5. Alla pubblica udienza in data 3 dicembre 2025, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.
6. In limine litis , il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla tardività, eccepita dalla difesa della ricorrente, della documentazione depositata dal Comune in data 26.10.2025, in violazione del termine imposto dall’art.73 del c.p.a..
L’eccezione è fondata.
Nel caso di specie, i documenti sono stati depositati in data successiva allo scadere del termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza (23.10.2025) previsto dall’art. 73, cod.proc.amm..
Degli stessi non può, pertanto, tenersi conto ai fini della decisione.
7.In via preliminare, il Collegio, esaminata l'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla difesa della controinteressata, la reputa fondata.
La questione controversa attiene all'esatta individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione di un atto amministrativo regionale, quale la concessione demaniale marittima oggetto del presente giudizio.
Il principio generale in materia è sancito dall'art. 41, comma 2, del codice del processo amministrativo, a mente del quale, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, il termine per ricorrere decorre " dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge ".
In tale contesto, assume rilievo dirimente la disciplina sulla pubblicità legale degli atti amministrativi contenuta nell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale stabilisce che, a far data dal 1° gennaio 2010, " gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati ".
Tale principio è stato integralmente recepito nell'ordinamento della Regione Siciliana per il tramite dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 5/2011, che opera un rinvio dinamico al citato art. 32 della legge n. 69/2009, estendendone l'applicazione a tutte le amministrazioni operanti nella Regione.
Sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza amministrativa che ha chiarito che la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni regionali siciliane ha valore di pubblicità legale e fa decorrere il termine per l'impugnazione. Come chiarito anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana “ Poiché esiste la legge che prescrive la pubblicazione, i termini per impugnare i tre provvedimenti regionali decorrono, per le persone che non sono destinatarie di essi, dalle rispettive date di pubblicazione. Si tratta di una interpretazione consolidata in giurisprudenza (Con. St., V, n. 7007/2018 e III, nn. 5766 e 5570/2018), e affermata dalle Sezioni Riunite di questo Consiglio, n. 115/2022 [...] Il Collegio, verificato che l’impianto normativo appena citato attribuisce espressamente valore legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi dal momento della loro pubblicazione sui siti informatici delle pubbliche amministrazioni insulari, non prevedendo un obbligo di espressamente la pubblicazione nella G.U.R.S. ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicità legale, non può che pervenire, anche in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale citato [...], alla conclusione che l'effetto conoscitivo opponibile erga omnes del decreto impugnato, adottato dall'Amministrazione regionale resistente, decorra dalla data di pubblicazione nel sito web istituzionale ” (cfr. G.A.R.S. n.316 del 2023).
Nel caso di specie, è pacifico che il Comune ricorrente non sia il destinatario diretto del provvedimento di concessione demaniale, bensì un soggetto terzo che assume di subire un pregiudizio dall'atto. Pertanto, non era necessaria una notificazione individuale, essendo sufficiente la pubblicità legale per la decorrenza del termine di impugnazione. La giurisprudenza ha costantemente affermato che per quanto concerne i terzi, il termine decadenziale dell'impugnativa decorre dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio (o, come nel caso di specie, sul sito istituzionale, che assolve alla medesima funzione).
Il DRS n. 337/2023 impugnato è stato emesso in data 5 aprile 2023 e pubblicato in pari data sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente. Da tale data, dunque, decorreva il termine perentorio di sessanta giorni per proporre ricorso, termine che è venuto a scadere il 5 giugno 2023.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato soltanto in data 3 ottobre 2023, risulta pertanto tardivo.
La tesi del Comune ricorrente, secondo cui il termine decorrerebbe dalla registrazione dell’atto presso la Ragioneria Generale della Regione Siciliana, non è condivisibile: la registrazione presso la Ragioneria costituisce un adempimento interno dell'amministrazione, finalizzato al controllo della regolarità contabile, ma non incide sulla pubblicità legale dell'atto e non può, quindi, spostare in avanti il termine per ricorrere, che rimane ancorato al momento in cui l'atto è reso conoscibile alla generalità dei consociati attraverso gli strumenti previsti dalla legge.
8. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
9. Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA EN, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
LE NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE NT | RA EN |
IL SEGRETARIO