Articolo 226 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 260Articolo 205 ter
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Art. 226
(Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni).

1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all' articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , nonche' il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonche' all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall' articolo 614 del codice penale quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice ((, nonche' di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche)) Il Ministro dell'interno puo' altresi' delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice.
2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attivita' di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni e' data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.
3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati e' redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, e' depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attivita' entro cinque giorni dal termine delle stesse. ((Il predetto termine e' di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni.)) Il procuratore, verificata la conformita' delle attivita' compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.
((3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore puo' autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attivita' finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1))
4. Con le modalita' e nei casi di cui ai commi 1 e 3, puo' essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonche' l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.
5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attivita' preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale , fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attivita' di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attivita' medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine ne' costituire oggetto di deposizione ne' essere altrimenti divulgate.
Entrata in vigore il 21 aprile 2015
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