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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/09/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5353 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BALUGANI GIANFRANCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come rassegnate all'udienza del 25/06/2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Svolgimento del procedimento.
pagina 1 di 6 1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Nonantola (MO) in data 23/09/2007
e dalla loro unione sono nati a Scandiano (RE) i figli: in data Persona_1
02/11/2008 e in data 12/12/2006. Persona_2
I coniugi si sono separati consensualmente in data 20/04/2022 avanti al Tribunale di Modena, che con decreto n. cronol. 1201/2022 del 4/05/2022 ha omologato le condizioni di separazione.
- Con ricorso del 5/11/2024 la ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili, recte lo scioglimento, del matrimonio, e la conferma dell'assegnazione della casa familiare a proprio favore. Quanto ai figli, la ricorrente ha domandato l'affidamento condiviso dei minori con frequentazione libera del padre e un contributo al mantenimento a carico del padre di Euro 550,00 mensili (275,00 mensili) oltre al
50% delle spese straordinarie.
- Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
- All'esito dell'udienza del 25/06/2025, presente solo la parte ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
Motivi della decisione.
2. - La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
3. - Per quanto concerne il regime di affidamento e il collocamento dei figli, occorre premettere che nelle more del procedimento è diventato Persona_2
maggiorenne. Quanto alla minore (diciassettenne) , si può disporre Persona_1
l'affidamento condiviso della stessa con collocamento presso la madre e stabilire un regime di frequentazione padre-figlia libero.
4. – In ragione del collocamento della minore presso la madre, la casa familiare sita in Modena (MO), in Via Alexander Fleming n. 7, resterà assegnata alla ricorrente.
pagina 2 di 6 5. - Quanto al contributo al mantenimento dei figli, la sentenza di separazione prevedeva un contributo al mantenimento ordinario a carico del padre di Euro
400,00 mensili (Euro 200,00 per figlio). La ricorrente ha chiesto l'aumento del contributo sulla base delle accresciute esigenze della prole.
5.1 - Per quanto riguarda il contributo al mantenimento ordinario della figlia diciassettenne si deve rilevare che secondo un consolidato Persona_1
orientamento giurisprudenziale l'aumento delle esigenze dei figli è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della loro personalità e per questo non ha bisogno di specifica dimostrazione, legittimando ex se la revisione dell'assegno di mantenimento anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione (Cassazione Civ. Sent 400/2010). Detto principio
è stato precisato con ordinanza del 4.05.2023, n° 11724, secondo cui anche che l'aumento delle esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, non possano essere soddisfatte attraverso il mero versamento delle spese straordinarie: “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età [...] non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d.
“spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”.
Premesso ciò, si deve considerare che la madre percepisce una retribuzione di circa
Euro 1.500,00 mensili e sopporta i costi locazione della casa familiare e che non sussistono dati certi in ordine alla situazione reddituale del padre ulteriori rispetto a quelli allegati da parte ricorrente.
Dunque, alla luce di tutto quanto sopra, si può disporre a carico del resistente l'aumento del contributo al mantenimento della figlia da Euro 200,00 Per_3
mensili ad Euro 300,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate da dispositivo.
5.2 - Quanto al figlio , oggi maggiorenne, si rileva che lo stesso non Persona_2
è economicamente indipendente;
tuttavia, si trova in tale condizione pagina 3 di 6 incolpevolmente: come dichiarato dalla madre all'udienza del 26.06.2025, il ragazzo è impegnato con lavoretti saltuari sin da quando a 16 anni ha abbandonato la scuola.
Per tale ragione deve prevedersi a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario del figlio di Euro 200,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate da dispositivo.
6. - Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori di poco superiori a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
Se ne dispone il pagamento in favore dell'Erario, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Non si procede alla riduzione del compenso professionale posto a carico del soccombente alla metà ai sensi degli articoli 82 e 130 d.P.R. 115/2002 in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che si ritiene maggiormente condivisibile (Cass. 11.9.2018, n. 22017).
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 23/09/2007 in
NONANTOLA (MO) da (nata a [...] il Parte_1
02/12/1983) con (nato a [...] il [...]), Controparte_1
matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NONANTOLA
(MO), atto n. 4, parte 2, serie C, anno 2007;
2. dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente con la madre presso l'abitazione familiare,
pagina 4 di 6 che resta a lei assegnata. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé;
3. così regolamenta le frequentazioni tra i figli minori della coppia: il padre potrà frequentare liberamente la figlia minore;
Persona_1
4. obbliga a versare a euro Controparte_1 Parte_1
500,00 mensili con decorrenza dalla data della domanda (novembre 2024) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia Euro 300,00 mensili per la figlia minore ed Euro 200,00 mensili per il figlio Persona_1 Per_2
), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile
[...]
annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del
25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
pagina 5 di 6 tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5. condanna a rifondere all'Erario le spese di lite che Controparte_1
liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali,
C.P.A. ed I.V.A se dovuta, come per legge;
6. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NONANTOLA (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 4/9/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5353 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BALUGANI GIANFRANCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come rassegnate all'udienza del 25/06/2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Svolgimento del procedimento.
pagina 1 di 6 1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Nonantola (MO) in data 23/09/2007
e dalla loro unione sono nati a Scandiano (RE) i figli: in data Persona_1
02/11/2008 e in data 12/12/2006. Persona_2
I coniugi si sono separati consensualmente in data 20/04/2022 avanti al Tribunale di Modena, che con decreto n. cronol. 1201/2022 del 4/05/2022 ha omologato le condizioni di separazione.
- Con ricorso del 5/11/2024 la ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili, recte lo scioglimento, del matrimonio, e la conferma dell'assegnazione della casa familiare a proprio favore. Quanto ai figli, la ricorrente ha domandato l'affidamento condiviso dei minori con frequentazione libera del padre e un contributo al mantenimento a carico del padre di Euro 550,00 mensili (275,00 mensili) oltre al
50% delle spese straordinarie.
- Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
- All'esito dell'udienza del 25/06/2025, presente solo la parte ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
Motivi della decisione.
2. - La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
3. - Per quanto concerne il regime di affidamento e il collocamento dei figli, occorre premettere che nelle more del procedimento è diventato Persona_2
maggiorenne. Quanto alla minore (diciassettenne) , si può disporre Persona_1
l'affidamento condiviso della stessa con collocamento presso la madre e stabilire un regime di frequentazione padre-figlia libero.
4. – In ragione del collocamento della minore presso la madre, la casa familiare sita in Modena (MO), in Via Alexander Fleming n. 7, resterà assegnata alla ricorrente.
pagina 2 di 6 5. - Quanto al contributo al mantenimento dei figli, la sentenza di separazione prevedeva un contributo al mantenimento ordinario a carico del padre di Euro
400,00 mensili (Euro 200,00 per figlio). La ricorrente ha chiesto l'aumento del contributo sulla base delle accresciute esigenze della prole.
5.1 - Per quanto riguarda il contributo al mantenimento ordinario della figlia diciassettenne si deve rilevare che secondo un consolidato Persona_1
orientamento giurisprudenziale l'aumento delle esigenze dei figli è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della loro personalità e per questo non ha bisogno di specifica dimostrazione, legittimando ex se la revisione dell'assegno di mantenimento anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione (Cassazione Civ. Sent 400/2010). Detto principio
è stato precisato con ordinanza del 4.05.2023, n° 11724, secondo cui anche che l'aumento delle esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, non possano essere soddisfatte attraverso il mero versamento delle spese straordinarie: “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età [...] non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d.
“spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”.
Premesso ciò, si deve considerare che la madre percepisce una retribuzione di circa
Euro 1.500,00 mensili e sopporta i costi locazione della casa familiare e che non sussistono dati certi in ordine alla situazione reddituale del padre ulteriori rispetto a quelli allegati da parte ricorrente.
Dunque, alla luce di tutto quanto sopra, si può disporre a carico del resistente l'aumento del contributo al mantenimento della figlia da Euro 200,00 Per_3
mensili ad Euro 300,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate da dispositivo.
5.2 - Quanto al figlio , oggi maggiorenne, si rileva che lo stesso non Persona_2
è economicamente indipendente;
tuttavia, si trova in tale condizione pagina 3 di 6 incolpevolmente: come dichiarato dalla madre all'udienza del 26.06.2025, il ragazzo è impegnato con lavoretti saltuari sin da quando a 16 anni ha abbandonato la scuola.
Per tale ragione deve prevedersi a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario del figlio di Euro 200,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate da dispositivo.
6. - Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori di poco superiori a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
Se ne dispone il pagamento in favore dell'Erario, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Non si procede alla riduzione del compenso professionale posto a carico del soccombente alla metà ai sensi degli articoli 82 e 130 d.P.R. 115/2002 in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che si ritiene maggiormente condivisibile (Cass. 11.9.2018, n. 22017).
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 23/09/2007 in
NONANTOLA (MO) da (nata a [...] il Parte_1
02/12/1983) con (nato a [...] il [...]), Controparte_1
matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NONANTOLA
(MO), atto n. 4, parte 2, serie C, anno 2007;
2. dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente con la madre presso l'abitazione familiare,
pagina 4 di 6 che resta a lei assegnata. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé;
3. così regolamenta le frequentazioni tra i figli minori della coppia: il padre potrà frequentare liberamente la figlia minore;
Persona_1
4. obbliga a versare a euro Controparte_1 Parte_1
500,00 mensili con decorrenza dalla data della domanda (novembre 2024) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia Euro 300,00 mensili per la figlia minore ed Euro 200,00 mensili per il figlio Persona_1 Per_2
), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile
[...]
annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del
25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
pagina 5 di 6 tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5. condanna a rifondere all'Erario le spese di lite che Controparte_1
liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali,
C.P.A. ed I.V.A se dovuta, come per legge;
6. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NONANTOLA (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 4/9/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
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