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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1886/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 18 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1886 dell'anno
2020, vertente
TRA
MI FA (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione a d.i. depositato telematicamente in data 16 marzo 2020, dall'avv. Francesco Amato, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola (Na), alla via De
Sena n. 155;
- OPPONENTE-
e
IFIS NPL INVESTING S.p.a. (C.F. 04494710272 e P. IVA: 04570150278), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale mandataria IFIS NPL SERVICING S.p.a. (C.F. 04602210272
e P.I.: 04570150278), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo depositata telematicamente in data 21.12.2022 dall'avv. Marco Pesenti, domiciliata come in atti;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a d.i. n. 211/2020 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. NO FA ha spiegato tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 211/2020, con il quale questo Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dalla Ifis Npl S.p.a., lo aveva
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condannato a pagare la somma di euro 11.239,63 a titolo di canoni non versati ed interessi di mora relativi al contratto di finanziamento n. 52677028431651 stipulato con la cedente Agos Ducato
S.p.a.
A fondamento della spiegata opposizione, il debitore ingiunto ha eccepito la abnormità degli interessi applicati e la richiesta di decreto ingiuntivo in pendenza di trattative di definizione bonaria tra le parti.
2. Ha resistito all'opposizione IFIS Npl Investing S.p.a. (d'ora in poi per brevità “Ifis”), contestando estensivamente la fondatezza dei motivi agitati dalla controparte ed insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto, con conseguente conferma del titolo monitorio, o in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro
11.239,63 o di quella diversa risultante dall'istruttoria, con il carico dei successivi interessi ed il favore delle spese di lite.
3. Concessa la provvisoria esecuzione parziale quanto alla somma di euro 5.429,89 ed espletata vanamente la procedura di mediazione obbligatoria, la causa è stata immediatamente spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 giugno 2022, poi differita per esigenze di razionale organizzazione del ruolo al 14.11.2024. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, subentrato solo a far data dal 9 luglio 2024, ne è stato disposto un breve rinvio alla odierna udienza cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., e sulle conclusioni rassegnate in via definitiva a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
1.1. Mette conto evidenziare, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito
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travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
1.2. Alla luce di tale premessa sistematica, deve ritenersi che, vertendosi in tema di contratti di finanziamento, la società opposta – attrice in senso sostanziale abbia pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente (cfr. da ultimo Cass. 2 gennaio 2023, n. 21), mediante la produzione in giudizio (fin dalla fase monitoria) di copia del contratto di finanziamento contenente la puntuale indicazione delle condizioni economiche, dei costi e dei tassi di interesse applicati ed il piano di rimborso rateale sottoscritto dall'odierno opponente, della prova dell'effettiva erogazione del credito (evincibile dal parziale rimborso del prestito), dell'estratto del rapporto e del prospetto del calcolo degli interessi. Ha, inoltre, prodotto documentazione attestante la propria legittimazione attiva. Del resto, tali circostanze, come quella dell'inadempimento addebitato al soggetto beneficiario del finanziamento, costituiscono fatti pacifici, in quanto in alcun modo contestati.
La documentazione depositata attesta in modo incontrovertibile sia la sussistenza del contratto azionato che l'importo del credito maturato nello svolgimento del rapporto negoziale.
Ed invero, a fronte dell'analitica quantificazione del credito operata dall'opposta sia con riferimento alla sorta capitale che agli interessi applicati (in conformità al tasso contrattualmente stabilito),
l'opponente si è limitato a contestazioni del tutto generiche, lamentando l'esorbitanza della somma richiesta a titolo di interessi senza specificamente indicare se ed in quale misura gli stessi sarebbero stati calcolati in eccesso rispetto al criterio contrattualmente pattuito, così non assolvendo all'onere probatorio sullo stesso incombente di provare l'avvenuto esatto adempimento.
1.3. E'rimasta, inoltre, confinata ad una mera asserzione deduttiva priva di qualunque riscontro probatorio, l'affermazione secondo la quale la richiesta di pagamento giudiziale sarebbe avvenuta in pendenza di trattative bonarie pendenti tra le parti.
Del resto, l'eventuale condotta sleale della opposta, non avrebbe in alcun modo potuto pregiudicare il suo diritto ad ottenere l'immediato rimborso del credito concesso a fronte del pacifico
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inadempimento del mutuatario e della decadenza dal beneficio del termine, integrando al più una violazione della buona fede con conseguenze unicamente di natura risarcitoria.
2. In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente integrale conferma del titolo monitorio, che va munito della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate, in assenza del deposito di specifica notula, nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi – in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato - previsti per la fase di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione di riferimento (compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00) dal D.M. 55/2014, come aggiornato al succ. D.M. 147/2022, esclusa la non espletata fase istruttoria (non avendo le parti neppure chiesto i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 211/2020, emesso da questo Tribunale in data 28.02.2020 (all'esito del procedimento n.r.g. 8803/2019) e notificato il 7.02.2020, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente a rifondere nei confronti di Ifis Npl Investing S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., e per essa della mandataria Ifis Npl Servicing S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, CPA e IVA se dovuta come per legge.
Nola, 18.03.2025
Il Giudice
(dott. ssa Donatella Cennamo)
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